Come noto, con Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, Supplemento Ordinario n. 30, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente le disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Tra le prescrizioni contenute nel citato decreto si richiama, in particolare l'art. 45, comma 16, che innovativamente ha previsto:

"i periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 al personale di cui al presente decreto ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computabili nelTanzianità giuridica valida ai fini della progressione in carriera".

Alla luce di tale disposizione si rende necessario modificare le precedenti istruzioni fornite da questa Direzione Centrale con circolare n. 333-A/9806.G.3.1/2645- 2013 del 24 aprile 2013, con la quale veniva precisato che il congedo di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001 non poteva essere ritenuto utile ai fini della progressione della carriera e che le copie dei relativi decreti dovevano essere inviate ai competenti Servizi del personale per la rideterminazione del posto di ruolo del dipendente che aveva utilizzato il congedo.

Poiché l'art. 45, comma 16 del d. lgs. 95/2017 stabilisce, invece, che tale istituto è valido ai fini della progressione di carriera e, conseguentemente, non produce più effetti negativi sulla posizione in ruolo dei dipendenti fruitori del beneficio, si comunica che non devono essere più trasmesse ai Servizi di questa Direzione Centrale le copie dei relativi decreti.

Si evidenzia che, per espressa previsione normativa, la disposizione in esame decorre dal 1 gennaio 2017.

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul portale Doppiavela, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.

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