DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2019, n. 82

Regolamento di modifica del Titolo IX del regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782. (19G00086)

(GU n.188 del 12-8-2019)

Vigente al: 27-8-2019

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza e, in particolare,
l'articolo 111, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio
dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338, recante ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della
Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in
particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma
6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Viste in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettere m), n), o), p), q) e r), del citato decreto legislativo n.
126 del 2018, recanti modificazioni agli articoli 71, 72, 73, 74, 75
e introduzione degli articoli 75-bis e 75-ter, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, che aggiornano la
disciplina dei presupposti per il conferimento della promozione per
merito straordinario, prevedendo che sia conseguentemente armonizzata
anche la disciplina delle altre ricompense premiali, attraverso
l'aggiornamento delle previsioni del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 782 del 1985;
Ritenuto che, conseguentemente, occorre prevedere la possibilita'
di conferire le predette, restanti ricompense premiali anche in
relazione a comportamenti serbati in attivita' attinenti ai compiti
istituzionali pure diversi da quelli squisitamente operativi;
Considerato che, in considerazione dell'ampliamento del novero
delle fattispecie che possono dare luogo alla promozione per merito
straordinario e alle ricompense premiali, appare opportuno introdurre
meccanismi procedimentali in grado di assicurare un equilibrato
apprezzamento discrezionale delle diverse situazioni, al fine di
garantire l'effettivo riconoscimento e la valorizzazione del merito e
della professionalita' espressi dal personale della Polizia di Stato;
Considerato che a questo fine, appare opportuno prevedere che la
valutazione discrezionale dell'amministrazione si avvalga anche degli
apporti di appositi organi collegiali, in coerenza con quanto
previsto, per la progressione in carriera del personale della Polizia
di Stato, dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 334 del 2000 e
dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335
del 1982, nonche', per il conferimento delle promozioni per merito
straordinario, dagli articoli 75, quarto comma, e 75-bis, del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di
Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 maggio 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'11 giugno 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'interno;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni al capo I del titolo IX del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, in materia di tipologie e
requisiti per il conferimento delle ricompense al personale della
Polizia di Stato.

1. Al regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica
sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1985, n. 782, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del capo I del titolo IX e' sostituita dalla
seguente: «Tipologie di ricompense, requisiti e procedure per il
conferimento»;
b) l'articolo 66 e' sostituito dal seguente:
«Art. 66 (Tipologie di ricompense, distintivi d'onore e di
specialita' e annotazioni matricolari). - 1. Agli appartenenti ai
ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato possono
essere conferite le seguenti ricompense:
a) onorificenze;
b) ricompense:
1) al valor militare;
2) al valor civile;
3) al merito civile;
c) ricompense:
1) per meriti straordinari e speciali;
2) per lodevole comportamento;
d) riconoscimenti:
1) per anzianita' di servizio;
2) al merito di servizio.
2. Al personale di cui al comma 1 possono essere attribuiti
distintivi d'onore e di specialita', individuati con decreto del
Ministro dell'interno, che ne fissa i criteri per l'attribuzione.
3. Il conferimento, mediante apposito attestato, delle
onorificenze, delle ricompense e dei riconoscimenti di cui al comma
1, nonche' dei distintivi d'onore e di specialita' di cui al comma 2,
e' annotato sullo stato matricolare del personale interessato, con
esclusione della nota di compiacimento e del provvedimento con cui e'
attribuito il premio in denaro, che sono comunque inseriti nel
fascicolo personale e valutati ai fini della compilazione del
rapporto informativo.
4. La vigente normativa regola le modalita' e l'uso dei
corrispondenti nastrini e medaglie.»;
c) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
«Art. 67 (Onorificenze, ricompense al valor militare, al valor
civile e al merito civile, riconoscimenti). - 1. Agli appartenenti ai
ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato possono
essere attribuite ricompense ed onorificenze, anche da parte di Stati
esteri e organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa
vigente in materia.
2. Le ricompense al valor militare, al valor civile ed al
merito civile sono proposte ed attribuite secondo la normativa
vigente in materia.
3. I riconoscimenti per anzianita' di servizio e per merito di
servizio sono attribuiti secondo criteri stabiliti con decreto del
Ministro dell'interno, che ne fissa le caratteristiche dei relativi
segni distintivi e individua altresi' i criteri per l'attribuzione di
riconoscimenti al personale della Polizia di Stato all'atto del
collocamento a riposo.»;
d) l'articolo 68 e' sostituito dal seguente:
«Art. 68 (Disposizioni comuni in materia di ricompense per
meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). - 1. Le
ricompense per meriti straordinari e speciali sono:
a) promozione per merito straordinario;
b) encomio solenne.
2. Le ricompense per lodevole comportamento sono:
a) encomio;
b) lode;
c) premio in denaro;
d) compiacimento.
3. Le ricompense di cui ai commi 1 e 2 sono conferite, senza
possibilita' di cumulo, quando ricorrono i presupposti di cui
all'articolo 69 del presente decreto, avuto riguardo alla qualifica
rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e
tenuto conto del risultato conseguito, nonche' delle particolari
condizioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato
l'attivita' svolta.
4. Al personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di
Stato-Fiamme Oro», di cui all'articolo 77, le ricompense di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo possono essere conferite anche in
relazione a risultati di particolare rilievo, conseguiti in occasione
della partecipazione a manifestazioni sportive.»;
e) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente:
«Art. 69 (Requisiti per il conferimento delle ricompense per
meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento). - 1. La
promozione alla qualifica superiore per merito straordinario e'
conferita ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 74, 75, commi primo,
secondo, quarto e quinto, e 75-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 68, comma 4,
l'encomio solenne e' conferito al personale che, dando prova di
eccezionali capacita', abbia conseguito pregevoli risultati in
attivita' attinenti ai propri compiti, rendendo notevoli servizi
all'amministrazione della pubblica sicurezza, o che, offrendo un
contributo determinante all'esito di operazioni di particolare
importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualita'
professionali e non comune determinazione operativa.
3. L'encomio e' conferito al personale che abbia conseguito
rilevanti risultati in attivita' attinenti ai propri compiti,
rendendo importanti servizi all'amministrazione della pubblica
sicurezza e dimostrando di possedere spiccate qualita' professionali.
4. La lode e' conferita al personale che, distintosi per
applicazione, impegno e capacita' tecnico-professionali, abbia
conseguito apprezzabili risultati nell'espletamento dei compiti
d'istituto.
5. Il premio in denaro e' conferito, nei limiti dei fondi
annualmente stanziati, al personale che, distintosi per capacita' ed
impegno, abbia contribuito al conseguimento di risultati meritevoli
di segnalazione.
6. Il compiacimento e' formulato al personale distintosi
nell'espletamento del servizio.»;
f) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Proposte per le ricompense per meriti straordinari e
speciali e per lodevole comportamento). - 1. La proposta di
conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito
straordinario e' formulata ai sensi dell'articolo 75, terzo comma,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e
successive modificazioni.
2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne e' formulata
dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, su
rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto, ovvero, per il
personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal direttore
centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e
degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.
3. Le proposte per il conferimento dell'encomio e della lode sono
formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti,
su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto ovvero, per il
personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal direttore
centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e
degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.
4. Le proposte per il conferimento del premio in denaro sono
formulate dal funzionario dirigente dell'ufficio da cui il personale
direttamente dipende e, per il personale in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza, dal direttore della divisione
o ufficio di livello equiparato. Se le proposte di cui al primo
periodo riguardano personale in servizio presso province diverse,
esse sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti
i fatti.
5. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti
straordinari e speciali, dell'encomio e della lode a personale
appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» di cui
all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 68,
comma 4, sono formulate dal questore della provincia in cui ha sede
il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.
6. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti
straordinari e speciali, dell'encomio e della lode per fatti avvenuti
all'estero sono formulate dal Questore della Provincia di Roma, su
rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale il
personale presta servizio.
7. Alla proposta, recante la descrizione dell'evento, corredata da
tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito, e'
allegata, per ciascun dipendente interessato, una scheda nominativa
le cui caratteristiche, in relazione a ciascuna tipologia di
ricompensa, sono determinate con decreto del Capo della polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza.
8. La proposta deve essere formulata tempestivamente e, comunque,
non oltre sei mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o
attivita' cui la stessa si riferisce, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni.
9. Il termine previsto dall'articolo 75, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive
modificazioni, si applica anche nel caso in cui l'evento riguardi una
pluralita' di dipendenti e, per almeno uno di questi, sia formulata
la proposta di conferimento della promozione per merito
straordinario.
10. La proposta non puo' essere oggetto di integrazioni, salvo che
sopravvengano o siano conosciuti successivamente fatti nuovi
suscettibili di incidere sulla definizione del procedimento.»;
g) l'articolo 71 e' sostituito dal seguente:
«Art. 71 (Procedure per il conferimento delle ricompense per
meriti straordinari e speciali). - 1. La proposta di conferimento
della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario e'
sottoposta al preventivo esame del consiglio per le ricompense per
meriti straordinari e speciali, di cui all'articolo 74 del presente
decreto, e successivamente inoltrata agli organi di cui agli articoli
68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 75,
quarto comma, e successive modificazioni.
2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne e' inoltrata al
consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, di
cui all'articolo 74 del presente decreto che, ove ravvisi i
presupposti per il conferimento della promozione per merito
straordinario, trasmette gli atti, con parere motivato, agli organi
di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui al
successivo articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni.
3. Qualora, dall'esame degli atti, il consiglio per le ricompense
per meriti straordinari e speciali ravvisi i presupposti dell'encomio
e della lode, ne delibera il conferimento.
4. Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per
meriti straordinari e speciali sono conferite, ai sensi dell'articolo
66, comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza.»;
h) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
«Art. 72 (Procedure per il conferimento dell'encomio e della lode).
- 1. Le proposte di conferimento dell'encomio e della lode sono
inoltrate al consiglio per le ricompense per lodevole comportamento,
di cui all'articolo 75.
2. Il consiglio di cui al comma 1, qualora ravvisi i presupposti
per il conferimento di una ricompensa per meriti straordinari e
speciali, trasmette gli atti, con parere motivato, al consiglio per
le ricompense per meriti straordinari e speciali; qualora non ritenga
sussistenti i presupposti per il conferimento dell'encomio e della
lode, ne da' comunicazione al questore competente che, entro trenta
giorni, ha facolta' di attribuire al dipendente il premio in denaro.
3. Qualora i fatti segnalati per l'encomio presentino i requisiti
previsti per la lode, o viceversa, il consiglio per le ricompense per
lodevole comportamento delibera il conferimento della ricompensa
ritenuta opportuna.
4. Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per
lodevole comportamento sono conferite, ai sensi dell'articolo 66,
comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza.»;
i) l'articolo 73 e' sostituito dal seguente:
«Art. 73 (Procedure per il conferimento del premio in denaro e del
compiacimento). - 1. La proposta per il conferimento del premio in
denaro e' inoltrata al questore della provincia ove il personale
presta servizio, ovvero, per il personale in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza, al questore della provincia in
cui sono avvenuti i fatti, che, accertata la sussistenza dei
requisiti, ne delibera il conferimento e ne rilascia attestato, fatta
salva la competenza esclusiva del consiglio per le ricompense per
meriti straordinari e speciali di cui all'articolo 74, in ordine
all'esame delle proposte concernenti gli appartenenti alle altre
Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, nonche' tutti i soggetti non appartenenti alle medesime che
rivestono la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza.
2. I fondi annualmente stanziati per l'erogazione del premio in
denaro sono ripartiti, con decreto del Capo della polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza, tra il consiglio per le ricompense
per meriti straordinari e speciali e le questure, tenuto conto delle
dotazioni organiche e degli indici di criminalita' di ciascuna
provincia.
3. Il decreto di cui al comma 2 determina l'entita' minima e
massima del premio in denaro.
4. Il compiacimento e' formulato, in forma scritta, dal
responsabile, a livello centrale o periferico, di ciascun ufficio,
reparto, settore o unita' organica dotata di autonomia funzionale.
5. Il premio in denaro e il compiacimento a personale
appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» di cui
all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 68,
comma 4, sono conferiti dal questore della provincia in cui ha sede
il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.»;
l) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente:
«Art. 74 (Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e
speciali). - 1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali
e le politiche del personale della Polizia di Stato e' istituito il
consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali. Il
consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali
esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per
merito straordinario e delibera relativamente al conferimento
dell'encomio solenne.
2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o
rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e
dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio
degli ordinari compiti istituzionali, il consiglio di cui al comma 1
e' presieduto e convocato dal vice Direttore generale della pubblica
sicurezza con funzioni vicarie o da un supplente avente qualifica di
prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed e'
composto da quattro rappresentanti del Dipartimento della pubblica
sicurezza con qualifica di prefetto o di dirigente generale di
pubblica sicurezza, individuati annualmente con decreto del Capo
della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e da
quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale, designati di volta in volta
dalle medesime secondo la rispettiva rappresentativita' ed in base a
criteri di rotazione da determinarsi ogni due anni con accordo tra
l'amministrazione e le medesime organizzazioni. I supplenti dei
soggetti di cui al presente comma sono individuati con le medesime
modalita' applicate per i rispettivi componenti titolari.
3. Il consiglio e' regolarmente costituito con la presenza di
almeno meta' di ciascuna delle due rappresentanze e delibera a
maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in
caso di parita' di voti.
4. Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate da un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice
questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza. Per l'istruttoria, comprensiva di ogni verifica e
approfondimento necessari, il consiglio si avvale dell'ufficio per le
ricompense, istituito presso la Direzione centrale per gli affari
generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
5. Il consiglio e' competente, altresi', ad esprimere il parere
sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della
Polizia di Stato.»;
m) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente:
«Art. 75 (Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento).
- 1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le
politiche del personale della Polizia di Stato e' istituito il
consiglio per le ricompense per lodevole comportamento. Il consiglio
per le ricompense per lodevole comportamento delibera relativamente
al conferimento dell'encomio e della lode.
2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o
rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e
dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio
degli ordinari compiti istituzionali, il consiglio di cui al comma 1
e' presieduto e convocato da un Direttore centrale del Dipartimento
della pubblica sicurezza o da un supplente avente qualifica di
prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed e'
composto da quattro rappresentanti dell'amministrazione della
pubblica sicurezza individuati annualmente con decreto del Capo della
polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui uno
scelto tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza o tra i
dirigenti superiori della Polizia di Stato in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza e gli altri tra i dirigenti di
uffici con funzioni finali, con qualifica non inferiore a primo
dirigente della Polizia di Stato nonche' da quattro rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale, designati di volta in volta dalle medesime secondo la
rispettiva rappresentativita' ed in base a criteri di rotazione da
determinarsi ogni due anni con accordo tra l'amministrazione e le
medesime organizzazioni. I supplenti dei soggetti di cui al presente
comma sono individuati con le medesime modalita' applicate per i
rispettivi componenti titolari.
3. Il consiglio e' regolarmente costituito con la presenza di
almeno meta' di ciascuna delle due rappresentanze e delibera a
maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in
caso di parita' di voti.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice
questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza. Per l'istruttoria, le verifiche e gli approfondimenti
necessari, il consiglio si avvale dell'ufficio per le ricompense di
cui all'articolo 74, comma 4.».

Art. 2

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e le articolazioni da
esso comunque dipendenti provvedono all'attuazione del presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

Norme finali e transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni di cui al capo II, titolo IX del
regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica
sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1985, n. 782.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai
procedimenti per il conferimento di ricompense che alla data di cui
al comma 1 non sono stati ancora definiti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 21 giugno 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Salvini, Ministro dell'interno


Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
1628

 

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