MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 17 luglio 2018

Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di
Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici
veterinari di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto
della Polizia di Stato. (18A05765)

(GU n.207 del 6-9-2018)

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
Capo I
Ambito di applicazione e determinazione dei posti disponibili



IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli Ordini delle
professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che
stabilisce che per l'esercizio di ciascuna delle professioni
sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, e' necessaria
l'iscrizione al relativo albo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338, recante «Ordinamento del personale dei ruoli professionali dei
sanitari della Polizia di Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78» e, in particolare, gli articoli 3, commi 3 e 4, 5-bis, commi 1, 2
e 3, 6, comma 1, lettera b), 31, commi 3 e 4, e l'art. 46, comma 2,
ai sensi dei quali con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza sono individuate le modalita' di
svolgimento dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari
della Polizia di Stato, ivi incluse le prove di efficienza fisica, i
requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative
modalita' di accertamento, nonche' del concorso interno per la
promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di
Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 dicembre 2002, n. 276,
concernente «Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi
per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei
direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso
al ruolo direttivo speciale e al ruolo speciale ad esaurimento dei
direttori tecnici della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198,
recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica ed attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo» convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4
aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio,
esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni
centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Ritenuto di dover stabilire le modalita' di svolgimento dei
concorsi per l'accesso alle predette carriere dei funzionari della
Polizia di Stato, nonche' per lo svolgimento del concorso interno per
la promozione a vice questore aggiunto in attuazione dei criteri
espressamente indicati dagli articoli 3, commi 3 e 4, 5-bis, commi 1,
2 e 3, 6, comma 1, lettera b), 31, commi 3 e 4, e 46, comma 2, del
decreto legislativo n. 334 del 2000;
Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali del personale
della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;

Decreta:

Art. 1


Concorsi disciplinati dal decreto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di svolgimento dei
concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari, dei funzionari
tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato ai
sensi degli articoli 3, comma 3, 5-bis, comma 1, 31, comma 3 e 46,
comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (di seguito
«decreto legislativo»), nonche' del concorso interno per la
promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di
Stato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo.

Art. 2


Determinazione dei posti disponibili
per i concorsi

1. Il numero dei posti da mettere a concorso per l'accesso alle
qualifiche iniziali delle carriere dei funzionari di Polizia, dei
funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di
Polizia e' stabilito con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza.

Titolo II
DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI PUBBLICI
Capo I
Disposizioni generali e comuni

Art. 3


Requisiti di partecipazione
ed esclusione dai concorsi

1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al presente
titolo sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
e) idoneita' fisica, psichica e attitudinale prescritta per
l'accesso alle carriere di cui al presente decreto;
f) titoli di studio indicati nel decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo,
salvo quanto previsto dagli articoli 26 e 33;
g) iscrizione all'albo delle professioni sanitarie, ai sensi
dell'art. 5, del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato
13 settembre 1946, n. 233, per i candidati ai concorsi per l'accesso
alla carriera dei funzionari tecnici, ove previsto, nonche' alle
carriere dei medici e dei medici veterinari.
2. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi coloro che:
a) sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici;
b) hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non
colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione;
c) sono stati espulsi da uno dei corsi di formazione finalizzati
all'immissione nella carriera per la quale si concorre;
d) sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
resta ferma la previsione contenuta nell'art. 94 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi, ad eccezione del titolo di studio richiesto per l'accesso
che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, puo' essere conseguito entro la data di svolgimento
della prima prova, anche preliminare. I requisiti devono essere
mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta', sino al
termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13,
del decreto legislativo n. 95 del 2017, a pena di esclusione dalla
procedura concorsuale.
4. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad
accertare i requisiti della condotta, delle qualita' morali e
dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche'
le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
5. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 4


Bando di concorso

1. I concorsi sono indetti, su base nazionale, con decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel
quale sono indicati, oltre ai requisiti di cui all'art. 3:
a) il numero dei posti messi a concorso;
b) i termini e le modalita' di presentazione, per via telematica,
delle domande di partecipazione al concorso e dei documenti di cui
alla lettera d);
c) il numero dei posti riservati dalla legge a favore di
determinate categorie;
d) i documenti prescritti;
e) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove
scritte o dell'eventuale prova preselettiva, ovvero la data di
pubblicazione del diario delle prove sul sito istituzionale della
Polizia di Stato (da ora in poi sito) che ha valore di notifica a
tutti gli effetti;
f) il numero, dei candidati da convocare, ai sensi dell'art. 7,
per sostenere le ulteriori fasi concorsuali, seguendo l'ordine della
graduatoria dell'eventuale prova preselettiva;
g) le materie oggetto delle prove e la votazione minima da
conseguire ove prevista;
h) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro;
i) le categorie di titoli ammessi a valutazione, il punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse e le modalita' ed i termini
di presentazione della relativa documentazione;
l) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art.
5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 ed all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' i
termini e le modalita' della loro presentazione;
m) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 5


Domanda di partecipazione ai concorsi

1. La domanda di partecipazione ai concorsi pubblici deve essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», esclusivamente attraverso l'apposita procedura
informatica disponibile, con le relative istruzioni, sul sito,
secondo le modalita' stabilite nel bando di concorso.
2. La presentazione della domanda e' effettuata mediante iscrizione
al sito con le modalita' previste dagli articoli 64 e 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come specificato nel bando di
concorso. Qualora la presentazione della domanda avvenga ai sensi del
richiamato art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.
82 del 2005, il candidato deve trasmettere l'istanza di
partecipazione, firmata digitalmente, ovvero con firma autografa
unitamente ad una copia del documento d'identita' in corso di
validita', attraverso la propria posta elettronica certificata
all'indirizzo indicato nel bando di concorso, ovvero mediante
apposita funzionalita' presente nel sito entro il termine di scadenza
del bando.
3. Per la partecipazione ai concorsi pubblici il candidato deve
essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata a
lui intestata per il ricevimento delle comunicazioni e delle
notifiche attinenti al concorso.
4. Il candidato deve stampare la ricevuta di presentazione della
domanda completa del relativo codice identificativo e consegnarla, il
giorno della prova preselettiva, se prevista, o il giorno di inizio
delle prove d'esame, al personale incaricato.
5. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune ove e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero il
motivo della non iscrizione o cancellazione;
e) l'immunita' da condanne penali o, eventualmente, le condanne
penali riportate e i procedimenti penali pendenti;
f) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione
dell'universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato
conseguito, per coloro che ne sono gia' in possesso, e delle
eventuali abilitazioni e specializzazioni richieste;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) la lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di
concorso, nella quale intende sostenere la prova orale;
i) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art.
5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 ed all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno
2013 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98;
l) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.
6. I candidati che intendono concorrere per i posti riservati
previsti dall'art. 6 del presente decreto, devono farne espressa
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando la
riserva per la quale concorrono ed indicando, nell'ipotesi di
candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, la lingua
italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le prove d'esame.
7. L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume
responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del
recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

Art. 6


Riserve di posti e preferenze

1. Ai concorsi si applicano le disposizioni previste dalle leggi
speciali sulle riserve di posti a favore di alcune categorie di
cittadini. Le riserve non possono superare complessivamente la meta'
dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, e'
necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa
si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi
diritto alla riserva.
2. Si applicano, altresi', le riserve dei posti di cui agli
articoli 3, comma 4, e 31, comma 4, del decreto legislativo, nonche'
quelle a favore di coloro che sono in possesso dell'attestato di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752.
3. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono
conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno
superato le prove d'esame.
4. A parita' di merito si applicano i titoli di preferenza di cui
all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 ed all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 e dalle
altre disposizioni speciali di legge.
5. I candidati che superano le prove d'esame devono trasmettere al
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza -
Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita'
concorsuali, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
data di ricevimento del relativo avviso, i documenti attestanti il
possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di
posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina, gia'
indicati nella domanda di partecipazione al concorso. La trasmissione
e' effettuata mediante la propria posta elettronica certificata
all'indirizzo indicato nel bando di concorso, ovvero mediante
apposita funzionalita' presente nel sito. L'omessa presentazione
della documentazione entro i termini stabiliti determina la mancata
valutazione dei titoli.
6. La documentazione non e' richiesta nel caso in cui
l'Amministrazione della pubblica sicurezza ne sia gia' in possesso o
la possa acquisire d'ufficio.

Art. 7


Prova preselettiva

1. Se il numero delle domande di partecipazione a ciascun concorso
e' superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso
e, comunque, non inferiore a tremila, e' effettuata una prova
preselettiva.
2. Il test preselettivo e' articolato in quesiti a risposta a
scelta multipla concernenti l'accertamento della conoscenza delle
sotto indicate materie:
a) per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia: diritto
penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto
costituzionale, diritto amministrativo;
b) per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia:
discipline d'esame indicate per ciascun settore nella tabella 1 che
fa parte integrante del presente decreto;
c) per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia: patologia
clinica e biochimica clinica, anatomia patologica, farmacologia e
tossicologia clinica, statistica sanitaria, normativa sanitaria;
d) per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia:
patologia clinica e biochimica clinica veterinaria, anatomia
patologica veterinaria, farmacologia e tossicologia veterinaria,
statistica sanitaria, normativa sanitaria.
3. La prova preselettiva puo' essere svolta per gruppi
predeterminati di candidati, in una o piu' sedi ed in giorni diversi.
La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio
finale di merito.
4. Sulla base dell'ordine decrescente della graduatoria di cui al
successivo art. 11 e' ammesso agli accertamenti dell'efficienza
fisica nonche' a quelli psico-fisici ed attitudinali un numero di
candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso,
nonche', in soprannumero, i candidati che hanno riportato un
punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota
predetta.

Art. 8


Archivio informatico dei quesiti

1. Presso il Centro Elettronico Nazionale (C.E.N. ) della Polizia
di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito un
archivio informatico nel quale sono custoditi i quesiti delle prove
preselettive.
2. La formulazione dei quesiti di cui al comma 1 e l'aggiornamento
degli stessi e' curata dal Dipartimento della pubblica sicurezza -
Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita'
concorsuali, anche avvalendosi di societa' specializzate e di
istituti di ricerca operanti nel settore della selezione e della
formazione del personale, ovvero attraverso il ricorso ad accordi di
collaborazione con le universita'.

Art. 9


Modalita' di predisposizione dei quesiti
e di attribuzione dei relativi punteggi

1. L'archivio informatico di cui all'art. 8 contiene la banca dati
dei quesiti relativi alle prove preselettive costituita da un numero
non inferiore a mille quesiti per ciascuna delle discipline indicate
all'art. 7, comma 1, lettere a), c) e d). Per le materie d'esame
indicate all'art. 7, comma 1, lettera b), il numero di quesiti e',
complessivamente, di cinquemila per ciascun settore specificato nella
tabella 1. Per il settore di Polizia scientifica l'archivio
informatico e' di cinquemila quesiti per ciascuno dei relativi
profili professionali specificati nella medesima tabella 1.
2. I quesiti hanno un coefficiente di difficolta' pari a 1
(facile), 2 (media) e 3 (difficile) in relazione alla natura della
domanda. Il livello di difficolta' e' attribuito in sede di
formazione dell'archivio della banca dati delle prove preselettive. I
quesiti sono suddivisi per materia e per coefficiente di difficolta'
e sono elaborati ciascuno come domanda diretta, cui sono attribuite
cinque risposte, delle quali una sola e' esatta. La classificazione
dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a
ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari
difficolta'.
3. I quesiti sono pubblicati sul sito, almeno trenta giorni prima
dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva.

Art. 10


Svolgimento della prova preselettiva

1. Il calendario di svolgimento della prova preselettiva, della
sede o delle sedi in cui essa ha luogo sono pubblicati sul sito come
specificato nel bando di concorso.
2. Almeno una settimana prima dello svolgimento della prova
preselettiva, sul sito sono pubblicate le «Disposizioni per
l'espletamento della prova preselettiva».
3. Per le prove preselettive per l'accesso alle carriere dei
funzionari di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia,
a ciascun candidato viene assegnato un questionario contenente
quaranta quesiti per ciascuna delle discipline indicate nell'art. 7,
rispettivamente alle lettere a), c) e d).
4. Per la prova preselettiva per l'accesso alla carriera dei
funzionari tecnici di Polizia, a ciascun candidato sono assegnati
duecento quesiti sulle materie d'esame indicate nella tabella 1.
5. Il tempo massimo per lo svolgimento della prova e' stabilito
dalla commissione esaminatrice e pubblicato sul sito.
6. I questionari da sottoporre ai candidati sono predisposti
mediante un processo di randomizzazione della banca dati dei quesiti
della prova preselettiva di cui all'art. 8 che ne garantisce la
diversita' di composizione, nel rispetto dello stesso numero di
quesiti per ciascuna materia e della medesima percentuale del grado
di difficolta' secondo le seguenti percentuali:
a) 30% - domande facili;
b) 50% - domande di media difficolta';
c) 20% - domande difficili.

Art. 11


Formazione della graduatoria
della prova preselettiva

1. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo
punteggio sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando
procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. La commissione esaminatrice, avvalendosi di un sistema
informatizzato messo a disposizione dall'Amministrazione, forma la
graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi
attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati. La
graduatoria e' pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito,
mentre le prove di ciascun candidato sono pubblicate nell'area
personale secondo le modalita' stabilite nel bando di concorso.
3. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto
del Direttore centrale per le risorse umane e ne e' dato avviso sul
sito, che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 12


Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente
titolo sono nominate con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti delle commissioni
esaminatrici, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
3. Per le prove relative alle lingue straniere e all'informatica,
le commissioni esaminatrici sono integrate con un esperto nelle
lingue straniere e, ove non sia gia' componente, con un dirigente
tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del
personale dell'amministrazione civile dell'interno - comparto
ministeri.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo
sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del
segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i
titolari.
6. Le commissioni esaminatrici e quelle di cui all'art. 14 si
avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie
funzioni.

Art. 13


Verifica dell'efficienza fisica e accertamento
dei requisiti psico-fisici ed attitudinali

1. L'aliquota dei candidati convocati ai sensi dell'art. 7, comma
4, prima delle prove scritte, e' sottoposta all'accertamento del
possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali prescritti per
l'accesso alla carriera per la quale si concorre, di cui al decreto
del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, e dei parametri
fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207.
2. I candidati ai concorsi per l'accesso alle carriere dei
funzionari della Polizia di Stato sono sottoposti, ove previsto,
anche all'accertamento dell'efficienza fisica, prima degli
accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale.
3. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sono sottoposti
al solo esame attitudinale diretto ad accertare il possesso dei
requisiti necessari per l'accesso alle diverse carriere dei
funzionari.
4. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, qualora non
ricorrano le condizioni per l'espletamento della prova preselettiva
di cui all'art. 7, in relazione al numero dei candidati o per motivi
organizzativi, puo' procedere alla verifica dell'efficienza fisica ed
agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche dopo la prova
scritta o prima o dopo la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto
piu' funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
5. Il calendario delle convocazioni e' pubblicato sul sito.
6. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza fisica,
i candidati sono sottoposti ad esercizi ginnici indicati nel bando di
concorso. Le «Disposizioni relative allo svolgimento delle prove di
efficienza fisica» sono pubblicate sul sito almeno sette giorni prima
dell'inizio delle stesse.
7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, i
candidati sono sottoposti ad un esame clinico, a valutazione psichica
e ad accertamenti strumentali e di laboratorio secondo modalita' e
tempi previsti da apposite «Disposizioni per l'accertamento dei
requisiti psico-fisici» da pubblicarsi sul sito almeno sette giorni
prima dell'inizio delle prove.
8. Ai fini delle verifiche attitudinali, la commissione di cui
all'art. 14, commi 3 e 4, accerta l'attitudine del candidato allo
svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' di polizia. Le
prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi, consistono
in una serie di test e questionari e in un colloquio
psico-attitudinale. Il candidato e' sottoposto, altresi', ad una
intervista tecnica strutturata, condotta da un funzionario di
Polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di
selezione attitudinale, di cui all'art. 14, comma 4, finalizzata
all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle pregresse
esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di
interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito e'
riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione
ai fini del giudizio di cui all'art. 14, comma 3.
9. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli
psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale puo'
richiedere al Presidente della commissione la ripetizione del
colloquio in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato
dalla commissione cui compete il giudizio di idoneita'.
10. Le modalita' con cui sono effettuati gli accertamenti
attitudinali sono contenute in specifiche «Disposizioni per
l'espletamento degli accertamenti attitudinali» da pubblicare sul
sito almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.
11. Con decreto del Direttore centrale per le risorse umane, su
proposta della commissione per gli accertamenti attitudinali, sono
approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o
privati specializzati, tenuto conto delle funzioni delle carriere per
le quali il candidato concorre.
12. Il giudizio di non idoneita', espresso dalle commissioni per la
verifica dell'efficienza fisica, per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici e per gli accertamenti attitudinali, e' definitivo e
comporta l'esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
13. I candidati che superano tutte le selezioni di cui al presente
articolo sono ammessi a sostenere le prove successive.
14. La documentazione personale attinente ai risultati delle prove
di efficienza fisica, psico-fisica e attitudinale e' pubblicata
nell'area personale di ciascun candidato accessibile sul sito.

Art. 14


Composizione delle commissioni per le prove di efficienza fisica e
per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali.

1. La commissione per le prove di efficienza fisica e' composta da
un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un
funzionario con qualifica non superiore a commissario capo o
qualifiche equiparate, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme oro» con qualifica di coordinatore o di
direttore tecnico del settore sportivo.
2. La commissione per gli accertamenti psico-fisici e' composta da
un primo dirigente medico che la presiede e da quattro funzionari
della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo
dirigente.
3. La commissione per gli accertamenti attitudinali e' composta,
anche ai fini dell'espressione del giudizio finale di idoneita' o di
non idoneita', da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici
di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a
direttore tecnico superiore che la presiede, da quattro appartenenti
alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli
psicologi con qualifica non superiore direttore tecnico superiore.
4. Per le finalita' di cui all'art. 13, comma 8, ultimo periodo, la
commissione di cui al comma 3 e' integrata con due appartenenti alla
carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice
questore, in possesso della qualifica di perito in materia di
selezione attitudinale.
5. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1, 2
e 3 sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della
Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale
dell'amministrazione civile dell'interno - comparto ministeri, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
6. Qualora il numero dei candidati superi le mille unita', le
commissioni di cui al presente articolo possono essere suddivise in
sottocommissioni, unico restando il presidente. Esse sono costituite
da un numero di componenti pari a quello delle commissioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 e da un segretario aggiunto.
7. Le commissioni di cui al presente articolo sono nominate con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza. Con lo stesso decreto sono designati i supplenti del
Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non
inferiori a quelle previste per i titolari ove previsti.

Art. 15


Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli e' limitata ai titoli posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione ai concorsi.
2. Nell'ambito delle categorie di titoli indicati negli articoli
19, 24 e 30 del presente decreto, la commissione esaminatrice, nella
riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati,
determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi
e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte
sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione
esaminatrice sul sito, unitamente alla data di inizio della
valutazione dei titoli.
3. La commissione esaminatrice annota i titoli valutabili
attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi
informatici, sulle schede individuali sottoscritte, anche con firma
digitale, dal presidente e dal segretario, che vengono allegate,
anche in formato digitale, ai verbali del concorso di cui
costituiscono parte integrante.
4. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte e il relativo
risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione
della prova orale. Il candidato che ha superato le prove scritte,
secondo le modalita' stabilite nel bando di concorso, deve inviare,
entro il termine di quindici giorni, i documenti comprovanti il
possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione,
attraverso un'apposita funzionalita' messa a disposizione del sito,
ovvero attraverso la propria posta elettronica certificata.
5. La direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento
della Pubblica sicurezza mette a disposizione della commissione
esaminatrice una scheda digitale contenente l'elencazione dei titoli
dichiarati e prodotti dal candidato.
6. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio si applicano i
seguenti criteri:
a) i servizi della stessa natura, ai fini del punteggio, si
sommano tra loro, purche' non siano contemporanei;
b) le frazioni di un anno sono valutate al semestre compiuto,
escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre;
c) tra due o piu' servizi contemporanei e' valutato solo quello
piu' favorevole al candidato.
7. Non sono oggetto di valutazione:
a) i servizi e i titoli anteriori alla laurea e per
l'espletamento o il conseguimento dei quali non e' necessariamente
richiesta la laurea;
b) le attestazioni di buon servizio;
c) le attivita' svolte in istituti non dipendenti da enti
pubblici e quelle inerenti all'esercizio della libera professione;
d) i titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non
risulti che siano stati effettivamente disimpegnati attraverso idonea
documentazione dell'ufficio che li ha conferiti.

Art. 16


Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla
somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto
ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione
dei titoli, salvo quanto disposto dall'art. 31.
2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza e' approvata la graduatoria finale e sono
dichiarati i vincitori di ciascun concorso. Tale decreto e'
pubblicato sul sito, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana che ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
3. I vincitori dei concorsi conseguono la nomina alla qualifica
iniziale della carriera per la quale hanno concorso.

Capo II
Disposizioni per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla
carriera dei funzionari di Polizia

Art. 17


Commissione esaminatrice

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 12, la commissione
esaminatrice e' presieduta da un consigliere di Stato, da un
magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a Consigliere
di Stato, ovvero da un prefetto ed e' composta da:
a) due funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo
dirigente;
b) due professori o ricercatori universitari esperti in una o
piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame.

Art. 18


Prove d'esame

1. Il concorso e' articolato in due prove scritte ed una prova
orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna,
vertono sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a
diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione
speciale in materia di pubblica sicurezza;
b) diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto
processuale penale.
3. La Commissione non procede alla correzione della seconda prova
scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia
conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
4. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, verte sulle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto del lavoro;
c) diritto della navigazione;
d) ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
e) nozioni di medicina legale;
f) nozioni di diritto dell'Unione europea e di diritto
internazionale.
5. Il colloquio comprende anche l'accertamento della conoscenza
della lingua straniera, nonche' dell'informatica.
6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste
nella traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in
una conversazione.
7. L'accertamento della conoscenza dell'informatica e' diretta a
verificare il possesso di un livello sufficiente di conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse, in linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una
dimostrazione pratica di utilizzo dei piu' noti applicativi di
supporto all'attivita' d'ufficio.
8. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in
media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non
inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La
convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato
nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno
venti giorni prima della data del colloquio.
9. La prova orale e' superata se il candidato riporta una votazione
non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 19


Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15, le categorie di titoli
ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna
di esse sono stabiliti come segue:
A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la
partecipazione al concorso, fino a punti 11:
1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa
vigente, fino a punti 2;
2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti,
rilasciato da un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in
conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di
frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post-lauream
e/o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o
riconosciute in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2;
4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione
universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa
vigente, fino a punti 3;
5) abilitazione all'insegnamento e/o all'esercizio di
professioni, fino a punti 1;
B) titoli professionali, fino a punti 19:
1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti
con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti
di livello dirigenziale generale, nonche' da altri dirigenti, qualora
espressamente previsto dalla legislazione vigente,
dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta
servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica,
amministrativa, o l'assunzione di particolari responsabilita' e che
siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 9;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e che
rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica
professionale ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 10.

Capo III
Disposizioni per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla
carriera dei funzionari tecnici di Polizia

Art. 20


Bando di concorso

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 4, nei concorsi per l'accesso
alla carriera dei funzionari tecnici, il bando di concorso deve
indicare il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

Art. 21


Domanda di partecipazione ai concorsi

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 5, i candidati devono indicare
nella domanda di partecipazione il settore o il profilo per il quale
concorrono, il possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione e l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesto. La
partecipazione al concorso e' limitata al settore o al profilo
indicato.

Art. 22


Commissione esaminatrice

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 12, la commissione
esaminatrice e' presieduta da un consigliere di Stato, da un
magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere
di Stato, ovvero da un prefetto ed e' composta da:
a) due funzionari tecnici di Polizia con qualifica non inferiore
a primo dirigente tecnico;
b) due docenti o ricercatori universitari esperti in una o piu'
delle materie su cui vertono le prove d'esame.

Art. 23


Prove d'esame

1. Il concorso consiste in due prove scritte, della durata massima
di otto ore ciascuna, ed una prova orale. Le materie relative ad ogni
ruolo sono indicate nella tabella 1.
2. La commissione esaminatrice non procede alla correzione della
seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il
candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto
trentesimi.
3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in
media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non
inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
4. La prova orale si svolge sulle materie indicate nella tabella 1
e prevede anche l'accertamento della conoscenza della lingua
straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di
concorso, e dell'informatica.
5. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste
in una traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in
una conversazione.
6. La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il
possesso, da parte dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli
di settori diversi da quello della telematica, di un livello elevato
di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto
riportato nelle prove scritte, e' comunicata al candidato almeno
venti giorni prima della data in cui dovra' sostenere la prova
stessa.
8. La prova orale e' superata se il candidato riporta una votazione
non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 24


Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15, nei concorsi per l'accesso
alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia le categorie di
titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a
ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:
A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la
partecipazione al concorso, fino a punti 11:
1) diploma di laurea conseguita presso un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa
vigente, attinente al ruolo per il quale il candidato concorre, fino
a punti 2;
2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti,
attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, rilasciati da
un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita'
alla normativa vigente, fino a punti 3;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di
frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di
qualificazione successive al conseguimento della laurea o master
rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione
statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo
Stato, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a
punti 2;
4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione
universitaria statale o riconosciuto in conformita' alla normativa
vigente, fino a punti 3;
5) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di
professioni, fino a punti 1;
B) titoli professionali, fino a punti 19:
1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti
con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti
di livello dirigenziale generale, nonche' da altri dirigenti, qualora
espressamente previsto dalla legislazione vigente,
dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta
servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica,
amministrativa, tecnico-professionale o l'assunzione di particolari
responsabilita' e che siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a
punti 7;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che
rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica
professionale ai sensi dell'art. 67 de decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 8;
3) attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio
risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o
istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o
riconosciuti dallo Stato, fino a punti 4.

Art. 25


Formazione e approvazione
della graduatoria

1. Nel concorso per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici
di Polizia, con le medesime modalita' di cui all'art. 16, sono
approvate le graduatorie di merito per i singoli ruoli e dichiarati i
vincitori del concorso.

Capo IV
Disposizioni per la disciplina dei concorsi per l'accesso alle
carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia

Art. 26


Requisiti di partecipazione

1. I candidati ai concorsi di cui al presente Capo devono essere in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 3. Per la partecipazione ai
concorsi per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, i
candidati devono essere in possesso della laurea in medicina e
chirurgia, dell'abilitazione all'esercizio professionale,
dell'iscrizione al relativo albo e del diploma di specializzazione in
una delle discipline individuate nel bando di concorso.
2. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera
dei medici veterinari di Polizia, i candidati devono essere in
possesso della laurea in medicina veterinaria, dell'abilitazione
all'esercizio professionale e dell'iscrizione al relativo albo.
3. Resta fermo quanto previsto all'art. 3, comma 6, del decreto
legislativo n. 95 del 2017.

Art. 27


Domanda di partecipazione ai concorsi

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 5, nei concorsi per l'accesso
alla carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia i
candidati devono indicare nella domanda il possesso dell'abilitazione
all'esercizio professionale, l'ordine professionale al quale sono
iscritti e la data di iscrizione all'albo.
2. Nella domanda relativa ai concorsi per l'accesso alla carriera
dei medici di Polizia, i candidati devono indicare, altresi', il
possesso del titolo di specializzazione. Nel caso di possesso di piu'
titoli di specializzazione, i candidati devono specificare quello
utile quale requisito per la partecipazione al concorso, compreso tra
le specializzazioni individuate nel bando di concorso.

Art. 28


Commissione esaminatrice

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 12, la commissione
esaminatrice dei concorsi disciplinati dal presente Capo e'
presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un
avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da
un prefetto ed e' composta:
a) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei medici di
Polizia, da due medici della Polizia di Stato con qualifica non
inferiore a primo dirigente medico e da due docenti universitari o
ricercatori universitari. La commissione e' integrata da un docente
universitario o da un medico della Polizia di Stato con qualifica non
inferiore a primo dirigente, esperto in ciascuna delle
specializzazioni indicate nel bando di concorso;
b) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei medici
veterinari di Polizia, da un medico veterinario della Polizia di
Stato, ovvero da un medico veterinario militare e da due docenti
universitari o ricercatori universitari.

Art. 29


Prove d'esame

1. Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia
consiste in due prove scritte, una di carattere «generale» ed una
«specialistica», ed una prova orale. Le due prove scritte, della
durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
a) prova scritta di carattere «generale»: patologia speciale
medica o patologia speciale chirurgica;
b) prova scritta «specialistica»: differenziata in base alle
materie proprie delle diverse aree di specializzazione indicate nel
bando di concorso.
2. La prova orale di cui al comma 1 verte, oltre che sulle materie
oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:
a) semeiotica e clinica medica;
b) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia
d'urgenza;
c) medicina legale e di antropologia criminale;
d) medicina del lavoro e protezione antinfortunistica;
e) igiene e medicina preventiva.
3. Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di
Polizia consiste in due prove scritte ed una prova orale. Le due
prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono
sulle seguenti materie:
a) prima prova:
1) patologia e semeiotica medica veterinaria;
2) patologia e semeiotica chirurgica veterinaria;
3) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
4) ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;
5) fisiopatologia della riproduzione animale;
b) seconda prova:
1) clinica medica veterinaria;
2) clinica chirurgica veterinaria;
3) fisiologia della nutrizione animale;
4) igiene veterinaria e difesa sanitaria degli allevamenti e
dell'ambiente;
5) sanita' pubblica veterinaria.
4. La prova orale di cui al comma 3 verte, oltre che sulle materie
oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:
a) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
b) nutrizione ed alimentazione animale;
c) allevamento e patologie degli equini;
d) allevamento, igiene e benessere del cane.
5. Il colloquio di cui ai commi 2 e 4 comprende anche
l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, nonche'
dell'informatica.
6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste
nella traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in
una conversazione.
7. L'accertamento della conoscenza dell'informatica e' diretta a
verificare il possesso di un livello sufficiente di conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse, in linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una
dimostrazione pratica di utilizzo dei piu' noti applicativi di
supporto all'attivita' d'ufficio.
8. Nelle prove scritte di cui ai commi 1 e 3, la commissione non
procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella
prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio
inferiore a diciotto trentesimi.
9. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in
media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non
inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La
convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato
nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno
venti giorni prima della data del colloquio.
10. La prova orale e' superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 30


Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15, nei concorsi per l'accesso
alla carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia, le
categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio
massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) laurea in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria:
1) da 91/110 a 110/110, punti 0,25 per ogni punto, fino a punti
5:
2) 110 con lode, punti 6;
b) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche
(Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico),
fino a punti 1,50;
c) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti
4,50;
d) specializzazioni conseguite dai candidati dei concorsi per
l'accesso alla carriera dei medici, valutate come segue:
1) specializzazioni specificate nel bando di concorso, in
relazione al punteggio conseguito:
a) da 61/70 a 70/70; punti 0,5 per ogni punto, fino ad un
massimo di 5 punti;
b) 70/70 con lode; punti 6;
2) altre specializzazioni diverse da quella indicata quale
requisito per la partecipazione al concorso per l'accesso alla
carriera dei medici, fino a punti 2;
e) specializzazioni conseguite dai candidati dei concorsi per
l'accesso alla carriera dei medici veterinari, fino a punti 1,5;
f) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5;
g) master universitario, fino a punti 1;
h) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici,
fino a punti 1,60;
i) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti
1,90;
j) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5.

Art. 31


Formazione ed approvazione
delle graduatorie

1. Al termine del concorso per l'accesso alla carriera dei medici
di Polizia, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza e' approvata una graduatoria generale e
tante graduatorie di merito quante sono le specializzazioni previste
nel bando di concorso, redatte sulla base della votazione complessiva
di ciascun candidato data dalla somma dei voti riportati nelle prove
scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio
ottenuto nella valutazione dei titoli. Con il medesimo decreto sono
dichiarati i vincitori del concorso per la copertura dei posti
disponibili per ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando di
concorso, in base alla graduatoria di merito redatta per ogni
specializzazione. Per i posti messi a concorso per ogni
specializzazione eventualmente non coperti per mancanza di
specialisti idonei sono dichiarati vincitori i restanti candidati
nell'ordine della graduatoria generale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 i vincitori sono inseriti in
un'unica graduatoria finale sulla base della votazione complessiva
conseguita.
3. Al termine del concorso per l'accesso alla carriera dei medici
veterinari di Polizia, con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza, e' approvata la graduatoria finale
del concorso e sono dichiarati i vincitori, sulla base della
votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei voti
riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale
ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.

Titolo III
DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI INTERNI
Capo I
Accesso alla carriera dei funzionari che espletano funzioni di
polizia mediante concorso interno

Art. 32


Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina le modalita' di svolgimento del
concorso interno, per titoli ed esami, di cui all'art. 5-bis del
decreto legislativo per l'accesso alla qualifica di vice commissario
della carriera dei funzionari di Polizia, riservato al personale del
ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale.

Art. 33


Requisiti di partecipazione

1. I requisiti per la partecipazione al concorso di cui al presente
Capo sono i seguenti:
a) possesso della laurea triennale ad indirizzo giuridico
indicata nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del decreto legislativo;
b) eta' non superiore a trentacinque anni. Tale requisito non e'
richiesto fino all'anno 2026.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che hanno
riportato nei tre anni precedenti la data del bando:
a) un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;
b) la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra
sanzione piu' grave.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 5.
4. I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti
sono convocati per gli accertamenti attitudinali previsti dall'art.
24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e, se giudicati idonei, sono
ammessi a sostenere le prove d'esame del concorso.
5. La convocazione puo' avvenire anche mediante pubblicazione del
calendario degli accertamenti di cui al comma 2 sul Bollettino
Ufficiale del personale del Ministero dell'interno e sul sito nella
data fissata dal bando di concorso.

Art. 34


Bando di concorso

1. Il concorso e' indetto con decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nel
Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel
quale sono indicati oltre ai requisiti di cui all'art. 33:
a) il numero dei posti messi a concorso;
b) i termini e le modalita' di presentazione delle domande di
partecipazione;
c) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi
massimi attribuibili a ciascuna di esse;
d) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove
scritte, ovvero la data di pubblicazione del diario delle prove sul
sito;
e) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima
da conseguire;
f) il numero dei posti da riservare ai sostituti commissari;
g) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
h) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne nel rapporto di
lavoro;
i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 35


Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino
Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, esclusivamente
attraverso l'apposita procedura informatica disponibile, secondo le
modalita' stabilite nel bando di concorso.
2. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare:
a) il cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) l'ufficio o reparto presso il quale prestano servizio;
c) la qualifica rivestita;
d) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, la sanzione
disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave;
e) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, giudizi
complessivi inferiori a «distinto»;
f) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione
dell'universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato
conseguito, per coloro che ne sono gia' in possesso;
g) la lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di
concorso, nella quale intendono sostenere la prova di esame;
h) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.
3. I candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che
intendono concorrere ai posti riservati, dovranno, altresi',
specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono
sostenere le previste prove d'esame consegnando la relativa
certificazione prima delle stesse.

Art. 36


Titoli valutabili

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
A) titoli di servizio, fino a punti 25:
1) anzianita' di effettivo servizio, fino a punti 11;
2) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio
anteriore, fino a punti 6;
3) incarichi speciali conferiti con provvedimento del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche'
da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione
vigente, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;
4) corsi professionali e di specializzazione superati con esame
o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica
sicurezza ovvero da altre amministrazioni od organismi presso i quali
il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di
appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei
corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 2;
5) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato
ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali
incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da
quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici
o amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo
attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato
matricolare, fino a punti 2;
6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito
civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole
comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della
Repubblica Italiana», fino a punti 2;
B) titoli di cultura, fino a punti 6:
1) diploma di laurea diverso da quello necessario per
l'ammissione al concorso, fino a punti 2;
2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti,
fino a punti 3;
3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5;
4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di
professioni, fino a punti 1,5;
5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a
punti 1,5;
6) dottorato di ricerca, fino a punti 2,5;
7) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da
parte di enti certificatori delle competenze in lingua straniera
riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, fino a punti 0,5;
8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi
informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a
punti 0,5.
2. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione
esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli
valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche
sulla base dei seguenti criteri di massima:
a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai
compiti previsti per gli appartenenti alla carriera dei funzionari di
Polizia;
b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai
servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed alla
durata degli stessi;
c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianita'
di servizio sulla base di fasce di anzianita', tenuto anche conto dei
periodi inferiori all'anno.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15.

Art. 37


Commissione esaminatrice

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17.

Art. 38


Prove d'esame

1. Il concorso e' articolato in due prove scritte ed una prova
orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di sei ore ciascuna,
vertono sulle seguenti materie:
a) diritto amministrativo, con particolare riguardo alla
legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza, ovvero
diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale
penale;
b) risoluzione di un caso in ambito gestionale - organizzativo al
fine di verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di
problemi inerenti lo svolgimento delle funzioni connesse alla
qualifica di vice commissario della Polizia di Stato.
3. La Commissione non procede alla correzione della seconda prova
scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato ha
conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
4. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, verte sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
c) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate
nel bando di concorso;
d) informatica.
5. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste
nella traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in
una conversazione.
6. La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il
possesso di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in
linea con gli standard europei.
7. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in
media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non
inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La
convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato
nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno
venti giorni prima della data del colloquio.
8. La prova orale e' superata se il candidato riporta una votazione
non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 39


Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla
somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto
ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione
dei titoli.
2. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine l'anzianita' di
servizio, l'anzianita' di qualifica e la maggiore eta'.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e'
approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del
concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di
dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell'interno e sul sito.

Capo II
Concorso interno per la promozione a vice questore aggiunto della
Polizia di Stato

Art. 40


Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina le modalita' di svolgimento del
concorso interno, per titoli ed esami, di cui all'art. 6, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo, per la promozione alla qualifica
di vice questore aggiunto della Polizia di Stato, riservato ai
commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno
con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 41


Requisiti di partecipazione

1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono essere in
possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate nel
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo.
2. Non e' ammesso a partecipare al concorso il personale che si
trova nelle condizioni di cui agli articoli 60 e 61 del decreto
legislativo, alla data del bando che indice il concorso.

Art. 42


Bando di concorso

1. Oltre ai requisiti previsti dall'art. 41, il bando di concorso
deve contenere le prescrizioni di cui alle lettere da a) ad i)
dell'art. 34 ad eccezione della lettera g).

Art. 43


Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino
Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, esclusivamente
attraverso l'apposita procedura informatica disponibile secondo le
modalita' stabilite nel bando di concorso.
2. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare:
a) il cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) l'ufficio o reparto presso il quale prestano servizio;
c) la qualifica rivestita e l'anzianita' complessiva di effettivo
servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande;
d) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione
dell'universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato
conseguito, per coloro che ne sono gia' in possesso;
e) di non aver riportato, nei tre anni precedenti giudizi
complessivi inferiori a «distinto»;
f) di non aver riportato nell'anno precedente, la sanzione
disciplinare della pena pecuniaria;
g) di non aver riportato nei tre anni precedenti, la sanzione
disciplinare della deplorazione;
h) di non aver riportato nei cinque anni precedenti, la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio;
i) la lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di
concorso, nella quale intendono sostenere la prova di esame;
l) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.
3. I candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che
intendono concorrere ai posti riservati, dovranno, altresi',
specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono
sostenere le previste prove d'esame consegnando la relativa
certificazione prima delle stesse.

Art. 44


Titoli valutabili

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
A) titoli di servizio, fino a punti 25:
1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio
anteriore, fino a punti 7;
2) incarichi speciali conferiti con provvedimento del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche'
da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione
vigente, annotati nello stato matricolare, fino a punti 5;
3) titoli attinenti alla formazione professionale del
candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di
specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati
dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre
amministrazioni od organismi presso i quali il dipendente presta
servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza,
annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di
formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 5;
4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato
ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali
incarichi conferiti dall'amministrazione di appartenenza o da quella
presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici o
amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti
ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare,
fino a punti 4;
5) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito
civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole
comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della
Repubblica Italiana», fino a punti 4.
B) titoli di cultura, fino a punti 10:
1) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti,
fino a punti 2;
2) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5;
3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di
professioni, fino a punti 1,5;
4) master universitari di primo o di secondo livello, fino a
punti 1,5;
5) dottorato di ricerca, fino a punti 2;
6) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di
qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un
ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti
all'attivita' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in
considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di
merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5;
7) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da
parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera
riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, fino a punti 0,5;
8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi
informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a
punti 0,5.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15.

Art. 45


Commissione esaminatrice

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17.

Art. 46


Prove d'esame

1. Le prove d'esame per la promozione alla qualifica di vice
questore aggiunto consistono in una prova scritta ed in una prova
orale.
2. La prova scritta, della durata di otto ore, consiste nella
risoluzione di un caso in ambito giuridico - amministrativo o
gestionale - organizzativo, finalizzato a verificare l'attitudine del
candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle
funzioni connesse alla nuova qualifica dirigenziale.
3. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che
verte sulle seguenti materie:
a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto amministrativo;
d) elementi di diritto dell'Unione europea;
e) legislazione di pubblica sicurezza;
f) elementi di contabilita' di Stato.
4. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato una
votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi nella prova
scritta.
5. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto
riportato nella prova scritta, e' portata a conoscenza del candidato
almeno venti giorni prima della data in cui dovra' sostenere la
prova.
6. La prova orale e' superata se il candidato riporta una votazione
non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

Art. 47


Formazione ed approvazione
della graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla
somma della media dei voti riportati nella prova scritta con il voto
ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione
dei titoli.
2. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine l'anzianita' di
servizio, l'anzianita' di qualifica e la maggiore eta'.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e'
approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del
concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di
dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell'interno e sul sito.

Titolo IV
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
Capo I
Disposizioni comuni

Art. 48


Disposizioni sulla trasparenza amministrativa

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, il Presidente ed i
componenti della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza
prendono visione dell'elenco dei partecipanti e sottoscrivono una
dichiarazione dalla quale risulti che tra loro e i candidati non
sussistono le situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 51 del
codice di procedura civile.
2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al
fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.
3. Sono, altresi', determinati, prima dell'inizio della prova
orale, i quesiti da porre ai candidati. I quesiti sono rivolti ai
candidati secondo criteri predeterminati che garantiscono
l'imparzialita' delle prove.
4. I candidati hanno facolta' di esercitare, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento
concorsuale, con le modalita' previste dal decreto del Ministro
dell'interno 10 maggio 1994, n. 415.
5. La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento
della pubblica sicurezza per assicurare trasparenza e massima
conoscibilita' dell'azione amministrativa garantisce, attraverso la
pubblicazione sul sito dei verbali delle commissioni di cui al
presente decreto, la totale accessibilita' delle informazioni di
carattere generale concernenti lo svolgimento delle diverse procedure
concorsuali.

Art. 49


Cessazione dall'incarico di componente della Commissione
esaminatrice, supplenze e costituzione di sottocommissioni e
comitati di vigilanza.

1. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il
cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante
l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico,
salvo conferma disposta con decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. La Commissione esaminatrice, qualora i candidati che hanno
sostenuto le prove scritte superino le mille unita', puo' essere
suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con
l'integrazione di componenti pari, per numero e per qualifiche, a
quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto per
ciascuna sottocommissione.
3. Quando le prove scritte hanno luogo in piu' sedi, si provvede
alla costituzione, per ciascuna sede, di un comitato di vigilanza
presieduto da un componente della Commissione esaminatrice stessa,
ovvero da un funzionario di Polizia, con qualifica non inferiore a
vice questore aggiunto. Il Presidente, i componenti ed il segretario
dei Comitati di vigilanza sono individuati con provvedimento del
Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della
pubblica sicurezza.
4. Per l'incarico di presidente delle commissioni esaminatrici
possono essere nominati anche funzionari dell'Amministrazione
dell'interno collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio
dalla data del decreto che indice il bando di concorso.

Art. 50


Adempimenti durante lo svolgimento
della prova preselettiva

1. I questionari, individualmente sigillati, sono assegnati ai
candidati all'atto dell'ingresso, contestualmente al modulo sul quale
riportare le risposte ai singoli quesiti e alla scheda relativa ai
dati anagrafici. Per la compilazione del modulo delle risposte,
predisposto secondo la progressione numerica delle domande, i
candidati devono annerire la casella corrispondente alla risposta
ritenuta esatta. Non e' ammesso alcun segno nelle altre caselle.
2. Il Presidente della commissione esaminatrice o un suo
componente, ultimato l'ingresso dei candidati, da' lettura delle
prescrizioni e delle avvertenze che regolano lo svolgimento della
prova e l'adozione dei provvedimenti di espulsione.
3. L'apertura dei plichi consegnati ai candidati e' autorizzata
dalla Commissione esaminatrice.
4. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e
di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati.
5. Alla scadenza del tempo assegnato, la Commissione esaminatrice
dispone il ritiro delle schede contenenti le risposte ai quesiti e
procede, secondo le «Disposizioni per l'espletamento della prova
preselettiva» di cui all'art. 10, comma 2, alla loro acquisizione
mediante sistemi di lettura ottica e procedure informatiche
appositamente sviluppati e messi a disposizione dall'Amministrazione.
6. La correzione delle schede delle risposte si svolge nella
medesima giornata di effettuazione della prova alla presenza di
testimoni individuati tra i partecipanti, con l'ausilio di personale
tecnico messo a disposizione dalla Direzione centrale per le risorse
umane del Dipartimento della pubblica sicurezza. Per motivi
organizzativi la correzione puo' avvenire in data successiva a quella
di effettuazione della prova, ferme restando le medesime modalita' e
garanzie di trasparenza.

Art. 51


Adempimenti preliminari all'effettuazioni
delle prove scritte

1. La commissione esaminatrice, qualora le prove si svolgano in una
unica sede predispone, nella stessa mattinata, tre tracce. I testi
delle tracce sono segreti e ne e' vietata la divulgazione.
2. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in altrettante buste
sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal
presidente, dai componenti della commissione esaminatrice e dal
segretario.
3. Al termine delle operazioni di ingresso dei candidati nell'aula
di esame, il presidente della commissione esaminatrice invita due
candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti le
prove d'esame e ad estrarre a sorte la busta contenente la traccia
oggetto della prova d'esame.
4. Qualora le prove si svolgano in piu' sedi, la Commissione
esaminatrice predispone, nella stessa mattinata, un'unica traccia
custodita in una busta sigillata e firmata esternamente sui lembi di
chiusura dal presidente, dai componenti della commissione
esaminatrice e dal segretario.
5. All'ora stabilita dal presidente della commissione esaminatrice
e dopo aver verificato che anche nelle altre sedi d'esame tutte le
operazioni di accesso siano concluse, il presidente invita due
candidati a verificare la regolare chiusura della busta contenente la
traccia d'esame; quindi procede all'apertura della busta e, sempre
alla presenza dei testimoni, provvede all'inoltro per via informatica
della traccia ai presidenti dei comitati di vigilanza, indicando
l'orario della dettatura della traccia e di inizio ufficiale della
prova d'esame.

Art. 52


Adempimenti durante lo svolgimento
delle prove scritte

1. Nel corso delle prove scritte non e' permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullita',
esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del
presidente o di un componente della commissione esaminatrice o del
comitato di vigilanza.
3. I candidati non possono portare carta per scrivere, appunti,
libri od opuscoli di qualsiasi genere, nonche' apparecchiature
elettroniche, compresi i telefoni portatili. Possono essere
consultati i codici, le leggi ed i decreti senza richiami dottrinali
o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati
preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli
esami e verificati dalla commissione esaminatrice o dal Comitato di
vigilanza.
4. Il concorrente che viola le disposizioni dei commi precedenti o
che ha copiato in tutto o in parte il contenuto della prova scritta,
e' escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu'
candidati abbiano copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di
tutti i candidati coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta
i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della
prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di
valutazione delle prove medesime.

Art. 53


Adempimenti al termine delle prove scritte

1. All'inizio di ogni prova scritta al candidato vengono consegnate
due buste per la custodia dell'elaborato e dei dati anagrafici. La
procedura per la garanzia dell'anonimato e' dettagliata nel bando di
concorso e nelle «Disposizioni per lo svolgimento delle prove
scritte». L'abbinamento tra il nome del candidato ed il relativo
elaborato viene effettuato a conclusione delle operazioni di
valutazione di tutti gli elaborati, in seduta pubblica ed alla
presenza di testimoni.
2. Il candidato, ultimata la stesura dell'elaborato, senza apporvi
a pena di nullita' sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il
foglio od i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e
cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino, apponendovi
la propria firma in calce, e lo chiude nella busta piccola. Pone
quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al
presidente della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza, o a chi ne fa le veci. Questi appone trasversalmente sulle
buste, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la
restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione
della data di consegna.
3. Al termine di ogni giorno di esame e' assegnato alla busta
contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da
apporsi sulla linguetta, in modo da poter riunire, esclusivamente
attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso
candidato.
4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame, e
comunque non oltre le ventiquattro ore, si procede alla riunione
delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver
tolto la linguetta numerata. L'operazione e' effettuata dalla
Commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento
di almeno due componenti della commissione stessa, nel luogo, nel
giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione orale ai candidati
presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che
alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unita', possono
assistere alle operazioni.
5. Tutte le buste vengono raccolte in plichi, che sono suggellati e
firmati dal presidente, da almeno un componente della commissione
esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.
6. I plichi sono aperti alla presenza della commissione
esaminatrice quando deve procedere all'esame dei lavori relativi a
ciascuna prova di esame.
7. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione della
valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti.
8. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi
diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi
verbali, sono custoditi dal presidente del singolo comitato di
vigilanza e da questi trasmessi al Presidente della commissione
esaminatrice, al termine delle prove scritte.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche ai concorsi per i quali e' prevista un'unica prova
scritta.

Art. 54


Svolgimento delle prove orali

1. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di
capienza idonea a garantire la massima partecipazione.
2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
Commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno
sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione esaminatrice e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno
dell'aula in cui si svolge la prova.

Art. 55


Processo verbale
delle operazioni di esame

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della
commissione esaminatrice, e' redatto un processo verbale giornaliero
sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti della commissione,
oltre che dal segretario.
2. I comitati di vigilanza redigono giornalmente il verbale delle
operazioni da essi compiute, che, sottoscritto dal presidente, da
tutti i componenti e dal segretario, viene trasmesso alla commissione
esaminatrice al termine delle prove scritte.

Art. 56


Esclusione dal concorso per mancata
presentazione alle prove

1. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per sostenere la prova preselettiva ove prevista,
alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali, le prove scritte o la prova orale, determina la sua
esclusione di diritto dal concorso.
2. I candidati che per gravi e documentati motivi sono
impossibilitati a sostenere le prove di efficienza fisica, gli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel
giorno stabilito, sono ammessi a sostenerle in una seduta
appositamente prevista dalla commissione esaminatrice, nell'ambito
del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova
stessa.

Capo II
Disposizioni finali

Art. 57


Disposizioni finali
e di rinvio

1. Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici di cui al
Titolo II, fino alla sospensione del servizio obbligatorio di leva
prevista dalle disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 3 della
legge 14 novembre 2000, n. 331, per i candidati soggetti alla leva
nati entro il 1985, continua a costituire requisito di partecipazione
al concorso l'essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e
non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o
servizio sostitutivo civile.
2. I candidati di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare nella
domanda di partecipazione il possesso del requisito previsto dalla
medesima disposizione.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, si provvede all'aggiornamento triennale delle
discipline che costituiscono oggetto delle prove d'esame previste dal
presente decreto, sulla base anche dell'evoluzione delle discipline
stesse a livello scientifico-universitario.
4. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 2
dicembre 2002, n. 276, cessano di applicarsi a decorrere dal
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Ogni riferimento alle disposizioni del decreto di cui al comma 4
si intende riferito alle disposizioni del presente decreto.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 58


Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 17 luglio 2018

Il Capo della polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Gabrielli

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n.
1871

Allegato


TABELLA 1

Materie delle prove d'esame dei concorsi per l'accesso
alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici

Parte di provvedimento in formato grafico

 

VI Congresso Nazionale Silp CGIL
Speciale 20 anni SILP CGIL
Convenzioni SILP
SILP Telegram
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca questo link. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.