Forze armate e di polizia: ridotta l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali
Nella GU n. 228 del 2022 è stato pubblicato il D.P.C.M. 4 agosto 2022 riguardante la riduzione dell'imposta del reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all'art. 45, comma 2, D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate - Anno 2022.

Con il presente decreto, viene applicata la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, al personale militare e delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2022, che ha percepito nell'anno 2021 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a euro 28.974.

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, viene ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 491 euro e il sostituto di imposta la applica in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, corrisposto nell'anno 2022 e fino a capienza della stessa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2022

Riduzione dell'imposta del reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali di cui all'articolo 45, comma 2, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze
di polizia e delle Forze armate - Anno 2022. (22A05523)
(GU n.228 del 29-9-2022)


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, recante «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina dei tributi locali»;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
«Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art.
48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visti gli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento
militare»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 45, comma 2,
come modificato dall'art. 40, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, laddove e' stabilito che: «Nel
limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018,
47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di
euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024,
23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione
della specificita' dei compiti e delle condizioni di stato e di
impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non
superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, e' riconosciuta
sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del
presente comma, delle indennita' di natura fissa e continuativa, una
riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le
modalita' applicative della stessa sono individuate annualmente con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, in ragione del numero dei destinatari. La riduzione di cui
al presente comma e' cumulabile con la detrazione prevista dall'art.
1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il limite del
reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro e' innalzato,
con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in
ragione dell'eventuale incremento del trattamento economico per
effetto di disposizioni normative a carattere generale. A decorrere
dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo
sono incrementati dalle seguenti misure:
a) 48.050 euro per l'anno 2019;
b) 7.008.680 euro per l'anno 2020;
c) 10.215.998 euro per l'anno 2021;
d) 5.476.172 per l'anno 2022;
e) 17.250.000 a decorrere dall'anno 2023»;
Visto il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, recante «Misure
urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro
dipendente» che, nel riconoscere ai lavoratori dipendenti in possesso
di specifici requisiti il trattamento integrativo dei redditi di
lavoro dipendente e assimilati ivi previsto, ha abrogato, a decorrere
dal 1° luglio 2020, il credito IRPEF di cui all'art. 13, comma 1-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
ottobre 2021, il quale, nel disciplinare la riduzione dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e
comunali, di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, per il personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia per l'anno 2021, ha elevato il limite del reddito
complessivo da lavoro dipendente da 28.000 euro a 28.974 euro;
Considerato che la riduzione dell'imposta stabilita con il presente
provvedimento e' cumulabile anche con il trattamento integrativo di
cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020;
Accertato il numero complessivo di unita' di personale del comparto
sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2022 che, in
base alla certificazione unica (CU) rilasciata dai sostituti di
imposta, risulta aver percepito un reddito da lavoro dipendente
riferito all'anno 2021 non superiore a euro 28.974, e' pari a 83.230
unita';
Considerata la necessita' di realizzare le riduzioni di imposta
stabilite dal citato art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95
del 2017, attraverso il meccanismo delle detrazioni, coerentemente
con il complesso degli adempimenti previsti a legislazione vigente,
cui sono tenuti i sostituti d'imposta;
Ravvisata la necessita' di indicare il valore massimo del beneficio
annuale per ciascun avente diritto, consistente nella minore imposta
trattenuta, al fine di verificare il rispetto del limite massimo di
spesa per l'anno 2022 pari ad euro 40.876.172, recato dal citato art.
45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017, cosi' come
modificato dall'art. 40, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
27 dicembre 2019, n. 172;
Considerata, altresi', la necessita' di evitare disparita' di
trattamento tra il personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate, compreso il personale volontario non in servizio permanente o
comunque percettore del trattamento economico di paga;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Pres. Roberto Garofoli, e'
stata conferita la delega per talune funzioni nonche' per la firma di
decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro della difesa, del Ministro
dell'interno, del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia
e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Destinatari della riduzione d'imposta

1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applica al
personale militare e delle Forze armate, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2022, che
ha percepito nell'anno 2021 un reddito da lavoro dipendente, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non
superiore a euro 28.974.
Art. 2

Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
2022, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico
accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e
continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa
e' ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 491
euro.
2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui
al comma 1 in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio
fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento
economico accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e
continuativa, corrisposto nell'anno 2022 e fino a capienza della
stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza
sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte
eccedente puo' essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle
medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2022 ed assoggettate
all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico
accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi
sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui
all'art. 1, nonche' dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2022

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Garofoli

Il Ministro della difesa
Guerini

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Il Ministro della giustizia
Cartabia

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro
della pubblica amministrazione
Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n.
2329

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