MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 12 maggio 2017 Modalita' di cancellazione dei profili del DNA, di distruzione dei campioni biologici, di immissione e aggiornamento dei dati necessari
ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei medesimi
profili DNA. (17A03992)
(GU n.137 del 15-6-2017)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica
italiana al Trattato di Prüm e, in particolare, l'art. 5, che
istituisce presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della
pubblica sicurezza, la banca dati nazionale del DNA, e presso il
Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, il laboratorio centrale per la banca dati nazionale
del DNA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n.
87, recante «Disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009,
n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e
del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai
sensi dell'art. 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85», e in
particolare:
l'art. 29, comma 1, il quale dispone che con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, le
modalita' di cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei
campioni biologici, nei casi di cui all'art. 13, comma 1, della
legge;
l'art. 29, comma 2, il quale dispone che con il medesimo decreto di
cui al comma 1 sono altresi' disciplinate le modalita' di immissione
e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei
tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell'art. 25,
commi 2 e 3;
l'art. 25, comma 4, che prescrive la cancellazione del profilo del
DNA ottenuto da un reperto in caso di concordanza con quello ottenuto
da un campione biologico;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2015, con il
quale e' stata istituita, nell'ambito della Direzione centrale della
polizia criminale, Servizio per il sistema informativo interforze, la
Divisione quarta, cui sono attribuite le competenze relative alla
banca dati nazionale del DNA;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, con il
quale e' stato istituito, nell'ambito della Direzione generale dei
detenuti e del trattamento, l'Ufficio VI, cui sono attribuite le
competenze relative al Laboratorio centrale per la banca dati
nazionale del DNA;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2016, recante
«Procedure per il trattamento dei dati, da parte della banca dati del
DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e
per la trasmissione del profilo del DNA da parte dei laboratori di
istituzioni di elevata specializzazione, in attuazione degli articoli
3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016,
n. 87»;
Ritenuto di dare attuazione all'art. 29, commi 1 e 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016, nonche' di stabilire
la modalita' di cancellazione del profilo del DNA ottenuto da un
reperto in caso di concordanza con quello ottenuto da un campione
biologico, ai sensi dell'art. 25, comma 4, dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in
data 9 marzo 2017;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di cancellazione dei
profili del DNA e di distruzione dei campioni biologici, nei casi di
cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 85 del 2009.
2. Il presente decreto stabilisce, altresi', le modalita' di
immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della
determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai
sensi dell'art. 25, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 87 del 2016.
3. Il presente decreto stabilisce, inoltre, la modalita' di
cancellazione del profilo del DNA ottenuto da un reperto in caso di
concordanza con quello ottenuto da un campione biologico, ai sensi
dell'art. 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
87 del 2016.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto e degli allegati, si intende per:
a) «legge», la legge 30 giugno 2009, n. 85;
b) «regolamento», il decreto del Presidente della Repubblica n. 87
del 2016;
c) «Codice», il Codice in materia di protezione dei dati personali,
adottato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) «BDN-DNA», la banca dati nazionale del DNA, istituita dall'art.
5, comma 1, della legge n. 85 del 2009;
e) «Laboratorio centrale», il laboratorio centrale per la banca
dati nazionale del DNA, istituito dall'art. 5, comma 2, della legge
n. 85 del 2009;
f) «AFIS», (Automated Fingerprint Identification System), sistema
automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali del
casellario centrale d'identita' del Ministero dell'interno,
Dipartimento della pubblica sicurezza, collocato presso la Direzione
centrale anticrimine della Polizia di Stato, Servizio polizia
scientifica;
g) «CUI», (Codice Univoco Identificativo), codice alfanumerico
generato in automatico dal sistema AFIS e legato univocamente alla
persona di cui all'art. 9 della legge o al consanguineo sottoposti a
prelievo di un campione biologico;
h) «codice prelievo», codice alfanumerico che univocamente
individua il campione biologico ottenuto dai soggetti di cui all'art.
9 della legge, di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016;
i) «codice reperto biologico», codice alfanumerico che univocamente
individua il reperto biologico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera
p), del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016;
l) «autenticazione informatica», l'insieme degli strumenti
elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta
dell'identita' dell'operatore;
m) «credenziali di autenticazione», i dati e i dispositivi in
possesso dell'operatore, da questi conosciuti e ad esso univocamente
correlati, necessari per l'autenticazione;
n) «autenticazione forte», il metodo di autenticazione che si basa
sull'utilizzo di piu' credenziali di autenticazione;
o) «portale S.S.I.I.», il portale che consente l'accesso ai servizi
offerti dal Servizio per il sistema informativo interforze della
Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della
pubblica sicurezza ed e' l'unico punto di accesso al portale per lo
scambio IXP.
p) «portale per lo scambio dati - IXP» (Information eXchange
Platform), il portale messo a disposizione dal Servizio per il
sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia
criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per le attivita'
necessarie alla formazione del personale e per accedere ai servizi
offerti dalla banca dati nazionale del DNA, ivi compreso lo scambio
di dati per finalita' di collaborazione internazionale di polizia;
q) «annotazione», il contrassegno apposto, attraverso
un'applicazione informatica della BDN-DNA, a un profilo DNA relativo
al codice prelievo, indicante che e' stata evidenziata una
concordanza positiva su tale profilo DNA a seguito di una
consultazione o di un raffronto.
Art. 3
Modalita' di cancellazione dei profili del DNA
e di distruzione dei campioni biologici
1. Le modalita' di cancellazione dei profili del DNA acquisiti
dalla BDN-DNA e di distruzione dei campioni biologici conservati dal
Laboratorio centrale, nei casi di cui all'art. 13, comma 1, della
legge, in attuazione dell'art. 29, comma 1, del regolamento, sono
stabilite nell'allegato A del presente decreto.
2. La cancellazione dei dati relativi ai prelievi, presenti nei
sistemi informatici e nelle banche dati, e' effettuata all'atto della
cancellazione dei profili del DNA di cui al comma 1, con le modalita'
tecniche stabilite nell'allegato A del presente decreto.
Art. 4
Modalita' di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini
della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA
1. Le modalita' di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai
fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del
DNA, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3, del regolamento, in
attuazione dell'art. 29, comma 2, del regolamento, sono stabilite
nell'allegato B del presente decreto.
Art. 5
Modalita' di cancellazione del profilo del DNA ottenuto dal reperto a
seguito di concordanza con il profilo del DNA ottenuto da un
campione biologico
1. La modalita' di cancellazione dalla BDN-DNA del profilo del DNA
ottenuto da un reperto in caso di concordanza positiva di almeno 10
loci con quello ottenuto da un campione biologico, ai sensi dell'art.
25, comma 4, del regolamento, e' stabilita nell'allegato C del
presente decreto.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore nel trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 maggio 2017
Il Ministro dell'interno: Minniti
Il Ministro della giustizia: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2017
foglio n. 1224
Allegato A
Procedure per la cancellazione dei profili del DNA dalla BDN-DNA e
distruzione dei campioni biologici nel Laboratorio centrale
Divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione (art. 530 codice
procedura penale), pronunciata con una delle seguenti formule:
il fatto non sussiste
l'imputato non lo ha commesso
il fatto non costituisce reato
il fatto non e' previsto dalla legge come reato,
il giudice che ha emesso la sentenza ordina d'ufficio la
cancellazione del profilo del DNA dell'assolto dalla BDN-DNA e la
distruzione dei relativi campioni biologici presenti presso il
Laboratorio centrale, acquisiti ai sensi dell'art. 9 della legge.
Detto ordine e' eseguibile alla condizione che al CUI corrisponda,
presso il sistema AFIS, un codice prelievo relativo ad un'unica
registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo.
La cancelleria del giudice che ha emesso l'ordine di
cancellazione e di distruzione verifica l'assenza di motivi ostativi
alla cancellazione, anche attraverso l'interrogazione del registro
unico penale, di cui all'art. 9 del decreto del Ministro della
giustizia 21 febbraio 2011, n 44, e della Banca dati misure cautelari
nazionali. In presenza di motivi ostativi la cancelleria rimette gli
atti al giudice ai fini della revoca dell'ordine.
Trasmette quindi l'ordine, per l'esecuzione, al Direttore del
Servizio polizia scientifica della Direzione centrale anticrimine
della Polizia di Stato, che dispone la verifica che al CUI
corrisponda un prelievo presso il sistema AFIS e inoltra, attraverso
posta elettronica o messaggistica certificata, l'ordine di
cancellazione, con annesso il codice del prelievo, al Direttore
dell'Ufficio VI - Laboratorio centrale per la Banca Dati Nazionale
del DNA, Direzione generale dei detenuti e del trattamento del
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria.
Quest'ultimo e' tenuto a provvedere alla materiale cancellazione
del profilo del DNA ed alla distruzione dei campioni biologici
relativi al codice di prelievo comunicato dal Direttore del Servizio
polizia scientifica.
Delle operazioni compiute dal personale del Laboratorio centrale,
in adempimento dell'ordine di cancellazione e' redatto verbale.
L'avvenuta distruzione dei campioni biologici e' comunicata, per
via telematica, al Direttore del Servizio polizia scientifica ai fini
dell'aggiornamento dei dati archiviati.
La cancellazione dei dati relativi ai prelievi, presenti nei
sistemi informatici e nelle banche dati, e' effettuata all'atto della
cancellazione dei profili del DNA da parte degli operatori abilitati,
secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di
una procedura di autenticazione forte.
Le operazioni di cancellazione dei dati relativi ai prelievi,
effettuate nei sistemi informatici e banche dati, sono registrate in
appositi file di log non modificabili. Tali registrazioni sono
conservate per dieci anni.
Allegato B
Modalita' di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini
della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA
Decorsi trenta anni dall'ultima circostanza che ha determinato
l'inserimento del profilo del DNA nella BDN-DNA, il profilo viene
automaticamente cancellato.
Il contatore temporale e' gestito dal sistema AFIS e i relativi
dati cronologici sono comunicati alla BDN-DNA per via telematica. Il
termine decorre dalla data di avvenuta registrazione delle operazioni
di identificazione e prelievo, effettuate ai sensi dell'art. 5, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016.
Gli aggiornamenti dei dati relativi alle operazioni di
identificazione e di prelievo effettuate nel sistema AFIS, sono
registrati in appositi file di log non modificabili. Tali
registrazioni sono conservate per dieci anni.
Il giudice che ha emesso sentenza irrevocabile di condanna per
uno dei reati indicati agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a),
codice di procedura penale, o che ha applicato in sentenza la
recidiva di cui all'art. 99 codice penale, ordina d'ufficio
l'aggiornamento del dato nel sistema AFIS.
L'ordine e' trasmesso per l'esecuzione a cura della cancelleria,
che comunica al Direttore del Servizio polizia scientifica le
generalita' del condannato ed il CUI, ai fini della decorrenza del
piu' lungo termine di conservazione previsto dalla legge in quaranta
anni. Alle operazioni materiali di aggiornamento provvede il
personale del Sistema AFIS abilitato attraverso l'abbinamento dei
dati anagrafici e del CUI al codice prelievo.
Allegato C
Modalita' di cancellazione del profilo del DNA ottenuto dal reperto a
seguito di concordanza con il profilo del DNA ottenuto da un
campione biologico
Nel caso in cui il raffronto nella BDN-DNA tra il profilo del DNA
relativo al campione biologico acquisito ai sensi dell'art. 9, commi
1 e 2, della legge, e il profilo del DNA relativo al reperto
biologico acquisito nel corso di procedimenti penali ai sensi
dell'art. 10, comma 1, della legge, determini una concordanza
positiva di almeno 10 loci, l'esito e' l'identificazione del profilo
del DNA ignoto con un soggetto.
La BDN-DNA, tramite il portale per lo scambio dati - IXP,
comunica l'esito del raffronto al Laboratorio delle Forze di polizia
che ha inserito il profilo del DNA relativo al reperto biologico
acquisito nel corso di procedimenti penali ai sensi dell'art. 10,
comma 1, della legge e conserva come annotazione le seguenti
informazioni:
numero di riferimento;
codice ente;
codice laboratorio;
abbinamento codice reperto biologico - codice prelievo;
data dell'avvenuta identificazione.
Le predette informazioni sono annotate in una specifica
applicazione informatica della BDN-DNA.
L'annotazione delle informazioni e' effettuata dagli operatori in
servizio presso la BDN-DNA e specificatamente abilitati, secondo
predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una
procedura di autenticazione forte.
Le operazioni di annotazione sono registrate in appositi file di
log non modificabili. Tali registrazioni sono conservate per dieci
anni.
A seguito del raffronto con esito positivo, la Forza di polizia
delegata all'indagine procede alla decodifica dei rispettivi codici
prelievo e del codice reperto biologico, secondo quanto disposto
all'art. 7, commi 2 e 3, del regolamento e comunica l'esito
all'autorita' giudiziaria competente, indicando il Laboratorio delle
Forze di polizia che ha proceduto all'inserimento del profilo del
DNA.
L'autorita' giudiziaria, acquisita l'informazione relativa
all'avventa identificazione, ordina la cancellazione del profilo del
DNA dalla BDN-DNA. Il provvedimento e' comunicato al Laboratorio
delle Forze di polizia competente, il quale effettua la cancellazione
con personale espressamente autorizzato e attraverso una procedura di
autenticazione forte resa disponibile dal Portale per lo scambio dati
- IXP.
La BDN-DNA registra l'avvenuta cancellazione del codice reperto
biologico e del relativo profilo del DNA.
La BDN-DNA, inoltre, conserva le seguenti informazioni:
l'identificativo dell'incaricato del trattamento dei dati che ha
materialmente effettuato la cancellazione e i riferimenti temporali;
la relazione tra il codice reperto biologico e il codice
prelievo, al fine di consentire all'autorita' giudiziaria di
acquisire la lista dei precedenti codici reperto biologico cancellati
relativa al medesimo soggetto.
La cancellazione dell'annotazione relativa all'abbinamento codice
reperto biologico - codice prelievo e' effettuata all'atto della
cancellazione dei profili del DNA relativi allo specifico codice
prelievo, da parte degli operatori abilitati della BDN-DNA, secondo
predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una
procedura di autenticazione forte.