DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 172 
Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi
2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». (20G00012)
(GU n.29 del 5-2-2020 - Suppl. Ordinario n. 8)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in
particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1);
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, secondo
periodo;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo
per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla
medesima materia e, in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera c);
Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per
condotte riparatorie e, in particolare, l'articolo 7, comma 2,
lettera a);
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'articolo
1, comma 365, lettera c);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo
2017;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981,
n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale
dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei
relativi procedimenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.
240, recante nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di
Stato;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice
dell'ordinamento militare;
Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, recante approvazione
del regolamento organico per la regia Guardia di finanza;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante ordinamento del
Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1218, recante istituzione di una
Scuola di polizia economico-finanziaria;
Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante avanzamento degli
ufficiali della Guardia di finanza;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei
sovrintendenti della Guardia di finanza;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza, nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante
riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante
attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delledirettive 97/50/CE, 98/21/CE,
98/63/CE e 99/46/CE, che modificano la direttiva 93/16/CE;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante
adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante riordino
del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli
ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante
ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante
determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo
di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi
procedimenti, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 15
dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante
adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile,
nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante
istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a
norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006,
n. 276, recante regolamento concernente disposizioni relative alla
banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma
6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante
disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita'
del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Delega
al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Considerato che l'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, della citata legge
n. 132 del 2018, a norma del quale, entro il 30 settembre 2019, il
Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli
del personale delle Forze di polizia, nonche' correttive del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero
1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, specifica, in particolare, che
resta fermo il mantenimento della sostanziale equiordinazione del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e che la
rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di
polizia e' attuata in ragione delle aggiornate esigenze di
funzionalita' e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio
2019, ferme restando le facolta' assunzionali autorizzate e non
esercitate alla medesima data;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che,
all'articolo 3 rimodula e all'articolo 3-bis incrementa gli
stanziamenti previsti dal fondo di cui all'articolo 35 del citato
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per la revisione dei ruoli e
delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze
di polizia e delle Forze armate;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e
gli organi centrali di rappresentanza militare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 26 settembre 2019;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 17 ottobre 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva atti
normativi, nell'adunanza del 24 ottobre 2019 e 7 novembre 2019;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, nonche' della Commissione
parlamentare per la semplificazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2019;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno,
della difesa e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Oggetto

1. Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni
alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia.
Capo I
Modifiche alla revisione dei ruoli
del personale della Polizia di Stato
Art. 2


Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
25 ottobre 1981, n. 737

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.
737, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, al secondo comma, le parole «gerarchicamente
dipende.» sono sostituite dalle seguenti: «gerarchicamente dipende,
se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Se il funzionario
titolare della potesta' disciplinare non appartiene ai ruoli della
Polizia di Stato, la sanzione e' inflitta dal dirigente della Polizia
di Stato gerarchicamente piu' elevato tra quelli in forza all'ufficio
o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.»;
b) all'articolo 4, al sesto comma, dopo le parole «direttore del
servizio» sono aggiunte le seguenti: «, se appartenente ai ruoli
della Polizia di Stato» e le parole «preposto all'ufficio.» sono
sostituite dalle seguenti: «preposto all'ufficio, se appartenente ai
ruoli della Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della
potesta' disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato,
la sanzione e' inflitta dal dirigente della Polizia di Stato
gerarchicamente piu' elevato tra quelli in forza all'ufficio o
reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.»;
c) all'articolo 16:
1) al quinto comma, la parola «direttiva» e' sostituita dalle
seguenti: «non superiore a vice questore o equiparate»;
2) all'ottavo comma, lettera b), le parole «del ruolo direttivo
della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «della
Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o
equiparate»;
3) il nono comma e' sostituito dal seguente: «Le funzioni di
segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con
qualifica non superiore a vice questore o equiparate.».
Art. 3


Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 3-bis, al primo periodo, la parola
«otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, dopo le parole «pubblico concorso», sono
aggiunte le seguenti: «per titoli ed esame», e alla lettera a), dopo
le parole «godimento dei diritti» sono aggiunte le parole: «civili
e», e alla lettera e) le parole «morali e» sono soppresse;
2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Al concorso non
sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi
dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle
Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che
hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non
colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o
lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.»;
3) al comma 7, le parole «decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,»;
c) all'articolo 6-bis:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Durante il corso, essi possono essere sottoposti a valutazione
attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare
qualificazione.»;
2) al comma 4, al secondo periodo, le parole «decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono
sostituite dalla seguente: «regolamento» e dopo le parole «giudizio
di idoneita',» sono aggiunte le seguenti: «prestano giuramento e»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli
agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia tenuto
conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del
reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati e sono immessi nel
ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.»;
4) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le modalita' di svolgimento del corso.»;
d) all'articolo 6-ter, al comma 1, la lettera d) e' sostituita
dalla seguente: «d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati
per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni,
anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza e' stata
determinata da infermita' contratta durante il corso, in quest'ultimo
caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata
idoneita' fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a
partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola
volta, il periodo di applicazione pratica. Nel caso in cui l'assenza
e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di
servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo
svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a
domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso
successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e
sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta
una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle
procedure per l'accesso alla qualifica. Gli agenti in prova e gli
allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia
stata determinata da maternita', sono ammessi a ripetere il periodo
di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai
periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla
tutela delle lavoratrici madri;»;
e) l'articolo 6-quater e' abrogato;
f) all'articolo 24-ter:
1) al comma 2, dopo le parole «mansioni esecutive» sono
aggiunte le seguenti: «, anche qualificate e complesse,»;
2) al comma 3, secondo periodo, la parola «otto» e' sostituita
dalla seguente: «sei»;
g) all'articolo 24-quater:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Resta ferma la facolta', per il personale che ha
conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito
straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure
di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di
vice sovrintendente con una decorrenza piu' favorevole. L'esito
positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito
delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati e'
assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Fino alla data di
comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene
prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i
posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b),
sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1,
lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione
professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli
idonei del concorso di cui alla successiva lettera b)»;
3) al comma 6, le parole «decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,», dopo le parole «comma 1, lettera b)» sono aggiunte le
seguenti: «, del presente articolo», dopo le parole «dei corsi di cui
al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le
parole «e le altre modalita' attuative delle procedure di cui al
medesimo comma 1» sono soppresse;
4) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. La facolta' di rinunciare all'accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti di cui al comma 1 puo' essere
esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della
sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima
dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della
facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata,
in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di
servizio, e' causa di esclusione dalle procedure scrutinali e
concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualita' immediatamente
successiva.
7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono
attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del
soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella
relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di
cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio
del corso di formazione.»;
h) all'articolo 24-quinquies:
1) al comma 1, alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi
infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono
terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita'
giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni
dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per
territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al
corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per
la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 24-quater.»;
2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Il
personale che non supera gli esami di fine corso e' restituito al
servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a
partecipare al primo corso successivo.»;
i) all'articolo 24-sexies, comma 1, la parola «cinque» e'
sostituita dalla seguente: «quattro»;
l) all'articolo 27:
1) al comma 1:
a) alla lettera a), le parole «nel limite del» sono
sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al sessanta per
cento e non inferiore al», la parola «comprendente» e' sostituita
dalle seguenti: «per titoli ed esami, consistenti in», le parole
«art. 26» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 26» e le parole
«art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5»;
b) alla lettera b), le parole «nel limite del cinquanta» sono
sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al cinquanta per
cento e non inferiore al quaranta», le parole «di servizio ed esame»
sono sostituite dalle seguenti: «ed esami», e dopo le parole «in
possesso,» sono aggiunte le seguenti: «oltre che,»;
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della
progressione del personale del ruolo degli ispettori, il numero dei
posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del
comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza nella
dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del
concorso pubblico, il concorso interno e' bandito in modo che il
numero complessivo degli ispettori che accedono al ruolo attraverso
il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di
cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta
per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun
anno.»;
3) al comma 3, al primo periodo, la parola «semestrale» e'
soppressa;
4) al comma 4, la parola «60» e' sostituita dalla seguente:
«sessanta»;
5) al comma 7, le parole «decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti:
«del presente articolo»;
m) all'articolo 27-bis:
1) la rubrica «Nomina a vice ispettore di polizia» e'
sostituita dalla seguente: «Concorso pubblico per la nomina a vice
ispettore»;
2) al comma 1, al primo periodo, le parole «di polizia» sono
soppresse;
3) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole «godimento dei
diritti» sono aggiunte le seguenti: «civili e», e alla lettera e) le
parole «morali e» sono soppresse;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Al concorso non sono
ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita'
psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in
una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche
non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono
sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza
successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o
proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non
definitivi.»;
n) all'articolo 27-ter:
1) alla rubrica, le parole «di polizia» sono soppresse;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ottenuta la
nomina, gli allievi vice ispettori frequentano, presso l'apposito
istituto, un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato
anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il
conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto giuridico di
cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, nonche' alla loro formazione
tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di
polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita'
investigativa.»;
3) al comma 3, le parole «tirocinio applicativo, non superiore
a un anno.» sono sostituite dalle seguenti: «tirocinio operativo di
prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede
di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo
62.»;
o) all'articolo 27-quater:
1) alla rubrica, le parole «di polizia» sono soppresse;
2) al comma 1, alla lettera a), le parole «del corso» sono
sostituite dalle seguenti: «di fine corso»;
3) al comma 1, alla lettera c), le parole «della sua
idoneita'.» sono sostituite dalle seguenti: «della sua idoneita'
psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non
sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la
partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso
in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti
da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono
lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a
domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso
successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e
sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta
una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle
procedure per l'accesso alla qualifica.»;
p) all'articolo 31, al comma 1, la parola «sette» e' sostituita
dalla seguente: «sei»;
q) all'articolo 31-bis, al comma 1, la parola «nove» e'
sostituita dalla parola «otto» e le parole «triennali previste
dall'articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «triennali
o delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 5-bis,
commi 1 e 2,»;
r) dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente:
«Art. 46-bis (Corsi di specializzazione, perfezionamento,
abilitazione, qualificazione e aggiornamento). - 1. Il personale
della Polizia di Stato puo' essere avviato alla frequenza di corsi di
specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e
aggiornamento, anche previo superamento di specifiche selezioni
mediche e psico-attitudinali.
2. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza, sono stabilite le modalita' di svolgimento, il
piano degli studi e la durata del percorso formativo, comprese le
eventuali prove d'esame.
3. Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 il
personale non puo' essere impiegato in attivita' diverse da quelle
formative, salvo eccezionali esigenze di servizio.»;
s) all'articolo 62, sesto comma, le parole «delle singole
carriere» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli e delle carriere
dei funzionari della Polizia di Stato.»;
t) all'articolo 71, comma 1, le parole «agli agenti e agli agenti
scelti» sono sostituite dalle seguenti: «agli agenti, agli agenti
scelti e agli assistenti,»;
u) all'articolo 74:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione per
merito straordinario dei funzionari.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al
personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di
commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico che si trovi
nelle condizioni previste dal comma 1 possono essere attribuiti o la
classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di
anzianita'.»;
v) all'articolo 75-bis, comma 1, le parole «per il personale
della carriera dei» sono sostituite dalle seguenti: «per i»;
z) alla tabella A sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione,
alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, la parola «628»
e' sostituita dalla seguente: «658»;
2) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa
alla qualifica di primo dirigente le parole «dirigente di divisione o
di ufficio equiparato delle questure;» sono sostituite dalle
seguenti: «dirigente di ufficio di prima articolazione interna di
particolare rilevanza delle questure;», dopo le parole «a livello
regionale» sono aggiunte le seguenti: «o interregionale» e le parole:
«; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito dei
servizi tecnico-logistici territoriali» sono soppresse;
3) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa
alla qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, le parole
«Dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle questure;
vice dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure,
nonche' di ufficio di prima articolazione interna delle questure di
particolare rilevanza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato
di ufficio di prima articolazione interna delle questure di
particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di
pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica
sicurezza;» sono sostituite dalle seguenti: «Dirigente di ufficio di
prima articolazione interna di significativa rilevanza delle
questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna di
particolare rilevanza delle questure; dirigente di sezione o di
ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle
questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato
distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato
sezionale di pubblica sicurezza di significativa rilevanza;», le
parole «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio
territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale per le
esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonche' a
livello regionale per la polizia postale e delle comunicazioni;» sono
sostituite dalle seguenti: «dirigente o vice dirigente o dirigente di
settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o
interprovinciale di significativa rilevanza per le esigenze di
polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonche' a livello
regionale o interregionale per la polizia postale e delle
comunicazioni;» e le parole «; direttore di sezione nell'ambito dei
servizi tecnico-logistici territoriali» sono soppresse;
4) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione,
alla riga relativa alle qualifiche di commissario capo, di
commissario e di vice commissario, la parola «1550 a decorrere dal 1°
gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «1.520 a decorrere dal
1° gennaio 2027»;
5) nella colonna di destra, alla riga relativa al ruolo degli
ispettori le parole «17.901 18.611 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)»
sono sostituite dalle seguenti: «17.481 18.191 (a decorrere dal 1°
gennaio 2027)»;
6) alla voce «ruolo degli ispettori» le parole «Ispettore
superiore-sostituto ufficiale di p.s.» sono sostitute dalle seguenti:
«Ispettore superiore»;
7) alla voce «ruolo degli ispettori» le parole «Sostituto
commissario-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono sostitute
dalle seguenti: «Sostituto commissario» e nella colonna di destra,
alla riga relativa alla qualifica di Sostituto commissario le parole
«5.900» sono sostituite dalle seguenti: «5.720»;
8) alla voce «Dotazione complessiva ispettori», nella colonna
di destra, le parole «23.801 24.511 (a decorrere dal 1° gennaio
2027)» sono sostituite dalle seguenti: «23.201 23.911 (a decorrere
dal 1° gennaio 2027)»;
9) alla voce «Ruolo degli agenti e assistenti», nella colonna
di destra, la parola «50.270» e' sostituita dalla seguente: «50.270
51.870 (a decorrere dal 1° gennaio 2020)».
Art. 4


Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole «lettera d) sono» sono sostituite
dalle seguenti: «lettera d) possono essere» e dopo le parole
«servizio sanitario» sono inserite le seguenti: «, sicurezza
cibernetica»;
2) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le mansioni e le funzioni di cui al comma 1 includono, comunque,
anche le attivita' accessorie necessarie al pieno svolgimento dei
compiti di istituto.»;
b) all'articolo 4, comma 4-bis, al primo periodo, la parola
«otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque» e la parola
«precedenti» e' sostituita dalle seguenti: «1, 2, 3 e 4»;
c) all'articolo 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici
avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale sono
ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge
15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto
regolamento;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario, ovvero di titolo di abilitazione professionale
conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria
di primo grado;
d) qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53.»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Al
concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi
dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle
Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che
hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non
colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o
lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.»;
3) al comma 3, la parola «quattro» e' sostituita dalla
seguente: «sei»;
4) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole «servizi di
polizia» sono aggiunte le seguenti: «prestano giuramento e» e, al
secondo periodo, le parole «agenti tecnici.» sono sostituite dalle
seguenti: «agenti tecnici e sono confermati nel ruolo secondo la
graduatoria finale degli esami.»;
5) al comma 8, le parole «decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,»;
d) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
«5-bis (Dimissioni dal corso per la nomina ad agente tecnico).
- 1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi che non superano gli esami di fine corso di cui
all'articolo 5, comma 6;
b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di
polizia;
c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;
d) gli allievi che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal
corso per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero
quarantacinque giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita'
contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi, dopo la
riacquistata idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a partecipare al
primo corso successivo.
Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche
non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita
ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre
ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico
legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il
personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente
primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'
psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non
sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la
partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli
allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia
stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo
corso successivo al periodo di assenza dal lavoro previsto dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di mancanze
punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.
4. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni
rapporto con l'amministrazione.»;
e) all'articolo 20-ter:
1) al comma 1, dopo le parole «mansioni esecutive» sono
inserite le seguenti: «, anche qualificate e complesse,»;
2) al comma 3, al primo periodo, la parola «otto» e'
sostituita dalla seguente: «sei»;
f) all'articolo 20-quater:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Resta ferma la facolta', per il personale che ha
conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito
straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure
di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di
vice sovrintendente tecnico con una decorrenza piu' favorevole.
L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra
nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati
e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Fino alla data
di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene
prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i
posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b),
sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1,
lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione
professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli
idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).»;
3) al comma 6, le parole «decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,», dopo le parole «comma 1 lettera b)» sono aggiunte le seguenti:
«, del presente articolo», dopo le parole «dei corsi di cui al comma
1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le parole «e
le altre modalita' attuative delle procedure di cui al medesimo comma
1» sono soppresse;
4) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. La facolta' di rinunciare all'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici puo' essere
esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della
sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima
dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della
facolta' di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
dei sovrintendenti tecnici, da parte di soggetti a cui sia stata
comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della
sede di servizio, e' causa di esclusione dalle procedure scrutinali e
concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualita' immediatamente
successiva.
7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono
attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del
soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella
relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di
cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio
del corso di formazione.»;
g) all'articolo 20-quinquies:
1) al comma 1, alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi
infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono
terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita'
giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni
dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per
territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al
corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per
la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 20-quater.»;
2) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Il
personale che non supera gli esami di fine corso e' restituito al
servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a
partecipare al primo corso successivo.»;
h) all'articolo 20-sexies, comma 1, la parola «cinque» e'
sostituita dalla seguente: «quattro»;
i) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alla lettera a), le parole «nel limite del
cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non
superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per
cento» e alla lettera b), le parole «nel limite del cinquanta per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al
cinquanta per cento e non inferiore al quaranta per cento»;
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della
progressione del personale del ruolo degli ispettori tecnici, il
numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere
a) e b) del comma 1 e' determinato considerando la complessiva
carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli
esiti del concorso pubblico, il concorso interno e' bandito in modo
che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al
ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel
concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non
superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a
concorso in ciascun anno.»;
l) all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 25, comma 1,
lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' non superiore a ventotto anni stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge
15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto
regolamento;
c) specifico titolo di studio di istruzione secondaria di
secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento
del diploma universitario, nonche', ove sia previsto dalla legge, del
diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti
attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo
professionale per il quale si concorre;
d) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio
secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
e) qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati,
per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.»;
3) al comma 8, dopo le parole «all'acquisizione», sono aggiunte
le seguenti: «di crediti formativi universitari per il
conseguimento», le parole «di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono soppresse, e,
dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Gli allievi vice
ispettori tecnici possono frequentare le lezioni e sostenere gli
esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio
a carico dell'Amministrazione, anche in strutture diverse dagli
istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione.»;
4) al comma 9, le parole «decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,» e le parole «, comprese le eventuali forme di preselezione, la
composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di
svolgimento» sono sostituite dalla seguente: «e»;
5) al comma 10, le parole «tirocinio applicativo» sono
sostituite dalle seguenti: «tirocinio operativo di prova», le parole
«periodo di prova» sono sostituite dalle seguenti: «periodo di
tirocinio operativo di prova» ed e' aggiunto infine il seguente
periodo: «Dell'esito del tirocinio operativo di prova si tiene conto
in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi
dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335.»;
m) all'articolo 25-ter, comma 5, le parole «decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400,» e le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 4 del presente articolo»;
n) all'articolo 25-quater, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Sono dimessi dai corsi di formazione tecnico-professionale
di cui agli articoli 25-bis, commi 8 e 8-bis, e 25-ter, comma 4, gli
allievi che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non superano gli esami di fine corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu'
di sessanta o novanta giorni, anche non consecutivi, rispettivamente
per i frequentatori dei corsi di durata semestrale e per quelli di
durata biennale, elevati, per questi ultimi, a centoventi giorni
nell'ipotesi di assenza determinata da infermita' contratta durante
il corso ovvero da infermita' dipendente da causa di servizio. In
caso di dimissioni per assenze causate da tali infermita', il
personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso
successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica. Nel
caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non
dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed
impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad
esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a
domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso
successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e
sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta
una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle
procedure per l'accesso alla qualifica. I frequentatori provenienti
dai ruoli del personale della Polizia di Stato, dimessi dal corso per
infermita' o altra causa indipendente dalla propria volonta' sono
ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso
successivo al cessare della causa impeditiva.»;
o) all'articolo 28, comma 1, le parole «primo biennio» sono
sostituite dalla seguente: «periodo»;
p) all'articolo 31, comma 1, la parola «sette» e' sostituita
dalla seguente: «sei»;
q) all'articolo 31-bis, comma 1, al primo periodo, la parola
«nove» e' sostituita dalla seguente: «otto» e, al secondo periodo, le
parole «triennali previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» sono sostituite dalle seguenti:
«triennali o delle lauree magistrali o specialistiche da indicarsi
con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito di quelle
individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione
dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del
Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270.»;
r) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla voce «RUOLO DEI ISPETTORI TECNICI» la parola «DEI» e'
sostituita dalla seguente «DEGLI» e, nella colonna di destra, le
parole «Ispettore Tecnico n. 900» sono sostituite dalle seguenti:
«Ispettore Tecnico n. 1.320» e le parole «Sostituto Commissario
Tecnico n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «Sostituto
Commissario Tecnico n. 580»;
b) alla voce «CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA»,
nella colonna relativa al ruolo tecnico dei chimici, il numero «23»
e' sostituito dal seguente: «22» e nella colonna relativa al ruolo
tecnico dei biologi, le parole «30 (40)*» sono sostituite dalle
seguenti: «29 (39)*»;
c) alla voce «Dirigente generale tecnico», sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) il simbolo «*» e' soppresso ovunque ricorra;
2) il numero «1» e' sostituito dal seguente «2»;
3) le parole «La copertura del posto di dirigente generale
tecnico rende indisponibile un posto nella qualifica di dirigente
superiore tecnico in uno dei cinque ruoli tecnici» sono soppresse.
Art. 5


Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 339

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
339, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, dopo le parole «a domanda» sono
aggiunte le seguenti: «o d'ufficio, utilizzato in servizi d'istituto,
tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia
di Stato, che, per la particolare natura delle attivita' di
competenza, siano ritenute, dalla commissione di cui all'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738,
compatibili con la ridotta capacita' lavorativa, ove possibile con
destinazione a compiti di livello corrispondente a quello previsto
per la qualifica ricoperta, oppure, in mancanza,»;
b) all'articolo 5, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Il personale di cui al primo comma appartenente al ruolo degli
ispettori deve indicare, nella domanda, il settore tecnico nel quale
intende transitare. E' comunque ammesso, successivamente, a sostenere
la prova prevista per il transito nel settore supporto
logistico-amministrativo il personale che non abbia superato la prova
teorica o pratica prevista per gli altri settori tecnici.».
Art. 6


Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1987, n. 240

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.
240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, al comma 1, le parole «dei requisiti generali
per la partecipazione ai pubblici concorsi» sono sostituite dalle
seguenti: «del godimento dei diritti civili e politici,
dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i
requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, delle qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53,»;
b) all'articolo 13, al comma 1, le parole «dei requisiti generali
per la partecipazione ai pubblici concorsi» sono sostituite dalle
seguenti: «del godimento dei diritti civili e politici,
dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i
requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, delle qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53,»;
c) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia
di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami,
al quale possono partecipare i cittadini italiani con eta' massima di
quaranta anni, in possesso del godimento dei diritti civili e
politici, e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle qualita' di condotta di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per
motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.»;
d) all'articolo 15-quinquies, la rubrica «Orchestrale primo
livello «coordinatore» e' sostituita dalla seguente: «Orchestrale
sostituto commissario tecnico coordinatore» e al comma 1, le parole
«primo livello» sono sostituite dalle seguenti: «sostituti commissari
tecnici»;
e) alla tabella F, alla voce Qualifiche del personale della Banda
Musicale della Polizia di Stato le parole «orchestrale primo livello»
sono sostituite dalle seguenti: «orchestrale sostituto commissario
tecnico»;
f) la «tabella G» e' sostituita dalla «tabella G» di cui alla
«tabella 1», allegata al presente decreto legislativo.
Art. 7


Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, quinto periodo, dopo le parole
«Commissariati distaccati» sono aggiunte le seguenti: «di pubblica
sicurezza» e dopo le parole «Autorita' locale di pubblica sicurezza»
e' aggiunto il punto fermo «.»;
b) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire l'organico sviluppo della
progressione del personale della carriera dei funzionari, il numero
dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b)
del comma 1 e' determinato considerando la complessiva carenza nella
dotazione organica della carriera. Sulla base degli esiti del
concorso per commissario, il concorso per vice commissario e' bandito
in modo che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla
carriera attraverso il concorso interno e attraverso le riserve nel
concorso pubblico di cui all'articolo 3, comma 4, non superi il
cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in
ciascun anno.»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, al primo periodo, le parole «dei diritti
politici e che sono in possesso della laurea magistrale o
specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2.» sono
sostituite dalle seguenti: «dei diritti civili e politici e che sono
in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto
giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2.» e, al terzo
periodo, le parole «morali e» sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree
magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali,
adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento
approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base
di un numero di crediti formativi universitari in discipline
afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a
due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti
mediante superamento di esami in trentesimi.»;
3) al comma 3, le parole «. Con decreto del capo della polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le
tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative
prove e fasi concorsuali, tra cui» sono sostituite dalle seguenti: «,
le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle
relative prove e fasi concorsuali,» e dopo le parole «di cui al comma
1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
4) al comma 4, le parole «, determinati con modalita' stabilite
nel decreto del capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole «ad
indirizzo giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «a contenuto
giuridico»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Al concorso non
sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi
dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle
Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che
hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non
colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o
lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.»;
d) all'articolo 4:
1) al comma 4, primo periodo, le parole «, con verifica
finale,» sono soppresse, e al secondo periodo le parole «valutazione
positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite
con il decreto di cui al comma 6.» sono sostituite dalle seguenti:
«verifica finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita'
stabilite con il regolamento di cui al comma 6.»;
2) al comma 6, le parole «, i criteri per lo svolgimento del
periodo applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di
idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i
criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli»
sono sostituite dalle seguenti: «e i criteri», dopo le parole
«verifica finale di tirocinio operativo» sono aggiunte le seguenti:
«, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto
informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,» e le parole
«decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
3) al comma 8, la parola «sedi» e' sostituita dalla seguente:
«province» e le parole «ad esclusione della provincia di residenza e
di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando» sono
soppresse;
e) all'articolo 5:
1) al comma 1, alla lettera e), dopo le parole «Polizia di
Stato,» sono inserite le seguenti: «per gravi infermita', anche non
dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed
impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o altre ad
esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio,»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I commissari la
cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata determinata da
infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente da
causa di servizio, da gravi infermita', anche non dipendenti da causa
di servizio, che richiedono terapie salvavita, o da altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero da
maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a
partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro
idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri,
sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta
una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle
procedure per l'accesso alla qualifica.»
f) all'articolo 5-bis:
1) la rubrica «Accesso alla carriera dei funzionari mediante
concorso interno.» e' sostituita dalla seguente: «Accesso alla
carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno.»;
2) al comma 1, le parole «della laurea triennale o a contenuto
giuridico di cui al comma 2, ovvero della laurea magistrale o
specialistica di cui all'articolo 3, comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «delle lauree di cui al comma 2», le parole «nell'aliquota
prevista» sono soppresse, le parole «il venti per cento riservato al»
sono sostituite dalle seguenti: «il quaranta per cento riservato al»,
le parole «l'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il
sessanta per cento» e la parola «decreto» e' sostituita dalla
seguente: «regolamento»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nell'ambito delle classi di laurea triennale o di laurea
magistrale o specialistica individuate con decreti ministeriali,
adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento
approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini di cui al comma
1 del presente articolo la laurea triennale o la laurea magistrale o
specialistica si considera a contenuto giuridico qualora sia stata
conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari
in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non
inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i
crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.»;
4) al comma 3, le parole «Con il decreto del capo della polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle
seguenti: «Con il regolamento» e dopo le parole «di cui al comma 1»
sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
g) all'articolo 5-ter:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione sono
determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.»;
2) al comma 6, le parole «sedi disponibili» sono sostituite
dalle seguenti: «province indicate dall'Amministrazione» e le parole
«ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza
risultanti alla data di emanazione del bando» sono soppresse;
3) al comma 7, le parole «comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «secondo comma»;
h) all'articolo 6:
1) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole «posti
disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», dopo le
parole «esame finale» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando,
per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo
gli esiti delle procedure di cui alla presente lettera e alla
successiva lettera b).», le parole «con almeno sei anni» sono
sostituite dalle seguenti: «che abbia compiuto almeno sei anni» e
dopo le parole «commissario capo;» sono aggiunte le seguenti: «,
rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31
dicembre;»;
2) al comma 1, alla lettera b), dopo le parole «posti
disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», dopo le
parole «di cui alla lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «del
presente comma», le parole «indicate dal decreto di cui all'articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «indicate dall'articolo», dopo le
parole «medesima qualifica» sono aggiunte le seguenti: «,
rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31
dicembre» e la parola «decreto» e' sostituita dalla seguente:
«regolamento»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a tutti
gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio
successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso.»;
4) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nella graduatoria di inizio corso, i commissari capo selezionati
mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al comma 1,
lettera a), precedono quelli vincitori del concorso interno di cui
alla successiva lettera b). I commissari capo che non frequentano il
corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non
consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia
determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti
da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono
lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o da altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita'
dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali
ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneita'
fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso
dirigenziale successivo.»;
5) al comma 4, dopo le parole «comma 1, lettera a)» sono
aggiunte le seguenti: «del presente articolo», le parole «di inizio
e» sono soppresse e le parole «decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.»;
i) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili al
31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite dei posti
disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo le parole «nella
qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le
predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»;
2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le
seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono
sostituite dalla seguente: «successivi.»;
l) all'articolo 9:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione a
dirigente superiore»;
2) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte
le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «, alla stessa data,» sono
soppresse e dopo le parole «nella qualifica» sono aggiunte le
seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e
del 31 dicembre.»;
3) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le
seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze» sono
sostituite dalla seguente: «successivi.»;
m) all'articolo 10, dopo le parole Amministrazione centrale della
pubblica sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero in almeno un
ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto
e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale
della pubblica sicurezza.»;
n) al Titolo II Carriera dei funzionari tecnici della Polizia di
Stato, alla rubrica del Capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «di Polizia»;
o) all'articolo 31:
1) al comma 1, dopo le parole «dei diritti» sono aggiunte le
seguenti: «civili e», le parole «dai provvedimenti di cui ai» sono
sostituite dalla seguente: «dai» e le parole «morali e» sono
soppresse;
2) al comma 2, le parole «Con il provvedimento di cui
all'articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Con
decreto del Ministro dell'interno,»;
3) al comma 3, le parole «Con il regolamento di cui
all'articolo 3, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le
parole «. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste»
sono sostituite dalle seguenti: «, le tipologie e le modalita' di
svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,»;
4) al comma 4, le parole «, determinati con le modalita'
stabilite dal decreto del capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza di cui al comma 3,» sono soppresse;
5) il comma 5, e' sostituito dal seguente: «5. Al concorso non
sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi
dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle
Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che
hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non
colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o
lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.»;
p) all'articolo 32:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Corso di
formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari
tecnici di Polizia.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4,
comma 6.»;
3) al comma 4, le parole «, con verifica finale,» sono
soppresse, le parole «valutazione positiva» sono sostituite dalle
seguenti: «verifica finale», la parola «decreto» e' sostituita dalla
seguente: «regolamento» e dopo le parole «comma 6» sono aggiunte le
seguenti: «, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del
rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335»;
q) all'articolo 33:
1) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte
le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «esame finale.» sono
sostituite dalle seguenti: «esame finale, ferma restando, per coloro
che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti
dello scrutinio.», le parole «con almeno sette anni di effettivo
servizio di commissario capo tecnico» sono sostituite dalle seguenti:
«che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella
qualifica di commissario capo tecnico» e dopo le parole «commissario
capo tecnico» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le
predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le promozioni a direttore tecnico capo decorrono a tutti
gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio
successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso. I commissari capo tecnici che non frequentano il corso
per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non
conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da
maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di
servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo
svolgimento delle attivita' giornaliere, o da altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita'
dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali
ultimi casi, i commissari capo tecnici, dopo la riacquistata
idoneita' fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso
dirigenziale successivo.»;
3) al comma 4, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte
le seguenti: «del presente articolo» e le parole «decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.»;
r) all'articolo 34:
1) al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili al
31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite dei posti
disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo le parole «nella
qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le
predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»;
2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le
seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono
sostituite dalla seguente: «successivi.»;
s) all'articolo 36:
1) alla rubrica, le parole «alla qualifica di» sono sostituite
dalla seguente: «a»;
2) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte
le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «, alla stessa data,» sono
soppresse e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le
seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e
del 31 dicembre.»;
3) al comma 3, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le
seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono
sostituite dalla seguente: «successivi.»;
t) all'articolo 36-bis, comma 1, al primo periodo, dopo le parole
«all'articolo 11» sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto
legislativo» e il secondo periodo e' soppresso;
u) all'articolo 44, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta la
seguente:
«f-bis. Ai direttori degli Uffici sanitari provinciali con
qualifica di primo dirigente medico, o ai funzionari medici da essi
incaricati, spettano, per il personale della Polizia di Stato e
limitatamente alle attribuzioni di cui all'articolo 1880 decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le
infermerie presidiarie di cui al precedente articolo 199;»;
v) all'articolo 46:
1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole «dei diritti»
sono aggiunte le seguenti: «civili e» e, al terzo periodo, le parole
«morali e» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole «Con il regolamento di cui
all'articolo 3, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,», le
parole «medici veterinari della Polizia di Stato» sono sostituite
dalle seguenti: «medici veterinari di Polizia» e le parole «. Con il
decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste» sono
sostituite dalla virgola «,» e le parole «tra cui» sono soppresse;
3) al comma 2-bis:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il venti per
cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e
di medico veterinario e' riservato al personale della Polizia di
Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione
e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'eta' non superiore
a quaranta anni, in possesso dei requisiti attitudinali richiesti.»;
b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per il
concorso per l'accesso alla qualifica di medico, le riserve di cui al
primo periodo sono destinate, per la meta', al personale appartenente
al ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra
meta' al restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo
non inferiore a cinque anni. Per il concorso per l'accesso alla
qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo periodo
e' destinata al personale con un'anzianita' di servizio effettivo non
inferiore a cinque anni.»;
c) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Al concorso
non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi
dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle
Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che
hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non
colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o
lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.»;
z) all'articolo 47:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Corso di
formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e
medici veterinari di Polizia»;
2) al comma 1, terzo periodo, le parole «medici veterinari
della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «medici
veterinari di Polizia»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4,
comma 6.»;
4) al comma 3, le parole «della meta'» sono sostituite dalle
seguenti: «a un quarto.»;
aa) all'articolo 48:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «posti
disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e le parole
«con esame finale.» sono sostituite delle seguenti: «con esame
finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la
collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio.»;
2) al comma 1, secondo periodo, le parole «in possesso della
qualifica di medico principale e di medico veterinario principale,
rispettivamente, con almeno tre anni e sei mesi e sei anni e sei mesi
di effettivo servizio nella qualifica» sono sostituite dalle
seguenti: «che abbia compiuto, rispettivamente entro le predette date
del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di
effettivo servizio nella qualifica di medico principale e sette anni
e sei mesi nella qualifica di medico veterinario principale.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le promozioni a medico capo e a medico veterinario capo
decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal
1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso. I medici principali e i medici veterinari
principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a
cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione,
salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi
infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono
terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita'
giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni
dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per
territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o
contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali
e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneita'
fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso
dirigenziale successivo.»;
4) al comma 4, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte
le seguenti: «del presente articolo» e le parole «con decreto del
capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono
sostituite dalle seguenti: «con il regolamento di cui all'articolo 4,
comma 6.»
bb) all'articolo 49:
1) al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili al
31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite dei posti
disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo le parole «nella
qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le
predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»;
2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le
seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono
sostituite dalla seguente: «successivi.»;
cc) all'articolo 51:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione a
dirigente superiore medico».
2) al comma 1, le parole «La promozione a» sono sostituite
dalle seguenti: «La promozione alla qualifica di», dopo le parole
«posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e
dopo le parole «nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «,
rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31
dicembre»;
3) al comma 3, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le
seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono
sostituite dalla seguente: «successivi.»;
dd) all'articolo 53, comma 1, le parole «ai ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti:
«alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia», le
parole «e 10,» sono soppresse e dopo le parole «articoli 13, 27, 28 e
28-bis» sono aggiunte le seguenti: «, nonche', con esclusione dei
funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10»;
ee) all'articolo 52-bis, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Attivita' libero-professionale dei medici e dei medici veterinari di
Polizia.»;
ff) l'articolo 55-bis e' abrogato;
gg) all'articolo 57, comma 2, le parole «Con decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,» sono
sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 4,
comma 6,» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le
seguenti: «del presente articolo»;
hh) dopo l'articolo 59 e' inserito il seguente:
«Art. 59-bis (Criteri di valutazione per gli scrutini). - 1. Ai
fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, il
coefficiente complessivo minimo di idoneita' di cui all'articolo 62
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e'
determinato dalla commissione per la progressione in carriera di cui
all'articolo 59 del presente decreto legislativo.
2. I criteri di valutazione di cui all'articolo 62, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, applicati negli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal
1° gennaio, trovano applicazione anche per gli scrutini le cui
promozioni hanno decorrenza dal 1° luglio del medesimo anno.
3. Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto
legislativo, i titoli risultanti dallo stato matricolare sono
valutabili con riferimento al quinquennio precedente l'anno solare in
corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle
promozioni.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, i titoli di
studio e le abilitazioni professionali sono valutabili senza limiti
di tempo, purche' conseguiti non oltre il giorno precedente alla
decorrenza delle promozioni.
5. Il coefficiente di anzianita' di cui all'articolo 169, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n.
3, e' pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo
stabilito per la valutazione dei titoli, e si attribuisce gia' dalla
prima ammissione allo scrutinio e per non piu' di tre anni.
6. Per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate,
ai vice questori e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il
coefficiente di anzianita' di cui al comma 5 e' assegnato nella
misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari
ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni, cinque anni o
almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica precedente.
7. Per le promozioni a dirigente superiore e qualifiche
equiparate, ai primi dirigenti e qualifiche equiparate ammessi a
scrutinio il coefficiente di anzianita' di cui al comma 5 e'
assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei
per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con cinque
anni, sei anni o almeno sette anni di effettivo servizio nella
qualifica precedente.»;
ii) la Tabella 6 e' soppressa.
Capo II
Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri

Sezione I
Disposizioni generali e comuni
Art. 8


Custodia della bandiera dell'Arma dei carabinieri

1. All'articolo 97 del codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 3 e' soppresso.
Art. 9


Qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 179 e' inserito il seguente:
«Art. 179-bis (Sospensione delle qualifiche di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza). - 1. La sospensione
dall'impiego comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e
agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono
ripristinate all'atto della riassunzione in servizio.
2. Il provvedimento medico legale di temporanea non idoneita'
al servizio per patologia o infermita' di carattere neuro-psichico
comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate
all'atto della riacquisizione dell'idoneita' al servizio.»;
b) all'articolo 993, al comma 4 dopo le parole: «amministrazione
e l'innovazione» sono aggiunte le seguenti:
«, ferma restando la non riacquisizione delle qualifiche di
ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».
Art. 10


Reclutamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 641, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ferma restando la competenza del Ministero della difesa
nel conferimento della qualifica di perito selettore di cui al comma
1, secondo periodo l'Arma dei carabinieri svolge in autonomia i
relativi corsi.»;
b) dopo l'articolo 645 e' inserito il seguente:
«Art. 645-bis (Disposizioni ulteriori sui concorsi nell'Arma
dei carabinieri). - 1. L'Arma dei carabinieri, per esigenze
organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i
vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di
istruzione, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli
aventi il medesimo piano di studi. A tutti i frequentatori, ove non
sia diversamente disposto, e' riconosciuta, previo superamento degli
esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza
giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine
dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione in ruolo di
tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base degli esiti
degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»;
2. Qualora la facolta' di cui al comma 1 sia esercitata per i
corsi formativi per allievo carabiniere di cui all'articolo 783 del
presente codice ovvero di cui all'articolo 957 del regolamento, a
tutti i frequentatori e' riconosciuta, ai soli fini giuridici, la
data di arruolamento piu' favorevole degli incorporati del primo
ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dall'articolo 784.
c) all'articolo 2196-quinquies il comma 3-quater e' soppresso.
Art. 11


Stato giuridico

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 949:
1) al comma 1 le parole: «commissione permanente di avanzamento
integrata da tre appuntati da lui designati» sono sostituite dalle
seguenti:
«commissione di valutazione e avanzamento, integrata da tre
appuntati scelti individuati dal presidente della citata commissione
tra i membri supplenti del ruolo appuntati e carabinieri con maggiore
anzianita' assoluta e relativa»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta di
cui al comma 1 puo' essere avanzata anche dagli altri ufficiali della
linea gerarchica, fino al comandante di corpo.»;
b) all'articolo 950:
1) al comma 1:
1.1) la parola: «fisica» e' sostituita con le seguenti:
«psico-fisica»;
1.2) dopo le parole: «servizio incondizionato,» sono aggiunte
le seguenti:
«congedo obbligatorio per maternita'»;
1.3) dopo le parole: «procedimento disciplinare» sono
aggiunte le seguenti:
«di stato»;
1.4) dopo le parole: «ferma volontaria.» sono aggiunte le
seguenti:
«Qualora venga accolta la domanda di prolungamento della
ferma del militare imputato in procedimento penale per delitto non
colposo, la concessione di tale beneficio non condiziona le
valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in
servizio permanente e non preclude la possibilita' di disporre il
proscioglimento dalla ferma.»;
2) al comma 2:
2.1) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente:
«a-bis) per il militare in congedo obbligatorio per
maternita', non puo' superare il periodo concesso ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;»;
2.2) lettera b), le parole «sottoposto a procedimento penale
o disciplinare» sono sostituite dalle seguenti:
«imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a
procedimento disciplinare di stato»;
3) al comma 3:
3.1) la parola: «fisica» e' sostituita con le seguenti:
«psico-fisica»;
3.2) dopo le parole: «procedimento penale o disciplinare»
sono aggiunte le seguenti:
«di stato»;
3.3) dopo le parole: «precedentemente contratta.» sono
aggiunte le seguenti:
«In caso di conclusione del procedimento penale con
sentenza o decreto penale irrevocabili ovvero con provvedimento di
archiviazione, la domanda puo' essere presentata soltanto
successivamente alla definizione del procedimento disciplinare,
qualora avviato.»;
4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. La concessione del beneficio del prolungamento della
ferma nei confronti del militare imputato per delitto non colposo o
sottoposto a procedimento disciplinare di stato di cui al comma 1,
qualora delegata ai comandanti di corpo, dovra' essere
preventivamente autorizzata dal Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri o altra autorita' delegata.».
Art. 12


Avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1051, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il personale dell'Arma dei carabinieri imputato in un
procedimento penale per delitto non colposo e ammesso al
prolungamento della ferma volontaria ai sensi dell'articolo 950, non
e' inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per
l'avanzamento, fino all'ammissione in servizio permanente.»;
b) all'articolo 1072-bis, al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie
dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e dei
naviganti dell'Arma aeronautica;»;
2) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente:
«a-bis) sette per il ruolo normale dell'Arma dei
carabinieri;»;
c) all'articolo 1084-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
«2-bis. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, la
promozione di cui al comma 1 e' altresi' attribuita, su istanza
dell'interessato, anche ai militari cessati a domanda e collocati in
ausiliaria o nella riserva fino al 31 dicembre 2014, che non hanno
potuto beneficiare di alcuna promozione, a vario titolo, all'atto
della cessazione dal servizio.».
Sezione II
Ruoli degli ufficiali
Art. 13


Formazione

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 737, comma 1 le parole: «due anni» sono
sostituite dalle seguenti:
«un anno»;
b) all'articolo 737-bis, comma 1 le parole: «due anni» sono
sostituite dalle seguenti:
«un anno».
Art. 14


Avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) dopo il quadro I (specchio A) della tabella 4 e' aggiunta la
tabella 4 - quadro I (specchio A-bis) di cui alla tabella 2 allegata
al presente decreto;
b) il quadro I (specchi B e C) della tabella 4 e' sostituito
dalla tabella 4 - quadro I (specchi B e C) di cui alle tabelle 3 e 4
allegate al presente decreto.
Sezione III
Ruoli degli ispettori
Art. 15


Reclutamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 679, comma 2-bis:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per il 20 per cento dei posti mediante concorsi interni,
riservati:
1) nel limite massimo del 60 per cento agli appartenenti al
ruolo sovrintendenti in servizio permanente che ricoprano il grado
apicale;
2) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti al
ruolo sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di
vice brigadiere e brigadiere»;
2) alla lettera c), dopo le parole: «appuntati e carabinieri»
sono aggiunte le seguenti:
«in servizio permanente»;
3) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. La posizione di stato di cui al comma 2-bis, lettere
b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del relativo corso di
formazione.»;
b) all'articolo 683:
1) al comma 2, le parole: «di apposito corso della durata non
inferiore a mesi sei» sono sostituite dalle seguenti:
«del corso di cui all'articolo 685»;
2) al comma 3:
2.1) le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettera b)»;
2.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«I posti rimasti scoperti nei concorsi di cui all'articolo
679, comma 2-bis, lettera b), sono devoluti in favore dei concorrenti
risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui all'articolo
679, comma 2-bis, lettera c) e viceversa.»;
3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
3-bis. I brigadieri che vengono promossi al grado superiore
dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso
previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 1),
possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 679, comma
2-bis, lettera b), numero 2), bandito nel medesimo anno solare.
4) al comma 4, lettera b) le parole: «comma 1, lettera e)» sono
sostituite dalle seguenti:
«comma 2, lettera d)»;
c) all'articolo 685:
1) il comma 1 e' sostituito con il seguente:
«1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due
fasi, la prima, della durata non inferiore a un mese, dedicata ai
soli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, e la seconda,
della durata non inferiore a mesi sei, dedicata anche al personale
del ruolo sovrintendenti.»;
2) al comma 2:
2.1) lettera a), dopo le parole: «lettera b,» sono aggiunte
le seguenti: «numero 1),»;
2.2) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente:
«a-bis) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera
b), numero 2), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i
punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo
686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui
individuazione e valutazione e' stabilita nel bando di concorso;»;
d) all'articolo 689:
1) al comma 1, le parole: «consistente in un prova scritta e
una prova orale» sono soppresse;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La commissione assegna un punto di merito espresso in
trentesimi. L'idoneita' si consegue riportando il punteggio di almeno
diciotto trentesimi. Il concorrente che consegua l'idoneita' ottiene
nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni
stabilite nel bando di concorso.».
Art. 16


Formazione

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 766, comma 1 le parole: «dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti:
«con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri o dell'autorita' da questi delegata»;
b) all'articolo 767, comma 1 le parole: «dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti:
«con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri o dell'autorita' da questi delegata».
Art. 17


Ruoli

1. All'articolo 848 del codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 e' aggiunto
il seguente:
«3-bis. Il Comando di stazione nell'ambito delle varie
organizzazioni funzionali e' prerogativa del personale del ruolo
ispettori.».
Art. 18


Avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1293:
1) al comma 1, lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite
dalle seguenti:
«7 anni»;
2) al comma 3, lettera b) le parole: «7 anni» sono sostituite
dalle seguenti:
«6 anni»;
b) all'articolo 1325-bis, al comma 1, dopo la lettera d) e'
aggiunta la seguente:
«d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna
definitiva per delitto non colposo»;
c) il quadro VI della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 -
quadro VI di cui alla tabella 5 allegata al presente decreto
legislativo;
d) il quadro IX della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 -
quadro IX di cui alla tabella 6.1 allegata al presente decreto
legislativo.
Sezione IV
Ruolo dei sovrintendenti
Art. 19


Ruoli

1. All'articolo 849 del codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 1, dopo le parole:
«mansioni esecutive,» sono aggiunte le seguenti:
«anche qualificate e complesse,».
Art. 20


Avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1325-ter:
1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle
seguenti:
«6 anni»;
2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una
condanna definitiva per delitto non colposo»;
b) all'articolo 1299 le parole: «a brigadiere e brigadiere capo,
e' stabilito in 5 anni» sono sostituite dalle seguenti:
«e' stabilito in:
a) 4 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere;
b) 5 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere capo.»;
c) il quadro VII della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 -
quadro VII di cui alla tabella 6.2 allegata al presente decreto
legislativo;
d) il quadro X della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 -
quadro X di cui alla tabella 6.3 allegata al presente decreto
legislativo.
Sezione V
Ruolo degli appuntati e carabinieri
Art. 21


Dotazione organica

1. All'articolo 800 del codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 4, il numero
«58.877» e' sostituito con il seguente:
«60.617».
Art. 22


Avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1311, al comma 4, il secondo periodo: «Per il
personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli
anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per
l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti.» e'
soppresso;
b) all'articolo 1325-quater, al comma 1:
1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle
seguenti:
«5 anni»;
2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una
condanna definitiva per delitto non colposo».
Sezione VI
Norme di coordinamento e transitorie
Art. 23


Disposizioni transitorie in materia di reclutamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2196-ter, al comma 3, lettera b) le parole: «a
indirizzo giuridico» sono soppresse»;
b) all'articolo 2196-quinquies:
1) dopo il comma 3-quater sono aggiunti i seguenti:
1.1) «3-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei
carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 690, comma 4,
e' incrementato, con le modalita' di cui all'articolo 692, per 3.500
unita' soprannumerarie complessive, suddivise in:
a) 500 unita' per l'anno 2020, di cui 450 tratte dagli
appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano
il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi;
b) 600 unita' per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di cui
550 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio
permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che
ricoprano gli altri gradi;
c) 900 unita' per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di cui
850 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio
permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che
ricoprano gli altri gradi.»;
1.2) «3-sexies. Al fine del completo riassorbimento delle
unita' soprannumerarie di cui al precedente comma, il numero massimo
delle stesse e' fissato:
a) al 31 dicembre 2025, in 2.900 unita';
b) al 31 dicembre 2026, in 2.300 unita';
c) al 31 dicembre 2027, in 1.700 unita';
d) al 31 dicembre 2028, in 1.100 unita';
e) al 31 dicembre 2029, in 500 unita';
f) al 31 dicembre 2030, in 0 unita'.
Fino al 31 dicembre 2024, la durata dei corsi di cui agli articoli
775 e 776 puo' essere ridotta fino alla meta'.»;
2) al comma 3-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:
«I brigadieri capo possono partecipare a uno dei due concorsi
di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), banditi fino
all'anno 2021.».
Art. 24


Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2211-bis:
1) al comma 1 la parola: «2021» e' sostituita con la seguente:
«2020»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre
2021, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio
A-bis), quadro II (specchio A), quadro III (specchio A).»;
b) all'articolo 2212-ter, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis) Dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2031, la
dotazione del grado di generale di divisione del ruolo forestale
iniziale e' fissata in 2 unita'.»;
c) all'articolo 2212-quaterdecies:
1) al comma 2, lettera b) la parola: «informativo» e'
soppressa;
2) al comma 4 la parola: «informativo» e' soppressa;
3) al comma 5 la parola: «informativo» e' soppressa;
d) all'articolo 2214-quater:
1) al comma 3, la parola: «Al» e' sostituita con la seguente:
«Fino al 31 dicembre 2020, al»;
2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
2.1) «3-bis. Dal 1° gennaio 2021, al personale dei ruoli
forestali dell'Arma dei carabinieri che ne fa richiesta entro il 31
dicembre 2020, si applicano i limiti per la cessazione dal servizio
previsti dagli articoli 924 e 928. Ai colonnelli del ruolo forestale
iniziale si applica il limite fissato dall'articolo 928, comma 1,
lettera d).»;
2.2) «3-ter. Per il personale che, per effetto
dell'applicazione del comma 3-bis, raggiunge il limite di eta' per la
cessazione dal servizio nell'anno 2021, la domanda e' presentata
entro il 31 marzo 2020.»;
3) il comma 16 e' sostituito dal seguente:
«16. La ripartizione dei posti di cui al comma 15 e'
stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi, tenuto conto
delle rispettive consistenze effettive registrate al 1° gennaio,
garantendo in ogni caso la devoluzione di almeno un posto per
ciascuna categoria riservataria.».
Art. 25


Disposizioni transitorie in materia di avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 2212-sexiesdecies sono aggiunti i seguenti:
«Art. 2212-septiesdecies (Istituzione dei ruoli straordinari a
esaurimento degli ispettori e dei periti). - 1. Al fine di assicurare
la massima flessibilita' ed efficacia organizzativa nella revisione
della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, dall'anno 2020
sono istituiti i ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori,
forestale degli ispettori e forestale dei periti.
2. Il grado massimo per i ruoli di cui al comma 1 e' quello di
maresciallo ordinario.
3. Per gli anni 2020 e 2021 e' autorizzata l'immissione nei
ruoli di cui al comma 1 di complessive 600 unita' suddivise equamente
per ogni annualita', cosi' ripartite:
a) 576 per il ruolo straordinario a esaurimento degli
ispettori;
b) 20 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale
degli ispettori;
c) 4 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale dei
periti.
4. Le unita' immesse sono considerate a tutti gli effetti in
soprannumero rispetto all'organico complessivo degli ispettori
dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 2 dell'articolo 800.
5. La somma delle consistenze effettive dei sovrintendenti
dell'Arma dei carabinieri e degli ispettori dei ruoli di cui al comma
1 non puo' superare la consistenza organica fissata dal comma 3
dell'articolo 800.»;
«Art. 2212-octiesdecies (Modalita' di immissione nei ruoli
straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti). - 1. Per le
immissioni nei ruoli straordinari a esaurimento di cui all'articolo
2212-septiesdecies dall'anno 2020 all'anno 2021, gli ispettori e i
periti sono tratti con il grado di maresciallo, mediante concorso per
titoli dai brigadieri capo qualifica speciale in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, appartenenti rispettivamente al ruolo dei
sovrintendenti, al ruolo forestale dei sovrintendenti e al ruolo
forestale dei revisori, aventi anzianita' di grado e qualifica uguale
o antecedente al 31 dicembre 2019 e in possesso di un'eta' anagrafica
non inferiore a 55 anni e non superiore a 59.
2. I vincitori del concorso, previo superamento di accertamenti
volti a verificare il possesso dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale, sono:
a) ammessi a frequentare un corso, anche con modalita'
telematica, di durata non superiore a 30 giorni;
b) nominati maresciallo con anzianita' relativa stabilita
nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di tale corso, con
decorrenza dalla data di fine corso.»;
b) all'articolo 2243-bis, al comma 3 la parola: «2007» e'
sostituita dalla seguente:
«2010»;
c) all'articolo 2243-ter, al comma 2 la parola: «2007» e'
sostituita dalla seguente:
«2010»;
d) all'articolo 2243-quater:
1) al comma 1, dopo le parole: «obblighi di comando» sono
aggiunte le seguenti:
«per l'avanzamento al grado di colonnello»;
2) al comma 2, dopo le parole: «obblighi di comando» sono
aggiunte le seguenti:
«per l'avanzamento al grado di colonnello»;
e) all'articolo 2243-sexies, al comma 3 le parole: «e generale»
sono soppresse;
f) all'articolo 2247-bis:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a) le parole: «e, con funzioni di
segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata piu'
anziano del medesimo ruolo» sono soppresse;
1.2) la lettera b) e' sostituita con la seguente:
«b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei
carabinieri di cui all'articolo 1045, e' integrata da un generale di
brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.»;
2) al comma 8-bis, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una
condanna definitiva per delitto non colposo»;
3) al comma 9-bis:
3.1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite
dalle seguenti: «6 anni»;
3.2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una
condanna definitiva per delitto non colposo»;
4) al comma 10-bis:
4.1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite
dalle seguenti: «5 anni»;
4.2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una
condanna definitiva per delitto non colposo»;
g) all'articolo 2247-quinquies, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze
minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di cui all'articolo
1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, quattro
anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque
anni nel grado di Maggiore.»;
h) all'articolo 2247-septies, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze
minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di cui all'articolo
1055 sono stabilite in due anni nel grado di tenente, sette anni nel
grado di capitano e sette anni nel grado di maggiore.»;
i) all'articolo 2247-octies, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
«1-bis. Il comma 1 si interpreta nel senso che le permanenze
minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di cui all'articolo
1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, cinque
anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque
anni nel grado di Maggiore.»;
l) all'articolo 2250-quater, al comma 2, la parola: «2032» e'
sostituita con la seguente:
«2033»;
m) all'articolo 2252:
1) nella rubrica, le parole: «e perito superiore scelto» sono
soppresse;
2) il comma 3 e' sostituito con il seguente:
«3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al fine
di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di
quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per gli anni 2020 e
2021 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente e'
stabilito in misura non superiore a 1/7 della dotazione organica del
ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800,
comma 2.»;
3) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:
3.1) «9-quater. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri
inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019,
giudicati idonei e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei
quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di
maresciallo maggiore, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado
promossi nell'anno. A tal fine, il giudizio espresso dalla
commissione di cui all'articolo 1047, in occasione della citata
aliquota del 31 dicembre 2019, vale anche ai fini del conseguimento
della promozione di cui al presente comma.»;
3.2) «9-quinquies. I marescialli capi con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, avendo compiuto il periodo
di permanenza minimo nel grado previsto dall'articolo 1293 e dalla
tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria
formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui
all'articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi, in ordine di
ruolo, al grado di maresciallo maggiore, a decorrere dal 31 dicembre
2019, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma
9-quater.»;
3.3) «9-sexies. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del
ruolo, i marescialli capi con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e
il 31 dicembre 2013, se giudicati idonei, sono promossi al grado di
maresciallo maggiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1295,
in ordine di ruolo, a decorrere dal giorno successivo al compimento
del periodo minimo, previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4,
quadri VI e IX.»;
3.4) «9-septies. Per il personale che riveste il grado di
maresciallo capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2014 e il
31 dicembre 2018, ovvero i marescialli ordinari che hanno conseguito
il grado di maresciallo capo con l'aliquota del 31 dicembre 2019,
fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado
richiesta per la promozione al grado di maresciallo maggiore, in
deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri
VI e IX, e' di 6 anni.»;
n) dopo l'articolo 2252 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 2252-bis (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di
maresciallo capo). - 1. I marescialli ordinari con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 avendo compiuto il
periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall'articolo 1293 e
dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota
straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione
di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi in ordine
di ruolo prendendo posto dopo l'ultimo dei promossi con l'aliquota
del 31 dicembre 2019.»;
«Art. 2252-ter (Rivalutazione del personale giudicato non
idoneo all'avanzamento). - 1. I militari inclusi nell'aliquota di
avanzamento del 31 dicembre 2019 e giudicati non idonei sono
nuovamente valutati e a tal fine inclusi nell'aliquota del 31
dicembre 2020. I medesimi, se giudicati idonei, sono promossi con le
stesse modalita' e decorrenze attribuite ai parigrado con i quali
sono stati portati in avanzamento.»;
o) all'articolo 2253-bis:
1) nella rubrica, le parole: «e perito superiore scelto» sono
soppresse;
2) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
2.1) «9-bis. Il personale in servizio alla data del 1°
gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di
maresciallo aiutante, non compreso nell'aliquota straordinaria di cui
ai commi 3, 4 e 5, consegue la promozione al grado di luogotenente,
in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4,
quadri VI e IX, secondo le modalita' previste dagli articoli
1295-bis, 2247-decies e 2247-undecies, al compimento di cinque anni
di servizio effettivo, maturati anche nella qualifica di ispettore
superiore e di perito superiore del Corpo forestale dello Stato.
2.2) «9-ter. I marescialli maggiori con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, avendo compiuto il
periodo di permanenza minimo nel grado previsto dal comma 9-bis, sono
inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e
valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati
idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3
dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1°
gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso con
l'aliquota del 31 dicembre 2019.»;
2.3) «9-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
2253-ter, comma 4-quater, lettere e), f) e g), i marescialli maggiori
promossi:
a) con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2016 e il personale promosso al grado di maresciallo
aiutante perche' risultato compreso nel novero dei posti disponibili
per l'aliquota del 31 dicembre 2016, sono inclusi in una aliquota
straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione
di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado
di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in
ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto
dopo il personale di cui al comma 9-ter;
b) ai sensi dell'articolo 2252, commi 2 e 4 sono inclusi in
una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2021 e valutati
dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono
promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo
1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2.4) «9-quinquies. Il personale promosso al grado di
maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi 6 e 7, ovvero
promosso con le aliquote del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019,
consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto
indicato dall'articolo 1293, al compimento di sei anni di servizio
effettivo nel grado.»;
2.5) «9-sexies. Per il personale che rivestiva il grado di
maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, promosso al
grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi
9-quater e 9-quinquies, fermi restando gli altri requisiti, la
permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato
dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il
conseguimento del grado di luogotenente, e' di 7 anni.»;
2.6) «9-septies. Per il personale che rivestiva il grado di
maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, fermi restando
gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in
deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri
VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, e' di 7
anni.»;
3) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. I marescialli aiutanti iscritti nel ruolo d'onore e
richiamati in servizio alla data del 1° gennaio 2017 sono inquadrati
nel grado di luogotenente con l'anzianita' di grado posseduta.»;
p) all'articolo 2253-ter:
1) nella rubrica, le parole: «e di primo perito superiore» sono
soppresse;
2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
2.1) «4-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di
assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della
qualifica di carica speciale e' formata un'aliquota straordinaria
nella quale sono inclusi:
a) i luogotenenti con anzianita' 2017, che rivestivano il
grado di maresciallo maggiore con anzianita' compresa fra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2009;
b) i luogotenenti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio
e il 31 dicembre 2018;
c) i luogotenenti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio
e il 31 dicembre 2019.»;
2.2) «4-ter. Ai luogotenenti inclusi nell'aliquota
straordinaria di cui al comma 4-bis e' attribuita la qualifica di
carica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1325-bis, prendendo posto
in ruolo dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre
2019.»;
2.3) «4-quater. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del
ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica
di carica speciale, in deroga alla permanenza nel grado prevista
dagli articoli 1325-bis e 2247-bis, sono le seguenti:
a) per l'anno 2021, i marescialli maggiori con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
b) per l'anno 2022, i marescialli maggiori con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
c) per l'anno 2023, i marescialli maggiori con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
d) per l'anno 2024, i marescialli maggiori con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
e) per l'anno 2025, i marescialli maggiori con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
f) per l'anno 2026, il personale promosso al grado di
maresciallo aiutante perche' risultato compreso nel novero dei posti
disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016;
g) per l'anno 2027, il personale promosso al grado di
maresciallo maggiore, ai sensi dell'articolo 2252, commi 2 e 6.»;
3) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano anche al
personale dei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori e dei
periti dell'Arma dei carabinieri.»;
q) all'articolo 2253-quater:
1) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
1.1) «9-bis. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina
nel grado tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015, sono inclusi in
un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020.»;
1.2) «9-ter. I vice brigadieri risultati idonei nell'aliquota
di cui al comma 9-bis, conseguono la promozione a brigadiere con
decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2020.»;
1.3) «9-quater. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo dei
ruoli, l'aliquota di valutazione per l'anno 2020, sara' formata dai
vice brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2016.»;
1.4) «9-quinquies. I brigadieri promossi ai sensi del comma
9-quater sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo quelli promossi
ai sensi del comma 9-ter.»;
2) al comma 10:
2.1) lettera a), i numeri 4) e 5) sono soppressi;
2.2) lettera b), i numeri 4) e 5) sono soppressi;
3) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
3.1) «10-bis. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del
ruolo, alla data del 1° gennaio 2020 e' formata un'aliquota
straordinaria per la promozione a brigadiere capo, nella quale sono
inclusi i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010. Gli
stessi, se giudicati idonei, sono promossi in ordine di ruolo con
decorrenza giuridica e amministrativa dal 1° gennaio 2020.»;
3.2) «10-ter. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del
ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di
brigadiere capo, in deroga alla permanenza nel grado prevista
dall'articolo 1299, sono cosi' formate:
a) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado
di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2011, i quali, se promossi, prendono posto nel ruolo dopo i
parigrado di cui al precedente comma 10-bis;
b) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado
di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2012;
c) per l'anno 2022, i brigadieri che rivestivano il grado
di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2013;
d) per l'anno 2023, i brigadieri che rivestivano il grado
di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2014;
e) per l'anno 2024, i brigadieri promossi ai sensi del
comma 9-ter, che rivestivano il grado di vice brigadiere con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.»;
3.3) 10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter,
9-quater, 9-quinquies, 10-bis e 10-ter si applicano anche al
personale dei corrispondenti ruoli forestali.»;
r) all'articolo 2253-quinquies:
1) al comma 4:
1.1) lettera a), i numeri 4), 5), 6), 7) e 8) sono soppressi;
1.2) lettera b), i numeri 4), 5), 6), 7) e 8) sono soppressi;
2) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
2.1) «5-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di
assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della
qualifica speciale, e' formata un'aliquota straordinaria, nella quale
sono inclusi:
a) i brigadieri capo del ruolo sovrintendenti e del ruolo
forestale sovrintendenti:
1) con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2016;
2) promossi ai sensi dell'articolo 2253-quater, comma 1;
3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio
e il 31 dicembre 2011;
b) i brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori:
1) gia' revisori capo con anzianita' compresa fra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2016;
2) che rivestivano il grado di revisore con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio
e il 31 dicembre 2011.»;
2.2) «5-ter. Ai brigadieri capo inclusi nell'aliquota
straordinaria di cui al comma 5-bis, e' attribuita la qualifica
speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1325-ter.»;
2.3) «5-quater. Attribuite le promozioni di cui al comma
5-bis, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, in deroga
alla permanenza nel grado prevista dagli articoli 1325-ter e
2247-bis, sono inclusi in aliquota di valutazione per l'attribuzione
della qualifica speciale:
a) per l'anno 2020, i brigadieri capo che rivestivano il
grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2012, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado di cui al
precedente comma 5-ter;
b) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il
grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2013;
c) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il
grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2014;
d) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il
grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2015;
e) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il
grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2016;
f) per l'anno 2025, i brigadieri capo promossi ai sensi
dell'articolo 2253-quater, comma 10-bis, che rivestivano il grado di
vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2010.»;
2.4) «5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater
si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.»;
s) all'articolo 2253-septies, dopo il comma 6 sono aggiunti i
seguenti:
1) «6-bis. Gli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre
2019, in deroga al periodo di permanenza nel grado previsto dal comma
4 e dall'articolo 1325-quater, conseguiranno i requisiti temporali
per l'avanzamento al grado superiore dopo:
a) 4 anni di anzianita' nel grado, se sono stati promossi al
grado di appuntato scelto entro e non oltre il 31 dicembre 2016 e non
rientrano nella previsione di cui ai commi 1 e 2;
b) 5 anni di anzianita' nel grado, se sono stati promossi al
grado di appuntato scelto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;»;
2) «6-ter. Al personale di cui al comma 6-bis, lettera a), che
alla data del 31 dicembre 2019 ha gia' compiuto 4 anni di permanenza
nel grado, previa verifica del possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 1325-quater da parte dalla commissione di cui
all'articolo 1047, viene conferita la qualifica di qualifica speciale
con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
o dell'autorita' da questi delegata, con decorrenza dal 1° gennaio
2020.».
Capo III
Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della guardia di finanza
Art. 26


Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la consistenza organica
di cui al comma 1 e' fissata in 24.263 unita'.»;
b) all'articolo 4, comma 2-bis, la parola: «otto» e' sostituita
dalla parola: «cinque»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalita' del Corpo della
guardia di finanza, le assunzioni nel ruolo iniziale del predetto
Corpo possono essere effettuate, anche in eccedenza rispetto alla
dotazione organica del medesimo ruolo, entro il limite delle vacanze
esistenti nei ruoli sovrintendenti e ispettori. Le conseguenti
posizioni di soprannumero che si determinano nel ruolo appuntati e
finanzieri sono riassorbite per effetto delle cessazioni e dei
passaggi, per qualunque causa, del personale del predetto ruolo a
quelli superiori.»;
d) all'articolo 6, comma 1:
1) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) assenza
di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto
fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,
lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione
dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui
all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;»;
2) alla lettera i), le parole: «delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»;
3) alla lettera l), dopo le parole: «Pubblica amministrazione»
sono aggiunte le seguenti: «, licenziato dal lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare,» e dopo le parole: «Forze armate o di polizia» sono
aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei proscioglimenti per
inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il
contingente per il quale si concorre»;
e) all'articolo 7:
1) al comma 2:
1.1) dopo le parole: «soccorso alpino» sono aggiunte le
seguenti: «e della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto
Impiego (A.T.P.I.)»;
1.2) le parole: «il predetto Servizio» sono sostituite dalle
seguenti: «le predette specialita' nel limite massimo di 180 unita'
annuali, ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 3»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Decorso il
termine di cui al comma 3, lettera c), le graduatorie redatte al
termine del concorso cessano di avere validita'.»;
f) all'articolo 12:
1) al comma 1, dopo le parole: «i lavori della commissione»
sono aggiunte le seguenti: «permanente di avanzamento di cui agli
articoli 55-bis e 55-ter»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Se
eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter
addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la
valutazione, indicandone i motivi.»;
g) all'articolo 18:
1) al comma 2, dopo le parole: «svolge mansioni esecutive,»
sono aggiunte le seguenti: «anche qualificate e complesse,»;
2) al comma 3-bis, la parola: «otto» e' sostituita dalla
seguente: «sei»;
h) all'articolo 21, comma 2, lettera c), la parola: «quinto» e'
sostituita dalla seguente: «sesto»;
i) all'articolo 28, comma 2, lettera c), la parola: «quinto» e'
sostituita dalla seguente: «quarto»;
l) all'articolo 36:
1) al comma 1, lettera b):
1.1) al numero 6), le parole: «delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»;
1.2) dopo il numero 8) e' aggiunto il seguente: «8-bis)
assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della
condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui
all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;»;
1.3) numero 9), dopo le parole: «pubblica amministrazione»
sono aggiunte le seguenti: «, licenziato dal lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare,» e dopo le parole: «Forze Armate o di Polizia» sono
aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei proscioglimenti per
inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il
contingente per il quale si concorre»;
2) dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente:
«5-quater. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di
cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi
per la nomina a esecutore e archivista in servizio permanente della
Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, e' richiesto:
a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni 18 e non
superiore ad anni 40. Per il personale in servizio nel Corpo della
guardia di finanza, nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite anagrafico massimo e'
elevato a 45 anni;
b) di non essere stati giudicati non idonei a prestare
servizio nel medesimo complesso bandistico.»;
m) all'articolo 37:
1) al comma 4:
1.1) alinea, le parole: «, per ricoprire» sono soppresse;
1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) nel
massimo di un quinto dei posti messi a concorso e comunque nel limite
delle vacanze organiche nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli
aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo,
fermo restando il numero di assunzioni annualmente autorizzate
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;»;
1.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per
ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni
dall'inizio del corso di cui all'articolo 44, tra i concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori;»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Decorso il
termine di cui al comma 4, lettera b), le graduatorie redatte al
termine del concorso cessano di avere validita'.»;
n) all'articolo 46, comma 4, le parole: «nei venti giorni
dall'inizio» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo
corrispondente a un nono della durata»;
o) all'articolo 48, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ai fini del presente comma, il periodo indicato
all'articolo 28, comma 2, lettera c), e' pari a un sesto della durata
del corso.»;
p) all'articolo 49:
1) al comma 5:
1.1) le parole: «all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n.
212» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 55-bis e 55-ter»;
1.2) dopo le parole: «da tre appuntati» sono aggiunte le
seguenti: «scelti qualifica speciale»;
2) al comma 8:
2.1) le parole: «inidoneita' fisica» sono sostituite dalle
seguenti: «inidoneita' psico-fisica»;
2.2) dopo le parole: «al servizio incondizionato» sono
aggiunte le seguenti: «, congedo obbligatorio per maternita'»;
2.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la
ferma sia prolungata per imputazione in procedimento penale, la
concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni
concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio
permanente e non preclude la possibilita' di disporre il
proscioglimento dalla ferma.»;
3) al comma 9:
3.1) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «a-bis) per
l'ispettore in congedo obbligatorio per maternita', non puo' superare
il periodo concesso ai sensi dell'articolo 16 o dell'articolo 20 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;»;
3.2) alla lettera b), le parole: «sottoposto a procedimento
penale o» sono sostituite dalle seguenti: «imputato in procedimento
penale ovvero sottoposto a procedimento»;
4) al comma 10:
4.1) le parole: «l'idoneita' fisica» sono sostituite dalle
seguenti: «l'idoneita' psico-fisica»;
4.2) dopo la parola: «incondizionata» sono aggiunte le
seguenti: «, quello nei cui confronti sia terminato il periodo di
congedo obbligatorio per maternita'»;
4.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
conclusione del procedimento penale, la domanda puo' essere
presentata soltanto successivamente alla definizione della
conseguente posizione disciplinare.»;
5) al comma 13:
5.1) la parola: «art.» e' sostituita dalla seguente:
«articolo»;
5.2) dopo le parole: «successivi concorsi» sono aggiunte le
seguenti: «indetti dalla Guardia di finanza»;
5.3) le parole: « «ispettori» della Guardia di finanza» sono
sostituite dalle seguenti: « «ispettori» o degli esecutori, compreso
l'archivista, della Banda musicale del medesimo Corpo»;
q) all'articolo 56:
1) al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 55, comma 2,»
sono aggiunte le seguenti: «lettere a), b) e c),»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Se eccezionalmente
la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla
pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione,
indicandone i motivi.»;
r) all'articolo 68-bis:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole: «appuntati e finanzieri,»
sono aggiunte le seguenti: «compatibilmente con le esigenze
dell'Amministrazione,»;
1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) dal
contingente ordinario a quello di mare, se in possesso dell'idoneita'
fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla
competente autorita' sanitaria militare marittima, e previo
superamento di apposito esperimento marinaresco. In tal caso, la
relativa decisione e' assunta anche tenendo conto della conoscenza di
aspetti del settore nautico desumibile dalla tipologia del titolo di
studio, dalla titolarita' di specializzazioni, abilitazioni o
brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo e di
quanto previsto al comma 1-bis, lettera a);»;
1.3) alla lettera b):
1.3.1) al numero 1), prima delle parole: «dichiarato
dall'autorita' sanitaria» e' aggiunta la seguente: «se»;
1.3.2) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) per
motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario, con
decorrenza dalla data del provvedimento di transito.»;
1.4) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con determinazioni del Comandante generale:
a) fermi restando i requisiti di cui al comma 1, lettera
a), per il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare puo'
essere stabilita l'eta' anagrafica massima, comunque non superiore a
35 anni, di cui devono essere in possesso gli aspiranti all'atto
della presentazione della domanda;
b) all'esito della definizione della procedura di cui al
comma 1, e' disposto il transito di contingente.»;
1.5) il comma 3 e' abrogato;
s) all'articolo 80-ter sono inseriti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
vincitori dello stesso concorso che hanno frequentato corsi di
formazione articolati in piu' cicli aventi identico ordinamento
didattico per effetto di quanto previsto dal bando concorsuale
emanato in data antecedente a quella di entrata in vigore del
medesimo comma 1, qualora tali cicli siano stati avviati
successivamente a tale ultima data.
1-ter. Qualora la facolta' di cui al comma 1 sia esercitata per
i corsi formativi per allievo finanziere di cui all'articolo 8, a
tutti i frequentatori e' riconosciuta, ai soli fini giuridici, la
data di arruolamento degli incorporati del primo ciclo, da cui
decorre la ferma volontaria prevista dal comma 5 del predetto
articolo 8.».
2. Le tabelle A, D/1, D/2 e G allegate al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle A,
D/1, D/2 e G di cui alle tabelle 7, 8, 9 e 10 allegate al presente
decreto legislativo.
Art. 27


Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69

1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dalla data di transito prevista
dall'articolo 36, comma 33, del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95, i militari della Guardia di finanza nominati sottotenenti di
complemento ovvero della riserva di complemento, ai sensi della legge
20 marzo 1940, n. 234 e della legge 27 febbraio 1955, n. 84, sono
rispettivamente iscritti nel corrispondente ruolo del congedo
relativo al ruolo normale - comparto speciale.»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole: «ufficiale in servizio
permanente» e' aggiunta la seguente: «effettivo»;
1.2) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) rientrare nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva secondo le tabelle stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
c-ter) assenza di tatuaggi o di altre permanenti
alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a
interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al
Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto
stabilito dal bando di concorso;»;
1.3) alla lettera e):
1.3.1) dopo le parole: «presso una pubblica
amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, licenziati dal lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare,»;
1.3.2) dopo le parole: «Forze armate e di polizia» sono
aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei proscioglimenti per
inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il
comparto, la specializzazione o la specialita' per cui si concorre»;
1.4) alla lettera f), le parole: «delle qualita' morali e
di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»;
1.5) dopo la lettera g-sexies) e' aggiunta la seguente:
«g-septies) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di
finanza.». Conseguentemente, alla lettera g-sexies), il punto fermo
«.» e' sostituito dal punto e virgola «;»;
2) al comma 2, dopo le parole: «ufficiale in servizio
permanente» e' aggiunta la seguente: «effettivo»;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3.1. In aggiunta
ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 2, commi 2 e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287,
per la partecipazione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e
vice direttore in servizio permanente della Banda musicale del Corpo
della guardia di finanza, e' richiesto:
a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni 18 e non
superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano gia' componenti
della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal
predetto limite di eta';
b) il non essere stati rinviati d'autorita' o espulsi da
precedenti corsi di formazione per ufficiale del Corpo della guardia
di finanza o giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo
complesso bandistico.»;
4) al comma 4:
4.1) dopo le parole: «ufficiale in servizio permanente» e'
aggiunta la seguente: «effettivo»;
4.2) dopo le parole: «un dodicesimo della durata del corso
stesso.» e' aggiunto il seguente periodo: «Decorsi i termini per le
ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce o decadenze, le
graduatorie redatte al termine dei concorsi cessano di avere
validita'.»;
5) al comma 6, dopo le parole: «nomina ad ufficiale» sono
aggiunte le seguenti: «in servizio permanente effettivo»;
c) all'articolo 6, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.
Nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b), il Comandante
generale della guardia di finanza puo' destinare fino al 25 per cento
dei posti a favore degli appartenenti ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri del medesimo Corpo che,
nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, sono stati
impiegati quali specializzati nei servizi navale e aereo e risultano
in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito una delle lauree specialistiche o magistrali
previste dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2;
b) essere in possesso di una delle specializzazioni dei
predetti servizi navale o aereo;
c) aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a «superiore alla media» o equivalente.»;
d) all'articolo 6-bis:
1) al comma 2, le parole: «gli ispettori, i sovrintendenti, gli
appuntati e finanzieri» sono sostituite dalle seguenti: «gli
ufficiali di complemento e gli ufficiali in ferma prefissata con
almeno 18 mesi di servizio, gli appartenenti ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, i finanzieri ausiliari, gli
allievi marescialli, gli allievi finanzieri anche ausiliari»;
2) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il secondo anno del corso di
Applicazione a seguito di mancato superamento degli esami e' immesso
in servizio con la medesima anzianita' assoluta dei colleghi del
corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed e' iscritto in ruolo
secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello
stesso corso.»;
3) al comma 11, dopo la parola: «rinvio» sono aggiunte le
seguenti: «o l'espulsione»;
e) all'articolo 6-ter, comma 3, dopo le parole: «di cui
all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8» sono aggiunte le seguenti: «, 11»;
f) all'articolo 9:
1) al comma 1:
1.1) dopo le parole: «titoli di studio specialistici o
abilitativi,» sono aggiunte le seguenti: «individuati dal bando di
concorso tra quelli»;
1.2) le parole: «35° anno» sono sostituite dalle seguenti:
«32° anno»;
2) comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 6-bis, commi
6, 7, 8» sono aggiunte le seguenti: «, 11»;
3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Gli ufficiali medici del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo accedono ai corsi di
specializzazione unicamente ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Resta ferma la facolta'
del Corpo della guardia di finanza di autorizzare, a domanda
dell'interessato, la prosecuzione del corso di specializzazione
avviato prima dell'assunzione in servizio presso il medesimo Corpo
secondo le modalita' previste dall'articolo 40, comma 2, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368.»;
g) all'articolo 10, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ne'
eccedere, comunque,» sono aggiunte le seguenti: «per ciascun
comparto,»;
h) all'articolo 11, dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:
«6-ter. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per
esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi
di dottorato di ricerca universitari sono vincolati a rimanere in
servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni
prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma
decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e'
aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma
contratta, ancora da espletare.
6-quater. Fermi restando i casi di proscioglimento dalla ferma
normativamente previsti, gli obblighi di servizio contratti dagli
allievi ufficiali, dagli ufficiali allievi e dagli ufficiali in
applicazione del presente articolo e degli articoli 964, 965 e 2161
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 vincolano i medesimi al
servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza. L'assunzione
presso altre Pubbliche amministrazioni, che determina la cessazione
del rapporto di impiego, puo' avvenire esclusivamente al termine del
periodo di ferma contratto con il medesimo Corpo della guardia di
finanza.»;
i) dopo l'articolo 11 inserire il seguente:
«Art. 11-bis (Impiego degli ufficiali del ruolo normale -
comparto aeronavale e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). -
1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale sono
impiegati nei servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In
caso di perdita della specializzazione o per motivi di servizio
possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi o
logistici attinenti a tali servizi.
2. Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo
sono impiegati in incarichi propri del comparto e della specialita'
di appartenenza. Per motivi di servizio possono essere impiegati in
compiti addestrativi e operativi attinenti alla specialita' di
appartenenza.»;
l) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «con propria
determinazione» sono aggiunte le seguenti: «e, per l'espletamento
delle proprie attivita', possono avvalersi della competente
articolazione tecnica del Comando Generale»;
m) all'articolo 21:
1) al comma 7-bis, lettera b):
1.1) al numero 1), le parole: «seconda aliquota» sono
sostituite dalle seguenti: «prima aliquota - 2^ e 3^ valutazione»;
1.2) al numero 2), dopo la parola: «prima» sono aggiunte le
seguenti: «aliquota - 1^ valutazione, seconda»;
2) al comma 7-ter, le parole: «risulti iscritto in ruolo, con
il grado di generale di divisione, altro ufficiale» sono sostituite
dalle seguenti: «risultino iscritti in ruolo, con il grado di
generale di divisione, altri due ufficiali»;
3) dopo il comma 7-quater e' inserito il seguente:
«7-quinquies. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli
ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono iscritti in
distinte graduatorie di merito in relazione:
a) alla specialita', fino al grado di colonnello;
b) al comparto, per il grado di generale di brigata.»;
n) all'articolo 22:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Approvazione
degli atti delle Commissioni di avanzamento)»;
2) i commi 4 e 5 sono abrogati;
o) all'articolo 23:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Qualora per un
determinato grado siano previste, nello stesso anno, promozioni a
scelta e ad anzianita', le stesse sono disposte dando la precedenza
agli ufficiali da promuovere a scelta.»;
3) al comma 3:
3.1) le parole: «iscritti nel quadro di avanzamento a scelta»
sono sostituite dalla seguente: «promossi»;
3.2) le parole: «22, comma 4, lettera b)» sono sostituite
dalle seguenti: «30, comma 2-bis, lettera a)»;
p) all'articolo 24:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Annullamento
della valutazione)»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La valutazione
degli ufficiali collocati nella graduatoria di merito in posizione
utile per la promozione a scelta ovvero giudicati idonei per la
promozione ad anzianita' che vengano a trovarsi in una delle
condizioni indicate nel comma 3 dell'articolo 18 e' annullata.»;
3) al comma 2, le parole: «sospendere la promozione
dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento,» sono sostituite
dalle seguenti: «annullare la valutazione degli ufficiali di cui al
comma 1»;
4) il comma 3 e' abrogato;
5) al comma 4, le parole: «della sospensione della promozione»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'annullamento della
valutazione»;
6) al comma 5, le parole: «di sospensione della promozione e»
sono soppresse e la virgola dopo le parole: «comma 1» e' soppressa;
q) all'articolo 25:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Perdita dei
requisiti per la promozione)»;
2) al comma 1:
2.1) le parole: «iscritto nel quadro di avanzamento» sono
sostituite dalle seguenti: «, valutato per l'avanzamento al grado
superiore,»;
2.2) le parole: «decreto per l'avanzamento» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto per la promozione»;
2.3) le parole: «cancellazione dal quadro» sono sostituite
dalle seguenti: «annullamento della valutazione»;
3) al comma 2, le parole: «Ministro dell'economia e delle
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale»;
4) il comma 3 e' abrogato;
5) al comma 4, le parole: «cancellato dal quadro» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 nei cui confronti e'
annullata la valutazione»;
6) al comma 5, le parole: «avvenuta cancellazione» sono
sostituite dalle seguenti: «annullamento della valutazione» e la
parola: «determinata» e' sostituita dalla seguente: «determinato»;
r) all'articolo 26:
1) alla rubrica, le parole: «Formazione dei quadri di
avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Promozioni»;
2) al comma 1:
2.1) le parole: «Il Comandante generale forma i quadri di
avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Sono conferite le
promozioni»;
2.2) le parole da: «. In tal caso» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «e, in tal caso, il nuovo ciclo di
promozioni decorre da tale anno.»;
3) al comma 2:
3.1) le parole: «Qualora un ufficiale sia cancellato dal
quadro di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora nei
confronti di un ufficiale sia annullata la valutazione»;
3.2) le parole: da «subentra nel quadro» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce titolo alla
promozione il parigrado collocato nella graduatoria di merito dopo
l'ultimo degli ufficiali gia' in posizione utile per l'avanzamento al
grado superiore.»;
s) all'articolo 28:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «la formazione dei quadri di
avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'avanzamento al grado
superiore»;
1.2) alla lettera b), le parole: «non iscritti in quadro»
sono sostituite dalle seguenti: «e non promossi»;
1.3) alla lettera c):
1.3.1) le parole: «da valutare o» sono sostituite dalle
seguenti: «nei cui confronti e' stata sospesa la valutazione
nell'anno precedente o da»;
1.3.2) le parole: «la sospensione della valutazione o della
promozione» sono sostituite dalle seguenti: «l'annullamento della
valutazione»;
2) dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente: «c-ter) gli
ufficiali nei cui confronti e' cessata la causa impeditiva che ne
aveva determinato l'esclusione da aliquote per precedenti
annualita'.». Conseguentemente, alla lettera c-bis), il punto fermo
«.» e' sostituito dal punto e virgola «;»;
3) al comma 3, le parole: «costituisce elemento preminente»
sono sostituite dalle seguenti: «assume particolare rilevanza»;
4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I generali di brigata del ruolo normale - comparto
ordinario, gia' valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al
grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione
nell'ultimo terzo della relativa graduatoria di merito, possono
optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di
valutazione formate per gli anni successivi.
3-ter. I colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario,
gia' valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado
superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nella
seconda meta' della relativa graduatoria di merito, possono optare
irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione
formate per gli anni successivi.
3-quater. I tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto
ordinario che, in occasione della 3^ valutazione nella terza
aliquota, sono iscritti nella seconda meta' della graduatoria di
merito non sono ulteriormente valutati nel servizio permanente
effettivo.»;
5) al comma 5:
5.1) le parole: «Gli ufficiali, giudicati non idonei
all'avanzamento,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali
giudicati non idonei all'avanzamento»;
5.2) le parole: «la formazione del quadro normale di
avanzamento» sono sostituite dalla seguente: «l'avanzamento»;
5.3) le parole: «e, qualora idonei ed iscritti in quadro,»
sono sostituite dalle seguenti: «. Gli ufficiali giudicati idonei e
utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso
di valutazione a scelta,»;
6) al comma 6:
6.1) le parole: «Gli ufficiali, giudicati per la seconda
volta non idonei all'avanzamento,» sono sostituite dalle seguenti:
«Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non idonei
all'avanzamento»;
6.2) le parole: «iscritti in quadro,» sono sostituite dalle
seguenti: «utilmente posizionati nella relativa graduatoria di
merito, in caso di valutazione a scelta, sono»;
t) all'articolo 29, il comma 3 e' abrogato;
u) all'articolo 30:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
partire dall'aliquota di valutazione per il 2020, la decorrenza delle
promozioni a scelta e' fissata al 1º gennaio dell'anno cui si
riferisce l'aliquota di valutazione.»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Sulla
scorta delle graduatorie di merito e degli elenchi degli idonei, si
procede all'attribuzione della promozione:
a) agli ufficiali valutati a scelta nell'ordine della
graduatoria di merito e dei comparti di cui alle colonne 2 e 7 della
tabella n. 1 allegata al presente decreto legislativo, compresi nel
numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da
conferire;
b) agli ufficiali valutati ad anzianita' e giudicati idonei
secondo l'ordine di ruolo.»;
v) all'articolo 31:
1) alla rubrica, la parola: «ulteriori» e' sostituita dalla
parola: «le»;
2) al comma 1:
2.1) la parola: «ulteriori» e' soppressa;
2.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo normale -
comparto ordinario sono ripartite tra le tre aliquote, in misura non
superiore all'unita', con determinazione del Comandante generale.»;
z) all'articolo 32:
1) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «per infermita'
dipendente da causa di servizio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero
in aspettativa con riconoscimento dell'anzianita' di servizio»;
2) al comma 2, lettera b), le parole: «sospesa la promozione»
sono sostituite dalle seguenti: «annullata la valutazione» e le
parole: «comma 2» sono soppresse;
aa) all'articolo 33, comma 1:
1) le parole: «e, comunque, non oltre un anno dalla data della
sospensione stessa» sono soppresse;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La posizione
dell'ufficiale, in ogni caso, e' presa nuovamente in esame l'anno
successivo.»;
bb) all'articolo 34, comma 6, le parole: «dal quadro di
avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno»;
cc) all'articolo 62, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I riferimenti all'avvenuta iscrizione ovvero non iscrizione
nei quadri di avanzamento contenuti in altre disposizioni normative,
applicabili al Corpo della guardia di finanza, si intendono riferiti
al posizionamento nelle graduatorie di merito stabilite dal presente
decreto legislativo, rispettivamente, utile ovvero non utile per la
promozione al grado superiore.»;
dd) all'articolo 64, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Agli ufficiali superiori medici che dirigono uffici sanitari
del Corpo della guardia di finanza spettano, in relazione al
personale del medesimo Corpo e limitatamente alle attribuzioni di cui
all'articolo 1880 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i
compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui all'articolo
199 del predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
2. La tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69, e' sostituita:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, dalla tabella 1a di cui alla tabella 11.1
allegata al medesimo decreto;
b) dal 30 settembre 2027, dalla tabella 1 di cui alla tabella
11.2 allegata al presente decreto legislativo.
3. La tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69, e' sostituita dalla tabella 4 di cui alla tabella 11.3 allegata
al presente decreto legislativo a decorrere dalla data di entrata in
vigore.».
Art. 28


Altre modifiche normative

1. Alla legge 29 ottobre 1965, n. 1218:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «per ufficiali e
sottufficiali della Guardia di finanza.» sono sostituite dalle
seguenti: «a favore del personale della Guardia di finanza, di altre
amministrazioni pubbliche, anche straniere, e di organizzazioni
internazionali, nonche' per lo sviluppo di attivita' di studio e
ricerca scientifica nelle materie economico-finanziarie.»;
2. Alla legge 24 ottobre 1966, n. 887:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «due anni» e la parola: «quattro» e'
sostituita dalla seguente: «cinque».
3. Al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79:
a) all'articolo 31, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Il
personale della banda musicale e' esonerato dal portare al seguito
l'armamento in dotazione in occasione di concerti o altre attivita'
esterne cui e' chiamata la banda medesima.»;
b) all'articolo 32, comma 2, le parole: «iscritto in quadro»
sono sostituite dalle seguenti: «giudicato idoneo»;
c) all'articolo 33, comma 2, le parole: «iscritto in quadro»
sono sostituite dalle seguenti: «giudicato idoneo».
4. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68:
a) all'articolo 7, comma 2, le parole: «secondo comma» sono
sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;
b) all'articolo 8-bis:
1) comma 1, le parole: «Agli appartenenti ai ruoli degli
ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali
appartenenti al ruolo normale»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Agli ufficiali appartenenti al ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza
sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza, fatto
salvo quanto previsto dal comma 1-ter.
1-ter. Al personale di cui al comma 1-bis, ove impiegato
nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresi' attribuite le
qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di
polizia tributaria.»;
3) comma 5, dopo le parole: «gli ufficiali» sono aggiunte le
seguenti: «del ruolo normale»;
4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Le qualifiche di cui al presente articolo sono
sospese per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza:
a) in servizio permanente o in ferma volontaria, sospesi
dall'impiego a qualsiasi titolo ovvero destinatari di un
provvedimento medico legale di temporanea non idoneita' al servizio
per patologia o infermita' di carattere neuro-psichico;
b) delle categorie del congedo, richiamati ovvero
trattenuti in servizio, sospesi dalle funzioni del grado.
6-ter. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza
in congedo della categoria dell'ausiliaria, richiamati in servizio ai
sensi dell'articolo 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
per le esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e
territoriali ivi indicate, diverse dall'Amministrazione di
appartenenza, non rivestono le qualifiche di cui al presente
articolo. Per il medesimo personale sono escluse le qualifiche, i
poteri e le facolta' attribuite dalla legge o da altre fonti
normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia
di finanza o ai propri reparti.».
5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2136, comma 1, alla lettera m), dopo le parole:
«l'articolo 911» sono aggiunte le seguenti: «e 911-bis»;
b) all'articolo 2138, comma 3, le parole: «regolamento per il
Corpo della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti:
«decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo
della Guardia di finanza»;
c) all'articolo 2139, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nel Corpo della guardia
di finanza che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere
sottoposte nell'ambito del concorso per il quale hanno presentato
istanza di partecipazione agli accertamenti per l'idoneita' al
servizio ai sensi del regolamento di cui al comma 3 e, se previste,
alle prove di efficienza fisica ovvero di idoneita' al servizio nelle
specializzazioni del Corpo, sono ammesse, d'ufficio, anche in deroga,
per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti
accertamenti o prove nell'ambito del primo concorso utile successivo
alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il
provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo
restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le
candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella
graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno
presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del
primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso
cui sono state rinviate.
1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma
1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta,
ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno
presentato istanza di partecipazione. La relativa posizione di
graduatoria nell'ambito del corso originario e' determinata sulla
base del punto di classificazione finale riportato al termine del
periodo di formazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo
14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Gli effetti
economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa
decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di
formazione effettivamente frequentato.
1-quater. Le vincitrici dei concorsi per la nomina a ufficiale
del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, rinviate ai sensi del
comma 1-bis, sono nominate con la medesima anzianita' assoluta, ai
soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno
presentato istanza di partecipazione e iscritte in ruolo nell'ordine
della graduatoria di merito del concorso originario. Gli effetti
economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di
effettivo incorporamento. Una volta ultimato il corso di formazione,
sono iscritte in ruolo, previa rideterminazione dell'anzianita'
relativa con riferimento al corso originario, sulla base del punto di
classificazione finale riportato al termine dello stesso corso.»;
d) all'articolo 2144, comma 1, la parola: «subalterni» e'
sostituita dalle seguenti: «sottotenenti e tenenti»;
e) all'articolo 2145, comma 5, le parole: «che devono essere»
sono soppresse;
f) all'articolo 2149:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «degli ufficiali generali
e colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei generali di corpo
d'armata e dei generali di divisione»;
2) al comma 2, lettera a), le parole: «degli ufficiali generali
e colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei generali di corpo
d'armata e dei generali di divisione»;
3) al comma 3, lettera a), le parole: «ufficiali generali e
colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «generali di corpo
d'armata e generali di divisione»;
4) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Rientrano tra gli accertamenti preliminari di cui
all'articolo 1392, comma 2, anche i pareri gerarchici dei livelli
superiori a quello che ha rilevato la mancanza.
8-ter. Per i militari del Corpo della guardia di finanza il
procedimento disciplinare di stato e' disciplinato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ferme restando le
disposizioni contenute nel presente Codice.».
Capo IV
Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria
Art. 29


Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395

1. Alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il
Corpo di polizia penitenziaria dispone di: a) reparti presso istituti
penitenziari, scuole e servizi; b) centri di reclutamento; c) scuole
ed istituti di istruzione; d) magazzini per il vestiario, per
l'equipaggiamento e per il casermaggio.».
b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole «all'interno degli istituti di
prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza» sono sostituite dalle
seguenti: «e tutela la sicurezza all'interno degli istituti
penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia
individuate con decreto del Ministro» ed e' aggiunto infine il
seguente periodo: «Collabora con la magistratura di sorveglianza
operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; assiste il
magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione
istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il
Tribunale del capoluogo del distretto, nonche' delle Procure generali
presso le Corti di appello.»;
2) al comma 3, le parole «non possono comunque essere impiegati
in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di
istituto» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere impiegati
in attivita' amministrative di supporto e direttamente connesse ai
servizi di istituto».
c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) alla lettera a) le parole «di grazia e giustizia» sono
sostituite dalle seguenti: «della giustizia»;
b) alla lettera b) le parole «per la grazia e la giustizia»
sono sostituite dalle seguenti: «per la giustizia»;
c) alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole:
«e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'
limitatamente al contingente assegnato»;
d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) del
direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e, limitatamente al contingente
assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita',
dal direttore generale del personale, delle risorse e per
l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile»;
d) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, le parole «istituti di prevenzione e di pena»
sono sostituite dalle seguenti: «istituti penitenziari»
2) il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. Gli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non esercitano il
diritto di sciopero ne' azioni sostitutive di esso che, effettuate
durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela
dell'ordine e della sicurezza delle strutture ove espletano i servizi
istituzionali».
Art. 30


Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la
seguente: «c-bis) carriera dei funzionari»;
b) all'articolo 4, comma 4, la parola «otto» e' sostituita dalla
seguente «cinque»;
c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono premesse le seguenti
parole: «efficienza e»;
d) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole «delle qualifiche di vice
sovrintendente e di sovrintendente» sono sostituite dalle seguenti:
«del ruolo dei sovrintendenti» e dopo le parole «mansioni esecutive»
sono aggiunte le seguenti «anche qualificate e complesse»;
2) al comma 5-bis la parola «otto» e' sostituita dalla
seguente: «sei»;
e) all'articolo 18, comma 1, lettera c), dopo le parole
«infermita' contratta durante il corso» sono aggiunte le seguenti:
«ovvero a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di
servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo
svolgimento delle attivita' giornaliere o ad altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio,»;
f) all'articolo 20, la parola «cinque» e' sostituita dalla
seguente «quattro»;
g) all'articolo 23 , comma 2, le parole «direttore dell'area
sicurezza» sono soppresse;
h) all'articolo 24, comma 3, prima delle parole «idoneita'
fisica» sono inserite le seguenti: «efficienza e»;
i) all'articolo 27, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita',
anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie
salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere,
o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio
medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il
personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente
primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'
psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non
sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la
partecipazione alle procedure di cui all'articolo 16»;
l) all'articolo 30 la parola «sette» e' sostituita dalla
seguente: «sei»;
m) all'articolo 30-bis la parola «nove» e' sostituita dalla
seguente: «otto»;
n) l'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
«Art. 47 (Organi competenti alla compilazione del rapporto
informativo per il personale in servizio presso provveditorati
regionali, servizi, scuole, istituti di istruzione e servizi della
Giustizia minorile e di comunita' e dell'esecuzione penale esterna).
- 1. Il rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia
penitenziaria in servizio presso provveditorati regionali, servizi,
scuole, istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria e
servizi dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di
comunita', e' compilato: a) per il personale dei ruoli degli
ispettori e dei sovrintendenti dal funzionario del Corpo di polizia
penitenziaria dal quale dipendono. Il giudizio complessivo e'
espresso dal provveditore regionale o dal direttore della scuola o
del servizio; b) per il personale del ruolo degli assistenti e degli
agenti dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale
direttamente dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal primo
dirigente o, in assenza del primo dirigente, dal direttore della
divisione dal quale il personale dipende»;
o ) l'articolo 47-bis e' abrogato;
p) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:
«Art. 48 (Organi competenti alla compilazione del rapporto
informativo per il personale in servizio presso gli istituti
penitenziari e istituti penali per minorenni). - 1. Il rapporto
informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in
servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per
minorenni e' compilato dal comandante del reparto. Il giudizio
complessivo e' espresso dal direttore.»;
q) l'articolo 48-bis e' abrogato;
r) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «in servizio presso il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria» sono soppresse e le parole «fra i
dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento» sono sostituite
dalle seguenti «fra i dirigenti penitenziari e gli appartenenti alla
carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»;
2) al comma 3, le parole «dell'Amministrazione penitenziaria
inquadrati nella nona qualifica funzionale» sono sostituite dalle
seguenti «del Corpo di polizia penitenziaria»;
s) all'articolo 56, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il personale di Polizia penitenziaria, che per ragioni
di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio,
deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio,
reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo nel piu' breve tempo
possibile il certificato medico recante la prognosi, nonche', alla
competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui
risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche', nell'esercizio
delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza
dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla
detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio
o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della
giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' che
assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che
quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione
sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del
dipendente, restando salva e impregiudicata la facolta'
dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria
competente, le visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica
previste dalle norme in vigore.»;
t) all'articolo 76, comma 7, le parole «Il direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti
«Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» le
parole «due funzionari appartenenti all'amministrazione
penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti «due funzionari del
Corpo di polizia penitenziaria»;
u) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, dopo le parole «Visite mediche» sono aggiunte
le seguenti: «Prove di efficienza fisica»;
2) al comma 1, dopo le parole «alla visita medica» sono
aggiunte le seguenti: «alle prove di efficienza fisica»;
3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le
modalita' per lo svolgimento delle prove per l'accertamento
dell'efficienza fisica sono stabilite con decreto del Capo del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La commissione
competente alla valutazione e' individuata con provvedimento del
Direttore generale del personale e delle risorse»;
v) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole «tra i funzionari con qualifica non
inferiore a dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti:
«tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia
penitenziaria» e le parole «tre funzionari con qualifica non
inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti «tre appartenenti
alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»;
2) al comma 2 le parole «un funzionario dell'Amministrazione
penitenziaria con qualifica non inferiore all'VIII» sono sostituite
dalle seguenti: «un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria»;
3) al comma 3 le parole «tra i funzionari con qualifica non
inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con
qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti:
«tra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia
penitenziaria e da altri quattro appartenenti alla carriera dei
funzionari»;
4) al comma 4 le parole «un funzionario dell'Amministrazione
penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite
dalle seguenti: «un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria»;
5) al comma 6 le parole «con decreto del Ministro di grazia e
giustizia» sono sostituite dalle seguenti «con provvedimento del
direttore generale del personale e delle risorse»;
6) al comma 9 le parole «con ordinanza del direttore
dell'ufficio centrale del personale del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti:
«con provvedimento del direttore generale del personale e delle
risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»;
7) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e
primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni
esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo
degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari»;
z) all'articolo 103 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 7 le parole «tra i funzionari con la qualifica di
dirigente superiore, e da altri quattro membri scelti tra i
funzionari con qualifica non inferiore alla VIII, in servizio presso
il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite
dalle seguenti: «fra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di
polizia penitenziaria e da altri quattro membri appartenenti alla
carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»;
2) al comma 8 le parole «un funzionario dell'Amministrazione
penitenziaria con qualifica funzionale non inferiore alla VIII» sono
sostituite dalle seguenti: «un appartenente alla carriera dei
funzionari di Polizia penitenziaria»;
3) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. Fino
all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente,
le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte
da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o
da dirigenti penitenziari»;
aa) all'articolo 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4 le parole «da un funzionario dirigente
dell'Amministrazione penitenziaria che la presiede, da due funzionari
di qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti:
«da un dirigente penitenziario o da un appartenente alla carriera dei
funzionari di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a
primo dirigente che la presiede, da due appartenenti alla carriera
dei funzionari»;
2) al comma 6 le parole «da un funzionario dell'amministrazione
penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite
dalle seguenti: «da un appartenente alla carriera dei funzionari di
Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria»;
3) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e
primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni
esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo
degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari.»;
bb) all'articolo 108, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.
Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede di
accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in
caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta
con decreto motivato del direttore generale del personale e delle
risorse e i commi 4 e 5 sono abrogati»;
cc) all'articolo 123, comma 1, lettera c), il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «Costituiscono causa di esclusione dai
concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della
Polizia Penitenziaria le alterazioni volontarie dell'aspetto
esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni
permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme
indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o
contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche,
ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli
appartenenti alla Polizia Penitenziaria.»
dd) la tabella A recante dotazioni organiche del Corpo di polizia
penitenziaria e' sostituita dalla tabella A di cui alla tabella 12
allegata al presente decreto legislativo;
Art. 31


Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) da un
dirigente generale penitenziario o da un dirigente generale del Corpo
che lo convoca e lo presiede»;
b) alla lettera b) le parole «che non presti servizio presso
la direzione generale del personale e delle risorse» sono soppresse;
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) da un
primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma:
«2-bis. Sono competenti a giudicare disciplinarmente il personale
in formazione, rispettivamente, il direttore della Scuola o istituto
di istruzione e il direttore generale della formazione»;
3) al comma 3 la lettera c) e' soppressa;
b) all'articolo 15, comma 1, lettera a), dopo le parole «il
direttore dell'istituto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il
comandante del reparto quando rivesta la qualifica di primo
dirigente».
Art. 32


Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alle lettere a), b) e c) ove ricorre la parola
«penitenziario» e' sostituita dalle parole: «di Polizia
penitenziaria»;
2) alla lettera d), le parole «commissario coordinatore
penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto di
Polizia penitenziaria»;
3) alla lettera e), le parole «commissario coordinatore
superiore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente di Polizia
penitenziaria»;
4) alla lettera f) dopo le parole «primo dirigente» sono
aggiunte le seguenti: «di Polizia penitenziaria»;
5) alla lettera g) dopo le parole «dirigente superiore» sono
aggiunte le seguenti: «di Polizia penitenziaria»;
6) dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: «g-bis)
dirigente generale di Polizia penitenziaria»;
b) dopo l'articolo 5, e' aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis (Direzioni generali della Polizia penitenziaria). -
1. Presso il Dipartimento Amministrazione penitenziaria sono
istituite la Direzione generale delle specialita' del Corpo di
polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali sono preposti
i dirigenti generali di Polizia penitenziaria nominati a norma
dell'articolo 13-sexies.»;
c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Funzioni del personale appartenente alla carriera dei
funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria ricoprono gli
incarichi di cui al presente articolo svolgendo i relativi compiti
con proporzionata responsabilita' decisionale e apporto
professionale.
2. Ai funzionari con qualifica di commissario sono conferiti
gli incarichi di: vicecomandante di reparto di istituto
penitenziario; coordinatore di nucleo locale traduzione e
piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico non
superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione della
giustizia minorile e di comunita'.
3. Ai funzionari con qualifica di commissario capo sono
conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto
penitenziario di terzo livello e di istituto penale per i minorenni
di terzo livello; vice comandante di reparto di istituto
penitenziario di secondo livello; coordinatore di nucleo locale
traduzioni e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di
incarico superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole
della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la
giustizia minorile e di comunita'.
4. Ai funzionari con qualifica di dirigente aggiunto sono
conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto
penitenziario di secondo livello e di istituto penale per i minorenni
di secondo livello; vice comandante di reparto di istituto
penitenziario di primo livello; comandante di nucleo traduzioni e
piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante
di reparto negli istituti di istruzione dell'Amministrazione
penitenziaria; direttore di sezione degli uffici, servizi e scuole
della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la
giustizia minorile e di comunita'.
5. Ai funzionari con qualifica di dirigente sono conferiti gli
incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di
primo livello, comandante di reparto di istituto penale per i
minorenni di primo livello; vicecomandante di reparto e presso gli
istituti penitenziari sede di incarico superiore; comandante di
nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o
cittadino; comandante di reparto nelle scuole dell'Amministrazione
penitenziaria; vice direttore degli uffici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di
comunita' non sede di incarico superiore; direttore di sezione di
maggiore rilevanza degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria,
dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita';
comandante di nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione penale
esterna e di comunita'.
6. Ai funzionari con qualifica di primo dirigente sono
conferiti gli incarichi di: direttore di istituto di istruzione;
comandante di reparto della scuola superiore dell'esecuzione penale;
direttore dell'ufficio sicurezza personale e vigilanza; comandante
del nucleo investigativo centrale; capo della segreteria tecnica del
capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; vice
direttore del gruppo operativo mobile; comandante di reparto di
istituto penitenziario sede di incarico superiore; comandante di
nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o cittadino di
maggiore rilevanza; direttore di divisione nelle direzioni generali
della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la
giustizia minorile e di comunita' e nei provveditorati regionali;
vice direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni nei provveditorati
regionali; direttore dell'area sicurezza nei centri per la giustizia
minorile e comandante di nucleo negli uffici interdistrettuali di
esecuzione penale esterna e di comunita'; vice consigliere
ministeriale presso il vice capo e i direttori generali
dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di
comunita'.
7. Ai funzionari con qualifica di dirigente superiore sono
conferiti gli incarichi di: vice direttore generale delle specialita'
del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale dei
servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; vice
direttore generale del personale e delle risorse; vice direttore
generale della formazione; direttore del gruppo operativo mobile;
direttore degli uffici sicurezza e traduzioni nei provveditorati
regionali; direttore del servizio sicurezza dell'ufficio del Capo del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'.
8. Ai funzionari con qualifica di dirigente generale sono
attribuiti gli incarichi di: direttore generale delle specialita' del
Corpo di polizia penitenziaria; direttore generale dei servizi
logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
9. Ai funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla
qualifica di primo dirigente inclusa, sono attribuite le qualifiche
di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di
polizia giudiziaria.
10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualita' di
comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell'area
della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite
dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli
articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attivita' di competenza di
detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi
normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli,
gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e
sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed
internate. Sovrintende altresi' all'organizzazione dei servizi ed
all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria,
alla idoneita' delle caserme, delle mense, dell'armamento e
dell'equipaggiamento.
11. Il predetto personale, in qualita' di responsabile del
nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo al quale e'
preposto anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite,
secondo le competenze, dal direttore dell'ufficio sicurezza e
traduzioni del rispettivo provveditorato regionale o dal direttore
dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33
del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82;
sovrintende alle attivita' di competenza del nucleo, coordinando
l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al
personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati.
Sovrintende altresi' all'organizzazione dei servizi ed
all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria,
alla idoneita' dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei mezzi di
trasporto in dotazione.
12. I funzionari del Corpo di polizia penitenziaria svolgono,
altresi', compiti di formazione, istruzione e addestramento del
personale e di direttore dei poligoni di tiro. Essi possono essere
destinati, in relazione alla qualifica rivestita, ad organismi
interforze.»;
d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, dopo le parole «dell'idoneita' fisica e
psichica», sono aggiunte le seguenti: «nonche' a prove di efficienza
fisica»;
2) al comma 8, dopo le parole «modalita' di formazione delle
graduatorie», sono aggiunte le seguenti: «nonche' le prove di
efficienza fisica»;
e) all'articolo 9, comma 4, le parole «e' effettuata previa
valutazione positiva del direttore dell'istituto, del servizio o
dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al
comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «e' fatta, previa verifica
finale, con determinazione del comandante di reparto presso il quale
e' stato effettuato il tirocinio, quando rivesta la qualifica di
primo dirigente, altrimenti dal direttore di istituto, nei modi
stabiliti con il decreto previsto dal comma 7»;
f) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole «commissario coordinatore» sono
sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto»;
2) al comma 3, le parole «commissario coordinatore» sono
sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto»;
g) all'articolo 13-bis:
1) alla rubrica, le parole «commissario coordinatore superiore»
sono sostituite dalle seguenti: « dirigente»;
2) al comma 1:
a) le parole «commissario coordinatore superiore» sono
sostituite dalla seguente: «dirigente»;
b) le parole «commissario coordinatore» sono sostituite dalle
seguenti: «dirigente aggiunto»;
h) all'articolo 13-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole «dei posti disponibili» sono
aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e dopo le parole «effettivo
servizio nella qualifica» sono aggiunte le seguenti:
«rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31
dicembre»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le promozioni
hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del
semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze»;
i) all'articolo 13-quater sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili al» sono
aggiunte le seguenti: «30 giugno e al» e dopo le parole «effettivo
servizio nella qualifica» sono aggiunte le seguenti:
«rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31
dicembre»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le promozioni
hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del
semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze»;
l) all'articolo 13-quinquies sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'ammissione
allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente e
dirigente superiore il personale nel percorso di carriera deve aver
svolto piu' incarichi connessi alla qualifica rivestita presso
reparti, nuclei, scuole, uffici o servizi dell'Amministrazione
penitenziaria, della giustizia minorile e di comunita' o degli uffici
interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza.»;
2) dopo il comma, 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'incarico di comando di reparto o di nucleo puo'
essere conferito per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e
non superiore a cinque. Lo stesso incarico puo' essere rinnovato una
sola volta, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non
superiore a cinque»;
m) dopo l'articolo 13-quinquies e' inserito il seguente:
«Art. 13-sexies (Nomina a dirigente generale di Polizia
penitenziaria). - 1. I dirigenti generali di Polizia penitenziaria
sono nominati tra i dirigenti superiori.
2. Con decreto del Ministro della giustizia e' costituita la
commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di Polizia
penitenziaria, composta dal Capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, che la presiede, dal Capo del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e dai direttori
generali dell'amministrazione penitenziaria.
3. La commissione consultiva individua, nella misura non
inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari
aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a
dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali
maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera dei
funzionari, nonche' dell'attitudine ad assolvere le piu' elevate
funzioni connesse alla qualifica superiore. 4. Il Ministro della
giustizia sceglie, in vista della proposta al Consiglio dei Ministri,
fra i funzionari indicati dalla commissione.»;
n) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «dell'impiegato» sono sostituite dalle
seguenti: «del dipendente»;
2) al comma 2, le parole «dovra' tenere» sono sostituite dalla
seguente: «tiene» e dopo le parole «sede di servizio», sono aggiunte
le seguenti: «attribuendo valore di titolo preferenziale al positivo
espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti
penitenziari»;
3) al comma 4, le parole «Non e' ammesso a scrutinio il
personale della carriera dei funzionari che nei tre anni precedenti
lo scrutinio abbia» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono ammessi
a scrutinio i funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio
abbiano»;
4) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Sulle
questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria decide una
commissione presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da
quattro direttori generali in servizio nell'Amministrazione
penitenziaria e nell'Amministrazione per la giustizia minorile e di
comunita', nominati ogni triennio dal Ministro della giustizia con
proprio decreto. Le funzioni di segretario sono svolte da funzionari
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nella sede centrale
dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento puo'
delegare le funzioni di presidente al vice capo del Dipartimento.»;
5) il comma 4-ter e' sostituito dal seguente: «4-ter. La
Commissione formula la graduatoria di merito predisposta sulla base
dei criteri di valutazione determinati, con decreto del Capo del
Dipartimento.»;
6) il comma 4-quinquies, e' sostituito dal seguente:
«4-quinquies. La commissione di cui al comma 4-bis decide sui ricorsi
gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari
avverso la valutazione annuale ed il rapporto informativo»;
o) all'articolo 15, comma 1, le parole «commissari coordinatori,
ai commissari coordinatori superiori» sono sostituite dalle seguenti:
«dirigenti aggiunti e dirigenti»;
p) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Valutazione annuale e rapporti informativi per la
carriera dei funzionari). - 1. L'attivita' dei funzionari del Corpo
di polizia penitenziaria e' esaminata annualmente tenendo conto
dell'efficacia delle prestazioni professionali offerte nel periodo
considerata in ragione dei compiti inerenti agli incarichi ricoperti
e alla dignita' della loro posizione nel Corpo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori i primi
dirigenti, i dirigenti aggiunti e i dirigenti presentano, entro il 31
gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente. La relazione e' trasmessa al dirigente generale
dal quale dipendono, il quale vi unisce le proprie osservazioni e la
trasmette alla direzione generale del personale e delle risorse,
entro il successivo 30 aprile.
3. Entro il successivo 30 giugno, un comitato composto da tre
dirigenti generali, almeno uno dei quali del Corpo di polizia
penitenziaria, costituito con decreto congiunto del Capo del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', redige, sulla
base della relazione presentata da ciascun dirigente e delle
osservazioni del dirigente generale, una scheda di valutazione.
4. Il giudizio valutativo finale e' espresso rispettivamente
dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del
Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', a
seconda del dipartimento presso il quale presta servizio
l'interessato, entro il successivo 30 ottobre.
5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo
finale e' notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla
formulazione del giudizio valutativo finale.
6. La scheda di valutazione sostituisce ad ogni effetto il
rapporto informativo.
7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalita'
della relativa compilazione e presentazione, i parametri della
procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio
valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro della
Giustizia su proposta congiunta del Capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita'.
8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca
dell'incarico ricoperto ed e' tenuta in considerazione ai fini della
progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
decorrere dall'anno 2021, in relazione all'attivita' svolta nell'anno
2020.
10. Il rapporto informativo dei funzionari che ricoprano la
qualifica di vice commissario, commissario e commissario capo e'
compilato dal dirigente da cui dipendano. Il giudizio complessivo e'
espresso dal dirigente generale da cui dipenda il dirigente.»;
q) la «tabella D» allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, e' sostituita dalla tabella D di cui alla «tabella 13»
allegata al presente decreto legislativo.
Art. 33


Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
18 settembre 2006, n. 276

1. La «tabella F» allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, e' sostituita dalla tabella F
di cui alla «tabella 14» allegata al presente decreto legislativo.
Art. 34


Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente: «d) carriera dei funzionari;»;
b) all'articolo 4, comma 4-bis, la parola «otto» e' sostituita
dalla seguente: «cinque»;
c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 dopo le parole «svolge mansioni esecutive» sono
aggiunte le seguenti: «anche qualificate e complesse»;
2) al comma 4-bis, la parola «otto» e' sostituita dalla
seguente: «sei»;
d) all'articolo 13 la parola «cinque» e' sostituita dalla
seguente «quattro»;
e) all'articolo 21 la parola «sette» e' sostituita dalla
seguente: «sei»;
f) all'articolo 22 la parola «nove» e' sostituita dalla seguente
«otto»;
g) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole «i ruoli dei direttori tecnici si
distinguono» sono sostituite dalle seguenti: «la carriera dei
funzionari tecnici si distingue»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La carriera dei
funzionari tecnici di cui al comma 1 si articola nelle seguenti
qualifiche: a) commissario tecnico, limitatamente alla frequenza del
corso di formazione; b) commissario capo tecnico; c) dirigente
aggiunto tecnico; d) dirigente tecnico; e) primo dirigente tecnico»;
h) all'articolo 25, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Al funzionario con qualifica di primo dirigente tecnico
e' attribuito l'incarico di direttore del laboratorio centrale del
DNA.»;
i) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica le parole «ai ruoli» sono sostituite dalle
seguenti: «alla carriera»;
2) al comma 1 le parole «del ruolo» sono sostituite dalle
seguenti: «della carriera»;
l) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica le parole «nei ruoli» sono sostituite dalle
seguenti: «nella carriera»;
2) al comma 1 le parole «dall'Istituto superiore di studi
penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Scuola superiore
dell'esecuzione penale»;
m) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica le parole «direttore tecnico coordinatore» sono
sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto tecnico»;
2) al comma 1 le parole «direttore tecnico coordinatore» sono
sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto tecnico» e le parole
«commissario tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti:
«commissario capo tecnico»;
n) all'articolo 30-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica le parole «direttore tecnico superiore» sono
sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico»;
2) al comma 1 le parole «direttore tecnico superiore» sono
sostituite dalle seguenti «dirigente tecnico» e le parole «direttore
tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti «dirigente
aggiunto tecnico»;
o) dopo l'articolo 30-bis e' inserito il seguente:
«Art. 30-ter (Promozione a primo dirigente tecnico). - 1. La
promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico di Polizia
penitenziaria si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 30
giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di
dirigente che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del
31 dicembre. 2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1
luglio e dal 1 gennaio successivi»;
p) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 le parole «ai ruoli dei funzionari tecnici» sono
sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»;
2) al comma 4 le parole «dei funzionari tecnici» sono
sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»;
q) la «tabella A», allegata al decreto legislativo 9 settembre
2010, n.162, e' sostituita dalla tabella A di cui alla «tabella 15»
allegata al presente decreto legislativo.
Art. 35


Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con le modalita' previste dall'articolo 29,
comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono apportati al
regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria gli
adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di
cui al presente capo.
Capo V
Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Art. 36


Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole «di ciascun anno, dal 2017 al 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «del 2017» e le parole «il 30
settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno
successivo,»;
b) dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti:
«a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica
di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31
dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede:
1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata
con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo
24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 335 del 1982 e superamento di un successivo corso di
formazione professionale, svolto con le modalita' di cui alla lettera
b-bis);
2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per
titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti
che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed
espletato secondo le modalita' previste dalla lettera a), e
superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto
con le modalita' di cui alla lettera b-bis);
a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la
dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e' rispettivamente
incrementata di 1.500, 1.000, 750 e 750 unita' soprannumerarie
riassorbibili, alla cui copertura si provvede ai sensi della lettera
a-bis), n. 1), con decorrenze dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023,
in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla
data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il computo delle
carenze organiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente
decreto legislativo. Al completo riassorbimento delle posizioni
sovrannumerarie si provvede entro il 2026, mediante riduzione dei
posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della
lettera a-bis), n. 1), in modo che il numero massimo delle medesime
posizioni sia pari a:
1) 3.060 al 31 dicembre 2023;
2) 1.802 al 31 dicembre 2024;
3) 750 al 31 dicembre 2025;
4) 0 al 31 dicembre 2026;
a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali
di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 24-quater, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;»;
c) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole «i vincitori dei
concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «i vice sovrintendenti
selezionati in base alle procedure» e le parole «di cui alle lettere
a) e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a),
a-bis), a-ter) e», al secondo periodo le parole «Ai concorsi di cui
alla lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «Alle procedure di
cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e a-ter)» e le parole «ai concorsi
gia' banditi, di cui alle lettere a) e b), qualora per gli stessi
concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «alle procedure gia'
avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, a-ter) e b), qualora
per le stesse»;
d) dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente:
«b-ter) resta ferma la facolta', per il personale che ha
conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito
straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure
di cui alle lettere a-bis) e a-ter) quando ne consentano l'accesso
alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza piu'
favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo
rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti
interessati e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera;»;
e) la lettera c), e' sostituita dalla seguente:
«c) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a
legislazione vigente, alla parziale copertura dei posti disponibili
alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata
dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto
legislativo, riservati al concorso interno per l'accesso alla
qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1,
lettera b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
335 del 1982, si provvede attraverso due concorsi, da bandire,
rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni 2017 e 2018, per un
numero di posti pari, rispettivamente, al cinquanta per cento dei
predetti posti disponibili per il primo anno e, a un sesto del
residuo cinquanta per cento per il secondo anno in aggiunta a quelli
disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di
ciascun anno, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) per i
posti disponibili al 31 dicembre 2016 destinati al concorso ivi
previsto, riservati:
1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli,
al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del
predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in
servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti capo del
primo concorso sono riservati a quelli con una anzianita' nella
qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Per il
primo concorso la percentuale e' aumentata dal settanta
all'ottantacinque per cento. Per il successivo concorso, nell'ambito
dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e'
riservato a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le
permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), del
medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalita' ivi previste. Per
il primo concorso la percentuale e' ridotta dal trenta al quindici
per cento;
f) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) alla copertura dei residui posti disponibili alla data
del 31 dicembre 2016 di cui alla lettera c) del presente comma si
provvede attraverso due ulteriori concorsi, da bandire,
rispettivamente, entro il 31 dicembre 2019 e il 30 settembre 2020,
per un numero di posti pari, per il primo concorso, al quaranta per
cento dei suddetti posti residui, da cui detrarre 57 unita'
utilizzate per il secondo concorso di cui alla lettera c), e, per il
secondo concorso, al residuo sessanta per cento, in aggiunta, per
entrambi i concorsi, ai posti riservati al concorso interno per
l'accesso alla qualifica di vice ispettore disponibili alla data del
31 dicembre dell'anno precedente, secondo i seguenti criteri:
1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli
riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del
predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in
servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai
sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato a quelli che
hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle
qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo;
2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b),
dell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalita' ivi previste;
c-ter) alla copertura dei posti riservati al concorso interno
per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data
del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede mediante tre
ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30
settembre degli anni dal 2021 al 2023, secondo i criteri di cui ai
numeri 1) e 2) della lettera c-bis);
c-quater) con decreto del capo della polizia-direttore generale
della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' di svolgimento
del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori dei concorsi
di cui alle lettere c-bis), c-ter) e d-ter), nonche' l'individuazione
delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e i limiti massimi
entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono
considerati utili, nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri
volti a valorizzare le professionalita' e il merito acquisiti dai
candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio;
c-quinquies): al fine di assicurare l'integrale copertura dei
complessivi posti annualmente disponibili per tutti i concorsi di cui
alle lettere c), c-bis), c-ter) e d), in caso di mancata immissione
in ruolo, in ciascuna annualita', del previsto numero di vice
ispettori vincitori di singole procedure concorsuali, s'intendono
corrispondentemente ampliati i posti disponibili per i candidati
risultati idonei nell'ambito della procedura concorsuale relativa
alla stessa annualita' giunta per ultima a conclusione. I candidati
beneficiari dell'ampliamento di cui al primo periodo, qualora per
esigenze organizzative e logistiche non possano essere avviati al
medesimo ciclo del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori
della stessa procedura concorsuale, sono avviati ad un apposito corso
di formazione o al primo corso di formazione utile, con decorrenza
giuridica ed economica dal giorno successivo al termine del corso;
g) alla lettera d), le parole «nonche' di altri 500 posti
disponibili alla data del 31 dicembre 2017 per il secondo concorso
interno per vice ispettore, di cui alla lettera c)» sono sostituite
dalle seguenti: «nonche' alla copertura di ulteriori 500 posti
disponibili alla data del 31 dicembre 2018 da soddisfare con il primo
concorso interno per vice ispettore di cui alla lettera c-bis)», le
parole «il secondo concorso di cui alla lettera c), n.1).» sono
sostituite dalle seguenti: «il primo concorso di cui alla lettera
c-bis).» e dopo le parole «capo della polizia-direttore generale di
pubblica sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «. A decorrere dal 31
dicembre 2023, i suddetti 1.000 posti tornano ad essere disponibili
per il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice
ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, in ragione di almeno
250 unita' per ogni concorso successivo;
h) alla lettera d-ter), le parole «i vincitori dal secondo al
settimo concorso di cui alla lettera c),» sono sostituite dalle
seguenti: «i vincitori del secondo concorso di cui alla lettera c) e
dei concorsi di cui alle lettere c-bis) e c-ter)»;
i) alla lettera e), le parole «lettere a), b) e c), n. 1),» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a), a-bis), n. 1), a-ter), b),
c), n. 1), c-bis), n. 1), e c-ter) del presente comma, limitatamente
ai concorsi per titoli,»;
l) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) la facolta' di rinunciare all'accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti all'esito delle procedure di
cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) puo' essere esercitata entro il
termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva
assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di
formazione. L'esercizio, per due volte, della facolta' di rinuncia
all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da
parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi,
l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, e' causa di
esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle
lettere a), a-bis) e a-ter) relative all'annualita' immediatamente
successiva;
e-ter) i posti non assegnati ai sensi della lettera e-bis) sono
attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del
soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella
relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di
cui alla lettera e-bis), primo periodo, sino al giorno precedente
l'inizio del corso di formazione;»;
m) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2020 hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro
anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio
per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente;
g-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della
qualifica di sovrintendente accede allo scrutinio per merito assoluto
per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo di cui
all'articolo 24-septies del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, con un anno di anticipo rispetto ai cinque
anni previsti, nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui
all'allegata Tabella A;
g-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della
qualifica di sovrintendente capo accede alla procedura per
l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui
all'articolo 24-ter, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con un anno di anticipo rispetto
ai previsti sei anni, nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui
all'allegata Tabella A;»;
n) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
«h-bis) gli ispettori che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una
anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi
allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo con
decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335;
o) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
«i-bis) gli ispettori capo in possesso della qualifica al 1°
gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui
alla lettera h-bis), sono ammessi, al compimento di almeno sette anni
di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso
alla qualifica di ispettore superiore, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335;»;
p) dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente:
«l-bis) gli ispettori superiori in possesso della qualifica al
1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla
qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno sei anni
di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori in
possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016,
rivestivano la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale
di pubblica sicurezza, sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla
qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno cinque
anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle
qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza e di ispettore superiore. Gli ispettori superiori in
possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la
qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso
alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con decorrenza 1° gennaio 2020,
con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della
denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1°
gennaio 2025;»;
q) dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente:
«o-bis) agli assistenti capo che al 1° gennaio 2020 hanno
maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque
anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 5, comma
3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza
dal 1° gennaio 2020;»
r) dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente:
«p-bis) ai sovrintendenti capo che al 1° gennaio 2020 hanno
maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni,
in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-ter, comma
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza
dal 1° gennaio 2020;»
s) dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente:
«q-bis) ai sostituti commissari in possesso della qualifica al
1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui
alle lettere h-bis), i-bis) e l-bis) del presente comma, in assenza
dei motivi ostativi di cui all'articolo 26, comma 5-ter, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita
la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle
disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dal compimento di due
anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari
in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno
maturato nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a due anni e'
attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in
deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dalla
stessa data;»
t) dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:
«r-bis) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi,
rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli ed esami,
consistenti in una prova scritta e in una prova orale, ciascuno per
1.200 posti di ispettore superiore, riservati al personale
appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di
polizia in possesso di una delle lauree di cui all'articolo 5-bis,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le cui
modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
r-ter) ai fini dell'accesso allo scrutinio di cui all'articolo
31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, per il personale del ruolo degli ispettori, gia'
frequentatore dei corsi 7°, 8° e 8°-bis per vice ispettore, si
considera utile il titolo di laurea triennale in scienze
dell'investigazione conseguito, nell'ambito dei corsi suddetti, in
base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione;
r-quater) nell'anno 2020 e' bandito un concorso straordinario,
per titoli, per 1.000 posti di sostituto commissario, riservato al
personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla
data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016,
rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le
modalita' di svolgimento del concorso, con adeguata valorizzazione
del superamento del concorso per ispettore superiore di cui alla
lettera r). I vincitori del concorso sono ammessi alla procedura per
l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza
non antecedente al 1° gennaio 2027;»;
u) alla lettera t):
1) le parole «ad esaurimento» ovunque ricorrano sono soppresse;
2) al secondo periodo, dopo le parole «All'istituzione del
predetto ruolo» sono aggiunte le seguenti: «, che si esaurisce al
momento della cessazione dal servizio delle suddette unita',»;
v) alla lettera u), le parole «ivi previsto e il dieci» sono
sostituite dalle seguenti: «ivi previsto, il dieci», le parole «in
attuazione dell'articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 3, comma 2,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, e per il personale gia' frequentatore dei predetti corsi
si considera utile anche la laurea triennale in scienze
dell'investigazione conseguita, nell'ambito dei corsi suddetti, in
base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione;»;
z) alla lettera bb), le parole «entro cinque anni» sono
sostituite dalle seguenti: «entro sette anni» e dopo le parole «Forze
di polizia» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' dei funzionari che
rivestono la qualifica di primo dirigente»;
aa) alla lettera cc), le parole «31 dicembre 2017; Il 107°» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017. Il 107°»;
bb) la lettera ff) e' sostituita dalla seguente:
«ff) con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio per merito
comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui
al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 per le promozioni a
primo dirigente e qualifiche equiparate, nella fase transitoria di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere ee), primo periodo, lll), primo
periodo, e sss), primo periodo, ai funzionari ammessi a scrutinio il
coefficiente di anzianita' di cui all'articolo 59-bis, comma 5, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' assegnato nella misura
di punti sei gia' dalla prima ammissione allo scrutinio;»;
cc) alla lettera hh), le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
dd) alla lettera ii):
1) l'alinea e' sostituita dalla seguente: «a decorrere dal 1°
gennaio 2018, si osservano le seguenti disposizioni»;
2) il n. 3) e' sostituito dal seguente:
«3) a decorrere dal momento in cui le cessazioni dal servizio
di funzionari del ruolo direttivo determinano la permanenza in
servizio, in tale ruolo, di un numero di funzionari pari a 1.004
unita' - risultanti, in parte, dalla progressiva cessazione degli
effetti delle disposizioni di cui al numero 2), e , per il resto,
dall'applicazione della riduzione di cui al numero 7) alle unita'
individuate dal numero 1), in relazione alla dotazione organica delle
qualifiche non dirigenziali di cui alla Tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 - un
corrispondente numero massimo complessivo di posti e' reso
gradualmente disponibile, in ragione delle ulteriori cessazioni, per
l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno;»;
3) al n. 5), dopo le parole «studio universitario» sono
aggiunte le seguenti: «, ed inoltre, per tutti gli appartenenti ai
ruoli della Polizia di Stato,»;
4) al n. 7), dopo le parole «dalla lettera t)» sono aggiunte le
seguenti: «, con cui e' altresi' fissato, entro l'anno 2020, un
apposito piano programmatico pluriennale»;
ee) alla lettera ll), dopo le parole «mantenimento della sede di
servizio» sono aggiunte le seguenti: «. La facolta' di rinunciare
all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti
tecnici puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla
comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere
effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. I posti non
assegnati ai sensi del secondo periodo sono attribuiti ai soggetti
partecipanti al concorso utilmente collocati nella relativa
graduatoria; in tale caso, si applicano le disposizioni di cui al
secondo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di
formazione.»;
ff) dopo la lettera ll), e' aggiunta la seguente:
«ll-bis) resta ferma la facolta', per il personale che ha
conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito
straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure
di cui alla lettera ll) quando ne consentano l'accesso alla qualifica
di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza piu' favorevole.
L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra
nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati
e' assicurata la conseguente ricostruzione di carriera;»;
gg) alla lettera nn):
1) le parole «ad esaurimento» sono soppresse ovunque ricorrano;
2) al secondo periodo, dopo le parole «predetto ruolo» sono
inserite le seguenti: «, che si esaurisce al momento della cessazione
dal servizio delle suddette unita',»;
3) il periodo «La promozione alla qualifica di direttore
tecnico principale si consegue, mediante scrutinio per merito
comparativo, a ruolo aperto, dopo sei anni di effettivo servizio
nella qualifica di direttore tecnico.» e' sostituito dal seguente:
«La promozione alla qualifica di commissario capo tecnico si
consegue, mediante scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto,
dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di
commissario tecnico.»;
hh) dopo la lettera qq), e' aggiunta la seguente:
«qq-bis) i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2020
hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a
quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo
scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente
tecnico;»;
qq-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della
qualifica di sovrintendente tecnico accede allo scrutinio per merito
assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo
tecnico di cui all'articolo 20-septies del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con un anno di anticipo
rispetto ai cinque anni previsti, nonche' rispetto ai tempi di
riduzione di cui all'allegata Tabella B;
qq-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della
qualifica di sovrintendente capo tecnico accede alla procedura per
l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui
all'articolo 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con un anno di anticipo rispetto
ai previsti sei anni, nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui
all'allegata Tabella B;»;
ii) dopo la lettera rr), e' aggiunta la seguente:
«rr-bis) gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni
sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore
capo tecnico con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;»;
ll) dopo la lettera ss), e' aggiunta la seguente:
«ss-bis) gli ispettori capo tecnici in possesso della qualifica
al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni
di cui alla lettera rr-bis), sono ammessi, al compimento di almeno
sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio
per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;»;
mm) dopo la lettera tt), e' aggiunta la seguente:
«tt-bis) gli ispettori superiori tecnici in possesso della
qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per
l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di
almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli
ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio
2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di perito
superiore tecnico, sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla
qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di
almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche
cumulativamente, nelle qualifiche di perito superiore tecnico e di
ispettore superiore tecnico. Gli ispettori superiori tecnici in
possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la
qualifica di perito superiore tecnico nell'anno 2016 sono ammessi
allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario
tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla
procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore»
con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;»;
nn) dopo la lettera zz), e' aggiunta la seguente:
«zz-bis) agli assistenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020
hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a
cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4,
comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con
decorrenza dal 1° gennaio 2020;»;
oo) dopo la lettera aaa), e' aggiunta la seguente:
«aaa-bis) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020
hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei
anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 20-ter,
comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con
decorrenza dal 1° gennaio 2020;»;
pp) dopo la lettera bbb) e' aggiunta la seguente:
«bbb-bis) ai sostituti commissari tecnici in possesso della
qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le
disposizioni di cui alle lettere rr-bis), ss-bis) e tt-bis) del
presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo
24, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore»
con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente
comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella
qualifica. Ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020,
che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica
un'anzianita' pari o superiore a due anni e' attribuita la
denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle
disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data;»;
qq) dopo la lettera ddd), e' aggiunta la seguente:
«ddd-bis) gli orchestrali ispettori tecnici e gli orchestrali
ispettori capo tecnici che, al 1° gennaio 2020, hanno maturato senza
demerito una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella
prevista dalla tabella G, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificata dal decreto
legislativo adottato in esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre 2018, n. 132, sono
promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2020. Al
personale appartenente al ruolo degli orchestrali della banda
musicale della Polizia di Stato si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis), l-bis), q-bis),
rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis), secondo le anzianita' previste
dalla predetta tabella G;»;
rr) alla lettera eee), al numero 1), dopo le parole «mm),» sono
aggiunte le seguenti: «mm-bis), mm-ter)» e al numero 2), dopo le
parole «mm),» sono aggiunte le seguenti: «, mm-bis), mm-ter)»;
ss) alla lettera iii), le parole «tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque anni», dopo le parole «il personale di cui alle
lettere ggg), secondo periodo, e hhh),» sono aggiunte le seguenti:
«primo periodo» e dopo le parole «gia' frequentato» sono aggiunte le
seguenti: «e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo
dirigente tecnico;»;
tt) dopo la lettera lll), e' aggiunta la seguente:
«lll-bis) agli scrutini per merito comparativo per la
promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico accedono anche i
direttori tecnici superiori che siano stati ammessi in precedenza ad
almeno uno scrutinio per l'accesso alla medesima qualifica, purche'
in possesso degli altri requisiti previsti, con attribuzione di un
coefficiente di anzianita' pari a punti 2 ai funzionari con
permanenza in effettivo servizio nella carriera fino a quindici anni
e a punti 4 per i funzionari con permanenza in effettivo servizio
nella carriera di sedici anni;»;
uu) dopo la lettera mmm), e' aggiunta la seguente:
«mmm-bis) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per
l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, nell'ambito della
riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici, puo'
partecipare anche il personale del ruolo direttivo tecnico, fermo
restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario,
ed inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di
Stato, non si applica il limite di eta' previsto dall'articolo 31,
comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;»;
vv) alla lettera qqq), dopo le parole «decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la
disciplina relativa al corso di formazione dirigenziale e alla
decorrenza vigente al momento di verificazione delle vacanze»;
zz) dopo la lettera qqq) e' aggiunta la seguente:
«qqq-bis) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 48
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonche' di cui al
medesimo articolo nel testo vigente il giorno precedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, i medici
principali gia' frequentatori del 13° corso di formazione iniziale
per medici della Polizia di Stato, ai fini della promozione alla
qualifica di medico capo, accedono al medesimo scrutinio a cui sono
ammessi i medici principali gia' frequentatori del 14° corso di
formazione iniziale per medici della Polizia di Stato e, in caso di
promozione, i primi conseguono la qualifica con decorrenza dal giorno
precedente rispetto a quello previsto per i secondi;»;
aaa) alla lettera rrr), le parole «entro tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni», le parole «il
personale di cui alle lettere ppp), secondo periodo, e qqq),» sono
sostituite dalle seguenti: «il personale di cui alle lettere ppp) e
qqq), primo periodo,» e dopo le parole «gia' frequentato» sono
aggiunte le seguenti: «e dei funzionari che rivestono la qualifica di
primo dirigente medico;»;
bbb) dopo la lettera sss), e' aggiunta la seguente:
«sss-bis) agli scrutini per merito comparativo per la
promozione alla qualifica di primo dirigente medico accedono anche i
medici superiori che siano stati ammessi in precedenza ad almeno uno
scrutinio per l'accesso alla medesima qualifica, purche' in possesso
degli altri requisiti previsti, con attribuzione di un coefficiente
di anzianita' pari a punti 2 ai funzionari con permanenza in
effettivo servizio nella carriera fino a quindici anni e a punti 4
per i funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera
di sedici anni;»;
ccc) la lettera ttt-bis) e' sostituita dalle seguenti:
«ttt-bis) per il primo concorso per l'accesso alla qualifica di
medico veterinario previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, da bandirsi per sette posti, il limite di
eta' previsto dal comma 2-bis, primo periodo, non si applica al
personale destinatario delle riserve di posti ivi indicate, ne' al
personale destinatario di un'ulteriore riserva di due posti per il
personale della Polizia di Stato in possesso del previsto titolo di
studio con un'esperienza nel settore non inferiore a dieci anni;
«ttt-ter) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per
l'accesso alla carriera dei funzionari medici, nell'ambito della
riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici - settore
sanitario, puo' partecipare anche il personale del ruolo direttivo
tecnico - settore sanitario, fermo restando il possesso della laurea
in medicina e chirurgia, del diploma di specializzazione nelle
discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione
all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo. Inoltre,
per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non si
applica il limite di eta' previsto dall'articolo 46, comma 2-bis, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
ttt-quater) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per
l'accesso alla carriera dei funzionari medici veterinari non si
applica il limite di eta' previsto dall'articolo 46, comma 2-bis, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;»;
ddd) alla lettera aaaa-bis), il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «negli anni dal 2020 al 2023 il personale che espleta
funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei
sovrintendenti e degli ispettori, con un'eta' non inferiore a 50 anni
alla data di presentazione della domanda, puo' rivolgere istanza di
transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e
tecnico-scientifici e di assegnazione, rispettivamente, nei settori
del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo.»;
eee) alla lettera aaaa-ter), il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «entro l'anno 2020 il personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per
l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una
esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, puo'
rivolgere istanza di transito alla corrispondente qualifica dei ruoli
tecnici dei settori di supporto logistico e logistico
amministrativo.»;
fff) alla lettera aaaa-quater), al primo periodo, le parole
«giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2020», dopo le
parole «Polizia di Stato,» sono aggiunte le seguenti: «anche se»,
dopo le parole «professione sanitaria,» e' aggiunta la seguente:
«purche'» e, al secondo periodo, dopo le parole «indisponibilita' di
posti» sono aggiunte le seguenti: «riservati al concorso interno per
l'accesso alla qualifica di vice ispettore»;
ggg) alla lettera aaaa-quinquies), le parole «dei concorsi» sono
sostituite dalle seguenti: «delle procedure», le parole «e
aaaa-quinquies)» sono soppresse e dopo le parole «titoli ammessi a
valutazione» sono aggiunte le seguenti: «, rimessa, con riferimento
ai procedimenti di cui alle lettere aaaa-bis) e aaaa-ter), alle
competenti Commissioni per il personale non direttivo di cui
all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335
del 1982,»;
hhh) alla lettera aaaa-sexies), le parole «lettere c), d), mm),
mm-bis), zzz), aaaa-bis), aaaa-ter)» sono sostituite dalle seguenti:
«lettere c), c-bis), c-ter), d), mm), mm-bis), zzz)».
2. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera qqq), terzo
periodo, del presente decreto legislativo s'interpretano nel senso
che l'accesso alla qualifica di medico capo avviene, anche in
sovrannumero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il
giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
1-ter. Fino al completo riassorbimento delle posizioni
sovrannumerarie nella dotazione organica di ciascun ufficio, reparto
e istituto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dei vice
questori e vice questori aggiunti, e qualifiche equiparate, ai
funzionari in possesso delle predette qualifiche possono essere
corrispondentemente attribuite funzioni dirigenziali anche in
sovrannumero rispetto a quelle determinate in attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma
3, e 45, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
nonche' dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 2001, n. 208, ferme restando le tipologie di funzione
previste dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e
dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 338.».
1-quater. Le riduzioni delle permanenze previste nella fase
transitoria dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere h-bis), i-bis), l-bis), q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis),
bbb-bis) e ddd-bis), si applicano in modo che agli appartenenti al
ruolo degli ispettori e degli ispettori tecnici che, per gia'
ottenuta promozione o attribuzione di denominazioni di
«coordinatore», non possono fruire, in tutto o in parte, delle
riduzioni a regime delle permanenze in qualifica ai fini dell'accesso
allo scrutinio ovvero, per il ruolo degli orchestrali della Banda
musicale della Polizia di Stato, ai fini dell'avanzamento per
anzianita' senza demerito, alle qualifiche di ispettore capo e di
ispettore superiore, e qualifiche equiparate, introdotte, a regime,
dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre 2018, n.
132, siano comunque riconosciute, in misura corrispondente, riduzioni
transitorie delle permanenze in qualifica previste dalle suddette
disposizioni ai fini dell'accesso alla qualifica superiore, e, in
subordine, ai fini dell'attribuzione della denominazione di
«coordinatore». Tali riduzioni sono riconosciute in misura
complessivamente non superiore a tre anni al personale di cui al
primo periodo che, alla data del 1° gennaio 2020, risulta in possesso
di una permanenza nella qualifica di ispettore superiore ed
equiparate non inferiore a quattro anni e non superiore a otto anni,
ed in misura complessivamente non superiore a due anni al rimanente
personale.».
Art. 37


Modifiche all'articolo 3 e inserimento dell'articolo 3-bis nel
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla seguente «a) con
decreto del Ministro dell'interno sono individuate le lauree di cui
all'articolo 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 337 del 1982;»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno,
alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato:
a) il prescritto titolo di studio e l'abilitazione
professionale eventualmente prevista possono essere conseguiti entro
la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare;
b) l'iscrizione agli albi o elenchi professionali, ove
prevista, puo' essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso
di formazione iniziale, purche' il candidato sia in possesso di
idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della
relativa istanza.»;
c) al comma 7 dopo le parole «articolo 6, comma 1, lettera d),»
sono aggiunte le seguenti: «del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,»;
d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o
interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di
Stato, ferme restando le disposizioni di cui al comma 13, i requisiti
di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli 6,
comma 1, lettera c), e 27-bis, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, di cui agli
articoli 5, comma 2, e 25-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e di cui agli
articoli 3, comma 3, 31, comma 3, e 46, comma 2, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si considerano in possesso dei
candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento
dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale
acquisizione dei requisiti di cui al primo periodo in un momento
successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai
fini dell'idoneita'.
7-ter. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o
interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di
Stato, i titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai
candidati alla data di scadenza del termine previsto per la
presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso. L'eventuale
acquisizione dei titoli, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in
un momento successivo non rileva ai fini del concorso.
7-quater. Le candidate ai concorsi per l'accesso alle
qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che si
trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai
prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale, e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza
fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima
sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato
di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai
limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su
istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in
data compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente
autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono
avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in
aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici
sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei
vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di
partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei
frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La
posizione in ruolo e' determinata in base ai punteggi ottenuti
nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione.
7-quinquies. Costituiscono causa di esclusione dai concorsi
pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di
Stato le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati,
quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili,
in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo
alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti
o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al
decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato.
7-sexies. Per coloro che accedono ai corsi di formazione per il
personale della Polizia di Stato successivamente al loro inizio, il
numero massimo consentito di giorni di assenza e' proporzionalmente
ridotto in ragione della data di effettivo accesso al corso.
Nell'ambito dei corsi di formazione per il personale della Polizia di
Stato la cui durata e' individuata soltanto nel minimo o soltanto nel
massimo, il numero massimo delle assenze consentite e'
proporzionalmente modificato in ragione dell'aumento o della
riduzione della durata effettiva di ciascun corso.
7-septies. In occasione di concorsi pubblici per agente ed
agente tecnico della Polizia di Stato, con riferimento alle
graduatorie finali relative alle riserve di posti per volontari in
ferma prefissata di cui all'articolo 703 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
l'assunzione per scorrimento e il conseguente avvio al prescritto
corso di formazione di soggetti risultati idonei non vincitori e'
consentita entro e non oltre trenta giorni decorrenti dall'inizio del
prescritto corso di formazione.»;
e) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. Dal 1° gennaio 2017, gli appartenenti che abbiano
ottenuto l'iscrizione nel ruolo d'onore con la qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto
commissario" o di perito superiore tecnico "sostituto direttore
tecnico", se richiamati in servizio, assumono, rispettivamente, la
qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario
tecnico, in ordine di ruolo e con anzianita' di qualifica
corrispondente all'anzianita' nella denominazione di "sostituto
commissario" o di "sostituto direttore tecnico".»;
f) al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I
controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di
ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati ai
controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure
concorsuali, sono effettuati, limitatamente ai vincitori di concorsi
per funzionari, entro la data di inizio del prescritto corso di
formazione iniziale e, limitatamente ai vincitori dei concorsi per
l'accesso ai ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti e ispettori,
entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I
controlli sono svolti dalle competenti articolazioni
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante
richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle
altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle
dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e'
dichiarata, in conseguenza della mancata veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto
del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»;
g) al comma 13-bis, le parole «dello stesso concorso interno»
sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure scrutinali o
concorsuali interne relative alla medesima annualita'»;
h) dopo il comma 13-bis, e' inserito il seguente:
«13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano
anche ai vincitori di concorso pubblico, ferma restando la decorrenza
economica dal giorno dell'effettiva immissione in servizio.».
i) dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Ovunque ricorrano, le parole "ruolo direttivo ad
esaurimento" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo direttivo", e le
parole "ruolo direttivo tecnico ad esaurimento" sono sostituite dalle
seguenti: "ruolo direttivo tecnico".
15-ter. I giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti
dal dipendente che non intenda o non possa, entro il termine indicato
dall'Amministrazione, chiederne l'imputazione ad un corrispondente
periodo di congedo ordinario sono commutati in aspettativa senza
assegni non utile ad alcun altro effetto. L'aspettativa senza assegni
e' utile ad ogni altro effetto in assenza di colpa del dipendente.».
2. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
e' inserito il seguente articolo:
«Art. 3-bis (Distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio
per il personale della Polizia di Stato). ─ 1. Il personale della
Polizia di Stato che ha riportato in servizio e per causa di servizio
ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti
alterazioni nella funzionalita' di organi importanti, puo' fregiarsi
dello speciale distintivo d'onore recante la scritta "Mutilato in
servizio".
2. Il personale della Polizia di Stato che, una o piu' volte, ha
riportato in servizio e per cause di servizio ferite o lesioni
interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le
ossa e gli organi cavitari e per le quali non e' stato concesso il
distintivo di onore di cui al comma 1 puo' essere autorizzato a
fregiarsi di uno o piu' speciali distintivi d'onore per feriti in
servizio conformi al modello depositato negli archivi di Stato.
3. Le caratteristiche, il procedimento di attribuzione e le
modalita' mediante le quali e' possibile fregiarsi dei distintivi di
cui ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.».
Art. 38


Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio
2020 e che a tale data hanno maturato i requisiti di cui alla tabella
D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo
quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono
inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1°
gennaio 2020.
6-ter. I vice brigadieri di cui al comma 6-bis, giudicati
idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con
decorrenza dal 1° gennaio 2020 e precedono nel ruolo, a parita' di
anzianita', quelli promossi con riferimento all'aliquota formata al
31 dicembre 2020.
6-quater. I vice brigadieri di cui al comma 6-bis, giudicati
non idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di valutazione
da determinare al 31 dicembre 2020 e valutati secondo le disposizioni
in vigore a tale data.»;
b) al comma 9:
1) all'alinea, dopo le parole: «di cui ai commi 2» sono
aggiunte le seguenti: «, 6-ter»;
2) alla lettera d), le parole: «1º gennaio e il 31 dicembre
2010» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2010 e il 31
dicembre 2011»;
3) alla lettera e), le parole: «2011.» sono sostituite dalle
seguenti: «2012;»;
4) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) per l'anno 2022, i brigadieri con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018;
e-ter) per l'anno 2023, i brigadieri con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019;
e-quater) per l'anno 2024, i brigadieri che rivestivano il
grado di vicebrigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e
il 31 dicembre 2015.»;
c) al comma 10, lettera b), le parole da: «per gli anni 2025 e
2026» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:
«per l'anno 2023 il numero delle promozioni annuali al grado di
luogotenente e' stabilito con determinazione del Comandante generale
della guardia di finanza in misura non superiore a un quinto della
dotazione organica del ruolo ispettori e la relativa valutazione e'
effettuata ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199.»;
d) al comma 11, dopo le parole: «in servizio al 1º gennaio 2017»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e
richiamati in servizio,»;
e) dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:
«15-bis. I marescialli ordinari con anzianita' compresa tra il
1° gennaio e il 31 dicembre 2013, in servizio permanente alla data
del 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti
di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di
valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei,
promossi con la medesima decorrenza, secondo l'ordine del ruolo di
provenienza, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del
medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995.
15-ter. I marescialli capo in servizio permanente, inclusi
nell'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre 2019, giudicati
idonei e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei rispettivi
quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con
decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui
all'articolo 55-bis con riferimento alla predetta aliquota del 31
dicembre 2019 e' valido anche ai fini del conseguimento della
promozione di cui al presente comma.
15-quater. I marescialli capo con anzianita' compresa dal 2
gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, sono inclusi in un'aliquota
straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, sono
promossi al grado superiore, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1°
gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del
comma 15-ter. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del
decreto legislativo n. 199 del 1995.
15-quinquies. Per i marescialli capo con anzianita' compresa
tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019, la permanenza minima
nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per la
promozione al grado di maresciallo aiutante, in deroga a quanto
previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e' pari a sei anni.
15-sexies. Il personale in servizio permanente alla data del 1°
gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di
maresciallo aiutante, con anzianita' compresa tra il 1° gennaio 2012
e il 31 dicembre 2015, e' incluso in una aliquota straordinaria di
valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicato idoneo,
consegue la promozione al grado di luogotenente, in ordine di ruolo,
a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado
promossi con l'aliquota determinata al 31 dicembre 2019. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199.
15-septies. I marescialli aiutanti con anzianita' compresa tra
il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 nonche' il personale
promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio
2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016
sono inclusi in una aliquota straordinaria di valutazione formata al
1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, conseguono la promozione al
grado di luogotenente, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2
allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a decorrere
dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi ai
sensi del comma 15-sexies. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
15-octies. I marescialli capo promossi al grado di maresciallo
aiutante ai sensi dell'articolo 36, comma 14, nonche' i marescialli
aiutanti in possesso di una anzianita' di grado compresa tra il 1°
gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono sottoposti a valutazione e
conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga alla
permanenza prevista dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, al compimento di sei anni di servizio
effettivo nel grado.
15-nonies. In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2
allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi
restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di
maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-ter, la permanenza nel
grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il
conseguimento del grado di luogotenente e' pari a 6 anni.
15-decies. In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2
allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi
restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di
maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-quater, la permanenza nel
grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il
conseguimento del grado di luogotenente e' pari a:
a) sei anni, per i marescialli capo con anzianita' compresa
tra il 2 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b) sette anni, per i marescialli capo con anzianita' compresa
tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013.
15-undecies. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, per
gli anni dal 2021 al 2023 le promozioni a maresciallo aiutante sono
conferite, nella misura di 330 unita' annuali e in deroga a quanto
previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, anche mediante procedure straordinarie di valutazione a
scelta per esami riservate ai marescialli capo in possesso del
requisito di anzianita' di grado di seguito indicato:
a) per l'anno 2021: fino al 31 dicembre 2017;
b) per l'anno 2022: fino al 31 dicembre 2018;
c) per l'anno 2023: fino al 31 dicembre 2019.
Alle suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 17 gennaio 2002, n. 58. I marescialli capo promossi ai sensi
dell'articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
precedono nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, i parigrado
promossi per effetto di quanto previsto dal presente comma.
15-duodecies. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 58, comma
3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' indetta una
"selezione per titoli" straordinaria per il conferimento di 1.000
promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021 a
cui possono partecipare, a domanda, i marescialli aiutanti con
anzianita' di grado fino al 31 dicembre 2017 che non si trovino in
una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I criteri e le
modalita' per l'effettuazione della selezione, nonche'
l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con
determinazione del Comandante generale.»;
f) dopo il comma 16, e' inserito il seguente:
«16-bis. Agli appuntati scelti in servizio permanente al 1°
gennaio 2020 che hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado,
in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle
condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, e' attribuita
la qualifica di "qualifica speciale", con decorrenza 1° gennaio 2020.
Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il
personale di cui al presente comma e' valutato dalla commissione di
cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199.»;
g) al comma 17:
1) dopo le parole: «comma 16 e» sono aggiunte le seguenti:
«16-bis e»;
2) le parole «7 anni» sono sostituite dalle seguenti: «4 anni»;
h) al comma 19:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) per l'anno 2020, i brigadieri capo:
1) con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il 31
dicembre 2016;
2) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita'
fino al 31 dicembre 2011;
3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita'
compresa tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2012.
Al personale di cui ai numeri 1) e 2) la qualifica speciale e'
attribuita con decorrenza dal 1º gennaio 2020, nell'ordine di
iscrizione del ruolo di provenienza;»;
2) alla lettera e), le parole: «fino al 31 dicembre 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «compresa fra il 1º gennaio e il 31
dicembre 2013»;
3) alla lettera f), la parola «2011» e' sostituita dalla
seguente: «2014»;
4) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) per l'anno
2023, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e
il 31 dicembre 2018;»;
5) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) per l'anno
2024, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e
il 31 dicembre 2019;»;
6) dopo la lettera h) e' inserita la seguente: «h-bis) per
l'anno 2025, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1º
gennaio e il 31 dicembre 2020 che rivestivano il grado di
vicebrigadiere con anzianita' fino al 31 dicembre 2010.»;
i) dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti:
«21-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare
l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di
"cariche speciali", e' formata un'aliquota straordinaria nella quale
sono inclusi i luogotenenti con anzianita' dal 2017 al 2019.
Ai predetti luogotenenti e' attribuita la qualifica di "cariche
speciali" a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del
possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, comma 5-bis, del
decreto legislativo n. 199 del 1995. I medesimi prendono posto nel
ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.
21-ter. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le
aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica di
"cariche speciali", riservate ai luogotenenti promossi ai sensi dei
commi 15-sexies, 15-septies e 15-duodecies, in deroga alla permanenza
nel grado prevista dall'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo
n. 199 del 1995, sono fissate secondo le seguenti decorrenze:
a) per l'anno 2021, coloro che rivestivano il precedente
grado di maresciallo aiutante con anzianita' compresa fra il 1°
gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b) per l'anno 2022, i marescialli aiutanti con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c) per l'anno 2023, i marescialli aiutanti con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
d) per l'anno 2024, i marescialli aiutanti con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
e) per l'anno 2025, i marescialli aiutanti con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
f) per l'anno 2026, i marescialli aiutanti promossi con
decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata
al 31 dicembre 2016;
g) per l'anno 2027, i marescialli aiutanti promossi con
riferimento alla "selezione per titoli" di cui al comma
15-duodecies.»;
l) al comma 23:
1) alla lettera a):
1.1) le parole: «nel secondo e terzo anno» sono sostituite
dalle seguenti: «nel secondo, terzo, quarto e quinto anno»;
1.2) le parole: «nel quarto e quinto anno, nella misura del
65 per cento;» sono soppresse;
2) alla lettera b):
2.1) le parole: «nel secondo e terzo anno» sono sostituite
dalle seguenti: «nel secondo, terzo, quarto e quinto anno»;
2.2) le parole: «; nel quarto e quinto anno, nella misura del
35 per cento» sono soppresse;
2.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando
quanto previsto dalla presente lettera, il Corpo della guardia di
finanza puo' bandire, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, un
concorso straordinario per titoli per 150 allievi marescialli da
trarre, anche in sovrannumero rispetto all'organico, dai brigadieri
capo qualifica speciale in servizio permanente che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, abbiano un'eta' anagrafica non inferiore
a 55 anni e siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui
all'articolo 36, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199. Nel medesimo anno solare, i brigadieri capo
qualifica speciale che partecipano al concorso straordinario di cui
alla presente lettera non possono partecipare ai concorsi previsti
dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199. La durata del corso di formazione di cui
all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199, svolto secondo le modalita' di cui all'articolo 48 del medesimo
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, puo' essere ridotta fino
alla meta'.»;
m) dopo il comma 24 e' inserito il seguente:
«24-bis. Nell'ambito delle procedure reclutative indette dal
Corpo della guardia di finanza, ai fini dell'accertamento del
possesso del profilo attitudinale previsto per il ruolo ambito,
possono essere impiegati ufficiali del medesimo Corpo in possesso
della qualifica di «perito selettore", conferita dalla competente
struttura del Ministero della difesa, previo superamento di specifico
corso organizzato nell'ambito della predetta amministrazione di
appartenenza.»;
n) al comma 29:
1) la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
2) le parole da: «, che hanno frequentato specifici corsi»
fino a «nella predetta specializzazione» sono sostituite dalle
seguenti: «e di una delle specializzazioni dei servizi navale o
aereo, che nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione,
siano stati impiegati quali specializzati nel relativo servizio»;
o) il comma 34 e' abrogato;
p) dopo il comma 35 e' inserito il seguente:
«35-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 35:
a) i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' di
grado compresa tra il 2009 e il 2015, ai fini dell'inclusione nella
terza aliquota di valutazione, devono aver maturato un'anzianita' di
grado pari o superiore a 12 anni;
b) per i tenenti colonnelli del ruolo normale promossi a
tale grado nell'anno 2017, ai fini dell'inclusione nelle aliquote di
valutazione per l'avanzamento al grado superiore, sono richieste le
seguenti anzianita' nel grado:
- 1ª aliquota: 6, 7 e 8 anni;
- 2ª aliquota: 9 e 10 anni;
- 3ª aliquota: 13 o piu' anni.»;
q) il comma 37 e' abrogato;
r) al comma 38, le parole: «Gli ufficiali» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino alla formazione delle aliquote di valutazione
per l'anno 2021, gli ufficiali»;
s) al comma 40, la parola: «2025» e' sostituita dalla seguente:
«2024»;
t) al comma 42 la parola: «quarta» e' sostituita dalla
seguente: «seconda»;
u) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:
«42-bis. Fino alla formazione delle aliquote di avanzamento
per l'anno 2027, i colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario,
iscritti in occasione della sesta valutazione nella prima meta' della
graduatoria di merito, possono chiedere di essere ulteriormente
valutati per le due annualita' immediatamente successive.
42-ter. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita'
del Corpo della guardia di finanza, l'esito della valutazione a
scelta, a cura della commissione superiore di avanzamento, degli
ufficiali inclusi, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69, nelle aliquote formate al 30 settembre 2020 non
produce effetti ai fini delle promozioni attribuibili nell'anno
2021.»;
v) il comma 43 e' abrogato;
z) al comma 47, la lettera e) e' abrogata;
aa) al comma 52:
1) alla lettera d), le parole: «1° gennaio 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;
2) alla lettera e), la parola: «2019» e' sostituita dalla
seguente: «2020»;
3) alla lettera f), la parola: «2019» e' sostituita dalla
seguente: «2021» e la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente:
«2018»;
4) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) per il corso che ha inizio nell'anno 2024, i
tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di
grado non antecedente al 1° gennaio 2022 e i maggiori del ruolo
normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31
dicembre 2019;
f-ter) per il corso che ha inizio nell'anno 2025, i tenenti
colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non
antecedente al 1° gennaio 2022;
f-quater) per il corso che ha inizio nell'anno 2026, i
tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di
grado non antecedente al 1° gennaio 2022;
f-quinquies) per il corso che ha inizio nell'anno 2027, i
tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di
grado non antecedente al 1° gennaio 2023;
f-sexies) per il corso che ha inizio nell'anno 2028, i
tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di
grado non antecedente al 1° gennaio 2023;
f-septies) per il corso che ha inizio nell'anno 2029, i
tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di
grado non antecedente al 1° gennaio 2024.»;
bb) al comma 53:
1) le parole: «Nel periodo transitorio di cui al comma 52 e
a» sono sostituite dalla seguente: «A»;
2) dopo le parole: «per l'avanzamento» sono aggiunte le
seguenti: «al grado di colonnello»;
3) dopo le parole: «biennio di formazione» sono aggiunte le
seguenti: «, sempreche' la frequenza del corso sia effettiva all'atto
della valutazione da parte della commissione superiore di avanzamento
ovvero l'interessato sia stato ammesso alla frequenza di un corso
successivo»;
cc) dopo il comma 56 sono inseriti i seguenti:
«56-bis. Fermo restando quanto disposto alla colonna 7 della
tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 per
i colonnelli e i generali di brigata del ruolo normale - comparto
aeronavale:
a) per gli anni 2020 e 2022 il numero delle promozioni al
grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale
e' fissato in una unita'. Conseguentemente, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c-bis), del predetto
decreto legislativo n. 69/2001, per i suddetti anni e' formata
l'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei
colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale;
b) per il periodo dal 2025 al 2028, in relazione alla
composizione dell'aliquota e alla consistenza in effettivo del ruolo,
il Comandante generale puo' conferire una promozione al grado di
generale di divisione del ruolo normale - comparto aeronavale nei
limiti delle promozioni previste per il medesimo periodo.
56-ter. Per gli anni dal 2022 al 2026, in conseguenza dei
nuovi periodi di permanenza nel grado stabiliti a partire dal primo
dei predetti anni, le promozioni complessive al grado di colonnello
del ruolo normale - comparto ordinario, di cui alla colonna 7 della
tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,
sono rideterminate in modo armonico per le tre aliquote dei tenenti
colonnelli con provvedimento del Comandante generale, avuto anche
riguardo al numero di ufficiali in possesso di titoli valutabili ai
fini dell'avanzamento.
56-quater. In relazione alle esigenze funzionali e di
completamento dell'organico del
ruolo-tecnico-logistico-amministrativo, il Comandante generale della
Guardia di finanza puo' disporre, fino all'anno 2025, una o piu'
procedure per il transito di ufficiali dal ruolo normale - comparto
ordinario al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, con le
modalita', nel numero e nei termini stabiliti con propria
determinazione. Resta ferma l'applicabilita' del disposto di cui
all'articolo 61 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
56-quinquies. Per l'avanzamento al grado di generale di
brigata del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, fino alla
formazione delle aliquote per l'anno 2022, si applica la tabella n. 4
allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, vigente il
giorno precedente all'entrata in vigore del presente comma.
56-sexies. Con riferimento alle promozioni al grado di
colonnello del ruolo tecnico-logistico-amministrativo:
a) fino all'anno 2020, non si applica l'articolo 26 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
b) fino all'anno 2031, il Comandante generale della Guardia
di finanza ha facolta' di non applicare la disposizione di cui
all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69, avuto riguardo ai transiti disposti ai sensi del presente decreto
legislativo e alla composizione delle relative aliquote di
avanzamento. Per il comparto sanitario - specialita' psicologia, la
vacanza organica eventualmente disponibile nell'anno 2030 e' colmata
con una promozione di un tenente colonnello della medesima
specialita' nell'anno 2032.»;
dd) al comma 60-ter, le parole: «per il ruolo esecutori» sono
sostituite dalle seguenti: «per dodici unita' del ruolo esecutori»;
ee) dopo il comma 60 sono inseriti i seguenti:
«60-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo della
Guardia di finanza, in deroga alle percentuali previste dall'articolo
19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' incrementato
con le modalita' di cui al medesimo articolo 19, per un massimo di
1.750 unita' soprannumerarie, suddivise in 350 unita' per il concorso
relativo all'anno 2020, 400 unita' per il concorso relativo all'anno
2021, 450 unita' per il concorso relativo all'anno 2022 e 550 unita'
per il concorso relativo all'anno 2023, di cui, rispettivamente, 300
unita' per l'anno 2020, 350 unita' per l'anno 2021, 400 unita' per
l'anno 2022 e 500 unita' per l'anno 2023, tratte dagli appuntati
scelti e, per le restanti 50 unita' per ciascuno dei predetti anni,
dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 20 del predetto decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199. Al completo riassorbimento delle predette
posizioni soprannumerarie si provvede, entro il 2029, con i concorsi
indetti dall'anno 2024 e con effetti a partire dal 1° gennaio 2026. A
tal fine, il numero massimo delle unita' soprannumerarie e' fissato:
a) al 31 dicembre 2026, in 1.320 unita';
b) al 31 dicembre 2027, in 893 unita';
c) al 31 dicembre 2028, in 363 unita';
d) al 31 dicembre 2029, in 0 unita'.
Fino al 31 dicembre 2025, la durata dei corsi di cui all'articolo
27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolti secondo le
modalita' di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo decreto
legislativo, puo' essere ridotta fino alla meta'.
60-sexies. Per gli ufficiali allievi in formazione presso
l'Accademia del Corpo della guardia di finanza alla data di entrata
in vigore del presente decreto, avviati al corso di pilotaggio per il
conseguimento del brevetto di pilota militare successivamente alla
nomina a ufficiale, la ferma di sedici anni di cui all'articolo 2161
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' contratta dalla data
di avvio del predetto corso.».
Art. 39


Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:
«a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica
di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al
31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede: 1) per il
settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per
merito comparativo ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e superamento di un
successivo corso di formazione svolto con le modalita' di cui al
comma 2; 2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per
titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti
che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio secondo
le modalita' previste dalla precedente lettera a), e superamento di
un successivo corso di formazione professionale svolto con le
modalita' di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443;
a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la
dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e' rispettivamente
incrementata di 550, 350, 300 e 300 unita' soprannumerarie, alla cui
copertura si provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1, con
decorrenze dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2023, in aggiunta ai posti
ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre
di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze organiche, ai
sensi del comma 5, del presente decreto. Al completo riassorbimento
delle posizioni sovrannumerarie si provvede entro il 2030, mediante
riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai
sensi della lettera a-bis), n. 1, in modo tale che il numero massimo
delle posizioni sovrannumerarie sia pari a:
1) 1190 al 31 dicembre 2024;
2) 1072 al 31 dicembre 2025;
3) 825 al 31 dicembre 2026;
4) 595 al 31 dicembre 2027;
5) 230 al 31 dicembre 2028;
6) 60 al 31 dicembre 2029;
7) 0 al 31 dicembre 2030;
a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e
concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443»;
2) la lettera b) e' soppressa;
3) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente:
«b-bis) per i vice sovrintendenti selezionati in base alle
procedure di cui alle lettere a), a-bis), a-ter), il corso di
formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non
inferiore a un mese, e le relative modalita' attuative sono stabilite
con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria. Alle procedure di cui alle lettere a) e a-bis), n. 1,
e a-ter), possono partecipare gli assistenti capo che ricoprono una
posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio
dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente
corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo alle
procedure gia' avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e a-ter)
e, qualora per le stesse tutti i vincitori non siano gia' stati
immessi nel ruolo dei sovrintendenti»;
4) la lettera b-ter) e' soppressa;
b) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti commi:
«14-bis. Le candidate ai concorsi per l'accesso alle
qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia penitenziaria che
si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai
prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale, e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza
fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima
sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato
di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai
limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su
istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in
data compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente
autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono
avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in
aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici
sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei
vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di
partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei
frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La
posizione in ruolo e' determinata in base ai punteggi ottenuti
nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione.
14-ter. Fino alla nomina di funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria alla qualifica di dirigente superiore, gli incarichi
loro attribuiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146 come modificato dal presente decreto legislativo,
possono essere attribuiti agli ufficiali del ruolo ad esaurimento del
disciolto Corpo degli agenti di custodia.
14-quater. Gli incarichi attribuiti ai dirigenti aggiunti e
ai dirigenti possono essere assegnati ai funzionari di entrambe le
qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell'attribuzione
degli incarichi.
14-quinquies. In fase di prima applicazione dell'articolo
13-sexies della legge 21 maggio 2000, n. 146, la permanenza minima
nella qualifica di dirigente superiore per la nomina a dirigente
generale e' fissata in tre anni.
14-sexies. Le disposizioni di cui agli articoli 2164 e 1808
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si applicano anche agli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.
14-septies. Gli ispettori e gli ispettori tecnici che al 1°
gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o
superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla
qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.
14-octies. Gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici
in possesso della qualifica al 1 gennaio 2020, non inclusi tra i
destinatari delle disposizioni di cui al comma 14-septies del
presente articolo, sono ammessi, al compimento di almeno sette anni
di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso
alla qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. Gli ispettori capo e
gli ispettori capo tecnici in possesso, al 1° gennaio 2020, di
un'anzianita', maturata cumulativamente nelle qualifiche di ispettore
e di ispettore capo, pari o superiore a quattordici anni sono
ammessi, al compimento di sette anni di effettivo servizio nella
qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, allo
scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.
14-nonies. Gli ispettori superiori e gli ispettori
superiori tecnici in possesso della qualifica al 1 gennaio 2020 sono
ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto
commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 22-bis del decreto
legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno sei
anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori
e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1°
gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di
ispettore superiore sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla
qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui
all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162,
al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati
nella qualifica di ispettore superiore. Gli ispettori superiori e gli
ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio
2020 e che hanno conseguito la qualifica di ispettore superiore o di
ispettore superiore tecnico nell'anno 2016 sono ammessi allo
scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e di
sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 22-bis del decreto
legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con decorrenza 1° gennaio 2020,
con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della
denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1°
gennaio 2025;».
14-decies. I vice sovrintendenti e i vice sovrintendenti
tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella
qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con
decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto,
alla qualifica di sovrintendente.
14-undecies. Il personale in possesso, al 1° gennaio 2020,
della qualifica di sovrintendente accede allo scrutinio per merito
assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo di
cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
e articolo 14 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con
un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti.
14-duodecies. Il personale in possesso, al 1° gennaio 2020,
della qualifica di sovrintendente capo accede alla procedura per
l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui
all'articolo 15, comma 5-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, e di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del decreto
legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con un anno di anticipo
rispetto ai previsti sei anni.
14-terdecies. Agli assistenti capo e agli assistenti capo
tecnici che al 1 gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella
qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi
ostativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del
decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e' attribuita la
denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
14-quaterdecies. Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti
capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita'
nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi
ostativi di cui all'articolo 15, comma 5-ter, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 10, comma 4-ter, del
decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e' attribuita la
denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
14-quinquiesdecies. Ai sostituti commissari e ai sostituti
commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a
cui non sono state applicate le disposizioni di cui ai commi
14-septies, 14-octies e 14-nonies del presente articolo, in assenza
dei motivi ostativi di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione
di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui
al comma 4, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella
qualifica. Ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici
in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno
maturato nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a due anni e'
attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in
deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 4 dalla stessa
data.
14-sexiesdecies. Nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono
banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli ed
esami, consistenti in una prova scritta e in una prova orale,
ciascuno per 350 posti di ispettore superiore, riservati al personale
appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo
degli ispettori della Polizia penitenziaria in possesso almeno della
laurea triennale, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite con
decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
14-septiesdecies. Nell'anno 2020 e' bandito un concorso
straordinario, per titoli, per 150 posti di sostituto commissario,
riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore
superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31
dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con decreto
del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono
stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, con adeguata
valorizzazione dell'ammissione con riserva al concorso da ispettore
superiore bandito nell'anno 2003. I vincitori del concorso sono
ammessi alla procedura per l'attribuzione della denominazione di
"coordinatore" con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027».
Art. 40


Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018,
riveste la qualifica di commissario capo e qualifiche e gradi
corrispondenti e non ha maturato una anzianita' di 13 anni dal
conseguimento della nomina nelle carriere dei funzionari o ruoli
corrispondenti o della nomina a ufficiale, il compenso per lavoro
straordinario e' corrisposto, al compimento della predetta anzianita'
e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella
misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo
1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66.»;
b) al comma 2, «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro e'
innalzato, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, in ragione dell'eventuale incremento del trattamento
economico per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
A decorrere dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al
primo periodo sono incrementati delle seguenti misure:
a) 48.050 euro per l'anno 2019;
b) 7.008.680 euro per l'anno 2020;
c) 10.215.998 euro per l'anno 2021;
d) 5.476.172 euro per l'anno 2022;
e) 17.250.000 euro a decorrere dall'anno 2023.»;
c) al comma 3, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Il
medesimo emolumento e' altresi' corrisposto, entro il 30 giugno 2020,
al personale che ha maturato i requisiti di cui al presente comma nel
periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017.»;
d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici
e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 e
che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un'anzianita' di
qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto
anni, e' corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una
tantum di importo pari a 400 euro.
3-ter. Ai brigadieri in servizio dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza promossi al grado di brigadiere
capo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1300, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 58,
comma 2, lettera b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199, e' attribuito un assegno lordo una tantum pari a 250 euro.»;
e) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Agli assistenti capo e gradi corrispondenti con almeno
8 anni di permanenza nella qualifica o nel grado, che hanno
conseguito, dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2017, la qualifica di
vice sovrintendente e gradi corrispondenti, e' attribuito, a
decorrere dal 1º ottobre 2017, un assegno personale pari alla
differenza tra i parametri stipendiali previsti, a decorrere dalla
medesima data, per l'assistente capo «coordinatore» e qualifiche
corrispondenti e per il vice sovrintendente e gradi corrispondenti.»;
f) al comma 7, le parole: «, che, alla medesima data, non hanno
maturato 13 anni di anzianita' nel ruolo» sono sostituite dalle
seguenti: «e a decorrere da tale data»;
g) al comma 8, dopo le parole: «alla data del 1° gennaio 2018»
sono aggiunte le seguenti: «e a decorrere da tale data»;
h) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le dotazioni del
fondo di cui al comma 11 sono incrementate di 949.095 euro annui,
ripartiti come segue:
a) Polizia di Stato: 294.815 euro;
b) Arma dei carabinieri: 352.216 euro;
c) Corpo della guardia di finanza: 178.280 euro;
d) Corpo della polizia penitenziaria: 123.784 euro.»;
i) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:
«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i funzionari con
qualifica di vice questore aggiunto o di vice questore e qualifiche
corrispondenti, che transitano, a domanda, in altre Amministrazioni
pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono inquadrati
nella posizione apicale della terza area prevista dalla
contrattazione collettiva di comparto, mantenendo a titolo di assegno
riassorbibile la differenza tra il trattamento economico fisso e
continuativo in godimento al momento della domanda e quello spettante
all'atto del transito.
17-ter. Il personale interessato al transito di cui al comma
17-bis, che ha conseguito l'inidoneita' nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente
disposizione, puo' presentare l'apposita istanza entro e non oltre
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Il personale cessato dal servizio nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente
disposizione e' riammesso, a valere sulle previste facolta'
assunzionali, in posizione di aspettativa ai sensi dell'articolo 8
del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339,
ai fini del transito in altra Amministrazione.»;
l) al comma 21, primo periodo, dopo le parole: «al grado
superiore» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero l'attribuzione della
denominazione di coordinatore e qualifiche corrispondenti,» dopo le
parole «o per decesso» sono aggiunte le seguenti: «anche non» e, al
secondo periodo, le parole «dell'articolo 1084» sono sostituite dalle
seguenti: «degli articoli 1084 e 1084-bis»;
m) dopo il comma 29 e' aggiunto il seguente:
«29-bis. Il direttore della Direzione centrale per i servizi
antidroga di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 15 gennaio
1991, n. 16 e il direttore della Scuola di perfezionamento per le
Forze di polizia di cui agli articoli 22 della legge 1 aprile 1981,
n. 121 e 13, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, qualora siano tratti, secondo le
modalita' previste dai predetti articoli, dall'Arma dei carabinieri o
dal Corpo della guardia di finanza, rivestono il grado non inferiore
a generale di divisione.»;
n) al comma 30, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
«d-bis) articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28,
29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.
39.». Conseguentemente, alla lettera d), il punto fermo «.» e'
sostituito dal punto e virgola «;»;
o) dopo il comma 30, sono inseriti i seguenti:
«30-bis. Fermi restando i principi generali della
concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura dell'assegno
di cui agli articoli 15 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e' incrementata di 270 euro annui. A
decorrere dal 1° gennaio 2025, la medesima misura e' incrementata di
ulteriori 30 euro annui.
30-ter. Fermi restando i principi generali della concertazione,
il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 254, e' incrementato:
a) per l'anno 2023, di 1.746.437,40 euro per la Polizia di
Stato e di 718.642,03 euro per la Polizia penitenziaria;
b) per l'anno 2024, di 689.335,91 euro per la Polizia di
Stato e di 286.870,92 euro per la Polizia penitenziaria;
c) per l'anno 2025, di 4.709.197,71 euro per la Polizia di
Stato e di 1.967.066,22 euro per la Polizia penitenziaria;
d) per l'anno 2026, di 7.116.912,47 euro per la Polizia di
Stato e di 2.992.029,56 euro per la Polizia penitenziaria;
e) per l'anno 2027, di 1.902.837,44 euro per la Polizia di
Stato e di 799.974,14 euro per la Polizia penitenziaria;
f) per l'anno 2028, di 2.619.270,68 euro per la Polizia di
Stato e di 1.101.170,66 euro per la Polizia penitenziaria;
g) a decorrere dall'anno 2029, di 5.998.743,63 euro per la
Polizia di Stato e di 2.521.938,88 euro per la Polizia penitenziaria.
30-quater. Fermi restando i principi generali della
concertazione, il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali,
previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento
militare dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 2007, n. 170, e' incrementato:
a) per l'anno 2023, di 2.018.989,96 euro per l'Arma dei
carabinieri e di 1.054.911,61 euro per il Corpo della Guardia di
finanza;
b) per l'anno 2024, di 804.007,40 euro per l'Arma dei
carabinieri e di 416.813,77 euro per il Corpo della Guardia di
finanza;
c) per l'anno 2025, di 5.568.477,83 euro per l'Arma dei
carabinieri e di 2.879.618,24 euro per il Corpo della Guardia di
finanza;
d) per l'anno 2026, di 8.524.436,77 euro per l'Arma dei
carabinieri e di 4.291.642,20 euro per il Corpo della Guardia di
finanza;
e) per l'anno 2027, di 2.279.164,95 euro per l'Arma dei
carabinieri e di 1.147.449,47 euro per il Corpo della Guardia di
finanza;
f) per l'anno 2028 di 3.137.288,45 euro per l'Arma dei
carabinieri e di 1.579.473,21 euro per il Corpo della Guardia di
finanza;
g) a decorrere dall'anno 2029, di 7.185.125,72 euro per
l'Arma dei carabinieri e di 3.617.363,77 euro per il Corpo della
Guardia di finanza.
30-quinquies. In attuazione dei principi stabiliti
dall'articolo 19, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
che riconosce la specificita' del ruolo delle Forze di polizia ai
fini della definizione degli ordinamenti e dello stato giuridico ed
economico degli appartenenti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al
personale a cui, ai fini del valido svolgimento delle proprie
specifiche attribuzioni in via esclusiva nell'ambito della rispettiva
Forza di polizia, sia imposta per legge l'iscrizione a un albo o a un
elenco professionale, l'Amministrazione di appartenenza assicura il
rimborso delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione ed
eventuali spese di amministrazione, ferma restando l'esclusione
dell'interessato da ogni gestione previdenziale di categoria.»;
p) al comma 31, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai
fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 17, comma 12-bis, periodi terzo, quarto e quinto,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
q) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti:
«31-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalita' delle
amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le
disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in
caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di
polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti
all'Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il
diniego e' consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.
31-ter. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato
nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, cui
e' stata irrogata la sanzione della riduzione dello stipendio di cui
all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, in data antecedente al 1° gennaio 2017, si
applica la disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esclusa ogni efficacia retroattiva.
31-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale delle
Forze di polizia a ordinamento civile e militare conduttore di cani
riformati in quanto non piu' idonei al servizio puo' ottenerne, in
via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Nei casi di cui al
primo periodo, nei confronti di ciascun cane continua a essere
assicurata l'assistenza veterinaria, entro il limite di spesa annuale
di 1.200 euro.»;
r) la «tabella F» allegata al decreto 29 maggio 2017, n. 95, e'
sostituita dalla «tabella F» di cui alla tabella 16 allegata al
presente decreto.
Capo VI
Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento
Art. 41


Disposizioni finali e finanziarie

1. Al personale delle qualifiche e gradi apicali in servizio al 31
dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di
anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della
denominazione e qualifica corrispondente per effetto delle
disposizioni del presente decreto legislativo, e' corrisposto, entro
il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di 315 euro per
assistenti capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti, 430
euro per sovrintendenti capo coordinatore e qualifiche e gradi
corrispondenti, 540 euro per sostituto commissario coordinatore e
qualifiche e gradi corrispondenti.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in relazione all'attuazione di
quanto previsto dal presente decreto legislativo, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 40,
comma 1, lettera p), del presente decreto legislativo.
Art. 42


Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui all'articolo 2138, comma 3, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati:
a) l'articolo 38 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967,
n. 429.
Art. 43


Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto
legislativo, valutati in 49.892.616 euro per l'anno 2019, in
121.283.626 euro per l'anno 2020, in 106.741.470 euro per l'anno
2021, in 105.576.540 euro per l'anno 2022, in 129.915.352 euro per
l'anno 2023, in 127.890.605 euro per l'anno 2024, in 121.830.135 euro
per l'anno 2025, in 118.037.037 euro per l'anno 2026, in 120.728.587
euro per l'anno 2027, in 123.759.995 euro per l'anno 2028 e in
124.860.733 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede:
a) quanto a 44.978.408 euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1,
del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 4.914.208 euro per l'anno 2019, in 121.283.626 euro
per l'anno 2020, in 106.741.470 euro per l'anno 2021, in 105.576.540
euro per l'anno 2022, in 129.915.352 euro per l'anno 2023, in
127.890.605 euro per l'anno 2024, in 121.830.135 euro per l'anno
2025, in 118.037.037 euro per l'anno 2026, in 120.728.587 euro per
l'anno 2027, in 123.759.995 per l'anno 2028, ed euro 124.860.733
annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, come rimodulato e incrementato
ai sensi degli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 132.
2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1,
definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, ammontano a 1.200.603 euro annui a decorrere dall'anno
2020, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di
diritto pubblico.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le
somme di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre
2018, n. 132, iscritte nel conto dei residui possono essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Dadone, Ministro per la pubblica
amministrazione

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Lamorgese, Ministro dell'interno

Guerini, Ministro della difesa

Bonafede, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

TABELLE ALLEGATE AL CAPO I (POLIZIA DI STATO)

Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLE ALLEGATE AL CAPO II (ARMA DEI CARABINIERI)

Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLE ALLEGATE AL CAPO III (GUARDIA DI FINANZA)

Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLE ALLEGATE AL CAPO IV (POLIZIA PENITENZIARIA)

Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLE ALLEGATE AL CAPO V
(MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLE ALLEGATE AL CAPO I (POLIZIA DI STATO)

Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLE ALLEGATE AL CAPO II (ARMA DEI CARABINIERI)

Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLE ALLEGATE AL CAPO III (GUARDIA DI FINANZA)

Parte di provvedimento in formato grafico


TABELLE ALLEGATE AL CAPO IV (POLIZIA PENITENZIARIA)

Parte di provvedimento in formato grafico

 

TABELLE ALLEGATE AL CAPO V
(MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95)

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 173 
Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2,
lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.
(20G00011)
(GU n.29 del 5-2-2020 - Suppl. Ordinario n. 8)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1°
dicembre 2018, n. 132, che conferisce al Governo la delega ad
adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale delle Forze armate, nonche' correttive
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, fermo restando il
mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia e nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo,
della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
Visto l'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132,
recante ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma
6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, recante codice dell'ordinamento militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, e successive modificazioni, recante Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 26 settembre 2019;
Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato n. 1447/2019, emesso nell'adunanza del 24 ottobre
2019 e del 7 novembre 2019;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emesso nella seduta
del 17 ottobre 2019;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2019;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa,
dell'interno e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Disposizioni comuni a piu' categorie

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 212, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 2020, l'Amministrazione della difesa
provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio
sanitario militare di cui al comma 1, nonche' dagli psicologi
militari per l'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n.
43.»;
b) all'articolo 622:
1) al comma 1, lettera c), le parole «ai sensi» sono sostituite
dalle seguenti: «in applicazione»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, si applicano gli articoli 867,
comma 5, e 923, comma 5.»;
c) all'articolo 635:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera f), dopo le parole «per inidoneita'
psico-fisica», sono inserite le seguenti: «e di quelli disposti in
applicazione dell'articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis)»;
1.2) alla lettera g) le parole «, ovvero non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi» sono
soppresse;
1.3) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) non essere in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In relazione al requisito di cui al comma 1, lettera c), la
patologia che ha determinato la permanente non idoneita' in modo
parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o
lesioni dipendenti da causa di servizio non costituisce causa di
esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in
servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali
dei ruoli speciali.
1-ter. I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della
condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di
esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando.»;
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Se il procedimento penale di cui al comma 1, lettera
g-bis), non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione
perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha
commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di
procedura penale, il militare puo' partecipare ai concorsi nelle
Forze armate soltanto successivamente alla definizione del
conseguente procedimento disciplinare.»;
d) all'articolo 640, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si
trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli
accertamenti per l'idoneita' fisio-psico-attitudinale al servizio
militare ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in
deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti
accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento
di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, quando il
suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo
restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le
candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella
graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno
presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del
primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso
cui sono state rinviate.
1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis
sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli
fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale
originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di
graduatoria nell'ambito del corso originario viene determinata, ove
previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale
al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della
nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo
incorporamento.»;
e) all'articolo 645, alla rubrica, dopo la parola «categorie»,
sono aggiunte le seguenti: «nei concorsi pubblici»;
f) all'articolo 668, comma 1:
1) alla lettera a), numero 1), le parole «generale di brigata»
sono sostituite dalla seguente: «colonnello»;
2) alla lettera b), numero 1), la parola «contrammiraglio» e'
sostituita dalla seguente: «capitano di vascello»;
3) alla lettera c), numero 1), le parole «generale di brigata
aerea» sono sostituite dalla seguente: «colonnello»;
g) all'articolo 673, comma 2, lettera b), dopo la parola «armi,»
e' inserita la seguente: «corpi,»;
h) l'articolo 705 e' sostituito dal seguente:
«Art. 705 (Particolari categorie protette per il reclutamento
nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica
militare). - 1. Possono essere immessi nei ruoli dei volontari in
servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare il coniuge, i figli e i fratelli dei
militari appartenenti a tali Forze armate deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio con invalidita' non inferiore
all'ottanta per cento, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in
attivita' operative, individuate con decreto del Ministro della
difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92,
comma 1:
a) nei limiti delle vacanze organiche;
b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con
modalita' definite dal relativo Capo di Stato Maggiore;
c) previo accertamento del possesso dei requisiti per il
reclutamento in servizio permanente di cui agli articoli 635 e 640.»;
i) all'articolo 740, comma 1, lettera b), le parole «il diploma
di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «la laurea magistrale»;
l) all'articolo 798-bis, comma 1:
1) alla lettera b):
1.1) al numero 1), le parole «1.500 primi marescialli, 4.600»
sono sostituite dal seguente numero: «6.100»;
1.2) al numero 2), le parole «1.350 primi marescialli, 3.950»
sono sostituite dal seguente numero: «5.300»;
1.3) al numero 3) le parole «1.800 primi marescialli, 5.300»
sono sostituite dal seguente numero: «7.100»;
2) alla lettera c):
2.1) al numero 1), i numeri «41.330» e «22.900» sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti: «42.080» e «22.150»;
2.2) al numero 2), i numeri «7.950» e «5.600» sono sostituiti
rispettivamente dai seguenti: «8.325» e «5.225»;
2.3) al numero 3) i numeri «7.050» e «6.200» sono sostituiti
rispettivamente dai seguenti: «7.425» e «5.825»;
m) all'articolo 843, comma 1, dopo la parola «specialita'» sono
inserite le seguenti: «o qualificazioni»;
n) all'articolo 858, comma 3, le parole «, salvo quanto disposto
dall'articolo 859» sono soppresse;
o) all'articolo 861, il comma 2 e' abrogato;
p) all'articolo 862:
1) ai commi 1 e 3, le parole «L'ufficiale» sono sostituite
dalle seguenti: «Il militare»;
2) al comma 2, le parole «l'ufficiale» sono sostituite dalle
seguenti: «il militare»;
3) al comma 4:
3.1) le parole «L'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti:
«Il militare»;
3.2) dopo le parole «dimissioni volontarie dal grado» sono
inserite le seguenti: «, purche' non sia sospeso precauzionalmente
dall'impiego»;
q) all'articolo 880, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'uso delle
uniformi da parte del personale cessato dal servizio costituisce
grave violazione dei doveri attinenti al grado.»;
r) dopo l'articolo 911, e' inserito il seguente:
«Art. 911-bis (Aspettativa per assenze indebitamente fruite). - 1.
Il militare che ha fruito di giorni non spettanti di congedo,
permesso, licenza straordinaria o altro istituto e che non possa o
non voglia chiederne la conversione in licenza ordinaria gia'
maturata, e' collocato in aspettativa senza assegni per il
corrispondente periodo. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini
dell'anzianita' di servizio, esclusi i casi nei quali la fruizione di
giorni non spettanti e' imputabile a colpa del militare.»;
s) all'articolo 923, comma 5:
1) le parole «un provvedimento di perdita del grado, la
cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa» sono
sostituite dalle seguenti: «la perdita dello stato di militare ovvero
con un provvedimento di perdita del grado, anche a seguito di
dimissioni volontarie del militare, la cessazione dal servizio si
considera avvenuta per tali cause»;
2) e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La disposizione
di cui al precedente periodo si applica anche nel caso in cui la
perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato
instaurato dopo la definizione del procedimento penale che era
pendente all'atto della cessazione dal servizio.»;
t) all'articolo 930:
1) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-bis.1. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al
personale militare di seguito specificato, il quale transita secondo
la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in
servizio permanente:
a) volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori
nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e
successivamente esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di
permanente non idoneita' al servizio militare incondizionato;
b) volontari in ferma prefissata annuale o raffermati nonche'
volontari in ferma prefissata quadriennale o raffermati che hanno
subito ferite o lesioni che abbiano causato una infermita'
ascrivibile alla IV e alla V categoria della tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e
riconosciute dipendenti da causa di servizio.»;
2) i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono sostituiti dai
seguenti:
«1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 e' sospesa
qualora il militare sia sottoposto a procedimento disciplinare da cui
potrebbe derivare una sanzione di stato ovvero qualora nei confronti
del medesimo sia stata adottata a qualsiasi titolo la sospensione
dall'impiego.
1-quater. Il transito e' precluso nei seguenti casi:
a) perdita del grado ai sensi dell'articolo 865 all'esito del
procedimento disciplinare di cui al comma 1-ter ovvero ai sensi
dell'articolo 862, comma 4;
b) perdita del grado ai sensi dell'articolo 866;
c) perdita dello stato di militare ai sensi dell'articolo 622.
1-quinquies. Il personale delle Forze armate che transita nei ruoli
del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di
amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione
vigente e' inquadrato in base alla Tabella H di cui all'articolo 45,
comma 17 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni, secondo le corrispondenze dei gradi militari con le
qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento
civile di cui all'articolo 632.»;
3) dopo il comma 1-quinquies, e' inserito il seguente:
«1-sexies. Il personale militare di cui al comma 1, che riveste il
grado di maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti, puo'
presentare domanda di transito ai sensi del medesimo comma 1
manifestando espressamente il proprio consenso all'inquadramento
nella posizione apicale di livello non dirigenziale prevista dalla
tabella di cui al comma 1-quinquies. Si applicano le modalita' e le
procedure definite dal decreto di cui al comma 1.»;
u) all'articolo 1000, comma 1, le lettere a), b) e c) sono
sostituite dalle seguenti:
«a) Esercito italiano: 55 anni;
b) Marina militare: 55 anni;
c) Aeronautica militare:
1) ruolo naviganti:
1.1) ufficiali inferiori: 45 anni;
1.2) ufficiali superiori: 52 anni;
2) tutti gli altri ruoli: 55 anni;»;
v) dopo l'articolo 1051, e' inserito il seguente:
«Art. 1051-bis (Promozioni in particolari situazioni). - 1. A
decorrere dal 1° luglio 2017, il militare, che e' deceduto ovvero e'
stato collocato in congedo per limite di eta' o per invalidita'
permanente dopo aver maturato la permanenza minima nel grado per
l'inserimento nell'aliquota di avanzamento ad anzianita' o per
l'attribuzione delle qualifiche di primo luogotenente, di carica
speciale o di qualifica speciale ovvero, se appartenente al ruolo
appuntati e carabinieri o corrispondenti ruoli forestali dell'Arma
dei carabinieri, dopo aver conseguito il requisito temporale per
l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica
speciale, e' comunque valutato e, previo giudizio di idoneita', e'
promosso al grado superiore ovvero, previa verifica del possesso dei
relativi requisiti, consegue la prevista qualifica.»;
z) l'articolo 1084-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 1084-bis (Promozione a titolo onorifico per il personale
militare che cessa dal servizio). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
2015, ai militari in servizio permanente, che nell'ultimo quinquennio
hanno prestato servizio senza demerito, e' attribuita la promozione
ad anzianita' al grado superiore a decorrere dalla data di cessazione
dal servizio nei casi di:
a) raggiungimento del limite di eta';
b) collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi
previsti dalla legislazione vigente;
c) infermita';
d) rinuncia al transito nell'impiego civile di cui all'articolo
923, comma 1, lettera m-bis).
2. La promozione di cui al comma 1 e' attribuita anche ai militari
in servizio permanente deceduti, a decorrere dal giorno antecedente
al decesso.
3. La promozione di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per i militari
destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonche' per gli
ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e
gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che
rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.
4. Ai militari che ai sensi del comma 3 non conseguono la
promozione di cui ai commi 1 e 2, e' attribuita, ove prevista, la
carica o qualifica speciale.
5. L'attribuzione della promozione o della carica o qualifica
speciale di cui al presente articolo non produce alcun effetto sui
trattamenti economico, previdenziale e pensionistico.
6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ai militari cessati dal
servizio dal 1° gennaio 2015 e fino al giorno antecedente alla data
di entrata in vigore del presente articolo, la promozione e'
attribuita secondo le decorrenze previste dalle disposizioni vigenti
anteriormente a tale ultima data.»;
aa) all'articolo 1275:
1) al comma 1, la parola «specializzazione» e' sostituita dalla
seguente: «specialita'»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche,
oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte, in
tutto o in parte, con la permanenza presso uffici territoriali,
reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi di comando
o incarichi attinenti alla categoria, specialita' e abilitazione di
appartenenza.»;
3) il comma 6-bis e' abrogato;
bb) all'articolo 1280:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da primo
maresciallo a luogotenente della Marina militare, in relazione alla
categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono
cosi' determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 9 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;
c) nocchieri di porto: 6 anni;
d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di
volo: 8 anni.»;
2) dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Per i marescialli della categoria tecnici del sistema di
combattimento specialita' operatore elaborazione automatica dati, i
periodi minimi indicati ai commi 2, lettera b), 3, lettera b) e 4,
lettera b), sono ridotti rispettivamente a 3 anni, 4 anni e 4 anni.
4-quater. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie,
specialita' e abilitazioni, che comporta il transito di una
specialita' ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco
diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina
l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di
imbarco piu' favorevoli.»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di
imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti,
anche in ruoli diversi e in ferma.»;
cc) all'articolo 1359, comma 3, le parole «ne' a particolari
forme di comunicazione scritta o pubblicazione» sono soppresse;
dd) all'articolo 1370, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Nei procedimenti disciplinari di stato il militare
inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, puo' farsi
assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.»
ee) all'articolo 1377, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione
disciplinare.»;
ff) all'articolo 1381, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a:
a) generale di corpo d'armata o corrispondente, se il giudicando
riveste almeno il grado di generale di brigata o corrispondente;
b) generale di divisione o corrispondente, se il giudicando
riveste il grado di colonnello o corrispondente.»;
gg) all'articolo 1389, comma 1, lettera b), le parole «60 giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «, 90 giorni»;
hh) all'articolo 1494, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il personale femminile appartenente alle Forze armate e al
Corpo della guardia di finanza che si trova in stato di gravidanza
durante la partecipazione ai concorsi per l'accesso a ruolo superiore
e non puo' essere sottoposto agli accertamenti per l'idoneita'
fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del
regolamento, ove previsti, e' ammesso d'ufficio, anche in deroga per
una sola volta ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo
impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la
definizione della graduatoria dell'originario concorso. Le candidate
rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state
rinviate.
5-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 5-bis
sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli
fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno
presentato istanza di partecipazione. La relativa posizione di
graduatoria nell'ambito del corso originario e' determinata, ove
previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale
al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della
nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza
prevista per i militari appartenenti al corso di formazione
effettivamente frequentato.»;
ii) dopo l'articolo 1837-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 1837-ter (Assistenza in favore del personale militare
cessionario dei cani delle Forze armate riformati). - 1. A decorrere
dal 2020, il personale militare conduttore dei cani delle Forze
armate riformati, in quanto non piu' idonei al servizio, puo'
ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Il
personale militare di cui al primo periodo fruisce dell'assistenza
veterinaria ai sensi dell'articolo 533 del regolamento, entro il
limite di spesa annuale di euro 1.200,00 per ciascun cane.»;
ll) all'articolo 2209-septies:
1) alla rubrica, le parole «quadri al» sono sostituite dalle
seguenti: «quadri per il»;
2) al comma 1, le parole «non dirigente» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al grado di tenente colonnello e gradi
corrispondenti»;
3) al comma 3:
3.1) la lettera a) e' soppressa;
3.2) alla lettera c), la parola «luogotenente» e' sostituita
dalle seguenti: «primo luogotenente o della qualifica speciale».
Art. 2


Disposizioni a regime in materia di ufficiali

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 210:
1) alla rubrica le parole «e paramedico» sono soppresse;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1.1. Nell'esercizio delle attivita' libero professionali di cui al
comma 1, i medici militari non possono svolgere attivita' peritali di
parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui e' coinvolta
l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del
Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione di appartenenza.»;
b) all'articolo 652:
1) al comma 1, le parole «di uno dei diplomi di laurea,
definiti» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle lauree
magistrali definite»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. In caso di carenza di specifiche professionalita'
sanitarie, gli ufficiali medici in servizio permanente possono essere
tratti con il grado di capitano mediante concorso per titoli ed
esami, tra i cittadini di eta' non superiore a 38 anni in possesso
dei titoli di specializzazione indicati nel bando di concorso.»;
c) all'articolo 653, comma 1, alinea:
1) le parole «diploma di laurea» sono sostituite dalle
seguenti: «laurea magistrale»;
2) dopo le parole «forze di completamento», sono inserite le
seguenti: «in possesso di laurea magistrale»;
d) all'articolo 655:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a):
1.1.1) al numero 4), le parole «purche' in possesso» sono
sostituite dalle seguenti: «e non hanno superato il 30° anno di eta',
purche' in possesso dell'idoneita' in attitudine militare e»;
1.1.2) al numero 4-bis), dopo le parole «terzo anno», sono
inserite le seguenti: «, non hanno superato il 30° anno di eta'»;
1.2) alla lettera b), la parola «rivestito» e' sostituita
dalle seguenti: «di sottotenente»;
1.3) alla lettera c), la parola «rivestito» e' sostituita
dalle seguenti: «di sottotenente»;
1.4) alla lettera d):
1.4.1) dopo le parole «accademie militari» sono inserite le
seguenti: «iscritti in quanto tali ai corsi universitari quinquennali
a ciclo unico ovvero»;
1.4.2) le parole «ovvero iscritti ai corsi universitari
quinquennali a ciclo unico,» sono soppresse;
2) il comma 5 e' abrogato;
e) l'articolo 656 e' sostituito dal seguente:
«Art. 656 (Posti destinati al personale appartenente ai ruoli dei
marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente). -
1. Nei concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali di cui
all'articolo 655, comma 1, sono stabilite le seguenti riserve di
posti:
a) per il personale appartenente al ruolo dei marescialli, di cui
alla lettera a), numero 1), in misura non inferiore al 50 per cento;
b) per il personale appartenente al ruolo dei sergenti, di cui
alla lettera a), numero 5), in misura pari al 5 per cento;
c) per il personale appartenente al ruolo dei volontari al
servizio permanente, di cui alla lettera a), numero 5-bis), in misura
pari al 5 per cento.
2. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento
a quelli destinati alle categorie non riservatarie.»;
f) all'articolo 659, il comma 3 e' abrogato;
g) all'articolo 678, comma 4, dopo le parole «senza demerito»,
sono inserite le seguenti: «per almeno 18 mesi»;
h) all'articolo 723, comma 3, lettera a), dopo le parole «dal
ruolo dei sergenti,» sono inserite le seguenti: «ovvero dal ruolo dei
volontari in servizio permanente,»;
i) all'articolo 724, comma 3, lettera b), la parola «undici» e'
sostituita dalla seguente: «quindici»;
l) all'articolo 725, comma 2, primo periodo, le parole «e, se lo
superano, sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali
unitamente ai quali hanno superato il predetto corso" sono sostituite
dalle seguenti: «e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado
del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita'
assoluta»;
m) all'articolo 801:
1) al comma 1, le parole «del Ministro della difesa di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «dirigenziale del Capo di stato maggiore della difesa»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il 1°
luglio di ogni anno nel numero corrispondente agli ufficiali che,
alla medesima data e con il grado posseduto, si trovano nelle
destinazioni individuate ai sensi del comma 2.»;
n) all'articolo 831:
1) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) conseguito la laurea magistrale;»;
2) al comma 4, primo periodo:
2.1) dopo le parole «I capitani» sono inserite le seguenti:
«e i maggiori»;
2.2) le parole «ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «,
nel numero di posti stabilito dal relativo bando di concorso»;
3) al comma 5:
3.1) l'alinea e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:
«Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani e i
maggiori che alla data di scadenza del bando hanno:
a) un'eta' non superiore a 50 anni;»;
3.2) la lettera c) e' soppressa;
3.3) alla lettera d), la parola «tre» e' sostituita dalla
seguente: «cinque»;
4) al comma 6, primo periodo, dopo la parola «capitani», sono
inserite le seguenti: «e i maggiori»;
5) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente:
«6-bis.1. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi del
ruolo normale del corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, su
richiesta della Forza armata, e' consentito il transito in tale
ruolo, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali di
grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli
dell'Esercito italiano, in possesso della laurea magistrale o
specialistica in ingegneria o architettura.»;
6) al comma 6-ter, primo periodo, le parole «al comma 6-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 6-bis e 6-bis.1»;
o) l'articolo 859 e' abrogato;
p) all'articolo 894, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dall'anno 2020 l'Amministrazione della difesa
provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale militare
appartenente alle Armi del genio e delle trasmissioni dell'Esercito
italiano, ai Corpi degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio
della Marina militare e del genio aeronautico dell'Aeronautica
militare per l'iscrizione al relativo albo professionale, quando tale
iscrizione risulta obbligatoria per lo svolgimento della specifica
attivita' di servizio a beneficio esclusivo della Forza armata
d'appartenenza.»;
q) all'articolo 900, comma 1, le parole «I tenenti colonnelli»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno 2029, i tenenti
colonnelli»;
r) all'articolo 909, comma 4, le parole «che devono essere» sono
soppresse;
s) dopo l'articolo 965, e' inserito il seguente:
«Art. 965-bis (Ammissione a dottorato di ricerca). - 1. Gli
ufficiali in servizio permanente effettivo che, per le esigenze
dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di
dottorato di ricerca, sono vincolati a rimanere in servizio per una
durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il
conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla
data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata
dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora
da espletare.»;
t) all'articolo 988-bis, comma 1, le parole «56° anno di eta', se
ufficiale superiore, e il 52° anno di eta', se ufficiale inferiore»,
sono sostituite dalle seguenti: «60° anno di eta'»;
u) all'articolo 1009, comma 2, le parole «Il personale militare
non direttivo e non dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «Il
restante personale militare»;
v) all'articolo 1034, comma 2, le parole «per le quali e'
prevista la partecipazione a tali commissioni» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 1094, comma 3»;
z) all'articolo 1037, comma 1:
1) dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) dal Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito;»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) dai generali di corpo d'armata che sono preposti ai comandi
collocati alle dipendenze dirette del Capo di stato maggiore
dell'Esercito, con l'esclusione dei comandi internazionali e
multinazionali all'estero e in Italia;»
3) alla lettera c), le parole «alla lettera b), nonche' dal
Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito ove non compreso nei due
suddetti generali di corpo d'armata» sono sostituite dalle seguenti:
«alle lettere a-bis) e b) ove non compresi nei generali di corpo
d'armata di cui alle lettere a-bis) e b);
aa) all'articolo 1039, comma 1, lettera b), dopo la parola
«unita'», e' inserita la seguente: «aerea»;
bb) all'articolo 1064, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Il Ministro puo' richiedere la documentazione afferente ai
giudizi espressi dai membri delle competenti commissioni di
avanzamento.»;
cc) all'articolo 1071, comma 2, le parole «al verificarsi delle
vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio» sono
sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° gennaio»;
dd) all'articolo 1088, comma 1, le parole «riconosciuti dal
Ministro con propria determinazione» sono sostituite dalla seguente:
«comprovati dagli organi preposti della Forza armata di
appartenenza»;
ee) all'articolo 1094, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di stato
maggiore della difesa e Segretario generale del Ministero della
difesa sono collocati in soprannumero agli organici della Forza
armata di appartenenza, a decorrere dal 30 dicembre 2019.»;
ff) alle tabelle 1, 2 e 3, al quadro I, la nota a) e' soppressa;
gg) alla tabella 1, a ciascuno dei quadri da I a IX, alla colonna
8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di
capitano, e' inserito il seguente periodo: «Superare i corsi previsti
da apposito decreto ministeriale (*)»;
hh) alla tabella 1, in calce a ciascuno dei quadri da I a IX, e'
inserito, in fine, il seguente periodo: «(*) Requisito richiesto a
decorrere dall'anno successivo a quello di adozione del decreto
ministeriale.»;
ii) alla tabella 1:
1) a ciascuno dei quadri I, II e V, alla colonna 8 «Titoli,
esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, le
parole «il prescritto diploma di laurea specialistica» sono
sostituite dalle seguenti: «la prescritta laurea magistrale»;
2) al quadro III, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi
richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, le parole «il
diploma di laurea specialistica» sono sostituite dalle seguenti: «la
laurea magistrale»;
ll) alla tabella 2, al quadro I, alla colonna 8 «Titoli, esami,
corsi richiesti», in corrispondenza del grado di sottotenente di
vascello, la parola «specialistica» e' sostituita dalla seguente:
«magistrale»;
mm) alla tabella 3:
1) a ciascuno dei quadri I e II, alla colonna 8 «Titoli, esami,
corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, la parola
«specialistica» e' sostituita dalla seguente: «magistrale»;
2) a ciascuno dei quadri III e IV, alla colonna 8 «Titoli,
esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, dopo
le parole «Aver conseguito la laurea» e' inserita la seguente:
«magistrale».
Art. 3


Disposizioni transitorie in materia di ufficiali

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2196-bis:
1) al comma 1, lettera a), le parole «45 anni» sono sostituite
dalle seguenti: «52 anni»;
2) al comma 1-quater, le parole «alla data di pubblicazione del
bando» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di
presentazione della domanda»;
3) dopo il comma 1-quater, e' inserito il seguente:
«1-quinques. Il limite di eta' di cui al comma 1, lettera a):
a) fino all'anno 2024, e' innalzato a 55 anni per il reclutamento
nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito italiano;
b) negli anni 2020, 2021 e 2022 non si applica ai concorrenti di
cui all'articolo 655, comma 1, lettera b).»;
b) all'articolo 2230, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il cinquanta per cento delle unita' di ufficiali di cui al
comma 1, lettere da m) a m-quinquies), e' riservato ai tenenti
colonnelli. Se il numero dei tenenti colonnelli e' inferiore alla
quota riservata, le posizioni residue sono devolute a ufficiali
aventi grado diverso.»;
c) dopo l'articolo 2231-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 2231-ter (Disposizione transitoria per il transito
nell'impiego civile degli ufficiali con i gradi di maggiore e di
tenente colonnello e gradi corrispondenti). - 1. L'articolo 930,
comma 1-sexies, si applica agli ufficiali con i gradi di maggiore e
di tenente colonnello e gradi corrispondenti delle Forze armate e
delle Forze di polizia a ordinamento militare a decorrere dal 1°
gennaio 2018.»;
d) all'articolo 2233-quater:
1) al comma 2:
1.1) all'alinea, le parole «e generale di brigata» sono
soppresse;
1.2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il grado di
maggiore, tenente colonnello e gradi corrispondenti, nonche' ai
capitani inseriti in aliquota di avanzamento al 31 ottobre 2017 per
aver maturato i periodi di permanenza minima nel grado previsti dalle
tabelle 1, 2 e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad
applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle
1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti
al 31 dicembre 2016;
b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al
comma 1 hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza
nel grado di tenente e capitano e corrispondenti rispetto a quelli
previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis,
1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica
l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e
corrispondenti, nel limite massimo di un anno, e di tenente
colonnello e corrispondenti, per la parte residuale, in misura
complessivamente pari alla riduzione della permanenza richiesta per
l'avanzamento al grado di capitano e di maggiore, o gradi
corrispondenti, di cui hanno beneficiato.»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Fino all'avanzamento al grado di colonnello e gradi
corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, lettera b), le
aliquote di valutazione sono stabilite con decreto del Ministro della
difesa. Per l'avanzamento al grado di maggiore e gradi
corrispondenti, possono essere previste distinte aliquote sulla base
delle diverse anzianita' possedute al 31 dicembre 2016.»;
e) all'articolo 2239, dopo il comma 3-ter, e' inserito il
seguente:
«3-quater. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.
244, per i ruoli di cui alla tabella 3, quadri I e II, il
conseguimento della laurea specialistica e' richiesto nel grado di
capitano per l'avanzamento al grado superiore.»;
f) all'articolo 2250-ter, comma 1, lettera a), le parole «per gli
anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno
2019 e 10 per cento dal 2020 al 2031;».
Art. 4


Disposizioni a regime in materia di marescialli

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 655-bis, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
«3-bis. I primi marescialli e i luogotenenti possono partecipare ai
concorsi di cui al comma 1, limitatamente a quelli concernenti la
categoria, la specialita' ovvero l'abilitazione di appartenenza,
secondo le corrispondenze definite dal decreto di cui all'articolo
655, comma 3.»;
b) all'articolo 682:
1) al comma 4:
1.1) alla lettera a), numero 3), le parole «nell'anno in cui
e' bandito il concorso» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno
solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il
temine previsto dal bando per la presentazione delle domande»;
1.2) alla lettera b), numero 1), le parole «nell'anno in cui
e' bandito il concorso» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno
solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il
temine previsto dal bando per la presentazione delle domande»;
2) al comma 5:
2.1) all'alinea, le parole «comma 11» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1»;
2.2) alla lettera a):
2.2.1) al numero 1.2, la parola «quadriennio» e' sostituita
dalla seguente: «triennio»;
2.2.2) al numero 1.4), le parole «nell'anno in cui e'
bandito il concorso» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno
solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il
temine previsto dal bando per la presentazione delle domande»;
2.2.3) al numero 2), il numero «40°» e' sostituito dal
seguente: «45°»;
2.3) alla lettera b), le parole «dieci» e «sette» sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: «sette» e «tre»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4, 5 e
5-bis, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti,
dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle
commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con
decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo
delle capitanerie di porto.»;
c) all'articolo 760, comma 1-bis, le parole «sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
d) l'articolo 762 e' sostituito dal seguente:
«Art. 762 (Stato giuridico dei frequentatori). - 1. Il personale
vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a),
durante la frequenza dei corsi formativi previsti assume la qualita'
di allievo. Il personale militare di cui all'articolo 682, comma 4,
lettera b), all'atto dell'assunzione della qualita' di allievo, perde
il grado eventualmente rivestito. In caso di perdita della qualita'
di allievo, il predetto personale e' reintegrato nel grado
precedentemente rivestito ed e' restituito ai reparti ed enti di
appartenenza, per il completamento degli eventuali obblighi di
servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi presso
la scuola.
2. Il personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di
volontario in ferma per la durata del corso.
3. Al personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679,
comma 1, lettera b), durante la frequenza dei corsi formativi
previsti si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del ruolo
di provenienza.»;
e) all'articolo 816, comma 2, dopo le parole «ripartiti in», sono
inserite le seguenti: «categorie e»;
f) all'articolo 972, comma 1, primo periodo:
1) le parole «a corsi di particolare livello tecnico» sono
soppresse;
2) dopo le parole «Aeronautica militare», sono inserite le
seguenti: «a corsi di particolare livello tecnico, individuati con
decreto del Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale,»;
g) all'articolo 1273:
1) al comma 1, le parole «dei sottufficiali» sono sostituite
dalle seguenti: «del personale appartenente ai ruoli dei
marescialli»;
2) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il primo terzo del personale iscritto nel quadro
d'avanzamento a scelta, e' promosso al grado superiore in ordine di
ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in
aliquota;»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per il personale appartenente al ruolo dei marescialli
dell'Aeronautica militare, le procedure di avanzamento a scelta si
effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e
specialita' con l'attribuzione delle relative promozioni secondo il
criterio di proporzionalita', assicurando almeno una promozione per
specialita'.»;
h) all'articolo 1278:
1) al comma 1, lettera a), il numero «8» e' sostituito dal
seguente: «7»;
2) al comma 3, lettera b), il numero «7» e' sostituito dal
seguente: «6»;
i) all'articolo 1323:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente:
«1. Per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono
inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31
dicembre di ogni anno i luogotenenti in possesso dei seguenti
requisiti:»;
1.2) alla lettera c):
1.2.1) dopo la parola «precedente», sono inserite le
seguenti: «alla data di formazione dell'aliquota»;
1.2.2) dopo la parola «equivalente» sono inserite le
seguenti: «secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il
personale militare»;
1.3) alla lettera d), le parole «nell'ultimo biennio» sono
sostituite dalle seguenti: «nel biennio precedente alla data di
formazione dell'aliquota»;
2) il comma 3 e' abrogato;
3) al comma 4, le parole «al comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 1»;
4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. I luogotenenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei
requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella
prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti
e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno
successivo a tale data.»;
l) l'articolo 1325 e' abrogato;
m) all'articolo 1328, comma 2, le parole «primo maresciallo» sono
sostituite dalla seguente: «luogotenente»;
n) all'articolo 1517, comma 5:
1) alla lettera f), le parole «tromba in Sib basso» sono
soppresse;
2) alla lettera g), prima delle parole «trombone tenore», sono
inserite le seguenti: «tromba in Sib basso,»;
o) all'articolo 1521, comma 2:
1) alla lettera a), le parole «sette anni» sono sostituite
dalle seguenti: «sei anni»;
2) alla lettera b):
2.1) al numero 1), le parole «due anni» sono sostituite dalle
seguenti: «un anno»;
2.2) al numero 2), le parole «sei anni» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque anni»;
2.3) al numero 3), le parole «otto anni» sono sostituite
dalle seguenti: «sette anni»;
2.4) al numero 4), le parole «sei anni» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque anni»;
2.5) al numero 5), le parole «otto anni» sono sostituite
dalle seguenti: «sette anni»;
p) all'articolo 1522, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I requisiti per l'attribuzione della qualifica di cui agli
articoli 1323, comma 1, lettera c) e 1325-bis, comma 1, lettera c),
sono riferiti all'ultimo biennio.».
Art. 5


Disposizioni transitorie in materia di marescialli

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2197:
1) al comma 1:
1.1) le parole «Al fine di favorire l'immissione in servizio
permanente dei volontari in ferma, sino» sono sostituite dalla
seguente: «Sino»;
1.2) dopo le parole «articolo 679,», sono inserite le
seguenti: «comma 1,»;
1.3) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in
organico mediante concorso pubblico;
b) non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in
organico mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al
ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente,
secondo quanto previsto dall'articolo 682, comma 5.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso temine stabilito ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, numero
244, il limite di eta' per la partecipazione al concorso di cui al
comma 1, lettera b), e' elevato a 52 anni.»;
3) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;
b) all'articolo 2197-ter, comma 4, lettera c), dopo le parole
«sede di servizio», sono inserite le seguenti: «; se impiegati in
ambito internazionale, all'estero e in Italia, e' assicurata la
permanenza nella sede fino al termine del mandato»;
c) dopo l'articolo 2197-ter, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2197-quater (Concorso straordinario per il ruolo dei
marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per
gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per
titoli ed esami per un numero complessivo di trecento posti, per il
reclutamento nei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della
Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica militare.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai sergenti maggiori
capi qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso dei
seguenti requisiti:
a) la laurea.
b) aver riportato nell'ultimo triennio in servizio permanente la
qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente
e non aver ricevuto, nel medesimo periodo, sanzioni disciplinari piu'
gravi della consegna.
3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
annuale dei posti per Forza armata.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel
ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e, con il medesimo
grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di
appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della
durata massima di sei mesi.
Art. 2197-quinquies (Disciplina transitoria relativa allo stato
giuridico degli allievi marescialli e dei frequentatori). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2020 il personale vincitore dei concorsi di
cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), appartenente ai ruoli dei
sergenti e dei volontari in servizio permanente, gia' ammesso a
frequentare i corsi formativi previsti, ne prosegue la frequenza con
il grado precedentemente rivestito.
2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
sullo stato giuridico del rispettivo ruolo di provenienza.
3. I periodi di tempo trascorsi presso le scuole sono computati ai
fini dell'anzianita' di servizio.»;
d) dopo l'articolo 2250-quater, e' inserito il seguente:
«Art. 2250-quinquies (Disposizioni transitorie per l'avanzamento
nei ruoli dei marescialli dell'Aeronautica militare). - 1. Le
procedure di avanzamento di cui all'articolo 1273, comma 2-bis, si
applicano a partire dalle promozioni decorrenti nell'anno 2020,
esclusi i marescialli di 1ª classe precedentemente giudicati idonei
ma non promossi.»;
e) all'articolo 2251-bis:
1) alla rubrica, le parole «fino al conferimento delle
promozioni relative all'anno 2021» sono soppresse;
2) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli
anni dal 2020 al 2029, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera
a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota
di valutazione a scelta per la promozione al grado di primo
maresciallo sono rispettivamente:
a) 8 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado tra il
1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado tra il
1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado tra il
1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019;
d) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1°
gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2251-sexies,
comma 1, lettera a).
7-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di primo
maresciallo per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due
distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i marescialli
capi sotto elencati:
a) con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre 2012;
b) con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre 2013.».
7-quater. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la decorrenza delle
promozioni al grado di primo maresciallo e l'ordine di iscrizione in
ruolo sono cosi' disciplinati:
a) 1° luglio 2020, primi marescialli promossi in prima
valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);
b) 2 luglio 2020, prima meta' dei marescialli capi non promossi
in prima valutazione con l'aliquota 2019;
c) 3 luglio 2020, seconda meta' dei marescialli capi non promossi
in prima valutazione con l'aliquota 2018;
d) 4 luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione
con l'aliquota di cui al comma 7-ter, lettera b);
e) 1° luglio 2021, prima meta' dei marescialli capi non promossi
in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter,
lettera a);
f) 2 luglio 2021, seconda meta' dei marescialli capi non promossi
in prima valutazione con l'aliquota 2019;
g) 3 luglio 2021, primi marescialli promossi in prima valutazione
con l'aliquota 2021;
h) 4 luglio 2021, prima meta' dei marescialli capi non promossi
in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter,
lettera b);
i) 1° luglio 2022, seconda meta' dei marescialli capi non
promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma
7-ter, lettera a);
l) 2 luglio 2022, primi marescialli promossi in prima valutazione
con l'aliquota 2022;
m) 3 luglio 2022, prima meta' dei marescialli capi non promossi
in prima valutazione con l'aliquota 2021;
n) 4 luglio 2022, seconda meta' dei marescialli capi non promossi
in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter,
lettera b).
7-quinquies. Per l'anno 2018, in deroga all'articolo 1273, comma 2,
lettera a), per i marescialli di 1ª classe dell'Aeronautica militare
con anzianita' 2010, la decorrenza delle promozioni a scelta al grado
di primo maresciallo e' cosi' determinata:
a) 1° gennaio 2018 per i marescialli di 1ª classe con anzianita'
di grado dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010, promossi in prima
valutazione;
b) 1° luglio 2018 per i marescialli di 1ª classe con anzianita'
di grado dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010, promossi in prima
valutazione.»;
f) all'articolo 2251-ter:
1) alla rubrica, le parole «l'assunzione» sono sostituite dalle
seguenti: «l'attribuzione»;
2) al comma 1, dopo le parole «in servizio» sono inserite le
seguenti: «permanente, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e richiamati
in servizio,»;
3) al comma 2, le parole «dell'articolo 1282» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 1056, comma 2»;
4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione fino
all'anno 2037, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera b), i
requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota di
valutazione per la promozione al grado di luogotenente, fatte salve
le disposizioni di cui al comma 3-quinquies, sono rispettivamente:
a) 8 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il
1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012;
b) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il
1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il
1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
d) 5 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il
1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
e) 4 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il
1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
f) 3 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il
1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli
capi giudicati idonei e promossi nell'aliquota di valutazione del 31
dicembre 2016;
g) 4 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il
1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma
8;
h) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il
1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251-bis,
comma 6;
i) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il
1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, con precedente anzianita' nel
grado di maresciallo capo tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre
2011;
l) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il
1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 2251-bis,
comma 7-bis, lettera a);
m) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il
1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 2251-bis,
comma 7-bis, lettera b);
n) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il
1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2028, precedentemente marescialli
capi con anzianita' fino al 31 dicembre 2019;
o) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il
1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli
ordinari promossi marescialli capi con anzianita' 2020 di cui
all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a);
p) 8 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il
1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli
ordinari promossi marescialli capi con anzianita' 2020 di cui
all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera b).
3-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di
luogotenente per il 2020, sono formate sei distinte aliquote di
valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati:
a) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31
dicembre 2012;
b) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31
dicembre 2013;
c) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31
dicembre 2014;
d) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31
dicembre 2015;
e) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31
dicembre 2016;
f) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31
dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e
promossi con l'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016.
3-quater. Per il conferimento delle promozioni al grado di
luogotenente dal 2019 al 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e
4, il personale e' incluso in una aliquota formata al 31 dicembre
dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di
anzianita' stabilito al comma 3-bis.
3-quinquies. Per il conferimento delle promozioni al grado di
luogotenente per il 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4,
al 31 dicembre 2020, e' formata un'aliquota di valutazione per i
primi marescialli aventi anzianita' dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2017 di cui al comma 3-bis, lettera g).
3-sexies. In deroga all'articolo 1282, i primi marescialli di cui
al comma 3-bis, lettere a), b), c), d), e), f), e g) sono valutati ai
sensi dell'articolo 1056.
3-septies. Per l'anno 2020 la decorrenza delle promozioni al grado
di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi'
disciplinati:
a) 1° gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter,
lettera a);
b) 2 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter,
lettera b);
c) 3 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter,
lettera c);
d) 4 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter,
lettera d);
e) 5 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter,
lettera e);
f) 6 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter,
lettera f).
3-octies. Per l'anno 2021 la decorrenza delle promozioni al grado
di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi'
disciplinati:
a) 1° gennaio 2021, primi marescialli con anzianita' di grado tra
il 1° gennaio 2017 e il 31 marzo 2017 di cui all'articolo 2251, comma
8;
b) 2 gennaio 2021, primi marescialli con anzianita' di grado tra
il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2251, comma
8;
c) 3 gennaio 2021, primi marescialli con anzianita' di grado tra
il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251,
comma 8.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2029, in deroga all'articolo
1282, comma 3, il numero di promozioni al grado di luogotenente e'
pari al 75 per cento della rispettiva aliquota.»;
g) all'articolo 2251-quater:
1) al comma 2:
1.1) le parole «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 2, 3 e 3-bis»;
1.2) alla lettera c), le parole «31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»;
1.3) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) due anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado
compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;
c-ter) un anno, per i luogotenenti con anzianita' di grado
compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;
c-quater) un anno, per i luogotenenti con anzianita' di grado
compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui
all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera a);
c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado
compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui
all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera b);
c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado
compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui
all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera c);
c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con anzianita' di
grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui
all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera d);
c-octies) cinque anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado
compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui
all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera e);
c-nonies) sei anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado
compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui
all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera f);
c-decies) sei anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado
compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, di cui
all'articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera g).»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 1323, comma 1, i luogotenenti
con anzianita' di grado 1° gennaio a cui attribuire la qualifica di
primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31
dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito
minimo di anzianita' stabilito dal comma 2.
2-ter. Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, 2
e 2-bis per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII,
in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
2-quater. I luogotenenti esclusi dalle aliquote cui ai commi 1, 2 e
2-bis per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323, comma 1,
lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla
data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e'
conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.
2-quinquies. Per l'anno 2020 la decorrenza della qualifica di primo
luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi'
disciplinati:
a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli
con anzianita' 2008;
b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1°
gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli
con anzianita' 2009;
c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1°
gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente primi marescialli
con anzianita' 2010;
d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1°
gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente primi marescialli
con anzianita' 2011.
2-sexies. Per l'anno 2027 la decorrenza della qualifica di primo
luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi'
disciplinati:
a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1°
gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli con
anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017;
b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1°
aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli con
anzianita' di grado dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2017;
c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1°
luglio 2021 al 31 dicembre 2021, precedentemente primi marescialli
con anzianita' di grado dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017;
d) 1° luglio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1°
luglio 2023 al 31 dicembre 2023.»;
h) all'articolo 2251-quinquies, comma 3, le parole «se in
possesso di anzianita' nel grado superiore o uguale a quanto previsto
dall'articolo 1522» sono soppresse;
i) dopo l'articolo 2251-quinquies, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2251-sexies (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al
grado di maresciallo ordinario, maresciallo capo e gradi
corrispondenti del personale dei ruoli dei marescialli dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1.
Per la composizione delle aliquote di valutazione dell'anno 2020, in
deroga all'articolo 1278, comma 3, lettera b), i requisiti di
anzianita' richiesti per l'avanzamento ad anzianita' al grado di
maresciallo capo e corrispondenti, sono rispettivamente:
a) 7 anni per i marescialli ordinari con anzianita' di grado tra
il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
b) 6 anni per i marescialli ordinari con anzianita' di grado tra
il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.
2. Per il conferimento delle promozioni al grado di maresciallo
capo dell'anno 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due aliquote,
rispettivamente per i marescialli ordinari sotto elencati:
a) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31
dicembre 2013;
b) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31
dicembre 2014.
3. I marescialli capi di cui al comma 2, lettera b), sono promossi
con decorrenza giuridica il giorno successivo ai marescialli capi di
cui al comma 2, lettera a).
4. In deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, per l'avanzamento al
grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, il personale di
cui all'articolo 2197-ter, comma 4, lettera a), numero 1), avente
decorrenza di grado 1° gennaio, e' incluso in un'aliquota di
valutazione formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla
maturazione del requisito minimo di anzianita' stabilito
dall'articolo 1278.
Art. 2251-septies (Regime transitorio per le promozioni degli
orchestrali e archivisti). - 1. Il personale appartenente al ruolo
dei musicisti, comunque in servizio alla data del 1° gennaio 2020,
che riveste il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, in
possesso di anzianita' di grado uguale o superiore a quanto stabilito
dall'articolo 1521, comma 2, e' incluso in una aliquota straordinaria
al 1° gennaio 2020 e promosso al grado superiore, previo giudizio di
idoneita' espresso dalla commissione permanente di avanzamento.
2. Per il personale che alla data del 1° gennaio 2020 riveste il
grado di maresciallo capo, primo maresciallo e luogotenente, e gradi
corrispondenti, in relazione a quanto previsto dagli articoli 1521 e
1522, ai fini dell'avanzamento al grado superiore e' computata la
parte eccedente di anzianita' maturata nei precedenti gradi.
3. Il personale che ha maturato l'anzianita' prevista per
l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica
speciale e' incluso in una aliquota straordinaria formata al 1°
gennaio 2020 e valutato dalla relativa commissione di avanzamento.».
Art. 6


Disposizioni a regime in materia di sergenti

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 690:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole «concorsi interni», sono
inserite le seguenti: «e successivo corso di formazione basico,»;
1.2) alla lettera a), le parole «nel limite minimo del 50 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo del 60 per
cento»;
1.3) alla lettera b), le parole «nel limite massimo del 50
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite minimo del 40
per cento»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le modalita' per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1,
compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei
titoli e delle prove, la loro valutazione, la composizione delle
commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con
decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo
delle capitanerie di porto.»;
b) l'articolo 691 e' abrogato;
c) all'articolo 773:
1) alla rubrica, le parole «aggiornamento e formazione
professionale» sono sostituite dalle seguenti: «formazione basico»;
2) al comma 1, le parole «aggiornamento e formazione
professionale della durata non inferiore» sono sostituite dalle
seguenti: «formazione basico di durata non superiore»;
d) all'articolo 840, comma 1, dopo le parole «mansioni
esecutive,» sono inserite le seguenti: «anche qualificate e
complesse,»;
e) l'articolo 1284 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1284 (Forme di avanzamento). - 1. L'avanzamento ai gradi di
sergente maggiore e sergente maggiore capo e gradi corrispondenti
avviene ad anzianita'.»;
f) all'articolo 1285:
1) al comma 1:
1.1) le parole «, richiesto per l'inserimento nell'aliquota
di valutazione a scelta,» sono soppresse;
1.2) le parole «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5
anni»;
2) al comma 2, le parole «5 anni» sono sostituite dalle
seguenti: «4 anni»;
g) all'articolo 1286, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento
da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 4
anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego
in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti
tutti o in parte nel grado inferiore. Per gli incarichi tecnici delle
operazioni speciali e di quelli dei tecnici aeromobili, il periodo
indicato e' comprensivo del periodo di frequenza dei corsi per
conseguire la qualifica ovvero il brevetto, ove questi siano
terminati con esito favorevole.»;
h) all'articolo 1287:
1) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2°
capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita'
o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 5 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 5 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio
sanitario: 4 anni;
d) nocchieri di porto: 2 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di
volo: 5 anni.
3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2°
capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o
specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi'
determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio
sanitario: 5 anni;
d) nocchieri di porto: 4 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di
volo: 7 anni.»;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie,
specialita' e abilitazioni, che comporta il transito di una
specialita' ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco
diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina
l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di
imbarco piu' favorevoli.»;
i) all'articolo 1288, comma 1, le parole «4 anni» sono sostituite
dalle seguenti: «3 anni»;
l) all'articolo 1323-bis:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente:
«Per l'attribuzione della qualifica speciale sono inseriti in
un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di
ogni anno i sergenti maggiori capi in possesso dei seguenti
requisiti:»;
1.2) alla lettera a), le parole «otto anni» sono sostituite
dalle seguenti: «sei anni»;
1.3) alla lettera c):
1.3.1) dopo la parola «precedente», sono inserite le
seguenti: «alla data di formazione dell'aliquota»;
1.3.2) dopo la parola «equivalente» sono inserite le
seguenti: «secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il
personale militare»;
1.4) alla lettera d), le parole «nell'ultimo biennio» sono
sostituite dalle seguenti: «nel biennio precedente alla data di
formazione dell'aliquota»;
2) il comma 3 e' abrogato;
3) al comma 4, le parole «al comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 1»;
4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote per
mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono
inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di
tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal
giorno successivo a tale data.».
Art. 7


Disposizioni transitorie in materia di sergenti

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2197-quinquies, e' inserito il seguente:
«Art. 2197-sexies (Concorso straordinario per il ruolo dei
sergenti). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 690, per
gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per
titoli ed esami per un numero complessivo di mille posti, per il
reclutamento nei ruoli dei Sergenti dell'Esercito italiano, della
Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e
dell'Aeronautica militare.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai caporal maggiori
capi scelti qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso
dei seguenti requisiti:
a) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo
grado;
b) non aver riportato nell'ultimo quadriennio una valutazione
inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente;
c) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari
piu' gravi della consegna.
3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
annuale dei posti per Forza armata.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel
ruolo dei sergenti con il grado di sergente e, con il medesimo grado,
ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono
tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di
tre mesi.»;
b) all'articolo 2254-bis:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per il conferimento delle promozioni relative alle aliquote
di avanzamento fino al 31 dicembre 2019, nell'avanzamento a scelta al
grado di sergente maggiore capo, le promozioni sono cosi'
determinate:
a) il primo terzo del personale iscritto nel quadro d'avanzamento
a scelta e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con
decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo
di permanenza prevista al comma 1-ter;
b) il restante personale e' sottoposto a seconda valutazione per
l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti
aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima meta' e' promossa in ordine di ruolo, previa nuova
valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla
lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del
personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai
sensi della medesima lettera a);
2) la seconda meta' e' promossa in ordine di ruolo, previa
nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale di
cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da
promuovere in seconda valutazione nello stesso anno;
c) ogni sottufficiale e' comunque promosso in data non anteriore
a quella di promozione del pari grado che lo precede.
1-ter. Fino al 31 dicembre 2019 i requisiti di anzianita' richiesti
per l'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado di sergente
maggiore capo sono:
a) 7 anni per i sergenti maggiori con anzianita' di grado tra il
1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010;
b) 6 anni per i sergenti maggiori con anzianita' di grado tra il
1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011;
c) 5 anni per i sergenti maggiori con anzianita' di grado tra il
1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
d) 4 anni per i sergenti maggiori con anzianita' di grado tra il
1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015.»;
2) al comma 2, alinea, le parole «nel 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «, al 31 dicembre 2017»;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al 1° gennaio 2020, sono promossi al grado di sergente
maggiore capo e corrispondenti i sergenti maggiori con anzianita' di
grado 2014 e 2015, giudicati idonei ma non promossi nelle aliquote
fino al 31 dicembre 2019, secondo il seguente ordine di iscrizione in
ruolo:
a) la prima meta' dei sergenti maggiori con anzianita' 2015 non
promossi in prima valutazione;
b) i sergenti maggiori con anzianita' 2014;
c) la seconda meta' dei sergenti maggiori con anzianita' 2015 non
promossi in prima valutazione.
2-ter. Per il conferimento delle promozioni ad anzianita' al grado
di sergente maggiore capo, di cui all'articolo 1284, al 31 dicembre
2021 e' formata l'aliquota di valutazione per i sergenti maggiori con
anzianita' nel grado 2016.
2-quater. Per il conferimento delle promozioni ad anzianita' al
grado di sergente maggiore capo, di cui all'articolo 1284, al 31
dicembre 2022 sono formate le seguenti distinte aliquote di
valutazione, rispettivamente per i sergenti maggiori:
a) con anzianita' nel grado 1° gennaio 2017;
b) con anzianita' nel grado 2 gennaio 2017;
c) con anzianita' nel grado 3 gennaio 2017.»;
4) al comma 3, dopo le parole «corrispondenti» sono inserite le
seguenti: «, in deroga al comma 1-bis, per l'anno 2017,»;
5) al comma 4, le parole «nel 2017» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2017»;
6) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per la promozione al grado di sergente maggiore per il
2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte aliquote di
valutazione, rispettivamente per sergenti e gradi corrispondenti,
sotto elencati:
a) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre
2015;
b) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre
2016.»;
7) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Per l'anno 2020, la decorrenza dell'attribuzione della
promozione a sergente maggiore e gradi corrispondenti e' cosi'
disciplinata:
a) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera a): il giorno
successivo la maturazione dei requisiti previsti;
b) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera b): il giorno
successivo al personale di cui alla lettera a).»;
c) all'articolo 2254-ter:
1) al comma 1, dopo le parole «1323-bis,» sono inserite le
seguenti: «commi 1, lettere b), c) e d)» e dopo le parole «nel grado
fino al» sono aggiunte le seguenti: «31 dicembre»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni
dal 2017 al 2031, in deroga all'articolo 1323-bis, comma 1, lettera
a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota
per l'attribuzione della qualifica speciale sono rispettivamente:
a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado
tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;
b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado
tra il 1° gennaio 2017 e 30 marzo 2017;
c) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado
tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017;
d) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado
tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre 2017;
e) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado
tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017;
f) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado
tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020;
g) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado
tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;
h) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado
tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo
2254-bis, comma 2-quater, lettera a);
i) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado
tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo
2254-bis, comma 2-quater, lettera b);
l) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado
tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo
2254-bis, comma 2-quater, lettera c);
m) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado
tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024;
n) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado
tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente
sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera
a);
o) 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianita' di grado
tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente
sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera
b).»;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai
commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII,
in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.
2-ter. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai
commi 1, e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323-bis,
comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota
successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica
speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale
data.»;
4) il comma 3 e' abrogato;
d) all'articolo 2254-quater, comma 1, lettera a), dopo le parole
«sergente maggiore capo», sono inserite le seguenti: «e comunque non
anteriormente al 1° ottobre 2017».
Art. 8


Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 704:
1) al comma 1, la parola «Ministero» e' sostituita dalla
seguente: «Ministro»;
2) al comma 1-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Con decreto del Ministro della difesa sono altresi' definite le
modalita' di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei
volontari in servizio permanente, a domanda, dei volontari in ferma
prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle
predette procedure in quanto sottoposti a procedimento penale, nei
casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il
procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che
dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato.»;
b) all'articolo 782, comma 1:
1) le parole «All'atto dell'ammissione» sono sostituite dalle
seguenti: «I volontari ammessi»;
2) le parole «i volontari devono» sono sostituite dalle
seguenti: «hanno l'obbligo di»;
3) le parole «dalla conseguita specializzazione» sono
soppresse;
c) l'articolo 1049 e' abrogato;
d) all'articolo 1307-bis:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Per l'attribuzione
della qualifica speciale sono inseriti in un'aliquota determinata con
decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i caporal maggiori
capi scelti in possesso dei seguenti requisiti:»;
1.2) alla lettera a), le parole «otto anni» sono sostituite
dalle seguenti: «cinque anni»;
1.3) alla lettera c):
1.3.1) dopo la parola «precedente», sono inserite le
seguenti: «alla data di formazione dell'aliquota»;
1.3.2) dopo la parola «equivalente» sono aggiunte le
seguenti: «secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il
personale militare»;
1.4) alla lettera d), le parole «nell'ultimo biennio» sono
sostituite dalle seguenti: «nel biennio precedente alla data di
formazione dell'aliquota»;
2) il comma 3 e' abrogato;
3) al comma 4, le parole «al comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 1»;
4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote per
mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono
inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di
tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal
giorno successivo a tale data.»;
e) all'articolo 1308, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Per i nocchieri di porto di cui al comma 3, lettera d) i
relativi periodi possono essere soddisfatti, in tutto o in parte,
anche con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi
o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla categoria,
specialita' e abilitazione di appartenenza.
4-ter. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie,
specialita' e abilitazioni che comporta il transito di una
specialita' ad un'altra categoria, con periodi minimi di imbarco
diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina
l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di
imbarco piu' favorevoli.»;
f) all'articolo 1309:
1) al comma 1, la parola «specializzazione» e' sostituita dalla
seguente «specialita'»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche,
oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte in
tutto o in parte con la permanenza presso uffici territoriali,
reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi attinenti
alla categoria, specialita' e abilitazione di appartenenza.»;
g) all'articolo 1524, comma 2, e' inserito, in fine, il seguente
periodo: «Il limite di eta' per il reclutamento degli istruttori dei
gruppi sportivi delle Forze armate e' fissato in trentacinque anni.».
Art. 9


Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2204-bis, la rubrica e' sostituita dalla
seguente: «Riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei
volontari in servizio permanente dei volontari in ferma prefissata
quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette
procedure negli anni dal 2010 al 2016»;
b) l'articolo 2205 e' abrogato;
c) dopo l'articolo 2207, e' inserito il seguente:
«Art. 2207-bis (Ripartizione transitoria delle dotazioni organiche
dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma
prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Per gli anni dal 2025 al
2028, in deroga all'articolo 798-bis, comma 1, lettera c), e fermo
restando quanto previsto dall'articolo 798, comma 2, le dotazioni
organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in
ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina
dell'Aeronautica militare sono determinate nelle seguenti unita':
a) per l'anno 2025:
1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.330 in servizio
permanente e 22.900 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 7.950 in servizio
permanente e 5.600 in ferma prefissata;
3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.050 in servizio
permanente e 6.200 in ferma prefissata;
b) per l'anno 2026:
1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.730 in servizio
permanente e 22.500 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.150 in servizio
permanente e 5.400 in ferma prefissata;
3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.250 in servizio
permanente e 6.000 in ferma prefissata;
c) per l'anno 2027:
1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.930 in servizio
permanente e 22.300 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.250 in servizio
permanente e 5.300 in ferma prefissata;
3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.350 in servizio
permanente e 5.900 in ferma prefissata;
d) per l'anno 2028:
1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 42.080 in servizio
permanente e 22.150 in ferma prefissata;
2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.325 in servizio
permanente e 5.225 in ferma prefissata;
3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.425 in servizio
permanente e 5.825 in ferma prefissata.»;
d) all'articolo 2255-ter:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Dal 2018 al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 1307-bis,
comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per
l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica speciale
sono rispettivamente:
a) 7 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013;
b) 6 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
c) 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
d) 4 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e per quelli con
anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di
cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere a) e b);
e) 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui
all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere c) e d).»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di
cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V
del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di
avanzamento.
2-ter. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di cui
ai commi 1 e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo
1307-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima
aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la
qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a
tale data.
2-quater. Per il conferimento delle qualifiche speciali per il
2020, al 31 dicembre 2020 sono formate quattro distinte aliquote di
valutazione, rispettivamente per i caporal maggiori capi scelti e
gradi corrispondenti, sotto elencati:
a) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre
2013;
b) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2014;
c) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre
2015;
d) con anzianita' nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre
2016.
2-quinquies. Per l'anno 2020, la decorrenza dell'attribuzione della
qualifica speciale e' cosi disciplinata:
a) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera
a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;
b) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera
b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a);
c) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera
c): il giorno successivo al personale di cui alla lettera b);
d) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera
d): il giorno successivo al personale di cui alla lettera c).».
Art. 10


Trattamento economico e previdenziale
a regime del personale militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1792, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede
senza aver fruito dei turni di riposo di cui al comma 1, ferma
restando la corresponsione dell'indennita' di cui al medesimo comma
1, l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio e'
integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al
compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di 1° caporal
maggiore e gradi corrispondenti.»;
b) all'articolo 1808:
1) al comma 1, alinea:
1.1) la parola «ovvero» e' soppressa:
1.2) dopo la parola «internazionali,» sono inserite le
seguenti: «ovvero per conto delle agenzie di cooperazione
internazionale,»;
2) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Il trattamento di cui al comma 1 e' sospeso in caso di
particolari indennita' o contributi alle spese connesse alla missione
direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi,
organismi e agenzie. In tali situazioni si provvede a integrare
quanto erogato dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie fino a
concorrenza di quanto effettivamente spettante al militare ai sensi
del comma 1.»;
c) all'articolo 1809, comma 1:
1) alla lettera e), la parola «contributo» e' sostituita dalla
seguente: «maggiorazione»;
2) le lettere f) ed i) sono soppresse;
3) alla lettera h), la parola «indennita'» e' sostituita dalla
seguente: «contributo».
2. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo aggiuntivo
pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, e' rideterminato
nei seguenti importi mensili lordi, per i gradi e le qualifiche
affianco di ciascuna indicati:
a) euro 327,03 per primo luogotenente;
b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale;
c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica
speciale.»;
2) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con
almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel
periodo 1° gennaio 2013-30 settembre 2017, il grado di sergente, e'
attribuito, a decorrere dal 1º ottobre 2017, un assegno personale
pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, dalla
medesima data, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale
e corrispondenti e per il grado di sergente.»;
3) dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
«9-bis. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018,
riveste il grado di capitano e corrispondenti e non ha maturato una
anzianita' di tredici anni dal conseguimento della nomina ad
ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro
straordinario e' corrisposto, al compimento della predetta anzianita'
e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella
misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo
1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, e successive modificazioni.»;
b) all'articolo 11:
1) al comma 8:
1.1) all'alinea, le parole «1° gennaio 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2017» e le parole «entro il 31 dicembre
2017» sono soppresse;
1.2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con
almeno quattro anni di anzianita' nel grado: euro 400,00;»;
2) al comma 14, lettera c), le parole «commi 6, 7, 8 e 9, 14,
comma 8, 16, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 8,
9, 11 e 12, 14, comma 8, 16, comma 1, 17»;
3) dopo il comma 14, e' inserito il seguente:
«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono applicate agli
ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non gia'
destinatari, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14
e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2018.»;
4) al comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai
fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di
cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 12-bis dell'articolo
17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
3. Fermi restando i principi generali della concertazione, a
decorrere dal 1° gennaio 2020 le misure annue dell'assegno funzionale
pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al
personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di
servizio sono incrementate di euro 270. A decorrere dal 1° gennaio
2025 le misure dell'assegno funzionale di cui al precedente periodo
sono ulteriormente incrementate di euro 30.
Art. 11


Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

1. All'articolo 2262-bis del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «che non abbiano maturato a tale data
un'anzianita' pari a tredici anni di servizio dal conseguimento della
nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante» sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere da tale data»;
b) al comma 8:
1) le parole «, in deroga al comma 3 dell'articolo 1811, e'
effettuata alla» sono sostituite dalle seguenti: «e la relativa
progressione economica, in deroga agli articoli 1811, comma 3, e
1811-bis, comma 2, decorrono dalla»;
2) dopo le parole «a tenente», sono inserite le seguenti: «o
corrispondente, ove piu' favorevole»;
c) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, ai
sergenti maggiori capo qualifica speciale e ai primi luogotenenti e
gradi corrispondenti, con anzianita' di qualifica non successiva al
31 dicembre 2019, e' corrisposto un assegno lordo una tantum negli
importi di seguito stabiliti:
a) euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti con qualifica
speciale e gradi corrispondenti;
b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi con qualifica speciale e
corrispondenti;
c) euro 450,00 ai primi luogotenenti.
8-ter. L'assegno di cui al comma 8-bis e' altresi' corrisposto al
personale che consegue la qualifica speciale ovvero la qualifica di
primo luogotenente nell'anno 2020, negli importi di seguito
specificati:
a) euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti e gradi
corrispondenti, con decorrenza nel grado non successiva al 31
dicembre 2013;
b) euro 350,00 ai sergenti maggiori capi e corrispondenti con
decorrenza nel grado di sergente maggiore non successiva al 31
dicembre 2010;
c) euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel grado di primo
maresciallo e gradi corrispondenti non successiva al 31 dicembre
2008.
8-quater. Ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi al
grado di sergente maggiore capo ai sensi dell'articolo 1273, comma 2,
lettera b), numeri 1 e 2, vigente anteriormente all'entrata in vigore
del presente comma e' corrisposto un assegno una tantum pari a euro
250,00.
8-quinquies. Al personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter e'
corrisposto un ulteriore assegno lordo una tantum negli importi di
seguito stabiliti:
a) al personale di cui alla lettera a), euro 65,00 nell'anno
2020;
b) al personale di cui alla lettera b), euro 80,00 nell'anno
2020;
c) al personale di cui alla lettera c), euro 90,00 nell'anno
2020.».
2. Le risorse di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono incrementate di euro
175.297,00 per l'anno 2020, euro 77.137,00 per l'anno 2021, euro
7.480,00 per l'anno 2022, euro 3.296.085,00 per l'anno 2023, euro
1.388.009,00 per l'anno 2024, euro 8.097.222,26 per l'anno 2025, euro
12.630.367,26 per l'anno 2026, euro 2.333.502,26 per l'anno 2027,
euro 3.604.957,26 per l'anno 2028, di euro 10.749.971,26 a decorrere
dall'anno 2029.
3. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 1826-bis del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono incrementate di
euro 550.905,00 a decorrere dall'anno 2025.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in relazione all'attuazione di
quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 94, come modificato dall'articolo 10, comma 2, lettera b),
numero 4), del presente decreto.
Art. 12


Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto,
valutati in euro 10.806.676 per l'anno 2019, a euro 51.178.957 per
l'anno 2020, a euro 66.730.488 per l'anno 2021, a euro 67.138.422 per
l'anno 2022, a euro 66.886.675 per l'anno 2023, a euro 62.890.363 per
l'anno 2024, a euro 57.658.882 per l'anno 2025, a euro 61.650.883 per
l'anno 2026, a euro 58.675.371 per l'anno 2027, a euro 56.013.508 per
l'anno 2028 e a euro 54.912.770 a decorrere dall'anno 2029, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1,
definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, ammontano a euro 916.042 a decorrere dall'anno 2020.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le
somme di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2018, n. 132, iscritte nel conto dei residui possono essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Dadone, Ministro per la pubblica
amministrazione

>Gualtieri, Ministro dell'economia
e delle finanze

Guerini, Ministro della difesa

Lamorgese, Ministro dell'interno

Bonafede, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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