Si definisce infortunio in itinere l'infortunio occorso alle persone:

- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro

- durante ad esempio il nomale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa

Nel 2008 la Direzione Centrale per le risorse umane ha comunicato che il Comitato di verifica ha posto l'accento sulla necessità che sia allegato, oltre al verbale delle forze dell'ordine intervenute ed eventuali prove testimoniali o cid, se compilato, un dettagliato rapporto dall'ufficio di appartenenza e sottoscritto dal dirigente, sulle circostanze di tempo, modo e luogo in cui si è verificato l'evento da cui risulti;

1) se il tratto di strada in cui si è verificato l'infortunio rientra nel percorso abitazione - ufficio 2)se la data e l'ora dell'infortunio sono coerenti con il servizio che l'interessato di apprestava a svolgere o aveva svolto Inoltre con sentenza n. 15068/2001 della Corte di cassazione sezione lavoro, il Dirigente deve far conoscere se:

1) la strada percorsa presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione, ad esempio strada di montagna

2) il lavoratore è costretto ad utilizzare un mezzo privato per l'assenza di trasporti pubblici tra dimora e luogo di lavoro, o perché imposto o autorizzato, per interesse aziendale, dal datore di lavoro

3) le condizioni del servizio pubblico sono tali da creare rilevante disagio per il lavoratore prolungandone oltre misura l'assenza dalla famiglia.

E' evidente che secondo l'attuale orientamento il riconoscimento non è più legato al tempo (1 o 2 ore) bensì alla coerenza tra ora dell'infortunio e orario di servizio e in modo particolare al percorso e più precisamente dalla normalità del percorso.

- il percorso normale generalmente coincide con il percorso più breve e diretto

- il percorso più lungo e meno diretto può essere giustificato solo da particolari condizioni di viabilità

Particolare attenzione deve essere posta all'individuazione del luogo abitazione perché a differenza di quanto avviene nel privato per il personale della polizia di stato occorre l'autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio (ciò ha riflessi sull'identificazione dell'infortunio in itinere).

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