MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 luglio 2017

Trasferimento delle risorse, ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante la razionalizzazione
delle funzioni di polizia, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n.
124. (17A07419)

(GU n.257 del 3-11-2017)




IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA DIFESA,

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni
di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»
concernente il trasferimento di risorse logistiche, strumentali e
finanziarie dell'ex Corpo forestale dello Stato ed, in particolare,
il comma 1, il quale dispone che con uno o piu' decreti del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e finanze e degli altri Ministri interessati,
sono individuate le risorse finanziarie, i beni immobili in uso
ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli
strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e
ogni altra pertinenza del Corpo forestale dello Stato che sono
trasferiti all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza,
e sono stabilite le relative modalita' di trasferimento;
Visto l'art. 18 del citato decreto legislativo n. 177 del 2016 in
materia di contratti di locazione, comodato o cessione di immobili
condotti dall'ex Corpo forestale dello Stato;
Visto l'art. 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, come inserito dall'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27
dicembre 2016 recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019»;
Vista la circolare n. 24 del 9 novembre 2016 della Ragioneria
generale dello Stato, in materia di «Chiusura della contabilita' per
l'esercizio finanziario 2016, in attuazione delle vigenti
disposizioni in materia contabile»;
Vista la circolare n. 31 del 27 dicembre 2016 della Ragioneria
generale dello Stato, in materia di «Pianificazione delle operazioni
di chiusura per l'esercizio finanziario 2016. Area Spese»;
Visto il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei
cassieri delle amministrazioni dello Stato, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, in particolare, il libro terzo,
titolo I, capo VIII «gestione dei materiali»;
Viste le istruzioni tecnico-applicative al regolamento per
l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della difesa
(ITA), approvate con decreto del Ministro della difesa del 20
dicembre 2006 e successive modifiche e, in particolare, il capo II
«organizzazione amministrativa dell'ente e del distaccamento» e il
capo IX «gestione dei materiali»;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che
ha approvato il relativo regolamento;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137» e, in particolare, gli articoli 30 «obblighi
conservativi» e 41 «Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei
documenti conservati dalle amministrazioni statali»;
Visto l'art. 1, comma 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 216/2008, recante regole comuni
nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea
per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del
Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva
2004/36/CE;
Visti i requisiti previsti per il rilascio della certificazione
aeronautica EASA part 145, in conformita' al regolamento (UE) n. 1321
del 2014;
Considerato che, nelle more della definizione delle procedure
previste dall'art. 13 del decreto legislativo 177 del 2016, con la
legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019», le risorse finanziarie relative all'ex Corpo
forestale dello Stato sono state iscritte nello stato di previsione
del Ministero della difesa;
Ritenuta la necessita' di trasferire le risorse finanziarie negli
stati di previsione della spesa delle amministrazioni statali
competenti, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del richiamato decreto
legislativo n. 177 del 2016, ad eccezione di quelle correlate alle
spese del trattamento fisso ed accessorio del personale dell'ex Corpo
forestale dello Stato nelle more della definizione dell'esito delle
procedure di cui all'art. 12 del medesimo decreto legislativo;
Acquisito il concerto dei Ministri interessati;

Decreta:

Art. 1


Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in virtu' delle attribuzioni di competenze
stabilite dagli articoli 7, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177:
a) individua le risorse finanziarie, gli strumenti, i mezzi, gli
animali, gli apparati e ogni altro bene mobile dell'ex Corpo
forestale dello Stato che sono assegnati all'Arma dei carabinieri e
ad altre amministrazioni statali competenti e le relative modalita'
di assegnazione;
b) disciplina il subentro dell'Arma dei carabinieri nell'uso dei
beni immobili, delle infrastrutture e ogni altra pertinenza a
qualsiasi titolo utilizzati dall'ex Corpo forestale dello Stato e la
cessione alla competente amministrazione di quelli necessari per
l'assolvimento dei compiti attribuiti al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.

Art. 2


Trasferimento di risorse finanziarie

1. Le risorse indicate nell'allegato A al presente provvedimento,
relative all'ex Corpo forestale dello Stato, iscritte nello stato di
previsione del Ministero della difesa con la legge n. 232 del 2016,
al netto di quelle afferenti alle spese per il trattamento fisso ed
accessorio del personale, sono trasferite, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2017, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla
Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di finanza nonche' al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in virtu'
delle attribuzioni di competenze stabilite dagli articoli 9, 10 e 11
del decreto legislativo 177 del 2016. Le predette risorse,
individuate nell'ambito dei Programmi afferenti il centro di
responsabilita' «Corpo forestale dello Stato» con riferimento agli
stanziamenti relativi alla legge n. 209 del 2015, come rideterminati
dalla legge n. 232 del 2016 tengono conto, tra l'altro, dei risparmi
di spesa di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 177 del 2016,
e sono al netto, per l'esercizio finanziario 2017, delle somme
impegnate al 1° gennaio 2017 per contratti pluriennali gia' in
essere. Le posizioni debitorie e creditorie accertate al 31 dicembre
2016 relative all'ex Corpo forestale dello Stato sono in capo
all'Arma dei carabinieri.
2. Al trasferimento delle risorse finanziarie ai sensi del comma 1
a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di
Stato e del Corpo della guardia di finanza si provvede mediante
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 3


Subentro nell'uso di beni immobili

1. In relazione all'attribuzione di funzioni di cui all'art. 7 e 9
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, l'Arma dei
carabinieri subentra nell'uso di tutti gli immobili e le
infrastrutture e relative pertinenze utilizzati a qualsiasi titolo
dall'ex Corpo forestale dello Stato, con esclusione degli immobili,
delle infrastrutture e delle relative pertinenze indicati
nell'allegato B del presente provvedimento, che transitano, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'assolvimento dei
compiti ad esso attribuiti.
2. Per gli immobili di proprieta' dello Stato concessi in uso
governativo all'ex Corpo forestale dello Stato in cui subentra l'Arma
dei carabinieri, l'Agenzia del demanio, mantenendo il medesimo regime
giuridico, provvede all'allineamento delle relative scritture a
favore dell'Arma dei carabinieri. L'Arma dei carabinieri subentra in
tutti gli obblighi in essere relativi alla custodia, gestione e
manutenzione dei predetti beni a valere sulle risorse di pertinenza
dell'Arma dei carabinieri iscritte nello stato di previsione del
Ministero della difesa. Con protocollo d'intesa tra l'Arma dei
carabinieri e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali verranno individuati, nell'ambito degli immobili in cui
subentra l'Arma dei carabinieri e nei limiti delle disponibilita',
gli spazi per il contingente di personale dell'ex Corpo forestale
dello Stato assegnato al Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalla decorrenza di cui
al comma 1, succede in tutti i rapporti in essere relativi alla
custodia, gestione e manutenzione degli immobili utilizzati dall'ex
Corpo forestale dello Stato indicati nell'allegato B del presente
provvedimento. Per gli immobili condotti in affitto passivo dall'ex
Corpo forestale dello Stato e che transitano al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, quest'ultimo succede altresi' nei relativi rapporti
contrattuali in essere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.
4. Con riferimento alla base sita all'interno dell'aeroporto civile
di Rieti, che transita all'Arma dei carabinieri, al fine di garantire
il mantenimento delle certificazioni aeronautiche finalizzate
all'aeronavigabilita' e alla gestione tecnico-manutentiva degli
aeromobili assegnati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i
compiti di antincendio boschivo (AIB), e' assicurato al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco l'uso di una parte di tale base fino
all'ottenimento da parte del Corpo delle previste certificazioni
aeronautiche in altro sito idoneo. Con protocollo d'intesa tra l'Arma
dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
disciplinate le modalita' di utilizzo della predetta base.
5. Con riferimento alla base sita all'interno dell'aeroporto civile
di Pescara, che transita all'Arma dei carabinieri, al fine di fornire
sostegno logistico al Reparto Volo della Polizia di Stato e'
assicurato l'uso temporaneo di una parte corrispondente alla meta'
della superficie dell'hangar «grande» per consentire lo stazionamento
e la manutenzione di massimo quattro velivoli ad ala rotante. Con
protocollo d'intesa tra l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato
sono disciplinate le modalita' di utilizzo della porzione
individuata.

Art. 4


Trasferimento di risorse strumentali
all'Arma dei carabinieri

1. In relazione all'attribuzione di funzioni di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono trasferiti all'Arma
dei carabinieri i beni mobili in carico all'ex Corpo forestale dello
Stato individuati negli inventari, resi e regolarmente vistati dalle
competenti Ragionerie riscontranti, al netto delle variazioni in
diminuzione intervenute fino al 31 dicembre 2016, riferiti ai beni
inventariati ed ai beni durevoli afferenti alle gestioni dei
consegnatari indicati nell'allegato C del presente provvedimento ad
eccezione di quelli espressamente indicati nei successivi articoli 5,
6 e 7 e relativi allegati ivi rispettivamente richiamati.
2. Sono altresi' assegnati all'Arma dei carabinieri i beni mobili
acquisiti successivamente alla resa del conto come attestati dai
modelli di carico emessi dai rispettivi consegnatari ed i beni in
corso di acquisizione alla data del 31 dicembre 2016, nonche' i beni
di consumo in dotazione al Corpo come da consistenze di magazzino,
alla medesima data ad eccezione di quelli espressamente indicati
negli allegati richiamati agli articoli 5, 6 e 7.
3. Al fine di garantire la continuita' delle gestioni patrimoniali,
i consegnatari individuati nell'allegato C al presente provvedimento:
a) dal 1° gennaio 2017 sono confermati nella carica, ai sensi del
libro terzo, titolo I, capo II e VIII del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, del capo II, paragrafo 9 e del
capo IX paragrafo 6 delle Istruzione tecnico-applicative al
regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi
della Difesa;
b) qualora cessati dall'incarico ovvero interessati dalle
procedure di transito ad altre amministrazioni dello Stato diverse
dall'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 12 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono sostituiti secondo la
vigente disciplina di settore.
4. Fino all'effettiva consegna alle amministrazioni di cui ai
successivi articoli 5, 6 e 7, i rispettivi consegnatari dell'Arma dei
carabinieri esercitano la vigilanza dei beni interessati.
5. Ove non espressamente previsto negli allegati richiamati negli
articoli 5, 6 e 7, i beni mobili in comodato d'uso all'ex Corpo
forestale dello Stato sono assegnati in uso all'Arma dei carabinieri
per essere impiegati per le medesime finalita' previste nei
rispettivi atti di comodato, compatibilmente con le funzioni indicate
all'art. 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Con il
protocollo d'intesa di cui all'art. 3, comma 2, verranno individuate
altresi', nei limiti delle disponibilita', le risorse strumentali
concesse in comodato d'uso per il contingente di personale dell'ex
Corpo forestale dello Stato assegnato al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 12, comma 1, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Art. 5


Trasferimento di risorse strumentali
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. In relazione all'attribuzione delle competenze di cui all'art. 9
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono trasferiti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco i beni mobili in dotazione
all'ex Corpo forestale dello Stato individuati nell'allegato D del
presente provvedimento.
2. I rispettivi consegnatari sono autorizzati alle relative
sistemazioni inventariali secondo le modalita' previste nei
rispettivi ordinamenti.
3. I relativi processi verbali di consegna costituiscono titolo per
il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la
trascrizione del cambiamento di titolarita' per i beni mobili
registrati.
4. Per i beni mobili afferenti agli immobili per i quali e'
avvenuto il subentro a norma dell'art. 3, il passaggio di titolarita'
avverra' contestualmente al passaggio di consegna dell'immobile
stesso.

Art. 6


Trasferimento di risorse strumentali
alla Polizia di Stato

1. In relazione all'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 10,
comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
sono trasferiti alla Polizia di Stato i beni mobili in dotazione
all'ex Corpo forestale dello Stato individuati nell'allegato E del
presente provvedimento.
2. I rispettivi consegnatari sono autorizzati alle relative
sistemazioni inventariali secondo le modalita' previste nei
rispettivi ordinamenti.
3. I relativi processi verbali di consegna costituiscono titolo per
il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la
trascrizione del cambiamento di titolarita' per i beni mobili
registrati.

Art. 7


Trasferimento di risorse strumentali
al Corpo della guardia di finanza

1. In relazione all'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 10,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
sono trasferiti al Corpo della guardia di finanza i beni mobili in
dotazione all'ex Corpo forestale dello Stato individuati
nell'allegato F del presente provvedimento.
2. I rispettivi consegnatari sono autorizzati alle relative
sistemazioni inventariali secondo le modalita' previste nei
rispettivi ordinamenti.
3. I relativi processi verbali di consegna costituiscono titolo per
il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la
trascrizione del cambiamento di titolarita' per i beni mobili
registrati.

Art. 8


Disposizioni transitorie e finali

1. Sono trasferite alle amministrazioni destinatarie gli atti, i
documenti e i dati relativi ai beni di cui al presente decreto.
2. L'Arma dei carabinieri acquisisce gli archivi dell'ex Corpo
forestale dello Stato
3. I passaggi di consegna tra consegnatari terranno conto delle
variazioni intervenute per effetto delle acquisizioni in carico e
delle dismissioni intervenute fino alla data della consegna stessa.
4. Il personale dell'ex Corpo forestale dello Stato concessionario
di alloggio di servizio, assegnato presso una delle amministrazioni
di cui all'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
conserva la titolarita' della concessione fino al 31 dicembre 2017,
salvo proroga di un ulteriore anno per motivate necessita' familiari
e personali.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per il
visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2017

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina


Il Ministro della difesa
Pinotti


Il Ministro dell'interno
Minniti


Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 790

Allegati dalla lettera  A alla lettera F

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