MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 12 maggio 2017  Modalita' di cancellazione dei profili del DNA,  di  distruzione  dei campioni biologici, di immissione e aggiornamento dei dati  necessari
ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei  medesimi
profili DNA. (17A03992)
(GU n.137 del 15-6-2017)
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
 
                           di concerto con
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante  «Ordinamento  del
Corpo di polizia penitenziaria»;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della  Repubblica
italiana al Trattato  di  Prüm  e,  in  particolare,  l'art.  5,  che
istituisce  presso  il  Ministero  dell'interno,  Dipartimento  della
pubblica sicurezza, la banca dati nazionale  del  DNA,  e  presso  il
Ministero   della   giustizia,   Dipartimento    dell'amministrazione
penitenziaria, il laboratorio centrale per la  banca  dati  nazionale
del DNA;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016,  n.
87, recante «Disposizioni di attuazione della legge 30  giugno  2009,
n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e
del laboratorio centrale per la banca  dati  nazionale  del  DNA,  ai
sensi dell'art.  16  della  legge  30  giugno  2009,  n.  85»,  e  in
particolare:
  l'art. 29, comma 1, il quale dispone che con decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il
Garante per la protezione  dei  dati  personali,  sono  definite,  le
modalita' di cancellazione dei profili del DNA e la  distruzione  dei
campioni biologici, nei casi di  cui  all'art.  13,  comma  1,  della
legge;
  l'art. 29, comma 2, il quale dispone che con il medesimo decreto di
cui al comma 1 sono altresi' disciplinate le modalita' di  immissione
e aggiornamento dei dati necessari ai fini della  determinazione  dei
tempi di conservazione dei profili del DNA, ai  sensi  dell'art.  25,
commi 2 e 3;
  l'art. 25, comma 4, che prescrive la cancellazione del profilo  del
DNA ottenuto da un reperto in caso di concordanza con quello ottenuto
da un campione biologico;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto  2015,  con  il
quale e' stata istituita, nell'ambito della Direzione centrale  della
polizia criminale, Servizio per il sistema informativo interforze, la
Divisione quarta, cui sono attribuite  le  competenze  relative  alla
banca dati nazionale del DNA;
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, con  il
quale e' stato istituito, nell'ambito della  Direzione  generale  dei
detenuti e del trattamento, l'Ufficio  VI,  cui  sono  attribuite  le
competenze  relative  al  Laboratorio  centrale  per  la  banca  dati
nazionale del DNA;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2016, recante
«Procedure per il trattamento dei dati, da parte della banca dati del
DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e
per la trasmissione del profilo del DNA da parte  dei  laboratori  di
istituzioni di elevata specializzazione, in attuazione degli articoli
3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7  aprile  2016,
n. 87»;
  Ritenuto di dare attuazione all'art. 29, commi 1 e 2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016, nonche' di  stabilire
la modalita' di cancellazione del profilo  del  DNA  ottenuto  da  un
reperto in caso di concordanza con quello  ottenuto  da  un  campione
biologico, ai sensi dell'art. 25, comma 4, dello stesso  decreto  del
Presidente della Repubblica;
  Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in
data 9 marzo 2017;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di cancellazione dei
profili del DNA e di distruzione dei campioni biologici, nei casi  di
cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 85 del 2009.
  2. Il  presente  decreto  stabilisce,  altresi',  le  modalita'  di
immissione  e  aggiornamento  dei  dati  necessari  ai   fini   della
determinazione dei tempi di conservazione dei  profili  del  DNA,  ai
sensi dell'art. 25, commi 2 e 3, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 87 del 2016.
  3.  Il  presente  decreto  stabilisce,  inoltre,  la  modalita'  di
cancellazione del profilo del DNA ottenuto da un reperto in  caso  di
concordanza con quello ottenuto da un campione  biologico,  ai  sensi
dell'art. 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
87 del 2016.
                               Art. 2
 
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente decreto e degli allegati, si intende per:
  a) «legge», la legge 30 giugno 2009, n. 85;
  b) «regolamento», il decreto del Presidente della Repubblica n.  87
del 2016;
  c) «Codice», il Codice in materia di protezione dei dati personali,
adottato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  d) «BDN-DNA», la banca dati nazionale del DNA, istituita  dall'art.
5, comma 1, della legge n. 85 del 2009;
  e) «Laboratorio centrale», il laboratorio  centrale  per  la  banca
dati nazionale del DNA, istituito dall'art. 5, comma 2,  della  legge
n. 85 del 2009;
  f) «AFIS», (Automated Fingerprint Identification  System),  sistema
automatizzato  per  l'identificazione  delle  impronte  digitali  del
casellario   centrale   d'identita'   del   Ministero   dell'interno,
Dipartimento della pubblica sicurezza, collocato presso la  Direzione
centrale  anticrimine  della  Polizia  di  Stato,  Servizio   polizia
scientifica;
  g) «CUI»,  (Codice  Univoco  Identificativo),  codice  alfanumerico
generato in automatico dal sistema AFIS e  legato  univocamente  alla
persona di cui all'art. 9 della legge o al consanguineo sottoposti  a
prelievo di un campione biologico;
  h)  «codice  prelievo»,  codice   alfanumerico   che   univocamente
individua il campione biologico ottenuto dai soggetti di cui all'art.
9 della legge, di cui all'art. 2, comma 1, lettera  o),  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016;
  i) «codice reperto biologico», codice alfanumerico che univocamente
individua il reperto biologico, di cui all'art. 2, comma  1,  lettera
p), del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016;
  l)  «autenticazione   informatica»,   l'insieme   degli   strumenti
elettronici  e  delle  procedure  per  la  verifica  anche  indiretta
dell'identita' dell'operatore;
  m) «credenziali di autenticazione»,  i  dati  e  i  dispositivi  in
possesso dell'operatore, da questi conosciuti e ad esso  univocamente
correlati, necessari per l'autenticazione;
  n) «autenticazione forte», il metodo di autenticazione che si  basa
sull'utilizzo di piu' credenziali di autenticazione;
  o) «portale S.S.I.I.», il portale che consente l'accesso ai servizi
offerti dal Servizio per  il  sistema  informativo  interforze  della
Direzione centrale della polizia  criminale  del  Dipartimento  della
pubblica sicurezza ed e' l'unico punto di accesso al portale  per  lo
scambio IXP.
  p) «portale per  lo  scambio  dati  -  IXP»  (Information  eXchange
Platform), il portale  messo  a  disposizione  dal  Servizio  per  il
sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia
criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per le  attivita'
necessarie alla formazione del personale e per  accedere  ai  servizi
offerti dalla banca dati nazionale del DNA, ivi compreso  lo  scambio
di dati per finalita' di collaborazione internazionale di polizia;
  q)   «annotazione»,    il    contrassegno    apposto,    attraverso
un'applicazione informatica della BDN-DNA, a un profilo DNA  relativo
al  codice  prelievo,  indicante  che  e'   stata   evidenziata   una
concordanza  positiva  su  tale  profilo  DNA  a   seguito   di   una
consultazione o di un raffronto.
                               Art. 3
 
 
           Modalita' di cancellazione dei profili del DNA
               e di distruzione dei campioni biologici
 
  1. Le modalita' di cancellazione  dei  profili  del  DNA  acquisiti
dalla BDN-DNA e di distruzione dei campioni biologici conservati  dal
Laboratorio centrale, nei casi di cui all'art.  13,  comma  1,  della
legge, in attuazione dell'art. 29, comma  1,  del  regolamento,  sono
stabilite nell'allegato A del presente decreto.
  2. La cancellazione dei dati relativi  ai  prelievi,  presenti  nei
sistemi informatici e nelle banche dati, e' effettuata all'atto della
cancellazione dei profili del DNA di cui al comma 1, con le modalita'
tecniche stabilite nell'allegato A del presente decreto.
                               Art. 4
 
Modalita' di immissione e aggiornamento dei dati  necessari  ai  fini
  della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA
  1. Le modalita' di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai
fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili  del
DNA, ai sensi  dell'art.  25,  commi  2  e  3,  del  regolamento,  in
attuazione dell'art. 29, comma 2,  del  regolamento,  sono  stabilite
nell'allegato B del presente decreto.
                               Art. 5
 
Modalita' di cancellazione del profilo del DNA ottenuto dal reperto a
  seguito di concordanza con  il  profilo  del  DNA  ottenuto  da  un
  campione biologico
  1. La modalita' di cancellazione dalla BDN-DNA del profilo del  DNA
ottenuto da un reperto in caso di concordanza positiva di  almeno  10
loci con quello ottenuto da un campione biologico, ai sensi dell'art.
25, comma 4,  del  regolamento,  e'  stabilita  nell'allegato  C  del
presente decreto.
                               Art. 6
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui  al  presente  decreto
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente.
                               Art. 7
 
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente  decreto  entra  in  vigore  nel  trentesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
 
    Roma, 12 maggio 2017
 
                                    Il Ministro dell'interno: Minniti
 
Il Ministro della giustizia: Orlando
 
 

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2017
foglio n. 1224
                                                           Allegato A
 
Procedure per la cancellazione dei profili del DNA  dalla  BDN-DNA  e
  distruzione dei campioni biologici nel Laboratorio centrale
 
    Divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione (art. 530 codice
procedura penale), pronunciata con una delle seguenti formule:
    il fatto non sussiste
    l'imputato non lo ha commesso
    il fatto non costituisce reato
    il fatto non e' previsto dalla legge come reato,
    il  giudice  che  ha  emesso  la  sentenza  ordina  d'ufficio  la
cancellazione del profilo del DNA dell'assolto  dalla  BDN-DNA  e  la
distruzione  dei  relativi  campioni  biologici  presenti  presso  il
Laboratorio centrale, acquisiti ai sensi  dell'art.  9  della  legge.
Detto ordine e' eseguibile alla condizione che  al  CUI  corrisponda,
presso il sistema AFIS,  un  codice  prelievo  relativo  ad  un'unica
registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo.
    La  cancelleria  del  giudice   che   ha   emesso   l'ordine   di
cancellazione e di distruzione verifica l'assenza di motivi  ostativi
alla cancellazione, anche attraverso  l'interrogazione  del  registro
unico penale, di cui  all'art.  9  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 21 febbraio 2011, n 44, e della Banca dati misure cautelari
nazionali. In presenza di motivi ostativi la cancelleria rimette  gli
atti al giudice ai fini della revoca dell'ordine.
    Trasmette quindi l'ordine, per  l'esecuzione,  al  Direttore  del
Servizio polizia scientifica  della  Direzione  centrale  anticrimine
della  Polizia  di  Stato,  che  dispone  la  verifica  che  al   CUI
corrisponda un prelievo presso il sistema AFIS e inoltra,  attraverso
posta  elettronica   o   messaggistica   certificata,   l'ordine   di
cancellazione, con annesso  il  codice  del  prelievo,  al  Direttore
dell'Ufficio VI - Laboratorio centrale per la  Banca  Dati  Nazionale
del DNA, Direzione  generale  dei  detenuti  e  del  trattamento  del
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria.
    Quest'ultimo e' tenuto a provvedere alla materiale  cancellazione
del profilo del  DNA  ed  alla  distruzione  dei  campioni  biologici
relativi al codice di prelievo comunicato dal Direttore del  Servizio
polizia scientifica.
    Delle operazioni compiute dal personale del Laboratorio centrale,
in adempimento dell'ordine di cancellazione e' redatto verbale.
    L'avvenuta distruzione dei campioni biologici e' comunicata,  per
via telematica, al Direttore del Servizio polizia scientifica ai fini
dell'aggiornamento dei dati archiviati.
    La cancellazione dei dati  relativi  ai  prelievi,  presenti  nei
sistemi informatici e nelle banche dati, e' effettuata all'atto della
cancellazione dei profili del DNA da parte degli operatori abilitati,
secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento  di
una procedura di autenticazione forte.
    Le operazioni di cancellazione dei  dati  relativi  ai  prelievi,
effettuate nei sistemi informatici e banche dati, sono registrate  in
appositi file  di  log  non  modificabili.  Tali  registrazioni  sono
conservate per dieci anni.
                                                           Allegato B
 
Modalita' di immissione e aggiornamento dei dati  necessari  ai  fini
 della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA
 
    Decorsi trenta anni dall'ultima circostanza  che  ha  determinato
l'inserimento del profilo del DNA nella  BDN-DNA,  il  profilo  viene
automaticamente cancellato.
    Il contatore temporale e' gestito dal sistema AFIS e  i  relativi
dati cronologici sono comunicati alla BDN-DNA per via telematica.  Il
termine decorre dalla data di avvenuta registrazione delle operazioni
di identificazione e prelievo, effettuate ai sensi dell'art. 5, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016.
    Gli  aggiornamenti  dei  dati   relativi   alle   operazioni   di
identificazione e di  prelievo  effettuate  nel  sistema  AFIS,  sono
registrati  in  appositi  file  di   log   non   modificabili.   Tali
registrazioni sono conservate per dieci anni.
    Il giudice che ha emesso sentenza irrevocabile  di  condanna  per
uno dei reati indicati agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera  a),
codice di procedura  penale,  o  che  ha  applicato  in  sentenza  la
recidiva  di  cui  all'art.  99  codice  penale,   ordina   d'ufficio
l'aggiornamento del dato nel sistema AFIS.
    L'ordine e' trasmesso per l'esecuzione a cura della  cancelleria,
che  comunica  al  Direttore  del  Servizio  polizia  scientifica  le
generalita' del condannato ed il CUI, ai fini  della  decorrenza  del
piu' lungo termine di conservazione previsto dalla legge in  quaranta
anni.  Alle  operazioni  materiali  di  aggiornamento   provvede   il
personale del Sistema AFIS  abilitato  attraverso  l'abbinamento  dei
dati anagrafici e del CUI al codice prelievo.
                                                           Allegato C
 
Modalita' di cancellazione del profilo del DNA ottenuto dal reperto a
  seguito di concordanza con  il  profilo  del  DNA  ottenuto  da  un
  campione biologico
 
    Nel caso in cui il raffronto nella BDN-DNA tra il profilo del DNA
relativo al campione biologico acquisito ai sensi dell'art. 9,  commi
1 e 2, della  legge,  e  il  profilo  del  DNA  relativo  al  reperto
biologico  acquisito  nel  corso  di  procedimenti  penali  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  1,  della  legge,  determini  una  concordanza
positiva di almeno 10 loci, l'esito e' l'identificazione del  profilo
del DNA ignoto con un soggetto.
    La BDN-DNA, tramite  il  portale  per  lo  scambio  dati  -  IXP,
comunica l'esito del raffronto al Laboratorio delle Forze di  polizia
che ha inserito il profilo del  DNA  relativo  al  reperto  biologico
acquisito nel corso di procedimenti penali  ai  sensi  dell'art.  10,
comma  1,  della  legge  e  conserva  come  annotazione  le  seguenti
informazioni:
    numero di riferimento;
    codice ente;
    codice laboratorio;
    abbinamento codice reperto biologico - codice prelievo;
    data dell'avvenuta identificazione.
    Le  predette  informazioni  sono  annotate   in   una   specifica
applicazione informatica della BDN-DNA.
    L'annotazione delle informazioni e' effettuata dagli operatori in
servizio presso la  BDN-DNA  e  specificatamente  abilitati,  secondo
predefiniti profili di  autorizzazione,  previo  superamento  di  una
procedura di autenticazione forte.
    Le operazioni di annotazione sono registrate in appositi file  di
log non modificabili. Tali registrazioni sono  conservate  per  dieci
anni.
    A seguito del raffronto con esito positivo, la Forza  di  polizia
delegata all'indagine procede alla decodifica dei  rispettivi  codici
prelievo e del codice  reperto  biologico,  secondo  quanto  disposto
all'art.  7,  commi  2  e  3,  del  regolamento  e  comunica  l'esito
all'autorita' giudiziaria competente, indicando il Laboratorio  delle
Forze di polizia che ha proceduto  all'inserimento  del  profilo  del
DNA.
    L'autorita'  giudiziaria,   acquisita   l'informazione   relativa
all'avventa identificazione, ordina la cancellazione del profilo  del
DNA dalla BDN-DNA. Il  provvedimento  e'  comunicato  al  Laboratorio
delle Forze di polizia competente, il quale effettua la cancellazione
con personale espressamente autorizzato e attraverso una procedura di
autenticazione forte resa disponibile dal Portale per lo scambio dati
- IXP.
    La BDN-DNA registra l'avvenuta cancellazione del  codice  reperto
biologico e del relativo profilo del DNA.
    La BDN-DNA, inoltre, conserva le seguenti informazioni:
    l'identificativo dell'incaricato del trattamento dei dati che  ha
materialmente effettuato la cancellazione e i riferimenti temporali;
    la  relazione  tra  il  codice  reperto  biologico  e  il  codice
prelievo,  al  fine  di  consentire  all'autorita'   giudiziaria   di
acquisire la lista dei precedenti codici reperto biologico cancellati
relativa al medesimo soggetto.
    La cancellazione dell'annotazione relativa all'abbinamento codice
reperto biologico - codice  prelievo  e'  effettuata  all'atto  della
cancellazione dei profili del  DNA  relativi  allo  specifico  codice
prelievo, da parte degli operatori abilitati della  BDN-DNA,  secondo
predefiniti profili di  autorizzazione,  previo  superamento  di  una
procedura di autenticazione forte.



VI Congresso Nazionale Silp CGIL
Speciale 20 anni SILP CGIL
Convenzioni SILP
SILP Telegram
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca questo link. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.