MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 giugno 2017
Verifiche iniziali e periodiche di funzionalita' e di taratura delle
apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei
limiti massimi di velocita', modalita' di segnalazione delle
postazioni di controllo sulla rete stradale. (17A05179)
(GU n.177 del 31-7-2017)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
«Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, che prevede,
tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi, apparecchiature
e mezzi tecnici atti all'accertamento ed al rilevamento automatico
delle violazioni alle norme di circolazione;
Visto l'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, «regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada», e successive modificazioni, che
disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o
l'omologazione anche dei dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici
per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;
Visto l'art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocita';
Visto l'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495
del 1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali
delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei
limiti di velocita';
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 29 ottobre 1997
recante «Approvazione di prototipi di apparecchiature per
l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita' e loro
modalita' di impiego»;
Visto l'art. 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che
disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in
legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio
2010, n. 120;
Visti in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201, che
elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non e'
necessaria la contestazione immediata della violazione; ed i commi
1-ter ed 1-quater, che prevedono che per i casi sotto le lettere b),
f), g) e g-bis) non e' necessaria la presenza degli organi di polizia
stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi
dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e
tra questi le violazioni all'art. 142 del decreto legislativo n. 285
del 1992, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 168,
che individua le tipologie di strade lungo le quali e' possibile
effettuare il rilevamento a distanza e in modo automatico, tra
l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art.
142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante
disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno, 15 agosto 2007, recante «Attuazione dell'art.
3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione»;
Visto l'art. 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante
disposizioni in materia di sicurezza stradale;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 113, depositata il
18 giugno 2015, che ha dichiarato incostituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, l'art. 45, comma 6, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte
le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni ai
limiti di velocita' siano sottoposte a verifiche periodiche di
funzionalita' e di taratura;
Visto l'art. 117, comma 2, lettera r), della Costituzione, che
attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di pesi e
misure;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con
il quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e
coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 273, recante «Istituzione del
sistema nazionale di taratura, che definisce gli istituti metrologici
primari, i campioni nazionali ed i centri di taratura»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali,
della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
della difesa, 22 dicembre 2009, con il quale ACCREDIA e' stata
designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere
attivita' di accreditamento, in applicazione dell'art. 4 della legge
23 luglio 2009, n. 99;
Visti gli atti di indirizzo n. 1/01106 e n. 1/01116, approvati
dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 2016 e accolti
dal Governo;
Considerato che in attesa della modifica dell'art. 45, comma 6, del
decreto legislativo n. 285 del 1992 si rende opportuno dare comunque
attuazione al disposto della sentenza n. 113/2015 della Corte
costituzionale;
Considerato che in sede di approvazione del prototipo delle
apparecchiature per l'accertamento delle violazioni dei limiti
massimi di velocita' i competenti uffici del ministero, pur in
assenza di specifiche norme di riferimento, hanno comunque imposto,
nei decreti di approvazione dei prototipi, la necessita' di verifiche
periodiche, in maniera esplicita ovvero con rinvio al rispetto delle
prescrizioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione;
Considerato, in particolare, che per le apparecchiature destinate
ad operare in modalita' automatica, senza l'ausilio degli organi di
polizia stradale, fin dall'anno 2003 e' stata prescritta la verifica
periodica con cadenza almeno annuale, mentre per un limitato numero
di dispositivi, destinati a funzionare esclusivamente sotto il
diretto controllo degli organi di polizia stradale, sono state
ritenute sufficienti le verifiche di funzionalita' e i controlli da
eseguirsi ogni qual volta il dispositivo viene messo in opera,
comprese le eventuali procedure di autodiagnosi che escludono il
funzionamento in caso di errori di installazione o di puntamento, e
le operazioni di manutenzione e verifica prescritte nei manuali d'uso
e manutenzione;
Attesa la necessita' di uniformare i comportamenti dei costruttori
dei dispositivi ed apparecchiature di che trattasi, e degli organi di
polizia stradale interessati all'uso dei medesimi;
Sentito l'avviso del Ministero dell'interno che, ai sensi dell'art.
11, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, ha il compito
di coordinare i servizi di polizia stradale da chiunque svolti,
espresso nella nota n. 300/A/1692/17/144/5/20/3, in data 2 marzo
2017, del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale
per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i
reparti speciali della Polizia di Stato;
Sentito il parere della Assemblea generale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici espresso con voto n. 19, reso nell'adunanza del
21 aprile 2017;
Decreta:
Art. 1
Nelle more della emanazione di specifiche norme per la
omologazione, ai sensi dell'art. 192, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei dispositivi, delle
apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle
violazioni dei limiti massimi di velocita', si procede alla
approvazione del prototipo ai sensi dell'art. 192, comma 3, del
decreto sopra richiamato.
Art. 2
Tutti i decreti di approvazione del prototipo, ove non gia'
previsto, devono intendersi modificati con l'aggiunta del seguente
periodo: «Il presente dispositivo/sistema, per l'accertamento delle
violazioni dei limiti massimi di velocita', deve essere sottoposto a
verifiche periodiche di funzionalita' e di taratura con cadenza
almeno annuale».
Art. 3
Le procedure per eseguire l'approvazione del prototipo e le
verifiche periodiche di funzionalita' e di taratura dei dispositivi,
delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle
violazioni dei limiti massimi di velocita', e le modalita' di
segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale, sono
indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 4
Le disposizioni del presente decreto, inerenti le procedure per
l'approvazione dei prototipi, si applicano per le nuove approvazioni
le cui domande sono presentate a decorrere dalla data della sua
pubblicazione.
Art. 5
L'impiego dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi
tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di
velocita', per i quali non sia stata imposta, in sede di approvazione
del prototipo ai sensi dell'art. 192, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero non sia
stata eseguita volontariamente la procedura di taratura, e'
subordinato alla esecuzione con esito positivo della medesima, a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. I
dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per l'accertamento
delle violazioni dei limiti massimi di velocita' che, alla data di
pubblicazione del presente decreto, sono in regola con la verifica di
taratura effettuata secondo le previgenti procedure e disposizioni,
sono soggetti alle disposizioni del presente decreto dalla prima
taratura successiva e comunque entro un anno dalla sua pubblicazione.
Considerato che verifiche di funzionalita' sono comunque eseguite
ogni volta che si dispone l'impiego di dispositivi, di
apparecchiature e di mezzi tecnici per l'accertamento delle
violazioni dei limiti massimi di velocita', le stesse devono essere
eseguite secondo le disposizioni del presente decreto entro il
medesimo termine del periodo precedente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2017
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2838
Allegato
Capo 1
Generalita'
1.1 Ai fini delle presenti disposizioni il termine «dispositivo»
si intende come sinonimo dei termini «apparecchiatura» e «mezzo
tecnico»; il termine «sistema» si intende come insieme operativo di
piu' dispositivi. I dispositivi e i sistemi impiegati
nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita',
sono soggetti ad approvazione del prototipo ai sensi dell'art. 45,
comma 6, del Nuovo codice della strada (nel seguito «Codice»), e
dell'art. 192, comma 3, del connesso regolamento di esecuzione e di
attuazione (nel seguito «regolamento»). Oltre a quanto prescritto nel
seguito, i dispositivi e i sistemi devono rispondere alle normative
di settore per la specifica categoria di strumenti o funzioni in
quanto applicabili.
1.2. Essi possono essere approvati per il funzionamento in
modalita' istantanea (misura della velocita' istantanea, puntuale o
su piccola base), oppure in modalita' media (misura della velocita'
media su base estesa); possono inoltre essere approvati anche come
idonei al rilevamento in caso di passaggio contemporaneo di piu'
veicoli. La procedura di approvazione del prototipo prevede anche
verifiche di taratura e verifiche di funzionalita', da eseguirsi
anche congiuntamente:
a) nel caso di misura della velocita' istantanea:
- sul prototipo del dispositivo, sia per la taratura che per
la funzionalita';
b) nel caso di misura della velocita' media:
- sul prototipo per la funzionalita';
- sul sistema installato su una tratta campione, per la
funzionalita' e per la taratura.
1.3 Per «prototipo» deve intendersi, escludendo gli adattamenti
verso l'esterno resi necessari dalle condizioni locali di impiego:
a) nel caso di misura della velocita' istantanea:
- il singolo dispositivo nella sua configurazione invariante,
che concentra in se' le funzioni essenziali tese al rilevamento
dell'infrazione;
b) nel caso di misura della velocita' media:
- il singolo modulo nella sua configurazione invariante,
costituito dai diversi elementi assolventi alle diverse funzioni cui
e' destinato, replicabile indefinitamente per comporre il sistema.
1.4 L'individuazione del prototipo e' effettuata anche attraverso
la documentazione tecnica depositata contestualmente alla domanda di
approvazione, ivi compresa la descrizione del software predisposto
per l'accertamento della violazione, ed ogni altro elemento ritenuto
necessario dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ai sensi dell'art. 192, comma 2, del regolamento.
1.5 Ogni esemplare dei dispositivi approvati, e ogni sistema
installato su tratte di strada da sottoporre a controllo nel caso di
velocita' media, deve essere sottoposto a verifica iniziale di
funzionalita' e taratura prima di essere posto in esercizio. Dopo un
anno dalla esecuzione della verifica iniziale di taratura, e
successivamente con cadenza almeno annuale, su ogni dispositivo o
sistema in uso dovranno essere eseguite le verifiche periodiche di
funzionalita' e di taratura di cui al Capo 2.
Capo 2
Verifiche iniziali e periodiche
2.1 Le verifiche di funzionalita' e di taratura sul prototipo
devono essere eseguite al fine di determinare l'idoneita' del
dispositivo o del sistema a svolgere il servizio richiesto, prima
della sua approvazione. Le verifiche iniziali e periodiche di
funzionalita' e di taratura devono essere eseguite per accertare che
le prestazioni di ogni esemplare in uso corrispondano a quelle del
prototipo approvato. Per i dispositivi o sistemi che sono approvati
per piu' di una modalita' di funzionamento (ad esempio per velocita'
istantanea in modalita' stazionaria o in movimento, con rilevamento
in avvicinamento o in allontanamento, per rilevamento della velocita'
istantanea o media, etc.) le verifiche di funzionalita' e taratura
devono essere effettuate in relazione alle modalita' di funzionamento
del dispositivo o sistema adottate dall'organo di polizia stradale
che impiega i medesimi.
2.2 Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere
eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che
operano in conformita' ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC
17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura,
accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di Accreditamento
firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo
riconoscimento.
2.3 Le verifiche di taratura in fase di approvazione del
prototipo devono essere eseguite da soggetti terzi accreditati
secondo quanto prescritto al punto 2.2. Le verifiche iniziali e
periodiche di taratura possono essere eseguite anche dal produttore o
dall'utilizzatore, purche' accreditato secondo quanto prescritto al
punto 2.2. Nel caso in cui non risultassero accreditati soggetti
terzi le verifiche di taratura in fase di approvazione possono essere
eseguite anche da produttori o utilizzatori, purche' accreditati
secondo quanto prescritto al punto 2.2, e le operazioni di taratura
svolte in occasione di una visita ispettiva da parte dell'organismo
unico nazionale ACCREDIA.
2.4 Le verifiche di funzionalita' in fase di approvazione del
prototipo sono eseguite secondo le indicazioni del competente ufficio
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne valuta
l'esito. Le verifiche iniziali e periodiche di funzionalita' sono
eseguite e verbalizzate dall'organo di polizia stradale utilizzatore,
successivamente alla verifica iniziale e periodica di taratura, nel
corso della prima utilizzazione del dispositivo o del sistema dopo la
taratura dello stesso.
2.5 Nel corso delle verifiche di taratura (iniziali e periodiche)
deve essere valutata la precisione delle misure eseguite dal
dispositivo o dal sistema, ovvero l'errore di indicazione della
velocita' (istantanea o media) rilevata dal dispositivo o dal sistema
rispetto ad un idoneo sistema di misura di riferimento, secondo
quanto prescritto dai Capi 3 e 4. Per i dispositivi e i sistemi gia'
in servizio, per i quali e' gia' operante una procedura di verifica
periodica, la verifica di funzionalita' e la taratura secondo le
presenti disposizioni deve essere eseguita all'atto della prima
verifica periodica utile successiva alla pubblicazione del presente
atto.
2.6 Nel corso delle verifiche di funzionalita' (iniziali e
periodiche) deve essere valutata la capacita' del dispositivo o del
sistema a fornire indicazioni attendibili ed utilizzabili da parte
degli organi di polizia stradale, nelle condizioni di normale impiego
su strada aperta al pubblico passaggio, secondo quanto prescritto dal
Capo 5.
2.7 Qualora le verifiche di taratura o di funzionalita',
rispettivamente in fase di approvazione del prototipo o nel corso
delle verifiche iniziali o periodiche, abbiano dato esito negativo, i
dispositivi o i sistemi non possono essere approvati, ovvero devono
essere posti immediatamente fuori servizio, per essere
successivamente ripristinati a cura del produttore, ovvero da
soggetto a cio' abilitato, e sottoposte a nuova verifica (iniziale o
periodica a seconda del caso applicabile) secondo quanto indicato dai
punti 2.2 e 2.3. Analogamente si procede in caso di manomissione di
eventuali sigilli, di danneggiamento del dispositivo o del sistema, o
di sostituzione o riparazione di elementi della configurazione
invariante del dispositivo o sistema essenziali ai fini della misura,
e qualora sorga il ragionevole dubbio che gli stessi non siano piu'
idonei al servizio.
2.8 Gli utilizzatori dei dispositivi o dei sistemi impiegati
nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita', e
i soggetti intestatari dei relativi decreti di approvazione, devono
mettere i laboratori di taratura incaricati delle verifiche di
taratura (iniziali e periodiche) nelle condizioni di poter eseguire
le verifiche stesse.
Capo 3
Taratura dei dispositivi operanti in modalita' istantanea
(puntuale o su piccola base)
3.1 Per i dispositivi che rilevano la velocita' istantanea le
verifiche di taratura devono essere eseguite su un campione di
rilevamenti di velocita' uniformemente distribuiti da 30 km/ora a 230
km/ora (oppure nel campo di misura o di utilizzo del dispositivo in
verifica), utilizzando sistemi di misura di riferimento in grado di
tarare con incertezza estesa (con probabilita' di copertura al 95%)
non superiore allo 0,5% per velocita' superiori a 100 km/h, e a 0,5
km/h per velocita' fino a 100 km/h. I sistemi di misura di
riferimento devono garantire la riferibilita' metrologica al Sistema
SI delle unita' di misura.
3.2 Le verifiche di taratura in fase di approvazione del
prototipo e quelle iniziali devono essere effettuate su pista o su
strada non aperta al pubblico passaggio; le velocita' del veicolo in
transito (oggetto di misura da parte del prototipo) devono essere
distribuite uniformemente fra i 30 km/h e i 230 km/ora, con
incrementi tra un valore e l'altro preferibilmente non superiori a 20
km/h; il numero totale dei rilevamenti deve essere compreso fra un
minimo di 100 ed un massimo di 200. Per le verifiche di taratura
periodiche successive a quella iniziale, il numero totale dei
rilevamenti puo' essere compreso tra un minimo di 50 ed un massimo di
100.
3.3 Le verifiche di taratura periodiche successive a quella
iniziale:
- devono essere effettuate nel luogo di installazione nel caso
di dispositivi inamovibili;
- possono essere effettuate nel luogo di installazione nel caso
di installazioni fisse.
Le velocita' dei veicoli in transito devono essere distribuite
pressoche' uniformemente tra quelle permesse nella tratta lungo la
quale e' installato il dispositivo; il numero totale dei rilevamenti
deve essere compreso fra un minimo di 100 ed un massimo di 200.
3.4 Il dispositivo sottoposto a verifica e il sistema di misura
di riferimento devono essere posizionati in modo da eseguire le
misure in un punto o in una zona coincidenti, o almeno in punti molto
prossimi fra loro. I valori della velocita' rilevati dal sistema di
misura di riferimento devono essere espressi in km/ora, arrotondando
la seconda cifra dopo la virgola.
3.5 Le verifiche di taratura successive a quella iniziale,
eseguite da un laboratorio accreditato come indicato al punto 2.2,
possono essere effettuate anche mediante simulazione di passaggi di
veicoli a varie velocita'; il sistema di riferimento deve essere in
grado di generare velocita' tra i 30 km/h ed i 230 km/h con una
incertezza non superiore allo 0,5% per velocita' superiori a 100 km/h
e a 0,5 km/h per velocita' fino a 100 km/h. Le misure devono essere
effettuate simulando le velocita' tra 30 km/h e 230 km/h con
incrementi di 20 km/h; per ogni velocita' simulata devono essere
eseguite tra un minimo di 50 ed un massimo di 100 misure.
3.6 L'indicazione della velocita' fornita dal dispositivo
sottoposto a verifica di taratura, in fase di approvazione del
prototipo e di taratura iniziale, deve avere un errore rispetto al
sistema di misura di riferimento non superiore all'1% per la media
delle misure, ed un errore non superiore al 3% per ogni singola
misura nel caso di velocita' superiori a 100 km/h, ovvero a 1 km/h
per la media delle misure, e a 3 km/h per ogni singola misura nel
caso di velocita' fino a 100 km/h (si veda Tabella 1 riassuntiva).
Nel valutare la precisione del dispositivo si deve tener conto
dell'incertezza di taratura del sistema di misura di riferimento,
come ricavabile dal suo certificato di taratura.
3.7 Nel caso di verifiche di taratura periodiche successive a
quella iniziale, gli errori di cui al punto 3.6 non devono superare
l'1,5% o 1,5 km/h per la media delle misure, e il 4% o 4 km/h per
ogni singola misura (si veda Tabella 1 riassuntiva).
Tabella 1: Errori massimi sulla indicazione del dispositivo
(modalita' istantanea).
Parte di provvedimento in formato grafico
3.8 Utilizzando tutte le cifre significative fornite o rilevabili
dal dispositivo sottoposto a verifica, e quelle fornite dal sistema
di misura di riferimento arrotondate come prescritto al punto 3.4, si
procede al calcolo del rapporto tra la misura fornita dal dispositivo
e quella del sistema di misura di riferimento, arrotondando la terza
cifra dopo la virgola, ovvero dell'errore, inteso come differenza tra
la misura del dispositivo e quella del sistema di misura di
riferimento, arrotondando la prima cifra dopo la virgola. Le
prescrizioni dei punti 3.6 e 3.7 si considerano soddisfatte quando:
a) per la verifica iniziale:
- i rapporti calcolati risultino compresi fra 1,030 e 0,970,
ovvero gli errori tra
-3,0 km/h e +3,0 km/h per ogni singola misura;
- la media di tutti i rapporti calcolati sia compresa fra
1,010 e 0,990, ovvero di tutti gli errori tra -1,0 km/h e +1,0 km/h;
b) per le verifiche successive alla prima:
- i rapporti calcolati risultino compresi fra 1,040 e 0,960,
ovvero gli errori tra
-4,0 km/h e +4,0 km/h, per ogni singola misura;
- la media di tutti i rapporti calcolati sia compresa fra
1,015 e 0,985, ovvero di tutti gli errori tra -1,5 km/h e +1,5 km/h.
3.9 E' ammesso che l'1,0% degli errori rilevati non rientri nei
limiti dei valori prescritti al punto 3.8, purche' i limiti della
media non siano superati; in tal caso il numero delle misure potra'
essere elevato dal minimo al valore piu' basso necessario per la
verifica della percentuale consentita, comunque non superiore ai
massimi di cui ai punti 3.2, 3.3, o 3.5. In nessun caso l'errore
massimo calcolato deve risultare superiore al 5,0% per velocita'
superiori a 100 km/h, o a 5,0 km/h per velocita' fino a 100 km/h.
3.10 Se anche estendendo il numero delle prove fino ai massimi
consentiti vengono superati i limiti di cui ai punti 3.6, 3.7 o 3.8,
l'approvazione del prototipo e' respinta, ovvero il dispositivo non
e' idoneo all'impiego.
Capo 4
Taratura dei sistemi operanti in modalita' media
(su base estesa)
4.1 Per i sistemi che rilevano la velocita' media, le verifiche
di taratura devono valutare l'errore di indicazione della velocita'
(come rilevata dal sistema gia' installato sulla tratta) utilizzando
un sistema di misura di riferimento che garantisca la riferibilita'
metrologica al Sistema SI delle unita' di misura, con incertezza
estesa (con probabilita' di copertura al 95%) non superiore allo 0,5%
per velocita' superiori a 100 km/h, e a 0,5 km/h per velocita' fino a
100 km/h.
4.2 Nella verifica di taratura in fase di approvazione del
prototipo, e nelle verifiche di taratura iniziali, il sistema di
misura di riferimento deve permettere di valutare l'errore di
indicazione della velocita' media in modo indiretto attraverso la
taratura:
a) della lunghezza della base intercorrente tra le due stazioni
di rilevamento in ingresso e in uscita del sistema oggetto di
verifica (come definita al punto 4.3), e
b) dello sfasamento temporale tra i riferimenti locali di tempo
delle due stazioni di rilevamento in ingresso e in uscita del sistema
oggetto di verifica.
4.3 La lunghezza della base di cui al punto 4.2a) e' definita dal
minimo sviluppo geometrico della tratta, computato lungo il bordo
destro della corsia di marcia piu' a destra quando ci si trova sul
lato destro, e sul bordo sinistro della corsia piu' a sinistra quando
ci si trova sul lato sinistro, a prescindere dal numero di corsie e
dal verso di percorrenza come schematicamente rappresentato in
figura. Gli estremi della base devono essere individuati, anche
mediante riferimenti fissi, e coincidere preferibilmente con l'asse
del campo di ripresa delle eventuali telecamere.
Parte di provvedimento in formato grafico
Nota: Per eseguire questa operazione e' necessario quindi non
misurare un'unica linea continua dall'inizio alla fine della tratta
ma piu' porzioni di tratta in quanto tra due curve con direzioni
diverse (ad esempio una a destra e l'altra a sinistra) sara'
necessario spostarsi sul lato opposto. Questa operazione di
spostamento puo' essere eseguita in un qualsiasi punto in cui la
tratta e' rettilinea tra due curve.
4.4 La lunghezza della base di cui al punto 4.3 deve essere
rilevata utilizzando un sistema di misura di riferimento che
garantisca la riferibilita' metrologica al Sistema SI delle unita' di
misura, con incertezza estesa (con probabilita' di copertura al 95%),
non superiore allo 0,3%.
4.5 Lo sfasamento temporale di cui al punto 4.2b) e' lo scarto di
tempo tra i riferimenti (base tempi/orologio del sistema) locali
delle due stazioni di rilevamento in ingresso e in uscita del sistema
oggetto di verifica, valutato attraverso la misurazione dello scarto
di tempo di ogni singolo riferimento locale rispetto alla scala di
tempi nazionale UTC (IT).
4.6 Le misurazioni di cui al punto 4.5 devono essere eseguite ad
intervalli non superiori a 5 minuti su un periodo di almeno 2 giorni.
4.7 Nella verifica periodica di taratura il sistema di misura di
riferimento deve permettere di valutare l'errore di indicazione della
velocita' media:
- in modo indiretto come al punto 4.2. L'eventuale taratura
della lunghezza della base deve essere ripetuta solo nel caso di
modifiche dello sviluppo geometrico della tratta;
- in modo diretto, attraverso la taratura della velocita' media
rilevata dal sistema oggetto di verifica. In tal caso, le velocita'
rilevate dal sistema di misura di riferimento devono essere
distribuite pressoche' uniformemente tra quelle permesse nella tratta
interessata: il numero totale dei rilevamenti non deve essere
inferiore a 25, impegnando in modo casuale tutte le corsie
disponibili.
4.8 L'indicazione della velocita' media fornita dal sistema
sottoposto a verifica di taratura, in fase di approvazione del
prototipo, e nelle verifiche di taratura iniziali, deve avere un
errore rispetto al sistema di misura di riferimento non superiore al
3% per velocita' superiori a 100 km/h, ovvero non superiore a 3 km/h
per velocita' fino a 100 km/h.
4.9 L'indicazione della velocita' media fornita dal sistema nelle
verifiche di taratura periodiche deve avere un errore rispetto al
sistema di misura di riferimento non superiore al 4% per velocita'
superiori a 100 km/h, ovvero non superiore a 4 km/h per velocita'
fino a 100 km/h.
4.10 Nel valutare la precisione del sistema come riportato ai
punti 4.8 e 4.9 si deve tener conto dell'incertezza di taratura del
sistema di misura di riferimento.
4.11 Se vengono superati i limiti dei punti 4.8, e 4.9,
l'approvazione del prototipo e' respinta, ovvero il sistema non e'
idoneo all'impiego.
Capo 5
Funzionalita' dei dispositivi e dei sistemi
5.1 Ferme restando le normali attivita' di manutenzione e/o
revisione di ogni dispositivo o sistema come previste nei relativi
manuali d'uso e manutenzione, le verifiche di funzionalita' dovranno
comprendere:
- una verifica dell'integrita' del dispositivo o sistema, degli
eventuali sigilli e delle iscrizioni regolamentari;
- le ulteriori verifiche previste dal produttore e prescritte
nel manuale d'uso e manutenzione, oltre a quanto di seguito indicato.
5.2 In sede di approvazione del prototipo, deve essere verificata
la capacita' del dispositivo, o del sistema e dei suoi componenti,
di:
- attribuire correttamente le misure effettuate ai veicoli
rilevati;
e, in quanto applicabili:
- acquisire correttamente le immagini,
- classificare i veicoli almeno in macro classi (ad esempio
veicoli corti e veicoli lunghi),
- riconoscere le targhe dei veicoli rilevati.
5.3 Le verifiche di funzionalita', sia in sede di approvazione
del prototipo, che per le verifiche iniziali e periodiche, potranno
essere eseguite nelle condizioni di normale impiego, su strada aperta
al pubblico passaggio; dovra' essere garantito il transito casuale di
veicoli sufficientemente differenziati sia per la categoria che per
la velocita'; e' ammesso che le condizioni sopra descritte si
realizzino in tempi successivi o in strade diverse secondo i casi; le
prove potranno essere eseguite anche senza l'ausilio di uno strumento
campione. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di utilizzare le
risultanze delle verifiche di funzionalita' per l'applicazione delle
sanzioni per violazione di norme di comportamento
5.4 E' ammesso, per una piu' esatta valutazione dei rilevamenti,
ricorrere al contemporaneo impiego di un qualsiasi sistema ausiliario
di rilevazione della velocita', installato o messo in funzione anche
dopo l'esecuzione di una prima serie di rilevamenti; agli effetti
della determinazione della percentuale di mancati rilevamenti, si
considerano valide le misure eseguite dopo la sua messa in funzione
senza considerare le precedenti.
5.5 Nel caso di funzionamento in modalita' istantanea, il numero
di rilevamenti deve essere almeno uguale al 20% di quelli indicati al
punto 3.3, sia per le verifiche iniziali che per quelle periodiche.
Nel caso di funzionamento in modalita' media, ai fini
dell'approvazione deve essere svolta una accurata sperimentazione,
autorizzata dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti sul sistema installato su una tratta campione, per un
periodo di almeno 6 mesi, mentre per le verifiche iniziali e
periodiche il numero di rilevamenti deve essere almeno pari a quello
indicato al punto 3.3.
5.6 In sede di verifiche iniziali e periodiche, si considera
inadatto il dispositivo operante in modalita' istantanea che fornisca
indicazioni palesemente errate o indicazioni di velocita'
sensibilmente differenti dal valore misurato dall'eventuale strumento
campione, o nessuna indicazione, ovvero non sia in grado di
attribuire le misure di velocita' ai veicoli rilevati per un numero
di rilevamenti superiore al 5% del totale effettuato; e, in quanto
applicabile:
a) che non sia in grado di acquisire correttamente le immagini
dei veicoli per un numero di rilevamenti superiore al 5% del totale
effettuato,
b) che non sia in grado di riconoscere le targhe dei veicoli
per un numero di rilevamenti superiore al 5% del totale effettuato,
c) che non sia in grado di classificare i veicoli almeno in
macro classi per un numero di rilevamenti superiore al 10% del totale
effettuato.
5.7 In sede di verifiche iniziali e periodiche, si considera
inadatto il sistema operante in modalita' media lungo un tratto di
strada compreso tra due stazioni di rilevamento, in ingresso ed in
uscita, se:
a) per ognuna delle stazioni di rilevamento non sia in grado di
acquisire correttamente le immagini e riconoscere le targhe dei
veicoli rilevati, se il sistema e' dotato di questa funzione, per un
numero di rilevamenti superiore al 5% del totale dei rilevamenti
effettuati;
b) per ognuna delle stazioni di rilevamento non sia in grado di
classificare i veicoli rilevati almeno in macro classi, se il sistema
e' dotato di questa funzione, per un numero di rilevamenti superiore
al 10% del totale dei rilevamenti effettuati;
c) per l'intero tratto il sistema non sia in grado di operare
correttamente gli accoppiamenti delle immagini dei veicoli in
transito sotto le due stazioni per un numero di rilevamenti superiore
al 5% del totale dei rilevamenti effettuati.
Per corretto accoppiamento si intende che nella coppia di
immagini sia rappresentato lo stesso veicolo.
5.8 Le verifiche di funzionalita' sia iniziali che periodiche
sono documentate attraverso un verbale, redatto ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2700 del Codice Civile, dall'organo di polizia
stradale utilizzatore. Sono allegati al presente atto due modelli
tipo di verbale di verifica di funzionalita' (modello 1 e modello 2),
che possono essere anche integrati ed adattati alle specificita' del
dispositivo o sistema in verifica purche' coerenti con le finalita'
del documento. Verbali di verifica particolari possono essere
proposti ed autorizzati in sede di approvazione del prototipo.
Capo 6
Dispositivi o sistemi con caratteristiche particolari
6.1 Per dispositivi o sistemi per i quali non sono applicabili le
presenti disposizioni saranno stabilite specifiche procedure per le
verifiche di taratura e funzionalita' da parte del competente ufficio
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
l'organismo unico nazionale - ACCREDIA.
Capo 7
Segnalazione e visibilita' delle postazioni di controllo
7.1 Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocita' devono essere presegnalate secondo le
disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'interno, 15 agosto 2007, «Attuazione dell'art. 3,
comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante
disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione». I segnali
stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi ivi previsti devono
essere installati con adeguato anticipo rispetto alla postazione di
rilevamento della velocita', e in modo da garantirne il tempestivo
avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante. A tal
fine si ritiene adeguata una distanza minima, secondo il tipo di
strada, pari a quella indicata dall'art. 79, comma 3, del
regolamento, per la collocazione dei segnali di prescrizione.
Distanze diverse superiori possono essere adottate in relazione al
particolare andamento plano-altimetrico della strada ed allo stato
dei luoghi, verificando comunque che non vi siano tra il segnale o i
dispositivi, e il luogo di effettivo rilevamento, intersezioni
stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le
stesse, e comunque non superiori a quattro km. La ripetizione non e'
altresi' necessaria in presenza di accessi come definiti dall'art. 44
del regolamento e di diramazioni.
7.2 I segnali stradali o i dispositivi richiamati al punto 7.1
sono relativi ad una informazione puntuale, pertanto non necessitano
di ripetizione ne' di indicazione di «fine». Trattandosi di segnali
stradali verticali di indicazione, secondo quanto previsto dal
richiamato decreto 15 agosto 2007, e non ricorrendo le condizioni di
cui all'art. 81, comma 1, del regolamento, non e' necessaria neppure
la loro ripetizione sul lato sinistro della strada sia nel caso di
strade a doppio senso che in quelle a senso unico anche a piu'
corsie.
7.3 Nessuna preventiva segnalazione e' prevista per i dispositivi
di rilevamento della velocita' installati a bordo di veicoli per la
misura della velocita' in movimento, anche ad inseguimento.
7.4 La visibilita' delle postazioni puo' essere assicurata con la
presenza, in prossimita' delle stesse, anche congiuntamente: da un
segnale con il simbolo delle figure II.109, 110/a, 110/b e 111 del
regolamento, secondo i casi; dalla presenza di personale in uniforme
o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di
istituto; dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu di cui all'art. 177 del Codice, anche su veicoli di
serie.
7.5 La distanza minima di un chilometro dal segnale indicante il
limite massimo di velocita', prescritta dall'art. 25, comma 2, della
legge n. 120/2010, si applica unicamente fuori dei centri abitati, e
solo nei casi (in cui e' ammesso) di controllo a distanza delle
violazioni, quando il limite imposto e' diverso da quello fissato in
linea generale per la categoria di strada dall'art. 142, comma 1, del
Codice, o da quello fissato in particolare per la categoria di
veicolo dal medesimo art. 142, comma 3. Se lungo il tratto di strada
su cui si eseguono i controlli sono presenti intersezioni che, ai
sensi dell'art. 104 del regolamento, impongono la ripetizione del
segnale di limite massimo di velocita', la distanza minima di un
chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo
l'intersezione. Poiche' la distanza di almeno un chilometro dal
segnale vale sia per l'utilizzo che per la installazione della
postazione, nel caso di dispositivi di rilevamento che eseguono
l'accertamento con veicolo in avvicinamento alla stessa, il
chilometro deve essere misurato rispetto al punto in cui viene
effettivamente rilevata la violazione e non rispetto al punto di
installazione del dispositivo. Nel caso di impiego di sistemi di
controllo della velocita' media tenuta dai veicoli tra due stazioni
di rilevamento lungo un tratto di strada, la distanza minima di un
chilometro rispetto al segnale di limite massimo di velocita' imposto
lungo il tratto, quando questo e' diverso da quello generale, deve
essere assicurata rispetto alla seconda stazione del sistema, poiche'
e' in corrispondenza di quest'ultima che si concretizza
l'accertamento della eventuale infrazione. In questo caso non vi e'
obbligo di rispettare la predetta distanza rispetto ad eventuali
intersezioni o svincoli consentiti, aree di servizio, di parcheggio,
etc., ubicate dopo la prima stazione di rilevamento, poiche' i
veicoli che si immettono sul tratto controllato non sono soggetti al
controllo della velocita' media.
7.6 La distanza minima di cui al punto 7.5 non si applica nei
centri abitati e quando la postazione e' presidiata dagli organi di
polizia stradale. Non si applica altresi': rispetto al segnale di
limite massimo di velocita' che costituisce mera ripetizione di un
segnale precedente lungo un tratto di strada in cui sia imposto un
limite massimo di velocita' uniforme diverso da quello generale di
cui all'art. 142, comma 1, del Codice, in cui non vi sono
intersezioni; e rispetto al segnale di limite massimo di velocita'
ripetuto dopo una intersezione quando la velocita' massima consentita
e' la stessa su tutti i rami della intersezione e la segnaletica di
limite massimo di velocita' su tali rami e' comunque ad una distanza
di almeno un chilometro dalla postazione di rilevamento, in modo da
garantire tale distanza a tutti gli utenti della strada in
approssimazione alla postazione, quale che sia il ramo di strada
percorso. Nel caso di diverso limite massimo di velocita' anche lungo
un solo ramo della intersezione, sia maggiore che minore rispetto a
quello ripetuto dopo l'intersezione, la distanza minima di un
chilometro si computa dopo quest'ultimo, in modo da garantire a tutti
gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso
trattamento.
7.7 Quando il rilevamento della velocita' e' effettuato dal lato
opposto al senso di marcia la presenza della postazione deve essere
segnalata, nelle immediate vicinanze della stessa, con il segnale
riportante il simbolo dell'organo di polizia stradale operante,
richiamato al punto 7.4, orientato in modo da essere visibile dal
senso di marcia sottoposto al controllo. Se l'attivita' di controllo
e' effettuata su entrambi i sensi di marcia, con dispositivi
approvati per tale utilizzo collocati su un solo lato della strada,
la postazione deve essere segnalata con un segnale di indicazione
come sopra, a doppia faccia, visibile dalle due direzioni. Se la
postazione e' presidiata da organi di polizia stradale, con o senza
impiego di veicoli, gli stessi scelgono il senso di marcia lungo il
quale posizionarsi. Il presegnalamento della postazione deve essere
sempre assicurato lungo i sensi di marcia sui quali si effettuano i
rilevamenti secondo quanto indicato al punto 7.1.
7.8 Le postazioni di rilevamento temporanee sono presegnalate con
segnali temporanei in tutto simili a quelli permanenti e con le
stesse modalita' e distanze di installazione. Possono essere
utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo se
la posizione dei dispositivi di rilevamento e' stata oggetto di una
preventiva e concordata pianificazione ed il loro impiego in quel
tratto di strada non e' occasionale ma, per la frequenza dei
controlli, assuma il carattere di sistematicita'. Per la visibilita'
della postazione valgono le stesse prescrizioni dei punti 7.4 e 7.7.
Parte di provvedimento in formato grafico