LEGGE 27 DICEMBRE 1997 N° 449.
Disposizioni in materia previdenziale

INPDAP

DIREZIONE CENTRALE

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

UFFICIO NORMATIVA E AFFARI GENERALI

 

Circolare n. 14

Oggetto: Art. 59 della Legge 27-12-97, n. 449. Disposizioni in materia previdenziale.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1998.

 

Premessa

Sul supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale del 30-12-97 n. 302, è stata  pubblicata la Legge 27-12-97, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

A norma dell’art. 65 della suddetta legge le disposizioni in esame entrano in vigore il 1° gennaio 1998, salvo una diversa decorrenza espressamente stabilita.

Con la presente Circolare vengono forniti i primi chiarimenti sugli aspetti di più immediata attuazione della nuova disciplina di cui all’art. 59 della Legge 449/97.

1.1 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità per la generalità dei lavoratori dipendenti (art. 59 comma 6) Con effetto dal 1° gennaio 1998, il comma 6 dell’art.59 introduce, per la generalità dei lavoratori dipendenti, nuovi requisiti per il pensionamento di anzianità, in sostituzione di quelli previsti dalla Legge 8-8-95, n. 335.

In particolare, per i dipendenti pubblici iscritti a lle forme esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, il diritto alla pensione di anzianità dal 1° gennaio 1998 si consegue al compimento del 53° anno di età ed al raggiungimento dell’anzianità contributiva pari a 35 anni ovvero alla maturazione della sola anzianità contributiva pari a 36 anni; per i successivi anni, il diritto al trattamento di quiescenza si acquisisce secondo quanto previsto dalla Tabella D allegata alla legge in esame e sotto riportata.

Tabella D

ANNO ETA’ E ANZIANITA’

 ANZIANITA’

1998 53 e 35

36

 1999 53 e 35

 37

 2000 54 e 35 37
2001  55 e 35

 37

2002 55 e 35  37
2003 56 e 35  37
2004 57 e 35 38
2005 57 e 35 38
2006 57 e 35  39
2007 57 e 35 39
2008 57 e 35

40

 

1.2 Decorrenza della pensione di anzianità per la generalità dei lavoratori dipendenti

(art. 59 comma 8)

I dipendenti che risultino in possesso dei requisiti di cui alla tabella D indicata nel precedente paragrafo, entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere dal 1° aprile dell’anno successivo. Pertanto, l’accesso al trattamento pensionistico avverrà secondo le cadenze di cui al sottoindicato prospetto:

 

Possesso dei requisiti entro Accesso al pensionamento

+ 57 anni - 57 anni

1° trimestre 1° luglio

1° gennaio anno succ.

2° trimestre 1° ottobre

1° gennaio anno succ.

3° trimestre 1° gennaio anno succ.

1° gennaio anno succ.

4° trimestre 1° aprile anno succ.

1° aprile anno succ.

 
Premesso che i requisiti per il diritto a pensione sono quelli previsti dalla Tabella D allegata alla Legge 449/97 (per l’anno 1998: 53 anni di età e 35 di contribuzione ovvero 36 di anzianità contributiva indipendentemente dall’età), i termini di accesso al trattamento di quiescenza vengono diversamente cadenzati secondo che l’interessato sia in possesso di un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni ovvero inferiore ai 57.

Si fa presente che l’età di 57 anni richiesta, utile solo ai fini della decorrenza della pensione e non del diritto, può essere compiuta entro il giorno precedente la data di decorrenza della pensione stessa; pertanto, per l’accesso al pensionamento di anzianità dal 1° luglio l’età di 57 anni dovrà essere perfezionata entro il 30 giugno mentre, per l’uscita programmata al 1° ottobre, i 57 anni dovranno essere compiuti entro il 30 settembre dello stesso anno.

Ad esempio, il lavoratore che abbia maturato un’anzianità contributiva pari a 35 anni nel primo trimestre dell’anno ma che compia i 57 anni di età nel secondo trimestre, potrà comunque cessare dal servizio nel primo trimestre, avendo maturato i nuovi requisiti

minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianità (per l’anno 1998: 53 anni e 35 anni di contribuzione), fermo restando che l’effettiva erogazione del trattamento di quiescenza avverrà solo dal 1° luglio dello stesso anno; le stesse considerazioni valgono anche per il dipendente che maturi entro il primo trimestre il solo requisito contributivo richiesto dalla colonna 2 Tabella D allegata alla Legge 449/97 (per l’anno 1998: 36 anni di contribuzione) che potrà percepire il trattamento di quiescenza dal 1° luglio, qualora compia i 57 anni di età entro il 30 giugno.

Il dipendente con un’età anagrafica inferiore a 57 anni e che maturi il diritto alla pensione di anzianità entro i primi tre trimestri dell’anno, in quanto in possesso dei requisiti minimi previsti dalla Tabella D allegata alla Legge 449/97 (per l’anno 1998: 35 anni di

contribuzione congiuntamente ad un’età anagrafica di 53 anni ovvero 36 anni di contribuzione), potrà percepire il trattamento di quiescenza a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo; nel caso in cui i suddetti requisiti vengano maturati nell’ultimo

trimestre dell’anno, avrà diritto all’erogazione della pensione dal 1° aprile dell’anno successivo.

Poiché i suddetti requisiti (anno 1998: 35 di anzianità contributiva e 53 anni di età ovvero 36 anni di contribuzione) sono quelli minimi richiesti dalla vigente normativa per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, gli stessi devono essere maturati in costanza di iscrizione a questo Istituto.

Il comma 8 dell’art. 59 prevede, esclusivamente per l’anno 1998, un differimento di tre mesi dei termini di accesso al pensionamento di anzianità. Conseguentemente, l’uscita programmata del 1° luglio 1998, riservata ai dipendenti che perfezionino i requisiti di contribuzione entro il 31 marzo del 1998 e che compiano i 57 anni età entro il 30 giugno 1998, viene differita al 1° ottobre 1998; analogamente, slitta al 1° gennaio 1999 la decorrenza fissata al 1° ottobre 1998 per i dipendenti che perfezionino entro il 30 giugno 1998 il requisito contributivo e che compiano l’età anagrafica di 57 anni entro il 30 settembre 1998.

Tale differimento trova applicazione solo in queste due fattispecie, in quanto gli altri termini d’accesso non sono comunque ricompresi nell’anno 1998.

I lavoratori in possesso al 31-12-97 di 35 anni di contribuzione e 53 anni di età ovvero di 36 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età conseguono il trattamento pensionistico di anzianità con decorrenza dal 1° aprile 1998.

 

Lavoratori privi di vista

Si sottolinea che le nuove disposizioni, in materia di requisiti di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico anticipato, valgono anche per i lavoratori privi di vista in quanto non contemplati tra le fattispecie derogatorie indicate nell’art. 59 comma 7 della Legge 449/97.

Con effetto dall’1-1-98 anche tali dipendenti possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico anticipato solo al raggiungimento dei requisiti previsti dalla Tabella D allegata alla legge in esame e secondo le uscite programmate di cui al presente paragrafo.

Conseguentemente risulta disapplicato quanto disposto dall’art. 1 comma 32 della L.335/95 che prevedeva esplicitamente, nei confronti dei lavoratori privi di vista, il mantenimento delle previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso (art. 8 D.L.vo

503/92) e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità (art 1, comma 2 ter legge 438/92).

Per contro questa categoria di lavoratori continuerà a mantenere i requisiti minimi già in vigore alla data del 31-12-92 per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, così come indicato dall’art. 1 comma 6 D.L.vo 503/92, in quanto la Legge 449/94 nulla ha

innovato in materia, ad eccezione dei criteri di arrotondamento dell’anzianità contributiva per i quali si fa espresso rinvio al paragrafo 6 della presente circolare.

2.1 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità per particolari categorie di lavoratori dipendenti (art. 59, comma 7)

L’art. 59 comma 7 della legge in esame prevede, in materia di requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, l’applicazione delle disposizioni di cui alla tabella B allegata alla legge n° 335/95 nei confronti dei lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie:

a. operai, così come qualificati dai contratti collettivi di lavoro, nonché lavoratori ad essi equivalenti; al riguardo si precisa che con Decreto Interministeriale, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, verranno individuate le mansioni da considerare "equivalenti" (comma 10, art. 59). Si precisa che la qualifica di "operaio o equivalente" deve essere posseduta alla data di cessazione dal servizio e debitamente certificata dall’ente datore di lavoro, in base al profilo professionale così come stabilito dal contratto di categoria.

b. Lavoratori precoci, ossia che risultino iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa. Sono valutabili a tale fine tutti i periodi contributivi ricollegabili ad un’effettiva prestazione lavorativa (ancorché non continuativa) collocati temporalmente tra la data di compimento del 14° anno di età e quella di compimento del 19° anno. A tal fine, vengono riconosciuti utili anche eventuali periodi di lavoro prestati all’estero che siano stati o meno riscattati, ovvero periodi di lavoro resi con obbligo di iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie con versamento contributivo nel Fondo lavoratori dipendenti o Gestioni speciali, indipendentemente dalla circostanza che il periodo stesso sia stato

oggetto di ricongiunzione. Ovviamente, qualora il periodo non sia stato riscattato o ricongiunto, si dovrà richiedere all’ente previdenziale l’effettiva contribuzione accreditata.

c. - Lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3-11-97, ivi compresi i dipendenti che abbiano presentato domanda ai sensi dell’art. 3 D.L. 19.5.97 n° 129, convertito con modificazioni nella Legge 18.7.97, n° 229, per i

quali l’accordo collettivo intervenga entro il 31-3-98;

- lavoratori che abbiano presentato domanda di autorizzazione ai versamenti volontari entro il 31-10-97 che, in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianità di cui alla citata legge 335/95, conseguiranno il diritto al trattamento di quiescenza anticipato alla data del 31-12-98;

- dipendenti autorizzati ai prepensionamenti in base a disposizioni di legge anteriori al 3-11-97. Gli iscritti a questo Istituto che rientrano in tale categoria sono i dipendenti del settore portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale di cui al D.L. 21.10.96 n° 535, convertito in Legge 23.12.96, n° 647.

Si riporta la Tabella B allegata alla legge 335/95, così come elaborata in base al l’art. 1 comma 26 della stessa legge:

 

Tabella B

(articolo 1 comma 26 L. 335/95)

ANNO

 ETA’ E ANZIANITA’  ANZIANITA’
1998 53 e 35

36

1999 53 e 35 37
2000 54 e 35

37

2001 54 e 35

37

2002 55 e 35 37
2003 55 e 35 37
2004 56 e 35

38

 2005 56 e 35

38

2006 57 e 35 39
2007 57 e 35 39
2008 57 e 35

40

 

Pertanto, per gli iscritti alle forme esclusive dell’AGO, le agevolazioni previste per questecategorie di lavoratori si concretizzeranno in una riduzione sull’età anagrafica solamente in corrispondenza di determinati anni ed a partire dal 2001, anno in cui, fermo restando il requisito contributivo di 35 anni, il requisito anagrafico richiesto sarà pari a 54 anni anziché 55.

Conseguentemente anche i lavoratori che abbiano presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 3-11-97, dovranno comunque maturare dall’1-1-98 i requisiti contributivi ed anagrafici come riportati nella sopraindicata tabella.

2.2 Decorrenza della pensione di anzianità per particolari categorie di lavoratori dipendenti (art. 59 comma 8)

Per i dipendenti appartenenti alle categorie di cui al precedente paragrafo 2.1 punti a) e b), si applicano le medesime disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico già indicate per la generalità dei lavoratori, compreso il differimento di tre mesi previsto per l’anno 1998.

Qualora detti lavoratori risultino già in possesso al 31-12-97 dei requisiti di cui alla Tabella B allegata alla Legge 335/95 (52 anni di età e dell’anzianità contributiva di 35 anni ovvero di 36 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età) possono conseguire il trattamento pensionistico di anzianità con decorrenza dal 1° aprile 1998.

Per quanto riguarda i lavoratori di cui al paragrafo 2.1 punto c) il comma 8 conferma i termini di accesso al trattamento di quiescenza già previsti dalle previgenti disposizioni.

In particolare detti dipendenti:

  •  se in possesso al 31-12-97 del requisito anagrafico di 52 anni di età e dell’anzianità contributiva pari a 35 anni ovvero di 36 anni di contribuzione indipendentemente dall’età, possono conseguire la pensione di anzianità dal 1° gennaio 1998 (art.1, comma 29, legge n.335/95, tabella E);

  • se matureranno detti requisiti in data successiva all’1-1-98 ( per tale anno: 53 anni di età ed anzianità contributiva di 35 anni, ovvero 36 di contribuzione indipendentemente dall’età), conseguiranno il trattamento pensionistico secondo le cadenze di cui al sottoindicato prospetto, senza effettuare alcun differimento:

Possesso dei requisiti entro Accesso al pensionamento

+ 57 anni - 57 anni

1° trimestre 1° luglio

1° gennaio anno succ.

2° trimestre 1° ottobre 1° gennaio anno succ.
3° trimestre 1° gennaio anno succ.

1° gennaio anno succ.

4° trimestre 1° aprile anno succ. 1° aprile anno succ.

 

Nell’ambito dei lavoratori rientranti in particolari categorie di cui al paragrafo 2.1 punto c) in esame, unica eccezione è rappresentata, secondo quanto disposto dall’art. 59 comma 8, dai prepensionamenti autorizzati in base a disposizioni di legge antecedenti al 3-11-97, per i quali l’art. 59 comma 8 prevede l’applicazione delle previgenti disposizioni in materia di decorrenza; per gli iscritti a questo Istituto tali lavoratori si identificano con i dipendenti del settore portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, i quali hanno diritto alla decorrenza immediata e non differita del trattamento di quiescenza così come indicato

nella Circolare INPDAP n. 63 del 27-11-97.

Si precisa che nei confronti di questi lavoratori, per esplicita previsione normativa (art. 59 comma 7 ultimo capoverso), continuano ad applicarsi, in materia di requisiti di accesso, le disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997.

Si sottolinea che le decorrenze dei trattamenti pensionistici per la generalità dei lavoratori così come per particolari categorie (paragrafi 1.2 e 2.2.) devono intendersi non come date fisse ma termini iniziali a partire dai quali gli iscritti possono conseguire il trattamento di quiescenza, confermando le disposizioni già impartite da questo Istituto sulla legge di riforma n. 335/95.

3. Lavoratori dipendenti con anzianità contributiva non inferiore a 40 anni (art. 59 comma 8)

Per i lavoratori che siano in possesso di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni), il comma 8 conferma i termini di accesso al trattamento di quiescenza anticipato previsti dalle previgenti disposizioni. Di conseguenza, la decorrenza sarà immediata in quanto detti lavoratori risultano aver già maturato, indipendentemente dall’età, i requisiti minimi stabiliti dalla Tabella B colonna 2 allegata alla legge 335/95, per l’accesso alle uscite programmate previste dall’art. 1 comma 29 L. 335/95 che, si ribadisce, sono considerate non date fisse ma termini iniziali a partire dai quali gli iscritti possono conseguire il trattamento di quiescenza.

4. Trattamento pensionistico di anzianità a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 59 comma 8)

L’INPDAP con Circolare n. 61 del 27-11-97 pubblicata su G.U. n. 283 del 4-12-97 ha fornito chiarimenti in merito alle modalità applicative del Decreto 29-7-97, n. 331, emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 1 comma 187 L. 662/96, secondo i criteri indicati dal comma 185 dello stesso articolo 1.

In tale s ede questo Istituto ha precisato che "La trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato; dalla stessa data decorrerà il trattamento pensionistico anticipato, anche in deroga alle decorrenze fissate dall’art. 1 comma 29 L. 335/95, a condizione che il richiedente sia già in possesso dei requisiti richiesti dalla Tabella B allegata alla citata legge di riforma".

A riguardo la Legge 449/97 all’art. 59 comma 8, nel modificare tale orientamento, prevede che le trasformazioni del rapporto di lavoro in part time, esercitate ai sensi dell’art. 1 D.M. 331/97 ed aventi effetto dall’1-1-98, saranno subordinate al raggiungimento dei nuovi requisiti di accesso al trattamento pensionistico di cui all’art. 59 commi 6 e 7, richiesti per la generalità dei lavoratori ovvero per particolari categorie, come precisato ai paragrafi 1.1 e 2.1.

Lo stesso comma stabilisce, altresì, che la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time, nonché il relativo trattamento di quiescenza, non avvengano più automaticamente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ma seguiranno le nuove uscite programmate delle pensioni di anzianità già indicate ai paragrafi 1.2 e 2.2.

La data di trasformazione del rapporto di lavoro coincide con quella di decorrenza del trattamento di pensione.

5. Disposizioni particolari

1. Art. 59 comma 54

Il comma 54 dell’art.59 ha confermato, relativamente al periodo dal 3 novembre al 31 dicembre 1997 la sospensione, disposta dal D.L. 3 novembre 1997 n.375, delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo sopra indicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all’età pensionabile o all’età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.

Contestualmente lo stesso comma ha escluso dal blocco i casi di prepensionamento di cui al precedente paragrafo 2.1 punto c), riguardanti i dipendenti del settore portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale di cui al D.L. 21.10.96 n° 535, convertito in Legge 23.12.96, n° 647 nonché i lavoratori che risultino in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni.

Pur non essendo esplicitamente previsto nel comma in esame, questo Istituto ravvisa la necessità di far rientrare nelle fattispecie derogatorie del "blocco" delle pensioni di anzianità disposto dal D.L. 375/97, anche i lavoratori dispensati dal servizio a seguito di riconoscimento di inabilità relativa alle mansioni.

Pertanto, in tali ipotesi dovranno essere riesaminate d’ufficio le domande di pensionamento presentate durante il periodo di blocco attribuendo, anche nei casi di cessazione intervenuta nel suddetto periodo, una decorrenza immediata del trattamento di

quiescenza.

2. Dipendenti con domanda di pensionamento presentata ante 3-11-97

Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza esclusive dell’AGO, che abbiano presentato domanda in data anteriore al 3-11-97, accettata ove previsto dall’amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998, la decorrenza del trattamento di quiescenza verrà stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro il 31-3-98.

Per verificare l’obbligo di accoglimento delle dimissioni, occorrerà fare riferimento a quanto previsto in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, in base al comparto di appartenenza dell’iscritto.

Il suddetto Decreto riguarderà anche i dipendenti pubblici, sempre con istanza presentata anteriormente al 3-11-97, accolta ove previsto dall’Amministrazione di appartenenza, coinvolti nella sospensione dei trattamenti pensionistici di cui al D.L. 375/97, che abbiano inoltrato domanda di revoca o di riammissione in servizio ai sensi del decreto legge medesimo.

Si ricorda che tali facoltà avrebbero potuto essere esercitate entro il 31-12-97 ovvero entro  il 31-1-98, così come indicato dall’art. 59 comma 54.

I termini di accesso, stabiliti dal citato Decreto, saranno determinati in base a criteri di maggiore età anagrafica ed anzianità contributiva, nonché di data di presentazione della domanda ovvero di intervenuta estinzione del rapporto di lavoro.

I dipendenti destinatari dell’emanando Decreto Interministeriale, dovranno risultare in possesso, alla data dai medesimi indicata per la cessazione dal servizio, dei requisiti contributivi e/o anagrafici previsti dalla previgente normativa (art. 1 comma 27 lettere a) e b) della legge 335/95).

Tutti i lavoratori pubblici, con domanda presentata ante 3-11-97, accolta ove previsto, per l’accesso al pensionamento entro il 1998 hanno facoltà:

  • di proseguire il rapporto di lavoro oltre la data prefissata nell’originaria domanda di pensionamento fino alla nuova decorrenza che verrà fissata dal citato Decreto Interministeriale;

  • di revocare, entro il 31-1-98, in modo incondizionato la precedente istanza, proseguendo, in tal caso, l’attività lavorativa fino alla maturazione dei nuovi requisiti richiesti dalla normativa vigente alla definitiva cessazione dal servizio;

  • di cessare dal servizio rispettando la data indicata nella originaria domanda di pensionamento, fermo restando che l’erogazione del trattamento di quiescenza avverrà secondo i termini indicati nel Decreto Interministeriale.

Il periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e l’eventuale riammissione verrà valutato secondo le disposizioni impartite dall’art. 13 comma 8 L. 724/94; in particolare la riammissione avverrà con la qualifica rivestita e con l’anzianità di servi zio

maturata all’atto della cessazione, con esclusione di ogni beneficio economico e di carriera eventualmente attribuito in connessione al collocamento a riposo. Ai fini previdenziali, il periodo in esame non sarà considerato interruttivo del servizio ed il trattamento economico spettante sarà quello equivalente nelle posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad analogo istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti.

3. Dipendenti cessati dal servizio anteriormente al 3-11-97

Viene confermato l’accesso al trattamento di quiescenza anticipato al 1° gennaio 1998, per i lavoratori dipendenti nei confronti dei quali sia intervenuta l’estinzione del rapporto di lavoro anteriormente alla data del 3-11-97 (ultimo giorno di servizio 2-11-97) e che

avevano maturato i requisiti previsti per il diritto al trattamento pensionistico anticipato di cui all’art.1, comma 27, lettera a) e b) della legge 335/95, la cui decorrenza era fissata dal 1°-1-98.

4. Dipendenti privati iscritti all’INPDAP

Rientrano in tale categoria i lavoratori iscritti a questo Istituto ma appartenenti ad Enti non contemplati dall’art. 1 comma 2 del D.L.vo 3-2-93, n. 29, e pertanto qualificabili come "dipendenti privati".

Detti lavoratori, con periodo di preavviso in corso alla data del 3 novembre 1997 ed in possesso al 31-12-97 dei requisiti previsti dall’art.1, comma 29, della legge n.335/95, per accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio 1998, possono conseguire il trattamento di quiescenza dal 1° aprile 1998. Il comma 54 dell’art.59 prevede per questi lavoratori la facoltà di richiedere il prolungamento dei termini di preavviso fino alla suddetta data, ove inferiori, sempreché tale facoltà sia stata esercitata entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 449/97.

Analogamente possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° aprile 1998 i dipendenti che, trovandosi in preavviso alla data del 3-11-97 e avendo maturato i requisiti previsti dall’art.1, comma 29 della L.335/95, per accedere al pensionamento di

anzianità a decorrere dal 1° gennaio 1998, sono cessati dal rapporto di lavoro, per scadenza del termine di preavviso, entro il 31-12-97.

I medesimi lavoratori il cui periodo di preavviso in corso al 3-11-97 sia scaduto successivamente alla predetta data ma anteriormente al 1°-1-98, che avevano già maturato i requisiti per accedere al pensionamento di anzianità con decorrenza nel

corso dell’anno 1997, hanno diritto al trattamento di quiescenza con decorrenza dal 1° gennaio 1998, sempreché risultino privi di attività lavorativa.

Qualora il lavoratore abbia un preavviso in corso alla data del 3-11-97 con scadenza successiva al 1° aprile 1998, se ha maturato i requisiti previsti dall’ art.1, comma 29 della legge 335/95, per accedere al pensionamento di anzianità a decorrere dal 1° gennaio

1998, può revocare detto preavviso e, in quanto iscritto a forme esclusive dell’AGO, restare in servizio fino all’uscita che verrà programmata con il Decreto Interministeriale.

In carenza delle suddette condizioni, il comma 54 dell’art.59 prevede, sia per i lavoratori pubblici che privati, con preavviso in corso al 1° gennaio 1998, la possibilità di revocare il preavviso stesso. L’accesso al pensionamento avverrà secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge 449/97 o comunque quelli vigenti al momento della definitiva cessazione dal servizio.

Si precisa che la condizione di lavoratore in preavviso alla data del 3-11-97 deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dalla quale si evinca la durata del preavviso, così come previsto dalle clausole contrattuali, la data iniziale del preavviso, nonché il termine finale.

6. Arrotondamenti (art. 59 comma 1 lettera b)

In virtù di quanto disposto dall’art. 59, comma 1, lettera b), con effetto dall’1-1-98, per la determinazione dell’anzianità contributiva sia ai fini del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per

difetto. Dal tenore letterale della norma in esame si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si

applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall’art.3 della legge 274/91. In sostanza, il requisito di 35 anni richiesto per il diritto alla pensione di anzianità si conseguirà al raggiungimento di 34 anni, 11 mesi e 16 giorni; per le pensione derivanti da cessazioni a seguito di riconoscimento di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, nonché per le pensioni di vecchiaia, il requisito minimo richiesto sarà pari a 14 anni 11 mesi e 16 giorni (qualora il lavoratore sia stato assunto anteriormente al 31-12-92) mentre il diritto alla pensione di inabilità relativa si perfezionerà

al raggiungimento dei 19 anni 11 mesi e 16 giorni.

Tali disposizioni vengono estese, con la medesima decorrenza, anche agli iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari nonché agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato. In sostanza per tali lavoratori, ai fini della valutazione del servizio

utile, viene meno quanto previsto dall’art. 40 commi 2 e 3 del T.U. delle pensioni approvato con DPR 29-12-73, n. 1092 in virtù dei quali veniva computata ad anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi mentre veniva trascurata quella uguale od inferiore a sei mesi.

Pertanto, con effetto dall’1-1-98 le singole amministrazioni, ai fini della misura del trattamento pensionistico, dovranno arrotondare il servizio complessivo utile a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per

un mese quella superiore; di conseguenza, l’aliquota di rendimento da utilizzare sarà determinata dalla somma tra l’aliquota annua relativa agli anni interi da computare ed un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra l’aliquota di rendimento immediatamente superiore e quella inferiore per il numero dei mesi corrispondenti alla frazione di anno.

Si precisa che tale calcolo dovrà essere effettuato per l’individuazione delle aliquote di rendimento per la determinazione delle singole quote di pensione da liquidare con il sistema retributivo.

Occorre, infine, sottolineare che per il diritto al trattamento pensionistico a favore dei superstiti l’anzianità contributiva richiesta di 15 anni ovvero di 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data del decesso deve essere pienamente raggiunta senza

operare alcuna forma di arrotondamento, in quanto è stata estesa agli iscritti a questo Istituto, in virtù dell’art. 1 comma 41 della L. 335/95, la disciplina già vigente nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, dove non opera alcun arrotondamento.

Le stesse considerazioni valgono anche per la maturazione del requisito contributivo di 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, nel caso di riconoscimento di una inabilità ai sensi dell’art. 2 comma 12 L.

335/95.

7. Termini di presentazione della domanda di pensionamento (art. 59 comma 21)

Ai sensi dell’art. 59 comma 21 le domande finalizzate ad ottenere il trattamento di quiescenza anticipato dei dipendenti della pubblica amministrazione non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l’accesso al pensionamento; la mancata risoluzione del rapporto di lavoro a tale data comporta la decadenza della

domanda.

Si precisa che le domande di pensionamento non hanno alcun collegamento con le comunicazioni di recesso dal servizio presentate dai dipendenti all’ente datore di lavoro;  pertanto, qualora queste ultime non contengano anche una esplicita richiesta di trattamento di quiescenza anticipato, non saranno soggette ai termini di decadenza sopra indicate.

8. Tetto retributivo (art. 59 comma 1)

Ai sensi dell’art. 59 comma 1 L. 449/97, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1998, si applicano, nei confronti di tutti i lavoratori iscritti a questo Istituto, le disposizioni già in vigore nell’AGO in materia di abbattimento progressivo delle aliquote di rendimento delle fasce di retribuzione eccedenti il tetto pensionabile, così come

indicate nella tabella di cui all’art. 12 comma 1 del D.L.vo 503/92. Sempre a decorrere dall’1-1-98, viene abrogato il comma 3 dell’art. 12 dello stesso D.L.vo 503/92 con il quale si estendeva progressivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle

forme di previdenza esclusive dell’AGO, che non prevedevano limiti massimi di retribuzione pensionabile, il criterio della riduzione percentuale delle aliquote di rendimento a partire dalla fascia di retribuzione più elevata tra quelle previste nel comma 1, con cadenza quinquennale e con scaglionamento riferito alla metà delle riduzioni predette.

Ulteriori chiarimenti in merito alle modalità applicative delle suddette disposizioni verranno forniti da questo Istituto, non appena il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale avrà impartito indicazioni in linea con il processo di armonizzazione della diverse forme di previdenza obbligatorie.

9. Regime di cumulo tra prestazioni pensionistiche e reddito da lavoro dipendente o autonomo

1. Pensioni di vecchiaia ed invalidità

A) Normativa vigente al 31-12-97 - Prima di analizzare le novità in materia di cumulo tra pensione e redditi da lavoro introdotte dall’art. 59 commi 4 e 14 della Legge 449/97, si ritiene opportuno fornire una sintesi delle disposizioni vigenti alla data del 31-12-97 per gli iscritti a questo Istituto.

Ai sensi dell’art. 10 comma 1, del D.L.vo 30-12-92 n. 503, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità eccedenti l’ammontare corrispondente al trattamento minimo INPS, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi.

Per effetto di tale disposizione è pertanto incumulabile con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, fino a concorrenza del relativo ammontare, la metà della differenza tra l’importo della pensione e l’importo del trattamento minimo.

In attuazione dei principi di armonizzazione della normativa in materia di limitazione al cumulo dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, lo stesso art. 10, comma 1 del D.L.vo 503/92 ha confermato le disposizioni di cui all’art. 20, commi 2, 3 , 4 ,5 e 6 del DPR 27/4/68 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, già vigenti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, estendendole alla forme di previdenza esclusive e sostitutive della stessa.

Per effetto delle richiamate disposizioni, ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo, sui trattamenti pensionistici di vecchiaia ed invalidità erogati dall’1-1-94, si dovrà tenere presente quanto segue:

  • le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto dei trattamenti di famiglia. Agli stessi fini, dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per contributi previdenziali ed assistenziali (art. 20 comma 2 DPR 488/68, così come sostituito dall’art. 20 Legge 30-4-69, n. 153);

  • nei casi in cui sulle pensioni liquidate dall’AGO è esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali, le disposizioni in materia di divieto di cumulo trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati (art. 20 comma 4 DPR 488/68);

  • non sono riguardati dal divieto di cumulo i pensionati che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati ed in qualità di lavoratori addetti ai servizi domestici e famigliari (art. 20 comma 5 del DPR 488/68, come sostituito dall’art. 20 Legge 153/69 e dall’art. 23 quater della Legge 485/72);

  • il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si applica alla tredicesima rata di pensione;

La normativa introdotta dall’art. 10 del D.L.vo 503/92 prevede, inoltre, espressamente alcune situazioni nelle quali non opera il divieto di cumulo delle pensioni di vecchiaia e invalidità con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo. Esse sono: 

  • titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell’imposta delle persone fisiche (art. 10 comma 2 D.L.vo 503/92);

  • pensionati assunti con contratto di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a 50 giornate nell’anno solare (art.10 comma 2 D.L.vo 503/92);

  • l’esclusione in parola è correlata soltanto alla durata complessiva nell’anno solare dei rapporti di lavoro instaurati sulla base di contratti a termine. A nulla rileva, pertanto, agli effetti previsti dalla norma l’entità della retribuzione percepita dal pensionato in relazione a tali rapporti. In caso di superamento nel corso dell’anno delle 50 giornate di lavoro, il divieto di cumulo opera per la totalità delle giornate lavorate;

  • pensionati dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno (art. 10, comma 2 D.L.vo 503/92); l’esclusione in parola prescinde dalla durata e dalla tipologia dell’attività lavorativa svolta essendo correlata esclusivamente all’entità del reddito prodotto;

  • pensionati che svolgono la loro attività nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (art. 10 comma 5 D.L.vo 503/92);

  • pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (comma 4 bis, aggiunto all’art. 11 della Legge 21-11- 91, n. 374, dalla Legge 6-12-94 n. 673).

In realtà, il rigore delle norme contenute nell’art. 10 del D.L.vo 503/92 sono state parzialmente temperate dall’art. 11 comma 10 della successiva Legge 24-12-93 n. 537, che sostituendo l’art. 10 comma 8 del citato D.L.vo 503/92, prevedeva nei confronti dei

lavoratori titolari di pensione alla data del  31-12-94, ovvero di coloro che avevano raggiunto a tale data i requisiti contributivi minimi richiesti per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, la continuazione dell’applicazione della previgente

normativa, se più favorevole. Tale normativa, per gli iscritti alle forme esclusive dell’AGO, consisteva nella totale cumulabilità tra pensione di vecchiaia e redditi derivanti da lavoro sia autonomo che dipendente.

Sono equiparate alle pensioni di vecchiaia (art. 10 comma 6 D.L.vo 503/92), ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di cumulo, i trattamenti pensionistici riconosciuti a seguito di cessazione dal servizio per invalidità derivante o meno da causa

di servizio, purché tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro (art. 10 del D.L. n. 49, convertito con modificazioni nella Legge 18-4-86 n. 120). Per gli iscritti a questo Istituto tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati, nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (art. 13, Legge 274/91 ovvero art. 27 della Legge 177/76 per i dipendenti civili dello Stato).

Per contro, il conferimento di un trattamento pensionistico di inabilità, riconosciuto ai sensi dell’art. 2 comma 12 L. 335/95, è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all’estero svolti successivamente alla concessione della pensione. E’ altresì incompatibile con l’iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo od integrativo della retribuzione.

Potevano essere, altresì, equiparati alle pensioni di vecchiaia, esclusivamente al fine dell’applicazione delle disposizioni in materia di cumulo, i trattamenti pensionistici erogati entro il 31-12-97, sulla base di un’anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni, indipendentemente dalla circostanza che tale requisito rappresentasse il limite massimo previsto dal regolamento organico dell’Ente di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio.

Infatti, l’art.10, comma 7 del D.L. 29-1-83 n° 17, convertito con modificazioni nella legge 25-3-83 n° 79, nell’estendere agli iscritti a questo Istituto le norme sui divieti di cumulo già previste nell’AGO dall’art. 22 della Legge 30-4-69 n° 153, aveva stabilito che tali limitazioni riguardavano esclusivamente i soggetti che fruivano di pensionamenti anticipati in applicazione delle disposizioni sull’indennità integrativa speciale, contemplati nello stesso art.10, ossia:

  • quelli avvenuti a domanda prima del compimento dell’età massima di età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio;

  • quelli avvenuti a domanda prima della maturazione dei quaranta anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza.

B) Nuove disposizioni dall’1-1-98 (art. 59, commi 4 e 5) - Con effetto sui trattamenti

pensionistici liquidati a decorrere dal 1° gennaio 1998 si applicano per gli iscritti a questo Istituto le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo così come previste nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (commi 4 e 5).

In particolare le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità, eccedenti l’ammontare corrispondente al trattamento minimo INPS, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza

dei redditi stessi (così come già previsto dall’art. 10 comma 1 D.L.vo 503/92).

In sostanza, per effetto dell’armonizzazione già avviata con il D.L.vo 503/92, continueranno ad applicarsi le disposizioni in materia di cumulo così come illustrate nel paragrafo 9.1 punto A) con alcune sostanziali novità.

In primo luogo, gli iscritti a questo Istituto che alla data del 31-12-94 avevano già raggiunto i requisiti contributivi minimi richiesti per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia e che, in virtù di quanto disposto dall’art. 11 comma 10 della Legge 537/93, avrebbero potuto ottenere, agli effetti del cumulo, l’applicazione della previgente normativa in vigore presso questo Istituto se più favorevole, ora saranno riguardati dalla disciplina vigente ante D.L.vo 503/92 nell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Tale normativa prevede la totale cumulabilità del trattamento pensionistico di vecchiaia e di invalidità con i redditi derivanti da lavoro autonomo; per contro non sono cumulabili, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, le quote di pensione di vecchiaia e invalidità eccedenti l’ammontare del trattamento minimo INPS, nella misura del 50% del loro importo e fino a concorrenza della retribuzione stessa.

Per chi usufruisce di tale disposizione, si ricorda che anteriormente all’entrata in vigore del D.L.vo 503/92 il divieto di cumulo delle pensioni di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente non trovava applicazione nei confronti dei pensionati che svolgevano attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati ed in qualità di lavoratori addetti ai servizi domestici e famigliari (art. 20 comma 5 del DPR 488/68 come sostituito dall’art. 20 L. 153/69 e dall’art. 23 quater della Legge 485/72).

Altra novità è rappresentata dai trattamenti pensionistici erogati a partire dall’1-1-98 sulla base di un’anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni; infatti, anche qualora tale requisito rappresenti il limite massimo di servizio previsto dal regolamento organico

dell’ente di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio, non si potrà più configurare come un pensionamento di vecchiaia, agli effetti del cumulo, ma rientrerà nella categoria dei trattamenti pensionistici anticipati come avviene nell’Assicurazione Generale

Obbligatoria, alla quale, per esplicita previsione normativa, occorrerà ora fare riferimento. Poiché tali nuove disposizioni, in virtù di quanto indicato dall’art. 59, commi 4 e 5, operano, per gli iscritti a questo Istituto, solo sui trattamenti pensionistici liquidati con effetto dall’1-1-98, le pensioni di vecchiaia, di invalidità o di privilegio aventi decorrenza anteriore a tale data continuano ad essere disciplinate dalla normativa vigente fino al 31-12-97, così come indicata al paragrafo 9.1 punto A).

2. Pensioni di anzianità

A) Normativa vigente al 31-12-97 - Ai sensi dell’art. 10 comma 6 del D.L.vo 503/92, nel decorrenti dall’1-1-94 non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente - nella loro interezza - e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo INPS, fino a concorrenza dei redditi stessi.

In realtà, tali disposizioni hanno trovato applicazione solo nei confronti dei lavoratori che avevano conseguito i requisiti contributivi minimi richiesti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato a decorrere dall’1-1-95; infatti, nei confronti dei titolari di pensione di anzianità alla data del 31-12-94 e dei lavoratori che entro tale data avevano maturato i requisiti contributivi minimi per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità, l’art. 10 comma 8 del D.L.vo 503/92 così c ome sostituito dall’art. 11 comma 10 della L. 537/93, prevedeva l’applicazione delle disposizioni in materia di cumulo di cui alla normativa vigente anteriormente al 1° gennaio 1994, se più favorevole. Tale normativa consisteva nell’intera incumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro dipendente (art. 10 legge 25-3-83 n.79, con il quale veniva estesa ai pubblici dipendenti l’applicazione dell’art. 22 della Legge 153/69, già in vigore presso l’AGO) e nella totale cumulabilità con un reddito derivante da lavoro autonomo.

Successivamente l’art. 1, commi 188 e 189 della legge 23-12-96, n. 662 stabiliva, con effetto sui trattamenti liquidati dall’1-10-96, la totale incumulabilità delle pensioni di anzianità, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi di lavoro di qualsiasi natura.

Eccezioni alla regola generale erano costituite dalle pensioni liquidate ad iscritti che avevano raggiunto alla data del 30-9-96 il requisito contributivo di 36 anni, ovvero quello di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 52 anni, nonché quelle relative ai lavoratori pubblici che avevano presentato domanda di collocamento a riposo per anzianità entro il 28-9-94 e la cui istanza era stata regolarmente accolta.

A queste categorie di pensionati, così come a tutti coloro le cui pensioni di anzianità avevano decorrenza anteriore al 1° ottobre 1996, continuavano ad applicarsi le disposizioni della previgente normativa in materia di cumulo come sopra indicato.

Per espressa previsione normativa (art. 1, comma 189 della Legge 662/96), sfuggono altresì al divieto di cumulo con i redditi di qualsiasi natura, i trattamenti pensionistici conseguiti con 40 anni di contribuzione ovvero con l’anzianità contributiva massima prevista dall’ordinamento di appartenenza, nonché quelli relativi a cessazioni per inabilità derivante o meno da causa di servizio, purché tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro (art. 10 del D.L. 49/86 convertito con modificazioni dalla Legge 120/86).

Tali pensionamenti, infatti, pur rappresentando dei collocamenti a riposo anticipati rispetto al limite di età previsto per il collocamento a riposo d’ufficio, sono stati di fatto equiparati, agli effetti del cumulo, a trattamenti pensionistici di vecchiaia e, pertanto, continueranno ad essere disciplinati dalla previgente normativa in materia (vedi paragrafo 9.1 punto A).

Esclusioni del divieto di cumulo - Il divieto di cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro non trova applicazione nei seguenti casi:

  1. pensionati che svolgono la loro attività nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili   promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (art. 10, comma 5 D.L.vo 503/92);

  2. pensionati che svolgono la funzione di giudici di pace per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (comma 4 bis, aggiunto all’art. 11 della L. 374/91, dalla L. 673/94).

Agli effetti del regime del cumulo, le pensioni di anzianità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia quando i titolari di esse compiono l’età stabilita per il collocamento a riposo d’ufficio (art. 10 comma 7 D.L.vo 503/92). Ai fini dell’applicazione di detta disposizione devono essere tenuti presenti i nuovi limiti di età previsti dall’art.5 D.L.vo 503/92, così come modificati dall’art. 11 L. 724/94 ovvero dai regolamenti organici degli enti, se superiori.

B. Nuove disposizioni dall’1-1-98 (art. 59, commi 4, 5 e 14) - Con effetto dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell’art.59, comma 14 della Legge 449/97, le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l’ammontare del trattamento minimo INPS non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50% fino alla concorrenza dei redditi stessi.

Tali disposizioni si applicano inderogabilmente a tutti i trattamenti di quiescenza anticipati aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998, indipendentemente dalla circostanza che gli interessati abbiano maturato o meno entro la data del 31-12-94 i requisiti richiesti per l’accesso al pensionamento di anzianità.

Con lo stesso comma 14 dell’art.59 viene confermata, se più favorevole, la previgente normativa in materia di cumulo per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 1998. Pertanto, in virtù della facoltà concessa dal legislatore di applicare la

normativa ritenuta più favorevole, i pensionati (cessati dall’1-10-96 al 31-12-97) coinvolti nel regime di totale incumulabilità, disposto dall’art. 1 commi 188 e 189 della legge 662/96, potranno a decorrere dall’1-1-98 cumulare la pensione di anzianità con i redditi derivanti da lavoro autonomo secondo le modalità sopra indicate.

Il divieto di cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo opera anche nei confronti dei pensionati dalla cui attività lavorativa derivi un reddito inferiore all’importo del trattamento minimo del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti, relativo al

corrispondente anno.

La pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente sono totalmente incumulabili; in pratica, viene trattenuto l’intero importo del trattamento pensionistico, fino alla concorrenza del reddito, al netto dei trattamenti di famiglia e dei contributi previdenziali ed assistenziali, derivante da attività lavorativa prestata alle dipendenze di terzi.

La tredicesima rata di pensione non è cumulabile con la tredicesima mensilità di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti.

Si ribadisce, che a decorrere dal 1-1-98 i trattamenti pensionistici erogati sulla base di un’anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni, anche qualora tale requisito rappresenti il limite massimo di servizio previsto dal Regolamento Organico dell’Ente di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio, dovranno configurarsi, per i fini di cui trattasi, come pensionamenti di anzianità in analogia a quanto avviene nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, alla quale si dovrà fare riferimento per esplicita disposizione normativa.

Agli effetti del regime del cumulo, le pensioni di anzianità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia quando i titolari di esse compiono l’età stabilita per il collocamento a riposo d’ufficio (art. 10 comma 7 D.L.vo 503/92). Ai fini dell’applicazione di detta disposizione devono essere tenuti presenti i nuovi limiti di età previsti dall’art.5 D.L.vo 503/92, così come modificati dall’art. 11 L. 724/94 ovvero dai regolamenti organici degli enti, se superiori.

L’equiparazione della pensione di anzianità alle pensioni di vecchiaia, agli effetti del cumulo, opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile.

Con apposita informativa verranno impartite disposizioni alle Direzioni Provinciali del Tesoro in merito alle modalità di effettuazione delle trattenute sulle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro.

10. Deroga al conglobamento della indennità integrativa speciale (art. 59, comma 36)

L’art. 2 comma 20 della L. 335/95 ha previsto per i lavoratori iscritti a questo Istituto, che alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio o che avevano in corso il procedimento di dispensa dal servizio per inabilità, il mantenimento delle disposizioni in materia di indennità integrativa speciale di cui all’art. 2 della Legge 27.5.59, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’art. 59 comma 36 L. 449/97, ha ora integrato il citato art. 2 comma 20 L. 335/95, estendendo anche agli iscritti in possesso di un’anzianità contributiva al 1° gennaio 1995 pari ad almeno 40 anni tale possibilità, qualora risultasse più favorevole rispetto alla regola generale dettata dall’art.15 comma 3 Legge 23-12-94, n. 724, che prevede l’inserimento della indennità integrativa speciale tra gli elementi pensionabili della retribuzione.

Con tale integrazione il legislatore ha voluto offrire una particolare tutela anche ai lavoratori in possesso alla data dell’1-1-95 di un’anzianità contributiva di almeno 40 anni.

In particolare si evidenzia che possono trarre vantaggio dall’applicazione della suddetta norma, ad esempio, gli aventi diritto a trattamenti pensionistici indiretti posti in essere dal 1° gennaio 1995.

Infatti, in tutti i casi di decesso in servizio avvenuto in data successiva all’entrata in vigore dell’art. 15 comma 3 della L. 724/94, la pensione indiretta veniva calcolata applicando l’aliquota di reversibilità spettante al superstite sull’importo della pensione determinata inserendo l’indennità integrativa speciale nella base contributiva; ora, in applicazione di quanto disposto dall’art. 59 comma 36 L. 449/97, qualora ricorrano le condizioni richieste (40 anni di anzianità contributiva all’1-1-95), tutti i trattamenti pensionistici indiretti erogati dal 1° gennaio 1995 potranno essere calcolati applicando la percentuale spettante al superstite sull’importo della pensione determinata su una base contributiva con l’esclusione della indennità integrativa speciale, che verrà poi attribuita separatamente nella misura spettante al personale in quiescenza (80%).

Per contro, anche i dipendenti già trattenuti in servizio al 1° gennaio 1995 ovvero con procedimento di dispensa avviato a tale data e come tali destinatari dell’art. 2 comma 20 L. 335/95, possono ora, in virtù dell’integrazione di cui all’art. 59 comma 36 L. 449/97 (qualora in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 40 anni alla data sopra indicata), ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione di quanto disposto dall’art.15 comma 3 L. 724/94, ossia con inclusione, nella base

contributiva e pensionabile, dell’indennità integrativa speciale, in quanto più favorevole.

Si evidenzia che il citato art. 59, comma 36, per la sua formulazione va ad integrare l’art. 2, comma 20 della Legge 335/95 e, pertanto, la sua efficacia ha effetto retroattivo dall’1-1- 95; la facoltà di utilizzare una normativa " più favorevole" va esercitata una sola volta e presuppone la presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato.

11. Maggiorazioni di servizio (art. 59 comma 1 lettera a)

Con effetto dall’1-1-98 gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici, comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali, non possono eccedere complessivamente i 5 anni; gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i 5 anni, maturati entro il 31-12-97 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.

Nel fare riserva di una tassativa elencazione delle attività professionali riguardate dalla suddetta limitazione, si precisa che non sono interessati dalla disposizione in oggetto i lavoratori privi di vista in quanto a tale categoria vengono riconosciuti abbuoni di servizio in virtù di uno "status" e non a seguito di svolgimento di "particolari attività professionali". La presente circolare riguarda tutto il personale della Pubblica Amministrazione e viene diramata d’intesa con il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - IGOP.

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