In relazione all'incontro del 9 luglio scorso - nel quale è stata esaminata la bozza di Accordo concernente l'oggetto che, per pronto riferimento, si allega alla presente (All. 1) - alla luce delle osservazioni formulate in quella sede, lo schema di Accordo è stato in parte rivisto come di seguito rappresentato.
1) Come convenuto, è stato estrapolato dal testo il punto 9 dell'art. 1; del resto, la previsione in esso contenuta è espressamente stabilita dall'art. 5, comma 4, del Regolamento di cui al D.M. n. 73/2023 e non risulta necessario rinnovarla nell'Accordo;
2) in merito alle precisazioni richieste sugli elementi che compongono il "trattamento economico complessivo annuo" di cui all'art. 13 della bozza di Accordo, la competente Direzione Centrale di Ragioneria ha specificato che va considerato l'importo della CU dell'ultimo anno (sommando eventuali ulteriori CU per redditi corrisposti da altre Amministrazioni). Ciò in quanto tutti i compensi fissi ed accessori sono soggetti a contribuzione fiscale e contributiva. In tal senso, l'inciso riportato tra parentesi nell'art. 13, comma 1, "e precisamente il trattamento economico avente natura fissa e ricorrente" è stato espunto dal nuovo testo, essendo peraltro la precisazione contenuta nel comma 2 dello stesso art. 13;
3) per quanto concerne le procedure CONSIP, è stato ribadito che, per gli affidamenti CONSIP, gli incentivi non possono essere erogati a fronte di una procedura non complessa (ad es. adesione a convenzione CONSIP). In proposito saranno effettuati ulteriori approfondimenti ma, nelle more, non risulta possibile modificare l'art. 6, lettera d), del testo dell' Accordo;
4) con riguardo alla segnalata esigenza di tutelare la privacy del personale della Polizia di Stato, asseritamente compromessa dalla pubblicazione degli atti di attribuzione degli incarichi sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice (art. 2, comma 4, della bozza di Accordo), la questione si è rivelata di non facile soluzione, tanto da richiedere ulteriori approfondimenti, non escludendo l'interessamento del Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza. Nelle more, il comma 4 dell'art. 2 del testo dell' Accordo è stato così riformulato: "In relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Regolamento, verranno assolti i previsti oneri di pubblicità coerentemente al quadro normativo vigente". Tale riformulazione non implicherebbe, necessariamente, la pubblicazione delle generalità degli interessati, salvo diverso avviso del citato Responsabile.
Nel corso del predetto incontro del 9 luglio, infine, è stata segnalata da codeste OO.SS. l'esigenza che l'Amministrazione effettui un monitoraggio sul numero delle stazioni appaltanti interessate, distinte tra articolazioni centrali e territoriali del Ministero dell'Interno, l'ammontare complessivo degli accantonamenti effettuati, il totale degli incentivi erogati e il numero dei beneficiari, comunicandone gli esiti.
Nel trasmettere il testo dell'Accordo, una volta sottoscritto, l'Amministrazione darà assicurazione in tal senso, anticipando i dati nel frattempo acquisiti.
Tutto ciò premesso, si invia, in bozza, il testo dell'Accordo, riformulato alla luce delle predette considerazioni (All. 2), per il definitivo assenso di codeste OO.SS. prima della sua sottoscrizione.