• L‘immediata apertura delle procedure per l’istituzione della previdenza complementare oltre alla costituzione di un fondo di settore già previsto dall’art.40 del DPR 254//99 o in alternativa la possibilità di aderire a quelli già esistenti nel pubblico impiego.
  • In detto contesto occorre prevedere l’eventuale passaggio volontario dal regime del TFS a quello del TFR e per quest’ultimo dovranno essere valorizzate tutte le voci retributive soggette contribuzione.
  • Prevedere altresì, al fine di favorire il turn - over ,data l’età media elevata dei ruoli intermedi, la possibilità di accesso al pensionamento con 35 anni utili. 
  • Nondimeno bisogna escludere l’applicazione al personale del comparto dell’art.1 c.707 L.190/2014 che istituiva il ricalcolo del trattamento pensionistico, poiché nettamente in contrasto con la specificità di settore appunto sancita per legge, ma ancor di più in contrasto - dati i requisiti di accesso legittimamente meno elevati al pensionamento a domanda (rispetto agli altri dipendenti pubblici ) in quanto il personale di polizia si può collocare in quiescenza prima dei 60 anni - con quanto sancito e promesso dalla Legge 201/2001 che all’art. 24 c. 1 punto b assicurava “flessibilità” all’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa.
  • Inoltre occorre una assoluta’ identità di trattamento previdenziale con il comparto difesa, In particolare in caso di dispensa dal servizio, in attesa del provvedimento, bisogna preve- dere l’erogazione di un trattamento provvisorio. Inoltre per i corsi di accesso nei ruoli con decorrenza 1° gennaio 1999 occorre che i periodi di frequenza siano valorizzati ai ni previdenziali al pari del personale ad ordinamento militare. Peraltro su questo punto l’Amministrazione si è già espressa favorevolmente.
  • Si propone altresì il riscatto per il personale destinatario del sistema contributivo o parte di esso dei periodi gurativi al fine di incrementare i futuri trattamenti pensionistici.
  • Infine, ma non meno importante occorre richiedere l’inapplicabilità al personale del comparto, la previsione dell’incremento dell’età di permanenza in servizio in relazione alla c.d. speranza di vita previsto dalla L122/20101 e dall’art.24 L.214/2011 ipotizzato con decorrenza nell’anno 2019 e successivi, per evidenti motivi, poiché il limite di accesso al pensionamento a domanda sono talmente ravvicinati a quelli di vecchiaia che un ulteriore incremento non avrebbe fondamento logico-giuridico e comporterebbe un'ulteriore permanenza in servizio con un età ulteriormente elevata che non favorisce il turn over.■
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