La nostra motivata contrarietà al riformato istituto della legittima difesa è nota.
Nessuno però sottolinea come, dopo la modifica dell'art. 52 del codice penale, si è generata un'asimmetria con le altre cause di giustificazione, in particolare con l'art. 53.
Infatti, per la legittima difesa vi sono ora delle condizioni presuntive, specialmente nel quarto comma, che  escludono l'obbligo di essere costretti dalla necessità e della sussistenza del rapporto di proporzionalità, mentre per l'uso legittimo delle armi, quello che ci riguarda, è richiesto di essere costretti dalla necessità.
In caso di eccesso colposo, nel nuovo art. 55 è stata inserita una scriminante speciale per il solo art. 52 che eslude sempre la responsabilità.
Altrettanto è stato fatto nell'art. 2044 del codice civile, per escludere il risarcimento del danno e poi per sostenere le spese di giustizia con fondi pubblici.
Quindi l'applicazione dell'art. 53 presenta dei profili di rischio per eccesso colposo, a carico del poliziotto, inesistenti nella legittima difesa sia in ambito penale che civile, senza entrare nella vexata quaestio della tutela legale e di eventuali profili disciplinari.
Ancora una volta, dunque, chi veste una divisa è stato penalizzato.
E non ci riferiamo certo a coloro che, spesso, la indossano impropriamente...

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