MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 3 dicembre 2013, n. 144
Regolamento recante modifica al decreto 1° agosto 2002, n. 199,
concernente il «Regolamento recante modalità di accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di
Stato». (13G00188)
(GU n.299 del 21-12-2013)
Vigente al: 21-12-2013
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 24-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che disciplina le modalita' di
accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della
Polizia di Stato, ed in particolare il comma 6, ai sensi del quale le
modalita' di svolgimento dei concorsi, le categorie di titoli da
ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciscuna di esse,
la composizione delle commissioni d'esami, nonche' le modalita' di
svolgimento dei corsi di formazione professionale e i criteri per la
formazione delle graduatorie di fine corso sono stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi ai sensi
dell'articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
53, che stabilisce aliquote diverse di accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti per i posti disponibili al 31
dicembre 2004;
Visto l'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12, con il quale il Ministero dell'interno e' stato
autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalita'
concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice
sovrintendente della Polizia di Stato, nei limiti dei posti
complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Visto il proprio decreto 1° agosto 2002, n. 199, recante il
regolamento delle modalita' di accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, adottato ai sensi
del citato articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
Ritenuto necessario, allo scopo di dare attuazione al richiamato
articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, definire le procedure e modalita' concorsuali semplificate
per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, attraverso il
ricorso al predetto decreto 1° agosto 2002, n. 199;
Ritenuto, pertanto, di integrare e modificare il proprio decreto in
data 1° agosto 2002, n. 199;
Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale
della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2013;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota n. 46/A2013-003097 del 20 novembre 2013;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199
1. Al regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, di cui
al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle premesse, dopo il terzo «Visto» e' inserito il seguente:
«Visto l'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12;»;
b) dopo il Capo II - Concorso interno per titoli ed esame
scritto, e' inserito il seguente:
«Capo II-bis - Concorso con procedure e modalita' concorsuali
semplificate»;
c) al Capo II-bis, dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:
«13-bis (Procedure e modalita' concorsuali semplificate). - 1.
Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con procedure e
modalita' concorsuali semplificate, ai sensi dell'articolo 2, comma
5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12,
si provvede, per i posti disponibili nel periodo compreso tra il 31
dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, attraverso un concorso interno
per titoli, fermi restando i limiti percentuali dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'articolo 24-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, comma
1, lettere a) e b), riservati al personale in possesso dei requisiti
ivi previsti, nonche' di quelli di cui al comma 2 del medesimo
articolo 24-quater.
2. I posti del concorso di cui alla lettera a), comma 1,
dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, relativi a quelli disponibili dal 31 dicembre
2004 al 31 dicembre 2012, sono riservati agli assistenti capo che
ricoprono, a quest'ultima data, una posizione di ruolo non inferiore
a quella compresa entro il doppio dei posti complessivamente
riservati a tale personale, fermo restando il possesso della stessa
qualifica al 31 dicembre di ciascun anno per i corrispondenti posti
disponibili alle stesse date.
3. La valutazione dei titoli per il personale di cui al comma 2
ai fini della formazione della relativa graduatoria precede quella
dei titoli del personale di cui alla lettera b), comma 1, del
medesimo articolo 24-quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti non coperti per ciascun
anno di riferimento, dal 2004 al 2012, sono portati in aumento di
quelli riferiti all'anno successivo, nell'ambito del limite
percentuale della rispettiva riserva, di cui alle predette lettere a)
e b), comma 1, dello stesso articolo 24-quater. I posti eventualmente
non coperti al termine della complessiva procedura concorsuale
semplificata sono portati in aumento, in proporzione alle rispettive
percentuali del 60 e del 40 per cento, di quelli disponibili al 31
dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 24-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
13-ter (Bando di concorso) - 1. Il concorso di cui all'articolo
13-bis e' indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono
indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso per ciascun anno
disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso dei
quali i candidati devono essere in possesso al 31 dicembre di ogni
anno riferiti ai corrispondenti posti disponibili alla stessa data;
c) le modalita' di presentazione, per via telematica, delle
domande di partecipazione;
d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi
massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
13-quater (Titoli) - 1. Le categorie dei titoli ammessi a
valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria
per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo
24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio
anteriore, fino a 8 punti;
b) anzianita' complessiva di servizio, fino a 14 punti;
c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
d) titoli di studio, fino a 3 punti;
e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5;
f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti
0,5;
g) per il superamento della prova selettiva in precedenti
analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano
partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la
frequenza, attribuzione di 5 punti.
2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono
stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio
anteriore, fino a 8 punti;
b) anzianita' complessiva di servizio, fino a 10 punti;
c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti;
d) titoli di studio, fino a 8 punti;
e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5;
f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti
0,5;
g) per il superamento della prova selettiva in precedenti
analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano
partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la
frequenza, attribuzione di 5 punti.
3. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione
esaminatrice stabilisce, in sede di prima riunione, i criteri di
massima per la graduale valutazione dei titoli e per l'attribuzione
dei relativi punteggi, dandone comunicazione secondo idonee forme di
pubblicita' anche sul sito dell'Amministrazione.
13-quinquies (Formazione ed approvazione della graduatoria) - 1.
La formazione e approvazione della graduatoria assicurano la
distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati
ammessi per la copertura dei medesimi posti.
2. Prima dell'avvio al corso di formazione professionale, sono
pubblicate le sedi disponibili a livello provinciale, assicurando il
mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori
della procedura di cui all'articolo 13-bis, comma 2.
13-sexies (Rinvio) - 1. Per quanto non previsto dal presente
Capo, si applicano le disposizioni del presente regolamento relative
al concorso interno per titoli di cui al Capo I, nonche' quelle di
cui al Capo III, relative alla modalita' del corso di formazione
professionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo
24-quater, commi 3, 4 e 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
13-septies (Ambito di applicazione) - 1. Le disposizioni del
presente Capo, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, si applicano ai
fini dell'accesso alla qualifica di vice sovrintendente relativamente
ai posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012.
d) all'articolo 14 le parole: «ed ha la durata di quattro mesi;»
sono sostituite dalle seguenti: «ed ha durata di tre mesi, di cui uno
di tirocinio applicativo presso la sede di assegnazione, secondo le
modalita', anche telematiche e informatiche, stabilite con decreto
del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 3 dicembre 2013
Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013
Registro n.6 Interno, foglio n.360