MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 giugno 2022, n. 103
Regolamento relativo ai requisiti e alle modalita' di accesso,
nonche' ai requisiti di idoneita' psicofisica per gli atleti
paralimpici, alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» della Polizia di
Stato e al reimpiego del personale non piu' idoneo all'attivita'
sportiva paralimpica. (22G00111)
(GU n.175 del 28-7-2022)
Vigente al: 12-8-2022


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia» e, in particolare, l'articolo 6, comma
1, lettera c), che demanda a un regolamento ministeriale la
determinazione dei requisiti di idoneita' attitudinale al servizio di
polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare,
l'articolo 5, comma 2, che demanda a un regolamento ministeriale, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, la determinazione dei requisiti di idoneita' attitudinale al
servizio necessaria per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
degli agenti e assistenti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
339, recante «Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei
servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante
«Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di
ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche'
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante
«Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il
Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni
sportive nonche' di semplificazioni»;
Visto l'articolo 44 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, recante «Attuazione e riforma delle disposizioni in materia di
enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro
sportivo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato», approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985,
n. 782, recante il regolamento di servizio dell'amministrazione della
pubblica sicurezza e, in particolare, l'articolo 77, che ha, tra
l'altro, previsto la costituzione dei Gruppi sportivi «Polizia di
Stato-Fiamme Oro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003,
n. 393, recante «Regolamento concernente modalita' per l'assunzione
di atleti nei Gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro"»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante
«Regolamento degli Istituti di istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985, recante
«Individuazione degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198,
recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, recante
«Nuova organizzazione di livello dirigenziale non generale del
Dipartimento della pubblica sicurezza»;
Visti lo Statuto e il Regolamento dei Gruppi sportivi «Polizia di
Stato-Fiamme Oro», adottati con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 gennaio
2017;
Visto il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza del 28 febbraio 2019, recante «Modalita' per
l'impiego nella sezione paralimpica dei Gruppi sportivi "Polizia di
Stato-Fiamme Oro" del personale della Polizia di Stato inidoneo al
servizio di polizia ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al Ruolo
d'onore»;
Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale
della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
Sentiti il Ministro per le disabilita', il Dipartimento per lo
sport e il Comitato Italiano Paralimpico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 5711 P- del
16 giugno 2022;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento
del pubblico concorso per titoli per il reclutamento nei Gruppi
sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di seguito «Sezione
paralimpica Fiamme Oro», di atleti tesserati presso le Federazioni
sportive nazionali riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, di
seguito C.I.P., i relativi requisiti di partecipazione, i requisiti
di idoneita' psicofisica differenti da quelli previsti per gli altri
ruoli della Polizia di Stato, nonche' il reimpiego nei ruoli della
Polizia di Stato del personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva
paralimpica.
Art. 2

Reclutamento degli atleti paralimpici

1. L'accesso alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» istituita
nell'ambito dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge
attivita' tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica di agente
tecnico, avviene mediante il pubblico concorso per titoli di cui
all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36, assicurando che l'aliquota complessiva degli atleti
paralimpici non superi il limite massimo del cinque per cento
rispetto alla dotazione organica di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, e rendendo
indisponibile un corrispondente numero di posti nei ruoli del
personale della Polizia di Stato che svolge attivita'
tecnico-scientifica o tecnica.
Art. 3

Requisiti di partecipazione e cause
di esclusione dal concorso

1. Fermi restando i requisiti per l'accesso alla qualifica di
agente tecnico del ruolo del personale che espleta attivita'
tecnico-scientifica o tecnica della Polizia di Stato, previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
nonche' il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 6, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, la partecipazione ai concorsi di cui al presente regolamento e'
riservata agli atleti di interesse paralimpico con l'eta' di cui
all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, anche se
obiettori di coscienza.
2. Gli atleti di cui al comma 1 devono essere riconosciuti dal
C.I.P. atleti di interesse nazionale e paralimpico, secondo le
disposizioni da questo impartite, tesserati presso le Federazioni
sportive nazionali riconosciute dal C.I.P. e in possesso di almeno
uno dei titoli sportivi paralimpici indicati nella tabella A,
allegata al presente regolamento e che ne costituisce parte
integrante.
3. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad
accertare i requisiti della condotta e ogni altro requisito previsto
dalla normativa vigente.
4. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 4

Bando di concorso

1. Il concorso e' indetto con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Nel bando di concorso sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle
discipline sportive paralimpiche interessate ovvero per ciascuna
specialita' nell'ambito delle stesse;
b) le categorie di disabilita' richieste ai candidati, secondo le
classificazioni funzionali e in base alla disciplina sportiva
praticata, tenendo conto delle determinazioni adottate dall'I.P.C.
(International Paralympic Committee) e dalle Federazioni sportive di
riferimento;
c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
d) i limiti minimo e massimo di eta' previsti per la
partecipazione, in ragione della disciplina sportiva, ai sensi
dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
e) i termini e le modalita' di presentazione delle domande di
partecipazione;
f) i titoli valutabili e i relativi punteggi massimi
attribuibili, nell'ambito delle categorie di titoli indicati nella
tabella A, nonche' le modalita' e i termini di presentazione della
relativa documentazione;
g) i titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, nonche' i termini e le modalita' della loro
presentazione;
h) gli accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini
della valutazione medico-legale, con riferimento alla categoria di
atleti paralimpici per i quali e' indetto il concorso;
i) ogni altra prescrizione o notizia utile.
Art. 5

Requisiti di idoneita'

1. L'ammissione ai concorsi di cui al presente regolamento e'
subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita'
psicofisica e attitudinale.
2. I requisiti di idoneita' si considerano in possesso dei
candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento
dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale
acquisizione dei requisiti in un momento successivo non rileva ai
fini dell'idoneita'.
3. All'atto della presentazione all'accertamento dei requisiti
psicofisici, i candidati debbono esibire certificato di idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica riferito alla disciplina per la
quale concorrono e recante data non anteriore a trenta giorni prima
dell'accertamento.
4. I candidati ai concorsi pubblici per titoli per l'accesso alla
«Sezione paralimpica Fiamme Oro» devono possedere i requisiti di
idoneita' fisica richiesti per l'attivita' sportiva paralimpica
esercitata, secondo criteri fissati dal C.I.P.
5. Costituiscono cause di non idoneita':
a) i tatuaggi che per la loro sede e natura siano contrari al
decoro o arrecanti discredito alle Istituzioni della Repubblica o che
per il loro contenuto siano indice di disturbi della personalita';
b) l'uso, anche occasionale, di sostanze psicoattive, salvo
documentate finalita' terapeutiche, nonche' l'abuso di sostanze
alcoliche;
c) i disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi
psicotici; il disturbo bipolare e i disturbi correlati; il disturbo
depressivo maggiore; i disturbi di personalita' paranoide, schizoide,
schizotipico, antisociale e borderline; le disabilita' intellettive e
i disturbi neurocognitivi maggiori.
6. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale, a cui accedono i
soli candidati risultati in possesso dell'idoneita' psicofisica, e'
diretto a verificare, secondo la tabella B, allegata al presente
regolamento e di cui costituisce parte integrante, e ai soli fini del
servizio di polizia svolto nella «Sezione paralimpica Fiamme Oro»
nonche' delle attivita' in sede di reimpiego, la sussistenza dei
requisiti attitudinali indicati dal decreto del Ministro dell'interno
30 giugno 2003, n. 198, nei limiti di compatibilita' con i
particolari requisiti psicofisici previsti.
7. Il giudizio di idoneita' e' definitivo e, qualora negativo,
comporta l'esclusione dal concorso disposta con decreto del Capo
della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 6

Commissioni

1. La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con
decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza, e' presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con
qualifica non inferiore a dirigente superiore, e qualifiche
equiparate, ed e' composta da:
a) un funzionario di qualifica dirigenziale della carriera dei
funzionari di Polizia in servizio presso la Direzione centrale per
gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di
Stato;
b) un funzionario della carriera dei funzionari di Polizia, con
qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso uffici,
reparti e istituti periferici dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza aventi competenza sul territorio della Citta' metropolitana
di Roma capitale;
c) un rappresentante del C.I.P.
2. Uno dei componenti, compreso il Presidente, di cui al comma
precedente, deve prestare servizio presso l'Ufficio per i Gruppi
sportivi della Polizia di Stato della Direzione centrale per gli
affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato
del Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Gli accertamenti psicofisici sono effettuati da un'apposita
commissione, da nominarsi con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un
primo dirigente medico della Polizia di Stato, che la presiede, e da
due funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica
inferiore a primo dirigente medico.
5. Gli accertamenti attitudinali sono effettuati da un'apposita
commissione, da nominarsi con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nella medesima
composizione prevista per gli accertamenti attitudinali per l'accesso
alla qualifica di agente tecnico del ruolo del personale che espleta
attivita' tecnico-scientifica o tecnica della Polizia di Stato.
Art. 7

Titoli valutabili

1. Le categorie di titoli ed i punteggi massimi da attribuire a
ciascuna di esse sono riportati nella tabella A.
2. La valutazione e' limitata ai titoli indicati nella domanda di
partecipazione da parte dei candidati risultati idonei ai sensi
dell'articolo 5 del presente regolamento, purche' posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
3. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi, sono presi in
considerazione solo quelli certificati dal C.I.P. ed acquisiti nei
ventiquattro mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando che
indice il concorso.
4. La commissione esaminatrice predetermina i criteri necessari per
la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi
e annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche
con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali,
allegate ai relativi verbali, di cui costituiscono parte integrante,
con sottoscrizione anche digitale.
Art. 8

Dichiarazione dei vincitori e avvio al corso e all'attivita' sportiva
presso la «Sezione paralimpica Fiamme Oro»

1. Al termine del concorso, con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, pubblicato sul
sito istituzionale della Polizia di Stato, con avviso della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
sono approvate le graduatorie di merito relative alle singole
discipline sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai
candidati in sede di valutazione dei titoli e sono dichiarati i
vincitori del concorso.
2. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici
del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta attivita'
tecnico-scientifica o tecnica e sono ammessi alla frequenza di uno
specifico corso di formazione, da svolgersi anche con modalita'
telematiche, a carattere teorico-pratico, della durata di sei mesi,
suddivisi in un periodo di formazione teorica e un periodo di
formazione ed applicazione pratica presso la rispettiva «Sezione
paralimpica Fiamme Oro», istituito con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337.
3. Gli allievi agenti, al termine del corso di formazione, superato
l'esame finale e ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di
polizia, prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova,
secondo la graduatoria di fine corso. Superato il periodo di prova,
da svolgersi presso la «Sezione paralimpica Fiamme Oro» del Centro
nazionale Fiamme Oro a cui sono assegnati, gli agenti tecnici in
prova sono nominati agenti tecnici e confermati nel ruolo secondo la
graduatoria finale degli esami di fine corso.
4. Agli appartenenti ai ruoli tecnici della «Sezione paralimpica
Fiamme Oro» e' attribuita la qualifica di agente di pubblica
sicurezza e di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle
attivita' sportive paralimpiche svolte, nonche' alle specifiche
funzioni esercitate in sede di reimpiego ai sensi dell'articolo 9.
5. Fermo restando il giudizio di idoneita' espresso all'atto
dell'ammissione sulla base di requisiti differenti da quelli previsti
per gli altri ruoli della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 44
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, per il personale di
cui al presente regolamento non e' prevista l'idoneita' al tiro e
alle tecniche operative.
Art. 9

Impiego in altre attivita' istituzionali
della Polizia di Stato

1. Gli atleti di cui all'articolo 1 perdono l'idoneita'
all'attivita' nella «Sezione paralimpica Fiamme Oro» in caso di:
a) perdita, accertata dagli organismi medico sanitari preposti,
dei requisiti di idoneita' sportiva necessari per l'espletamento
della disciplina sportiva praticata nell'ambito della «Sezione
paralimpica Fiamme Oro»;
b) perdita della qualita' di atleta di interesse paralimpico per
un periodo superiore a sei mesi;
c) sospensione definitiva disposta dal competente organo di
giustizia sportiva per un periodo superiore agli undici mesi;
d) accoglimento della domanda di cessazione dall'attivita'
sportiva paralimpica presentata dall'atleta.
2. Gli atleti paralimpici di cui al comma 1 sono destinati, con
decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche
del personale della Polizia di Stato, ad altri compiti di istituto ed
impiegati, preferibilmente, in attivita' istituzionali di supporto
tecnico-sportivo, addestrativo, formativo e amministrativo nella
«Sezione paralimpica Fiamme Oro».
3. Gli atleti paralimpici, cessata l'attivita' sportiva,
frequentano un corso di aggiornamento professionale, della durata non
superiore a tre mesi, da svolgersi anche con modalita' telematiche,
istituito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza.
Art. 10

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 giugno 2022

Il Ministro: Lamorgese

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa,reg.ne n. 1945
Tabella A

(articolo 3, comma 2)

TITOLI SPORTIVI PARALIMPICI
CERTIFICATI DAL C.I.P.

1. Paralimpiadi: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare,
piazzamento oltre il 10° posto, conseguimento record olimpico (fino a
punti 40 per il primo posto);
2. Campionati Mondiali: piazzamento dal 1° al 10° posto a
scalare, piazzamento oltre il 10° posto, conseguimento record
mondiale (fino a punti 35 per il primo posto);
3. Classifica finale di Coppa del Mondo: piazzamento dal 1° al
10° posto a scalare, piazzamento oltre il 10° posto (fino a punti 30
per il primo posto);
4. Campionati Europei: piazzamento dal 1° al 10° posto a scalare,
piazzamento oltre il 10° posto, conseguimento record europeo (fino a
punti 25 per il primo posto);
5. Prove di Coppa del Mondo: piazzamento dal 1° al 10° posto a
scalare, piazzamento oltre il 10° posto (fino a punti 15 per il primo
posto);
6. Campionati Italiani: piazzamento dal 1° al 3° posto (fino a
punti 10 per il primo posto).

__________

Tabella B

(articolo 5, comma 6)

REQUISITI ATTITUDINALI RICHIESTI PER IL RECLUTAMENTO DI ATLETI
TESSERATI PRESSO LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI RICONOSCIUTE DAL
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO DA PARTE DEI GRUPPI SPORTIVI «POLIZIA
DI STATO-FIAMME ORO»

a) livello evolutivo: una maturazione globale che esprima una
sintonica integrazione della personalita', con riferimento alla
sicurezza nelle proprie potenzialita' ed al senso di responsabilita';
b) controllo emotivo: una stabilita' emotiva che consenta di
contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali e che
attraverso l'autocontrollo e la volitivita' aumenti il senso di
autoefficacia;
c) capacita' intellettiva: delle facolta' intellettive che
favoriscano un positivo reimpiego in compiti di supporto
(prevalentemente tecnico) e che implichino capacita' di attenzione,
di memorizzazione e che consentano una comunicazione efficace;
d) socialita': un comportamento sociale che evidenzi una
capacita' di stabilire e gestire in modo soddisfacente rapporti con
l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilita', della
motivazione, dello spirito di collaborazione e del senso di
appartenenza al gruppo.

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