MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 28 aprile 2022 Criteri generali per il rafforzamento della cooperazione, informativa e operativa, e l'accesso alle banche dati tra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale. (22A04212) (GU n.174 del 27-7-2022)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 aprile 2022

Criteri generali per il rafforzamento della cooperazione, informativa

e operativa, e l'accesso alle banche dati tra le Forze di polizia e i

Corpi e servizi di polizia municipale. (22A04212)

(GU n.174 del 27-7-2022)

 

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Visto l'art. 10, comma 6, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.

14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,

che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione

dei criteri generali per il rafforzamento della cooperazione,

informativa e operativa, nonche' per l'accesso alle banche dati fra

le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale ai fini

dell'applicazione dell'ordine di allontanamento e del divieto di

accesso di cui all'art. 9 e allo stesso art. 10 del predetto

decreto-legge n. 14 del 2017;

Visti gli articoli dall'8 al 10 della legge 1° aprile 1981,

concernenti l'istituzione, e la disciplina del centro elaborazione

dati istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza

del Ministero dell'interno (nel prosieguo: CED);

Visto la legge 7 marzo 1986, n. 65, recante la legge quadro

sull'ordinamento della polizia municipale;

Visto l'art. 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68

secondo cui le modalita' di accesso agli schedari dei veicoli rubati,

dei documenti di identita' rubati o smarriti, nonche' alle

informazioni concernenti i permessi di soggiorno da parte del

personale della polizia locale munito della qualifica di agente di

pubblica sicurezza e' determinato con decreti del Ministro

dell'interno adottati ai sensi del comma 2 del medesimo art.

16-quater;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del predetto decreto-legge n.

14 del 2017, secondo cui le misure per coordinare, tra l'altro, lo

scambio informativo nei settori di rispettivo interesse tra le Forze

di polizia e la polizia locale, sono specificate con le linee

generali per la realizzazione delle politiche pubbliche per la

sicurezza integrata;

Visto inoltre, l'art. 5, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 14

del 2017, secondo cui i patti per la sicurezza urbana, sottoscritti

tra il prefetto e il sindaco, possono individuare, in relazione alla

specificita' dei contesti interventi per la sicurezza urbana nel

rispetto delle linee guida adottate, su proposta del Ministro

dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta'

e autonomie locali;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante

attuazione (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016 relativa, alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita'

competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e

perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla

libera circolazione di tali dati;

Visto l'art. 18, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 4 ottobre

2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre

2018, n. 132, concernenti le condizioni nel rispetto delle quali il

personale dei Corpi e servizi di polizia municipale puo' accedere al

CED al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di

rintraccio esistenti nei confronti delle persone identificate o

controllate;

Viste le linee generali per la realizzazione delle politiche

pubbliche per la sicurezza integrata, adottate, ai sensi del predetto

art. 2 del decreto-legge n. 14 del 2017, adottate con accordo

stipulato il 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza unificata;

Viste le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana

adottate, ai sensi del citato art. 5, comma 1, del decreto-legge n.

14 del 2017, con accordo stipulato il 26 luglio 2018, in sede di

Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

Ritenuto di definire i criteri generali per il rafforzamento della

cooperazione, informativa e operativa, nonche' per l'accesso alle

banche dati fra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia

municipale ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai predetti

articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14 del 2017;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

Ambito di applicazione e definizioni

 

1. Il presente decreto definisce i criteri generali per il

rafforzamento della cooperazione, informativa e operativa, nonche'

per l'accesso alle banche dati fra le Forze di polizia e i Corpi e

servizi di polizia municipale ai fini dell'applicazione dell'ordine

di allontanamento e del divieto di accesso di cui agli articoli 9 e

10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «CED» il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della

legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica»,

il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui

all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

c) «decreto-legge n. 14 del 2017», il decreto-legge 20 febbraio

2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile

2017, n. 48;

d) «divieto di accesso» il divieto di accesso ad una o piu' aree

urbane adottato dal questore ai sensi dell'art. 10, comma 2, del

decreto-legge n. 14 del 2017;

e) «ordine di allontanamento», l'ordine di allontanamento da un

luogo disposto dall'organo accertatore ai sensi degli articoli 9,

commi 1 e 2, e 10, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2017.

Art. 2

 

Criteri generali per il rafforzamento

della cooperazione informativa

 

1. Ai fini della piu' efficace attuazione delle previsioni di cui

agli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14 del 2017, i patti per la

sicurezza urbana, sottoscritti tra il prefetto e il sindaco ai sensi

dell'art. 5 del medesimo decreto-legge n. 14 del 2017, possono

prevedere misure di rafforzamento della cooperazione informativa

ispirate ai seguenti criteri generali:

a) predisposizione e condivisione da parte del comune della

«mappa» dei luoghi e delle aree nei quali sono vigenti, nel proprio

territorio, i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi di

cui all'art. 9, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 14 del 2017;

b) aggiornamento da parte del comune della «mappa» elaborata,

anche sulla base del parere reso in apposite sedute del Comitato

provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, finalizzato ad

individuare pure le ulteriori aree e luoghi dove sono piu' frequenti

i comportamenti in danno del decoro urbano o che ne impediscono

l'accessibilita' e la fruibilita';

c) elaborazione, a cadenze periodiche stabilite con i predetti

patti, di rilevazioni statistiche in forma anonima concernenti il

numero di ordini di allontanamento disposti dagli uffici e Comandi

delle Forze di polizia operanti nel territorio del comune

interessato, nonche' dal Corpo o servizio di polizia municipale

dipendente dal comune stesso. I patti possono prevedere che la

statistica sia riferita sia al numero complessivo degli ordini

adottati sia a quello degli ordini adottati nei luoghi dove sono piu'

frequenti i comportamenti in danno del decoro urbano o che ne

impediscono l'accessibilita' e la fruibilita';

d) possibilita' di utilizzare, per la realizzazione delle

rilevazioni statistiche di cui alla lettera c), i sistemi di

georeferenziazione implementati nell'ambito delle iniziative previste

dal paragrafo 3 delle linee generali per la realizzazione delle

politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate, ai sensi

del predetto art. 2 del decreto-legge n. 14 del 2017, con accordo

stipulato il 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza unificata;

e) elaborazione a cura del questore, secondo le cadenze

periodiche stabilite con i predetti patti, di rilevazioni statistiche

in forma anonima del numero dei divieti di accesso adottati;

f) comunicazione da parte del prefetto, secondo le modalita'

previste dalle linee generali per la realizzazione delle politiche

pubbliche per la sicurezza integrata, adottate, ai sensi dell'art. 2

del decreto-legge n. 14 del 2017, con accordo stipulato il 24 gennaio

2018 in sede di Conferenza unificata, di elaborazioni statistiche

anonime concernenti il numero delle violazioni di cui all'art. 10,

comma 2, secondo periodo e comma 3, secondo periodo, del medesimo

decreto-legge n. 14 del 2017.

2. Le elaborazioni statistiche, anche in forma georeferenziata,

previste dal comma 1 sono utilizzate, oltreche' ai fini della

pianificazione delle attivita' operative finalizzate alla

salvaguardia del decoro, anche per l'individuazione da parte dei

comuni di ulteriori aree da sottoporre a particolare tutela anche ai

sensi del paragrafo 4 delle linee guida per l'attuazione della

sicurezza urbana ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n.

14 del 2017.

Art. 3

 

Criteri generali per il rafforzamento

della cooperazione operativa

 

1. Per il rafforzamento della cooperazione di natura operativa

finalizzata all'attuazione di un'efficace prevenzione delle

manifestazioni di degrado, il prefetto e il sindaco del comune

interessato, sulla base delle rilevazioni statistiche, anche in forma

georeferenziata, di cui all'art. 2, possono concordare, nell'ambito

dei patti per la sicurezza urbana, mirate iniziative di controllo da

eseguirsi a cura della polizia locale, finalizzate ad accertare, in

particolare nelle aree e nei luoghi interessati da consistenti

afflussi di persone o turistici, le eventuali condotte che ne

impediscono l'accessibilita' e la fruizione.

2. Alle iniziative di controllo di cui al comma 1, possono

aggiungersi, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge

26 marzo 2001, n. 128, servizi di controllo straordinario del

territorio, definiti sentito il parere del Comitato provinciale per

l'ordine e la sicurezza pubblica. I predetti servizi sono eseguiti

con la partecipazione anche delle Forze di polizia, per gli aspetti

di specifica competenza e secondo quanto previsto dalla direttiva di

cui al decreto del Ministro dell'interno adottato in data 15 agosto

2017.

Art. 4

 

Criteri generali per l'accesso

alle banche dati

 

1. Ai fini della piu' efficace attuazione degli articoli 9 e 10 del

decreto-legge n. 14 del 2017, il personale dei Corpi e servizi di

polizia municipale, munito della qualifica di agente di pubblica

sicurezza, quando procede al controllo e all'identificazione delle

persone, puo' verificare l'eventuale esistenza di ordini di

allontanamento e di divieti di accesso nei confronti delle persone

controllate, accedendo, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 della

legge 1° aprile 1981, n. 121, al livello del CED stabilito con il

decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 10, comma 6-bis,

del decreto-legge n. 14 del 2017.

2. L'accesso al CED di cui al comma 1 avviene secondo le modalita'

stabilite con i decreti del Ministro dell'interno previsti dall'art.

16-quater, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. Restano ferme le indicazioni recate dal paragrafo 3 delle linee

generali per la realizzazione delle politiche pubbliche per la

sicurezza integrata, adottate, ai sensi dell'art. 2, del

decreto-legge n. 14 del 2017, con accordo stipulato il 24 gennaio

2018 in sede di Conferenza unificata.

Art. 5

 

Clausola di neutralita' finanziaria

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

ulteriori oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il

Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno

provvede all'attuazione del presente decreto con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

 

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Roma, 28 aprile 2022

 

Il Ministro: Lamorgese

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del

Ministero della difesa, n. 1593

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