DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2018 
Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unita' di
personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia penitenziaria
e dell'Arma dei carabinieri. (18A07722)
(GU n.282 del 4-12-2018)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali,
ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla
verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie
graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; b)
dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle
proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio
2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo un
criterio di equivalenza;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2012 , n. 95 secondo cui, a decorrere dall'anno 2016, i Corpi
di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio
nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non
superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno
precedente;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il
quale, nel fissare il regime di turn-over applicabile ad alcune
pubbliche amministrazioni, a partire dall'anno 2014, stabilisce,
all'ultimo periodo, che ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, si applica la normativa di settore;
Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo
cui le assunzioni previste, tra l'altro, dall'art. 3, comma 1, del
medesimo decreto-legge sono autorizzate con il decreto e le procedure
di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate,
predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata
da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle
unita' da assumere e dei correlati oneri;
Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 3, comma 10, del
decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure
concorsuali e le relative assunzioni del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie e degli enti pubblici non economici;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di bilancio 2018) e in particolare l'art. 1, comma 1122, lettera g)
nel quale si dispone che sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le
graduatorie vigenti del personale dei Corpi di cui all'art. 66, comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172 nel quale si dispone che «Le risorse finanziarie
corrispondenti alle facolta' assunzionali del Corpo forestale dello
Stato, non impiegate per le finalita' di cui all'art. 12, comma 7,
lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a
31.010.954 euro a decorrere dall'anno 2017, sono destinate: (...) c)
all'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli
iniziali, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2017, quale
anticipazione delle ordinarie facolta' assunzionali relative all'anno
2018, previste dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, 169 unita' nella Polizia di Stato, 54 unita' nell'Arma
dei carabinieri e 57 unita' nella Polizia Penitenziaria, per un
importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per
l'anno 2018.»;
Visto l'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
nella quale si prevede che «Al fine di incrementare i servizi di
prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di
contrasto al terrorismo internazionale, nonche' i servizi di soccorso
pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi
boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di cui
all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unita'
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli
iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite
della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo
di: a) 350 unita' per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato,
100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza,
50 nel Corpo di polizia penitenziaria e 50 nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto l'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nel
quale si dispone che «Ai fini dell'attuazione del comma 287, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 287, con una dotazione di
1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019,
di 50.622.455 euro per l'anno 2020, di 130.399.030 euro per l'anno
2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per
l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro
per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018
euro per l'anno 2027, di 309.524.488 euro per l'anno 2028, di
309.540.559 euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime»;
Visto l'art. 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il
quale dispone che «Per assicurare la piena efficienza organizzativa
del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, e'
autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli
iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unita', a
valere sulle facolta' assunzionali del 2018 relative al 100 per cento
delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei vigili del fuoco,
nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso
pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del
Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008.
Le residue facolta' assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto
delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima
del 15 dicembre 2018, con scorrimento della graduatoria»;
Visto l'art. 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
secondo cui «Per garantire gli standard operativi e i livelli di
efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in
relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal
territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile
del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 300 unita'.
Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco
di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, e successive modificazioni, e' incrementata di 300
unita'. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del
fuoco, con decorrenza 1° ottobre 2018, ai sensi del presente comma,
si applica quanto previsto dal comma 295»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 95 del
2017 il quale dispone che «Al fine di garantire la piena
funzionalita' della Polizia di Stato, per le autorizzazioni alle
assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di
Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e in quello
degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata
dalla tabella 1, di cui al comma 1, del presente articolo, possono
essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla
dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla
predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel
ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei
passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a
quello dei sovrintendenti e degli ispettori.»;
Visto l'art. 44, comma 5, del citato decreto legislativo n. 95 del
2017, secondo cui "Ferma restando la disciplina vigente in materia di
facolta' assunzionali, le assunzioni nella qualifica iniziale del
ruolo agenti e assistenti, maschile e femminile, del Corpo di polizia
penitenziaria hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla
consistenza numerica del ruolo medesimo, ma non oltre il limite delle
vacanze esistenti negli altri ruoli del Corpo medesimo. Le
conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e
assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque
causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e
degli ispettori;
Visto l'art. 19-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito dalla legge di conversione 7 aprile 2017, n. 45, secondo
cui «Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo del 50
per cento delle facolta' di assunzione previste dalla normativa
vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale
da destinare alle unita' cinofile mediante avvio di procedure
speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato
nella Sezione cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto da
almeno tre anni negli appositi elenchi di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno,
fermi restando il conseguimento della prescritta certificazione
operativa alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, nonche' il possesso dei requisiti ordinari per
l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri di verifica dell'idoneita',
nonche' modalita' abbreviate per l'eventuale corso di formazione. Le
assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le
modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165»;
Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto
l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unita' di
personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell'anno 2017 e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni
effettuate in base alla normativa speciale sopra richiamata e gli
oneri da sostenere per le assunzioni relative all'anno 2018;
Considerato che le richieste pervenute sono state valutate con
esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonche'
rispetto alle dotazioni organiche vigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
giugno 2018, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione on. sen. avv. Giulia Bongiorno;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle Tabelle A, B, C, D ed E
allegate, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulle
risorse per le assunzioni relative all'anno 2018, derivanti dai
risparmi da cessazione dell'anno 2017, ad assumere a tempo
indeterminato le unita' di personale per ciascuna indicate e per un
onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per
ciascuna amministrazione e' indicato il limite massimo delle unita'
di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le
assunzioni relative all'anno 2018.
2. Le predette amministrazioni sono autorizzate, per l'anno 2018,
ai sensi dell'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(legge di bilancio 2018) con decorrenza non anteriore al 6 ottobre
2018 ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale
indicate nella Tabella F allegata, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.
3. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e
non oltre il 31 aprile 2019, per le necessarie verifiche, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il
personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno,
altresi', fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa
previsti dal presente decreto.
4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si
provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli
dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per
la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del
Ministero dell'economia e delle finanze per la Guardia di finanza,
del Ministero della difesa per il Corpo dell'Arma dei carabinieri,
del Ministero della giustizia per il Corpo della Polizia
penitenziaria.
5. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 del
presente articolo, pari a euro 1.729.389 per l'anno 2018, euro
13.239.287 per l'anno 2019, euro 14.756.244 per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2022, euro 14.850.190 per l'anno 2023, euro 15.227.879
per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e ad euro 15.241.195 a decorrere
dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i
medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma
299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)
relativa al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti
dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2

1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle Tabelle A,
B, C, D ed E le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni
per unita' di personale appartenenti a categorie e professionalita'
diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo
restando i limiti derivanti dalle facolta' di assunzione, possono
avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica,
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato, IGOP.
Art. 3

1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento possono
essere effettuate nel rispetto delle decorrenze previste dalle
disposizioni di legge richiamate in premessa.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 24 ottobre 2018

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Bongiorno
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
2075
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

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