Come espressamente stabilito daU’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. l’accesso al ruolo direttivo ad esaurimento dei sostituti commissari che potevano partecipare, per le annualità dal 2001 al 2005, ai concorsi per vice commissario del ruolo direttivo ^ , speciale, avviene per effetto di disposizioni di carattere speciale, che prevedono, in particolare: 
a) un solo concorso cui possono partecipare tutti i sostituti commissari destinatari della 'disciplina transitoria di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 334 del 2000;
b) l'articolazione in cinque aliquote di 300 posti per ciascuna delle predette annualità con cinque corrispondenti cicli formativi differenziati da almeno sei mesi ciascuno;
c) la contestuale nomina a vice commissario dei 1.500 vincitori del concorso, con decorrenza giuridica cd economica dalla data di inizio del primo corso di formazione, che coincide con l’avvio, per tutti, del periodo applicativo di un mese;
d) la riduzione a tre mesi del corso di formazione, svolto anche in modalità “e-learning". con un periodo di sospensione per i vincitori dalla seconda alla quinta annualità;
e) l'accelerazione della progressione in carriera da vice commissario a commissario capti - rispetto al ruolo direttivo speciale ed alla nuova carriera dei funzionari - con la precedenza, anche “temporale”, tra i vincitori delle diverse cinque annualità:
f) il mantenimento della qualifica di vice commissario fino alla cessazione dal servizio, sia in caso di mancata promozione alle qualifiche superiori, sia in caso di mancato superamento dell’esame finale del corso di formazione;
g) la promozione - il giorno successivo alla cessazione dal servizio - alla qualifica di commissario capo del ruolo direttivo ad esaurimento, per i vice commissari e i commissari, e alla qualifica di vice questore aggiunto, per i commissari capo.

Premesso che la richiamata “speciale” disciplina consente la presentazione dell’eventuale rinuncia al concorso e all’accesso al ruolo fino alla nomina a vice commissario (data di inizio del primo corso di formazione), con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza, del 20 settembre 2017, recante disposizioni attuati ve per l’accesso al molo direttivo ad esaurimento, sono già stati previsti i seguenti criteri per l’assegnazione dei vincitori del concorso.
> Per il periodo applicativo di un mese, presso Io stesso Ufficio o Reparto di appartenenza qualora sia preposto un funzionario con qualifica non inferiore a commissario capo, ovvero, in caso contrario, presso altro Ufficio o Reparto della stessa sede di servizio o di altra sede limitrofa, ferme restando le esigenze di servizio e di funzionalità degli Uffici.
> Per il periodo formativo di due mesi, per la gran parte, presso gli Uffici e i Reparti di appartenenza ove fruire il ciclo di lezioni e conferenze erogate in modalità e-learning e la settimana finale del corso presso la Scuola Superiore di Polizia per l’esame finale.
> Per il periodo di sospensione del periodo formativo, presso lo stesso Ufficio o Reparto in cui è stato svolto il periodo applicativo, ovvero in altro Ufficio e Reparto della stessa sede di servizio o limitrofa a questa ove sia preposto un funzionario della Polizia di Stato, secondo le esistenze di servizio in relazione alla possibilità di impiego del personale interessato per il previsto svolgimento delle funzioni di vice commissario, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 334 del 2000.
> A seguito della nomina a commissario dopo il superamento del corso, presso le sedi secondo le esigenze di servizio deli'Amministrazione in relazione alla possibilità di impiego dei commissari sulla base della graduatoria di ammissione al corso.

Atteso che dai predetti criteri emerge come l’assegnazione dei vice commissari vincitori del concorso deve assicurare il mantenimento della sede di servizio ovvero l’impiego nella sede limitrofa durante il corso di formazione, compreso il periodo di sospensione dell'attività formativa, si forniscono i seguenti ulteriori elementi informativi sulla base dei quali si prowederà - entro il 15 gennaio 2018 e comunque prima della nomina dei vincitori del concorso - alPindividuazione delle effettive sedi di assegnazione per i 1.500 vincitori del concorso, anche a seguito della nomina a commissario. Resta in ogni caso precluso - dalla nomina a vice commissario - il mantenimento dell'incarico non previsto per i funzionari, secondo l’assetto organizzativo c. I posti di funzione vigenti ai momento dell'assunzione della sede d’Ufficio anche per il periodo applicativo.

AI fine di assicurare il più ampio ricorso al mantenimento della sede di servizio al personale interessato, l’aumento della dotazione organica dei funzionari conseguente aU’immissione in servizio di nuovi 1.500 vice commissari - pari al 55 per cento dell’attuale dotazione - sarà destinato agli stessi vincitori del concorso, con il conseguente incremento, in proporzione, delle attuali dotazioni organiche e. quindi, dei posti disponibili in ciascuna delle diverse sedi di servizio.

Premesso che l’applicazione di tale meccanismo al personale destinatario del concorso, consentirebbe di assicurare la permanenza nella stessa sede alla quasi totalità dei potenziali candidati, gli eventuali casi residui di mancata conferma nella sede potranno essere accertati solo dopo che si conosceranno i vincitori del concorso e le sedi individuate prima della nomina a vice commissario, anche in relazione all’evenruale nuovo assetto organizzativo disponibile a quella data ed ai posti di funzione definiti sulla base delle nuove dotazioni organiche previste dal riordino.

Si sintetizzano di seguito i predetti criteri di assegnazione in ordine di priorità:
1 ) mantenimento della sede di servizio;
2) mantenimento dcH’Ufficio o Reparto in cui sono disponibili posti per i funzionari;
3) assegnazione ad altro Ufficio e Reparto della sede in cui si presta servizio in caso di incarico non previsto per i funzionari nell’Ufficio o Reparto di appartenenza;
4) assegnazione nella sede più vicina in caso di mancanza di posti disponibili nella sede in cui si presta servizio, salvo diversa richiesta dell’interessato.

Premesso che prioritariamente si prowederà ad individuare la medesima sede di servizio, sia per il periodo applicativo, sìa per quello di eventuale di sospensione del corso, sia a seguito della nomina alla qualifica di commissario, i predetti criteri saranno applicati sulla base delle preferenze manifestate dagli interessati, della graduatoria di ammissione al corso e delle eventuali oggettive esigenze necessarie ad assicurare la funzionalità degli Uffici e Reparti, anche in relazione ad eventuali situazioni di incompatibilità ed inopportunità della conferma nell’incarico, nell’Ufficio o Reparto o nella sede, anche nell’interesse e tutela dello stesso funzionario.

Fermo restando quanto già previsto dal richiamato decreto attuativo del Capo della Polizia ~ Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 20 settembre scorso, la concreta applicazione delle richiamate linee guida, nonché delle eventuali successive integrazioni, potrebbe privilegiare:
a) tu priorità dei mantenimento delta sede (garantendo il rientro in sede a tutti coloro che vi prestano già servizio fino ad esaurimento dei posti disponibili):
b) la priorità assoluta in ordine di graduatoria (con l’eventuale assegnazione in una sede vicina o quella richiesta per i vincitori che si collocano nelle posizioni più basse della graduatoria e che conseguentemente non trovano collocazione nella sede di servizio).

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