Da molti mesi è attivo un servizio di O.P. fuori sede presso il C.A.R.A. di Mineo (Catania) che viene svolto da personale dei reparti inquadrati delle varie Forze di Polizia e da personale aggregato da varie Questure a rotazione. Fino allo scorso mese di giugno veniva impiegato, con turnazione in quinta, come Responsabile di Turno, un Sostituto Commissario con a disposizione un autista con autovettura fornita dalla Questura di provenienza, sia per il trasporto dall’hotel al luogo di servizio e ritorno che per gli spostamenti durante l’espletamento del servizio. Presso il Corpo di Guardia – Sala Regia veniva invece impiegato, con turnazione in quarta, come Responsabile della Vigilanza, un Ispettore Superiore aggregato da altra Questura, affiancato da un dipendente del Commissariato di Caltagirone che provvedeva anche al trasporto dall’hotel al luogo di servizio e ritorno. Il fatto che l’autista debba essere a disposizione del Sostituto Commissario è, tuttora, esplicitamente previsto dal telex ministeriale che ne dispone l’aggregazione, a firma del Capo della Polizia, laddove testualmente recita: “si precisa che l’autista resterà a disposizione del predetto Sostituto Commissario per tutto il periodo di aggregazione di quest’ultimo”. Parole inequivocabili e riteniamo insindacabili essendo state disposte dalla più alta carica della Polizia di Stato. Appare quindi evidente che l’autista deve essere a disposizione anche durante l’espletamento del servizio. Invece, dal 2 luglio u.s., in ottemperanza alla nota del 23.06.2018 a firma del Signor Vicario della Questura di Catania, il Commissariato di Caltagirone ha smesso di fornire l’autista che affiancava il Responsabile della Vigilanza. Conseguentemente, con nota sempre del 2 luglio 2018 a firma del Dirigente dei Servizi presso il C.A.R.A. è stato disposto che, difformemente da quanto previsto dal predetto telex a firma del Capo della Polizia, l’autista a disposizione del Responsabile di Turno - ovvero del Sostituto Commissario, “affianchi il Responsabile della Vigilanza, espletando il proprio turno all’interno del Corpo di Guardia – Sala Regia” e “coadiuvi il Responsabile della Vigilanza nei compiti ad esso demandati”. Inoltre, la stessa nota del 2 luglio u.s. specifica che i Responsabili del Turno “potranno avvalersi dell’autista a disposizione solo in casi di effettivo bisogno” e che lo stesso autista dovrà assicurare gli spostamenti del Responsabile della Vigilanza da e per il C.A.R.A. Tale disposizione risulta avere profili di illegittimità per almeno tre ragioni: 1) disattende in maniera palese le disposizioni di invio in missione a firma del Capo della Polizia, questione di per sé già sufficientemente grave; 2) disattende l'ordinanza del Questore di Catania che regolamenta l'impiego del personale proprio e di quello aggregato; 3) il dipendente con funzioni di autista non può svolgere due distinte funzioni nel medesimo turno: o fa l'autista (del Sostituto Commissario) o l'addetto al Corpo di Guardia a disposizione del Responsabile della Vigilanza. In tal modo, da un punto di vista funzionale ed economico, si è reso del tutto inutile l'invio in missione di un dipendente con funzioni di autista. Appare evidente come tale differente impiego dell’autista modifichi in maniera notevole le modalità di svolgimento del servizio, vanificando l'intento dell'Amministrazione, stante che anche per gli interventi più semplici, quale ad esempio il controllo degli arresti domiciliari o un semplice giro di ispezione e controllo della struttura, il Responsabile di Turno si vede costretto a utilizzare un’intera squadra dei Reparti di Pronto Impiego che ha a disposizione, che devono però essere impiegati collettivamente. A quanto sopra riportato, si deve aggiungere che non sempre il Sostituto Commissario e l’autista (a disposizione) alloggiano nella stessa struttura dell’Ispettore Superiore aggregato (come nel caso in cui il Sostituto Commissario e l’autista siano della Questura di Catania) o che, comunque, per raggiungere il C.A.R.A. possono anche non partire dall’Hotel o, ancora, che il Responsabile di Turno può essere costretto a prolungare la propria presenza in servizio per fatti emergenti costringendo, così, anche il Responsabile della Vigilanza a fermarsi anche se non vi è necessità. Senza contare lo sfasamento orario derivante dalla diversa turnazione oraria adottata (turno "in quinta" per il Responsabile del Turno e "in quarta" per il Responsabile della Vigilanza). Per le ragioni addotte, si chiede un immediato intervento da parte di codesto Ufficio che induca il Questore di Catania a ripristinare esattamente le disposizioni impartite nel telex di invio in missione a firma del Capo della Polizia.

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