I questori di Vicenza e Rovigo, in previsione della rinegoziazione semestrale della reperibilità ex art.18 ANQ per il 1° semestre 2018, hanno inviato alle OO.SS. l'informazione preventiva contenente la proposta dell'Amministrazione, programmando la riunione per il raggiungimento delle intese tra le parti (allegati 1 e 2).

Diversamente dal passato, in ragione dell'entrata in vigore del D.Lgs. 29 maggio 2017 nr.95, recante "Disposizione in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche” che ha introdotto importanti novità nell’ordinamento del personale della Polizia di Stato, al fine di coniugare i cambiamenti ancora in atto ed in corso di definizione, quegli Uffici propongono l'impiego di personale Sostituto Commissario Coordinatore, Sostituto Commissario o Ispettore Superiore SUPS per sopperire alla diminuita disponibilità di funzionari che, come noto, in parte escono dall'area contrattuale.

Risulta quanto meno singolare che non si sia ancora ritenuto di affrontare al tavolo nazionale con tutte le OO.SS. alcuni dei risvolti concreti che la novella legislativa determina; basti pensare, con riferimento all'informazione preventiva del Questore di Vicenza, che si prospetta, a solo titolo esemplificativo:" Se non comandati in reperibilità, l’intervento su chiamata sarà disposto dal “Commissario/Ispettore di turno” e ratificato previa presentazione di relazione di servizio corredata da nulla osta del dirigente dell’ufficio di appartenenza, mentre per i Commissari il nulla osta sarà del Vicario del Questore". Quindi un ispettore di turno potrebbe chiamare ad intervenire un funzionario e tale intervento sarebbe successivamente ratificato dal Vicario!

Concludendo, si ritiene opportuno e urgente stabilire chiare e uniformi regole relative all'impiego di personale con la qualifica di sostituto ufficiale di P.S. che, come normativamente previsto, esercita le funzioni dell'ufficiale di pubblica sicurezza solo in caso di temporanea assenza del medesimo.

Quel che non è accettabile è che venga lasciato ai singoli dirigenti degli uffici individuare le "regole d'ingaggio", per l'eventuale impiego del personale in funzioni di funzionario (o sostituto) reperibile.

Atteso che la problematica interesserà a breve tutti gli Uffici ove è previsto il ricorso all'istituto della reperibilità, si ribadisce la necessità di raggiungere un punto d'intesa tra le parti.

Per tale ragione si chiede un urgente e risolutivo intervento di questo Ufficio per le Relazioni Sindacali finalizzato alla regolamentazione dell'istituto che non può essere oggetto di valutazioni plurime e/o discordanti sul territorio nazionale.

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