LEGGE 7 aprile 2017, n. 47
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (17G00062) (GU n.93 del 21-4-2017 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/2017
LEGGE 7 aprile 2017, n. 47
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (17G00062)
  Vigente al: 19-5-2017   
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1
 
 
                       Ambito di applicazione
 
  1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in
materia di protezione dei minori  a  parita'  di  trattamento  con  i
minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
  2. Le disposizioni di cui  alla  presente  legge  si  applicano  ai
minori stranieri non accompagnati, in ragione della  loro  condizione
di maggiore vulnerabilita'.
                               Art. 2
 
 
                             Definizione
 
  1. Ai fini di cui alla presente legge,  per  minore  straniero  non
accompagnato presente  nel  territorio  dello  Stato  si  intende  il
minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea  che
si trova per qualsiasi causa nel territorio  dello  Stato  o  che  e'
altrimenti  sottoposto  alla   giurisdizione   italiana,   privo   di
assistenza e di rappresentanza da  parte  dei  genitori  o  di  altri
adulti per lui legalmente responsabili in  base  alle  leggi  vigenti
nell'ordinamento italiano.
                               Art. 3
 
 
                      Divieto di respingimento
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  di  seguito  denominato
«testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  In  nessun  caso  puo'  disporsi  il  respingimento   alla
frontiera di minori stranieri non accompagnati»;
    b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento
e' adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque  che
il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il
minore» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Il  Tribunale
per i minorenni decide tempestivamente e comunque  non  oltre  trenta
giorni».
  2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «1. Ai minori che non sono muniti di visto di  ingresso  rilasciato
ai sensi dell'articolo  32  della  presente  legge  e  che  non  sono
accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado
si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
                               Art. 4
 
 
             Strutture di prima assistenza e accoglienza
               per i minori stranieri non accompagnati
 
  1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  dopo  le  parole:  «di  prima  accoglienza»  sono  inserite  le
seguenti: «a loro destinate»;
  b) le  parole:  «a  sessanta  giorni,  alla  identificazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che
si deve concludere entro dieci giorni,».
                               Art. 5
 
 
        Identificazione dei minori stranieri non accompagnati
 
  1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.
142, e' inserito il seguente:
  «Art.   19-bis   (Identificazione   dei   minori   stranieri    non
accompagnati). - 1. Nel  momento  in  cui  il  minore  straniero  non
accompagnato e'  entrato  in  contatto  o  e'  stato  segnalato  alle
autorita' di polizia, ai servizi sociali o  ad  altri  rappresentanti
dell'ente  locale   o   all'autorita'   giudiziaria,   il   personale
qualificato della struttura di prima  accoglienza  svolge,  sotto  la
direzione dei servizi dell'ente locale competente e  coadiuvato,  ove
possibile, da organizzazioni, enti o associazioni  con  comprovata  e
specifica esperienza nella tutela dei minori,  un  colloquio  con  il
minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a
far emergere ogni altro elemento utile alla sua  protezione,  secondo
la procedura stabilita con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.  Al  colloquio  e'  garantita  la
presenza di un mediatore culturale.
  2. Nei casi di  dubbi  fondati  relativi  all'eta'  dichiarata  dal
minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti.  In  ogni
caso, nelle  more  dell'esito  delle  procedure  di  identificazione,
l'accoglienza del minore e' garantita  dalle  apposite  strutture  di
prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano,  ove
ne ricorrano i  presupposti,  le  disposizioni  dell'articolo  4  del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
  3. L'identita' di un minore straniero non accompagnato e' accertata
dalle  autorita'  di  pubblica  sicurezza,  coadiuvate  da  mediatori
culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se  gia'
nominato, solo  dopo  che  e'  stata  garantita  allo  stesso  minore
un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio  circa
l'eta' dichiarata, questa e' accertata in via  principale  attraverso
un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle
autorita' diplomatico-consolari.  L'intervento  della  rappresentanza
diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi  in  cui  il
presunto minore abbia espresso la  volonta'  di  chiedere  protezione
internazionale ovvero quando una  possibile  esigenza  di  protezione
internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal  comma  1.
Tale intervento non e' altresi' esperibile qualora  da  esso  possano
derivare pericoli di  persecuzione  e  nei  casi  in  cui  il  minore
dichiari  di  non  volersi  avvalere  dell'intervento  dell'autorita'
diplomatico-consolare. Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le
opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine  di
accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.
  4. Qualora permangano dubbi fondati in merito  all'eta'  dichiarata
da un minore straniero non accompagnato, la Procura della  Repubblica
presso  il  tribunale   per   i   minorenni   puo'   disporre   esami
socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.
  5. Lo  straniero  e'  informato,  con  l'ausilio  di  un  mediatore
culturale, in una lingua che possa capire e  in  conformita'  al  suo
grado di maturita' e di alfabetizzazione, del fatto che la  sua  eta'
puo' essere determinata mediante l'ausilio di  esami  socio-sanitari,
del tipo di  esami  a  cui  deve  essere  sottoposto,  dei  possibili
risultati attesi e delle eventuali  conseguenze  di  tali  risultati,
nonche' di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a
tali esami. Tali informazioni devono  essere  fornite  altresi'  alla
persona che, anche temporaneamente, esercita i  poteri  tutelari  nei
confronti del presunto minore.
  6. L'accertamento socio-sanitario dell'eta' deve essere  svolto  in
un  ambiente   idoneo   con   un   approccio   multidisciplinare   da
professionisti adeguatamente formati e, ove necessario,  in  presenza
di  un  mediatore  culturale,  utilizzando  modalita'  meno  invasive
possibili   e   rispettose   dell'eta'   presunta,   del   sesso    e
dell'integrita' fisica e psichica della persona.  Non  devono  essere
eseguiti esami socio-sanitari  che  possano  compromettere  lo  stato
psico-fisico della persona.
  7. Il risultato  dell'accertamento  socio-sanitario  e'  comunicato
allo straniero, in modo congruente  con  la  sua  eta',  con  la  sua
maturita' e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che
possa comprendere, all'esercente  la  responsabilita'  genitoriale  e
all'autorita'  giudiziaria  che  ha  disposto  l'accertamento.  Nella
relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.
  8. Qualora, anche dopo l'accertamento  socio-sanitario,  permangano
dubbi sulla minore eta', questa si presume ad ogni effetto di legge.
  9. Il provvedimento di attribuzione dell'eta'  e'  notificato  allo
straniero e, contestualmente, all'esercente i  poteri  tutelari,  ove
nominato, e puo' essere impugnato in sede di reclamo ai  sensi  degli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.  In  caso  di
impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci  giorni;
ogni    procedimento    amministrativo    e    penale     conseguente
all'identificazione come maggiorenne e' sospeso fino alla  decisione.
Il provvedimento e' altresi' comunicato alle autorita' di polizia  ai
fini del completamento delle procedure di identificazione».
  2.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 6
 
 
                         Indagini familiari
 
  1.  All'articolo  19,  comma  7,  secondo  periodo,   del   decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo  le  parole:  «Il  Ministero
dell'interno» sono inserite le  seguenti:  «,  sentiti  il  Ministero
della  giustizia  e  il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della
cooperazione internazionale,».
  2. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «7-bis.  Nei  cinque  giorni  successivi  al   colloquio   di   cui
all'articolo 19-bis, comma 1, se  non  sussiste  un  rischio  per  il
minore straniero non accompagnato o  per  i  suoi  familiari,  previo
consenso informato dello stesso  minore  ed  esclusivamente  nel  suo
superiore  interesse,  l'esercente  la  responsabilita'  genitoriale,
anche in via temporanea, invia una relazione all'ente  convenzionato,
che avvia immediatamente le indagini.
  7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7  e'  trasmesso
al Ministero dell'interno, che e' tenuto ad informare tempestivamente
il minore, l'esercente  la  responsabilita'  genitoriale  nonche'  il
personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui  all'articolo
19-bis, comma 1.
  7-quater. Qualora siano individuati familiari  idonei  a  prendersi
cura del minore  straniero  non  accompagnato,  tale  soluzione  deve
essere preferita al collocamento in comunita'».
  3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta
di permesso di  soggiorno  o  di  protezione  internazionale  possono
essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 7
 
 
                        Affidamento familiare
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4  maggio  1983,  n.
184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Gli enti locali possono promuovere la  sensibilizzazione  e
la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare  dei
minori stranieri non accompagnati, in  via  prioritaria  rispetto  al
ricovero in una struttura di accoglienza.
  1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica;  gli
enti locali provvedono  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  nei
propri bilanci».
                               Art. 8
 
 
                  Rimpatrio assistito e volontario
 
  1. Il provvedimento di  rimpatrio  assistito  e  volontario  di  un
minore   straniero   non   accompagnato   e'   adottato,    ove    il
ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine  o  in  un
Paese terzo  corrisponda  al  superiore  interesse  del  minore,  dal
tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e
considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine
o in un Paese terzo e la relazione  dei  servizi  sociali  competenti
circa la situazione del minore in Italia.
  2. All'articolo 33 del  testo  unico  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole:  «dal  Comitato  di
cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per  i
minorenni competente» e il secondo periodo e' soppresso;
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel   presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica».
                               Art. 9
 
 
Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non  accompagnati.
                          Cartella sociale
 
  1. In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142,  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' istituito il Sistema informativo  nazionale  dei
minori non accompagnati.
  2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente
legge,  il  personale  qualificato  della  struttura  di  accoglienza
compila un'apposita cartella  sociale,  evidenziando  elementi  utili
alla determinazione della soluzione di  lungo  periodo  migliore  nel
superiore  interesse  del  minore  straniero  non  accompagnato.   La
cartella sociale e'  trasmessa  ai  servizi  sociali  del  comune  di
destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale  per
i minorenni.
  3. La registrazione dei dati anagrafici e  sociali  dichiarati  dal
minore straniero non accompagnato e' finalizzata a  tutelare  il  suo
superiore interesse e i  suoi  diritti  e,  in  particolare,  il  suo
diritto alla protezione.
  4. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  7  del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  5.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 10
 
 
Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali  sono  vietati
                   il respingimento o l'espulsione
 
  1. Quando la  legge  dispone  il  divieto  di  respingimento  o  di
espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
  a) per minore eta'. In caso di minore straniero  non  accompagnato,
rintracciato nel territorio  nazionale  e  segnalato  alle  autorita'
competenti, il permesso di soggiorno per minore eta'  e'  rilasciato,
su  richiesta  dello  stesso  minore,   direttamente   o   attraverso
l'esercente la responsabilita' genitoriale, anche prima della  nomina
del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed e' valido
fino al compimento della maggiore eta';
  b)  per  motivi  familiari,  per  il  minore  di  quattordici  anni
affidato, anche ai sensi dell'articolo 9,  comma  4,  della  legge  4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,  o  sottoposto  alla
tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero  per
il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi  del  medesimo
articolo 9, comma 4, della  legge  n.  184  del  1983,  e  successive
modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente
soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano  con
lo stesso convivente.
                               Art. 11
 
 
                     Elenco dei tutori volontari
 
  1. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni e' istituito un
elenco dei tutori volontari, a cui possono  essere  iscritti  privati
cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei  garanti
regionali e delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  per
l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela  di  un
minore straniero non accompagnato o di piu' minori, quando la  tutela
riguarda fratelli o  sorelle.  Appositi  protocolli  d'intesa  tra  i
predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e  i  presidenti  dei
tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e  facilitare
la nomina dei  tutori  volontari.  Nelle  regioni  e  nelle  province
autonome di Trento e di Bolzano  in  cui  il  garante  non  e'  stato
nominato, all'esercizio di  tali  funzioni  provvede  temporaneamente
l'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e  l'adolescenza  con
il supporto di associazioni esperte nel settore  delle  migrazioni  e
dei minori, nonche' degli enti  locali,  dei  consigli  degli  ordini
professionali e delle universita'.
  2. Si applicano le disposizioni del libro  primo,  titolo  IX,  del
codice civile.
                               Art. 12
 
 
Sistema di protezione  per  richiedenti  asilo,  rifugiati  e  minori
                     stranieri non accompagnati
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, il primo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «I
minori non accompagnati  sono  accolti  nell'ambito  del  Sistema  di
protezione per richiedenti asilo, rifugiati e  minori  stranieri  non
accompagnati, di  cui  all'articolo  1-sexies  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39, e in particolare  nei  progetti  specificamente
destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La  capienza  del
Sistema  e'  commisurata  alle  effettive  presenze  dei  minori  non
accompagnati nel territorio nazionale ed e', comunque, stabilita  nei
limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo,  di  cui  all'articolo  1-septies  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»;
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Nella scelta del posto,  tra  quelli  disponibili,  in  cui
collocare il minore, si deve tenere  conto  delle  esigenze  e  delle
caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio  di  cui
all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi
offerti dalla struttura di  accoglienza.  Le  strutture  nelle  quali
vengono  accolti  i  minori   stranieri   non   accompagnati   devono
soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117,  secondo  comma,  lettera
m),  della  Costituzione,  gli  standard   minimi   dei   servizi   e
dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed
essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e
regionale in materia. La non conformita' alle dichiarazioni  rese  ai
fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di
accoglienza dal Sistema»;
    c) al comma 3, primo periodo,  dopo  le  parole:  «il  minore  si
trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la  possibilita'  di
trasferimento del minore in un altro  comune»  e  sono  aggiunte,  in
fine,   le   seguenti   parole:   «,   tenendo   in    considerazione
prioritariamente il superiore interesse del minore».
  2. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1990,  n.  39,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituita   dalla
seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo,  rifugiati  e
minori stranieri non accompagnati».
                               Art. 13
 
 
          Misure di accompagnamento verso la maggiore eta'
              e misure di integrazione di lungo periodo
 
  1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo  unico,  e  successive
modificazioni, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
mancato rilascio del parere richiesto non puo' legittimare il rifiuto
del rinnovo del permesso di  soggiorno.  Si  applica  l'articolo  20,
commi 1, 2 e 3, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni».
  2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della
maggiore eta', pur  avendo  intrapreso  un  percorso  di  inserimento
sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon  esito  di
tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni
puo' disporre, anche su richiesta dei servizi  sociali,  con  decreto
motivato, l'affidamento ai servizi sociali,  comunque  non  oltre  il
compimento del ventunesimo anno di eta'.
                               Art. 14
 
 
                Diritto alla salute e all'istruzione
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 34 del  testo  unico  e'  aggiunta,  in
fine, la seguente lettera:
    «b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del
rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle  segnalazioni  di
legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».
  2. In caso di minori non  accompagnati,  l'iscrizione  al  Servizio
sanitario  nazionale  e'  richiesta  dall'esercente,  anche  in   via
temporanea, la responsabilita' genitoriale o dal  responsabile  della
struttura di prima accoglienza.
  3. A  decorrere  dal  momento  dell'inserimento  del  minore  nelle
strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado e le istituzioni formative accreditate dalle  regioni  e  dalle
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  attivano  le  misure  per
favorire   l'assolvimento   dell'obbligo   scolastico,    ai    sensi
dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, e formativo da parte  dei  minori  stranieri  non  accompagnati,
anche  attraverso  la  predisposizione  di  progetti  specifici   che
prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori
culturali,  nonche'  di  convenzioni  volte  a  promuovere  specifici
programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle
risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.
  4.  In  caso  di  minori  stranieri  non  accompagnati,  i   titoli
conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di  ogni
ordine e  grado  sono  rilasciati  ai  medesimi  minori  con  i  dati
identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli
stessi hanno compiuto la maggiore eta' nelle more  del  completamento
del percorso di studi.
                               Art. 15
 
 
Diritto  all'ascolto  dei  minori  stranieri  non  accompagnati   nei
                            procedimenti
 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo  18  del  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei  minori  stranieri
non  accompagnati  e'  assicurata,  in  ogni  stato   e   grado   del
procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate  dal  minore,
nonche' di gruppi, fondazioni,  associazioni  od  organizzazioni  non
governative di comprovata esperienza nel settore  dell'assistenza  ai
minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo  42  del
testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,
previo consenso del minore, e ammessi  dall'autorita'  giudiziaria  o
amministrativa che procede.
  2-ter.  Il  minore  straniero  non  accompagnato  ha   diritto   di
partecipare per mezzo di un  suo  rappresentante  legale  a  tutti  i
procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e  di
essere ascoltato nel merito. A tale fine e' assicurata la presenza di
un mediatore culturale».
                               Art. 16
 
 
                    Diritto all'assistenza legale
 
  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  e  successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-quater.  Il  minore  straniero  non  accompagnato  coinvolto   a
qualsiasi titolo in un procedimento  giurisdizionale  ha  diritto  di
essere informato dell'opportunita' di nominare un legale di  fiducia,
anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la  responsabilita'
genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge  4  maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, e  di  avvalersi,  in  base
alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese  dello  Stato
in ogni stato  e  grado  del  procedimento.  Per  l'attuazione  delle
disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la spesa  di
771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017».
                               Art. 17
 
 
                      Minori vittime di tratta
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n.  228,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare  tutela  deve
essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati,
predisponendo un  programma  specifico  di  assistenza  che  assicuri
adeguate condizioni di accoglienza  e  di  assistenza  psico-sociale,
sanitaria e legale, prevedendo  soluzioni  di  lungo  periodo,  anche
oltre il compimento della maggiore eta'».
  2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni  stato
e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi  2,
2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.  142,  e
dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine
di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del
danno.
  3. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzata la  spesa  di
154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  4.  All'attuazione  delle  restanti  disposizioni   contenute   nel
presente articolo,  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse  umane,
finanziarie  e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 18
 
 
            Minori richiedenti protezione internazionale
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
  a) al comma 3 dell'articolo 13 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;
  b) al comma 1 dell'articolo 16 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Per i minori stranieri non  accompagnati  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
  c) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole:  «Il  tutore»  sono
inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile  della  struttura  di
accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge  4  maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni,».
                               Art. 19
 
 
         Intervento in giudizio delle associazioni di tutela
 
  1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del
testo unico, e  successive  modificazioni,  possono  intervenire  nei
giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati  e  ricorrere
in sede di giurisdizione amministrativa per  l'annullamento  di  atti
illegittimi.
                               Art. 20
 
 
                     Cooperazione internazionale
 
  1. L'Italia promuove la piu' stretta  cooperazione  internazionale,
in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e  il
finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di
origine,  al  fine  di  armonizzare  la  regolamentazione  giuridica,
internazionale e nazionale, del  sistema  di  protezione  dei  minori
stranieri non accompagnati, favorendo un  approccio  integrato  delle
pratiche per garantire la piena tutela del  superiore  interesse  dei
minori.
                               Art. 21
 
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. All'articolo 48 della legge 20 maggio  1985,  n.  222,  dopo  la
parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri
non accompagnati».
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17,  comma  3,  pari  a
925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
  3.  Dall'attuazione  della  presente  legge,  a   eccezione   delle
disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma  3,  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 22
 
 
                     Disposizioni di adeguamento
 
  1. Entro un mese dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, il Governo provvede ad apportare le  modifiche  necessarie  ai
regolamenti di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 7 aprile 2017
 
                             MATTARELLA
 
 
                                        Gentiloni Silveri, Presidente
                                         del Consiglio dei ministri   
 
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