D.L. 5 ottobre 2023, n. 133 (1).

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 ottobre 2023, n. 233.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti e per il sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti;

Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale e dei controlli in materia di immigrazione;

Ritenuta la necessità e urgenza di adottare norme in materia di protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:


Capo I

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione irregolare

Art. 1. Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato
In vigore dal 6 ottobre 2023

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 4, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646» sono sostituite dalle seguenti «negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
2) al comma 7, lettera b), le parole «al comma 9», sono sostituite dalle seguenti «al comma 10»;
3) il comma 10, è sostituito dal seguente: «Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione è disposta dal prefetto. Avverso il provvedimento del prefetto può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si applica l'articolo 13, comma 3.»
b) all'articolo 9-bis, comma 6, secondo periodo, le parole «nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
c) all'articolo 13:
1) al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: «Salvo quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando lo straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale, l'espulsione è disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso codice e del presente testo unico. Il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo.»;
2) al comma 11, dopo le parole «al comma 1» sono inserite le seguenti «e all'articolo 9, comma 10, primo periodo»;
3) al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole «Nei casi di espulsione disposta ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 9, comma 10, nonché ai sensi»;
d) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole «non è stata disposta ai sensi dell'articolo» sono inserite le seguenti: «9, comma 10, e dell'articolo»;
e) all'articolo 17, al comma 1:
1) al primo periodo, le parole «è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti «può essere autorizzato»;
2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento o del suo difensore. Avverso il diniego di autorizzazione può essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.».

2. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo», all'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), le parole «ai sensi dell'articolo 13, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi degli articoli 9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1,».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «9, comma 5» sono sostituite dalle seguenti «9, comma 10, primo periodo.».

4. All'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica dopo le parole «controversie in materia di» sono inserite le seguenti: «espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza dei cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché»;
b) al comma 1, dopo le parole «l'impugnazione del provvedimento di», sono inserite le seguenti «espulsione disposta dal prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di».


Art. 2. Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia
In vigore dal 6 ottobre 2023

1. Per potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso per l'Italia, possono essere destinate presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Il predetto personale opera altresì secondo le linee di indirizzo del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo minimo e massimo di permanenza in sede è fissato rispettivamente in due e quattro anni.

2. Al personale del ruolo ispettori e a quello del ruolo sovrintendenti spetta il trattamento economico previsto dalla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 per il posto rispettivamente di assistente amministrativo e di coadiutore. All'erogazione di detto trattamento provvede il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che, nelle more dell'istituzione dei posti di organico ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante.

3. Il trattamento economico previsto per il servizio prestato in Italia rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua a essere erogato dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa annua di euro 125.000 per l'anno 2023 e di euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 125.000 per l'anno 2023 e a euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Capo II

Disposizioni in materia di protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati

Art. 3. Modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento
In vigore dal 6 ottobre 2023

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, all'articolo 29-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Fuori dai casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. b), fermi i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame.».


Art. 4. Disposizioni in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
In vigore dal 6 ottobre 2023

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si presenta presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato.».
b) all'articolo 23-bis, al comma 2, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro nove mesi».


Art. 5. Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati
In vigore dal 6 ottobre 2023

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, al comma 3-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni»;
b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
«3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-bis, il soggetto è condannato per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena può essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
2) al comma 6, dopo le parole «L'accertamento socio-sanitario dell'età» sono inserite le seguenti: «è concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e»;
3) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. L'accertamento socio-sanitario è effettuato dalle équipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, che sono costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quarantotto ore successive. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro 5 giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza.».


Art. 6. Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati
In vigore dal 6 ottobre 2023

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-bis.1. La verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di cui al comma 1-bis è demandata ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti di cui al primo periodo, consegue la revoca del permesso di soggiorno e di ciò viene data notizia al pubblico ministero competente.».


Capo III

Misure in materia di accoglienza

Art. 7. Disposizioni in materia di accoglienza
In vigore dal 6 ottobre 2023

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In tali casi, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si può derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalità attuative delle deroghe di cui al precedente periodo sono definite da una commissione tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonché della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;
b) all'articolo 17, comma 1, le parole «in stato di gravidanza» sono soppresse;
c) all'articolo 19, comma 3-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50% rispetto ai posti previsti.».


Art. 8. Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti
In vigore dal 6 ottobre 2023

1. Al fine di supportare i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente fino al 31 dicembre 2025.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è consentito il ricorso alle procedure di affidamento diretto, anche in deroga all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base di parametri relativi alla media degli ospiti accolti su base annua nelle strutture di cui al comma 1, gli ambiti territoriali per i quali si applica la disposizione di cui al comma 1 e gli importi da attribuire ai prefetti interessati dalle procedure previste dal medesimo comma, nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 4.

4. Agli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, nella misura massima pari a euro 500.000,00 per l'anno 2023 e a euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.


Capo IV

Misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del ministero dell'interno

Art. 9. Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza
In vigore dal 6 ottobre 2023

1. Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato sino al 31 dicembre 2023 di ulteriori 400 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.819.426, di cui 2.576.071 per l'anno 2023 ed euro 243.355 per l'anno 2024.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.576.071 per l'anno 2023 e a euro 243.355 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 10. Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia
In vigore dal 6 ottobre 2023

1. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981. n. 121, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 15 milioni di euro, come di seguito specificato:
a) Polizia di Stato 5,7 milioni di euro;
b) Arma dei Carabinieri 5,7 milioni di euro;
c) Corpo della Guardia di finanza 2,85 milioni di euro;
d) Polizia penitenziaria 0,75 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.


Art. 11. Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza
In vigore dal 6 ottobre 2023

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, nei settori motorizzazione, armamento, manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, nonché di quelli del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, da destinare:
a) quanto a 3.750 migliaia di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dell'armamento speciale per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi per il settore motorizzazione, armamento, di acquisto e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture;
b) quanto a 1.250 migliaia di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore dei dispositivi di protezione individuale, dell'innovazione tecnologica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari complessivamente a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, e 2025, si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondi speciali di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e quanto a 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondi speciali di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

5. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondi speciali di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.


Capo V

Disposizioni finali

Art. 12. Disposizioni finanziarie
In vigore dal 6 ottobre 2023

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.


Art. 13. Entrata in vigore
In vigore dal 6 ottobre 2023

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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