PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 19 agosto 2020
Approvazione dell'Accordo quadro per il finanziamento verso
l'anticipo della liquidazione dell'indennita' di fine servizio
comunque determinata, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma
2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (20A04728)
(GU n.221 del 5-9-2020)


IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 recante «Misure urgenti
per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e in particolare
l'art. 3, concernente il trattamento di fine servizio e i termini di
liquidazione della pensione per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e in particolare l'art. 12, riguardante interventi in
materia previdenziale e, in specie, nei commi 7 e 8, le modalita' e i
termini di riconoscimento, per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' premio di
servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita'
equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione, a vario titolo, dall'impiego;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in
particolare l'art. 23, concernente l'erogazione del trattamento di
fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonche'
del personale degli enti pubblici di ricerca, e in specie il comma 7
che stabilisce che le modalita' di attuazione delle disposizioni ivi
recate e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in
termini di trasparenza, per l'accesso al finanziamento, nonche' i
criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del relativo
Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato,
sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato;
Visto, altresi', il comma 8 del citato art. 23 del decreto-legge n.
4, del 2019, convertito dalla legge n. 26, del 2019, che stabilisce
che la gestione del Fondo di garanzia predetto e' affidata all'INPS
sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso
Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica
amministrazione e che per la predetta gestione e' autorizzata
l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello
Stato intestato al gestore.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica
amministrazione, 22 aprile 2020, n. 51, recante «Regolamento in
materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell'art. 23, comma 7, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», registrato alla Corte dei conti il
18 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 150 del 15 giugno 2020, e in particolare
gli articoli 3 e 15, concernenti, rispettivamente, Ambito soggettivo
e Accordo quadro;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del 5 dicembre 2017, recante «Adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289, del 12 dicembre 2017, che
ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento
della speranza di vita per il biennio 2019-2020;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del 5 novembre 2019, recante «Adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento all'incremento della speranza di vita a
decorrere dal 1° gennaio 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 267 del 14 novembre 2019, che ha disposto l'adeguamento dei
requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il
biennio 2021-2022;
Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che si e'
espresso con nota n. 31774 del 4 agosto 2020;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si e'
espresso con nota n. 25745 del 10 luglio 2020;
Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che si
e' espressa con nota n. 55962 del 14 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato l'Accordo quadro per il finanziamento verso
l'anticipo della liquidazione dell'indennita' di fine servizio
comunque denominata secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sottoscritto, con
firma digitale, tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, composto
di dodici articoli e corredato di cinque allegati.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19 agosto 2020

Il Ministro: Dadone

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne
n. 2027
Accordo
Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della
liquidazione dell'indennita' di fine servizio comunque denominata
secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28
marzo 2019, n. 26

tra

il Ministro dell'economia e delle finanze (di seguito: MEF), con
sede in Roma, via XX Settembre n. 97

e

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di seguito:
MLPS), con sede in Roma, via Veneto n. 56

e

il Ministro per la pubblica amministrazione, con sede in Roma,
corso Vittorio Emanuele II n. 116

e

l'Associazione bancaria italiana (di seguito: ABI), con sede in
Roma, piazza del Gesu' n. 49 (di seguito congiuntamente: «le Parti»)

Premesso che:

L'art. 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140,
recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica»,
in tema di trattamento di fine servizio e termini di liquidazione
della pensione, stabilisce i termini di decorrenza da applicare per
la percezione del TFS/TFR;
Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», ed in particolare l'art. 12, commi 7 e 8, stabilisce i
termini di rateizzazione della percezione del TFS/TFR;
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni» (di seguito: decreto-legge), ed in particolare l'art. 23
«anticipo del TFS», prevede:
al comma 2, la possibilita' di richiedere, per i soggetti che
maturano i requisiti pensionistici in base ai criteri ivi indicati,
un finanziamento («anticipo TFS/TFR») nella misura massima di 45.000
euro dell'indennita' di fine servizio o di fine rapporto maturata;
al medesimo comma 2, che la richiesta del predetto
finanziamento possa essere presentata alle banche o agli intermediari
finanziari che aderiscono a un apposito Accordo quadro da stipulare
tra le suddette Parti, sentito l'INPS;
al comma 5, che alle operazioni di finanziamento di cui al
comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell'Accordo quadro
di cui al medesimo comma;
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica
amministrazione, del 22 aprile 2020, n. 51 recante «Regolamento in
materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell'art. 23, comma 7, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 150 del 15
giugno 2020 (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri), che disciplina le modalita' di attuazione delle
disposizioni in tema di anticipo del TFS/TFR e, in particolare,
l'art. 3 «Ambito soggettivo» e l'art. 15 «Accordo quadro»;
Il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
12 dicembre 2017, n. 289 recante «Adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita», ha
disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della
speranza di vita per il biennio 2019-2020;
Il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 5 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
14 novembre 2019, n. 267, recante «Adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento all'incremento della speranza di vita a
decorrere dal 1° gennaio 2021», ha disposto l'adeguamento dei
requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il
biennio 2021-2022;
Sentito l'INPS, che, con nota n. 31774 del 4 agosto 2020,
acquisita agli atti con protocollo DFP n. 51797 del 5 agosto 2020, si
e' espresso sui profili di propria competenza contenuti nel presente
Accordo quadro;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che, con
nota n. 25745 del 10 luglio 2020, si e' espresso sui profili di
propria competenza contenuti nel presente Accordo quadro;
Sentita l'Autorita' della concorrenza e del mercato, che, con
nota n. 55962 del 14 luglio 2020, si e' espressa sui profili di
propria competenza contenuti nel presente Accordo quadro;

Tutto cio' premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente Accordo quadro si fa riferimento alle
definizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Oggetto e finalita'

Il presente Accordo quadro definisce, ai sensi dell'art. 23 del
decreto-legge e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, i termini e le modalita' di adesione della banca, le
modalita' di adeguamento del contratto di anticipo di TFS/TFR in
relazione all'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza
di vita, il tasso di interesse e le condizioni economiche alle quali
sono realizzate le operazioni di anticipo TFS/TFR, lo schema della
proposta di contratto di anticipo TFS/TFR, le modalita' di
presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR, le modalita' di
comunicazione tra la banca e l'ente erogatore, nonche' le specifiche
tecniche e di sicurezza dei flussi informativi.

Art. 3.

Presentazione e valutazione
della domanda di anticipo TFS/TFR

1. La domanda di anticipo TFS/TFR, sulla base della
certificazione rilasciata da uno degli enti erogatori registrati al
portale di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, e' presentata dal Richiedente alla banca
secondo lo schema allegato al presente Accordo quadro corredato dalla
dichiarazione sullo stato di famiglia allegato al presente Accordo
quadro.
2. L'importo dell'anticipo TFS/TFR e' determinato sulla base
degli importi dell'indennita' di fine servizio o di fine rapporto al
netto delle imposte, riportati nelle certificazioni di cui all'art. 5
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti
previsti dall'art. 23, comma 5, del decreto legge.
3. Ai fini della determinazione degli interessi che maturano
sull'importo erogato dalla banca si considerano le date ultime di
rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. La banca provvede a
retrocedere al Soggetto finanziato l'ammontare degli interessi
eventualmente non maturati, in conseguenza dell'avvenuto rimborso del
TFS/TFR anteriormente alle predette date di rimborso.
4. I casi di mancata accettazione della domanda di anticipo
TFS/TFR di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e c) del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono verificati dalla banca
esclusivamente sulla base della documentazione allegata alla domanda
stessa, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Tasso di interesse dell'anticipo TFS/TFR

1. Il tasso d'interesse (Tasso annuo nominale - TAN) e'
determinato alla data di presentazione della domanda di anticipo
TFS/TFR.
2. Il tasso di interesse annuo e' fisso e pari a: rendimento
medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al
finanziamento, maggiorato di 0,40%. Il tasso d'interesse non potra'
comunque essere inferiore a 0,40%.
3. Gli interessi dovuti sono calcolati in base al regime di
capitalizzazione semplice. La banca non puo' applicare all'anticipo
TFS/TFR commissioni o altri oneri oltre al tasso di interesse di cui
al comma 1 del presente articolo, salvo quanto previsto dal
successivo art. 6.

Art. 5.

Contratto di anticipo TFS/TFR

1. Il contratto di anticipo TFS/TFR e' perfezionato con
l'accettazione da parte della banca della proposta di contratto di
anticipo TFS/TFR presentata dal richiedente secondo lo schema
allegato al presente Accordo quadro, che costituisce parte integrante
di quest'ultimo.
2. Il contratto di anticipo TFS/TFR diventa efficace con la
comunicazione della presa d'atto alla banca da parte dell'ente
erogatore. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione della banca
all'ente erogatore dell'accettazione della proposta di contratto di
anticipo TFS/TFR, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza che lo
stesso ente erogatore abbia comunicato alla banca la presa d'atto ai
sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, il contratto di anticipo TFS/TFR e' automaticamente
risolto.
3. La garanzia del fondo - acquisita dall'ente erogatore in
favore della banca ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri - diventa efficace alla data in
cui la banca provvede al pagamento della relativa commissione di
accesso di cui all'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.

Art. 6.

Estinzione anticipata

1. Il soggetto finanziato puo' presentare domanda di estinzione
totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR alla banca ai sensi dell'art.
14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, la banca applica un indennizzo nella misura
massima dello 0,30% dell'importo rimborsato in anticipo in caso di
estinzione, anche parziale. L'indennizzo non e' dovuto se l'importo
rimborsato anticipatamente dell'intero debito residuo e' inferiore a
10.000 euro. L'importo dell'indennizzo deve comunque essere inferiore
alla quota di interessi che sarebbero gravati sull'importo
dell'anticipo se non vi fosse stata estinzione anticipata e che
comunque l'indennizzo non potra' superare i costi sostenuti dalla
banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata.
3. L'indennizzo di cui al comma 2 e' a carico del soggetto
finanziato.

Art. 7.

Cessione dell'anticipo TFS/TFR

I finanziamenti di anticipo TFS/TFR possono essere ceduti in
tutto o in parte dalla banca all'interno del proprio gruppo ovvero a
istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali. I
finanziamenti ceduti conservano le medesime garanzie che assistono i
finanziamenti originari.

Art. 8.

Adesione della banca

1. La banca che intende aderire al presente Accordo quadro ne da'
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e per conoscenza all'ABI,
mediante apposito modulo in allegato al presente Accordo quadro. La
banca che aderisce si impegna a rendere operativo l'Accordo quadro
entro trenta giorni lavorativi dalla data di adesione.
2. La banca che intende recedere dal presente Accordo quadro ne
da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e per conoscenza all'ABI. La
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica provvede ad aggiornare tempestivamente l'elenco delle banche
aderenti all'iniziativa.
3. Il recesso della banca dal presente Accordo quadro non produce
effetti sulle operazioni di anticipo TFS/TFR perfezionate dalla banca
stessa prima della data del recesso medesimo, nonche' sulle domande
presentate dal richiedente prima di tale data.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri pubblica sul portale lavoropubblico.gov.it in
una apposita sezione dedicata l'elenco delle banche aderenti
all'iniziativa.

Art. 9.

Modalita' di comunicazione con l'ente erogatore

1. La banca invia le comunicazioni all'ente erogatore
all'indirizzo PEC indicato da quest'ultimo, secondo quanto previsto
dall'art. 5, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Con tale comunicazione la banca indica anche
l'IBAN sul quale l'ente erogatore effettua il rimborso del
finanziamento.
2. L'ente erogatore invia le comunicazioni alla banca
all'indirizzo PEC indicato da quest'ultima nella comunicazione di cui
all'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
3. L'ente erogatore e la banca possono concordare un sistema di
comunicazione alternativo all'invio mediante PEC, fermo restando che
questo deve comunque garantire la tracciabilita' delle comunicazioni.

Art. 10.

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento
agli incrementi della speranza di vita

1. Per il richiedente che accede alla pensione con il requisito
«quota 100», la banca, ai fini della determinazione dell'importo
dell'anticipo TFS/TFR, considera la data di riconoscimento del
TFS/TFR, sulla base della certificazione di cui all'art. 5, comma 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La predetta
certificazione tiene conto del momento di maturazione dei requisiti
di accesso ai trattamenti pensionistici, ai sensi dell'art. 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di quanto previsto dal decreto
direttoriale del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il
direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019.
La certificazione di cui al primo periodo terra' conto di tutti gli
aumenti, determinati e programmati, dell'adeguamento alla speranza di
vita. Tali incrementi saranno opportunamente considerati per la
determinazione del primo requisito utile alla maturazione del diritto
a pensione, ove previsto dalla legge, qualora questo avvenga
successivamente al 31 dicembre 2022.
2. La banca restituisce al soggetto finanziato l'eventuale
ammontare degli interessi che non sono maturati a favore della banca,
relativi all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento
agli incrementi della speranza di vita.

Art. 11.

Altre disposizioni applicative
e validita' dell'Accordo quadro

1. Le banche aderenti possono offrire condizioni migliorative al
richiedente rispetto a quelle previste dal presente Accordo.
2. Il presente Accordo quadro e' valido ed efficace
per ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e comunque fino
alla completa estinzione di tutti i diritti e gli obblighi che sono
derivati dall'Accordo stesso. Esso e' rinnovabile dalle parti
sottoscrittrici, sentito il parere dell'INPS per i profili di
competenza.
3. Il presente Accordo quadro puo' essere rivisto in tutto o in
parte con l'accordo delle parti sottoscrittrici e sentito il parere
dell'INPS per i profili di competenza, in particolare in relazione a
quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri nei casi di modifica delle condizioni
normativo-regolamentari e di mercato.

Art. 12.

Trattamento dei dati personali
da parte delle banche e degli enti erogatori

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali finalizzati
al rilascio dell'anticipo TFS/TFR, le banche aderenti e gli enti
erogatori:
a) adottano le misure tecniche ed organizzative volte ad
assicurare la conformita' all'art. 32 del regolamento n. 679/2016, in
linea con le procedure attualmente utilizzate per finanziamenti
similari;
b) individuano procedure per la gestione delle violazioni dei
dati personali;
c) assicurano la trasparenza del trattamento, fornendo agli
interessati le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento n.
679/2016, con particolare riferimento ai casi di mancata accettazione
della domanda.

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo

Il Ministro
della pubblica amministrazione
Dadone

Il direttore generale
dell'Associazione bancaria italiana
Sabatini

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

Parte di provvedimento in formato grafico

VI Congresso Nazionale Silp CGIL
Speciale 20 anni SILP CGIL
Convenzioni SILP
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