Il Segretario Generale del Silp Cgil, Daniele Tissone, è stato audito in maniera informale presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati nell’ambito dall’esame delle proposte di legge recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. Pubblichiamo il testo del suo intervento e rendiamo disponibile il video dell'audizione.

 

 


"Ringraziamo come Silp Cgil la Commissione affari costituzionali il suo Presidente e i componenti tutti per averci concesso questa adozione informale in videoconferenza nell’ambito dell’esame in sede referente delle proposte di legge C 242 Fiano, C 255 Guidesi C 318 Rampelli C 451 Bordonali C 705 Polverini C 837 Savino C 1121 Vito e C 1859 Brescia recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

Il testo coordinato raccoglie proposte di legge che vanno nella direzione di un maggiore coordinamento alla ricerca di un assetto stabile che va necessariamente oltre le misure di emergenza finora emanate in materia.

La nostra visione di sicurezza pubblica Sig. presidente, si fonda essenzialmente sulla legge 1 Aprile 1981 nr. 121 con l’istituzione dell’autorità Nazionale e Provinciale di Pubblica Sicurezza.

L’autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ha una duplice espressione: il Prefetto al quale è  attribuito il coordinamento  sul piano di indirizzo politico e delle linee strategiche in materia di ordine e sicurezza pubblica con rapporto diretto con il Ministro dell’interno e il Dipartimento della P.S. nonché il Questore cui spetta, in materia di ordine e sicurezza pubblica, la direzione e il coordinamento dei servizi a livello tecnico e operativo.

La proposta pur nella sua complessità ha spunti di interesse che in parte riprendono e affinano concetti già presenti in altri testi di legge come il c.d. Decreto Minniti (vedasi bozza su ordinanza dei Sindaci). 

Nello specifico il pdl 242 all’art. 3 pare voler risolvere in favore dei sindaci l'annosa questione di cui all'art. 54 TUEL, che in passato è stata fonte di variegate polemiche. Nel testo in esame il Prefetto appare parte integrante nello sviluppo dei progetti, per i quali sono previste verifiche almeno semestrali, attraverso il coinvolgimento del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nel merito e a nostro parere non sarebbe sbagliato prevedere un percorso che, in fase di analisi, coinvolgesse anche il Dipartimento di PS nel suo ruolo di titolare del coordinamento e della direzione unitaria delle forze di polizia, come peraltro previsto dall’art. 6 comma 1 della Legge 121 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia). Motivo di questa osservazione la possibilità che, in assenza di un approccio comune, possano essere create normative ad hoc che si attaglino al territorio ma che potrebbero risultare non armoniche rispetto alle politiche della sicurezza di livello nazionale possibile fonte di disparità di trattamento tra cittadini dimoranti in luoghi diversi.

Sulla condivisione delle banche dati facciamo presente le possibili difficoltà in relazione ad un sistema di controllo che diventerà certamente più complesso con l’aumento dei soggetti che adiranno alle consultazioni. Auspichiamo al riguardo autonome modalità di accesso alle banche dati con una specifica regolamentazione delle responsabilità e di controlli interni per una valutazione globale della normativa originaria di riferimento (vedasi artt. 7-11 della legge 121/81). Non è possibile accogliere una richiesta di accedere ad altre Banche dati di polizia che riguardano ambiti (quali la lotta alla criminalità organizzata e il terrorismo – si pensi al Sistema Informativo Schengen) del tutto estranei agli ambiti di competenza delle Polizia Locali.

Si propone, al comma 4 dell’articolo 16 (elenchi di evidenza pubblica dei comandanti) dopo la lettera “b” l’inserimento delle lettere: c) i funzionari della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale a partire da vice questore aggiunto e lettera: d) gli ufficiali superiori e generali dell’arma dei carabinieri.

L’articolo 21 andrebbe a nostro parere soppresso stante l’esistenza del NUE (numero unico europeo) a cui andrebbero stabilmente connesse tutte le centrali operative delle Polizie Locali.

Non si tratta di un articolato semplice in particolare l’aspetto che riguarda le Regioni ma rimane lodevole l’impianto complessivo, su tutto l’impegno di omogeneizzare a livello nazionale le polizie locali. Si ad un intervento normativo che miri ad elevare la professionalità delle Polizie locali, evitando però ogni impropria assimilazione di queste ultime alle Forze di polizia. Rientra in questo contesto la necessità che le Polizie Locali si assumano la responsabilità di operare lungo l’intero arco delle 24 ore per l’espletamento dei servizi di propria competenza, quali ad esempio i servizi di polizia stradale nell’ambiente urbano.

Comprendiamo e condividiamo la necessità di demandare al sindaco l'analisi e la realizzazione di progetti a livello comunale, così come le politiche locali e integrate per la sicurezza con le intese a livello regionale. E' sicuramente questo il modo migliore per intercettare le diversificate esigenze territoriali che altrimenti sfuggirebbero a qualsiasi normativa nazionale.

L’auspicio è che, anche nel futuro, la materie della sicurezza non sia più in balia i iniziative estemporanee o emergenziali fondandosi su solidi e chiari progetti di più ampio respiro a tutela di tutta la collettività in particolare dei soggetti più fragili".

 

PROGETTI DI LEGGE
"Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale"

 

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