MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 luglio 2020 

Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure  concorsuali

per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle

Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a

prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da  Covid-19.

(20A03944) 

(GU n.179 del 17-7-2020)

 

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 

                           di concerto con 

 

             IL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

  Visto l'art. 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

secondo cui, al fine di prevenire possibili  fenomeni  di  diffusione

del contagio da COVID-19, le procedure concorsuali per  l'accesso  ai

ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze  di  polizia,

nonche' del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  si  svolgono  nel

rispetto  delle  prescrizioni  tecniche  stabilite  con  decreto  del

Ministro della salute, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  del

Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e

del Ministro della giustizia, di concerto  con  il  Ministro  per  la

pubblica amministrazione; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.

90, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in

materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28

novembre 2005, n. 246» e, in particolare, le  disposizioni  contenute

nel Libro I, Titolo IV, Capo I, in materia di sicurezza sui luoghi di

lavoro"; 

  Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 201, concernente

il  «Regolamento  recante  norme   per   l'applicazione   nell'ambito

dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni  in  materia

di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro»; 

  Visto il decreto ministeriale 21 agosto 2019, n.  127,  concernente

il Regolamento  recante  l'applicazione  del  decreto  legislativo  9

aprile 2008, n. 81,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della

sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,  nell'ambito  delle  articolazioni

centrali e periferiche della Polizia di Stato, del  Dipartimento  dei

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa  civile,  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  delle  strutture  del

Ministero dell'interno destinate  per  finalita'  istituzionali  alle

attivita' degli organi con compiti in materia di ordine  e  sicurezza

pubblica; 

  Visto il decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,  recante:  «Misure

urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  recante:  «Ulteriori

misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da

COVID-19»; 

  Ritenuta  la  necessita'  di  approvare  le  prescrizioni  tecniche

previste dall'art. 259, comma 5, del decreto-legge n.  34  del  2020,

per  garantire  lo  svolgimento  delle  procedure   concorsuali   per

l'accesso alle qualifiche  e  ai  ruoli  del  personale  delle  Forze

armate, delle Forze di  polizia,  nonche'  del  Corpo  nazionale  dei

vigili del fuoco; 

  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro  della

difesa, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministro

della giustizia; 

  Visto il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione,  di

cui alla nota prot. 1131 del 3 luglio 2020; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure  concorsuali

  per l'accesso alle Forze armate, alle Forze di polizia e  al  Corpo

  nazionale dei vigili del fuoco. 

 

  1. Le prescrizioni tecniche da osservare allo scopo di garantire la

tutela  della  salute  dei  candidati  nell'ambito  delle   procedure

concorsuali indette o da  indirsi  per  l'accesso  ai  ruoli  e  alle

qualifiche del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e

del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  al  fine  di  prevenire

possibili fenomeni di diffusione del contagio  da  COVID-19,  per  la

durata  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  dichiarato   dal

Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020  e  fino  al  permanere  di

misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e  comunque  non

oltre il 31  dicembre  2021,  di  cui  all'art.  259,  comma  5,  del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono definite dall'allegato A al

presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 

                               Art. 2 

 

                       Norme finali e clausola 

                      di invarianza finanziaria 

 

  1. Il presente provvedimento entra in vigore il  giorno  successivo

alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana. 

  2. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti di cui  al  presente  decreto

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente. 

  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana. 

    Roma, 6 luglio 2020 

 

                                             IL Ministro della salute 

                                                      Speranza        

Il Ministro della pubblica amministrazione 

                Dadone 

 

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2020 

Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle

attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali, n. 1611 

 

                             ---------- 

 

Avvertenza: 

    Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18  giugno  2009,  n.

69, l'allegato A e' pubblicato  sul  sito  della  Polizia  di  Stato,

all'indirizzo https://www.poliziadistato.it/articolo/1129 

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