DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 2019, n. 171

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante: «Regolamento per il
riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e
periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma
dell'articolo 6, della legge 31 marzo 2000, n. 78». (20G00008)
(GU n.25 del 31-1-2020)
Vigente al: 15-2-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 e, in particolare, l'articolo
6;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n.
208;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e in
particolare l'articolo 3, comma 4, lettera b);
Ritenuto necessario apportare al decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, le modifiche volte a migliorare i
livelli di efficienza ed efficacia delle articolazioni periferiche
attraverso soluzioni organizzative ispirate a criteri di
flessibilita' e correlate alle specifiche esigenze operative e di
contesto dei territori di riferimento;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di
Stato maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2019;
Acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 2019;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 2001, n. 208

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 2:
1) Al comma 1, lettera a), n. 2), dopo la parola: «commissariati»
e' inserita la seguente: «distaccati»;
2) Al comma 1, lettera a), il numero 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. Distretti, commissariati sezionali di pubblica sicurezza e
posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel
caso dei posti di polizia, anche dei commissariati sezionali di
pubblica sicurezza e dei distretti, per le esigenze di controllo del
territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche
di carattere temporaneo;»;
3) Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. sezioni investigative periferiche con competenza
territoriale interregionale o interprovinciale, istituite alle
dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le attivita'
di contrasto della criminalita' organizzata, con specifico
riferimento ai delitti indicati all'art. 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale;»;
4) Al comma 1, lettera b), n. 3, prima delle parole «strutture
sanitarie» sono inserite le seguenti: «uffici di coordinamento
sanitario, centri sanitari polifunzionali ed altre»;
5) Al comma 1, lettera b), il numero 4 e' sostituito dal
seguente:
«4. centri interregionali o regionali di polizia scientifica,
anche con funzioni di coordinamento territoriale dei centri
provinciali di polizia scientifica e delle sezioni di polizia
scientifica, istituiti alle dipendenze del dipartimento della
pubblica sicurezza;»;
6) Al comma 1, lettera b), numero 5, le parole da: «zone
telecomunicazioni» fino a: «centri motorizzazione» sono sostituite
dalle seguenti: «centri per le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, centri elettronici ed informatici, centri logistici di
raccolta di materiali e mezzi, centri motorizzazione e centri
infrastrutture,»;
7) Il comma 2-bis e' abrogato;
b) all'articolo 3:
1) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le questure sono ordinate in:
a) ufficio di gabinetto del questore, per l'esercizio delle
funzioni di supporto al Questore - Autorita' provinciale di pubblica
sicurezza, per la pianificazione, l'organizzazione ed il
coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica
in ambito provinciale, nonche' per la cura delle relazioni esterne e
del cerimoniale;
b) ufficio polizia anticrimine, per l'applicazione delle
misure di prevenzione di competenza del Questore - Autorita'
provinciale di pubblica sicurezza e per l'esercizio del potere di
proposta delle misure di prevenzione di competenza dell'autorita'
giudiziaria, nonche' per l'elaborazione delle linee di intervento
anticrimine a favore degli uffici investigativi della Polizia di
Stato in ambito provinciale, con particolare riguardo all'analisi dei
fenomeni criminosi, alle vittime, alle persone vulnerabili e al
contrasto della violenza di genere;
c) ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, per le
attivita' di prevenzione delle possibili turbative dell'ordine e
della sicurezza pubblica, attraverso il controllo effettuato con il
rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione di pubblica
sicurezza di competenza del Questore, per la predisposizione di
contributi informativi ai fini della concessione delle autorizzazioni
previste dalla medesima legislazione di competenza del Prefetto e del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,
nonche' per la verifica sul rispetto degli obblighi di legge
nell'esercizio delle attivita' autorizzate a mente della predetta
legislazione;
d) Squadra mobile, per lo svolgimento delle attivita'
investigative - di iniziativa o su delega dell'autorita' giudiziaria
- in materia di criminalita' comune e organizzata, per la repressione
dei reati in ambito provinciale, per la ricerca e la cattura dei
latitanti, fatte salve le attribuzioni delle sezioni investigative
periferiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3-bis;
e) DIGOS (Ufficio per le investigazioni generali e le
Operazioni Speciali-DIGOS), per l'analisi ed il monitoraggio dei
fenomeni socio-economici, occupazionali e del tifo organizzato
rilevanti per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica e per le
attivita' di informazione, prevenzione e contrasto in materia di
eversione dell'ordine democratico e di terrorismo nazionale e
internazionale;
f) Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, per
l'attuazione delle linee strategiche individuate dal Questore -
Autorita' provinciale di pubblica sicurezza in materia di controllo
del territorio e prevenzione generale, per la gestione della sala
operativa e per il coordinamento delle eventuali unita'
specialistiche, dei servizi di pronto intervento e soccorso pubblico,
nonche' per la ricezione delle denunce;
g) ufficio immigrazione, per le attivita' riguardanti
l'ingresso, il soggiorno ed il respingimento degli stranieri, nonche'
per i contributi informativi relativi all'espulsione, al
riconoscimento della protezione internazionale e dello status di
apolide, al conferimento della cittadinanza, nonche'
all'allontanamento dei cittadini dell'Unione europea;
h) uno o piu' uffici per l'assolvimento delle seguenti
attribuzioni:
1. gestione delle risorse umane, con i conseguenti
adempimenti in materia di stato giuridico e matricolare, mobilita',
progressione in carriera, procedimenti premiali e disciplinari,
riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio,
aggiornamento professionale, procedure concorsuali, contenzioso e per
le attivita' connesse alla tutela della salute e della sicurezza sui
luoghi di lavoro;
2. per le funzioni logistiche e telematiche, compresi
l'archivio e la gestione automatizzata delle informazioni di polizia,
riguardanti i settori delle infrastrutture, degli impianti tecnici,
delle telecomunicazioni ed informatica, della motorizzazione, del
vestiario, dell'equipaggiamento, del casermaggio e dell'armamento;
3. per le attivita' amministrativo-contabili riguardanti il
trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo
del personale, l'assolvimento delle funzioni relative al servizio di
cassa, la gestione del fondo scorta, la tenuta delle scritture
contabili e la liquidazione delle spese previste dalla normativa
vigente;
i) ufficio sanitario provinciale, per le attivita' di
assistenza sanitaria e psicologica nei confronti del personale,
nonche' per quelle medico-legali, di medicina preventiva e del
lavoro, di tutela e promozione della salute nei luoghi di lavoro.»;
2) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Salvo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 3, alle
questure sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti
superiori della Polizia di Stato e sono assegnati:
a) primi dirigenti della Polizia di Stato per l'espletamento
delle funzioni vicarie;
b) preferibilmente funzionari con qualifica di primo
dirigente della Polizia di Stato ovvero di vice questore o di vice
questore aggiunto della Polizia di Stato per la preposizione
all'ufficio di gabinetto, all'ufficio polizia anticrimine e
all'ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, in considerazione
delle esigenze operative e funzionali di ciascuna provincia.»;
3) Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni
vicarie sovrintende alle articolazioni di cui al comma 2, lettera h),
svolge attivita' di controllo interno e puo' essere, altresi',
delegato alla sovrintendenza di determinati uffici, servizi o
attivita'.»;
4) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera b), con
decreto del Ministro dell'interno, tenuto conto dei livelli di
responsabilita' correlati alla qualifica ricoperta e sulla base delle
esigenze funzionali ed operative di ciascun contesto territoriale,
sono individuati, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, i
posti da conferire ai funzionari con qualifica da vice questore
aggiunto a primo dirigente della carriera dei funzionari di Polizia e
qualifiche corrispondenti della carriera dei funzionari tecnici e dei
medici di Polizia nell'ambito degli uffici di cui al comma 2).»;
5) Il comma 6 e' abrogato;
6) Il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Con le modalita' di cui all'articolo 3-bis, comma 4, si
provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento
delle attivita' delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia
assoluta necessita', per i commissariati distaccati e sezionali di
pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle
questure.»;
c) Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Ordinamento delle questure di sedi di particolare
rilevanza). - 1. Le questure delle citta' metropolitane e di quelle
ad esse assimilate di cui alla Tabella A e le otto questure dei
capoluoghi di provincia o di regione di cui alla Tabella B, che sono
entrambe parte integrante del presente regolamento, hanno un
ordinamento differenziato, individuato ai sensi del comma 4.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, in considerazione
dell'evoluzione delle esigenze operative e funzionali di ciascun
territorio, puo' modificare l'individuazione delle questure di cui
alla Tabella B, il cui numero non puo' in ogni caso essere superiore
ad otto, previo rilevamento di indicatori specifici, avvalendosi, ove
ritenuto opportuno, dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
3. Alle questure di cui al comma 1, in quanto sedi di particolare
rilevanza, sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti
generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione
organica.
4. Per le questure di cui al comma 1, al fine di far fronte alle
esigenze funzionali ed operative che richiedono un ordinamento
differenziato, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 3,
comma 5. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'interno puo'
prevedere che la direzione degli uffici per la trattazione degli
affari amministrativo-contabili e' affidata a dirigenti di seconda
fascia dell'area 1 dell'amministrazione civile dell'interno.
All'ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per
assicurarne il buon andamento ed all'assegnazione delle risorse,
provvede, con proprio decreto, il Capo della polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 9, tenuto conto
delle attribuzioni dei dirigenti.»;
d) L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Uffici per il supporto tecnico-logistico sul
territorio). - 1. Il supporto tecnico-logistico sul territorio e'
svolto, nei settori di rispettiva competenza, dai seguenti uffici,
dipendenti dalla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e
della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica
sicurezza:
a) centri per le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione;
b) centri elettronici ed informatici;
c) centri logistici di raccolta di materiali e mezzi;
d) centri motorizzazione;
e) centri infrastrutture.
2. Gli uffici di cui al comma 1 forniscono alla Direzione centrale
dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del
Dipartimento della pubblica sicurezza i dati per il monitoraggio e
l'individuazione del fabbisogno dei beni mobili, immobili e
strumentali delle articolazioni periferiche dell'amministrazione
della pubblica sicurezza, nonche' per la pianificazione e la
programmazione degli acquisti e dei lavori e per la successiva
conservazione, assegnazione, distribuzione e gestione dei beni nei
settori di competenza.»;
e) L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Uffici di coordinamento sanitario). - 1. Gli uffici di
coordinamento sanitario, istituiti alle dirette dipendenze della
Direzione Centrale di Sanita' del Dipartimento della pubblica
sicurezza presso i capoluoghi di regione e di provincia di cui
all'allegata Tabella C, che ne determina la competenza territoriale
ed e' parte integrante del presente decreto, svolgono funzioni in
materia di pianificazione della gestione delle risorse umane e
strumentali e di coordinamento delle attivita' delle strutture
sanitarie periferiche.
2. Agli uffici di coordinamento sanitario sono preposti dirigenti
superiori medici della Polizia di Stato, nell'ambito della relativa
dotazione organica.
3. Alla sistemazione logistica degli uffici di cui al comma 1
provvedono gli uffici sanitari provinciali.»;
f) Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Centri sanitari polifunzionali). - 1. I centri
sanitari polifunzionali, istituiti per lo svolgimento delle attivita'
diagnostiche, anche di carattere specialistico, finalizzate alla
valutazione dell'idoneita' al servizio ed alla promozione della
salute del personale, statistico-epidemiologiche e agli accertamenti
strumentali per la valutazione della salubrita' dei luoghi di lavoro,
sono posti alle dirette dipendenze degli uffici di coordinamento
sanitario competenti per il territorio ove essi hanno sede.»;
g) Dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente:
«Art. 7-ter (Costituzione ed ordinamento degli Uffici per il
supporto tecnico-logistico sul territorio, degli Uffici di
coordinamento sanitario e dei Centri Sanitari Polifunzionali). - 1.
Alla costituzione ed all'ordinamento degli uffici di cui agli
articoli 6, 7 e 7-bis, alla definizione dei loro compiti, con le
relative dipendenze gerarchiche e funzionali, all'individuazione
della sede, nonche' della relativa dotazione organica di personale e
di mezzi si provvede con i decreti di cui agli articoli 8 e 9,
adottati secondo le rispettive competenze.»;
h) L'articolo 10 e' abrogato.
Art. 2

Clausola di neutralita' finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento
si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Ministro dell'interno ed il Capo della polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza adottano i provvedimenti di cui
all'articolo 3, commi 5 e 7, all'articolo 3-bis, comma 4, ed
all'articolo 7-ter, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 2001, n. 208, come rispettivamente sostituiti ed introdotti
dal presente regolamento, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento. Fino all'adozione dei
decreti di cui al primo periodo, la struttura organizzativa delle
articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica
sicurezza resta disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, nel testo
previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 2001, n. 208, e' sostituita dalle tabelle A, B e C, accluse
al presente provvedimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 5 dicembre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Lamorgese, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2020
Interno, foglio n. 156

Tabella A
(prevista dall'art. 3-bis, comma 1)

Elenco delle questure delle quattordici citta' metropolitane.

1) Bari;
2) Bologna;
3) Cagliari;
4) Catania;
5) Firenze;
6) Genova;
7) Messina;
8) Milano;
9) Napoli;
10) Palermo;
11) Reggio Calabria;
12) Roma;
13) Torino;
14) Venezia.

______

Tabella B
(prevista dall'art. 3-bis, comma 1)

Elenco delle otto questure di sedi di particolare rilevanza
individuate sulla base delle esigenze operative e funzionali dei
contesti territoriali di riferimento.

1) Catanzaro;
2) Trieste;
3) Brescia;
4) Bergamo;
5) Salerno;
6) Padova;
7) Verona;
8) Caserta.

______

Tabella C
(prevista dall'art. 7, comma 1)

Sedi e competenza territoriale degli uffici di coordinamento
sanitario.

1) Catania: coordinamento sanitario per le Regioni Sicilia e
Calabria;
2) Firenze: coordinamento sanitario per le Regioni Toscana,
Marche ed Umbria;
3) Milano: coordinamento sanitario per le Regioni Lombardia ed
Emilia Romagna;
4) Napoli: coordinamento sanitario per le Regioni Campania,
Basilicata, Molise e Puglia;
5) Roma: coordinamento sanitario per le Regioni Lazio, Abruzzo e
Sardegna;
6) Torino: coordinamento sanitario per le Regioni Piemonte,
Liguria e Val d'Aosta;
7) Venezia: coordinamento sanitario per le Regioni Veneto,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige.

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