IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

 

 

10.1 Dopo aver illustrato in linea generale il complesso sistema previdenziale modificato dalle varie riforme (Amato – Ciampi – Berlusconi – Dini – Prodi), preliminarmente occorre precisare che per quanto riguarda la Polizia di Stato, Amministrazione Civile ad ordinamento speciale, il sistema, rientrante tra una delle forme esclusive dell’A.G.O. è disciplinato dal D.Legs 30/4/97 n° 165 che per l’articolo 1 si armonizza ai principi ispiratori della legge 08/08/95 n° 335.
Sul punto, peraltro, il sistema introdotto con la 165/97 appare una “accelerazione” rispetto a quanto previsto dalla stessa legge 335/95. fino all’emanazione delle norme delegate l’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste dai siffatti trattamenti è regolata secondo quanto previsto dall’articolo 18 c. 8 quinques del D.Legs 21/4/93 n° 124

introdotto dall’articolo 15 c.5 della presente legge (335/95)”.
Infatti l’articolo 2 c. 23 della 335/95 prevedeva ,oltre che la richiesta armonizzazione,: “fino all’emanazione delle norme delegate l’accesso alle prestazioni per anzianità previste dai siffatti trattamenti è regolata secondo quanto previsto dall’art. 18 c.8 quinques del D. Legs. 21.4.93 n° 124 introdotto dall’articolo 15 c. 5 della presente legge (395/95)”. In altri termini si dichiarava di voler mantenere il previgente ordinamento fino alla disciplina organica della previdenza complementare.

Invece l’armonizzazione come si può notare è stata introdotta mentre le forme pensionistiche complementari che secondo l’articolo 18 del D.Legs 21/4/93 n° 124 “devono entro 4 anni dalla data in vigore del presente decreto legislativo dotarsi di

strutture gestionali amministrative e contabili separate”, non risultano ancora introdotte nell’ordinamento pensionistico del comparto sicurezza.
(Invero per l’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza esistono già forme di previdenza integrativa determinate da un’aliquota di versamento sulla retribuzione variabile fino ad un massimo del 4% che viene accantonata mensilmente.)

Ciò assume rilevanza eccezionale per il personale della Polizia di Stato entrato in servizio dal 1/1/96 e quindi soggetto al sistema contributivo al pari del restante personale con anzianità contributiva inferiore ai 15 e 18 anni rispetto al 31/12/92 e 31/12/95 soggetto al pro-rata, che avranno in via prioritaria assoluta necessità di costituire una pensione integrativa anche ai fini di integrare gli eventuali trattamenti pensionistici indiretti agli aventi causa che teoricamente potrebbero essere già erogati già dal 2001 per il personale entrato in servizio il 1/1/96, oltre che i trattamenti pensionistici di infermità e inabilità ai sensi dell’articolo 1 commi 14-15-16 legge 335/95.
Per meglio illustrare il trattamento integrativo si può fare riferimento al seguente esempio: un dipendente di 25 anni con 5 anni di anzianità (che sarà collocato in quiescenza a 60 anni) in regime di previdenza integrativa in via approssimativa potrà versare al fondo pensione annualmente 1.500.000. Si ipotizza che quel fondo darà nei 35 anni successivi un rendimento medio del 6%, alla fine il capitale accumulato ammonterà a 110.000.000. Quando cesserà il servizio quel personale riceverà una rendita di 650.000 lire, da assommare alla normale pensione INPDAP ed alla liquidazione qualora avrà optato per il mantenimento di quest’ultima.
Per esaminare le varie casistiche pensionistiche del personale della Polizia di Stato al fine di individuarne i rendimenti annui ed il sistema corrispondente (contributivo- pro-rata – retributivo) necessitano alcune distinzioni tenendo presente che le modalità di calcolo
sono state precedentemente indicate e per quanto gli emolumenti pensionabili si richiamano le circolari applicative .

 

10.2 Personale della Polizia di Stato in servizio alla data del 25/6/1982.

Questa data è quella relativa all’entrata in vigore della disposizione transitoria introdotta dall’articolo 45 del D.P.R. 336/82 .

Si tratta di personale inquadrato nei ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori provenienti dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S. ,nonché per effetto della L. 668/86 anche le assistenti e le ispettrici di polizia provenienti dal disciolto Corpo della Polizia Femminile (mentre per i funzionari della P.S. il trattamento pensionistico è

parificato a quello degli ufficiali delle altre forze di Polizia da ultimo integrato dall’articolo 27 – collocamento a riposo del personale in servizio – del DLgs. 2.10.2000 – Riordino del personale Direttivo e Dirigente della Polizia di Stato)
Per il suddetto personale continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3/11/1963 n° 1543 più precisamente in base a questa norma il trattamento pensionistico ragguagliato al 44% della base pensionabile al compimento del 20° anno di servizio utile (non effettivo) aumenta successivamente del 3,60% annuo per ogni anno di servizio utile fino ad un massimo di 10 anni.

Tale norma è espressamente richiamata nell’articolo 54 del D.P.R. 1092/73 t.u. dei dipendenti civili e militari dello Stato, in combinato disposto con l’articolo 110 L. 121/81 “le denominazioni Corpo delle Guardie di P.S. e Corpo della Polizia Femminile sono state sostituite dalla denominazione Polizia di Stato”.

Da ciò ne conseguono una serie di considerazioni, tenendo presente l’articolo 3 della legge 25/5/77 come modificato dal D.Legs 165/97 (il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità d’istituto è computato con l’aumento di 1/5):
 

1) il personale che alla data del 31/12/92 aveva 29 anni 6 mesi 1 giorno utile di servizio (ipotesi massima poiché si ritiene debba essersi già collocato in quiescenza) è soggetto ovviamente il calcolo retributivo nonché attualmente avrebbe già il massimo rendimento pensionistico, per cui potrà collocarsi in quiescenza presentando l’istanza non prima dei 12 mesi dalla data prevista per il pensionamento;
 

2) diversamente, ( ipotesi minimale) un dipendente proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S. ,entrato in servizio anteriormente al 30/7/1980, potrà essere collocato in quiescenza con il sistema retributivo, possedendo i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva o solo anzianità contributiva previsti dal D.Legs 165/97 in combinato disposto con i commi 6 e 12 dell’articolo 59 della L. 449/97, avendo maturato al 31/12/90 quantomeno 14 anni 6 mesi e 1 giorno di servizio utile ai fini pensionistici, nonché ovviamente 18 anni di servizio al 31/12/95.

Questo personale comunque fruirà, raggiunti i 20 anni di servizio della normativa prevista dall’articolo 6 L1543/63, ovverosia dell’aumento del 3,60% annuo che incrementa la base pensionabile del 44% per ogni anno utile di servizio superiore al 20°.

Occorre, però, tenere presente che il personale entrato in servizio, per esempio, il giorno 30/7/1980 raggiungerà i 20 anni di servizio utile esattamente il 31/12/97, ma l’1/1/98 per effetto dell’articolo 6 del D.Legs 165/97 avrà un rendimento annuo del 2%. Ovviamente per individuare i beneficiari di tale rendimento (3.60) e per quanti anni (tenuto conto che il limite massimo è 10 anni) si dovrà far riferimento ad un meccanismo a scalare partendo a ritroso dal 30/7/1980.

Solo eventuali computi, ricongiunzioni e riscatti da collocarsi anteriormente al 31/12/92 potranno incrementare il servizio utile fino al 31/12/97 insieme ad altri eventuali aumenti figurativi, oltre quelli dell’1/5 (per esempio servizi di areonavigazione 1/3 anni – navale 1/3 anni – di confine ½ anni per i primi 2 anni e 1/3 anni per i periodi eccedenti i 2 anni) che verrano valutati anche per periodi superiori a 5 anni fino al 31/12/97.

 

10.3 Personale della Polizia di Stato in servizio dal 31/7/1980.

L’analisi del trattamento pensionistico che riguarda questo personale comprende parte del personale del disciolto Corpo delle Guardie di P.S. in servizio dal 31/7/80 e il personale entrato nei ruoli della Polizia di Stato successivamente al 1/3/83.

Assumere tale distinzione però sarebbe in contrasto con l’articolo 110 L. 121/81 sopra richiamato , oltre che illogico, poiché entrambe le suddette categorie hanno effettuato ed effettuano identico servizio.

Da subito ,come criterio generale, va detto che questi soggetti saranno destinatari di un sistema pensionistico c.d. pro-rata (parte retributivo per le anzianità maturate al 31/12/92 e al 31/12/95 e parte contributive per le anzianità maturate dal 1/1/96 fino alla data di collocamento in quiescenza). Le questioni da sollevare sono svariate specie relative al rendimento annuo da adottare per la parte retributiva del sistema.

Si ritiene ,in via interpretativa, di non operare alcuna distinzione tra le categorie appartenenti alla stessa amministrazione ( alcuni trattamento militare, altri civile), tesi peraltro supportata dalle seguenti norme, sentenze e accordi contrattuali, entrate nello status giuridico del personale salvo l’eventuale l'applicabilità del 3,60% di cui sarebbe destinatario quel personale con elevata anzianità contributiva. Come primo criterio generale occorre far riferimento al citato articolo 110 L121/81 circa il cambio di denominazione, in virtù del quale ogni norma che contenesse la denominazione di Corpo delle Guardie di P.S. (vedi per esempio articolo 54 D.P.R. 1942/73) doveva essere sostituito con Polizia di Stato.

Peraltro il Consiglio di Stato -1° sezione- adunanza del marzo 1983 aveva già deliberato che: “nessuna incidenza ha avuto la smilitarizzazione della Polizia di Stato sul trattamento di quiescenza privilegiato, che rimane quella più favorevole previsto per i militari”. Tale orientamento rimane confermato dalla legge 20/11/87 n°472 articolo 6 bis c 5 “al personale della Polizia di Stato nonché a quello del Corpo Forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, ai soli fini di acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale si applica l’articolo 52 (personale militare) del T.U. approvato con D.P.R. 29/12/73 1092”. Questa norma è stata sostituita per effetto della L. 503/92 solo e limitatamente ai requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia (20 anni), restando immutata nei requisiti per i casi di cessazione dal servizio diversi da quelli del raggiungimento del limite d’età (60 anni per il collocamento a riposo d’ufficio) ed in particolare per infermità non dipendenti da causa di servizio, nonché per il diritto alla pensione di reversibilità.

La normativa de quo ,infine, continua ad applicarsi nei confronti di quel personale che ha maturato anteriormente al 31/12/92 i requisiti stabiliti per il diritto a pensione, così come indicato nella circolare nr.54 del Ministero del Tesoro del 16/6/93.

Tra l’altro lo stesso enunciato (applicazione dell’articolo 52 – personale militare) è stato ribadito dall’articolo 19 della legge 7/08/90 n°232: “a decorrere dalla data in vigore della presente legge il comma 5 dell’articolo 6 bis del decreto legge 21/9/87 n° 385, convertito con modificazione dalla L.472/87, si applica anche al personale cessato dal servizio dal periodo 25/7/82 al 21/12/87 compreso e al coniuge superstite con diritto a pensione di reversibilità”.

A sostegno della tesi circa l’applicazione del rendimento annuo del 2,2% per il pro-rata e retributivo fino al 31.12.1997 (così come previsto dall’articolo 54 D.P.R. 1092/73) ricorre l’analogia legis di cui all’articolo 61 del D.P.R. 1092/73 che si cita: “al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale (personale non militare e del comparto sicurezza) si applicano le norme del personale militare per il trattamento di quiescenza”.
Da ultimo si cita la ministeriale del 15/5/96 con oggetto: liquidazione dei trattamenti di pensione ordinaria al personale di Polizia di Stato – chiarimenti sulle questioni concernenti le modalità di calcolo che si riporta parzialmente: ” a seguito dei quesiti formulati in relazione alle modalità di applicazione delle normative di riforma generale del sistema pensionistico introdotto dalla L 8/8/95 n°335, il Ministero del Tesoro – IGOP ha confermato l’avviso che nei confronti di categorie di personale che saranno interessate dalle norme delegate di cui all’articolo 23 – lettera b, L 335/95, tra le quali è ricompresa la Polizia di Stato, le disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dall’articolo 17 L 23/12/94 n°724 e dall’articolo 2 comma 19 L. 335/95 sopra citata, risultano incompatibili con le peculiarità delle norme pensionistiche previste dai rispettivi ordinamenti. Pertanto in attesa dell’emanazione delle suddette norme delegate, per il personale della Polizia di Stato interessato è da ritenere tuttora operante in tema di percentuale di pensione, quanto previsto dall’articolo 54 dell T.U. sulle pensioni degli impiegati civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 1092/73”.

Il D.Legs 165/97, come detto, ha solo fissato dal 31/12/97 il rendimento annuo del 2%, mentre nulla riferisce circa l’ammontare l’aliquota di pensionabilità degli anni precedenti. Il Servizio Trattamento e Previdenza del Dipartimento della P.S. ipotizza, invece, l’applicazione per il calcolo dell’aliquota pensionistica annua specie in riferimento ai trattamenti pensionistici liquidati con il sistema pro-rata l’applicazione per il personale della Polizia di Stato dell’articolo 44 del D.P.R. 29/12/73 n° 1092 afferente il personale dell’amministrazione pubblica in genere, che prevede una rendita pensionabile del 35% al compimento del 15° anno di servizio effettivo (non utile) ed il rendimento per ogni anno successivo dell’1,80% (quest’ultimo rendimento peraltro sarebbe inferiore a quello del 2% - se più favorevole – introdotto già dall’articolo 17 L23/12/94 n° 724 per tutte le forme esclusive e sostitutive dell’A.G.O. )

Assunto che per la parte retributiva del trattamento pensionistico si debba applicare al suddetto personale il rendimento annuo del 2,2% (rendimento pensionistico annuo delpersonale militare dello Stato che non matura il diritto a pensione) in virtù dell’articolo 54 osì come richiamato dall’articolo 52 del D.P.R. 1092/73, va da sé che per la parte retributiva stessa si individuerà il rendimento maturato al 31/12/95 da cui dovrà essere sottratto il rendimento maturato al 31/12/92 (quota A) e la differenza ottenuta individuerà il rendimento della quota B che dovrà essere rapportata a tutti i periodi di riferimento fino al

mese anteriore alla data del pensionamento, cui saranno aggiunte dal 1/1/96 le contribuzioni fino alla data del pensionamento, calcolate con il sistema contributivo (quota C). Per questo personale in relazione al D.L. 28.09.2001 “Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di

liquidazione delle pensioni “ sono state introdotte delle modifiche all’ opzione per il sistema contributivo , la cui scelta è divenuta possibile solo per coloro i quali avevano meno di 18 anni di anzianita’ al 31.12.1995 . In particolare con l’articolo 2 comma 2 del citato D.L. pubblicato in G.U. nr. 228 del 1° ottobre 2001 , è stato disposto che” la liquidazione del trattamento esclusivamente con le regole del sistema contributivo a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto”. L’art. 2 viene utilizzato come norma interpretativa dall’art.1 c. 23 della L. 08..08.1995 nr. 335 appare precludere il diritto di opzione ai destinatari del sistema pro-rata. Sarà quindi necessario attendere le valutazioni del Parlamento che in sede di conversione esamineraà la legittimità della novella introdotta.

 

10.4 Personale della Polizia di Stato in servizio dal 1/1/96.

Per questo personale il trattamento pensionistico sarà liquidato esclusivamente con il calcolo contributivo, già precedentemente illustrato unitamente alle relative modalità di calcolo, salvo evidenziare, come detto, la necessità di aumentare il trattamento con una pensione integrativa e che nelle retribuzioni pensionabili verranno inglobati tutti gli emolumenti soggetti a contribuzione (indennità accessorie, straordinari, etc.).

A questo personale andrà applicata la riduzione dei periodi nel caso ricorrano le fattispecie dell’art.1 del DLgs. 373/93, richiamate al 9.2

 

10.5 Periodi figurativi

Circa gli aumenti di servizio figurativi, già menzionati precedentemente occorre aggiungere che la legge 449/97 ha introdotto dal 1/1/98:

 

1) l’abolizione dell’arrotondamento per eccesso o difetto di frazione di un anno

 

2)l’abolizione di alcuni aumenti di servizio previsti dal D.P.R. 1092/73 ed in particolare:

a) quelli riguardanti i prefetti, gli ispettori generali capi della P.S. e i questori collocati a riposo ai sensi degli articoli 238 e 249 D.P.R. 3/57 (articolo 46 1092/73);

b) quelli riguardanti i funzionari di P.S. che hanno compiuto 35 anni di servizio e il personale appartenente al disciolto Corpo della Polizia femminile (articolo 46 D.P.R. 1092/73).

 

10.6 Conclusioni

Il decreto legislativo 165/67 ha armonizzato al regime generale dell’A.G.O. i trattamenti pensionistici del personale militare (Forze Armate) delle Forze di Polizia civili e militari e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del Pubblico Impiego, ordinamenti questi in passato oggetto di diversi provvedimenti speciali, ,rispetto ai regimi esclusivi dell’A.G.O., e da sempre disciplinati a seguito di riserva di legge .

Le norme come noto sono entrate in vigore il 1/1/98 e fino a quella data erano vigenti le normative antecedenti dei singoli ordinamenti ma lo stesso giorno è entrato in vigore anche la disciplina della L 449/97, che all’articolo 59 c 6 così testualmente prescrive “per le pensioni di anzianità per i lavoratori pubblici iscritti alle forme esclusive dell’A.G.O. si osservano i requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità indicati nella tabella D”. Tale norma sembra lasciar silenziosamente intendere l’abrogazione della parte dell’articolo 6 – pensione di anzianità -del D.Legs. 165/97 che richiama i commi 25,26,27 e 29 dell’articolo 1 legge 335/95 (trattamenti di anzianità e con le penalizzazioni), disciplina emanata pochi mesi prima e con indubbie caratteristiche di specialità (lex specialis derogat legi generali).

Al contrario lo stesso provvedimento (legge 449/97) invece diviene correttamente e splicito nello stesso articolo 59 c 12 quando richiamando espressamente il D.Legs 165/97 ne sostituisce la tabella B dello stesso articolo 6 c 2 indicando i nuovi requisiti di età anagrafica.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

1) Stralcio della circolare ministeriale del 15/5/1996 con oggetto liquidazione dei trattamenti di pensione ordinaria al personale della Polizia di Stato. Chiarimenti su questioni concernenti modalità di calcolo e applicazione in tema di percentuale di pensione dell’articolo 54 del T.U. sulle pensioni degli impiegati civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. numero 1092/73;

 

2) D.Legs 30/4/1997 numero 165 – attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2 comma 23, della legge 8/8/1995, numero 335 e dall’articolo 1 commi 97, lettera g), e 99, della legge 23/12/1996 numero 662, in materia di armonizzazione al regime

previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle forze di Polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego;

 

3) Articolo 59 della legge 27/12/1997, numero 449 – disposizioni in materia previdenziale;

 

4) Circolare dell’Inpdap nr. 14 del 16/3/1998 - Articolo 59 della legge 27/12/1997, numero 449 – disposizioni in materia previdenziale;

 

5) D.P.C.M del 20.12.1999 pubblicato nella G.U. del15.5.2000 nr.111 riguardante il T.F.R. e l’istituzione dei fondi pensione complementare dei pubblici dipendenti;

 

6) Circolare dell’Inpdap nr.29 dell’8.6.2000 con oggetto: T.F.R. e istituzione dei fondi pensione complementare dei pubblici dipendenti;

 

7) Circolare dell’Inpdap nr. 45 del 26.10.2000 con oggetto: istruzioni operative inerenti l’applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 20.12.1999 in tema di: T.F.R. e istituzione dei fondi pensione complementare dei pubblici dipendenti;

 

8) Circolare ministeriale – Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza – nr. 333 – H/ C 19 del 20 luglio 2001 con oggetto : Riflessi pensionistici e previdenziali derivanti dalla Introduzione delle nuove normative con riferimento al personale dei ruoli della Polizia di Stato.

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