TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 
Testo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020), coordinato con la
legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 6), recante: «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.».
(20A01521)
(GU n.61 del 9-3-2020) Vigente al: 9-3-2020


Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o
nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale
non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un
caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia'
interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita'
competenti, ((con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e
2)), sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione
epidemiologica.
2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche
le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata
da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o
nell'area;
b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso,
anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione ((del funzionamento)) dei servizi educativi
dell'infanzia, ((delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale
di istruzione e degli istituti)) di formazione superiore, compresa
quella universitaria, salvo le attivita' formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle
disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali
istituti e luoghi;
f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul
territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la
disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del ((codice della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di
cui al)) decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di
personale;
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza
attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi
confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno
fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a
comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per l'adozione della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli
esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita';
k) chiusura o limitazione dell'attivita' degli uffici pubblici,
degli esercenti attivita' di pubblica utilita' e servizi pubblici
essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.
146, specificamente individuati;
l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli
esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' sia
condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o
all'adozione di particolari misure di cautela individuate
dall'autorita' competente;
m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del
trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario,
marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di
trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche
deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;
n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, a
esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica
utilita' e di quelle che possono essere svolte in modalita'
domiciliare;
o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita'
lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita'
lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori
del comune ((o dell'area)) indicata, salvo specifiche deroghe, anche
in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento
del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.
Art. 2

Ulteriori misure di gestione dell'emergenza

1. Le autorita' competenti, ((con le modalita' previste
dall'articolo 3, commi 1 e 2)), possono adottare ulteriori misure di
contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la
diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche ((fuori dei casi)) di cui
all'articolo 1, comma 1.
Art. 3

Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, ((sentiti)) il Ministro dell'interno, il Ministro della
difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri
Ministri competenti per materia, nonche' i Presidenti delle regioni
competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o
alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della ((Conferenza
delle regioni e delle province autonome)), nel caso in cui riguardino
il territorio nazionale.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema
necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono
essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. ((Le misure adottate ai sensi del presente
comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della
salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione.))
3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e
urgenti gia' adottate dal Ministro della salute ai sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il mancato
rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e'
punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale
5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle
Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i
competenti comandi territoriali. ((Al personale delle Forze armate
impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per
assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli
articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica
sicurezza.))
6. ((Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente
articolo,)) i termini del controllo preventivo della Corte dei conti,
di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n.
340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in
attuazione del presente articolo, durante lo svolgimento della fase
del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente
efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza
sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, ((pubblicata nella)) Gazzetta Ufficiale ((n. 26 del 1°
febbraio 2020)), lo stanziamento previsto dalla medesima delibera e'
incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, che a tal fine e' corrispondentemente incrementato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 20 milioni per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui ((all'articolo 1, comma 542,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232.)) Ai fini dell'immediata
attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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