MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 3 dicembre 2013, n. 144 

Regolamento recante modifica al  decreto  1°  agosto  2002,  n.  199,
concernente  il  «Regolamento  recante  modalità  di  accesso   alla
qualifica iniziale del ruolo  dei  sovrintendenti  della  Polizia  di
Stato». (13G00188)

(GU n.299 del 21-12-2013)
 
 Vigente al: 21-12-2013  
 

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
  Visto  l'articolo  24-quater  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che  disciplina  le  modalita'  di
accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei  sovrintendenti  della
Polizia di Stato, ed in particolare il comma 6, ai sensi del quale le
modalita' di svolgimento dei concorsi,  le  categorie  di  titoli  da
ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciscuna di esse,
la composizione delle commissioni d'esami, nonche'  le  modalita'  di
svolgimento dei corsi di formazione professionale e i criteri per  la
formazione  delle  graduatorie  di  fine  corso  sono  stabiliti  con
regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da   emanarsi   ai   sensi
dell'articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 28  febbraio  2001,  n.
53,  che  stabilisce  aliquote  diverse  di  accesso  alla  qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti per i posti disponibili  al  31
dicembre 2004;
  Visto l'articolo 2, comma  5,  lettera  b),  del  decreto-legge  28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
febbraio 2013, n. 12, con il quale il Ministero dell'interno e' stato
autorizzato, per l'anno  2013,  ad  attivare  procedure  e  modalita'
concorsuali  semplificate  per  l'accesso  alla  qualifica  di   vice
sovrintendente  della  Polizia  di  Stato,  nei  limiti   dei   posti
complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre  2012,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  Visto il proprio  decreto  1°  agosto  2002,  n.  199,  recante  il
regolamento delle modalita' di accesso alla  qualifica  iniziale  del
ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato,  adottato  ai  sensi
del citato articolo 24-quater, comma 6, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
  Ritenuto necessario, allo scopo di dare  attuazione  al  richiamato
articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre  2012,
n. 227, definire le procedure e  modalita'  concorsuali  semplificate
per l'accesso alla qualifica di vice  sovrintendente,  attraverso  il
ricorso al predetto decreto 1° agosto 2002, n. 199;
  Ritenuto, pertanto, di integrare e modificare il proprio decreto in
data 1° agosto 2002, n. 199;
  Acquisito il parere delle Organizzazioni  Sindacali  del  personale
della  Polizia  di  Stato  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2013;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota n. 46/A2013-003097 del 20 novembre 2013;
 
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
 
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199
 
  1. Al regolamento recante le modalita' di  accesso  alla  qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, di  cui
al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto  2002,  n.  199,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nelle premesse, dopo il terzo «Visto» e' inserito il seguente:
«Visto l'articolo 2,  comma  5,  lettera  b),  del  decreto-legge  28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
febbraio 2013, n. 12;»;
    b) dopo il Capo  II  -  Concorso  interno  per  titoli  ed  esame
scritto, e' inserito il seguente:
    «Capo II-bis - Concorso con  procedure  e  modalita'  concorsuali
semplificate»;
    c) al Capo II-bis, dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:
    «13-bis (Procedure e modalita' concorsuali  semplificate).  -  1.
Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con  procedure  e
modalita' concorsuali semplificate, ai sensi dell'articolo  2,  comma
5,  lettera  b),  del  decreto-legge  28  dicembre  2012,   n.   227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013,  n.  12,
si provvede, per i posti disponibili nel periodo compreso tra  il  31
dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, attraverso un  concorso  interno
per titoli, fermi restando i limiti percentuali dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno,  di  cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  e  all'articolo  24-quater  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, comma
1, lettere a) e b), riservati al personale in possesso dei  requisiti
ivi previsti, nonche' di quelli  di  cui  al  comma  2  del  medesimo
articolo 24-quater.
    2. I posti  del  concorso  di  cui  alla  lettera  a),  comma  1,
dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente  della  Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, relativi a quelli disponibili dal 31 dicembre
2004 al 31 dicembre 2012, sono riservati  agli  assistenti  capo  che
ricoprono, a quest'ultima data, una posizione di ruolo non  inferiore
a  quella  compresa  entro  il  doppio  dei  posti   complessivamente
riservati a tale personale, fermo restando il possesso  della  stessa
qualifica al 31 dicembre di ciascun anno per i  corrispondenti  posti
disponibili alle stesse date.
    3. La valutazione dei titoli per il personale di cui al  comma  2
ai fini della formazione della relativa  graduatoria  precede  quella
dei titoli del personale  di  cui  alla  lettera  b),  comma  1,  del
medesimo  articolo  24-quater,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti non  coperti  per  ciascun
anno di riferimento, dal 2004 al 2012, sono  portati  in  aumento  di
quelli  riferiti  all'anno   successivo,   nell'ambito   del   limite
percentuale della rispettiva riserva, di cui alle predette lettere a)
e b), comma 1, dello stesso articolo 24-quater. I posti eventualmente
non  coperti  al  termine  della  complessiva  procedura  concorsuale
semplificata sono portati in aumento, in proporzione alle  rispettive
percentuali del 60 e del 40 per cento, di quelli  disponibili  al  31
dicembre 2013, ai  sensi  dell'articolo  24-quater  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
    13-ter (Bando di concorso) - 1. Il concorso di  cui  all'articolo
13-bis e' indetto con decreto del  Capo  della  Polizia  -  Direttore
generale della  pubblica  sicurezza,  da  pubblicare  nel  Bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell'interno,  nel  quale  sono
indicati:
      a) il numero dei  posti  messi  a  concorso  per  ciascun  anno
disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
      b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso  dei
quali i candidati devono essere in possesso al 31  dicembre  di  ogni
anno riferiti ai corrispondenti posti disponibili alla stessa data;
      c) le modalita' di presentazione,  per  via  telematica,  delle
domande di partecipazione;
      d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i  punteggi
massimi attribuibili a ciascuna di esse;
      e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
    13-quater  (Titoli) -  1.  Le  categorie  dei  titoli  ammessi  a
valutazione ed il punteggio massimo attribuito a  ciascuna  categoria
per il personale  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo
24-quater, comma 1, lettera a),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue:
      a) rapporti  informativi  e  giudizi  complessivi  del  biennio
anteriore, fino a 8 punti;
      b) anzianita' complessiva di servizio, fino a 14 punti;
      c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
      d) titoli di studio, fino a 3 punti;
      e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5;
      f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici,  punti
0,5;
      g) per il  superamento  della  prova  selettiva  in  precedenti
analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano
partecipato al corso di formazione o  si  siano  dimessi  durante  la
frequenza, attribuzione di 5 punti.
    2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il  punteggio
massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  sono
stabiliti come segue:
      a) rapporti  informativi  e  giudizi  complessivi  del  biennio
anteriore, fino a 8 punti;
      b) anzianita' complessiva di servizio, fino a 10 punti;
      c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
      d) titoli di studio, fino a 8 punti;
      e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5;
      f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici,  punti
0,5;
      g) per il  superamento  della  prova  selettiva  in  precedenti
analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano
partecipato al corso di formazione o  si  siano  dimessi  durante  la
frequenza, attribuzione di 5 punti.
    3.  Nell'ambito  delle   suddette   categorie,   la   Commissione
esaminatrice stabilisce, in sede di  prima  riunione,  i  criteri  di
massima per la graduale valutazione dei titoli e  per  l'attribuzione
dei relativi punteggi, dandone comunicazione secondo idonee forme  di
pubblicita' anche sul sito dell'Amministrazione.
    13-quinquies (Formazione ed approvazione della graduatoria) -  1.
La  formazione  e  approvazione  della  graduatoria   assicurano   la
distinzione dei posti disponibili  per  ciascun  anno  dei  candidati
ammessi per la copertura dei medesimi posti.
    2. Prima dell'avvio al corso di  formazione  professionale,  sono
pubblicate le sedi disponibili a livello provinciale, assicurando  il
mantenimento della sede di servizio agli  assistenti  capo  vincitori
della procedura di cui all'articolo 13-bis, comma 2.
    13-sexies (Rinvio) - 1. Per  quanto  non  previsto  dal  presente
Capo, si applicano le disposizioni del presente regolamento  relative
al concorso interno per titoli di cui al Capo I,  nonche'  quelle  di
cui al Capo III, relative alla  modalita'  del  corso  di  formazione
professionale,   fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo
24-quater,  commi  3,  4  e  7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
    13-septies (Ambito di applicazione)  -  1.  Le  disposizioni  del
presente Capo, ai sensi dell'articolo 2, comma  5,  lettera  b),  del
decreto-legge   28   dicembre   2012,   n.   227,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, si  applicano  ai
fini dell'accesso alla qualifica di vice sovrintendente relativamente
ai posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012.
  d) all'articolo 14 le parole: «ed ha la durata  di  quattro  mesi;»
sono sostituite dalle seguenti: «ed ha durata di tre mesi, di cui uno
di tirocinio applicativo presso la sede di assegnazione,  secondo  le
modalita', anche telematiche e informatiche,  stabilite  con  decreto
del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;».

                               Art. 2
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

                               Art. 3
 
 
                          Entrata in vigore
 
  1.  Il  presente  decreto  entra  in   vigore   il   giorno   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo di  Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 3 dicembre 2013
    
 
                                                  Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013
Registro n.6 Interno, foglio n.360

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