DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2018, n. 27

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, concernente il regolamento di
riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia. (18G00052)

(GU n.74 del 29-3-2018)

Vigente al: 27-5-2018

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante:
«Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78», ed in particolare l'articolo 67;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n.
256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore
di Polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
85, recante: «Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» ed in particolare gli articoli 1,
comma 1, lettera p), e 3, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
ottobre 2011, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera m),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2011;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari», ed in particolare l'articolo
21;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di
Stato maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 settembre
2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n.
256, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera c) le parole da: «, svolge attivita' di
ricerca» fino a: «dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono
sostituite dalle seguenti: «svolge attivita' di ricerca, studio,
sperimentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, al fine di sviluppare e aggiornare
costantemente, anche nei settori piu' innovativi e strategici, i
programmi didattici e garantire un'offerta formativa in linea con i
piu' elevati livelli europei ed internazionali»;
2) alla lettera d) sono inserite, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' sviluppa progetti di collaborazione e di interscambio
formativo con i soggetti e per le finalita' di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere c) e d).»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: «Scuola
superiore dell'Amministrazione dell'interno» sono sostituite dalle
seguenti: «Scuola nazionale dell'amministrazione»;
c) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «didattiche
finalizzate» e' inserita la seguente: «anche»;
d) all'articolo 5, comma 2, le parole: «anche avvalendosi degli
organi collegiali di cui agli articoli 6 e 7» sono sostituite dalle
seguenti: «sentiti i dirigenti superiori preposti ai servizi, nonche'
i primi dirigenti preposti agli uffici del servizio didattica, i
quali esprimono pareri non vincolanti, secondo le modalita' stabilite
con direttiva del Capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, sull'attivita' culturale, didattica e
scientifica, nonche' sul giudizio di idoneita' al servizio di polizia
di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334.»;
e) gli articoli 6 e 7 sono soppressi;
f) all'articolo 8, comma 1, le parole da: «previa valutazione» a:
«didattica dei corsi» sono soppresse;
g) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Organizzazione della Scuola). - 1. La Scuola e' ordinata
in:
a) servizio affari generali, per le esigenze di indirizzo,
coordinamento e controllo delle attivita' previste al comma 2;
b) servizio didattica, per le esigenze di indirizzo,
coordinamento e controllo delle attivita' previste al comma 3;
2. Il servizio affari generali e' articolato in:
a) ufficio affari generali, organizzazione e coordinamento: cura
gli affari generali, svolge compiti di diretta collaborazione e
supporto al direttore della Scuola ai fini dell'organizzazione e del
coordinamento interno, della definizione, dell'attuazione e della
verifica dei programmi e degli obiettivi attinenti alle attivita'
della Scuola, cura i rapporti con le organizzazioni sindacali,
provvede agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di
trasparenza e anticorruzione;
b) ufficio amministrazione e documentazione: cura la
documentazione e la gestione archivistica, la gestione e la
conservazione della documentazione classificata, la biblioteca della
Scuola, il controllo di gestione e di qualita', gli affari
amministrativi per la gestione finanziaria e contabile, nonche' la
comunicazione istituzionale, le relazioni esterne ed il cerimoniale;
c) ufficio personale, logistica e sicurezza: cura gli affari del
personale, la logistica, il supporto tecnologico, la sicurezza e la
vigilanza della Scuola, nonche' gli affari inerenti alla sicurezza e
alla salute sul posto di lavoro; nell'ambito dell'ufficio e'
incardinato l'ufficio sanitario.
3. Il servizio didattica e' articolato in:
a) ufficio ricerca e innovazione strategica: espleta attivita' di
ricerca, studio, sperimentazione e consulenza per le esigenze
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di sviluppare
e aggiornare costantemente, anche nei settori piu' innovativi e
strategici, i programmi didattici e garantire un'offerta formativa in
linea con i piu' elevati livelli europei ed internazionali; cura,
altresi', la programmazione dei corsi di formazione sperimentali,
nonche' i rapporti di cooperazione e i progetti di interscambio
formativo, anche a livello europeo ed internazionale, con i soggetti
e per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d);
b) ufficio studi e addestramento: cura la valutazione del
fabbisogno formativo, la gestione ai fini didattici dei rapporti
instaurati con le universita' e i relativi organi interni, la
pianificazione didattica e addestrativa, la programmazione e
l'attuazione dei piani di studio, l'organizzazione dei seminari
specialistici e dei tirocini applicativi, i rapporti con i docenti e
gli istruttori, l'organizzazione delle prove di esame, nonche'
l'aggiornamento professionale del personale della Scuola;
c) ufficio corsi: cura lo svolgimento dei corsi e lo sviluppo
delle attivita' didattiche in aderenza ai piani di studio,
l'amministrazione dei frequentatori dei corsi e dei seminari, lo
svolgimento dell'attivita' di tutoring dei frequentatori, lo
svolgimento delle attivita' di addestramento fisico-sportivo,
tecnico-operativo e formale, la valutazione attitudinale dei
frequentatori dei corsi di formazione iniziale, le attivita'
segretariali per le commissioni di esame; nonche', ove previsto, le
attivita' istruttorie relative all'emissione del giudizio di
idoneita'.
4. Ai servizi sono preposti dirigenti superiori dei ruoli del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Il
dirigente preposto al servizio affari generali assolve anche alle
funzioni di vice direttore della Scuola. Agli uffici in cui si
articolano i servizi, sono preposti primi dirigenti dei ruoli del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
5. Al servizio affari generali e' assegnato un primo dirigente dei
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita'
tecnico-scientifica o tecnica, con funzioni di vice consigliere
ministeriale, per le esigenze della promozione logistica, informatica
e tecnologica della Scuola.
6. Il direttore della Scuola definisce, con proprio provvedimento,
l'organizzazione interna degli uffici di cui ai commi 2 e 3.
7. Per particolari esigenze didattico-formative la Scuola puo'
avvalersi di sezioni distaccate, anche presso altri istituti di
istruzione della Polizia di Stato, costituite a norma dell'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.».

Art. 2

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente regolamento
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. A tal fine, fermo restando il numero massimo
dei dirigenti della Polizia di Stato impiegati nell'ambito degli
uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza, all'incremento
della dotazione organica della Scuola superiore di polizia di un
posto di funzione di primo dirigente dei ruoli del personale della
Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia, conseguente alle
previsioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera g), si provvede
mediante la riduzione di un posto di funzione di vice consigliere
ministeriale nell'ambito dello stesso Dipartimento.

Art. 3

Norme finali e transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Minniti, Ministro dell'interno

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne n. 647

 

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