DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2017
Autorizzazione ad assumere unita' di personale in favore di varie
amministrazioni. (17A07841)
(GU n.273 del 22-11-2017)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per
l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di
ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere
e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per
cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle
universita' si applica la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui le
amministrazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e
2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica
non dirigenziale nel limite di un contingente di personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al
25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato
nell'anno precedente;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
e l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le
assunzioni sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla
base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale
non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 35, comma 4,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non
economici;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed in particolare l'art.
1, comma 368, che ha apportato modifiche all'art. 4, comma 4, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevedendo che l'efficacia delle
graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del predetto
decreto-legge, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a
limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, secondo cui
l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata
in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e'
prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse
fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei,
l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi
dell'art. 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo
cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali,
ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla
verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie
graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; b)
dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle
proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio
2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo un
criterio di equivalenza;
Visto l'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del
2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento
dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si
svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di
imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994,
previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di
assunzioni a tempo indeterminato;
Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.
11, come modificato dall'art. 1, comma 398, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
secondo cui il personale delle province che alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge si trova in posizione di comando o
distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica
amministrazione, e' trasferito, previo consenso dell'interessato,
presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci
sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti
garantita la sostenibilita' finanziaria a regime della relativa
spesa;
Visto l'art. 1, comma 133, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
secondo cui il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla
data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un
provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, puo'
transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli
dell'amministrazione di destinazione, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, previa valutazione delle
esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima e
nel limite delle facolta' assunzionali, fermo restando quanto
disposto dall'art. 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
Visto l'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui il
trasferimento in mobilita' e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica
corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di
provenienza e puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente
in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria
neutralita' finanziaria;
Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 219 con il quale si dispone che «Le camere di commercio, all'esito
del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al
comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero
al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il
suddetto personale soprannumerario e' ricollocato, nel rispetto delle
modalita' e dei criteri definiti dal decreto adottato in attuazione
dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con le
procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle
facolta' di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni
2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia
prevista dal periodo precedente, la stessa puo' essere rideterminata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, al fine si assicurare le esigenze di
ricollocamento dello stesso personale presso le Amministrazioni
interessate»;
Ritenuto, al fine di garantire l'eventuale mobilita' del personale
dipendente a tempo indeterminato delle Camere di commercio, che le
amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare
la prevista percentuale del 10% sulle cessazioni del 2016 - budget
2017, solo previa autorizzazione da parte del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'autorizzazione sara' concessa dopo aver acquisito ogni informazione
utile in merito all'elenco dell'eventuale personale in soprannumero
delle Camere di commercio, valutando anche la possibilita', in
relazione alla consistenza dei soprannumerari comunicati e in caso di
sufficiente capienza, di imputare il necessario importo sulle
cessazioni del 2017 - budget 2018, eventualmente in aggiunta alla
prevista percentuale del 10% relativa a quest'ultimo budget;
Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, prevedendo
conseguentemente che, fermo restando quanto previsto dall'art. 1,
comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il termine per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato,
relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014 e 2015,
previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, e dall'art. 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono
essere concesse entro il 31 dicembre 2017;
Visto l'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone
che «Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno, nonche' del limite massimo complessivo del
50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della
normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento
della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4,
possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di
quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei
bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito
punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui
alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando,
hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile
nell'amministrazione che emana il bando»;
Visto l'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo
il quale a decorrere dalla data di entrata del medesimo decreto-legge
e fino al 31 dicembre 2016, termine poi prorogato al 31 dicembre 2018
dall'art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, «al fine
di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a
tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a
termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto
del limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso
dall'esterno, nonche' dei vincoli assunzionali previsti dalla
legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo
espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo
indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente
a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi
519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3, comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro
che alla data di pubblicazione della legge di conversione del
presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre
anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando,
con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di
diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non
dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al
primo periodo, puo' partecipare ad una procedura selettiva di cui al
presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel
territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione.
Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere
avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni
2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in
misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui
all'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono
utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle
predette risorse»;
Visto l'art. 4, comma 9-ter, del citato decreto-legge n. 101 del
2013 secondo cui «Per assicurare il mantenimento dei necessari
standard di funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche in
relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il
Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire procedure concorsuali
riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi
4 e 5 dell'art. 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel
rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente
articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla
quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie
disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali previste dalla
legislazione vigente, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo
determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e
finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30
novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe,
nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente
riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno»;
Visto l'art. 1, comma 426 della legge n. 190 del 2014 secondo cui
«In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine
del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 4, commi 6, 8 e 9, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalita' volte al
superamento del precariato, e' prorogato al 31 dicembre 2018, con
possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto art. 4,
per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle
graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla
conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 1,
comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono
procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati
alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto
dei vincoli previsti dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica»;
Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
il quale dispone che «La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e
dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle
disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si
rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi
e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure
correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico
del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle
assunzioni previste dal regime vigente»;
Visto il decreto interministeriale in data 12 luglio 2017 adottato
a seguito del monitoraggio previsto dal succitato art. 3, comma 4,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure correttive
volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del
personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle
assunzioni del personale in regime di diritto pubblico del Consiglio
di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante
«Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ed in particolare
l'art. 1 che prevede l'istituzione dell'Agenzia unica per le
ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro»
(I.N.L.);
Visto l'art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 149 del
2015 secondo il quale «La dotazione organica dell'Ispettorato e'
ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle
aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente
dalle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali che avverranno successivamente
all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 5, comma 1 e fino
al 31 dicembre 2016. Le risorse derivanti dalle economie per le
cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono
utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni
previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni ed,
inoltre, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il
trattamento accessorio»;
Considerato che, a fronte del succitato art. 6, comma 2, del
decreto legislativo n. 149 del 2015, le risorse derivanti dalle
economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e
2016 del personale con qualifica dirigenziale e con qualifica
ispettiva sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget
per le assunzioni da parte delle amministrazioni interessate;
Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
dell'8 settembre 2017, n. 6733 con la quale si precisa che le
cessazioni dal servizio relative all'anno 2016 del personale con
qualifica dirigenziale e con qualifica ispettiva che, in relazione
alle funzioni svolte, era destinato al transito nella nuova Agenzia
per effetto del decreto legislativo n. 149 del 2015, non verranno
utilizzate dal predetto Ministero;
Considerato che, in relazione al riordino previsto dalla citata
normativa, le cessazioni dell'anno 2016 del personale che, tenuto
conto delle funzioni svolte, era destinato al transito nella nuova
Agenzia, possono, quindi, essere utilizzate dall'I.N.L. con
esclusione di quelle rese indisponibili dalla legge;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
secondo cui «Nell'ottica di favorire il ricambio generazionale e
l'immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente
qualificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori
previsto dai commi da 207 a 212 e dai commi da 247 a 252 e dei
dirigenti vincitori di procedure selettive gia' gestite dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione (SNA), le facolta' assunzionali nel
triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono
prioritariamente finalizzate all'assunzione di cinquanta dirigenti
mediante apposita procedura selettiva gestita dalla SNA e di
cinquanta unita' nei profili iniziali della carriera prefettizia,
nonche' di dieci avvocati dello Stato e dieci procuratori dello
Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati i criteri della procedura selettiva e della
ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale
dirigenziale»;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 che ha modificato
l'art. 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, sostituendo le parole «secondo periodo» con
le parole «terzo periodo»;
Considerato che, in virtu' della modifica al citato art. 6, comma
6, del decreto legislativo n. 178 del 2012, apportata dal predetto
decreto-legge n. 13 del 2017, al personale della CRI, collocato in
mobilita', ai sensi del l'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, in altre amministrazioni pubbliche continua ad
essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in
godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente
natura fissa e continuativa, e il trattamento dell'amministrazione di
destinazione, come assegno ad personam riassorbibile in caso di
adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del
trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva
correlati ad obiettivi;
Viste le richieste e le note integrative delle amministrazioni
destinatarie del presente provvedimento;
Tenuto conto con riferimento alle facolta' di assunzione per gli
anni 2015 e 2016, derivanti dalle cessazioni rispettivamente degli
anni 2014 e 2015, lo stato di avanzamento delle procedure di
ricollocazione del personale soprannumerario dagli enti di area vasta
e dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana;
Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette
richieste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione on. le dott.ssa Maria
Anna Madia;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Corte dei conti

1. La Corte dei conti e' autorizzata ad indire procedure
concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni
dell'anno 2015 - budget 2016 e sulle cessazioni dell'anno 2016 -
budget 2017, unita' di personale con la qualifica di Referendari come
da Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del
decreto-legge n. 101 del 2013.
2. La Corte dei conti e' autorizzata ad assumere a tempo
indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017 unita'
di personale non dirigenziale come da Tabella 1 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2

Avvocatura generale dello Stato

1. L'Avvocatura generale dello Stato e' autorizzata ad indire
procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo
delle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e delle cessazioni
dell'anno 2016 - budget 2017, unita' di personale con la qualifica di
Procuratori dello Stato e con la qualifica di Avvocati dello Stato
come da Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4,
comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.
2. L'Avvocatura e' autorizzata ad assumere a tempo indeterminato,
sulle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017, unita' di personale
non dirigenziale in mobilita' come da Tabella 2 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 3

Il Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato e' autorizzato ad indire procedure
concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle
cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e delle cessazioni dell'anno
2016 - budget 2017, unita' di personale con qualifica di referendario
TAR come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4,
comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.
2. Il Consiglio di Stato e' autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2014 - budget
2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, nonche' sulle cessazioni
dell'anno 2016 - budget 2017, unita' di personale di qualifica non
dirigenziale come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento. Nella medesima Tabella 3 si
da' conto, altresi', dell'utilizzazione del budget con riferimento
alla mobilita' del personale dell'Ente strumentale alla Croce Rossa
italiana ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014
e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, nonche'
all'inquadramento del personale del comparto scuola ai sensi
dell'art. 1, comma 133, della legge n. 107 del 2015.
Art. 4

Ministero dell'interno

1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017, unita'
di personale di qualifica non dirigenziale come da Tabella 4
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
2. Con il presente provvedimento viene, altresi', approvato il
budget 2017, derivante dalle cessazioni dell'anno 2016, del personale
della carriera prefettizia, e del personale con qualifica
dirigenziale come da Tabella 4 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
Art. 5

Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria e' autorizzato ad indire le procedure concorsuali e ad
assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2016 -
budget 2017, unita' di personale di qualifica non dirigenziale come
da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del
decreto-legge n. 101 del 2013.
2. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria e', altresi', autorizzato, nel triennio 2017-2019, ad
indire procedure di reclutamento di unita' di personale di qualifica
non dirigenziale come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
Art. 6

Ministero della salute

1. Il Ministero della salute e' autorizzato ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle
cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016, e delle cessazioni dell'anno
2016 - budget 2017 unita' di personale di qualifica dirigenziale e
dirigenti delle professionalita' sanitarie come da Tabella 6
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del
decreto-legge n. 101 del 2013.
2. Il Ministero della salute e' autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 - budget
2016, e delle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017 unita' di
personale di qualifica non dirigenziale come da Tabella 6 allegata,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 7

Ministero dell'economia e delle finanze

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato,
sul cumulo delle cessazioni relative sia al personale dirigenziale
che delle aree dell'anno 2016 - budget 2017, dell'anno 2017 - budget
2018 e dell'anno 2018 - budget 2019 unita' di personale di qualifica
non dirigenziale come da Tabella 7 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.
Art. 8

Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti

1. Il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato
ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni 2016 - budget
2017 unita' di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale
come da Tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
Art. 9

Istituto nazionale previdenza sociale

1. L'Istituto nazionale previdenza sociale e' autorizzato ad indire
procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul
cumulo delle cessazioni 2014 - budget 2015 e cessazioni 2015 - budget
2016 unita' di personale di qualifica non dirigenziale come da
Tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del
decreto-legge n. 101 del 2013.
2. Nella medesima Tabella 9 si da' conto, altresi',
dell'utilizzazione del budget con riferimento alla mobilita' del
personale dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e del
personale degli enti di area vasta, ai sensi dell'art. 1, comma 425,
della legge n. 190 del 2014 e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge
n. 78 del 2015.
Art. 10

Ministero della difesa-Agenzia Industrie Difesa

1. L'Agenzia Industrie Difesa e' autorizzata ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni
2016 - budget 2017 unita' di personale di qualifica non dirigenziale,
sia mediante procedura di reclutamento ordinario, sia mediante
reclutamento speciale a regime ex art. 35, comma 3-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, sia attraverso la procedura di
reclutamento speciale transitorio ex art. 4, comma 6, del
decreto-legge n. 101 del 2013, come da Tabella 10 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo
quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del
2013.
Art. 11

Ministero dello sviluppo economico

1. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato ad assumere
a tempo indeterminato, sulle cessazioni 2016 - budget 2017 unita' di
personale di qualifica non dirigenziale come da Tabella 11 allegata,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 12

ICE-Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

1. L'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane e' autorizzata ad
assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni 2016 - budget 2017
unita' di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale come
da Tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 13

Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo

1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni
2016 - budget 2017, unita' di personale di qualifica dirigenziale e
non dirigenziale come da Tabella 13 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
2. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
e' autorizzato ad indire procedure concorsuali a tempo indeterminato,
di unita' di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale
come da Tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4,
comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.
Art. 14

Agenzia delle entrate

1. L'Agenzia delle entrate e' autorizzata ad indire procedure
concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni
2016 - budget 2017, unita' di personale di qualifica dirigenziale
e non dirigenziale come da Tabella 14 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.
Art. 15

Ispettorato nazionale del lavoro

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato ad assumere a
tempo indeterminato, sulle cessazioni 2016 - budget 2017, unita' di
personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale come da
Tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 16

Vincoli connessi alla mobilita'

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 425, della
legge n. 190 del 2014, le assunzioni autorizzate con il presente
provvedimento sono consentite a condizione che le amministrazioni
provvedano ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per le
procedure di mobilita' disciplinate dal decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015.
2. Con successive rimodulazioni si procedera' alla ricognizione
delle facolta' di assunzione relative ai budget 2015 e 2016
utilizzate dalle amministrazioni destinatarie del presente
provvedimento per le procedure di mobilita' del personale degli enti
di area vasta e dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana,
fatte salve le ricognizioni gia' effettuate con il presente
provvedimento.
3. Al fine di garantire l'eventuale mobilita' del personale
dipendente a tempo indeterminato delle Camere di commercio, le
amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare
la prevista percentuale del 10% sulle cessazioni del 2016 - budget
2017, solo previa autorizzazione da parte del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'autorizzazione sara' concessa dopo aver acquisito ogni informazione
utile in merito all'elenco dell'eventuale personale in soprannumero
delle Camere di commercio, valutando anche la possibilita', in
relazione alla consistenza dei soprannumerari comunicati e in caso di
sufficiente capienza, di imputare il necessario importo sulle
cessazioni del 2017 - budget 2018, eventualmente in aggiunta alla
prevista percentuale del 10% relativa a quest'ultimo budget.
Art. 17

Disposizioni generali

1. Resta fermo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n.
101 del 2013, che l'avvio delle procedure concorsuali e lo
scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati
con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali,
sono subordinati:
a) all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie
graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate;
b) all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati
nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1°
gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo
un criterio di equivalenza.
2. L'avvio delle procedure concorsuali autorizzate con il presente
provvedimento e', altresi', subordinato alla verifica, da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato:
a) delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali con
riferimento alle previsioni dell'art. 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge n. 101 del 2013;
b) per il personale di qualifica dirigenziale, alla
riconducibilita' delle procedure concorsuali alle previsioni di cui
all'art. 1, comma 216, della legge n. 208 del 2015.
3. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati
con il presente provvedimento restano, altresi', subordinati alla
sussistenza di corrispondenti posti vacanti in dotazione organica,
tanto alla data di emanazione del bando, quanto alla data delle
assunzioni.
Art. 18

Rimodulazioni

1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per
unita' di personale appartenenti a categorie o profili diversi
rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, fermo restando
quanto previsto dall'art. 15, possono avanzare richiesta di
rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione
ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che
valuteranno la richiesta nel rispetto della normativa vigente e delle
risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.
2. Con le modalita' di cui al comma 1 si procedera', altresi',
all'autorizzazione delle assunzioni e dell'eventuale avvio di
procedure concorsuali a valere sulle risorse residue dei budget
approvati con il presente provvedimento.
Art. 19

Comunicazione delle assunzioni

1. Le amministrazioni di cui alle Tabelle allegate sono tenute a
trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2018, per le necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro
pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il
personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da
sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante
procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge
n. 190 del 2014.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 ottobre 2017

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 2118
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

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