VACANZE DI POSTI NELLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
NELL'AMBITO DEL CONTINGENTE ASSEGNATO ALLA POLIZIA DI STATO
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si pubblicano le seguenti vacanze determinatesi presso le sezioni di polizia giudiziaria di seguito specificate.
DISTRETTO DI BOLOGNA
Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna:
DISTRETTO DI BRESCIA
Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona:
DISTRETTO DI CAGLIARI
Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari:
DISTRETTO DI CAMPOBASSO
Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso:
DISTRETTO DI CATANIA
Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania:
DISTRETTO DI CATANZARO
Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro:
Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza:
DISTRETTO DI GENOVA
Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova:
DISTRETTO DI L’AQUILA
Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo:
DISTRETTO DI LECCE
Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce:
DISTRETTO DI MILANO
Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano:
DISTRETTO DI POTENZA
Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza:
DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA
Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi:
DISTRETTO DI ROMA
Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti:
Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma:
Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli:
Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri:
DISTRETTO DI TRENTO
Sezione di polizia giudiziaria istituita nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano:
Ai fini della copertura dei posti vacanti sopraindicati, si fa presente che dovrà essere seguita la procedura di cui all'art. 8 D. L.vo 28 luglio 1989, n.271 e pertanto:
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sul rispetto delle disposizioni già impartite con la circolare n. 333-A/9801.A.3.40(4) del 16 ottobre 1989 e nel sottolineare che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 271/89, "non possono essere prese in considerazione le domande e le posizioni per le quali sussistono divieti di legge o di regolamenti negli ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza", si evidenziano, le disposizioni contenute nell' art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 e nell'art. 4 comma 7 del D.L.vo 5 ottobre 2000 n. 334.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel caso in cui le stesse siano inferiori al triplo dei posti vacanti presso taluna delle sezioni, o qualora manchino del tutto, il Questore della provincia ove è presente la vacanza provvede a segnalare al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del distretto in cui è compresa la vacanza medesima, un elenco di dipendenti idonei a ricoprire l'incarico, in numero triplo a quello delle vacanze, traendoli dal personale in servizio nella Questura, nei Compartimenti delle specialità e nelle Zone di Polizia di frontiera, nei Reparti mobili e negli Istituti di istruzione, d'intesa con i rispettivi dirigenti.
In tale ipotesi, un terzo del personale segnalato dall'Amministrazione dovrà aver svolto attività nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria per almeno due anni.
Anche per detto personale occorrerà inviare il parere di cui all'art. 8, comma 2°, del D. L.vo 28.7.1989, n. 271 e il foglio matricolare aggiornato.
All'adozione dei provvedimenti di assegnazione alle sezioni provvederà questo Dipartimento - Direzione Centrale per le Risorse Umane -, sulla base delle richieste nominative congiunte del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e del Procuratore della Repubblica.
Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul sito www.poliziadistato.it e sul portale DOPPIAVELA, si confida nella puntuale osservanza delle disposizioni in essa impartite.