Il SILP CGIL già il 3 novembre scorso è intervenuto per segnalare alcune criticità relative al Concorso interno per titoli per la copertura di 3.286 posti nella qualifica di Vice Sovrintendente. Analoghe problematicità si rilevano anche per quanto attiene al concorso interno per titoli, alla copertura di n° 2.842 posti per Vice Ispettore.

Nello specifico, con la citata nota si segnalavano alcuni problemi in relazione ai titoli dichiarabili nella domanda di partecipazione al concorso. Di seguito alla circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Affari Generali e Giuridici N.333-A/9806 DI del 18 novembre 2008, "Annotazioni matricolari", risulta che alcuni dei titoli relativi ai corsi di lingue certificati o ai corsi di informatica conseguiti in data successiva alla circolare stessa vengano regolarmente trascritti sui fogli matricolari e quindi risultino dichiarabili nella domanda di concorso, diversamente da quanto accadeva prima della citata circolare, quando i corsi non venivano trascritti, determinando oggi un punteggio differenziato a parità di corsi effettuati, con grave danno per il concorrente "più anziano". Nel concorso precedente tale problematica non si era rilevata in quanto per attestare la frequentazione di questi corsi il dipendente poteva ricorrere all'autocertificazione.

A seguito degli interventi del SILP CGIL., l'Ufficio per le Relazioni Sindacali con nota del 16 novembre 2017 ha informato come il bando del concorso per Vice Sovrintendente sia stato modificato nel senso richiesto, ovvero per il riconoscimento dei titoli previsti dal bando "relativi, rispettivamente, alla conoscenza di lingua inglese e delle procedure e dei sistemi informatici, il candidato potrà dichiarare il possesso di detti titoli ...." in autodichiarazione, anche se non iscritti sul foglio matricola.

Si ritiene sia assolutamente necessario procedere ai medesimi aggiornamenti nei bandi relativi ai concorsi in atto, ovvero quelli dei ruoli ordinari e tecnici, al fine di evitare ulteriori inaccettabili sperequazioni tra ruoli e qualifiche.

Permane invece la problematica relativa alle procedure previste per la partecipazione dei concorsi in atto che risultano particolarmente difficoltose a causa delle modalità di compilazione delle domande online mediante il sito "DoppiaVela". Come noto, per accedere al sito è necessario autenticarsi con credenziali rilasciate dal sistema con l'ausilio della casella di posta Corporate della Polizia di Stato; analogamente, anche le credenziali necessarie per il reset vengono inviate alla casella di posta personale, anch'essa spesso inaccessibile agli utenti per varie ragioni.

Nonostante gli interventi del Dipartimento volti alla risoluzione del problema, lo stesso permane e si ritiene che, come già rappresentato nella nota del 3 novembre scorso, sia importante supportare, con l'aggregazione di altro personale, il 5° Settore TLC, al fine di garantire a tutti i 

dipendenti l'accesso a "DoppiaVela" in tempo utile per l'ammissione alle procedure concorsuali, nonché di dare disposizioni affinché le segnalate difformità e/o incongruenze nelle trascrizioni matricolari vengano sanate tempestivamente con un risolutivo intervento.

Ancora, si torna a segnalare come l’Attestato di pubblica benemerenza al valor civile, concesso dal Ministro dell’Interno venga assimilato, da alcuni Uffici Matricola, all'Attestato di pubblica benemerenza attribuito dal Dipartimento della Protezione Civile, determinando un punteggio differenziato per l'accesso ai diversi concorsi.

Si segnala inoltre, al fine di apportare una rapida correzione al citato concorso per Vice Ispettori che, per quanto concerne i titoli ammessi a valutazione, a differenza delle altre Forze di Polizia che hanno bandito analoghi concorsi, non si prevede l'indicazione e il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere.

Con l’approvazione definitiva del D.lgs.n° 95/2017 non si è purtroppo risolta l’annosa ingiustizia subita da alcune migliaia di operatori di Polizia, precisamente gli appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti frequentatori, tra il 1995-2000, del 15°, 16° e 17° corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale di V.S. e per i quali il legislatore non ha introdotto, come invece riconosciuto per i concorsi banditi dopo il 2001, il cosiddetto "principio di annualità". Una diatriba, quella della retrodatazione giuridica, che si porta avanti da parecchi anni vista anche la sperequazione che gli stessi vincitori dei tre concorsi sopra citati hanno subito rispetto agli omologhi sovrintendenti dell’ormai ex Corpo Forestale dello Stato, altra Forza di Polizia ad ordinamento civile rimasta tale fino al suo completo scioglimento avvenuto con D.lgs n° 177/2016.

Sono gli unici componenti del ruolo Sovrintendenti che hanno conseguito, seguendo la procedura concorsuale introdotta con il riordino del 1995, la nomina a Vice Sovrintendente con decorrenza giuridica ed economica il giorno successivo al termine del corso di formazione. Dai corsi seguenti, per intervenute modifiche normative introdotte con il D.lgs n°53/2001, le cose sono cambiate: la nomina decorre, ai fini giuridici, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Con l’attuazione del D.lgs 95/2017, infatti, nelle disposizioni transitorie sono state previste modalità di partecipazione, per tutto il personale del ruolo Sovrintendenti, ai concorsi interni a titoli per l’accesso al qualifica di Vice Ispettore. Un riordino, quello del 2017, che tende a sanare la vacanza di organico nel ruolo degli Ispettori, quest’ultima determinata dall’assenza prolungata negli anni dei relativi concorsi che hanno penalizzato in particolare il personale più anziano dei Sovrintendenti, creando un danno da mancata chance sovrapponibile, per molti aspetti, a quello subìto dal personale del ruolo Ispettori per l'accesso al Ruolo Direttivo Speciale.

Con la pubblicazione in data 3 novembre u.s. del bando di concorso interno, per titoli, alla copertura di n° 2.842 posti per Vice Ispettore, all’art. 6 comma 3, punto C, si è stabilito che la Commissione esaminatrice determini, tra i criteri di massima per la valutazione dei titoli e dei relativi punteggi, l’attribuzione di un diverso punteggio relativo all’anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, proprio sulla base di fasce d’anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all’anno.

Per quanto sopra esposto, si chiede venga valutata positivamente la maggiore anzianità nel ruolo dei Sovrintendenti del 15°,16° e 17° Corso, già penalizzati nel calcolo dell’anzianità giuridica della qualifica, al fine di limitare ulteriori scavalcamenti in graduatoria di merito da parte di colleghi “ più giovani” che hanno avuto accesso al ruolo dopo l’entrata in vigore del D.lgs 53 del 2001.

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