Il Dipartimento ha dato ragione al SILP CGIL sulla corretta applicazione dell'art. 40 del D.Lgs. 151/2001. L'Amministrazione ha infatti recepito la nostra tesi: i periodi di riposo per il padre lavoratore non devono essere intesi in senso unitario, ma parcellizzato. Di conseguenza, qualora la madre lavoratrice scelga di non avvalersene in una specifica giornata, tali riposi saranno pienamente fruibili dal padre. Un risultato concreto, frutto di un costante approfondimento giuridico, che tutela la genitorialità condivisa e impedisce interpretazioni restrittive che avrebbero ingiustamente penalizzato le nostre famiglie.