DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2017
Autorizzazione ad assumere unita' di personale, ai sensi
dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, in favore di varie amministrazioni. (17A03563)
(GU n.124 del 30-5-2017)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui per il
quadriennio 2010-2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli
enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale
cessato nell'anno precedente. In ogni caso, il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per
cento delle unita' cessate nell'anno precedente;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per
l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di
ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere
e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per
cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle
universita' si applica la normativa di settore;
Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
secondo cui le amministrazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di
personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale
cessato nell'anno precedente. Per il personale delle qualifiche
dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi
del precedente comma 219 del medesimo art. 1, e' assicurato nell'anno
2016 il turn over nei limiti delle capacita' assunzionali;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
e l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le
assunzioni sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla
base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale
non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
Visto l'art. 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
quale stabilisce che qualora per ciascun ente le assunzioni
effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno
precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unita', le
quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti
dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al
raggiungimento dell'unita';
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008,
secondo cui per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella
relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno
precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate
dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per il
triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del
cento per cento a decorrere dall'anno 2016;
Visto l'art. 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
secondo cui nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e piu'
ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale
con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi
dell'art. 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
l'Agenzia italiana del farmaco puo' bandire, in deroga alle procedure
di mobilita' di cui all'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' di ogni
altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle
amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella
propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed
esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una
riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non
di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso,
presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la
stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al
precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione,
negli anni 2016, 2017 e 2018, di non piu' di 80 unita' per ciascun
anno, e comunque nei limiti della dotazione organica come determinata
dal comma 1 del medesimo art. 9-duodecies;
Viste le deliberazioni del C.d.A. dell'Agenzia italiana del farmaco
n. 6 del 3 febbraio 2016 e n. 12 dell'8 aprile 2016, recanti la nuova
dotazione organica dell'Agenzia, approvate ai sensi dell'art. 22 del
decreto ministeriale 20 settembre 2004 dal Ministro della salute, con
il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonche' la
deliberazione del C.d.A. dell'Agenzia italiana del farmaco n. 36 del
7 luglio 2016, recante la programmazione triennale del fabbisogno di
personale 2016-2018, approvata ai sensi dell'art. 22, comma 3, del
citato decreto ministeriale 20 settembre 2004;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
secondo cui gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi
nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio
economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'art. 2,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle
assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'art. 1, comma 505,
terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui, per
quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni
adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e
razionalizzazione di cui alla medesima legge;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 35, comma 4,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non
economici;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed in particolare l'art.
1, comma 368, che ha apportato modifiche all'art. 4, comma 4, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevedendo che l'efficacia delle
graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del predetto
decreto-legge, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a
limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, secondo cui l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, e' prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la
vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e,
per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della
graduatoria ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo
cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali,
ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla
verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie
graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; b)
dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle
proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio
2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo un
criterio di equivalenza;
Visto l'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del
2013, secondo cui a decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento
dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si
svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di
imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994,
previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di
assunzioni a tempo indeterminato;
Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.
11, come modificato dall'art. 1, comma 398, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 192 del 2014, secondo
cui le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1,
lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non e' stata presentata alle
amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad
assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, a realizzare percorsi di mobilita' a favore del personale
degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni
caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del
personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e di quello non amministrativo degli enti di ricerca;
Visto l'art. 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015, secondo cui
per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilita'
in attuazione dei commi 424 e 425 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le ordinarie facolta' di assunzione previste dalla
normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel
corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale
interessato alla relativa mobilita'. Per le amministrazioni di cui al
comma 425 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante
autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Visto l'art. 1, comma 219 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208;
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, prevedendo
conseguentemente che il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'art. 3, comma 102,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'art. 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017;
Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, prevedendo
conseguentemente che, fermo restando quanto previsto dall'art. 1,
comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il termine per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato,
relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014 e 2015,
previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, e dall'art. 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono
essere concesse entro il 31 dicembre 2017;
Viste le richieste e le note integrative delle amministrazioni
destinatarie del presente provvedimento;
Considerato lo stato di avanzamento delle procedure di
ricollocazione del personale soprannumerario dagli enti di area vasta
e dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana, nonche' tenuto
conto della necessita' delle professionalita' richieste per le
esigenze delle amministrazioni destinatarie del presente
provvedimento, valutate in coerenza con gli obiettivi e le priorita'
di Governo;
Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette
richieste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria
Anna Madia;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Presidenza del Consiglio dei ministri
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad
avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013,
dell'anno 2013 - budget 2014, dell'anno 2014 - budget 2015 e
dell'anno 2015 - budget 2016, unita' di personale di qualifica
dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 1 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento. Nella
medesima Tabella 1 si da' conto, altresi', dell'utilizzazione del
budget con riferimento alla mobilita' del personale degli enti di
area vasta e dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana, ai
sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - ruolo Protezione
civile e' autorizzata ad avviare procedure di reclutamento e ad
assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2014 -
budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unita' di personale di
qualifica dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 1-bis
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 2
Ministero dell'economia e delle finanze
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2013 -
budget 2014, unita' di personale di qualifica non dirigenziale, come
da Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 3
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato,
sulle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016, unita' di personale di
qualifica dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 3
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' autorizzato ad avviare, nel triennio 2017-2019,
procedure di reclutamento per unita' di personale non dirigenziale,
come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
3. Con il presente provvedimento viene, altresi', approvato il
budget 2016, derivante dalle cessazioni dell'anno 2015, del personale
della carriera diplomatica, gia' in parte utilizzato per l'assunzione
a tempo indeterminato di n. 12 segretari di legazione in prova ai
sensi dell'art. 1, comma 244, lettera a), della legge 28 dicembre
2015, n. 208, il tutto come da Tabella 3 allegata, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
Art. 4
Ministero del lavoro
1. Il Ministero del lavoro e' autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012,
dell'anno 2012 - budget 2013 e dell'anno 2013 - budget 2014, unita'
di personale non dirigenziale, come da Tabella 4 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 7
Ministero della giustizia - Dipartimento
della giustizia minorile
1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento della giustizia
minorile e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle
cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013, dell'anno 2013 - budget
2014, dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016,
unita' di personale non dirigenziale, come da Tabella 7 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Con il presente provvedimento viene, altresi', approvato il
budget 2016, derivante dalle cessazioni dell'anno 2015, del personale
di qualifica dirigenziale, come da Tabella 7 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 10
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
1. Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni
dell'anno 2015 - budget 2016, unita' di personale non dirigenziale,
come da Tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
2. Con il presente provvedimento viene, altresi', approvato il
budget 2016, derivante dalle cessazioni dell'anno 2015, del personale
di qualifica dirigenziale, come da Tabella 10 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 11
Istituto nazionale della previdenza sociale
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad
avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012,
dell'anno 2012 - budget 2013 e dell'anno 2013 - budget 2014, unita'
di personale non dirigenziale, come da Tabella 11 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 12
Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro
1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e' autorizzato ad avviare procedure di reclutamento e ad
assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2014 -
budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unita' di personale non
dirigenziale, come da Tabella 12 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento. Nella medesima Tabella 12 si
da' conto, altresi', dell'utilizzazione del budget con riferimento
alla mobilita' del personale degli enti di area vasta e dell'ente
strumentale alla Croce rossa italiana, ai sensi dell'art. 1, comma
425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Con il presente provvedimento viene, altresi', approvato il
budget 2016, derivante dalle cessazioni dell'anno 2015, del personale
di qualifica dirigenziale, come da Tabella 12 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 13
Agenzia delle dogane e dei monopoli
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzata ad assumere
a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013
e dell'anno 2013 - budget 2014, unita' di personale non dirigenziale,
come da Tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
Art. 14
Agenzia italiana del farmaco
1. L'Agenzia italiana del farmaco e' autorizzata, ai sensi
dell'art. 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ad
assumere a tempo indeterminato n. 39 unita' di personale dirigenziale
e non dirigenziale di vari profili, di cui n. 3 dirigenti delle
professionalita' sanitarie medici in mobilita' ai sensi dell'art. 1,
comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da Tabella 14
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
2. L'Agenzia italiana del farmaco e' autorizzata, ai sensi
dell'art. 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ad
avviare procedure di reclutamento per n. 184 unita' di personale di
vari profili, come da Tabella 14 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
Art. 15
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane
1. L'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane e' autorizzata ad
assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2015 -
budget 2016, n. 1 unita' di personale non dirigenziale, come da
Tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 16
Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni
1. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni e' autorizzata ad avviare procedure di reclutamento e
ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni
dell'anno 2010 - budget 2011, dell'anno 2011 - budget 2012 e
dell'anno 2012 - budget 2013, n. 1 unita' di categoria C, come da
Tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
2. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni e' autorizzata ad avviare procedure di reclutamento e
ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni
dell'anno 2013 - budget 2014, dell'anno 2014 - budget 2015 e
dell'anno 2015 - budget 2016, n. 2 unita' di categoria B, a tempo
parziale al 45%, come da Tabella 16 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
3. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni e' autorizzata ad avviare, nel triennio 2017-2019,
procedure di reclutamento per n. 1 unita' di categoria B, a tempo
parziale al 45%, come da Tabella 16 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
Art. 17
Agenzia industrie difesa
1. L'Agenzia industrie difesa e' autorizzata ad avviare procedure
di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle
cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, dell'anno 2014 - budget 2015
e dell'anno 2015 - budget 2016, unita' di personale non dirigenziale,
come da Tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
2. L'Agenzia industrie difesa e' autorizzata ad avviare, nel
triennio 2017-2019, procedure di reclutamento per unita' di personale
non dirigenziale, come da Tabella 17 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
Art. 18
Ente nazionale per l'aviazione civile
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile e' autorizzato ad
assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2015 -
budget 2016, unita' di personale non dirigenziale, come da Tabella 18
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
2. Con il presente provvedimento viene, altresi', approvato il
budget 2016, derivante dalle cessazioni dell'anno 2015, del personale
di qualifica dirigenziale, come da Tabella 18 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 19
Parco Nazionale Gran Paradiso
1. Il Parco Nazionale Gran Paradiso e' autorizzato ad assumere a
tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 -
budget 2016 e dell'anno 2016 - budget 2017, unita' di personale non
dirigenziale, come da Tabella 19 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
Art. 20
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e' autorizzata ad
elevare, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e
dell'anno 2016 - budget 2017, la percentuale del rapporto di lavoro a
tempo parziale di n. 1 funzionario tecnico investigativo, come da
Tabella 20 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 21
Automobile Club d'Italia
1. L'Automobile Club d'Italia e' autorizzato ad avviare, nel
triennio 2017-2019, procedure di reclutamento per unita' di personale
dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 21 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 22
Ministero dell'interno - Corpo nazionale
dei vigili del fuoco
1. Il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e' autorizzato ad avviare, nel triennio 2017-2019, procedure di
reclutamento per unita' di personale, come da Tabella 22 allegata,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 23
Vincoli connessi alla mobilita'
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 425, della
legge n. 190 del 2014, le assunzioni autorizzate con il presente
provvedimento sono consentite a condizione che le amministrazioni
provvedano ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per
concludere le procedure di mobilita' disciplinate dal decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14
settembre 2015.
2. Con successive rimodulazioni si procedera' alla ricognizione
delle facolta' di assunzione relative ai budget 2015 e 2016
utilizzate dalle amministrazioni destinatarie del presente
provvedimento per le procedure di mobilita' del personale degli enti
di area vasta e dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana,
fatte salve le ricognizioni gia' effettuate con il presente
provvedimento.
Art. 24
Disposizioni generali
1. Resta fermo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n.
101 del 2013, che l'avvio delle procedure concorsuali e lo
scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati
con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali,
sono subordinati:
a) all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie
graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate;
b) all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati
nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º
gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo
un criterio di equivalenza.
2. L'avvio delle procedure concorsuali autorizzate con il presente
provvedimento e', altresi', subordinato alla verifica, da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato:
a) delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali con
riferimento alle previsioni dell'art. 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge n. 101 del 2013;
b) per il personale di qualifica dirigenziale, alla
riconducibilita' delle procedure concorsuali alle previsioni di cui
all'art. 1, comma 216, della legge n. 208 del 2015.
3. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati
con il presente provvedimento restano, altresi', subordinati alla
sussistenza di corrispondenti posti vacanti in dotazione organica,
tanto alla data di emanazione del bando, quanto alla data delle
assunzioni.
4. Per il personale di qualifica dirigenziale, le assunzioni
autorizzate con il presente provvedimento restano, infine,
subordinate al rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 219
e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Art. 25
Rimodulazioni
1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per
unita' di personale appartenenti a categorie o profili diversi
rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, fermo restando
quanto previsto dall'art. 23, possono avanzare richiesta di
rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione
ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che
valuteranno la richiesta nel rispetto della normativa vigente e delle
risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.
2. Con le modalita' di cui al comma 1 si procedera', altresi',
all'autorizzazione delle assunzioni e dell'eventuale avvio di
procedure concorsuali a valere sulle risorse residue dei budget
approvati con il presente provvedimento.
Art. 26
Comunicazione delle assunzioni
1. Le amministrazioni di cui alle tabelle allegate sono tenute a
trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2017, per le necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro
pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il
personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da
sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante
procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge
n. 190 del 2014.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 aprile 2017
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1017
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico