LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00095)
(GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)
Vigente al: 19-7-2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: «SARS-Cov-2» sono
sostituite dalle seguenti: «SARS-CoV-2»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la
diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori
dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze
specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di
prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le
regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche
fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio
pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con
l'Istituto superiore di sanita' e individua, con compiti di
coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i
laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento,
in possesso dei requisiti prescritti.
1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal
laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma
1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test
molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Le regioni e le province autonome,
ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li
trasmettono all'Istituto superiore di sanita', mediante la
piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del
COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del
Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la
comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate
adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la
riservatezza dei dati stessi.
1-quater. L'Istituto superiore di sanita', le regioni e le
province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e
1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente»;
al comma 2, le parole: «dell'isolamento contagiati» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'isolamento delle persone
contagiate»;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «emergenza in
corso,» sono inserite le seguenti: «qualora non lo abbiano gia'
fatto,», la parola: «quarantenati» e' sostituita dalle seguenti:
«sottoposti a quarantena» e la parola: «cronici» e' sostituita dalle
seguenti: «affetti da malattie croniche»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3
e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la
sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di
prossimita' per la promozione della salute e per la prevenzione,
nonche' per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di
persone piu' fragili, ispirate al principio della piena integrazione
socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel
territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore
senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalita'
di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione,
favoriscano la domiciliarita' e consentano la valutazione dei
risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti
innovativi quale il budget di salute individuale e di comunita'»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «identificati COVID-19,
anche supportando» sono sostituite dalle seguenti: «identificati come
affetti da COVID-19, anche coadiuvando»;
al comma 6, al terzo periodo, la parola: «assistenziali» e'
sostituita dalla seguente: «assistenziale» e, al quarto periodo, le
parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale
degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una
corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle
persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unita' speciali di
continuita' assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021,
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale
degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56,
regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non
superiore a uno psicologo per due unita' e per un monte ore
settimanale massimo di ventiquattro ore»;
al comma 10, le parole: «, che forma parte integrante del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al
presente decreto»;
al comma 11:
il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per
l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 e' autorizzata, per l'anno
2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la
sperimentazione di cui al comma 4-bis»;
al quinto periodo, le parole: «e province autonome» sono
sostituite dalle seguenti: «e le province autonome»;
al sesto periodo, le parole: «che costituisce parte
integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«annesso al presente decreto»;
il nono periodo e' sostituito dai seguenti: «Per le finalita'
di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere
complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno
2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a
valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento.
Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le
regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri
della salute e dell'economia e delle finanze una relazione
illustrativa delle attivita' messe in atto e dei risultati
raggiunti».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Borse di studio per medici). - 1. Al fine di
attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai
corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonche' di concorrere al
finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione
specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2021 sono
accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilita'
finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard
nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di
finanziamento fissato a legislazione vigente.
Art. 1-ter (Linee guida per la gestione dell'emergenza
epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con
disabilita' e altri soggetti in condizione di fragilita'). - 1. Entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32
dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il
monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture
pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate,
comunque denominate dalle normative regionali, che durante
l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario,
socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale
o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilita', minori,
persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione
di fragilita'.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto
dei seguenti principi:
a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle
persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e
non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche
attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di
protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi
dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di
contenimento;
d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali
il personale in servizio e' obbligato ad attenersi;
e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione
periodica degli ambienti.
3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi
ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorita', alle
forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro
dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 2:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «secondo la metodologia
di cui» sono sostituite dalle seguenti: «con il procedimento
stabilito»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «posti letti» sono
sostituite dalle seguenti: «posti letto»;
al comma 4, le parole: «dei Pronto Soccorso» sono sostituite
dalle seguenti: «dei reparti di pronto soccorso» e le parole:
«sospetti COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «sospetti di
COVID-19»;
al comma 5, al primo periodo, le parole: «a implementare i
mezzi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «ad aumentare il
numero dei mezzi di trasporto» e, al terzo periodo, le parole: «A tal
fine, il limite di spesa regionale per l'anno 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle
misure di cui al presente comma per l'anno 2020», le parole: «colonna
6» sono sostituite dalle seguenti: «colonna 3» e le parole: «, che
forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «annesso al presente decreto»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio
sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilita' di
cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' a ogni altra procedura per l'assorbimento del
personale in esubero, possono avviare, con le modalita' e nei limiti
di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,
procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo
indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le
esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di
prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
al comma 6, lettera b), le parole: «fermo restando» sono
sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia salvaguardato», le
parole: «ivi incluse le indennita'» sono sostituite dalle seguenti:
«compresa l'erogazione delle indennita'» e le parole: «C.C.N.L.
2016-2018 del 21 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti:
«contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto sanita' - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere
sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i
fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono
riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al
servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo
non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e
comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli
oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare
delle predette risorse destinate a incrementare i fondi
incentivanti»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle
prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del
personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo
dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attivita'
di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che
costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente
comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta
del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto»;
al comma 7, primo e quarto periodo, le parole: «, che forma
parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «annesso al presente decreto»;
al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti. parole: «di Trento e di Bolzano»;
al comma 9, terzo periodo, le parole: «dei pronto soccorso»
sono sostituite dalle seguenti: «dei reparti di pronto soccorso»;
al comma 10:
al terzo : «, che costituisce parte integrante del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente
decreto»;
al quarto periodo, le parole: «all'art. 18 del decreto legge
18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 18 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27»;
al quinto periodo, le parole: «sul livello finanziamento»
sono sostituite dalle seguenti: «sul livello del finanziamento»;
al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «all' Allegato D»
sono inserite le seguenti: «annesso al presente decreto»;
al comma 12, le parole: «del decreto legge 17 marzo 2020, n.
18» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18",»;
al comma 13, le parole: «agli obblighi del» sono sostituite
dalle seguenti: «agli obblighi previsti dal» e le parole: «1 agosto
2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2011»;
dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
«13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1,
comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con
riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalita' di cui al
presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato
pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato ad
avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo di spesa di 100.000
euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno
2021, di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa
effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata
esperienza ed elevata professionalita' da destinare al potenziamento
dell'attivita' e delle strutture del citato Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000
euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero»;
al comma 15, le parole: «di euro» sono sostituite dalla
seguente: «euro»;
alla rubrica, le parole: «in emergenza COVID-19» sono
sostituite dalle seguenti: «in relazione all'emergenza da COVID-19».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso 5, primo periodo, le parole: «possono
essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente
all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione
per la durata di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «possono
essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici
specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno
di corso della scuola di specializzazione».
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di
assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi,
chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi). - 1.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole: "i medici e i medici veterinari"
sono sostituite dalle seguenti: "i medici, i medici veterinari, gli
odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli
psicologi";
b) al comma 548, le parole: "dei medici e dei medici
veterinari di cui" sono sostituite dalle seguenti: "dei medici, dei
medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei
farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui" e le parole: "della
graduatoria dei medici e dei medici veterinari gia' specialisti alla
data" sono sostituite dalle seguenti: "della pertinente graduatoria
dei medesimi professionisti gia' specialisti alla data";
c) al comma 548-bis:
1) le parole: "di formazione medica specialistica", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di formazione
specialistica" ;
2) al secondo periodo, dopo le parole: "fatti salvi" sono
inserite le seguenti: ", per i medici specializzandi,";
3) al quarto periodo, le parole: "I medici e i medici
veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "I medici, i medici
veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i
fisici e gli psicologi" e le parole: "del personale della dirigenza
medica e veterinaria" sono sostituite dalle seguenti: "del personale
della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria";
4) al decimo periodo, dopo la parola: "specializzandi" e'
inserita la seguente: "medici" e dopo le parole: "trattamento
economico previsto" sono inserite le seguenti: "per i predetti
specializzandi medici"».
All'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, le parole: «in piano di rientro»
sono sostituite dalle seguenti: «sottoposte a piano di rientro» e le
parole: «pazienti COVID» sono sostituite dalle seguenti: «pazienti
affetti da COVID-19»;
al comma 3, le parole: «pazienti COVID» sono sostituite dalle
seguenti: «pazienti affetti da COVID-19», le parole: «di cui
all'articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118» e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il decreto di cui al
comma 2, la specifica funzione assistenziale e' determinata con
riferimento alle attivita' effettivamente svolte e ai costi
effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati
in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e della circolare della Direzione generale della
programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1°
marzo 2020, nonche' sostenuti dagli enti del Servizio sanitario
nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a) all'allestimento e
ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti
per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline
medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione
della regione ai sensi del piano di cui al citato articolo 3, comma
1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai
costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione
dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19,
istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di
cui al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 e'
determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri
ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti
dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati
sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo
sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese
disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruita'»;
al comma 5, le parole: «e che vedono altresi' una temporanea
sospensione delle attivita' ordinarie in funzione anche di quanto
previsto» sono sostituite dalle seguenti: «, le quali sospendano le
attivita' ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle
misure previste».
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale). - 1.
All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: "alla data del 31
dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31
dicembre 2020";
b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo e' soppresso».
All'articolo 5:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di
formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022
e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e
2026. A tale fine e' corrispondentemente incrementato, per i medesimi
anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023
e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»; alla
rubrica, le parole: «degli specializzandi» sono sostituite dalle
seguenti: «dei medici specializzandi».
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in
medicina) - 1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da
acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attivita' di formazione
continua in medicina, si intendono gia' maturati in ragione di un
terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11
gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria
attivita' professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal
COVID-19.
Art. 5-ter (Istituzione della scuola di specializzazione in
medicina e cure palliative) - 1. A decorrere dall'anno accademico
2021/2022, e' istituita la scuola di specializzazione in medicina e
cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e
chirurgia.
2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli
obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al
conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilita'
professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 2 e' altresi' introdotto il
corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi
obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di
euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «nonche' dati reddituali riferiti
all'interessato e al suo nucleo familiare» sono soppresse;
al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministro della salute,
avente natura regolamentare, da adottarsi» sono sostituite dalle
seguenti: «Con regolamento adottato con decreto del Ministro della
salute,».
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: «di ulteriori 30 giorni» sono
aggiunte le seguenti: «dalla data di scadenza»;
al comma 3, dopo le parole: «del centro» e' inserita la
seguente: «ospedaliero» e dopo la parola: «convertito» sono inserite
le seguenti: «, con modificazioni,»;
al comma 4, le parole: «deve essere contattato il centro o lo
specialista» sono sostituite dalle seguenti: «il paziente deve
rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista»;
al comma 5, le parole: «, e distribuiti tramite il canale della
farmaceutica convenzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e
distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a
distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica
programmata, con la modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali
ordinariamente distribuiti con le modalita' di cui alle lettere b) e
c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni, modalita'
di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le
organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli
ordini professionali.
5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis,
comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria
determina, individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1,
inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga
che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di
sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici».
All'articolo 10:
al comma 1, lettera a), dopo la parola: «infermieristico» e'
inserita la seguente: «e», dopo le parole: «seguenti: "degli
esercenti le professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «,
degli esercenti la professione di assistente sociale e degli» e le
parole: «degli esercenti le professioni sanitarie e operatori
socio-sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercenti le
professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente
sociale e operatori socio-sanitari».
All'articolo 11:
al comma 1:
alla lettera c), le parole: «Il FSE» sono sostituite dalle
seguenti: «3. Il FSE»;
alle lettere f), alinea, g), alinea e capoversi 4-bis),
4-ter) e 4-quater), h) e i), capoverso 15-nonies, la parola: «punto»
e' sostituita dalla seguente: «numero»;
alla lettera f):
al primo capoverso, le parole: «- dopo le parole» sono
sostituite dalle seguenti: «1) dopo le parole:»;
al secondo capoverso, le parole: «- le parole:» sono
sostituite dalle seguenti: «2) le parole:»;
alla lettera g), capoversi 4-bis) e 4-ter), le parole: «in
ANA» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANA»;
alla lettera i):
al capoverso 15-octies, le parole: «portale del nazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «portale nazionale»;
al capoverso 15-nonies, all'alinea, la parola: «15-nonies»
e' sostituita dalla seguente: «15-novies» e, alla lettera a), le
parole: «1 aprile 1999» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile
1999».
Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Misure urgenti in materia di sperimentazioni
cliniche). - 1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni
cliniche essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al
comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n.
52, le parole: ", l'assenza, rispetto allo studio proposto,
d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di
parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda
farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonche'
l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a
qualsiasi titolo, con il promotore" sono sostituite dalle seguenti:
"gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di
parente entro il secondo grado rispetto allo studio proposto, nonche'
i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi
titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a
costituirsi. Il comitato etico valuta tale dichiarazione nonche'
l'assenza, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del
farmaco oggetto di studi, di partecipazioni azionarie dello
sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela
dell'indipendenza e dell'imparzialita' della sperimentazione clinica,
anche in momenti successivi all'inizio dello studio qualora
intervengano nuovi conflitti di interessi"».
All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: «epidemiologici e ambientali» sono
inserite le seguenti: «, nonche' ai fini di ricerche di mercato,
sociali e di opinione»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per finalita'
scientifiche» sono inserite le seguenti: «, nonche' ai fini di
ricerche di mercato, sociali e di opinione» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, in deroga alle previsioni della legge 11
gennaio 2018, n. 5».
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «21 milioni».
Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Estensione dei benefici di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli
operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e
agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie
vittime del contagio da COVID-19). - 1. L'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998,
n. 407, e' estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli
infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonche' ai
lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati
nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in
conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una patologia alla
quale sia conseguita la morte o un'invalidita' permanente per
effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19».
Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Proroga della sospensione dell'esecuzione degli
sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo). - 1. Al comma
6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole: "1° settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2020"».
Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14
della legge 7 luglio 2016, n. 122). - 1. In considerazione delle
esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a
essa collegate, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio
2016, n. 122, e' incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020.
Per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi del
primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un
maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di
omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato,
contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona
stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione
affettiva, anche ove cessata.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto».
All'articolo 19:
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo
nonche' quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno
di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina
e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del
trattamento economico previsto dal contratto di formazione
specialistica. Il periodo di attivita', svolto esclusivamente durante
lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che
conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le
universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il
recupero delle attivita' formative, tecniche e assistenziali
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
3-ter. In ragione dell'eccezionalita' e della limitata durata
della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in
servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le
qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di
pubblica sicurezza»;
al comma 6, dopo la cifra: «3.241.969» nonche' dopo la cifra:
«3.962.407» e' inserita la seguente parola: «euro».
All'articolo 23:
al comma 3, le parole: «e di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «ed euro».
All'articolo 25:
al comma 9:
al secondo periodo, le parole: «fermo restando» sono
sostituite dalle seguenti: «ferma restando»;
al sesto periodo, le parole: «nonche' quelle relative» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' di quelli relativi»;
al comma 10, la parola: «effettuazione» e' sostituita dalla
seguente: «presentazione»;
al comma 12:
al secondo periodo, le parole: «e gli interessi dovuti» sono
sostituite dalle seguenti: «, e applicando gli interessi dovuti»;
al terzo periodo, le parole: «Si rendono applicabili» sono
sostituite dalle seguenti: «Si applicano» e le parole: «del decreto
31 maggio 2010, n. 78» sono sostituite dalle seguenti: «del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».
Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Contributi per i settori ricreativo e
dell'intrattenimento). - 1. Al fine di mitigare la crisi economica
derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese
operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonche'
dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a
fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro
per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di applicazione del presente articolo anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1,
privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio
fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a
quello del 2019.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea».
All'articolo 26:
al comma 2:
alla lettera e), le parole: «all'articolo 67 decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 67 del decreto»;
alla lettera f), le parole: «10 marzo 2000, n. 7.» sono
sostituite dalle seguenti: «10 marzo 2000, n. 74;»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle
aziende in concordato preventivo di continuita' con omologa gia'
emessa che si trovano in situazione di regolarita' contributiva e
fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione gia'
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 12, secondo periodo, le parole: «non supera il
maggiore tra» sono sostituite dalle seguenti: «non puo' superare il
maggiore valore tra:» e le parole: «lettera a),» sono sostituite
dalle seguenti.: «lettera a);»;
al comma 19, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
Gestore e' autorizzato a trattenere dalle disponibilita' del Fondo un
importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per
cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e,
negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di
recupero dei crediti vantati verso le societa' emittenti, allo 0,2
per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non
rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno
2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021
al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;
dopo il comma 19 e' inserito il seguente:
«19-bis. In considerazione delle peculiarita' normative delle
imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata
e della loro funzione sociale, il Gestore puo' avvalersi, mediante
utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle
societa' finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello
sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica
missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e
4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono,
limitatamente alle societa' cooperative, le funzioni attribuite al
soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le
condizioni e con le modalita' definite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico»;
al comma 20:
al primo periodo, le parole: «, si cumulano fra di loro» sono
sostituite dalle seguenti: «sono cumulabili tra loro»;
al terzo periodo, le parole: «del regolamento della
Commissione n. 702/2014 e del regolamento della Commissione n.
717/2013» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) della
Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE) della Commissione n.
717/2014»;
al quarto periodo, le parole: «ai commi, 4 e 8» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 8,» e le parole: «del
COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «del COVID-19",».
Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:
«Art. 26-bis (Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura). - 1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la
prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati 10 milioni di euro per
interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto.
Art. 26-ter (Misure di sostegno finanziario alle piccole e
medie imprese). - 1. Le misure di sostegno finanziario di cui
all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano
anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e
7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1,
comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6,
commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11,
commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Gli oneri per
interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del
presente comma restano a carico dell'impresa richiedente».
All'articolo 27:
al comma 3, dopo il quinto periodo e' inserito il seguente:
«Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti
giuridici relativi agli interventi a favore delle societa'
cooperative, CDP S.p.A. adotta modalita' coerenti con la funzione
sociale delle societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza
fine di speculazione privata»;
al comma 4, alinea, al primo periodo, dopo le parole:
«produttivo italiano» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le
priorita' definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli
obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di
cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica» e, al
terzo periodo, dopo le parole: «in forma cooperativa» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5:
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Lo schema di
decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei
deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni,
decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato»;
al quarto periodo, le parole: «al comma 86 della legge n. 169
del 2019, alla reta logistica» sono sostituite dalle seguenti: «al
comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla
rete logistica»;
al comma 12, primo periodo, le parole: «i propri esponenti»
sono sostituite dalle seguenti: «i suoi esponenti»;
al comma 14, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia»;
dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:
«18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli
effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle
disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e
delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema
economico-produttivo che si intende attuare.
18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire
anche le disponibilita' liquide dei contribuenti che intendano
investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia
reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le
disponibilita' liquide del Patrimonio Destinato cosi' costituite sono
gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche
delle societa' di gestione del risparmio italiane per evitare ogni
possibile effetto di spiazzamento del settore del private capital.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita'
di attuazione del presente comma.
18-quater. In ragione di quanto previsto al comma 18-ter,
all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le
parole: "diverse dalle banche" sono soppresse».
All'articolo 28:
al comma 3, dopo la parola: «agrituristiche» sono inserite le
seguenti: «, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Alle imprese esercenti attivita' di commercio al
dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel
periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi
1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10
per cento»;
al comma 5, dopo le parole: «Il credito d'imposta di cui ai
commi 1, 2, 3» e' inserita la seguente: «, 3-bis» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta spetta anche in
assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che
hanno iniziato l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai
soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso,
hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di
comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano
ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da
COVID-19»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. In caso di locazione, il conduttore puo' cedere il
credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del
pagamento della corrispondente parte del canone»;
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo
quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo»;
al comma 10, le parole: «valutati in 1.424,1 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 1.499 milioni di euro
per l' anno 2020».
Dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Disposizioni in materia di concessioni per il
servizio di ristoro tramite distributori automatici). - 1. In caso di
contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione
di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno
come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande
mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di
ogni ordine e grado, le universita' e gli uffici e le amministrazioni
pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti
attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal
concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le
amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del
piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla
citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole
concessioni».
All'articolo 29:
al comma 1, le parole: «140 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «160 milioni»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di
cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, e' destinata alle
locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un
indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000
euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro
per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei
contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo
diverso rispetto a quello dove e' ubicato l'immobile locato, per
tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' attuative del presente comma, prevedendo
l'incumulabilita' con altre forme di sostegno al diritto allo studio,
anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro
per l'anno 2020».
Dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Fondo per la compensazione dei pagamenti
effettuati con carte di credito o di debito). - 1. Nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito
un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021,
per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui
al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi
sostenuti dagli esercenti attivita' commerciali per le commissioni
dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di
credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in
relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale
al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di
debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al
medesimo comma 1.
3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di
categoria, sottoscrivono protocolli volontari per definire con
equita' e trasparenza il costo massimo delle commissioni.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto».
All'articolo 31:
al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40, di seguito citato anche come
"decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23",»;
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine
di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del
Fondo, adeguando le sue disponibilita' al profilo temporale delle
perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del medesimo
Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del
bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilita' di
escussione delle garanzie, articolata per annualita', effettuata
dagli organi di gestione dello stesso Fondo»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «8 aprile n. 23 del
2020» sono sostituite dalle seguenti: «8 aprile 2020, n. 23»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e
agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo
perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la
competitivita' delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma
507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 5
milioni di euro per l'anno 2020 »;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo di
cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo
onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo
56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel conto
corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare
al pertinente capitolo di spesa»;
al comma 5, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente
articolo» sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dai
commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del presente articolo».
Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:
«Art. 31-bis (Confidi). - 1. Il comma 6 dell'articolo 112 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal
seguente:
"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attivita' di
garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme
di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106,
comma 1"».
All'articolo 33:
al comma 1, primo periodo, le parole: «mediante il proprio
indirizzo di posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti:
«mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta
elettronica», le parole: «questi siano accompagnati» sono sostituite
dalle seguenti: l'espressione del consenso sia accompagnata», le
parole: «facciano riferimento» sono sostituite dalle seguenti:
«faccia riferimento» e le parole: «siano conservati» sono sostituite
dalle seguenti: «sia conservata»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo
volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti
finanziari .e assicurativi e in considerazione dello stato di
emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio 2020, gli articoli 4-sexies;4-septies, 4-decies,
193-quinquies e 194-septies del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno
precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25
novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi del
menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino
alla data del 31 dicembre 2020»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonche' disposizioni in materia di distribuzione di prodotti
assicurativi».
Dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente:
«Art. 33-bis (Disposizioni in materia di assicurazione per la
produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali). - 1. Su
richiesta dell'assicurato i termini di validita' dei contratti di
assicurazione obbliga-toria dei titolari di licenza per la
produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui
agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' di
quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della
responsabilita' civile verso terzi per l'attivita' pirotecnica, in
scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per
un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del
contratto ai sensi del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva
di analoghe facolta' contrattualmente previste in favore
dell'assicurato, che restano esercitabili».
All'articolo 35:
al comma 1, le parole: «in conformita' con la normativa» sono
sostituite dalle seguenti: «in conformita' alla normativa».
All'articolo 36:
ai commi 1, primo periodo, 2, secondo periodo, e alla rubrica,
le parole: «pan europeo» sono sostituite dalla seguente: paneuropeo»;
al comma 1, terzo periodo, le parole: «epidemia da COVID - 19»
sono sostituite dalle seguenti: «epidemia di COVID-19»;
al comma 3, dopo le parole: «1.000 milioni di euro» sono
inserite le seguenti: «per l'anno 2020».
All'articolo 37:
Al comma 1, dopo la parola: «Preparedness» e' inserita la
seguente: «Innovations».
All'articolo 38:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle start-up
italiane e, piu' in generale, le potenzialita' del settore
dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal
COVID-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina
fino al 5 per cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al
finanziamento di iniziative:
a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up,
con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di
fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate
con le risorse di cui al comma 2;
b) di promozione e valorizzazione delle attivita' delle
imprese in-novative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2,
anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e
imprese tradizionali;
c) di informazioni relative alle iniziative condotte in
questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma
2»;
al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al presente comma
che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa
puo' otte-nere e' pari a quattro volte l'importo complessivo delle
risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di
euro per singolo investimento»;
al comma 7, capoverso Art. 29-bis, alla rubrica, le parole: «in
"de minimis"» sono sostituite dalle seguenti: «in regime "de
minimis"»;
al comma 8, capoverso 9-ter, secondo periodo, le parole: «euro
100.000» sono sostituite dalle seguenti: « euro 300.000 » e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detrazione di cui al
presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di
cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente.
Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo
periodo, e' fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato
articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"»;
al comma 11, la parola: « riconosciuti » e' sostituita dalla
seguente: «riconosciute»;
al comma 13, la parola: «videogames» e' sostituita dalla
seguente: «videogiochi» e la parola: «compreso» e' soppressa;
al comma 16:
all'alinea, la parola: «ammessi» e' sostituita dalla
seguente: «ammesse»;
alla lettera c), le parole: «societa' di capitale» sono
sostituite dalle seguenti: «societa' di capitali»;
al comma 17, la parola: «videogames» e' sostituita dalla
seguente: «videogioco»;
al comma 19, le parole: «valutate in 70,8 milioni di euro per
l'anno 2021 e in 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «valutate in 72,55 milioni di euro
per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2022»;
alla rubrica, le parole: «dell'ecosistema» sono sostituite
dalle seguenti: «del sistema».
Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:
«Art. 38-bis (Misure di sostegno all'industria del tessile,
della moda e degli accessori).- 1. Al fine di sostenere l'industria
del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con
particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella
creazione, nonche' allo scopo di promuovere i giovani talenti del
settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano
prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, e'
prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti
nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel
limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. A tale fine e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle
modalita' di presentazione delle domande di erogazione dei
contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese
ammissibili, alle modalita' di erogazione dei contributi, alle
modalita' di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese
nonche' alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto.
Art. 38-ter (Promozione del sistema delle societa' benefit). -
1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale,
del sistema delle societa' benefit, di cui all'articolo 1, commi 376
e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' riconosciuto un
contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per
cento dei costi di costituzione o trasformazione in societa' benefit,
sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito
d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo
di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto delle
condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE)
n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta e'
utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021.
3. Per la promozione delle societa' benefit nel territorio
nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di
euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le
modalita' e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni
di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Art. 38-quater (Disposizioni transitorie in materia di principi
di redazione del bilancio). - 1. Nella predisposizione dei bilanci il
cui esercizio e' stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora
approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della
continuazione dell'attivita' di cui all'articolo 2423-bis, primo
comma, numero 1), del codice civile e' effettuata non tenendo conto
delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla
data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al
presupposto della continuita' aziendale sono fornite nelle politiche
contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del
codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative
alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione
sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze
concernenti gli eventi successivi, nonche' alla capacita'
dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico
funzionante destinato alla produzione di reddito.
2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al
31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della
continuazione dell'attivita' di cui all'articolo 2423-bis, primo
comma, numero 1), del codice civile puo' comunque essere effettuata
sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso
entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto
della continuita' aziendale sono fornite nelle politiche contabili di
cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile
anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni
da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione,
comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli
eventi successivi, nonche' alla capacita' dell'azienda di continuare
a costituire un complesso economico funzionante destinato alla
produzione di reddito.
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'
limitata ai soli fini civilistici».
All'articolo 39:
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui
all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' assegnata la
somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione
di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese,
nelle forme di societa' o societa' cooperativa, da parte di
lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi,
nonche' per la promozione e lo sviluppo di societa' cooperative che
gestiscono aziende confiscate alla criminalita' organizzata e di
cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione,
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015,
nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le
medesime ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui
all'articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, possono continuare a concedere i finanziamenti ivi
indicati, a condizioni piu' favorevoli di quelle esistenti sul
mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per
importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun
finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto».
All'articolo 40:
al comma 4, le parole: «Al fine della verifica di appartenenza
alle microimprese e alle piccole e medie imprese per i distributori
di carburanti i ricavi si calcolano» sono sostituite dalle seguenti:
«Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei
distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle
piccole e medie imprese e' effettuata calcolando i ricavi».
All'articolo 41:
al comma 1, secondo periodo, le parole: « a partire » sono
soppresse;
al comma 2, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio».
All'articolo 42:
al comma 4, le parole: «di ENEA» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'ENEA»;
al comma 5, le parole: «ENEA e' autorizzata » sono sostituite
dalle seguenti: «l'ENEA e' autorizzata» e le parole: «di Enea» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'ENEA»;
al comma 9, dopo le parole: «del presente articolo» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,».
Dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Disposizioni concernenti l'innovazione
tecnologica in ambito energetico). - 1. Al fine di sostenere lo
sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli
obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:
a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, dopo le parole: "di cui all'articolo 3" sono
inserite le seguenti: "e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030";
2) alla lettera a), le parole: "di cui al presente Titolo"
sono sostituite dalle seguenti: "di sostegno alla produzione da fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica";
3) il numero i. della lettera b) e' sostituito dal
seguente:
"i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di
qua-lificazione di sistemi e tecnologie";
b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, le parole: "di cui ai numeri ii e iv della lettera b)"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera b)" ».
All'articolo 43:
al comma 7, le parole: «ad euro 100 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «a 100 milioni di euro» e le parole:
«rinvenenti dall' abrogazione» sono sostituite dalle seguenti:
«rivenienti dall' abrogazione della disposizione».
Dopo l'articolo 43 e' inserito il seguente:
«Art. 43-bis (Contratto di rete con causale di solidarieta') .-
1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo
il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
"4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete puo' essere
stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione
delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a
situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento
delle autorita' competenti. Rientrano tra le finalita' perseguibili
l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono
a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone
che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attivita' o per
crisi di impresa, nonche' l'assunzione di figure professio-nali
necessarie a rilanciare le attivita' produttive nella fase di uscita
dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti
del distacco e della codatorialita', ai sensi dell'articolo 30, comma
4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo
svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti
alla rete.
4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti
previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le modalita' operative per
procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente
individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie
a dare attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30, comma
4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente
articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicita' di cui
al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il
contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto
dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'
assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro
rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale
dell' economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n.
936, che siano espressione di interessi generali di una pluralita' di
categorie e di territori".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica ».
All'articolo 44:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e
giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre
2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica
sono riconosciuti i seguenti contributi:
a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale
rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1°
gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i
dieci anni di anzianita' dalla data di immatricolazione, il
contributo statale e' parametrato al numero di grammi (g) di anidride
carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui
alla seguente tabella ed e' riconosciuto a condizione che sia
praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:


=======================================
| CO2g/km | Contributo (euro) |
+===============+=====================+
|0-20 |2.000 |
+---------------+---------------------+
|21-60 |2.000 |
+---------------+---------------------+
|61-110 |1.500 |
+---------------+---------------------+


b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione,
il con-tributo statale e' parametrato al numero di g di CO2 emessi
per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e'
riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto
pari ad almeno 1.000 euro:


=======================================
| CO2g/km | Contributo (euro) |
+===============+=====================+
|0-20 |1.000 |
+---------------+---------------------+
|21-60 |1.000 |
+---------------+---------------------+
|61-110 |750 |
+---------------+---------------------+

1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti
ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:
a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi
un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km,
siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima
generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi
ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000
euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei
requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i
contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il
contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del
presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033,
1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145.
1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il
31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da
euro 0 a euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato
omologato in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO2
inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per
cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprieta' del veicolo
acquistato.
1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la
rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con
emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di
categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a
un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro gia'
attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma
di credito di imposta entro tre annualita' per l'acquisto di
monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti
al trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione
o sostenibile.
1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 50 milioni di euro
per l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente
all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le modalita' per assicurare il
rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni dei commi da 1-bis a 1-octies del presente articolo,
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto».
Dopo l'articolo 44 e' inserito il seguente:
«Art. 44-bis (Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di
motoveicoli elettrici o ibridi). - 1. Il comma 1057 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' sostituito dal seguente:
"1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in
locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico
o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e,
L6e e L7e e' riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del
prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di
cui al primo periodo e' pari al 40 per cento del prezzo di acquisto,
fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la
rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un
veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile
2011, di cui si e' proprietari o intestatari da almeno dodici mesi
ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi,
un familiare convivente. Il contributo di cui al presente comma puo'
essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli
acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In
caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il
rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero
1), del codice civile, il limite di cinquecento veicoli e' riferito
al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso
dell'anno"».
Dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente:
«Art. 46-bis (Credito d'imposta per la mancata partecipazione a
fiere e manifestazioni commerciali). - 1. Le risorse relative al
credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, destinate, per l'anno 2020, dall'articolo 12-bis del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, anche alle spese sostenute dalle
imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali
all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata
alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate di 30
milioni di euro per l'anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo
periodo sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie
imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al
ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata
partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei
limiti delle medesime risorse.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto».
All'articolo 48:
al comma 1:
alla lettera b), capoverso b-bis), le parole: «comma 1)» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: "euro 4
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6 milioni"»;
al comma 2, lettera b), le parole: «in conformita' con la
normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' alla
normativa»;
al comma 3, le parole: «pari a 450 milioni di euro per il 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «pari a 452 milioni di euro per
l'anno 2020»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma
43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 5
milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto
collegamento con le comunita' di affari residenti all'estero, nei
limiti delle risorse disponibili, servizi di informazione, l'export
management e la promozione di contatti commerciali per le piccole e
medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle
camere di commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;
al comma 5, terzo periodo, le parole: «di parte capitale» sono
sostituite dalle seguenti: «di conto capitale»;
i commi 6 e 7 sono soppressi.
Dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Concessione di un credito d'imposta per contenere
gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore
tessile, della moda e degli accessori). - 1. Al fine di contenere gli
effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze
finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalita' e
obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ai
soggetti esercenti attivita' d'impresa operanti nell'industria
tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della
pelletteria (settore tessile, moda e accessori) e' riconosciuto un
contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per
cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui
all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la
media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta
precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle
rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del
beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre
periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito
d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo
di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio
certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le
imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio
sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza
delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei
conti o da una societa' di revisione legale dei conti iscritti nella
sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il
professionista responsabile della revisione legale dei conti,
nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza
elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli
previsti dal codice etico dell'International Federation of
Accountants (IFAC).
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori
economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta
di cui al comma 1 e sono definiti le modalita' e i criteri di
attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del
limite di spesa di cui al comma 1.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione
della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020,
recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive
modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero
dello sviluppo economico.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto».
All'articolo 49:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 26»
e' inserita la seguente: «del».
Dopo l'articolo 49 e' inserito il seguente:
«Art. 49-bis (Centro per l'innovazione e il trasferimento
tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in
Lombardia). - 1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai
soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e
dell'innovazione della regione Lombardia, quali gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, le universita', il Consiglio
nazionale delle ricerche, i centri di ricerca, le piccole e medie
imprese e le start-up innovative, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021, quale concorso dello Stato alle spese di
promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente
innovativi realizzati in collaborazione con le imprese dalla
Fondazione Human Technopole di cui all'articolo 1, commi da 116 a
123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso una struttura
denominata "Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico
nel campo delle scienze della vita", con sede in Lombardia.
2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra
soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca
nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati
delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo
l'attivita' brevettuale e la valorizzazione della proprieta'
intellettuale. Il Centro favorisce le attivita' di ricerca
collaborativa tra imprese e start-up innovative per lo sviluppo di
biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi
genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la
diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui
fragili, il miglioramento della qualita' di vita e l'invecchiamento
attivo.
3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure
organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una
contabilita' separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale
scopo attribuite.
4. All'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli apporti al fondo
di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del
bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto
presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione".
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente:
«Art. 51-bis (Modifica al codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle
misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sulle attivita' d'impresa, all'articolo
379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di
cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole:
"bilanci relativi all'esercizio 2019" sono sostituite dalle seguenti:
"bilanci relativi all'esercizio 2021"».
Al capo I del titolo II, dopo l'articolo 52 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 52-bis (Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati
concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati). -
1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuita'
aziendale, e' consentito alle predette imprese chiedere, con
comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle
amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai
finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati,
della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento
agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino
alla durata massima complessiva di venticinque anni. Tale
rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria,
assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di
rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi
eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei
finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di
attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed
erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come
determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data
della rinegoziazione.
2. La rinegoziazione di cui al comma 1 e' possibile con il
consenso della banca che svolge le attivita' di gestione del
finanziamento, anche in nome e per conto della societa' Cassa
depositi e prestiti Spa, e della banca che ha concesso il
finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformita'
con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalita', e
comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie,
inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 del
presente articolo e' corredata della dichiarazione di un
professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista,
ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di
una societa' di revisione ovvero di un istituto di credito,
attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del
finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario
associato e' funzionale ad assicurare la continuita' aziendale
dell'impresa, nonche' il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel
caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di
accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in
continuita', nonche' di strumenti similari disciplinati dalla
normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza a quella data
applicabile, la suddetta dichiarazione e' rilasciata dal
professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa
procedura.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 52-ter (Disposizioni per la tutela della ceramica
artistica e di qualita'). - 1. Al fine di mitigare gli effetti
economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei
settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di
qualita' nonche' di promuovere la tutela e la conservazione delle
caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche e'
disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel
limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare
all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al
sostegno e alla valorizzazione dell'attivita' ceramica artistica e
tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma
provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5
della citata legge n. 188 del 1990.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo e il Ministro
dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalita', le
modalita' di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di
verifica delle risorse di cui al comma 1, nonche' le modalita' di
recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate
di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto».
All'articolo 53:
al comma 1, le parole: «dall'epidemia da Covid-19» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'epidemia di COVID-19».
All'articolo 54:
al comma 3, primo periodo, le parole: «nella settore» sono
sostituite dalle seguenti: «nel settore»;
al comma 7, la parola: «possibile» e' sostituita dalla
seguente: «ammesso».
All'articolo 55:
al comma 1, la parola: «Provincie» e' sostituita dalla
seguente: «Province»;
al comma 3, la parola: «singolo» e' soppressa e le parole: «che
aumentera' progressivamente man mano che aumenta la durata» sono
sostituite dalle seguenti: «che aumenta progressivamente
all'aumentare della durata»;
al comma 6, secondo periodo, le parole: «, non supera le soglie
di cui al presente articolo, comma 4» sono sostituite dalle seguenti:
«non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo»;
al comma 8, le parole: «e non oltre» sono soppresse.
All'articolo 56:
al comma 2, le parole: «sia i prestiti per il fabbisogno per
gli investimenti sia per il capitale di esercizio» sono sostituite
dalle seguenti: «i prestiti sia per il fabbisogno per gli
investimenti sia per il capitale di esercizio»;
al comma 3, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al comma 5, le parole: «del punto» sono sostituite dalle
seguenti: «indicati al punto»;
al comma 6, al secondo periodo, le parole: «, non supera le
soglie di cui al presente articolo, comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «non supera le soglie di cui al comma 5 del presente
articolo» e, al terzo periodo, le parole: «di cui al presente
articolo, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5
del presente articolo».
All'articolo 57:
al comma 1, la parola: «Provincie» e' sostituita dalla
seguente: «Province»;
al comma 5, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al comma 7, le parole: «nel SEE» sono sostituite dalle
seguenti: «nello Spazio economico europeo».
All'articolo 58:
al comma 1, la parola: «Provincie» e' sostituita dalla
seguente: «Province».
All'articolo 59:
al comma 1, la parola: «Provincie» e' sostituita dalla
seguente: «Province».
All'articolo 60:
al comma 1, la parola: «Provincie» e' sostituita dalla
seguente: «Province».
All'articolo 61:
al comma 2, le parole: «e non oltre» sono soppresse;
al comma 3, le parole: «dell'art. 108 TFUE» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «dell'art. 107 TFUE» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «inerenti il» sono
sostituite dalle seguenti: «inerenti al».
All'articolo 64:
al comma 3, le parole: «d'intesa con la Conferenza Unificata»
sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza
unificata»;
alla rubrica, la parola: «modiche» e' sostituita dalla
seguente: «modifiche».
All'articolo 65:
al comma 1, primo periodo, le parole: «della presente norma»
sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
All'articolo 66:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «sanitari e non» sono sostituite
dalle seguenti: «sanitari e no,»;
alla lettera b), la parola: «previsioni» e' sostituita dalla
seguente: «disposizioni».
Dopo l'articolo 66 e' inserito il seguente:
«Art. 66-bis (Disposizioni in materia di semplificazione dei
procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine
chirurgiche e dispositivi di protezione individuale). - 1. Al fine di
assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine
chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere
la ripresa in sicurezza delle attivita' produttive, per
l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi
sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle
norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea
all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19.
2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1
sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto da un comitato
tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di
sanita' (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle
regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento -
ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di
unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati
indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della
conformita' socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al
comitato e' assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui
al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato
tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo
presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un
rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da un
rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni
degli organismi di valutazione della conformita' socie dell'ACCREDIA.
Il supporto amministrativo al comitato e' assicurato dall'INAIL. Ai
componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le
modalita' di presentazione delle domande di validazione delle
mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai
sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per
la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi
1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di
prova accreditati dall'ACCREDIA, nonche' delle universita' e dei
centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione
delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il
monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di
validazione e' assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che
supportano l'attivita' delle regioni.
5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e
dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono
competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti
Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che
il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla
regione.
6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del
presente articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, importare e immettere in
commercio» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «e gli importatori», ovunque
ricorrono, e le parole: «e coloro che li immettono in commercio,»
sono soppresse;
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «, gli importatori» e le
parole: «e coloro che li immettono in commercio» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «e gli importatori» sono
soppresse;
d) al comma 4, le parole: «e all'importatore e' fatto divieto
di immissione in commercio» sono soppresse.
7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'articolo 5-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».
Dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente:
«Art. 67-bis (Inserimento al lavoro dei care leavers). - 1. La
quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12
marzo 1999, n. 68, e' attribuita anche in favore di coloro che, al
compimento della maggiore eta', vivono fuori della famiglia di
origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria».
All'articolo 68:
al comma 1:
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in ogni caso»
sono sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza» e la parola:
«quarto» e' soppressa;»;
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite
a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che
hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'
fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente
dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano
erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a
cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne
hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle
modalita' corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte
dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca
dell'eventuale provvedimento di concessione emanato
dall'amministrazione competente.
La predetta domanda, presentata nelle modalita' corrette,
e' considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n.
52"»;
la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso in deroga ai
limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di
giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui
all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di
trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni,
dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del
periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle
successive richieste. Per assicurare la celerita' delle
autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di
CISOA con causale "emergenza COVID-19" sono concesse dalla sede
dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di
CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione
delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attivita'
lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30
aprile 2020 e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i
lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non
si applica il trattamento di CISOA, puo' essere presentata domanda di
concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai
sensi dell'articolo 22"»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la
presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la
fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo
di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa, ai sensi dei
commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente
articolo, se posteriori alla data cosi' determinata, sono stabiliti
al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52».
All'articolo 70:
al comma 1:
alla lettera e), capoverso 5-quater; secondo periodo, la
parola: «costituti» e' sostituita dalla seguente: «costituiti»;
la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del
presente decreto. Il trattamento puo' essere concesso esclusivamente
con la modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte
dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il
periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In
sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo e'
stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo
termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del terzo
periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio
2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza,
al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i
datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per
trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o
comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l' accettazione
possono presentare la domanda nelle modalita' corrette, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento,
anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di
concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta
domanda, presentata nelle modalita' corrette, e' considerata comunque
tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro
e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il
pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui e'
collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se
posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del
provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il
termine di cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno
2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello
determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente"».
Dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente:
«Art. 70-bis (Norme speciali in materia di trattamenti di
integrazione salariale). - 1. In deroga a quanto previsto dagli
articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di
lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente
concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, e'
consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei
trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti
antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima
di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i
trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21
e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento
delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi
degli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel
limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa,
trasmettendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potra' in ogni caso
emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai
maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente
comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
introdotto dall'articolo 71 del presente decreto».
All'articolo 71:
al comma 1:
al capoverso articolo 22-ter, comma 1:
al primo periodo, le parole: «2.740,8 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «2.673,2 milioni di euro»;
al secondo periodo, le parole: «nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020,» sono
sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 agosto 2020, nel
rispetto dei saldi di finanza pubblica,»;
al capoverso articolo 22-quater:
al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: «comma 4»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;
al comma 2, le parole: «dell'articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'articolo»;
i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La domanda di concessione del trattamento di cui al
comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede
dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese
successivo a quello in cui ha, avuto inizio il periodo di sospensione
o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In sede di prima
applicazione, il termine di cui al primo periodo e' stabilito al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e'
posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le
domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30
aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio
2020.
4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto
da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del
trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno
dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e
l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con
le modalita' indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto
inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui
al primo periodo e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone
l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni
dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione e'
calcolata sul quaranta per cento delle ore autorizzate nell'intero
periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da
parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del
trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro
degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina
le modalita' operative del procedimento previsto dalla presente
disposizione. Il datore di lavoro e' obbligato ad inviare
all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento
dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui e'
collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se
posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del
provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il
termine di cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno
2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello
determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente»;
al comma 6, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 5»;
alla rubrica, le parole: «all'Istituto» sono sostituite
dalle seguenti: «concesso dall'Istituto»;
al comma 2, le parole: «2.740,8 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «2.673,2 milioni» e le parole: «ai sensi
dell'articolo ai sensi dell'articolo 265» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 265».
All'articolo 72:
al comma 1:
alla lettera a), il capoverso 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31
agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non
superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del
settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del
presente articolo, per i figli di eta' non superiore ai dodici anni,
fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno
specifico congedo, per il quale e' riconosciuta un indennita' pari al
cinquanta per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto
previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono
coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono
essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono
riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori
conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria,
fatti salvi i periodi di congedo gia' fruiti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) al comma 4, le parole: "quindici giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».
All'articolo 74:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto-legge 17 marzo» e'
inserita la seguente: «2020».
All'articolo 78:
al comma 2, alinea, dopo le parole: «dell'indennita'» sono
inserite le seguenti: «di cui».
All'articolo 80:
al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, le
parole: «recesso del contratto» sono sostituite dalle seguenti:
«recesso dal contratto»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui
all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel
caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non puo' avere una
durata inferiore a quarantacinque giorni».
Dopo l'articolo 80 e' inserito il seguente:
«Art. 80-bis (Interpretazione autentica del comma 3
dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). - 1.
Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti
compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella
gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la
somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o
ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la
prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione
e di gestione del rapporto di lavoro non e' compreso il
licenziamento».
All'articolo 81:
il comma 1 e' soppresso.
All'articolo 82:
al comma 1, alinea, la parola: «giugno» e' sostituita dalla
seguente: «luglio»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma
2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le
disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in
presenza di persone minori di eta' o meritevoli di tutela, quali
soggetti malati gravi, disabili, in difficolta' economica e senza
dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del
decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 80 del 2014»;
al comma 10, le parole: «954,6 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «966,3 milioni di euro»;
All'articolo 83:
al comma 2, primo periodo, le parole: «fermo restando» sono
sostituite dalle seguenti: «ferma restando».
All'articolo 84:
ai commi 1, 4, 5, 7 e 14, le parole: «decreto-legge 18 marzo
2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18»;
al comma 5, le parole: «in somministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «in regime di somministrazione»;
al comma 6, al primo periodo, le parole: «settore turismo» sono
sostituite dalle seguenti: «settore del turismo» e, al secondo
periodo, le parole: «in somministrazione» sono sostituite dalle
seguenti: «in regime di somministrazione»;
al comma 8, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente
lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non
beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso
all'indennita' e' comunque riconosciuto in base ai requisiti
stabiliti dal comma 10»;
al comma 9, lettera a), le parole: «articoli 13 e 18» sono
sostituite dalle seguenti: «articoli da 13 a 18»;
al comma 10, le parole: «all'articolo 38 del decreto-legge del
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nelle legge 24
aprile 2020, n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 38
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori intermittenti di cui al
comma 8, lettera b), e' corrisposta la sola indennita' di cui alla
medesima lettera»;
al comma 12, le parole: «3.840,8 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «3.850,4 milioni di euro»;
al comma 15, le parole da: «pari a 3.912,8 milioni» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 3.922,4
milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni di euro, ai
sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni
di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte
corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 183 del presente
decreto».
All'articolo 85:
al comma 2, le parole: «sono riconosciute» sono sostituite
dalle seguenti: «e' riconosciuta».
All'articolo 89:
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici
essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento
o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di
diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di
assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito
delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, definiscono le modalita' per
garantire l'accesso e la continuita' dei servizi sociali,
socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente
comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti
personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili
esigenze di tutela delle persone piu' esposte agli effetti di
emergenze e calamita'. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Dopo l'articolo 89 e' inserito il seguente:
«Art. 89-bis (Applicazione della sentenza della Corte
costituzionale in materia di trattamenti di invalidita' civile). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46
milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare
alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di
consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei
benefici di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal
requisito dell'eta' pari o superiore a sessanta anni previsto dal
comma 4 del medesimo articolo 38.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari
a 46 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265».
All'articolo 90:
al comma 1 e' aggiunto, il fine, il seguente periodo: «Fino
alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in
modalita' agile e' riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei
medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio
di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'eta' o della
condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di
patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o,
comunque, da comorbilita' che possono caratterizzare una situazione
di maggiore rischiosita' accertata dal medico competente, nell'ambito
della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente
decreto, a condizione che tale modalita' sia compatibile con le
caratteristiche della prestazione lavorativa»;
ai commi 3 e 4, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle
seguenti: «nel sito internet».
All'articolo 93:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti
di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime
di somministrazione, e' prorogato di una durata pari al periodo di
sospensione dell'attivita' lavorativa, prestata in forza dei medesimi
contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in
materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di
contratti di apprendistato».
All'articolo 95:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «Albo delle imprese
artigiane» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, la parola: «GURI» e' sostituita dalle seguenti:
«Gazzetta Ufficiale»;
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attivita'
produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via
eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle
risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 15, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al
medesimo fine di cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15
settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti
di investimento delle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalita' rapide e
semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento
individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi
del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento
del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al fine della verifica di compatibilita' con i
saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato articolo
8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010»;
alla rubrica, le parole: «rischio da contagio .» sono
sostituite dalle seguenti: «rischio di contagio».
All'articolo 98:
al comma 3, secondo periodo, le parole: «decreto-legge 18 marzo
2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18»;
al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «21,1 milioni» sono
inserite le seguenti: «di euro».
All'articolo 101:
al comma 1, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle
seguenti: «della legge».
All'articolo 102:
al comma 1, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle
seguenti: «della legge» e le parole: «45 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».
All'articolo 103:
al comma 1, secondo periodo, la parola: «documentazioni» e'
sostituita dalla seguente: «documentazione»;
al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola: «cittadini» e'
inserita la seguente: «stranieri» e, al terzo periodo, dopo le
parole: «il cittadino» e' inserita la seguente: «straniero»;
al comma 3, lettera b), le parole: «per se stessi o per
componenti della propria famiglia» sono sostituite dalle seguenti:
«per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «e' indicata» sono
sostituite dalle seguenti: «sono indicate» e, al secondo periodo, le
parole: «di svolgere» sono sostituite dalle seguenti: «dello
svolgimento di»;
al comma 5, alinea, le parole: «L'istanza di cui ai commi 1 e
2, e' presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal
1° giugno 2020 al 15 agosto 2020»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «la conclusione» sono
sostituite dalle seguenti: «l'instaurazione»;
al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle
politiche agricole» e' inserita la seguente: «alimentari»;
al comma 8, lettera a), le parole: «dell'immigrazione
clandestina dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'emigrazione clandestina dall'Italia» e le parole: «art. 600»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 600»;
al comma 10:
alla lettera c), le parole: «pronunciata anche» sono
sostituite dalla seguente: «adottata» e le parole: «inerenti gli»
sono sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»;
alla lettera d), le parole: «quella di applicazione
pronunciata» sono sostituite dalle seguenti: «quella adottata»;
al comma 12, lettera a), le parole: «dell'immigrazione
clandestina dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'emigrazione clandestina dall'Italia»;
al comma 13, primo periodo, le parole: «ivi compresa la» sono
sostituite dalle seguenti: «anche per»;
al comma 16, primo periodo, dopo le parole: «comma 6» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 21, le parole: «Al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «Al secondo periodo del comma 1», le parole: «del decreto
legge decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del
decreto-legge» e le parole: «dopo le parole rappresentanti sono
aggiunte le seguenti "dell'Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale, nonche' dell'Autorita' politica delegata per
le pari opportunita'"» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le
parole: "rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dell'Autorita'
politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorita'
politica delegata per le pari opportunita',"»;
al comma 23, primo periodo, le parole: «da ripartire nelle sedi
di servizio interessate nelle procedure» sono sostituite dalle
seguenti: «da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle
procedure».
Al titolo III, dopo l'articolo 103 e' aggiunto il seguente:
«Art. 103-bis (Disposizioni in favore dei lavoratori
frontalieri). - 1. Per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa di 6
milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei
lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria
attivita' nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali,
definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal
regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, nonche' dell'allegato II all'Accordo tra la
Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la
Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla
legge 15 novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la propria
attivita' in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea
confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti
appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori
subordinati nonche' dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal
23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per
beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri
per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto
del limite di spesa ivi previsto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto».
All'articolo 104:
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «gli oneri derivante» sono
sostituite dalle seguenti: «gli oneri derivanti» e le parole: «il
riconoscimento di una indennita'» sono sostituite dalle seguenti: «la
concessione di un indennizzo»;
al secondo periodo, le parole: «dell'indennita'» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'indennizzo»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che
impediscono la piena inclusione sociale delle persone con
disabilita', in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5
milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario
nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi
degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con
caratteristiche funzionali allo svolgimento di attivita' sportive
amatoriali, destinati a persone con disabilita' fisica. A tale fine
la dotazione del Fondo sanitario nazionale e' incrementata di 5
milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo
sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi
e protesi di cui al primo periodo e le modalita' per garantire il
rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale»;
al comma 4, le parole: «pari, a 150 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti «pari a 155 milioni di euro»;
All'articolo 105:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «di bambini e bambine di eta'
compresa fra i 3 e i 14 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dei
minori di eta' compresa tra zero e sedici anni»;
alla lettera b), la parola: «implementare» e' sostituita
dalla seguente: «incrementare»;
al comma 2, le parole: «alle lettere a)» sono sostituite dalle
seguenti: «alla lettera a)».
Al titolo IV, dopo l'articolo 105 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 105-bis (Fondo per il reddito di liberta' per le donne
vittime di violenza). - 1. Al fine di contenere i gravi effetti
economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in
particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore
vulnerabilita', nonche' di favorire, attraverso l'indipendenza
economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne
vittime di violenza in condizione di poverta', il Fondo di cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse
stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto.
Art. 105-ter (Contributo per l'educazione musicale). - 1. Per
l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione
economica equivalente in corso di validita', ordinario o corrente ai
sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non
superiore a 30.000 euro e' riconosciuto un contributo fino a 200 euro
per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei
figli minori di anni sedici gia' iscritti alla data del 23 febbraio
2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali
nonche' per la frequenza di cori, bande e scuole di musica
riconosciuti da una pubblica amministrazione.
2. Il contributo puo' essere richiesto per una sola volta da
ciascun nucleo familiare ed e' riconosciuto a condizione che la spesa
sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri
sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti
nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita'
e i termini per: l'e rogazione del contributo di cui al presente
articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 3.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto.
Art. 105-quater (Misure per il sostegno delle vittime di
discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identita'
di genere). - 1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno
2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il
contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento
sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno delle vittime. A
tal fine, e' costituito uno speciale programma di assistenza volto a
garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle
vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e
sull'identita' di genere nonche' ai soggetti che si trovino in
condizione di vulnerabilita' in relazione all'orientamento sessuale o
all'identita' di genere in ragione del contesto sociale e familiare
di riferimento. Tali attivita' sono svolte garantendo l'anonimato dei
soggetti di cui al presente comma.
2. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa
costituito dalle risorse di cui al comma 1, si provvede a dare
attuazione agli interventi ivi previsti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto».
Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «nonche' misure per il sostegno delle vittime di
discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identita'
di genere».
All'articolo 106:
al comma 1:
al primo periodo, la parola: «connesse» e' sostituita dalla
seguente: «connessa»;
al quarto periodo, dopo le parole: «dell'andamento delle
spese» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la
parola: «apposite» e' sostituita dalla seguente: «apposita»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza
sulla quantita' delle risorse disponibili per gli enti locali,
all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre",
la parola: "contestuale" e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193
del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 settembre
2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28
ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31
ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito
al 31 gennaio 2021"».
Dopo l'articolo 106 e' inserito il seguente:
«Art. 106-bis (Fondo per i comuni in stato di dissesto
finanziario). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di
euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto
finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui
al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni
immobili di proprieta' degli stessi comuni in stato di dissesto
finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei
carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in
stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai
sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. Il fondo e' ripartito, sulla base della popolazione residente al
31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro
trenta. giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto».
All'articolo 109:
al comma 1:
l'alinea e' sostituito dal seguente: «Al decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:»;
al capoverso Art. 48, comma 1, secondo periodo, la parola:
«previsti» e' sostituita dalla seguente: «previste».
All'articolo 110:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il comma 3 dell'articolo 107 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente:
"3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei
bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere
b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011 e' differito al 30 giugno 2020. Di
conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo
decreto legislativo n. 118 del 2011 sono cosi' modificati per l'anno
2020:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui
alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del
citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla
giunta regionale entro il 31 luglio 2020;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio
sanitario regionale e' approvato dalla giunta regionale entro il 30
novembre 2020"».
All'articolo 111:
al comma 1:
al primo periodo, la parola: «connesse» e' sostituita dalla
seguente: «connessa»;
al terzo periodo, dopo le parole: «dell'andamento delle
spese» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 112:
al comma 1, quarto periodo, le parole: «200 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «200,5 milioni»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro,
interamente compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di
Lodi ancorche' appartenente alla provincia di Milano, e' riconosciuto
un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione
di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli
affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020».
Dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente:
«Art. 112-bis (Fondo per i comuni particolarmente danneggiati
dall'emergenza sanitaria da COVID-19). - 1. In considerazione
dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non
compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una
dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al
finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e
sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza
sanitaria.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i
comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione
residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una
zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o
regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni,
e' stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti
gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene
conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del
numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal
Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.
4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono
autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi
degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite
agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare
l'emergenza. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle
risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per
fronteggiare l'emergenza.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto».
All'articolo 113:
al comma 1, dopo le parole: «rinegoziazione o sospensione» e'
inserita la seguente: «della» e la parola: «contratto» e' sostituita
dalla seguente: «contratti»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «delle quote capitale»
sono sostituite dalle seguenti: «della quota capitale»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di
sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo
19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo
e' sostituito dal seguente: "L'immobile puo' essere destinato
all'amministrazione interessata per finalita' diverse dall'edilizia
giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali
quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo
parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i
mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi
derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della
societa' Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui
concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione
dell'immo-bile a finalita' di edilizia giudiziaria"».
All'articolo 114:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle
seguenti: «15 settembre»;
alla lettera b), le parole: «30 agosto» sono sostituite dalle
seguenti: «15 ottobre»;
alla lettera c), le parole: «15 novembre» sono sostituite
dalle seguenti: «15 dicembre».
Dopo l'articolo 114 sono inseriti i seguenti:
«Art. 114-bis (Enti in riequilibrio. Sospensione di termini). -
1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo
243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19,
decorre dal 1° gennaio 2021.
2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre
dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243-quater del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' effettuata nell'ambito
della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la
quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 114-ter (Misure urgenti per la distribuzione del gas
naturale nei comuni montani). - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' inserito il
seguente:
"4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti
esistenti nei comuni gia' metanizzati e le nuove costruzioni di reti
e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona
climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre
1971, n. 1102, nonche' nei comuni che hanno presentato nei termini
previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del
programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse
gia' assegnate, si considerano efficienti e gia' valutati
positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i
consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attivita'
istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in
materia. A tale fine l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi
investimenti"».
All'articolo 115:
al comma 1, secondo periodo, la parola: «denominati» e'
sostituita dalla seguente: «denominate»;
al comma 3, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2».
All'articolo 117:
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili,
vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in
conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non
certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere
ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a
seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di
espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate
le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario
l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro
quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi
inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la
cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata
piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con
l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie
cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al
cedente prima della notificazione dell'atto di cessione»;
al comma 5, le parole: «province autonomie» sono sostituite
dalle seguenti: «province autonome»;
al comma 8, quarto periodo, le parole: «e non oltre», ovunque
ricorrono, sono soppresse.
Al titolo V, dopo l'articolo 118 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 118-bis (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale negli enti in dissesto). - 1. Nel rispetto dei principi di
risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese
nonche' per ragioni di celerita' e di riduzione dei tempi
procedimentali, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della
pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto
ordinario, le province, le citta' metropolitane e i comuni
strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire
concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo,
possono riattivare e portare a termine eventuali procedure
concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse
pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della
acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o
della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva
assunzione di personale e' effettuata nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo della
Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali presso il
Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale.
Art. 118-ter (Riduzione di aliquote e tariffe degli enti
territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria).
- 1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione,
stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle
tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile
a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere
mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento
su conto corrente bancario o postale.
Art. 118-quater(Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208). - 1. All'articolo 1, comma 346,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quinto periodo, la parola: "2019" e' sostituita dalla
seguente: "2020";
b) il sesto periodo e' soppresso.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto.
Art. 118-quinquies (Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145).- 1. Al comma 368 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Al fine di fornire supporto tecnico agli enti
locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella
trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprieta'
dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19,
l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione
di cui al presente comma. Per tali finalita' sono stanziati a favore
della medesima Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto».
L'articolo 119 e' sostituito dal seguente:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici). - 1. La
detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino
al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita' immobiliare
situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente
indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno.
La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli
edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate all'interno
di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita' immobiliari;
a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita'
immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i
criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o
la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18
febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6,
ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari,
nonche', esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di
teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti fino a otto unita' immobiliari
ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unita'
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da
piu' di otto unita' immobiliari ed e' riconosciuta anche per le spese
relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi
autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi
gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di
impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di
accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di
microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree
non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28
maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni
emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle
individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre
2017, n. 186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10
luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza
dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,
l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera e'
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente
articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza
energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al
citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei
vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi
di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi,
urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli
interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo
comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro
complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di
cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno
due classi energetiche dell'edificio o delle unita' immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi
autonomi dall'esterno, ovvero, se cio' non sia possibile, il
conseguimento della classe energetica piu' alta, da dimostrare
mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima
e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma
della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti
minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli
interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di
demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al
comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano
anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente,
sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l' aliquota
delle detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi
di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente
credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione
di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la
detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella
misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo
periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo e' riconosciuta anche per la realizzazione di
sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a
condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di
cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
legislazione vigente per i medesimi interventi.
5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi
alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per
le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella
misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle
stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di
spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione degli
impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui
ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il
predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di
potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta anche per
l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la
detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli
stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel
limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e'
subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi
energetici (GSE), con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non
autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai
sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, e non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di
agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea,
nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di
cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo
25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di
cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162
del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e
le modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia
condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente
comma.
8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo
16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta
nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto
in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione
sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1
del presente articolo.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano
agli interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di
attivita' di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari,
salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque
denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei
predetti istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono
ai requisiti della legi-slazione europea in materia di "in house
providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati
in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di
cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e
nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
e) dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche
iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di
immobili adibiti a spogliatoi.
10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono
beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli
interventi realizzati sul numero massimo di due unita' immobiliari,
fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi
effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui
all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente
in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il
visto di conformita' di cui al comma 11, secondo quanto disposto con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce
anche le modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al
presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di
cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti
previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruita'
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una
copia dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasmissione della suddetta
asseverazione e le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli
stessi al fine della riduzione del rischio sismico e' asseverata dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale, della
direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo
le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai
collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del
28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresi' la
corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di
conformita' di cui al comma 11 verifica la presenza delle
asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti
incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b),
del presente articolo e' rilasciata al termine dei lavori o per ogni
stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei
limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal
tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto
e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della
congruita' delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del
predetto decreto, la congruita' delle spese e' determinata facendo
riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini
delle locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base
al luogo di effettuazione degli interventi.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il
fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o
asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo
stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile,
con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000
euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello
Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. La non veridicita' delle attestazioni o
asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto
al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato
nel Ministero dello sviluppo economico.
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui
al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle
attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto
di conformita' di cui al comma 11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia
di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con
le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo,
all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate
le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono
soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al 50
per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli
interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di
infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al
presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo
precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento
per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di
sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI
oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o
con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di
calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica
ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in
abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la
posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di
comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non
commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle
configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attivita'
commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte
rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di
cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si
applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di
spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota
di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa
corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa
corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione
stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000
riferito all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in
1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro
per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6
milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per
l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6
milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi
dell'articolo 265».
Dopo l'articolo 119 e' inserito il seguente:
«Art. 119-bis (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8). - 1. All'articolo 1, comma 8-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "al 31 ottobre 2020";
b) le parole: ", per fatti non imputabili
all'amministrazione" sono soppresse».
All'articolo 120:
al comma 1, le parole: «indicati nell'allegato 1» sono
sostituite dalle seguenti: «indicati nell'allegato 2»;
al comma 3, la parola: «individuate» e' sostituita dalla
seguente: «individuati».
All'articolo 121:
al comma 1:
all'alinea, dopo la parola: «detrazione» e' inserita la
seguente: «spettante»;
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo
stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi
e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di
importo pari alla detrazione spettante, con facolta' di successiva
cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari»;
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare, con facolta' di successiva cessione ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata in
relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del
presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati
di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per ciascun
intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento»;
al comma 2, lettera d), le parole: «comma 219» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 219 e 220»;
al comma 3:
al primo periodo, la parola: «anche» e' soppressa;
il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Non si
applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «allo sconto praticato
o al credito» sono sostituite dalle seguenti: «al credito d'imposta»;
al comma 5, primo periodo, la parola: «integrazione» e'
sostituita dalla seguente: «sussistenza»;
al comma 6, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle
seguenti: «ferma restando»;
al comma 7, dopo le parole: «in vigore» sono inserite le
seguenti: «della legge di conversione» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma
3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Opzione per la
cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali».
All'articolo 122:
al comma 1, dopo le parole: «ivi inclusi» sono inserite le
seguenti: «il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di
pari ammontare sul canone da versare, gli»;
al comma 2, lettera d), le parole: «per sanificazione degli
ambienti di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «per la
sanificazione».
All'articolo 123:
al comma 2, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente:
«valutate».
All'articolo 124:
al comma 3, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente:
«valutate».
All'articolo 125:
al comma 1, primo periodo, la parola: «virus» e' soppressa e
dopo le parole: «civilmente riconosciuti,» sono inserite le seguenti:
«nonche' alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non
imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice
identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,»;
al comma 2, lettera e), la parola: «dispostivi» e' sostituita
dalla seguente: «dispositivi»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
al comma 6, dopo le parole: «dall'abrogazione» sono inserite le
seguenti: «della disposizione».
All'articolo 126:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli
imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia
di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui
all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto».
All'articolo 127:
al comma 1:
alla lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020»;
alla lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole:
«24 febbraio 2020» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020».
All'articolo 128:
al comma 1, dopo le parole: «legge 24 aprile» e' inserita la
seguente: «2020».
All'articolo 129:
al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le
seguenti: «e in».
Dopo l'articolo 129 e' inserito il seguente:
«Art. 129-bis (Disposizioni in materia di imposte dirette e di
accise nel Comune di Campione d'Italia). - 1. All'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 573, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019"
sono soppresse e la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente:
"dieci";
b) al comma 574, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019"
sono soppresse e la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente:
"dieci";
c) al comma 575, la parola: "cinque" e' sostituita dalla
seguente: "dieci";
d) dopo il comma 576 e' inserito il seguente:
"576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574
e 575 si applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni
impresa. Tale limite e' di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel
settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni
impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli";
e) il comma 577 e' sostituito dal seguente:
"577. In vista del rilancio economico del Comune di
Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel
territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di
investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e
51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, e' attribuito un credito d'imposta commisurato a una
quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo
14 del predetto regolamento (UE) n, 651/2014. Il credito d'imposta e'
commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel
limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni
di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo
ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura
del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le
piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile";
f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:
"577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma
577 il credito d'imposta e' riconosciuto, in deroga alle disposizioni
del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite
dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di
120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e
dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e
577-bis e' subordinata all'adozione della decisione di compatibilita'
da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla
base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19
marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'".
2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, le parole: "comma 1" sono sostituite delle seguenti: "commi 1
e 2" e le parole: "come modificato dal comma 631 del presente
articolo," sono soppresse.
3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel
territorio del Comune di Campione d'Italia e' sottoposto ad accisa
con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato
I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio;
per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in
materia di riduzione del costo del gasolio di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
e all'articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. L'energia elettrica consumata nel territorio del Comune di
Campione d'Italia e' sottoposta ad accisa con le aliquote di cui
all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:
a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi
applicazione nelle abitazioni;
b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per
qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.
5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 e'
subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo
19 della direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003;
le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia
della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di
sei anni.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a
103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a
105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a
8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a
8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e a
1.970.000 euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto».
All'articolo 130:
al comma 3, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente:
«, valutate».
All'articolo 134:
alla rubrica, la parola: «IVAFE» e' sostituita dalle seguenti:
«imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero».
All'articolo 135:
al comma 2, alinea, le parole: «dalla legge dicembre» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla legge 17 dicembre».
All'articolo 136:
al comma 4, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente:
«, valutate».
Dopo l'articolo 136 e' inserito il seguente:
«Art. 136-bis (Rivalutazione dei beni delle cooperative
agricole). - 1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo
2514 del codice civile, possono rivalutare i beni indicati dal comma
696 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle
condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla
concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in
diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e
699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del
70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi del
presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del
reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7
milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea».
All'articolo 137:
al comma 1, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2020»;
al comma 3, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente:
«, valutate».
All'articolo 139:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «dell'epidemia da COVID-19» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»;
al secondo e al terzo periodo, le parole: «decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300» sono sostituite dalle seguenti:
«del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;
alla rubrica, le parole: «dell'epidemia da COVID-19» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19».
All'articolo 143:
al comma 2, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente:
«, valutate».
All'articolo 145:
al comma 2, la parola «valutati,» e' sostituita dalla seguente
«, valutate».
All'articolo 146:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle
seguenti: «dai seguenti»;
al capoverso, primo periodo, le parole: «applicando lo» sono
sostituite dalle seguenti: «applicando il coefficiente dello».
All'articolo 148:
al comma 1, lettera c), la parola: «spostati» e' sostituita
dalla seguente: «differiti».
All'articolo 149:
al comma 1:
alla lettera d), le parole: «legge 13 maggio 1988, n. 54»
sono sostituite dalle seguenti: «legge 13 maggio 1988, n. 154»;
alla lettera g), le parole: «all'articolo 33, comma 1-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1-bis» e la
parola: «approvata» e' sostituita dalla seguente: «approvato».
All'articolo 152:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «dai soggetti iscritti all'albo
previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446»;
al secondo periodo, dopo le parole: «anche se anteriormente»
e' inserita la seguente: «alla»;
al terzo periodo, le parole: «ai soggetti iscritti all'albo
previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997»
sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997»;
al comma 2, le parole: «8,7 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «9,7 milioni» e le parole: «e di fabbisogno in 26,4 milioni
di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di fabbisogno, a 27,4
milioni di euro».
All'articolo 153:
al comma 2, le parole: «e di fabbisogno in» sono sostituite
dalle seguenti: «e di fabbisogno, a».
All'articolo 157:
al comma 2:
alla lettera f), le parole: «n. 641;» sono sostituite dalle
seguenti: «, n. 641.» e, al capoverso, le parole: «Gli atti, le
comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma» sono sostituite
dalle seguenti: «2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di
cui al comma 2»;
al comma 7, la parola: «valutati» e' sostituita dalla seguente:
«, valutate»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non
si applicano alle entrate degli enti territoriali.
7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2020"».
All'articolo 161:
al comma 1, le parole: «I pagamenti» sono sostituite dalle
seguenti: «I termini per i pagamenti».
Dopo l'articolo 163 e' inserito il seguente:
«Art. 163-bis (Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40). - 1. Al comma 1 dell'articolo 31 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022";
b) dopo le parole: "dogane interne" e' inserita la seguente:
"anche";
c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione
di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni
2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189"».
All'articolo 164:
al comma 1, lettera a), le parole: «e da altri enti pubblici
ovvero da societa' » sono sostituite dalle seguenti: « e di altri
enti pubblici ovvero di societa'»;
al comma 2, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: «e'
decretato dal » sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilito con
decreto del»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, il comma 17-bis e' sostituito dal seguente:
"17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17
non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono
acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unita'
immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma
13, poste in vendita ai sensi del presente ar-ticolo che risultano
libere, ovvero che intendono acquistare, con le dimi-nuzioni di
prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero
immobile, dal secondo periodo del comma 8, unita' immobiliari a uso
residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate
ai mede-simi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare
l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il
diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle
condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini
dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti sog-getti"»;
al comma 3, capoverso, le parole: « dell'articolo 952 e
seguenti » sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 952 e
seguenti».
All'articolo 165:
al comma 1, le parole: «in conformita' di quanto previsto» sono
sostituite dalle seguenti: «in conformita' a quanto previsto»;
al comma 4, le parole: «in conformita' con gli schemi» sono
sostituite dalle seguenti: «in conformita' agli schemi».
All'articolo 168:
al comma 1, dopo la parola: «sottoposte» e' soppresso il
seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 170:
al comma 2, lettera b), le parole: «in conformita' del quadro
nor-mativo» sono sostituite dalle seguenti: « in conformita' al
quadro normativo ».
All'articolo 171:
al comma 1, le parole: «la conformita' con quanto previsto»
sono sostituite dalle seguenti: «la conformita' a quanto previsto»,
le parole: «tenuto dell'obiettivo» sono sostituite dalle seguenti:
«tenuto conto dell'obiettivo» e le parole: «minimizza il sostegno
pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «comporta il minimo
sostegno pubblico»;
al comma 2, le parole: «successivamente della cessione» sono
sostituite dalle seguenti: «successivamente alla cessione».
All'articolo 172:
al comma 1, primo periodo, la parola: «cessione» e' sostituita
dalla seguente: «cessioni»;
al comma 3, le parole: «, non concorrono, in quanto escluse»
sono sostituite dalle seguenti: «non concorrono, in quanto esclusi».
All'articolo 175:
le parole: «Agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «1.
Agli oneri».
Al titolo VII, dopo l'articolo 175 e' aggiunto il seguente:
«Art. 175-bis. (Disposizioni in materia di tutela del risparmio
e Fondo indennizzo risparmiatori). - 1. Al comma 501-bis
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "La Commissione tecnica di cui al comma
501, attraverso la societa' di cui al primo periodo, puo' effettuare,
anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per
verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio
mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma 502-bis,
dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle
informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia
delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria
di cui all'articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai
sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al
patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore, con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su
proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate
e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate
le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalita' di
effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai
rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o
non conforme alle finalita' della raccolta. L'attivita' posta in
essere dall'Agenzia delle entrate e' svolta nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".
2. Al comma 505 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo le parole: "nonche' i loro" e' inserita la seguente:
"coniugi,"».
All'articolo 176:
al comma 5, al terzo periodo, le parole: «Non si applicano
limiti» sono sostituite dalle seguenti: «Non si applicano i limiti »
e, al quarto periodo, le parole: «Accertata la mancata integrazione»
sono sostituite dalle seguenti: «Qualora sia accertata la mancata
sussistenza».
All'articolo 177:
al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in
uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di
strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o
manifestazioni»;
al comma 2, le parole: «74,90 milioni di euro » sono sostituite
dalle seguenti: « 76,55 milioni di euro»;
al comma 4, le parole: «205,45 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «211,45 milioni di euro».
All'articolo 178:
al comma 3, primo periodo, le parole: «Fondo sviluppo e
coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la
coesione».
All'articolo 179:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministratore
delegato,» sono inserite le seguenti: «sentite le organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative,» e dopo le parole: «designato
dal Mini-stro dell'economia e delle finanze» e' inserito il seguente
segno d'interpunzione: «,»;
al comma 3, dopo le parole: «pari a 20 milioni di euro» sono
inserite le seguenti: «per l'anno 2020».
All'articolo 180:
al comma 1, le parole: «Nell'anno 2020» sono soppresse e dopo
le parole: «100 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per
l'anno 2020»;
al comma 2, le parole: «in sede Conferenza» sono sostituite
dalle seguenti: «in sede di Conferenza»;
al comma 3, capoverso 1-ter:
al secondo periodo, le parole: «del presente provvedimento»
sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
al terzo periodo, dopo le parole: «la sanzione
amministrativa» sono inserite le seguenti: «pecuniaria del pagamento
di una somma»;
al quarto periodo, le parole: «una sanzione» sono sostituite
dalle seguenti: «la sanzione»;
al comma 4, le parole: «legge 21 giugno 2017, n. 196» sono
sostituite dalle seguenti: «legge 21 giugno 2017, n. 96», le parole:
«della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della
presente disposizione », dopo le parole: «la sanzione amministrativa»
sono inserite le seguenti: «pecuniaria del pagamento di una somma» e
le parole: «una sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «la
sanzione».
All'articolo 181:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento
della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche,
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche, di cui all' articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo
indicato al comma 1-bis.
1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate
derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di
12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra
gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nel caso previsto dal comma 3 dell' articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre
2020, se non gia' riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di
Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'
articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono
rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate
dal Ministero dello sviluppo economico e con modalita' stabilite
dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al
soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia
che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della
sussistenza dei requisiti di onorabilita' e professionalita'
prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta
attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento
temporaneo all'esercizio dell'attivita'.
4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina
del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire
gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno
facolta' di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta
degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro
criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova
istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei
requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di
selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei
procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della
concessione»;
al comma 6, le parole «127,5 milioni» sono sostituite dalle
seguenti «140 milioni».
All'articolo 182:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli
studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master
universitario e di dottorato di ricerca presso le universita' e le
istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l' anno 2020,
nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il
medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete
ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a
titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monu-menti,
gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e
nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.
1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono
emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto
definisce le modalita' di concessione e di utilizzo dei benefici di
cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del limite di
spesa ivi previsto»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei
concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, per le necessita' di rilancio del settore
turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti,
causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni
competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei
concessionari che intendono proseguire la propria attivita' mediante
l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i
procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non
amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per
il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica,
delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni
oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente
da parte dei concessionari e' confermato verso pagamento del canone
previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della
devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si
applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi
dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della
concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del
concessionario»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densita' turistica,
in considerazione della crisi delle attivita' economiche ivi operanti
e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in
favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e
delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei
flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, una classificazione volta
all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna
delle predette attivita', mediante l'introduzione, nell'attuale
classificazione alfanumerica delle attivita' economiche, di un
elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico
territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale:
a) della classificazione relativa alla territorialita'
delle attivita' turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al
decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee
cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;
b) delle rilevazioni sulla capacita' di carico turistica
effettuate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e degli indicatori di densita' turistica rilevati
dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il
numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto
conto della popolazione residente;
c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei
comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle
aree a maggiore densita' turistica ovvero prossime ai siti di
interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai
siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle
citta' d'arte, purche' rispondenti ai criteri di cui alle lettere a)
e b)»;
al comma 3, le parole: «dal comma 1, pari a 25 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 1-bis e 1-ter, pari a 35
milioni»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: "un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' per i soggiorni di studio degli alunni
del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito
dei programmi internazionali di mobilita' studentesca riferiti agli
anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021";
c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
"11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per
tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo
instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in
caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le
prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di
contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono
rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, la controprestazione gia' ricevuta puo'
essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro
quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per
diciotto mesi dall'emissione.
12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato
entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da
parte del destinatario. Il voucher puo' essere emesso e utilizzato
anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso
gruppo societario. Puo' essere utilizzato anche per la fruizione di
servizi successiva al termine di validita', purche' le relative
prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo
periodo";
d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
"12-bis. La durata della validita' dei voucher pari a
diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai
voucher gia' emessi alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per
i voucher non usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi
di cui al presente articolo e' corrisposto, entro quattordici giorni
dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai
voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai
contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque
interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo puo'
essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto
entro quattordici giorni dalla richiesta.
12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo, con
una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di
euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di
voucher emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla
scadenza di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del
fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo e'
riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo
precedente. I criteri e le modalita' di attuazione e la misura
dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con
regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno
2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo
179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma
98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286"».
All'articolo 183:
al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le
parole: «per l'anno 2021» e' inserito il seguente segno
d'interpunzione: «,» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione » sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «Fondo emergenze imprese
e istituzioni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per
le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali», le parole:
«210 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «171,5 milioni
di euro» e dopo le parole: «dell'intera filiera dell'editoria» sono
inserite le seguenti: «, compresi le imprese e i lavoratori della
filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano
redditi prevalentemente dai diritti d'autore»;
al comma 3, la parola: «bigliettazione» e' sostituita dalle
seguenti: «vendita di biglietti d'ingresso,»;
al comma 4, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo» e le
parole: «dall'articolo 1 decreto del Ministero» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'articolo 1 del decreto del Ministro»;
al comma 6, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo»;
al comma 7, terzo periodo, le parole: «legge di 14 novembre»
sono sostituite dalle seguenti: «legge 14 novembre» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, nonche', mediante apposito riparto
del Fondo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016,
la dotazione prevista dall'articolo 28, comma 1, della medesima
legge, limitatamente all'anno 2020»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale italiana
della cultura", in via straordinaria e in deroga a quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106, e' conferito alle citta' di Bergamo e di Brescia, al fine di
promuovere il filando socio-economico e culturale dell'area
sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19. A tal fine, le citta' di Bergamo e di Brescia presentano
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,
entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative
finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale
materiale e immateriale.
8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge
13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le seguenti parole: "A
eccezione dell'anno 2020,"»;
al comma 10, le parole: «Al di fine di sostenere» sono
sostituite dalle seguenti: «Al fine di sostenere»;
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura",
istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio
2020, n. 15, e' incrementata di 15 milioni di euro per l' anno 2020»;
al comma 11:
all'alinea, le parole: «legge 24 aprile, n. 27» sono
sostituite dalle seguenti: «legge 24 aprile 2020, n. 27»;
alla lettera b), capoverso 2:
al secondo periodo, dopo la parola: «provvede» sono
inserite le seguenti: «al rimborso o» e le parole: «di pari importo
al titolo di acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «di importo
pari al prezzo del titolo di acquisto»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al
rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata
ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validita' del
voucher quando la prestazione dell'artista originariamente
programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel
medesimo periodo di validita' del voucher. In caso di cancellazione
definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al
rimborso con restituzione della somma versati»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui ai, commi 1 e 2 si
applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure di
contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
n. 13, con riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di
ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle
citate misure di contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i
quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le
condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c).
Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"»;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 11,
lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher gia'
emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, le parole: "160 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "190 milioni".
11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo per
il sostegno alle attivita' dello spettacolo dal vivo, con una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle
imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di
musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o
associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che
non siano gia' finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo,
per le attivita' di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire
ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese
organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza
degli spazi, nonche' dall'attuazione delle prescrizioni e delle
misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere
derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020,
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto»;
al comma 12, le parole: «All'onere derivante dai commi 1, 2, 3,
9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai
commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e 11-ter» e le parole: «435 milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «441,5 milioni»;
alla rubrica, le parole: «settore cultura» sono sostituite
dalle seguenti: «settore della cultura».
All'articolo 184:
al comma 1, primo periodo, le parole: «investimenti e altri
interventi per la tutela» sono sostituite dalle seguenti:
«investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la
conservazione, il restauro»;
al comma 2, le parole: «di cui dal titolo II» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al titolo II» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui
al primo periodo puo' consistere anche in operazioni di
microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e
di crowdfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della
collettivita' al finanziamento della cultura»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: «Fondo
sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo
sviluppo e la coesione»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma
della citta' di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)
all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto
"Padova Urbs Pieta', Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli
pittorici del Trecento" e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
per l'anno 2020»;
al comma 6, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «52 milioni»;
alla rubrica, la parola: «cultura» e' sostituita dalle
seguenti: «per la cultura».
All'articolo 185:
al comma 2, le parole: «della presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «del presente decreto»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al
residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati
nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e sono
ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il
tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di
gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n.
35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti
agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalita' definite
con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della
condizione reddituale dei destinatari».
Al capo I del titolo VIII, dopo l'articolo 185 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 185-bis (Patrimonio culturale immateriale tutelato
dall'UNESCO). - 1. Per sostenere gli investimenti volti alla
riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale
immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per
la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a
Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre
2007, n. 167, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
delle misure restrittive adottate in relazione ad essa, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto».
All'articolo 186:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «con modificazione» sono sostituite
dalle seguenti: «, con modificazioni,»;
al capoverso 1-ter, quarto periodo, le parole: «sulla quota»
sono sostituite dalle seguenti: «alla quota».
All'articolo 187:
al comma 1, le parole: «26 ottobre 1974, n. 633» sono
sostituite dalle seguenti: «26 ottobre 1972, n. 633».
All'articolo 189:
al comma 1, le parole: «per dallo svolgimento» sono sostituite
dalle seguenti: «per lo svolgimento».
All'articolo 190:
al comma 2, primo periodo, le parole: «del regolamento UE» sono
sostituite dalle seguenti: «del citato regolamento (UE) n. 1407/
2013»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «a medesime» sono
sostituite dalle seguenti: «alle stesse»;
al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «deve essere
presentato» sono inserite le seguenti: «a pena di scarto» e le
parole: «, pena lo scarto del modello F24» sono soppresse.
All'articolo 192:
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroga di un termine
relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani».
All'articolo 194:
al comma 1, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
All'articolo 195:
alla rubrica, la parola: «emergenze» e' sostituita dalle
seguenti: «per emergenze relative alle».
Al capo II del titolo VIII, dopo l'articolo 195 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 195-bis (Disposizioni in materia di tutela del diritto
d'autore). - 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della
direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su
istanza dei titolari dei diritti, puo' ordinare ai fornitori di
servizi della societa' dell'informazione che utilizzano, a tale fine,
anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine
alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.
2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n.
249, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Se
l'inottemperanza ri-guarda ordini impartiti dall'Autorita'
nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e
dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per
cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notifica della contestazione".
Art. 195-ter (Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto
1981, n. 416). - 1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel
caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui
pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione
ai sensi e per gli effetti del primo comma.
In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la
continuita' delle pubblicazioni e dell'attivita' dell'impresa per la
sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato puo'
autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori
e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone
offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al
secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di
azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si
applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6,
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14" ».
All'articolo 196:
al comma 3, alinea, le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle
seguenti: «1° luglio».
All'articolo 198:
al comma 1:
al secondo periodo, dopo le parole: «agli operatori che» sono
inserite le seguenti: «alla data di presentazione della domanda di
accesso» e le parole: «regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012»
sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 965/2012 della
Commissione, del 5 ottobre 2012»;
al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonche' le modalita' di recupero dei contributi
eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a
quanto disposto dal secondo periodo»;
alla rubrica, le parole: «fondo compensazione danni» sono
sostituite dalle seguenti: «di un fondo per la compensazione dei
danni subiti dal».
All'articolo 199:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18,» sono inserite le seguenti: «convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» e le parole: « che
dimostrino di aver subito subito» sono sostituite dalle seguenti:
«che dimostrino di aver subito»;
alla lettera b), dopo le parole: «a legislazione vigente»
sono inserite le seguenti: «e nel rispetto degli equilibri di
bilancio», le parole: «nel limite massimo di 2 milioni di euro per
l'anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a
ciascuna minore giornata di lavoro» sono sostituite dalle seguenti:
«nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad
euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di
lavoro prestata in meno» e le parole: «ed e' cumulabile con
l'indennita' di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17,
comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 » sono soppresse;
al comma 3:
alla lettera b), le parole: «delle legge» sono sostituite
dalle seguenti: «della legge»;
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del
servizio ferroviario portuale attualmente in corso e' prorogata di 12
mesi»;
al comma 8, le parole: «e delle Autorita' portuali» sono
sostituite dalle seguenti: «e dall'Autorita' portuale di Gioia
Tauro»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Al fine di sostenere la competitivita' dei servizi
prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo
il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
inserito il seguente:
"1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, le unita' di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate,
in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i
principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di
certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio".
8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di
digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti
nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni
vigenti e agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di
qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o a privati, i
documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni
documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di
esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale.
Qualora il documento cartaceo sia richiesto in originale, esso puo'
essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero
trasmesso alle autorita' richiedenti secondo modalita' conformi alle
disposizioni in materia di salvaguardia della salute adottate a
seguito dell'emergenza da COVID-19.
8-quater. Con riguardo alla societa' capogruppo e alle
societa' del gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del
decreto-legge 31 agosto, 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo
26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora,
durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi
collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato
articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma alla data di
presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non
sia stato ancora emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26,
comma 3, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti
a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione
dell'attivita' lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se
antecedenti alla medesima. Il Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di
4,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,9 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021»;
al comma 10, le parole da: «dal presente articolo» fino a:
«indebitamento» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 7, 8 e
10-bis del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di
saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di
fabbisogno e indebitamento;»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le disponibilita'
del fondo, nel limite di 5 milioni di euro, sono destinate a
compensare, anche parzialmente, le Autorita' di sistema portuale dei
mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto,
dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per
effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute
pubblica.
10-ter. Le disponibilita' residue del fondo di cui al comma
10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono
destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione
operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di
persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito,
nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una
diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto
al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto
conto, altresi', della riduzione dei costi sostenuti.
10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle
Autorita' di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni
attuative dei commi 10-bis e 10-ter.
10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis
e 10- ter del presente articolo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».
Dopo l'articolo 199 e' inserito il seguente:
«Art. 199-bis (Disposizioni in materia di operazioni portuali).
- 1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da
COVID-19 e di favorire la ripresa delle attivita' portuali,
all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 4 e' abrogata;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di
svolgimento di operazioni portuali ne' mediante le imprese
autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo ne' tramite il
ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale
temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17,
la nave e' autorizzata a svolgere le operazioni in regime di
autoproduzione a condizione che:
a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto
all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e
dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;
c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata
idonea cauzione.
4-ter. L' autorizzazione di cui al comma 4-bis e'
rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle
condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non e' compresa nel
numero massimo di cui al comma 7".
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal
comma 1 del presente articolo, anche relativamente alla
determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissazione
dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di
economicita' dei servizi di trasporto pubblico locale di corto
raggio».
All'articolo 200:
al comma 1, primo periodo, le parole: «oggetto di» sono
sostituite dalle seguenti: «sottoposto a»;
al comma 2, primo periodo; le parole: «della presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 5, dopo le parole: «e' effettuata» sono inserite le
seguenti: «senza l'applicazione di penalita'»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e
di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' autorizzato il
pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse
a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse
dalle regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attivita'
di verifica. La relativa erogazione e' disposta con cadenza
semestrale.
5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti
dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e
l'erogazione alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per
gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1,
commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e dell'articolo
1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono effettuate
in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni gia' trasmesse
dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le
somme residuate dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e quelle residuate dagli importi
di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi
dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sulla base delle istanze gia' presentate dalle aziende stesse alla
data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilita' e le
misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al
30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche
le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5,
lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285
del 1992»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «per l'attrezzaggio dei relativi
parchi finalizzato» sono sostituite dalle seguenti: «per
l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' per il
finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche mediante
contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i
servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a
pedalata assistita e progettate per la mobilita' condivisa e
all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili
e di mobilita' condivisa con i programmi di esercizio esistenti»;
al secondo periodo, le parole: «ed all'articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» sono sostituite dalle seguenti:
«e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,»;
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter,
nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
incrementate dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di
euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto».
Dopo l'articolo 200 e' inserito il seguente:
«Art. 200-bis (Buono viaggio). - 1. Al fine di sostenere la
ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito
mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio
con conducente e consentire, in considerazione delle misure di
contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto
trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo, con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla
concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle
persone fisicamente impedite o comunque a mobilita' ridotta ovvero
con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni
capoluoghi di citta' metropolitane o capoluoghi di provincia, di un
buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e,
comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da
utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di
taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31
dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono
reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del
computo del valore dell'indicatore della situazione economica
equivalente.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, si provvede al
trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse
del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:
a) una quota pari all'80 per cento del totale, per
complessivi 4 milioni di euro, e' ripartita in proporzione alla
popolazione residente in ciascun comune interessato;
b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1
milione di euro, e' ripartita in parti eguali tra tutti i comuni
interessati.
3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle
regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e
delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle
predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore
dei comuni compresi nel proprio territorio.
4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo
contributo prioritariamente tra i nuclei familiari piu' esposti agli
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COV1D-19
e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non gia'
assegnatari di misure di sostegno pubblico.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto».
All'articolo 201:
al comma 2, le parole: «Pe le medesime» sono sostituite dalle
seguenti: «Per le medesime» e le parole: «i sub-fornitori» sono
sostituite dalla seguente: «sub-fornitori».
All'articolo 202:
al comma 1:
alla lettera b):
al capoverso 4, al primo periodo, le parole: «e sottoposto»
sono sostituite dalla seguente: «sottoposto» e le parole: «e'
definito» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e, al
secondo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«terzo comma»;
al capoverso 4-bis, al primo periodo, le parole: «senza
indugio» sono sostituite dalle seguenti: «, entro trenta giorni dalla
costituzione della societa' ai sensi del comma 4,» e dopo il primo
periodo sono inseriti i seguenti: «Tale piano e' trasmesso alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari
competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di
trenta giorni dalla data di assegnazione»;
alla lettera c):
al capoverso 5, le parole: «convertito in legge con
modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
al capoverso 5-ter, dopo la parola:. «fiscale» e' soppresso
il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera d), la parola: «soppresso» e' sostituita dalla
seguente: «abrogato»;
alla lettera e), capoverso 7, terzo periodo, le parole: «al
comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In considerazione del calo del traffico negli
aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo
Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti
economici, e' prorogata di due anni la durata delle concessioni per
la gestione e lo sviluppo dell'attivita' aeroportuale, in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto»;
al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge 5 febbraio 2020, n.
3» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2020, n. 21,».
All'articolo 203:
al comma 1, la parola: «assoggettate» e' sostituita dalla
seguente: «assoggettati», la parola: «EASA» e' sostituita dalle
seguenti: «Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)» e le
parole: «regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del
5 ottobre 2012»;
ai commi 3 e 4, le parole: «della presente disposizione» sono
sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
All'articolo 204:
al comma 2, la parola: «previsioni» e' sostituita dalla
seguente: «disposizioni».
All'articolo 205:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti
dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda
e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle
procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n.
3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, per l'organizzazione dei
servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con
le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata
per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma
998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e' prorogata
fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del
citato regolamento (CEE) n. 3577/92 e comunque non oltre la data del
28 febbraio 2021 ».
All'articolo 206:
al comma 2, le parole: «fino ad un massimo di 10 esperti o
consulenti» sono sostituite dalle seguenti: «di esperti o consulenti
fino al numero massimo di 10», le parole: «di comprovata esperienza,
nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico,
tecnico-ingegneristiche» sono sostituite dalle seguenti: « di
comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e nelle
discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche» e le parole: «a
valere sulle» sono sostituite dalle seguenti: «posti a carico delle»;
al comma 3, al terzo periodo, le parole: «il termine di cui al
precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di
sessanta giorni di cui al secondo periodo» e, al quarto periodo, le
parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui al secondo periodo»;
al comma 4, secondo e terzo periodo, dopo la parola:
«Commissario» e' inserita la seguente: «straordinario»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla
strada statale n. 4 "via Salaria" - variante Trisungo-Acquasanta - 2°
lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonche' gli interventi
relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - Realizzazione di
strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, e' autorizzata la spesa
di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per
l'anno 2021 per le attivita' di progettazione, da concludere entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite
all'ANAS S.p.A. per le attivita' di progettazione nonche', per la
quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi
interventi, che sono inseriti nel contratto di, programma con l'ANAS
S.p.A. con priorita' di finanziamento e realizzazione.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
al comma 6, dopo la parola: «Commissario» e' inserita la
seguente: «straordinario»;
al comma 7, le parole: «di cui articolo 1» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 1,», le parole: «legge 31
dicembre 2018, n. 145» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30
dicembre 2018, n. 145,» e le parole: «della tratta autostradale» sono
sostituite dalle seguenti: «delle tratte autostradali»;
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 30
giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle
infrastrutture autostradali relative a una o piu' regioni,
l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' avvenire anche in
favore di societa' integralmente partecipate da altre pubbliche
amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti esercita sulla societa' il controllo analogo di cui
all'articolo 5 del citato codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' previste dal citato articolo
178, comma 8-ter»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interventi urgenti
per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle
tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito
degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonche' per la
realizzazione di nuove infrastrutture autostradali».
All'articolo 207:
al comma 2, al primo periodo, la parola: «hanno» e' sostituita
dalla seguente: «abbiano» e, al secondo periodo, la parola:
«previsioni» e' sostituita dalla seguente: «disposizioni».
All'articolo 208:
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
« 3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il porto di
Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il
relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura
ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa
intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
Regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione
ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per
l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si
provvede secondo le modalita' previste nei contratti di programma di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,
prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto
di programma - parte investimenti. Agli interventi per la
manutenzione della tratta di cui al primo periodo si provvede
nell'ambito dell'efficientamento annuale del contratto di programma -
parte servizi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
Regione Calabria e la societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.,
sentita l'Autorita' portuale di Gioia Tauro, definiscono, d'intesa
tra loro, la programmazione delle attivita' finalizzate allo sviluppo
dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di
adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonche' i relativi
fabbisogni»;
al comma 4, le parole: «, a valere sulle medesime risorse di
cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «di euro 9 milioni nel
2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, di
euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «di euro 11 milioni nel 2020, di euro 21
milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel
2023, di euro 19 milioni nel 2024»;
al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente: «Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla
mobilita' a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di
garantire lo sviluppo della intermodalita' nel trasporto delle merci
nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T e' autorizzata
la spesa di euro 5 milioni nel 2020, di euro 16 milioni annui dal
2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel
2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di
euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3
milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di
potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese
(Parma-La Spezia)»;
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5
si provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24
milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33
milioni per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26
milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20
milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14
milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7
milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a valere
sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e attribuite alla societa' Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per
l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle
risorse del medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della
legge n. 232 del 2016 gia' trasferite al bilancio della societa' Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. Alla compensazione, in termini di
indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a
euro 23 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2023, a euro 20
milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189».
All'articolo 209:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020 e di»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 e a» e, al secondo
periodo, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle
seguenti: «di conto capitale».
All'articolo 210:
al comma 1, dopo la parola: «mutualistica» e' soppresso il
seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 3, la parola: «traporti» e' sostituita dalla seguente:
«trasporti» e le parole: «l-ter e l-quater» sono sostituite dalle
seguenti: «l-ter) e l-quater)».
All'articolo 211:
al comma 1, le parole: «Corpo della capitanerie di porto» sono
sostituite dalle seguenti: «Corpo delle capitanerie di porto», le
parole: «dal data» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data» e le
parole: «alle medesime Forze» sono sostituite dalle seguenti: «al
medesimo Corpo»;
al comma 3, le parole: «e di ogni altra clausola» sono
sostituite dalle seguenti: «e ogni altra clausola»;
al comma 4, dopo le parole: «euro 2.230.000» sono inserite le
seguenti: «per l'anno 2020,».
Dopo l'articolo 211 e' inserito il seguente:
« Art. 211-bis (Continuita' dei servizi erogati dagli operatori
di infrastrutture critiche). - 1. Gli operatori di infrastrutture
critiche, al fine di assicurare la continuita' del servizio di
interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle
infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di
sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi
derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorita'
competenti. Resta fermo, per gli aspetti di sicurezza cibernetica,
quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dal
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.
2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza e' redatto d'intesa
con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11,
comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e recepisce
il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14
dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono comunicate
ai Ministeri competenti per materia e al Ministero dell'interno,
anche per gli aspetti di sicurezza informatica connessi alla
protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e
alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma
3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.
3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento
all'emergenza da COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla
gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri competenti e
dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture
critiche.
4. I Ministeri dell'interno e della salute, nell'ambito delle
attivita' connesse con la gestione dell'emergenza da COVID-19,
informando i Ministeri competenti, emanano, per gli aspetti di
rispettiva competenza, proprie direttive per favorire l'attuazione
delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e per
garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la
protezione del personale operativo dal contagio e la mobilita' sul
territorio nazionale per esigenze di continuita' operativa e
attivita' manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi,
compresi coloro che provengono dall'estero.
5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono
considerati operatori di infrastrutture critiche:
a) le societa' che gestiscono le infrastrutture individuate
con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo
economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
11 aprile 2011, n. 61, nonche' le societa' che gestiscono altre
infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in
funzione dell'emergenza da COVID-19;
b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di
servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
65;
c) le societa' e gli enti che gestiscono od ospitano i
sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio
nazionale, nonche' i sistemi spaziali nazionali impiegati per
finalita' di difesa e sicurezza nazionale;
d) ogni altra societa' o ente preposti alla gestione di
infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
competenti.
6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Dopo l'articolo 212 e' inserito il seguente:
« Art. 212-bis (Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di
trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia). - 1. Dopo
l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e' inserito il
seguente:
"Art. 18-bis. - 1. Al fine di incentivare la salvaguardia
ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria
nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilita' e
l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti
al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di
euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per
l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su
acqua».
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per
l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni
di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Dopo l'articolo 213 e' inserito il seguente:
«Art. 213-bis (Interventi di messa in sicurezza del
territorio). - 1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare
svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella citta' di Taranto
nel 2026, per l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4
milioni di euro per il finanziamento degli interventi di messa in
sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico
finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei
Giochi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265».
All'articolo 214:
al comma 1, le parole: «1 luglio 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «1° luglio 2009»;
al comma 2, le parole: «prevenzione cui al comma 1 » sono
sostituite dalle seguenti: «prevenzione di cui al comma 1»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in
tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026,
sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020
per la realizzazione dell'intervento denominato "SS 42 - variante
Trescore-Entratico". All'onere derivante dal presente comma, pari a
10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto.
2-ter. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in
tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026,
all'ANAS S.p.A. e' assegnata la somma di 10 milioni di euro per
l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato
"Collegamento tra la strada statale n. 11 - tangenziale ovest di
Milano - variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate
- tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 - tratta C
da Abbiategrasso a Vigevano)". All'onere derivante dal presente
comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;.
al comma 3, le parole: «dall'emergenza» sono sostituite dalle
seguenti: «all'emergenza»;
alla rubrica, la parola: «ANAS» e' sostituita dalle seguenti:
«dell'ANAS».
All'articolo 215:
al comma 1, alinea, e al comma 2, lettera a), dopo le parole:
«decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono inserite le seguenti: «,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;
al comma 1, alinea, le parole: «nei confronti aventi diritto»
sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti degli aventi diritto»;
al comma 2, lettera b), la parola: «attuative» e' sostituita
dalla seguente: «attuativi».
All'articolo 216:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «al 30 giugno 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2020»;
alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio o mediante
rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di
3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre
2020»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19» sono inserite le seguenti: «, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di
ripresa graduale delle attivita' medesime disposta con i successivi
decreti attuativi nazionali e regionali», le parole: «in scadenza
entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in essere
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto», le parole: «equilibrio economico-finanziarie» sono
sostituite dalle seguenti: «equilibrio economico-finanziario» e dopo
le parole: «anche attraverso la proroga della durata del rapporto,»
sono inserite le seguenti: «comunque non superiore a ulteriori tre
anni,»;
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La revisione
del rapporto concessorio puo' essere concordata anche in ragione
della necessita' di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la
predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire
condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla
riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti
sportivi»;
al quarto periodo, le parole: «dal concessionario» sono
soppresse;
al comma 3, primo periodo, le parole: «e a decorrere» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere»;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ai contratti di
abbonamento» sono inserite le seguenti: «, anche di durata uguale o
superiore a un mese,».
All'articolo 217:
al comma 2, al secondo periodo, le parole: «del predetto Fondo»
sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 1» e, al
terzo periodo, le parole: «fossero inferiori» sono sostituite dalle
seguenti: «sia inferiore» e la parola: «verra'» e' sostituita dalla
seguente: «e'».
Dopo l'articolo 217 e' inserito il seguente:
«Art. 217-bis (Sostegno delle attivita' sportive
universitarie). - 1. Per sostenere le attivita' sportive
universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la
pratica dello sport nelle universita', danneggiate dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della legge 28
giugno 1977, n. 394, e' integrata di 3 milioni di euro per l'anno
2020.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto».
All'articolo 218:
al comma 3, quarto periodo, la parola: «previsi» e' sostituita
dalla seguente: «previsti» e dopo le parole: «codice del processo
amministrativo» sono inserite le seguenti: «,di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «approvato con il
Decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'allegato 1 al decreto legislativo».
Al capo IV del titolo VIII, dopo l'articolo 218 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 218-bis (Associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Al
fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche
adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento
delle loro attivita', in ragione del servizio di interesse generale
da esse svolto per la collettivita' e in particolare per le comunita'
locali e per i giovani, in favore delle associazioni sportive
dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato
olimpico nazionale italiano e' autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche
giovanili e lo sport.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto».
All'articolo 219:
al comma 1, la parola: «disinfestazione» e' sostituita dalla
seguente: «disinfezione»;
al comma 3, capoverso 7, le parole: «straordinario, di cui
euro» sono sostituite dalle seguenti: «straordinario, euro» e le
parole: «,nonche' di cui euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed
euro»;
al comma 4, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1, 2 e 3».
Dopo l'articolo 220 e' inserito il seguente:
«Art. 220-bis (Interventi urgenti per la corresponsione dei
crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di
cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). -
1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attivita'
professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19,
l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle
prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, iscritto nel programma 1.4
"Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria"
della missione 1 "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero
della giustizia, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno
2020, da destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non
pagati relativi alle predette prestazioni professionali, in
riferimento agli anni pregressi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto».
L'articolo 221 e' sostituito dal seguente:
«Art. 221 (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e
penale). - 1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il
periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera
sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice
penale".
2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla
diffusione del COV1D-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.
3. Negli uffici che, hanno la disponibilita' del servizio di
deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo
16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1
del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo
unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui
all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli
atti con le modalita' previste dal primo periodo del presente comma,
sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la
piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non
sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo
dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non telematica.
4. Il giudice puo' disporre che le udienze civili che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti
siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti
le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno
trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa e'
sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un
termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il
deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare
istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione
del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque
giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di
note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma
dell'articolo 181 del codice di procedura civile.
5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il
deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati puo'
avvenire in modalita' telematica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio e'
preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta
l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature informatiche,
unitamente alla funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo
unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo
unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in
giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi
telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica
prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. La partecipazione alle udienze civili di una o piu' parti o
di uno o piu' difensori puo' avvenire, su istanza dell'interessato,
mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati
con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. La parte puo'
partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si
collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso
avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante
collegamento a distanza e' depositata almeno quindici giorni prima
della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice
dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle
modalita' del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza.
All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si
tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori
operazioni e' dato atto nel processo verbale.
7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, puo'
disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di
soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del
giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso
la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti
audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia. L'udienza e' tenuta con la presenza del
giudice nell'ufficio giudiziario e con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle
parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai
procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la
sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalita' del
collegamento. All'udienza il giudice da' atto delle modalita' con cui
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle
parti, la loro libera volonta'. Di questa e di tutte le ulteriori
operazioni e' dato atto nel processo verbale.
8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del
consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di
procedura civile, il giudice puo' disporre che il consulente, prima
di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento
di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con
dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel
fascicolo telematico.
9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e
147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli
imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per
altra causa e dei condannati detenuti e' assicurata, con il consenso
delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a
distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei
commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell'imputato o
del condannato e' espresso personalmente o a mezzo di procuratore
speciale. L'udienza e' tenuta con la presenza del giudice, del
pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio
giudiziario e si svolge con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al
pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la
partecipazione il giorno, l'ora e le modalita' del collegamento.
10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno
diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli
articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su
richiesta dell'interessato o quando la misura e' indispensabile per
salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono
essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature
e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e
minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al
presente comma puo' essere autorizzata oltre i limiti stabiliti
dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto
articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.
11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti
nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della
giustizia non avente natura regolamentare e' autorizzato il deposito
con modalita' telematica, presso gli uffici del pubblico ministero,
di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo
415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche' di atti e
documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria,
secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,
n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della
ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo
le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo
periodo. Il decreto di cui al primo periodo e' adottato previo
accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi
e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei
servizi di comunicazione dei documenti informatici».
L'articolo 222 e' sostituito dal seguente:
«Art. 222 (Disposizioni a sostegno delle filiere agricole,
della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Al fine di favorire il
rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della
pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate
le misure di cui al presente articolo.
2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle
filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole,
florovivaistiche, vitivinicole nonche' dell'allevamento,
dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, e' riconosciuto
l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo
dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita' attuative del
presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in
426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni
del presente comma e' subordinata all'autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, un fondo denominato "Fondo
emergenziale per le filiere in crisi", con una dotazione di 90
milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti
diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato
e al settore zootecnico. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione
del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti
nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE)
2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il
regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nonche' di quanto
previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863
final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in
favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime
di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione
C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, e' trasferita all'Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per
l'anno 2020.
5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1,
comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del
Fondo di so-lidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e'
incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Il comma 520 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, e' sostituito dal seguente:
"520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilita'
economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari,
incentivando una maggiore integrazione e una migliore e piu' equa
distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento
attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, e' concesso
alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto,
nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese
ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo
sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di
precisione o alla tracciabilita' dei prodotti con tecnologie
blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di
aiuti de minimis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure
per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 521".
7. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, e' sostituito dal seguente:
"2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle
imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da
COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo con una
dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione
dell'attivita' economica delle imprese del settore della pesca e
dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e
le modalita' di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de
minimis' nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonche' di
quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)
1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19' e successive modificazioni e integrazioni".
8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che
esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e
lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad
esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita' di
950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennita' e' erogata con le
modalita' previste dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine e' autorizzata una
spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e
8 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi
dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del
presente articolo».
Dopo l'articolo 222 e' inserito il seguente:
«Art. 222-bis (Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali
gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020). - 1. Le
imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in
conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo
al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi,
in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi
previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e
produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n.
102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di
dichiarazione di eccezionalita' degli eventi di cui al presente
comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate
dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile
2020, la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi
indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 10 milioni di
euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto».
All'articolo 223:
alla rubrica, dopo la parola: «Contenimento» e' inserita la
seguente: «della».
All'articolo 224:
al comma 2, lettera b), capoverso 3-decies, le parole: «l"Istat
e' delegato a definire, nel termine di 90 giorni,» sono sostituite
dalle seguenti: «l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
definisce»;
al comma 3:
alla lettera a), le parole: «, e comunque non prima
dell'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: «o, se
successiva, dalla data di entrata in vigore»:
alla lettera b), capoverso 10-bis, dopo le parole: «di Trento
e» e' inserita la seguente: «di» e la parola: «risultante» e'
sostituita dalla seguente: «risultanti»;
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente:
"4-octies. In relazione alla necessita' di garantire
l'efficienza e la continuita' operativa nell'ambito della filiera
agroalimentare, la validita' dei certificati di abilitazione
rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
agosto 2012, n. 150, nonche' degli attestati di funzionalita' delle
macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del
medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o
in corso di rinnovo, e' prorogata di dodici mesi e comunque almeno
fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza"».
Dopo l'articolo 224 sono inseriti i seguenti:
«Art. 224-bis (Sistema di qualita' nazionale per il benessere
animale). - 1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualita'
alimentare e di sostenibilita' economica, sociale e ambientale dei
processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni
di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni
nell'ambiente, e' istituito il "Sistema di qualita' nazionale per il
benessere animale", costituito dall'insieme dei requisiti di salute e
di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme
europee e nazionali, in conformita' a regole tecniche relative
all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli
animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione
delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento
produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema e'
volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad
applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli
previsti. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo
le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina
produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti
conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei
sistemi di certificazione e di qualita' autorizzati alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza
e controllo, le modalita' di utilizzo dei dati disponibili nelle
banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore
agricolo e sanitario, nonche' di tutte le ulteriori informazioni
utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le
modalita' di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono
registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i
campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate
dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati
dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di
concerto con il Ministro della salute, e' istituito e regolamentato
un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il
regime e le modalita' di gestione del Sistema, incluso il ricorso a
certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformita' al
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente
unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto
organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 224-ter (Sostenibilita' delle produzioni agricole). - 1.
Al fine di migliorare la sostenibilita' delle varie fasi del processo
produttivo del settore vitivinicolo, e' istituito il sistema di
certificazione della sostenibilita' della filiera vitivinicola, come
l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con
uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme
tecniche che contraddistinguono il disciplinare di produzione sono
aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i
piu' recenti orientamenti in materia di sostenibilita' economica,
ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalita'
produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma
2.
2. Al fine di definire e aggiornare il disciplinare di
produzione di cui al comma 1, nonche' di valutare l'impatto delle
scelte operate, e' istituito il sistema di monitoraggio della
sostenibilita' e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i
cui indicatori sono definiti con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. I dati e le informazioni ricavati dal sistema di
monitoraggio di cui al comma 2 confluiscono nella rete di
informazione contabile agricola di cui al regolamento (CE) n.
1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che, a questo fine,
adegua il relativo sistema di rilevazione, in conformita' alla
comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla
strategia dal produttore al consumatore.
4. In sede di prima applicazione, il disciplinare di cui al
comma 1 si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata
per la filiera vitivinicola, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4,
alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di
certificazione, opportunamente integrate introducendo i principi
della sostenibilita' richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi
di certificazione esistenti a livello nazionale.
5. Il disciplinare di cui al comma 1 e' approvato dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere
dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata di cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014.
6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e delle procedure
di cui al presente articolo, la certificazione della sostenibilita'
del processo produttivo puo' essere estesa ad altre filiere
agroalimentari».
All'articolo 225:
al comma 1, le parole: «la situazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «la situazione», dopo le parole: «di irrigazione,» e'
inserita la seguente: «la» e dopo la parola: «abilitati» e' soppresso
il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 5, le parole: «la modalita'» sono sostituite dalle
seguenti: «le modalita'»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei
contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta
dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della
difficolta' da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di
realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per
la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione
dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico
nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, e' consentita la
riprogrammazione delle economie realizzate su interventi
infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche
con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore,
soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.
6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis e'
consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilita' dei
consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della
chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi
maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere
infrastrutturali irrigue.
6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui
interessati comunicano al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di cui ai
commi 6-bis e 6-ter, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui
intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo
la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Consorzi di bonifica
ed enti irrigui».
All'articolo 227:
al comma 1, dopo le parole: «e' istituito un Fondo» sono
inserite le seguenti: «con la dotazione»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «del territorio e del
mare» sono sostituite dalle seguenti: «della tutela del territorio e
del mare,».
Dopo l'articolo 227 e' inserito il seguente:
«Art. 227-bis (Rafforzamento della tutela degli ecosistemi
marini). - 1. Al fine di promuovere l'attivita' turistica del Paese e
di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette,
anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il
rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto».
All'articolo 228:
al comma 1, lettera b), la parola: «soppresso» e' sostituita
dalla seguente: «abrogato».
Dopo l'articolo 228 e' inserito il seguente:
«Art. 228-bis (Abrogazione dell'articolo 113-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi
e temporali del deposito temporaneo di rifiuti). - 1. L'articolo
113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' abrogato».
All'articolo 229:
al comma 2:
al secondo periodo, le parole: «50 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «70 milioni»;
il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Al relativo
onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui,
sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte
dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di
competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20 milioni
di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente
riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto
di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un
fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le
risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare
le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite
di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281
del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse
del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere
derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «della domanda di
mobilita'» e' soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata
alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni
della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto
anni di eta'. Il contributo di cui al presente comma puo' essere
concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e
fino a esaurimento delle stesse ed e' pari al 60 per cento della
spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la
sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori
entro o fuoribordo elettrici e non puo' superare l'importo di euro
500.
4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis puo' essere
richiesto per una sola volta. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' e i termini
per la concessione e l'erogazione del contributo, anche ai fini del
rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis.
4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1
milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto».
Al capo VII del titolo VIII, dopo l'articolo 229 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 229-bis (Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi
di protezione individuale). - 1. Per fare fronte all'aumento dei
rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti
monouso da parte della collettivita', ai sensi dell'articolo 15 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una o piu' linee guida del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono
individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,
volte a definire:
a) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi di
protezione individuale usati presso gli esercizi della grande
distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del
settore terziario;
b) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi di
protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attivita'
economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i
propri impianti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma
sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei
dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1
milione di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi
di cui al comma 1 nonche' la prevenzione, il riuso e il riciclo dei
dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito
dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il
programma di cui al presente comma e', altresi', finalizzato
all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la
disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di
prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di
raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del
recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza
degli utenti e degli operatori. Il programma puo', altresi',
includere lo svolgimento di test e prove finalizzati a dimostrare il
mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso
ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono
stabilite le modalita' per il riparto del fondo di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Al fine di favorire la sostenibilita' ambientale e
ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di
protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri
ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove
possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi
medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di
sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle
disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti
riutilizzabili piu' volte e confezionati, per quanto possibile, con
materiali idonei al riciclo o biodegradabili".
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una
relazione sui risultati dell'attivita' svolta in base al Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in termini di impatto sulla
sostenibilita' ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e
servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei
criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonche' una proposta di
sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare
criteri di sostenibilita' ambientale nelle procedure di acquisto.
7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo
255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto».
All'articolo 230:
ai commi 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo, dopo le
parole: «nella Gazzetta Ufficiale» sono inserite le seguenti: «, 4ª
serie speciale,»;
al comma 2, il terzo periodo e' soppresso;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attivita' didattica in
presenza e di assicurare la continuita' occupazionale e retributiva,
con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo
parziale, e' stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un
contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a
completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarita'.
2-quater. All'onere derivante dal comma 2-ter del presente
articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Incremento del numero
dei posti relativi a concorsi gia' indetti».
Dopo l'articolo 230 e' inserito il seguente:
«Art. 230-bis (Disposizioni finalizzate al reclutamento di
assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del
primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di
bonus ai dirigenti sco-lastici). - 1. Limitatamente ai mesi da
settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalita'
della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia,
nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado,
nonche' per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali
per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a
sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti
tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unita'. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il contingente di cui al primo periodo e' ripartito tra le
istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di
ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a prorogare i contratti a
tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una
durata massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le
assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge
n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159
del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei
predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo
2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.
3. Al fine di evitare la ripetizione di somme gia' erogate in
favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e'
istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per
l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese
sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza
dell'ultrattivita' riconosciuta ai contratti collettivi regionali
relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere
ri-conosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta
ultrattivita'. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito con
decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale "Istruzione e
ricerca". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265».
All'articolo 231:
al comma 1, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2020»;
al comma 2, lettera f), le parole: «e la loro dotazione» sono
sostituite dalle seguenti: «e delle loro dotazioni»;
al comma 3, la parola: «RUP» e' sostituita dalle seguenti:
«responsabile unico del procedimento» e le parole: «delle tempistiche
stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini stabiliti»;
al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «affidamento degli
stessi e» e' inserita la seguente: «che»;
al comma 7, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2020»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per le finalita' di cui al comma 6 sono stanziati
ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla
regione autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche
situate nei territori di competenza»;
al comma 11, la parola: «template» e' sostituita dalle
seguenti: «modelli informatici»;
al comma 12, le parole: «dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni
di euro» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 7 e 7-bis,
pari a 372,23 milioni di euro per l'anno 2020».
Dopo l'articolo 231 e' inserito il seguente:
«Art. 231-bis (Misure per la ripresa dell'attivita' didattica
in presenza). - 1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento
dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza
del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli
uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma
2, a:
a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure
di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al
numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun
ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo
determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di
servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le
assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di
sospensione dell'attivita' in presenza, i relativi contratti di
lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun
indennizzo;
c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione
degli scrutini entro il termine delle lezioni.
2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente
articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui
all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali
con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L' adozione delle predette misure e'
subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.
3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021,
provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il
personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le
eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica».
All'articolo 232:
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per l'anno 2020 e' assegnato un contributo
straordinario di 5 milioni di euro alla citta' metropolitana di
Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto
superiore "Salvatore Quasimodo" in Magenta, al fine di ridurre i
rischi connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;
al comma 6, al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono
soppresse e, al secondo periodo, le parole: «a tutti gli atti» sono
sostituite dalle seguenti: «tutti gli atti».
All'articolo 233:
al comma 2, al primo periodo, le parole: «Piano nazionale di
azione nazionale pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano
di azione nazionale pluriennale» e, al secondo periodo, la parola:
«suddetto» e' soppressa;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «65 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «165 milioni» e, al secondo periodo, le
parole: «di eta'» sono soppresse;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti
parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della
legge 10 marzo 2000, n. 62, e' erogato un contributo complessivo di
120 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in
relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle
compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori,
determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle
misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con
decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo e'
ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al
numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie
di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali
provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni
scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero
di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi
educativi autorizzati»;
al comma 5, le parole: «150 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2020»;
alla rubrica, le parole: «fino ai sedici anni» sono soppresse.
All'articolo 235:
al comma 1, le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «377,6 milioni».
All'articolo 236:
al comma 3, al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 5
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a),» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,» e, al terzo e al quarto
periodo, la parola: «AFAM» e' sostituita dalle seguenti: «di alta
formazione artistica, musicale e coreutica»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali
sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in
musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini
concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati
dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica».
All'articolo 237:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 206» sono sostituite dalle seguenti: «decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206».
All'articolo 238:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse di cui
al presente comma» sono inserite le seguenti: «, nella misura di 45
milioni di euro annui,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«I restanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime
finalita' di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel
precedente periodo, fatta eccezione per l'Istituto superiore di
sanita' e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinatari di specifiche
disposizioni del presente decreto. I criteri di riparto sono
stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti»;
al comma 4, le parole: «dalla entrata in vigore delle presenti
disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata
in vigore del presente decreto»;
al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537,»;
al comma 6, dopo le parole: «di alta formazione» e' inserita la
seguente: «artistica,»;
al comma 8, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537»;
al comma 9, le parole: «per l'anno 2021 a» sono sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2021, a euro», dopo le parole: «per
l'anno 2022 e a» e' inserita la seguente: «euro» e le parole: «dal
2023» sono so-stituite dalle seguenti: «dall'anno 2023»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Piano straordinario
di investimenti nell'attivita' di ricerca».
Al capo IX del titolo VIII, dopo l'articolo 238 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 238-bis (Misure urgenti per la realizzazione di specifici
percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale). - 1. Al fine
di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione
interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel
settore della difesa nonche' di integrare il sistema della formazione
universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del
rilancio e di un piu' armonico sviluppo dei settori produttivi
strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la
difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola
superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione
e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.
2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, anche in
deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo
periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di
docenti per la formazione del collegio del dottorato, puo' emanare
bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della
sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di
tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di
un numero di frequentatori non superiore a trentadue unita'.
3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 e'
attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato
ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della
difesa e da tre esperti di elevata professionalita' scelti dal
Ministro dell'universita' e della ricerca. Lo stesso comitato
ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le
conseguenti attivita' e formula le proposte e i pareri prescritti
dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi
agli studenti.
4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non
spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti
comunque denominati.
5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo
restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati
da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca, la riconfigurazione puo' assumere
carattere di stabilita', mediante il riconoscimento dell'autonomia
statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della
difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per
quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti
interni.
6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione
organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla
tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di quattro unita'
di personale, di cui due professori ordinari e due professori
associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facolta'
assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del
personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Le spese per il funzionamento e per le attivita'
istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il
personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria
manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non
gravano sul Fondo di finanziamento ordinario delle universita' di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della
difesa.
8. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la
spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno
2022, di euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a
decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento
militare previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
All'articolo 240:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «livello
dirigenziale» e' soppresso il seguente segno di interpunzione: «:».
All'articolo 241:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «Fondo Sviluppo e coesione
rinvenienti» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e
la coesione rivenienti» e le parole: «pandemia da COV1D-19» sono
sostituite dalle seguenti: «pandemia di COVID-19»;
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La
riprogrammazione e' definita nel rispetto del vincolo di destinazione
territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale»;
al secondo periodo, le parole: «nelle more di sottoposizione»
sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della sottoposizione»;
al terzo periodo, le parole: «Comitato per la Programmazione
Economica» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato
interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni
parlamentari competenti».
All'articolo 242:
al comma 1, le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle
seguenti: «1° luglio», le parole: «e la mitigazione» sono sostituite
dalle seguenti: «e alla mitigazione» e le parole: «dall'epidemia
COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'epidemia di
COVID-19»;
al comma 3, le parole: «Fondo di Rotazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Fondo di rotazione di cui»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «con modificazione» sono
sostituite dalle seguenti: «con modificazioni»;
al secondo periodo, la parola: «rinvenienti» e' sostituita
dalla seguente: «rivenienti» e le parole: «nelle more di
sottoposizione all'approvazione in CIPE, entro e non oltre il» sono
sostituite dalle seguenti: «nelle more della sottoposizione
all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, entro il»;
al terzo periodo, le parole: «Di tali riprogrammazione» sono
sostituite dalle seguenti: «Di tali riprogrammazioni» e le parole:
«al Comitato per la Programmazione Economica» sono sostituite dalle
seguenti: «al Comitato interministeriale per la programmazione
economica»;
al quarto periodo, la parola: «rinvenienti» e' sostituita
dalla seguente: «rivenienti».
All'articolo 243:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «e' aggiunto il seguente» sono
sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
dopo il capoverso 65-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato
di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al
fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti
nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono
individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri:
spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle
persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo
decreto il Fondo e' ripartito tra i comuni svantaggiati e sono
stabiliti i termini e le modalita' di accesso e di rendicontazione al
fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili
appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso
gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per
l'apertura di attivita' commerciali, artigianali o professionali per
un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione
di inizio attivita'; b) concessione di contributi per l'avvio delle
attivita' commerciali, artigianali e agricole; c) concessione di
contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza
e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso
per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da
destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalita'
di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo
periodo del presente comma, sono altresi' autorizzati alla
concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al
loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad
abitazione principale, nonche' alla concessione in uso gratuito di
locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare
forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei
concessionari.
65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e' destinato al
finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti
nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per
dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, "dottorati
comunali". I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione,
all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali
volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla
transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle
diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attivita'
economiche e al potenziamento delle capacita' amministrative. I
dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del
Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per il
Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto,
criteri e modalita' per la stipula delle convenzioni tra i comuni e
le universita' per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma,
nonche' i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati
comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono
ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito
bando».
All'articolo 244:
al comma 1, dopo la parola: «Sicilia» sono inserite le
seguenti: «nonche' nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli
eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18
gennaio 2017» e le parole: «dell'della legge» sono sostituite dalle
seguenti: «della legge»;
al comma 2, le parole: «Aiuti ai progetti» sono sostituite
dalle seguenti: «Aiuti a progetti»;
al comma 3, le parole: «48,5 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «106,4 milioni» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione»
sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la
coesione,»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta per
le attivita' di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle
regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017».
Dopo l'articolo 245 e' inserito il seguente:
«Art. 245-bis (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123). - 1. Al fine di sostenere il rilancio
produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove
start-up nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata
"Resto al Sud", all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: "fino ad un massimo
di 50.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo
di 60.000 euro";
b) al comma 8, lettera a), le parole: "35 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
c) al comma 8, lettera b), le parole: "65 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».
All'articolo 246:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Sardegna e
Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonche' nelle Regioni Lombardia
e Veneto» e, al secondo periodo, le parole: «educativa e a» sono
sostituite dalle seguenti: «educativa, e a euro»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sostegno al Terzo
settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente
colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19».
La rubrica del capo XII del titolo VIII e' sostituita dalla
seguente: «Accelerazione dei concorsi».
All'articolo 247:
al comma 8, la parola: «ordinamenti» e' soppressa.
All'articolo 248:
al comma 3, primo periodo, le parole: «alla data del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in
vigore del presente decreto».
Alla rubrica della sezione II del capo XII del titolo VIII, le
parole: «per la velocizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «per
l'accelerazione».
All'articolo 250:
al comma 3, le parole: «di cui al decreto del presidente» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Presidente» e le
parole: «decreto del Presidente del Presidente della Repubblica» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «1 gennaio» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio».
All'articolo 251:
al comma 1, le parole: «sono aggiunti» sono sostituite dalle
seguenti: «sono aggiunte»;
al comma 2, dopo le parole: «avviati ai sensi dell'articolo 1»
sono inserite le seguenti: «, commi da 355 a 359,».
All'articolo 252:
al comma 2:
alla lettera a), dopo le parole: «funzionario giudiziario,
senza demerito» sono aggiunte le seguenti: «, per l'accesso alla
selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera a)»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio
nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito, per l'accesso alla
selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera b)»;
dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) aver svolto attivita' lavorativa per almeno cinque
anni presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale
per l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di
laurea»;
al comma 3:
all'alinea, le parole: «adottato con decreto del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «emanato dal
Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1, lettere da a)
ad f),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la
prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a
concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi
attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le
eventuali posizioni ex aequo»;
al comma 6, alinea, le parole: «ai fini di attribuzione» sono
sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'attribuzione»;
al comma 7:
all'alinea, le parole: «adottato con decreto del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «emanato dal
Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la
prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a
concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi
attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le
eventuali posizioni ex aequo»;
al comma 8, le parole: «a bandire» sono sostituite dalle
seguenti: «a indire procedure di reclutamento».
All'articolo 258:
al comma 2, primo periodo, le parole: «della presente
disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 3, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2020».
All'articolo 259:
al comma 1, le parole: «Corpo nazionale di vigili del fuoco»
sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del
fuoco» e le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle
seguenti: «Consiglio dei ministri»;
al comma 2, lettera b, capoverso, le parole: «Restano ferme»
sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Restano ferme»;
al comma 3, le parole: «sui siti istituzionali» sono sostituite
dalle seguenti: «nei siti internet istituzionali».
Dopo l'articolo 259 e' inserito il seguente:
«Art. 259-bis (Misure in materia di assunzione e di formazione
di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Al fine
di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in
conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da
COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi
dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allo
scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, e'
autorizzata, nei limiti delle facolta' assunzionali non soggette alla
riserva dei posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera d),
previste per l'anno 2020 previa individuazione delle cessazioni
intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del
relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66,
commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in via prioritaria,
mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso
pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di
polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento
direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua,
mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del
medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria
della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle
assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e
attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri
stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle
risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del
Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei
posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e
dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le
riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.
2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai
sensi del comma 1 del presente articolo, nonche' quello destinato ai
vincitori del concorso pubblico a complessivi 754 posti, elevati a
938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e
femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5
marzo 2019, ha la durata di sei mesi.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».
All'articolo 260:
al comma 1, le parole «Corpo nazionale di vigili del fuoco »
sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco
» e le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle
seguenti: «Consiglio dei ministri».
Dopo l'articolo 260 e' inserito il seguente:
«Art. 260-bis (Assunzione di allievi agenti della Polizia di
Stato) - 1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al
possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure
per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703,
comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione
degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle
facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al
citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della
graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per
l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle
assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere sulle
facolta' assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di
1.650 unita', e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unita',
quale quota parte delle relative facolta' assunzionali, previa
individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli
anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa
determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo
periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e
secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purche'
abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o
superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della
disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze
applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione
della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;
b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva
della procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di
provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano
tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso
giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato
tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano
pendenti;
c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti
dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla
disciplina vigente, ove non gia' espletati.
3. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza
procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei soggetti
inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli
aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di
cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,
n. 12, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al comma 2,
primo periodo, del presente articolo.
4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo
l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame,
ai sensi dei commi 2 e 3, e' determinata in base ai punteggi ottenuti
in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la
normativa vigente.
5. Gli interessati sono avviati a uno o piu' corsi di
formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilita'
organizzative e logistiche degli istituti di istruzione
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del
presente articolo, puo' essere rideterminato il numero dei posti di
allievi agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 38
del 15 maggio 2020.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo
provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
All'articolo 261:
al comma 1, primo periodo, la parola: «provvedimento» e'
sostituita dalla seguente: «decreto».
All'articolo 262:
al comma 1, lettera b), le parole: «inerenti la contabilita' e
il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla
contabilita' e al bilancio» e le parole: «e la sperimentazione» sono
sostituite dalle seguenti: «e della sperimentazione»;
al comma 2, dopo le parole: «I bandi di selezione» e' soppresso
il seguente segno d'interpunzione «,».
All'articolo 263:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione
amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operativita' di tutti
gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese
connesse al graduale riavvio delle attivita' produttive e
commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle
misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri
dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita'
dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e
settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione programmata,
anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza,
applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al
comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del
personale impiegato nelle attivita' che possono essere svolte in tale
modalita'. In considerazione dell'evolversi della situazione
epidemiologica, con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione possono essere stabilite modalita' organizzative e
fissati criteri e principi in materia di flessibilita' del lavoro
pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di
precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15
settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato
decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "e, anche al fine" fino a:
"forme associative" sono sostituite dalle seguenti: ". Entro il 31
gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono,
sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del
lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo
10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150. Il POLA individua le modalita' attuative del lavoro agile
prevedendo, per le attivita' che possono essere svolte in modalita'
agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene,
garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del
riconoscimento di professionalita' e della progressione di carriera,
e definisce, altresi', le misure organizzative, i requisiti
tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale,
e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati
conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione
dei processi, nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche
coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme
associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si
applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il
raggiungimento delle predette percentuali e' realizzato nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie
derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di
ciascuna amministra-zione pubblica";
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori
e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile
alle pubbliche amministrazioni, nonche' regole inerenti
all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro
agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei
dipendenti.
3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito l'Osservatorio
nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il
funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento
dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione
all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti,
compensi, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati".
4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
Dipartimento della funzione pubblica e' socio fondatore
dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per
cento; il diritto di voto di ciascun associato e' commisurato
all'entita' della quota versata"».
Dopo il capo XII del titolo VIII e' inserito il seguente:

«CAPO XII-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E DI RETI
TELEMATICHE O DI TELECOMUNICAZIONE

Art. 263-bis (Modifica all'articolo 27 del codice del consumo,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di
poteri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato) - 1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il
seguente:
"3-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017, puo' ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi
di connettivita' alle reti internet, ai gestori di altre reti
telematiche o di telecomunicazione nonche' agli operatori che in
relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione la rimozione di iniziative o attivita' destinate ai
consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di
tele-comunicazione che integrano gli estremi di una pratica
commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai
sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione
delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali
forniscono servizi, al fine di evitare la pro-trazione di attivita'
pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del
presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato
motivo, a quanto disposto dall'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma,
l'Autorita' stessa puo' applicare una sanzione amministrativa fino a
5.000.000 di euro".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 264:
al comma 2, lettera a), numero 1), le parole: «Le
amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «1. Le
amministrazioni».
All'articolo 265:
al comma 1, terzo periodo, le parole: «al presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;
al comma 3, dopo le parole: « 2.625 milioni» sono inserite le
seguenti: «di euro», le parole: «dal 2025» sono sostituite dalle
seguenti: « nel 2025», dopo le parole: «5.619 milioni» sono inserite
le seguenti: «di euro» e le parole: « 1.413 l'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «1,413 milioni di euro per l'anno 2021»;
al comma 4, le parole: «dal 2023 al 2031» sono sostituite dalle
seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 475,3 milioni di euro per
l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
al comma 7:
all'alinea, dopo la parola: «85, » e' inserita la seguente: «
89-bis, », dopo la parola: «211, » e' inserita la seguente: «213-bis,
» e dopo la parola: « 230, » sono inserite le seguenti: «230-bis,
commi 1 e 3, »;
alla lettera a), le parole: «quanto a 364,22 milioni di euro
per l'anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro per l'anno 2021, a
1.138,40 milioni di euro per l'anno 2022, a 273,53 milioni di euro
per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 364,92
milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l'anno
2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 278,53 milioni di
euro per l'anno 2023» e le parole: «che aumentano in termini di
fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per
l'anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «che aumentano, in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a
1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole: «mediante e
corrispondente utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «mediante
corrispondente utilizzo»;
alla lettera b), la parola: «corrisponde» e' sostituita dalla
seguente: «corrispondente» e dopo le parole: «comma 290, » e'
inserita la seguente: «della»;
il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
«8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.
40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente
all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali
maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle
previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del
presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni
legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla
legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 17
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti,
mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di
previsione del bilancio dello Stato,. nel rispetto dei vincoli di
spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della
citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a
ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui
al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente
decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A
tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di
cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di
tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei
decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni
dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati
di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli
scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi
utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative
misure.
8-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sono abrogati»;
il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8,
residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse
sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al
medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;
al comma 11, dopo le parole: «connessa alla» sono inserite le
seguenti: «diffusione del»;
al comma 13:
alla lettera a), la parola: «soppressi» e' sostituita dalla
seguente: « abrogati»;
alla lettera b):
le parole: « - al secondo periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «1) al secondo periodo»;
le parole: « - il quarto periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «2) il quarto periodo»;
le parole: « - al sesto periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «3) al sesto periodo» e la parola: «abrogate; » e'
sostituita dalla seguente: «soppresse.»;
al comma 14, dopo le parole: « dall'Elenco 1» e' inserita la
seguente: «allegato».
Dopo l'articolo 265 e' inserito il seguente:
« Art. 265-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
All'allegato 1:
le parole: «Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti:
«Allegato 1 - (Articolo 265, comma 1) - "Allegato 1» e dopo la
tabella e' aggiunto il seguente segno: «"».
All'elenco 1:
le parole: «Elenco 1» sono sostituite dalle seguenti: «Elenco 1
- (Articolo 265, comma 14) - "Elenco 1 - (Articolo 1, comma 609)» e
dopo la tabella e' aggiunto il seguente segno: «"».
All'allegato C sono premesse le seguenti parole: « Allegato C -
(Articolo 2, commi 5, 7 e 10) ».
All'allegato A sono premesse le seguenti parole: « Allegato A -
(Articolo 1, comma 11) ».
All'allegato B sono premesse le seguenti parole: « Allegato B -
(Articolo 1, comma 10)».
All'allegato D sono premesse le seguenti parole: « Allegato D -
(Articolo 2, comma 11)».
All'allegato 1 riferito all'articolo 120 del decreto-legge, le
parole: « Allegato 1 Articolo 120» sono sostituite dalle seguenti: .«
Allegato 2 - (Articolo 120, comma 1) ».

 

 

 

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato
con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in questo stesso
Supplemento Ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(20A03914)
(GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)
Vigente al: 18-7-2020
Titolo I

SALUTE E SICUREZZA


Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio
2020 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo
coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale

1. Per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e
sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2
soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di
distanziamento sociale, con l'obiettivo di implementare e rafforzare
un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e
sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e
dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali
focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in
carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento
domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e
dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province
autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della
rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono
specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di
organizzazione dell'attivita' di sorveglianza attiva effettuata a
cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici
di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di
continuita' assistenziale nonche' con le Unita' speciali di
continuita' assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a
un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della
relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. I
predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati
dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e
sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal
Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze
in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e
le province autonome organizzano inoltre le attivita' di sorveglianza
attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le
altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la
consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute
delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome
costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi
di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di
idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze
specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di
prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le
regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche
fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio
pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con
l'Istituto superiore di sanita' e individua, con compiti di
coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i
laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento,
in possesso dei requisiti prescritti.
1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio
pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno
l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per
infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Le regioni e le province autonome,
ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li
trasmettono all'Istituto superiore di sanita', mediante la
piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del
COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del
Dipartimento della protezione civile 27 febbraio2020, n. 640. Per la
comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate
adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la
riservatezza dei dati stessi.
1-quater. L'Istituto superiore di sanita', le regioni e le province
autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre
temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili
esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone
contagiate da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
regioni e le province autonome possono stipulare contratti di
locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi
analoghe caratteristiche di idoneita', con effetti fino al 31dicembre
2020.
3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad
implementare le attivita' di assistenza domiciliare integrata o
equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le
strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato
supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti,
nonche' il supporto per le attivita' logistiche di ristorazione e di
erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre
2020.
4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo
livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanita' pubblica
e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati
identificati attraverso le attivita' di monitoraggio del rischio
sanitario, nonche' di tutte le persone fragili la cui condizione
risulta aggravata dall'emergenza in corso, qualora non lo abbiano
gia' fatto, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e
assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di
assicurare le accresciute attivita' di monitoraggio e assistenza
connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi
di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento
domiciliare o sottoposti a quarantena nonche' per i soggetti affetti
da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze
patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di
terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilita'
tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n.
15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di
organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province
autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei
limiti indicati al comma 10.
4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4,
il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la
sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di
prossimita' per la promozione della salute e per la prevenzione,
nonche' per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di
persone piu' fragili, ispirate al principio della piena integrazione
socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel
territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore
senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalita'
di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione,
favoriscano la domiciliarita' e consentano la valutazione dei
risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti
innovativi quale il budget di salute individuale e di comunita'.
5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con
l'introduzione altresi' dell'infermiere di famiglia o di comunita',
per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti
infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, anche
coadiuvando le Unita' speciali di continuita' assistenziale e i
servizi offerti dalle cure primarie, nonche' di tutti i soggetti di
cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, possono, in relazione ai modelli organizzativi
regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15
maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si
trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in
numero non superiore a otto unita' infermieristiche ogni 50.000
abitanti. Per le attivita' assistenziali svolte e' riconosciuto agli
infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri
riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le
medesime finalita', a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli
enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al
reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unita' ogni
50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e
comunque nei limiti di cui al comma 10.
6. Al fine di garantire una piu' ampia funzionalita' delle Unita'
speciali di continuita' assistenziale di cui all'articolo 4-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzata per l'anno 2020
l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento
sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalita'
delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di cui al periodo
precedente e' consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali
convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione
del ruolo attribuito alle predette Unita' speciali di continuita'
assistenziale, ogni Unita' e' tenuta a redigere apposita
rendicontazione trimestrale dell'attivita' all'ente sanitario di
competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze,
in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono
richiedere le relative relazioni.
7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei
pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari
territoriali,le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a
supporto delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di cui
all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono
conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre
2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente
sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non
superiore ad un assistente sociale ogni due Unita' per un monte ore
settimanale massimo di 24 ore. Per le attivita' svolte e'
riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30
euro, inclusivo degli oneri riflessi.
7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli
enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione
delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone
conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale a supporto delle unita' speciali di
continuita' assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021,
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale
degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56,
regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non
superiore a uno psicologo per due unita' e per un monte ore
settimanale massimo di ventiquattro ore.
8. Per garantire il coordinamento delle attivita' sanitarie e
sociosanitarie territoriali, cosi' come implementate nei piani
regionali, le regioni e le province autonome provvedono
all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le
funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di
emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di
telemedicina.
9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19
e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili,
la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo
di cui all'articolo 46 dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo
2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale e' complessivamente
incrementato nell'anno 2020 dell'importo di 10 milioni di euro per la
retribuzione dell'indennita' di personale infermieristico di cui
all'articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo
nazionale. A tal fine e' autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni
di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per
l'anno 2020.
10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in
deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad
incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per l'attuazione
dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei
commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui
all'allegato B annesso al presente decreto, a valere sulle risorse di
cui al comma 11.
11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 e' autorizzata,
per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di
euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis. Per l'attuazione
dei commi 5, 6 e 7 e' autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente
la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro,
per un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9 e'
autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine
e' conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro.
Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali
il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario
indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a
1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi
da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessita'
legate alla distribuzione delle centrali operative a livello
regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto
previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione
complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a
1.256.633.983 euro e' riportata nella tabella di cui all'allegato A
annesso al presente decreto. Per le finalita' di cui al comma 5, a
decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 480.000.000 euro
si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di
riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei
rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione
delle spese sostenute nell'apposito centro di costo «COV-20», di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le
finalita' di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021,
all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro
per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si
provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di
riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al
comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a
trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze
una relazione illustrativa delle attivita' messe in atto e dei
risultati raggiunti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a
1.256.633.983 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Art. 1 bis

Borse di studio per medici

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che
partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di
cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonche' di
concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi
di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno
2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle
disponibilita' finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno
sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato, fermo
restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.
Art. 1 ter

Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le
strutture per anziani, persone con disabilita' e altri soggetti in
condizione di fragilita'


1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezionecivile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per
la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e
le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e
non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che
durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario,
socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale
o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilita', minori,
persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione
di fragilita'.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei
seguenti principi:
a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone
ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non
sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche
attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di
protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei
contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il
personale in servizio e' obbligato ad attenersi;
e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica
degli ambienti.
3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi
ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorita', alle
forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro
dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2

Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da
COVID-19

1. Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare
strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito
ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a
fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da
COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attivita' in regime
di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta
intensita' di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento
significativo della domanda di assistenza in relazione alle
successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata
al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti
improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui
al presente comma, come approvati dal Ministero della salute con il
procedimento stabilito al comma 8, sono recepiti nei programmi
operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente
conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia
e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi
operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di
separazione e sicurezza dei percorsi, e' resa, altresi', strutturale
sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di
terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale
incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti
letto per mille abitanti.
2. Le regioni e le province autonome programmano una
riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con
relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le
apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e
ristrutturazione di unita' di area medica, prevedendo che tali
postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di
trattamento infettivologico ad alta intensita' di cure. In relazione
all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei
posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilita' di
immediata conversione in posti letto di terapia intensiva, mediante
integrazione delle singole postazioni con la necessaria
strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei
predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le
risorse umane programmate a legislazione vigente.
3. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, e comunque
fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo
massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di
terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna
delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree
attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione
e provincia autonoma.
4. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato
unita' assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal
COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a
consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e
assicurano la ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con
l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti
sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di
diagnosi.
5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad aumentare
il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari
per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti
interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per
l'operativita' di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province
autonome possono assumere personale dipendente medico,
infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020.
Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al
presente comma per l'anno 2020 e' riportato nella colonna 3 della
tabella di riparto di cui all'Allegato C annesso al presente decreto.
5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale,
anche in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' a
ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero,
possono avviare, con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 11
del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.60, procedure selettive
per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie
A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello
svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
6. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «destinate alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare
prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle
particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale»; dopo le
parole «del personale del comparto sanita'» sono inserite le
seguenti: «nonche', per la restante parte, i relativi fondi
incentivanti»; dopo le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75» sono inserite le
seguenti: «e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa di personale»;
b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le
parole: «Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio
degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie
risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia
salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della
regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle
prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle indennita'
previste dall'articolo 86, comma 6, del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
sanità-Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse
di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi
incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere
al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio
effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non
superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e
comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli
oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare
delle predette risorse destinate a incrementare i fondi
incentivanti».
6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle
prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del
personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo
dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attivita'
di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che
costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente
comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta
del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020,si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto.
7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del
presente articolo e per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi
1, lettera a)e 5, e all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo
2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n.27, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad
incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga
ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite
massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno
2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della
tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto. All'onere
di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard ui concorre
lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e
le province autonome indicano le unita' di personale aggiuntive
rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o gia' assunte,
ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo
2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n.27. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5, secondo periodo, del
presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le
province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di
personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di
personale, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello
regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui
all'allegato C annesso al presente decreto.
8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma
1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al
Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta
giorni dalla ricezione. E' ammessa per una sola volta la richiesta di
chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o
la provincia autonoma da' riscontro entro i successivi dieci giorni,
durante i quali il termine di approvazione e' sospeso. Decorso il
termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento
negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende
approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della
regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un
provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano e'
adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta
giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del
presente articolo, per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa
complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in
relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e
54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal
fine e' istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato di
previsione del Ministero della salute per l'importo di 1.467.491.667
euro. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle
attrezzature per posto letto, dei reparti di pronto soccorso e dei
mezzi di trasporto, a decorrere dall'anno 2021 all'onere complessivo
di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonche' al
fine di integrare le risorse per le finalita' di cui al comma 6,
lettera a), per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa complessiva di
430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a),
e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, e'
corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020,
il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente
comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso
al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020
e per gli importi indicati nell'Allegato C annesso al presente
decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi
servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle
spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di costo
«COV-20», di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27.
A decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro,
relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del
presente articolo, si provvede a valere sul livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute
di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata
l'urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari
a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di
1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la
Tabella di cui all'Allegato D annesso al presente decreto, e di
54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3. Il
Commissario Straordinario procedera', nell'ambito dei poteri
conferitigli dall'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, a
dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestivita' e
l'omogeneita' territoriale, in raccordo con ciascuna regione e
provincia autonoma.
12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di
cui al comma 11 puo' delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del decreto-legge 17
marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come «decreto-legge 17
marzo 2020, n.18», a ciascun Presidente di regione o di provincia
autonoma che agisce conseguentemente in qualita' di commissario
delegato. L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del
piano di cui al comma 1 e' svolto a titolo gratuito, nel rispetto
delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal
Commissario straordinario.
13. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le
finalita' di cui al presente articolo possono essere eseguite in
deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, delle leggi regionali, dei piani
regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli
obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n.151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si
intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81. I lavori possono essere iniziati
contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di
inizio di attivita' presso il comune competente.
13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma
626,della legge 27 dicembre 2019, n.160, anche con riferimento alle
opere necessarie a perseguire le finalita' di cui al presente
articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato
pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato ad
avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro
per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021,
di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa
effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata
esperienza ed elevata professionalita' da destinare al potenziamento
dell'attivita' e delle strutture del citato Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000
euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
14. La proprieta' delle opere realizzate dal Commissario e' delle
aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono
realizzate. Qualora la regione abbia gia' provveduto in tutto o in
parte alla realizzazione delle opere anteriormente al presente
decreto-legge il Commissario e' autorizzato a finanziarle a valere
sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse»
15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667 euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 3

Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
1. All'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere
conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi
iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della
scuola di specializzazione. Tali incarichi sono prorogabili, previa
definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1,
comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del
perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei
casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle
eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della
ordinaria durata legale del corso di studio, delle attivita'
formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti. Il periodo di attivita' svolto dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza e'
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento
del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano
iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a
percepire il trattamento economico previsto dal contratto di
formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in
proporzione all'attivita' lavorativa svolta.».
Art. 3 bis

Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici
veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e
psicologi specializzandi

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole: «i medici e i medici veterinari»sono
sostituite dalle seguenti: «i medici, i medici veterinari, gli
odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli
psicologi»;
b) al comma 548, le parole: «dei medici e dei medici veterinari di
cui» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici, dei medici
veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei
farmacisti,dei fisici e degli psicologi di cui» e le parole: «della
graduatoria dei medici e dei medici veterinari gia' specialisti alla
data» sono sostituite dalle seguenti: «della pertinente graduatoria
dei medesimi professionisti gia' specialisti alla data»;
c) al comma 548-bis:
1) le parole: «di formazione medica specialistica», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di formazione
specialistica»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «fatti salvi» sono inserite
le seguenti: «, per i medici specializzandi,»;
3) al quarto periodo, le parole: «I medici e i medici veterinari»
sono sostituite dalle seguenti: «I medici, i medici veterinari,gli
odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli
psicologi»e le parole: «del personale della dirigenza medica e
veterinaria» sono sostituite dalle seguenti: «del personale della
dirigenza medica, veterinaria e sanitaria»;
4) al decimo periodo, dopo la parola: «specializzandi» e' inserita
la seguente: «medici» e dopo le parole: «trattamento economico
previsto" sono inserite le seguenti: "per i predetti specializzandi
medici".
Art. 4

Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni
assistenziali per l'emergenza COVID-19

1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19,
limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga
al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-
legge 26 ottobre 2019,n. 124 convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le
regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e le
province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle
strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3,
comma 1, lettera b), del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, la
remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori
costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione
dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e
un incremento tariffario per le attivita' rese a pazienti affetti da
COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per
l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le
finalita' emergenziali previste dai predetti piani.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalita' di
determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento
tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilita'
con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno
2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3,
comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi
correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza
COVID-19 e l'incremento tariffario per le attivita' rese a pazienti
affetti da COVID-19, come individuati nel decreto di cui al comma 2,
sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo
19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per
l'anno 2020. Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione
assistenziale e' determinata con riferimento alle attivita'
effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle
strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
e della circolare della Direzione generale della programmazione
sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1°marzo 2020,
nonche' sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui
all'articolo 19,comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, relativi: a)all'allestimento e ai costi di
attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti
affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di
terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del
piano di cui al citato articolo 3,comma 1, lettera b), del
decreto-legge n.18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai costi di attesa di
reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati
di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione
della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2,
l'incremento tariffario di cui al comma 1 e' determinato con
riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di
pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle
strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla
base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del
Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle
regioni, anche in relazione alla loro congruita'.
4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli
enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori
privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita
rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo,
su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente
articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi
corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.
5. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono
riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di
apposito budget per l'anno 2020, le quali sospendano le attivita'
ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure
previste dall'articolo 5-sexies, comma 1,del decreto- legge 17 marzo
2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e
salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli
erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di
attivita' riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di
cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 stipulati per il 2020.
6. L'articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e'
abrogato.
Art. 4 bis

Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di
superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel
Servizio sanitario nazionale

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre
2017» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre
2020»;
b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo e' soppresso.
Art. 5

Incremento delle borse di studio dei medici specializzandi

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione
specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore spesa
di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale
fine, e' corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione
specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore spesa
di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale
fine e' corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Art. 5 bis

Disposizioni in materia di formazione continua in medicina

1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai
sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attivita' di formazione continua
in medicina, si intendono gia' maturati in ragione di un terzo per
tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.
3, che hanno continuato a svolgere la propria attivita' professionale
nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.
Art. 5 ter

Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure
palliative

1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, e' istituita la
scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono
accedere i laureati in medicina e chirurgia.
2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli
obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al
conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilita'
professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 2 e' altresi' introdotto il corso
di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori
delle scuole di specializzazione in pediatria.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di
euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Art. 6

Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore
informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19
1. In considerazione delle funzioni che e' chiamato ad assolvere
per la gestione dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dell'individuazione
quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.
630, al Ministero della salute non si applicano, per l'anno 2020, le
riduzioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 7

Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della
popolazione

1. Il Ministero della salute, nell'ambito dei compiti di cui
all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e,
in particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e di
coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie, nonche' di programmazione tecnico
sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento,
monitoraggio dell'attivita' tecnico sanitaria regionale, puo'
trattare, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, dati personali, anche relativi alla salute degli
assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario
nazionale, per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione
del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalita' di
cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre2016, n. 262.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute,
previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuati i dati personali, anche inerenti alle categorie
particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento UE
2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le
modalita' di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei
soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per
tutelare i diritti degli interessati, nonche' i tempi di
conservazione dei dati trattati.
Art. 8

Proroga validita' delle ricette limitative dei farmaci classificati
in fascia A

1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti gia' in
trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a
prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e
RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di
monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla
provincia autonoma competente una modalita' di erogazione attraverso
la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il
piu' possibile esteso, la validita' della ricetta e' prorogata per
una durata massima di ulteriori 30 giorni dalla data di scadenza.
2. Per i pazienti gia' in trattamento con i medicinali di cui al
comma 1, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validita' e'
prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.
3. Per le nuove prescrizioni da parte del centro ospedaliero o
dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la validita' della
ricetta e' estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero
massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l'intervallo
temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale,
fatte salve le disposizioni piu' favorevoli gia' previste, tra cui
quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui
all'articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo
non si applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento
della patologia di base o un'intolleranza o nel caso in cui il
trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio
di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi il paziente
deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista di
riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole regioni e
dalle province autonome.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche
ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione
medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non
sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA e
distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati.
5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire,
nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la
modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali
ordinariamente distribuiti con le modalita' di cui alle lettere b) e
c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni, modalita'
di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le
organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli
ordini professionali.
5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma
1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria
determina, individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1,
inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga
che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di
sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici.
Art. 9

Proroga piani terapeutici

1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili,
dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per
incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per
la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie
respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia
ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano
procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi
piani terapeutici.
Art. 10

Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22-bis, comma 1, le parole: «di medici, personale
infermieristico e sono sostituite dalle seguenti: «degli esercenti le
professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente
sociale e degli»; la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari degli esercenti
le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di
assistente sociale e operatori socio-sanitari.»;
b) all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e
socio-sanitario» sono aggiunte le seguenti: «e nei Centri
riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale».
2. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la
lettera d-bis), introdotta dall'articolo 71-bis, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020 n.27, e' sostituita dalla seguente:
d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei
complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia
inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad
uso civile ed industriale, nonche' dei televisori, personal computer,
tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato
elettronico, non piu' commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni,danni o vizi che
non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi
similari;».
Art. 11

Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico

1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «l'assistito» sono inserite le
seguenti: «, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del
Servizio sanitario nazionale»;
b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «comma 7», sono
aggiunte le seguenti: «ovvero tramite il Portale nazionale di cui al
comma 15-ter»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il FSE e'
alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di
cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori
oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le
professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi
socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonche', su
iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello
stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di
cui al comma 15-ter.»;
d) il comma 3-bis e' abrogato;
e) al comma 4, dopo la parola «regionali», sono inserite le
seguenti: «e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie» e, dopo
le parole «l'assistito», sono aggiunte le seguenti: «secondo le
modalita' di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da
parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonche' nel rispetto
delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7»;
f) al comma 15-ter, numero 3), sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) dopo le parole: «per la trasmissione telematica», sono
inserite le seguenti: «, la codifica e la firma remota»;
2) le parole: «alimentazione e consultazione» sono sostituite
con le seguenti: «alimentazione, consultazione e conservazione, di
cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
g) al comma 15-ter, dopo il numero 4), sono aggiunti i seguenti:
«4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e
relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA,
comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto
delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel
rispetto delle modalita' e delle misure di sicurezza stabilite,
previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal
decreto di cui al numero 3) del presente comma;
4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei
FSE, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, al fine di
assicurare in interoperabilita' le funzioni del FSE, secondo le
modalita' e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al
numero 3) del presente comma;
4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo
le modalita' e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al
numero 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con
i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per
consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale, l'accesso on
line al FSE da parte dell'assistito e degli operatori sanitari
autorizzati, secondo modalita' determinate ai sensi del comma 7. Tale
accesso e' fornito in modalita' aggregata, secondo quanto disposto
dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia
Digitale. »;
h) al comma 15-septies, dopo le parole: «di farmaceutica» sono
inserite le seguenti: «, comprensivi dei relativi piani terapeutici,»
e dopo le parole: «specialistica a carico del Servizio sanitario
nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' le ricette e le
prestazioni erogate non a carico del SSN,» e, dopo la parola
«integrativa», sono aggiunte le seguenti: «, nonche' i dati di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo
referto, secondo le modalita' stabilite, previo parere del Garante
per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3)
del comma 15-ter, che individuera' le misure tecniche e organizzative
necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le
liberta' degli interessati,»;
i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi:
« 15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del
dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7,
sono pubblicate sul portale nazionale FSE, previo parere del Garante
per la protezione dei dati personali.
15-novies. Ai fini dell'alimentazione dei FSE attraverso
l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui
al numero 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalita' tecniche
con le quali:
a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della
salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai
FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli
organi e tessuti;
b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE
i dati relativi alla situazione vaccinale;
c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e
provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle
prenotazioni.».
Art. 11 bis

Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche

1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche
essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al comma 4
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le
parole: «,l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi
finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il
secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del
farmaco oggetto di studio, nonche' l'assenza di rapporti di
dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il
promotore» sono sostituite dalle seguenti: «gli interessi finanziari
propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo
grado rispetto allo studio proposto, nonche' i rapporti di
dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il
promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il
comitato etico valuta tale dichiarazione nonche' l'assenza, nel
capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di
studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge
o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialita'
della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio
dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi».
Art. 12

Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle
nascite e ai decessi

1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni
relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6,
lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i
medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al
Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze
i dati:
a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del
regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma
2,del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti
interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione
cartacea.
3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili,
senza registrarli, i dati di cui al comma 1:
a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per
le finalita' di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione
digitale;
b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non
ancora collegati alla ANPR;
c) all'ISTAT.
4. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero
dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le
relative modalita' tecniche di trasmissione.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' del presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
Art. 13

Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
della necessita' e urgenza di disporre di statistiche ufficiali
tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo
nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali,
nonche' ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione, anche
a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di
quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 89 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera
cc)del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), in qualita' di titolare del
trattamento, anche in contitolarita' con altri soggetti che fanno
parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, che verranno
indicati nelle direttive di cui al comma 2, e' autorizzato, fino al
termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi
successivi, a trattare dati personali, anche inerenti alle
particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati,
di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, nel
rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di
cui al comma 2, per effettuare rilevazioni, anche longitudinali,
elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati sul
territorio nazionale, volte alla comprensione della situazione
economica, sociale ed epidemiologica italiana.
2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali di
cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, sono
individuati in una o piu' specifiche direttive del presidente
dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali, e sono svolti nel rispetto delle pertinenti
disposizioni del decreto legislativo n.196 del 2003 e delle Regole
deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale,
di cui all'allegato A4 al medesimo decreto legislativo, nonche' del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono indicati gli specifici
scopi perseguiti, i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le
misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e
le liberta' degli interessati, le fonti amministrative utilizzate,
anche mediante tecniche di integrazione, ei tempi di conservazione.
4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 anche in forma
sintetica. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in
maniera completa e facilmente consultabili sul sito istituzionale
dell'ISTAT.
5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al
presente articolo, privi di ogni riferimento che permetta
l'identificazione diretta delle unita' statistiche, possono essere
comunicati, per finalita' scientifiche, nonche' ai fini di ricerche
di mercato, sociali e di opinione, ai soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei
limiti e secondo le modalita' ivi previste, nonche' ai soggetti che
fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo
quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo
n.196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini
statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del
Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 del medesimo
decreto legislativo, nonche' del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio 2018,
n.5. La diffusione dei dati trattati nell'ambito delle indagini
statistiche di cui al presente articolo e' autorizzata solo in forma
anonima e aggregata.
6. L'ISTAT fa fronte alle attivita' di cui al presente articolo con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 14

Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini
previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilita'
speciali
1. In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze
connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020, il fondo di cui
all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'
incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000
milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del
commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilita'
speciale ad esso intestata.
2. In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse
all'evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo,
le risorse di cui al comma 1, a seguito di apposito monitoraggio
effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero
dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto
del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo
della protezione civile e del Commissario straordinario di cui
all'articolo 122 del decreto-legge n.18 del 2020. La rimodulazione
puo' disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e
delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilita' speciale
di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
4. I termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da
quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio
2020 per il COVID-19, gia' dichiarati ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilita' speciali
di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del
2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non piu' prorogabili ai
sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi.
Alle attivita' connesse alle proroghe di cui al presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse gia' stanziate a legislazione
vigente per i relativi stati di emergenza e conseguentemente dal
presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 15

Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e
disposizioni in materia di volontariato di protezione civile
1. Al fine di garantire adeguate risorse da destinare
all'assistenza delle persone piu' vulnerabili e alla ricostruzione
del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui
all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di
21 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
3. Per le attivita' di volontariato svolte in mesi per i quali sia
percepita l'indennita' di cui all'articolo 84, comma 1 o agli
articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
disposizioni di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n.1, non si applicano ai volontari lavoratori
autonomi che, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di
contrastare la diffusione del virus Covid-19,dichiarano di non aver
svolto attivita' lavorativa e percepiscono le suddette indennita'.
Art. 16

Misure straordinarie di accoglienza

1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di
cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione
dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020, possono essere utilizzati per
l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, e successive modificazioni, in materia di servizi per
l'accoglienza. All'attuazione del presente comma, si provvede senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse
disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno.
Art. 16 bis

Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli
infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori
nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da
COVID-19

1. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' estesa ai medici, agli
operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori
socio-sanitari nonche' ai lavoratori delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020
abbiano contratto, in conseguenza dell'attivita' di servizio
prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o
un'invalidita' permanente per effetto, diretto o come concausa, del
contagio da COVID-19.
Art. 17

Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18

1. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti «e
per l'acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della proprieta',
da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di
cui all'articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi
dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630
del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare».
Art. 17 bis

Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili
ad uso abitativo e non abitativo

1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «1° settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2020».
Art. 18

Utilizzo delle donazioni

1. All'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modifiche:
«a) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
« 2-bis. Il Dipartimento della protezione civile puo' destinare
somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei
conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto- legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese
connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei
dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1,
dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte
del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020. » b)al comma 3, dopo le parole «aziende, agenzie,» sono
inseritele seguenti: «regioni e province autonome e loro enti,
societa' e fondazioni,»
c) al comma 5, dopo le parole «per la quale e'» e' aggiunta la
seguente: «anche».
2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni gia' disposte
ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei
citati conti correnti.
Art. 18 bis

Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio
2016, n. 122


1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento
e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui
all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementato di
3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle
risorse stanziate ai sensi del primo periodo e nei limiti delle
stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei
reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge,
anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o
contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso
legata da relazione affettiva, anche ove cessata.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Art. 19

Funzionamento e potenziamento della Sanita' militare

1. Per le finalita' di cui all'articolo 7, del decreto- legge 17
marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020,n.27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di
modalita', di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed
economico, per l'anno 2020 e' autorizzato l'arruolamento eccezionale,
a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una
ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito
stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado
corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica
militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di
cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare.
2. Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici
giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da
parte della Direzione generale del personale militare sul portale
on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e
gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo
nonche' quelli prestati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato
decreto-legge n.18 del 2020, costituiscono titolo di merito da
valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale
militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle
Forze armate.
3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonche'
quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo
2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n.27, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso
di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e
chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del
trattamento economico previsto dal contratto di formazione
specialistica. Il periodo di attivita', svolto esclusivamente durante
lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che
conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le
universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il
recupero delle attivita' formative, tecniche e assistenziali
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
3-ter. In ragione dell'eccezionalita' e della limitata durata della
ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio
temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le
qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di
pubblica sicurezza.
4. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro
4.682.845 per l'anno 2020 e euro 3.962.407 per l'anno 2021
5. Allo scopo di sostenere le attivita' e l'ulteriore potenziamento
dei servizi sanitari militari di cui all'articolo 9, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020,n.27, e' autorizzata la spesa di euro 84.132.000 per
l'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per
l'anno 2020 e 3.241.969 euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a
88.814.845 euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto
a 3.962.407 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa.
Art. 20

Misure per la funzionalita' delle Forze armate - personale sanitario
e delle sale operative
1. Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e
paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori
compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,
e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa complessiva di
euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario.
2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 21

Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e
reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio
permanente
1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2204-bis, e' inserito il seguente:
« Art. 2204-ter (Prolungamento della ferma dei volontari in
ferma prefissata). - 1. I volontari in ferma prefissata di un anno,
che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma
ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma
1, e 2204, comma 1, possono essere ammessi, nei limiti delle
consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta
della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli
interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di
sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta.
2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma
biennale, di cui all'articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021
e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio
permanente, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze
organiche previste a legislazione vigente e previo consenso degli
interessati, al prolungamento della rafferma per il tempo
strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale. ».
b) dopo l'articolo 2197-ter e' inserito il seguente:
« Art. 2197-ter.1 (Reclutamento straordinario per il ruolo dei
marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e
760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza
armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207,
e' autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina
diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante
concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di
cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15
dell'Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 e' riservato al personale in
servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in
servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di eta', in
possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e
relativa abilitazione professionale;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna.
3. Le modalita' di svolgimento del concorso, compresi la
tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini
della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di
concorso.».
Art. 22

Misure per la funzionalita' delle Forze armate - Operazione «Strade
sicure»

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
a) l'incremento delle 253 unita' di personale di cui all'articolo
74,comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e' ulteriormente
prorogato fino al 31 luglio 2020;
b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e' integrato di ulteriori 500
unita' dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020.
2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro
9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni
di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri
connessi all'impiego del personale.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 23

Ulteriori misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino
al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione
del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai
prefetti territorialmente competenti, e' autorizzata, per l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di
polizia, nonche' di euro 111.329.528 per la corresponsione
dell'indennita' di ordine pubblico.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al
31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di
disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
in uso alle medesime Forze, nonche' di assicurare l'adeguato
rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e
dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, e'
autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640.
3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei
compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del
personale impiegato, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa
complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 698.080 per
attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto
del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione
individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione
collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.
4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento
dei compiti demandati al Ministero dell'interno, anche
nell'articolazione territoriale delle Prefetture-U.t.G., in relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, per l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per
spese sanitarie, di pulizia e per l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e
licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per
videoconferenze e altri materiali.
5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a
euro167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
6. L'autorizzazione di cui al comma 301, dell'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2017, n.205, relativa all'invio, da parte del
Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera
prefettizia presso organismi internazionali ed europei, e' prorogata
per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila
euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.
7. Il Ministero dell'interno e' autorizzato, nel limite di euro
220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un'apposita
polizza assicurativa in favore del personale appartenente
all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese
mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri
dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a euro
220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato
di previsione del Ministero dell'interno.
Titolo II

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Capo I

Misure di sostegno

Art. 24

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

1. Non e' dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto
per il medesimo periodo di imposta. Non e' altresi' dovuto il
versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive relativa al periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista
dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento e'
comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo
stesso periodo d'imposta.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da
quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli
articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
nonche' dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo
85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte
sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni di
euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le
minori entrate derivanti dal presente articolo non destinate
originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto
del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province
autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge previa intesa in sede di Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Staro, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Art. 25

Contributo a fondo perduto

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza
epidemiologica «Covid-19», e' riconosciuto un contributo a fondo
perduto a favore dei soggetti esercenti attivita' d'impresa e di
lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui
al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito
testo unico delle imposte sui redditi.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in
ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di
presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di
cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del
testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno
diritto alla percezione delle indennita' previste dagli articoli 27,
e 38 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' ai
lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di
diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito
agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte
sui redditi, nonche' ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85,
comma 1, lettere a) e b),del medesimo testo unico delle imposte sui
redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di
euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare
correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di
effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione
dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei
requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai soggetti che, a
far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio
fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai
predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla
data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato
applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi
indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un
milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di
euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' riconosciuto,
comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo
ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro
per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle
persone fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza
all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei
requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza puo' essere
presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un
intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi
per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata
entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica
per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione
che i soggetti richiedenti, nonche' i soggetti di cui all'articolo
85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del
medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa
sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero
dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono
disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo
n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma
restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente
articolo, l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza
connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui
al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative,
l'Agenzia delle entrate procede alle attivita' di recupero del
contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato
l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con la
reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del
contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale.
L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano
apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure
informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8,
nonche' di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome
attivita' di polizia economico-finanziaria di cui al decreto
legislativo n. 68 del 2001.
10. Le modalita' di presentazione dell'istanza, il suo contenuto
informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro
elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente
articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al
comma 8, il contributo a fondo perduto e' corrisposto dall'Agenzia
delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente
bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con
cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilita'
speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 «Fondi di
Bilancio». L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle
domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo
dei contributi a fondo perduto richiesti e ne da' comunicazione con
cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
12. Per le successive attivita' di controllo dei dati dichiarati si
applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in
tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato
superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate
recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli
interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27,
comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche', per quanto
compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di
recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo,
l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le societa' e gli
altri enti percettori cessino l'attivita', il soggetto firmatario
dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai
sensi del comma 8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi
giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi,
l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 e' emanato nei
confronti del soggetto firmatario dell'istanza.
14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non
spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale.
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Art. 25 bis

Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori
ricreativo e dell'intrattenimento, nonche' dell'organizzazione di
feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite
di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di applicazione del presente articolo anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1,
privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio
fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a
quello del 2019.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
Art. 26

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

1. Le misure previste dal presente articolo si applicano, in
conformita' a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, agli
aumenti di capitale delle societa' per azioni, societa' in
accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, anche
semplificata, societa' cooperative, - societa' europee di cui al
regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative europee di cui
al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia,
escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attivita'
assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e iscritta
nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:
a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma
1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque
milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura
prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in
cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore
dei citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di
consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno
del gruppo;
b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva
dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al
33%; nel caso in cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa
riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al piu'
elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi
conseguiti all'interno del gruppo;
c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del
presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di
capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla
misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non e' inferiore a
250.000 euro.
2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la societa'
soddisfa altresi' le seguenti condizioni:
a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria
delle imprese in difficolta' ai sensi del regolamento (UE) n.
651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del
regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
b) si trova in situazione di regolarita' contributiva e fiscale;
c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di
normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
d) non rientra tra le societa' che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare
effettivo non e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque
anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74;
g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il
numero di occupati e' inferiore a 250 persone.
2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende
in concordato preventivo di continuita' con omologa gia' emessa che
si trovano in situazione di regolarita' contributiva e fiscale
all'interno di piani di rientro e rateizzazione gia' esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o piu'
societa', in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al
comma 1, lettera c), spetta un credito d'imposta pari al 20 per
cento.
5. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale
calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere euro 2.000.000. La
partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino
al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo,
prima di tale data da parte della societa' oggetto del conferimento
in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del
contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli
interessi legali. L'agevolazione spetta all'investitore che ha una
certificazione della societa' conferitaria che attesti di non aver
superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al
comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il
credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito d'imposta le
societa' che controllano direttamente o indirettamente la societa'
conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con
la stessa ovvero sono da questa controllate.
6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in
stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri
dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico
europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si
applicano altresi' quando l'investimento avviene attraverso quote o
azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio
residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,o in Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50%
nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo.
7. Il credito d'imposta di cui al comma 4 e' utilizzabile nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di
effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando
non se ne conclude l'utilizzo nonche', a partire dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Alle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di
cui al comma 2, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione del
bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle
perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo
delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento
dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque
nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi tipo
di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della societa' ne
comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire
l'importo, unitamente agli interessi legali.
9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 e' utilizzabile in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di
effettuazione dell'investimento. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti dal presente
articolo e' autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2
miliardi di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito,
per il medesimo anno, un apposito Fondo.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma
10.
12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema
economico-produttivo italiano, e' istituito il fondo denominato
«Fondo Patrimonio PMI» (di seguito anche il «Fondo»), finalizzato a
sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della
dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova
emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di
seguito «gli strumenti finanziari»), emessi dalle societa' di cui al
comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un
ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare
dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per
cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a).
Qualora la societa' sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da
garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del
paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante
un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», ovvero di aiuti
sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime
di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la
somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e
dell'ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti non puo'
superare il maggiore valore tra: il 25 per cento dell'ammontare dei
ricavi di cui al comma 1, lettera a); il doppio dei costi del
personale della societa' relativi al 2019, come risultanti dal
bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il
bilancio; il fabbisogno di liquidita' della societa' per i diciotto
mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come
risultante da una autocertificazione del rappresentante legale. Gli
strumenti finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui
all'articolo 2412, primo comma, del codice civile.
13. La gestione del Fondo e' affidata all'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa
Spa-Invitalia, o a societa' da questa interamente controllata (di
seguito anche «il Gestore»)
14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla
sottoscrizione. La societa' emittente puo' rimborsare i titoli in via
anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti
Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione
antimafia interdittiva. Nel caso in cui la societa' emittente sia
assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti
del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi
sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli
previsti dall'articolo 2467 del codice civile.
15. La societa' emittente assume l'impegno di:
a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino
all'integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di
riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al
rimborso di finanziamenti dei soci;
b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale,
investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti
produttivi e attivita' imprenditoriali che siano localizzati in
Italia;
c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti,
la cadenza e le modalita' da quest'ultimo indicati, al fine di
consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente
comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite
caratteristiche, condizioni e modalita' del finanziamento e degli
Strumenti Finanziari. Gli interessi maturano con periodicita' annuale
e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Nel
decreto sono altresi' indicati gli obiettivi al cui conseguimento
puo' essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli
strumenti finanziari.
17. L'istanza e' trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme
da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della
documentazione ivi indicata. Il Gestore puo' prevedere ai fini della
verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la
presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia
non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ferma restando la richiesta di informativa
antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi
del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita', di non
trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello
stato di emergenza sanitaria, puo' procedere alla attuazione di
quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini
previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore
procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai
commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al comma 1,
lettera c), la conformita' della deliberazione di emissione degli
Strumenti Finanziari a quanto previsto dal presente articolo e al
decreto di cui al comma 16,e l'assunzione degli impegni di cui al
comma 15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla
sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto
nell'anno 2020.
19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro
per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo e' autorizzata l'apertura
di apposita contabilita' speciale. Il Gestore e' autorizzato a
trattenere dalle disponibilita' del Fondo un importo massimo per
operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per cento del valore
nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni
successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei
crediti vantati verso le societa' emittenti, allo 0,2 per cento del
valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri
valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
19-bis. In considerazione delle peculiarita' normative delle
imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata
e della loro funzione sociale, il Gestore puo' avvalersi, mediante
utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle
societa' finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello
sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica
missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e
4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono,
limitatamente alle societa' cooperative, le funzioni attribuite al
soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le
condizioni e con le modalita' definite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico.
20. I benefici previsti ai commi 4 e 8 sono cumulabili tra loro e
con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate,
di cui la societa' ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della
Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19». L'importo complessivo lordo delle suddette
misure di aiuto non eccede per ciascuna societa' di cui al comma 1
l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese
operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro
per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di cui la
societa' abbia beneficiato ai sensi del regolamento della Commissione
n. 1407/2013, del regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 e
del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014 ovvero ai sensi
del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014
del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16
dicembre 2014. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti
limiti la societa' ottiene dai soggetti indicati ai commi 4 e 6
secondo periodo, l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si
e' usufruito. La societa' presenta una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il
legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita', che
le misure previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da
qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha beneficiato, ai
sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea
recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», non
superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale
rappresentante dichiara, altresi', di essere consapevole che l'aiuto
eccedente detti limiti e' da ritenersi percepito indebitamente e
oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Art. 26 bis

Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura

1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione
del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo
1996, n. 108, sono destinati 10 milioni di euro per interventi a
favore di soggetti esposti al rischio di usura.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Art. 26 ter

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese

1. Le misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai
finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis,
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1,
comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6,
commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11,
commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Gli oneri per
interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del
presente comma restano a carico dell'impresa richiedente.
Art. 27

Patrimonio destinato

1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e
rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da «Covid-19», CDP S.p.A. e'
autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato
«Patrimonio Rilancio», (di seguito il «Patrimonio Destinato») a cui
sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia
e delle finanze. Il Patrimonio Destinato puo' essere articolato in
comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono
rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e
passivi ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti giuridici
di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle
loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le
passivita' rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il
Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e
separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli
altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente
delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e
rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o
rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse
azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli stessi e,
allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse
azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli
stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle
imprese diritti o interessi legittimi rispetto all'intervento del
Patrimonio Destinato in loro favore.
2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono
effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli apporti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e
rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di
apporto e di iscrizione nella contabilita' del Patrimonio Destinato
sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima
prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e
qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi
da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero
dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione
prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento
economico del Patrimonio Destinato. Puo' essere restituita al
Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio
di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero
dell'economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti
eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della
congruita' del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5,
rispetto alle finalita' di realizzazione dell'affare per cui e'
costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano
economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo
aggiornato. Le modalita' della restituzione sono stabilite nel
decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati
sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono
gestiti da CDP a valere su di esso in conformita' al presente
articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del
Patrimonio Destinato.
3. Il Patrimonio Destinato e' costituito con deliberazione
dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di
amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti
giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima
deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. e' incaricato della
revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.
Non si applica l'articolo 2447-quater, comma 2, del codice civile.
Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del
Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa
allocazione di beni e rapporti giuridici, nonche' quelle concernenti
l'apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici
si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP
S.p.A. Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti
giuridici relativi agli interventi a favore delle societa'
cooperative, CDP S.p.A. adotta modalita' coerenti con la funzione
sociale delle societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza
fine di speculazione privata. Ai fini della gestione del Patrimonio
Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. e' integrato
dai membri indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f),
della legge 13 maggio 1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione
di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale
improntato alla massima efficienza e rapidita' di intervento del
Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto operativo e
gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio
Destinato, o di ciascuno dei comparti, puo' essere superiore al dieci
per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene
conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte
di CDP S.p.A.
4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il
sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano,
secondo le priorita' definite, in relazione ai settori, alle filiere
e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di
riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione
economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle
condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli
aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da «Covid-19» ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del
Patrimonio Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni, anche con
azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite
in forma cooperativa, che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta
milioni.
5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalita' degli
interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
Sviluppo Economico. Lo schema di decreto e' trasmesso al Senato della
Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel
termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto puo'
essere comunque adottato. Qualora necessario, gli interventi del
Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio
Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di
prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di
capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso
di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il
decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con
riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e
strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilita'
ambientale e alle altre finalita' di cui al comma 86 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e dei
rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.
Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di
ristrutturazione di societa' che, nonostante temporanei squilibri
patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate
prospettive di redditivita'.
6. CDP S.p.A. adotta il regolamento del Patrimonio Destinato nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previsto
dal decreto di cui al comma 5. L'efficacia del Regolamento e'
sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra
l'altro, le procedure e attivita' istruttorie e le operazioni
funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP
S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai costi sostenuti
da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il
Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP
S.p.A., e' redatto annualmente un rendiconto separato predisposto
secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al
bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici
acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono
intestati a CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono
gestiti da CDP S.p.A. in conformita' al presente articolo e al
regolamento del Patrimonio Destinato.
7. Per il finanziamento delle attivita' del Patrimonio Destinato o
di singoli comparti e' consentita, anche in deroga all'articolo 2412
del codice civile, l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o
su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti
finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli
da 2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, puo'
essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il
quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva,
esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni
derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il
Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del
risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la relativa
regolamentazione di attuazione, ne' i limiti quantitativi alla
raccolta previsti dalla normativa vigente.
8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di
incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa la garanzia di ultima
istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e
modalita' di operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia
dello Stato e' allegata allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Puo' essere altresi' concessa con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze che ne determina criteri,
condizioni e modalita', la garanzia dello Stato a favore dei
portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo
di euro 20 miliardi.
9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a
valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse
funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali
e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che
dovessero altrimenti operare.
10. Il decreto di cui al comma 5 puo' prevedere ai fini della
verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione
di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa
antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla
consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso
agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria
responsabilita', di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP
puo' procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente
articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia
interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento
ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle
condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti
del codice civile, nel decreto di cui al comma 5.
11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita' d'intervento e
di rafforzare i presidi di legalita', CDP S.p.A. puo' stipulare
protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con
istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorita' di
controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria.
12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A.
e i suoi esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza
professionale. Le operazioni di impiego effettuate nonche' le
garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione
di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie
provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato,
purche' realizzati in conformita' al relativo Regolamento, non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo 166 del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato
e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e
i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive
delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti.
Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita'
relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal
Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse
dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni
finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta,
nonche' ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri
proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi
comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs.
21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601.
14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla
costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo' essere estesa o
anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP
S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a
singoli comparti, ha luogo sulla base dell'ultimo rendiconto
approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di
cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di
singoli comparti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione di
CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione
del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione
legale, e' depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La
liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il
trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze degli
eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalita'
individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti
di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni
altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel
presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.
16. Ai fini dell'espletamento delle attivita' connesse al presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare,
con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza,
valutazione e assistenza nel limite massimo complessivo di euro
100.000 per l'anno 2020.
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e' autorizzata per
l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite
massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi. Detti titoli
non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno
2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche.
Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del
controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo
e' iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo
dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di
prestiti. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
18. E' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di
tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilita'
liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da
allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di
riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono
disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.
18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31
gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli
effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle
disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e
delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema
economico-produttivo che si intende attuare.
18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche
le disponibilita' liquide dei contribuenti che intendano investire i
loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale,
rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le
disponibilita' liquide del Patrimonio Destinato cosi' costituite sono
gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche
delle societa' di gestione del risparmio italiane per evitare ogni
possibile effetto di spiazzamento del settore del private capital.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita'
di attuazione del presente comma.
18-quater. In ragione di quanto previsto al comma 18-ter,
all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le
parole: «diverse dalle banche» sono soppresse.
Art. 28

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non
abitativo e affitto d'azienda

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro
nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta
nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di
locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non
abitativo destinati allo svolgimento dell'attivita' industriale,
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o
all'esercizio abituale e professionale dell'attivita' di lavoro
autonomo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di
servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi
di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento
dell'attivita' industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale
dell'attivita' di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per
cento dei relativi canoni.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle
strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e
turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e
compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
3-bis. Alle imprese esercenti attivita' di commercio al dettaglio,
con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2
spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per
cento.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti
non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di
locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non
abitativo destinati allo svolgimento dell'attivita' istituzionale.
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 e'
commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con
riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le
strutture turistico ricettive con attivita' solo stagionale con
riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai
soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito d'imposta
spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato
o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta
per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al
periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attivita' a
partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai soggetti che, a far data
dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o
la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti
eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.
5-bis. In caso di locazione, il conduttore puo' cedere il credito
d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del
pagamento della corrispondente parte del canone.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e' utilizzabile
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di
sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al
comma 5-bis del presente articolo.
7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non e'
cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese
sostenute.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.499
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Art. 28 bis

Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro
tramite distributori automatici

1. In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono
la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del
concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione
di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, le universita' e gli
uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati
trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma
2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi
decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del
fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi
interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33
per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di
revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165,
comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo
interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio
economico delle singole concessioni.
Art. 29

Incremento fondo per il sostegno alle locazioni

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' incrementato di ulteriori
160 milioni di euro per l'anno 2020.
1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al
comma 1, pari a 20 milioni di euro, e' destinata alle locazioni di
immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della
situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite
rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno
2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di
locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a
quello dove e' ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31
gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilita'
con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del
rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata
nei termini, nonche' secondo le modalita' e i coefficienti indicati
dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
Art. 30

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri
provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze
elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici,
con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto
e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite
massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di
spesa.
2. Per le finalita' e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorita'
ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in
via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1,
le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica
nonche' le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da
applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel
primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse
applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW,
la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non
superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo
trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia
prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di
potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede
ai sensi dell'articolo 265. Il Ministero dell'economia e finanze e'
autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19
istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella
misura del cinquanta per cento entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta
per cento, entro il 30 novembre 2020. L'Autorita' assicura, con
propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione
della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai
commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.
Art. 30 bis

Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di
credito o di debito

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello
stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo
di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attivita' commerciali
per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni
effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2020.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al
volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di
affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e
tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.
3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria,
sottoscrivono protocolli volontari per definire con equita' e
trasparenza il costo massimo delle commissioni.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Art. 31

Rifinanziamento fondi

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, di seguito citato anche come «decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23», e' incrementato di 30.000 milioni di euro per
l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione
speciale istituita dall'articolo 35, comma 5.
2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementato di 3.950
milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di garantire una maggior
efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue
disponibilita' al profilo temporale delle perdite attese, possono
essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di
autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base
alla valutazione della probabilita' di escussione delle garanzie,
articolata per annualita', effettuata dagli organi di gestione dello
stesso Fondo.
3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per
l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di
tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, per essere utilizzate in base al fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare,
anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle
imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitivita'
delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 5 milioni di euro per
l'anno 2020.
4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1,
comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.
4-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo di
cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e' incrementatodi 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo
onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo
56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel conto
corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare
al pertinente capitolo di spesa.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 31 bis

Confidi

1. Il comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1°settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attivita' di
garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme
di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106,
comma 1».
Art. 32

Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze -
GACS

1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali
sia stata concessa o sara' richiesta la concessione della garanzia
dello Stato ai sensi del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, il
Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della
societa' cessionaria, previa istruttoria della societa' di cui
all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, e'
autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli
o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti
dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o piu' date di
pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei
pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti
ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purche' tali date
di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente
decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un
peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea
sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle
misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica COVID-19.
2. La societa' di cui all'articolo 13, comma 1, del citato
decreto-legge n. 18 del 2016, provvede alle attivita' di cui al
presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione
vigente.
Art. 33

Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi
in modo semplificato nonche' disposizioni in materia di distribuzione
di prodotti assicurativi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell'articolo
23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle
disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo
decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle
tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi
o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data
di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo
20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante
comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non
certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che
l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento
di riconoscimento in corso di validita' del contraente, faccia
riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia
conservata insieme al contratto medesimo con modalita' tali da
garantirne la sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita'. Il
requisito della consegna di copia del contratto e della
documentazione informativa obbligatoria e' soddisfatto anche mediante
la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto
e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole;
l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della
documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile
successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31
gennaio 2020, il cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato
per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti
previsti dalla legge o dal contratto stesso.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresi', ai fini
dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
dell'articolo 1888 del codice civile.
2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a
semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e
assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,
gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e
194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre
2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi del
menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino
alla data del 31 dicembre 2020.
Art. 33 bis

Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il
deposito e la vendita di fuochi artificiali

1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validita' dei
contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per
la produzione,il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui
agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' di
quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della
responsabilita' civile verso terzi per l'attivita' pirotecnica, in
scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per
un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del
contratto ai sensi del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva
di analoghe facolta' contrattualmente previste in favore
dell'assicurato, che restano esercitabili.
Art. 34

Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali

1. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al
finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto
dell'economia del Paese nonche' prevedere l'adozione di procedure
semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione
del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i
contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi
postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza
deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020,
possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga
all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalita'
della identita' del sottoscrittore, purche' il consenso del
sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante
registrazione vocale, con modalita' tali da garantirne la sicurezza,
l'integrita' e l'immodificabilita', custodita dal proponente. Prima
che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento
concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni
previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a
distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni
relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla
conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene
in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea
del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle
condizioni generali di contratto. Il cliente puo' usare il medesimo
strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per
esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti
dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della
copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per
l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto
stesso, il sottoscrittore puo' usare il medesimo strumento impiegato
per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020.
2. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle
previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia
di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai
consumatori, ivi incluso l'articolo 67-quaterdecies sul pagamento dei
servizi finanziari offerti a distanza.
3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade
nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi
causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di
emergenza.
Art. 35

Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

1. Al fine di preservare la continuita' degli scambi commerciali
tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito
commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite
dagli effetti economici dell'epidemia COVID-19, SACE S.p.A. concede
in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a
breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano
aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui
al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi
generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la
garanzia e' prestata in conformita' alla normativa europea in tema di
aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste
dai commi seguenti.
2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie
disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la garanzia dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello
Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge
anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le
attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare alle imprese di assicurazione del
ramo credito. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione
dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti
indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite ulteriori modalita' attuative e operative, ed
eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle
operazioni di cui al presente articolo.
4. L'efficacia della garanzia e' subordinata all'approvazione della
Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituita
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 una sezione speciale, con autonoma
evidenza contabile a copertura delle garanzie relative alle imprese
di assicurazione del ramo credito con una dotazione stabilita ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, alimentata, altresi', con le risorse
finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di
remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti
da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo
e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A., salvo conguaglio
all'esito dell'approvazione del bilancio.
Art. 36

Partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo della Banca Europea
per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per
attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza
(SURE)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi
necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di
Garanzia paneuropeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli
Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la
crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti
accordi il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima
richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato a
stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le
modalita' di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri
possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno
temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di
emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 e a rilasciare
la relativa garanzia dello Stato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con
una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Annualmente,
con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure di
cui al comma 1, possono essere stanziate ulteriori risorse a presidio
delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di
liquidita' concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di
escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo di
garanzia paneuropeo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di
cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di un apposito conto
corrente di tesoreria centrale.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 37

Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for
Immunization

1. E' autorizzata l'estensione della partecipazione dell'Italia
all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista
dall'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con
un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti
annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere
dall'anno 2026. E', inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo
all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento
della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30
milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 38

Rafforzamento del sistema delle start-up innovative

1. Per il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli
interventi in favore dellestart-up innovative, alla misura di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264
del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro
100 milioni per l'anno 2020, destinate al rifinanziamento delle
agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.
2. Per sostenere le start up innovative, come definite
dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le
stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l'anno 2020
sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up
innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto
finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di
incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri
soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese
innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», alle
condizioni e con le modalita' e i termini definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e,
piu' in generale, le potenzialita' del settore dell'impresa
innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COV1D-19 e la
fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per
cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di
iniziative:
a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con
specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare
l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le
risorse di cui al comma 2;
b) di promozione e valorizzazione delle attivita' delle imprese
innovative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al
fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese
tradizionali;
c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo
settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, al Fondo di
sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1,
comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate
risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020
finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la
sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonche'
mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione
di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito
che prevedano la possibilita' del rimborso dell'apporto effettuato, a
beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25
del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Con
decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste
dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra
le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori
regolamentati o qualificati. La misura massima dei finanziamenti
agevolati di cui al presente comma che ciascuna start-up innovativa e
piccola e media impresa innovativa puo' ottenere e' pari a quattro
volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con
il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.
4. Al fine di incentivare le attivita' di ricerca e sviluppo per
fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, dopo le parole: «universita' e istituti di ricerca» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' con start-up innovative, di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
5. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro
delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del
citato decreto-legge n. 179 del 2012, e' prorogato di 12 mesi.
Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a
incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12
mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella
sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della
fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla
legislazione vigente.
6. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, in favore delle start-up innovative come definite
dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 33, e' riservata una quota pari a 200 milioni di euro
a valere sulle risorse gia' assegnate al Fondo, alla quale le
predette imprese accedono sulla base delle modalita', tempo per tempo
vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste
dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo
29 e' inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Incentivi in regime "de minimis"all'investimento in
start-up innovative). - 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto
dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone
fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma
investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu'
start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi
di investimento collettivo del risparmio che investano
prevalentemente in start-up innovative.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up
innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese
al momento dell'investimento. La detrazione e' concessa ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18
dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
3. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun
periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto
per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investi-mento prima del decorso di tale termine, comporta la
decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. ».
8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo
il comma 9-bis, e' inserito il seguente:
« 9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone
fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma
investita dal contri-buente nel capitale sociale di una o piu' PMI
innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di
investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente
in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative
iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento
dell'investimento ed e' concessa ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti
de minimis. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in
ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere
mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la
decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La detrazione
di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla
detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo
precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui
al secondo periodo, e' fruibile esclusivamente la detrazione di cui
al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti
del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ».
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono
individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste
dai commi 7 e 8.
10. All'articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «di almeno euro
1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una societa'
costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero
di almeno euro 500.000», sono sostituite dalle seguenti: «di almeno
euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una
societa' costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due
anni ovvero di almeno euro 250.000».
11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
264 del 13 novembre 2014, in favore delle start up innovative
localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresi'
riconosciute alle start up innovative localizzate nel territorio dei
comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati
negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
12. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria
dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, e' istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per
l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con
dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020.
13. Il Fondo di cui al comma 12 e' finalizzato a sostenere le fasi
di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla
realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a
fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese
ammissibili, e per un importo da 10.000 euro a 200.000 euro per
singolo prototipo.
14. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 12
vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle
imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo
comma 16. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al
fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come
spese ammissibili:
a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle
attivita' di realizzazione di prototipi;
b) prestazioni professionali commissionate a liberi
professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di
prototipi;
c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la
realizzazione dei prototipi;
d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei
prototipi.
15. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla
distribuzione commerciale.
16. Sono ammesse ai contributi di cui al comma 13, le imprese che:
a)abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro
residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in
Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13;
c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un
patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di
imprese costituite sotto forma di societa' di capitali, sia nel caso
di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di
societa' di persone;
d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.
17. L'impresa beneficiaria e' tenuta a realizzare il prototipo di
videogioco entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento
dell'ammissibilita' della domanda di cui al comma 14 da parte del
Ministero dello sviluppo economico.
18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite: le modalita' di presentazione delle domande;
i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le
modalita' di erogazione del contributo; le modalita' di verifica,
controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e
revoca.
19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a
314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate valutate
in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Art. 38 bis

Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli
accessori

1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli
accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up
che investono nel design e nella creazione, nonche' allo scopo di
promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e
degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto
contenuto artistico e creativo, e' prevista l'erogazione di
contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50
per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro
per l'anno 2020. A tale fine e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalita' di
presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri
per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalita'
di erogazione dei contributi, alle modalita' di verifica, di
controllo e di rendicontazione delle spese nonche' alle cause di
decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Art. 38 ter

Promozione del sistema delle societa' benefit

1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio
nazionale, del sistema delle societa' benefit, di cui all'articolo 1,
commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella
misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in
societa' benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre
2020. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento
dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di
spesa.
2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto delle
condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE)
n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta e'
utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021.
3. Per la promozione delle societa' benefit nel territorio
nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di
euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le
modalita' e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Art. 38 quater

Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del
bilancio

1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio e' stato
chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la
valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione
dell'attivita' di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1),
del codice civile e' effettuata non tenendo conto delle incertezze e
degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura
del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della
continuita' aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui
all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano
ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da
fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione,
comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli
eventi successivi, nonche' alla capacita' dell'azienda di continuare
a costituire un complesso economico funzionante destinato alla
produzione di reddito.
2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 3
dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della
continuazione dell'attivita' di cui all'articolo 2423-bis, primo
comma, numero 1), del codice civile puo' comunque essere effettuata
sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso
entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto
della continuita' aziendale sono fornite nelle politiche contabili di
cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile
anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni
da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione,
comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli
eventi successivi, nonche' alla capacita' dell'azienda di continuare
a costituire un complesso economico funzionante destinato alla
produzione di reddito.
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' limitata
ai soli fini civilistici.
Art. 39

Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e
potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e
per la politica industriale

1. Al fine di potenziare e rendere piu' efficace l'attivita' di
elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente
colpiti dall'emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico
puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di euro
300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed
esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante
avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale,
nel numero massimo di dieci unita' per ciascun anno del periodo
considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di
politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio
1999, n. 140.
2. All'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, comma 1,
primo periodo, le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari
competenti,» sono soppresse.
3. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,dopo le parole: «e' autorizzata la spesa di 300.000 euro» sono
inserite le seguenti: «destinata, nella misura non superiore al 40
per cento, allo svolgimento di attivita' di supporto finalizzate alla
trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione
straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e
al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,».
4. Al fine di potenziare le attivita' di prevenzione e soluzione
delle crisi aziendali, per gli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministro
dello sviluppo economico puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite
di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati
all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico,
specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese,
nel numero massimo di dieci unita' per ciascun anno del periodo
considerato da destinare a supporto della struttura di cui
all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro 800.000 per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' assegnata la
somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione
di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese,
nelle forme di societa' o societa' cooperativa, da parte di
lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi,
nonche' per la promozione e lo sviluppo di societa' cooperative che
gestiscono aziende confiscate alla criminalita' organizzata e di
cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione,
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015,
nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le
medesime ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui
all'articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, possono continuare a concedere i finanziamenti ivi
indicati, a condizioni piu' favorevoli di quelle esistenti sul
mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per
importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun
finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto.
Art. 40

Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del
servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il
periodo di emergenza da COVID-19

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite
dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6
maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di
distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed
in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del
mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria
pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti,
puo' essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro
per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per
l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di
lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi
di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in
autostrada da parte delle societa' petrolifere integrate alla
raffinazione e alle gestioni unitarie delle attivita' petrolifere e
di ristorazione.
3. Il contributo e' erogato dal Ministero dello sviluppo economico
su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al
comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra
le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello
sviluppo economico sono individuati le modalita' ed il termine di
presentazione delle domande nonche' le procedure per la concessione
del contributo.
4. Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei
distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle
piccole e medie imprese e' effettuata calcolando i ricavi con le
modalita' di cui all'articolo 18, comma 10, del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 41

Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti
dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3
aprile 2017, n. 78, il termine del 15 aprile 2020 previsto
dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
come prorogato dall'articolo 37, comma 1,del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, e' ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020.
Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di
Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di
efficienza energetica di cui all'articolo 14-bis del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78,
decorre dal 15 novembre 2020.
2. Per le unita' di cogenerazione entrate in esercizio dal 1°
gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono
riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui
all'articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 4,
comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio di
ciascuna unita', nei termini e per il periodo definiti dallo stesso
decreto.
Art. 42

Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la
difesa ed il sostegno dell'innovazione

1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione,
crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale,
rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e
della ricerca applicata, nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato «Fondo per
il trasferimento tecnologico», con una dotazione di 500 milioni di
euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalita'
di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla
valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le
imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare
riferimento alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la
collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di
progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo
svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei
limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'ultimo periodo del
medesimo comma, di attivita' di progettazione, coordinamento,
promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta
di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti
innovativi, attivita' di rafforzamento delle strutture e diffusione
dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e
formazione, nonche' attivita' di supporto alla crescita delle
start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il
Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilita' del
fondo di cui al comma 1, e' autorizzato ad intervenire attraverso la
partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di
natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia
di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di
affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra
amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i
possibili interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per la
partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al
presente comma.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il
Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'ENEA-Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa gia' attribuite in
materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita
convenzione. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per l'anno 2020.
5. Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, l'ENEA e'
autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di
seguito denominata «Fondazione Enea Tech», sottoposta alla vigilanza
del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione
Enea Tech e' approvato, su proposta dell'ENEA, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e
dell'operativita' della Fondazione e' autorizzata la spesa di 12
milioni di euro per l'anno 2020.
6. Il patrimonio della Fondazione e' costituito dalle risorse
assegnate ai sensi del comma 5 e puo' essere incrementato da apporti
di soggetti pubblici e privati. Le attivita', oltre che dai mezzi
propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati.
Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni
immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e
indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti
finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di
sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento
tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle
stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di
organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche'
attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi
da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di
neutralita' fiscale.
8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo
5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari
a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Art. 42 bis

Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito
energetico

1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale
funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di
energia e di clima:
a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 3» sono
inserite le seguenti: «e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030»;
2) alla lettera a), le parole: «di cui al presente Titolo» sono
sostituite dalle seguenti: «di sostegno alla produzione da fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica»;
3) il numero i. della lettera b) e' sostituito dal seguente:
«i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di
qualificazione di sistemi e tecnologie»;
b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, le parole: «di cui ai numeri ii e iv della lettera b)» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera b)».
Art. 43

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione
dell'attivita' d'impresa

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e
la prosecuzione dell'attivita' d'impresa, con una dotazione di 100
milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il Fondo e' finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione
di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte
nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, e delle societa' di capitali, aventi un numero
di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di
difficolta' economico-finanziaria come individuate sulla base dei
criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Fondo opera,
nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel
capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui
al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di
quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C
19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a
promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonche'
attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli
occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle
politiche attive e passive del lavoro.
4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2,
qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo,
notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni
relative a:
a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli
impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita,
prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o
del gruppo di appartenenza dell'impresa;
b) le imprese che abbiano gia' manifestato interesse
all'acquisizione della societa' o alla prosecuzione dell'attivita'
d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare
un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori
stranieri;
c) le opportunita' per i dipendenti di presentare una proposta di
acquisto ed ogni altra possibilita' di recupero degli asset da parte
degli stessi.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di gestione e di funzionamento del
Fondo, nonche' le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel
rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dando priorita'
alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e
sullo sviluppo del sistema produttivo.
6. L'articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, e' abrogato. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 2, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' abrogato.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020
mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 6; quanto a 70 milioni di euro per
l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265.
Art. 43 bis

Contratto di rete con causale di solidarieta'

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo
il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti: « 4-sexies. Per l'anno
2020, il contratto di rete puo' essere stipulato per favorire il
mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere
colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati
di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita' competenti.
Rientrano tra le finalita' perseguibili l'impiego di lavoratori delle
imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del
posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di
lavoro per chiusura di attivita' o per crisi di impresa, nonche'
l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le
attivita' produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti
fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della
codatorialita', ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di
prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e
assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definite le modalita' operative per procedere alle
comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal
contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare
attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30, comma 4-ter,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente
articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicita' di cui
al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il
contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto
dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con
l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro
rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n.
936, che siano espressione di interessi generali di una pluralita' di
categorie e di territori ».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 44

Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni
di Co2 g/km

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 100 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri
derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e
giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre
2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica
sono riconosciuti i seguenti contributi:
a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di
un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che
nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di
anzianita' dalla data di immatricolazione, il contributo statale e'
parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2)
emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente
tabella ed e' riconosciuto a condizione che sia praticato dal
venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:


=======================================
| CO2g/km | Contributo (euro) |
+===============+=====================+
|0-20 |2.000 |
+---------------+---------------------+
|21-60 |2.000 |
+---------------+---------------------+
|61-110 |1.500 |
+---------------+---------------------+

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il
contributo statale e' parametrato al numero di g di CO2 emessi per km
secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a
condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno
1.000 euro:


=======================================
| CO2g/km | Contributo (euro) |
+===============+=====================+
|0-20 |1.000 |
+---------------+---------------------+
|21-60 |1.000 |
+---------------+---------------------+
|61-110 |750 |
+---------------+---------------------+

1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai
veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:a)abbiano emissioni di
CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello
previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145; b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano
omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione
e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della
casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto
dell'imposta sul valore aggiunto.
1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei
requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i
contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il
contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente
articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034,
1035,1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145.
1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31
dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da
Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato
omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2
inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per
cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprieta' del veicolo
acquistato.
1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione,
contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2
comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1
rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore
incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro gia' attribuiti al
primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di
imposta entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici,
biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,
servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile.
1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 50 milioni di euro per
l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente
all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le modalita' per assicurare il
rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
dei commi da 1-bis a 1-octies del presente articolo, pari a 50
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto.
Art. 44 bis

Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici
o ibridi

1. Il comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' sostituito dal seguente: «1057. Nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che,
nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e
immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di
fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e'
riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di
acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al
primo periodo e' pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a
un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione
un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia
stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui
si e' proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui
sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare
convivente. Il contributo di cui al presente comma puo' essere
riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel
corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti
effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo
di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile,
il limite di cinquecento veicoli e' riferito al numero complessivo
dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno».
Art. 45

Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 da parte dei comuni

1. I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure
di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono
utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi gia'
trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di
misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 46

Misure urgenti in materia di servizi postali

1. All'articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole «fino al 30 giugno 2020» sono sostituite con le
seguenti parole: «fino al 31 luglio 2020»;
2) dopo le parole «di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto
legislativo 22 luglio 1999 n. 261,» sono inserite le seguenti parole:
«nonche' per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo
posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»;
3) e' aggiunto in fine il seguente periodo «Sono fatti salvi i
comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la
continuita' del servizio e la tutela della salute pubblica in
occasione dello stato di emergenza.»;
b) il comma 1-bis e' abrogato.
Art. 46 bis

Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e
manifestazioni commerciali

1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinate, per
l'anno 2020, dall'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a
fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state
disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione
epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di euro per
l'anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo periodo sono
destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli
operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei
danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a
fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle
medesime risorse.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Art. 47

Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - Invitalia

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della
missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al
piano industriale e alla normativa vigente, Invitalia S.p.A. e'
autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture
contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle
operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in
essere, anche attraverso societa' di nuova costituzione o a controllo
pubblico anche indiretto. Alle operazioni di riorganizzazione e
trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma
461, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 48

Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione

1. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole «150 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «400 milioni»;
2) alla lettera d), le parole «di importanza minore (de
minimis)» sono soppresse;
b) al comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
puo' stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per
l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di
internazionalizzazione del sistema Paese»;
b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: «euro 4 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 6 milioni».
2. Relativamente al fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono disposte le
seguenti misure:
a) le disponibilita' del fondo sono ulteriormente incrementate di
200 milioni di euro per l'anno 2020;
b) con propria delibera, il Comitato agevolazioni di cui
all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 puo',
in conformita' alla normativa europea in materia di aiuti di Stato,
elevare, fino al doppio di quelli attualmente previsti, i limiti
massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento
presentate entro il 31 dicembre 2021;
c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere
sul fondo di cui alla lettera b), nonche' i cofinanziamenti e le
garanzie concessi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera d) del
decreto-legge n. 18 del 2020, possono eccedere gli importi massimi
previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis,
fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea
stabiliti dalla predetta normativa;
d) i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della
garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo. La
presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate
entro il 31 dicembre 2020.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 452 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 5 milioni di
euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento
con le comunita' di affari residenti all'estero, nei limiti delle
risorse disponibili, servizi di informazione, l'export management e
la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese,
anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di
commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto.
4. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui
all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane e' autorizzata ad assumere, nei limiti della
dotazione organica, un contingente massimo di 50 unita' di personale
non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato della
durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al
personale appartenente alla terza area funzionale, posizione
economica F1, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente
le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non antecedente alla
scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.665.417 per l'anno
2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021, si provvede quanto a euro
713.750 per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e quanto a euro
951.667 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021 a valere
sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
5. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del
Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione
italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed
internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta
formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, e' autorizzata la
spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per
l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalita' di
cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione
Emilia-Romagna, in qualita' di stazione appaltante, opera con i
poteri e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di
euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
6. (soppresso).
7. (soppresso).
Art. 48 bis

Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti
negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile,
della moda e degli accessori

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori
contraddistinti da stagionalita' e obsolescenza dei prodotti,
limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ai soggetti esercenti attivita'
d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della
produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e
accessori) e' riconosciuto un contributo, nella forma di credito
d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze
finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre
periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata
in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 9 marzo 2020. Il metodo e i criteri applicati per la
valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta
di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli
utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.
Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento
dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di
spesa.
2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio
certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le
imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio
sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza
delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei
conti o da una societa' di revisione legale dei conti iscritti nella
sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il
professionista responsabile della revisione legale dei conti,
nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza
elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli
previsti dal codice etico dell'International Federation of
Accountants (IFAC).
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i
criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui
operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma
1 e sono definiti le modalita' e i criteri di attuazione del presente
articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della
Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive
modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero
dello sviluppo economico.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265,comma 5, del presente decreto.
Art. 49

Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il
trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi
industriale complessa di Torino

1. Nell'ambito del programma green new deal e del Piano Transizione
4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei
settori della mobilita' sostenibile pubblica e privata e la
competitivita' dell'industria dell'automotive, e' autorizzata la
spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di
un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata
«Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento
tecnologico nel campo della mobilita' e dell'automotive» con sede a
Torino. Il finanziamento e' erogato nel rispetto delle condizioni di
cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Il Centro favorisce la collaborazione con istituti di ricerca
nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati
delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante
attivita' d'insegnamento e formazione. Il Centro favorisce e
organizza attivita' di ricerca collaborativa tra imprese e altri
centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la
realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di
tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di
mobilita', ivi comprese la mobilita' elettrica, la guida autonoma e
ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della
mobilita' in genere.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca, da
pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati i termini e le modalita' di
presentazione della proposta progettuale, le modalita' di attuazione
dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura logistica e
per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio
sull'esecuzione del progetto.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 49 bis

Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo
delle scienze della vita con sede in Lombardia

1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai soggetti
pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della
regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, le universita', il Consiglio nazionale delle ricerche, i
centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le start-up
innovative, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale
concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di
progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione
con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui all'articolo
1, commi da 116 a123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
attraverso una struttura denominata «Centro per l'innovazione e il
trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita», con
sede in Lombardia.
2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra
soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca
nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati
delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo
l'attivita' brevettuale e la valorizzazione della proprieta'
intellettuale. Il Centro favorisce le attivita' di ricerca
collaborativa tra imprese e start-up innovative per lo sviluppo di
biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi
genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la
diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui
fragili, il miglioramento della qualita' di vita e l'invecchiamento
attivo.
3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure
organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una
contabilita' separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale
scopo attribuite.
4. All'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli apporti al fondo di
dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del
bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto
presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione».
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 50

Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini
della maggiorazione dell'ammortamento

1. In considerazione della situazione emergenziale COVID-19, il
termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge
del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58, e' prorogato al 31 dicembre 2020.
Art. 51

Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di
amministrazione straordinaria

1. I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli
indirizzi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 57 del
medesimo decreto legislativo, delle societa' ammesse alla procedura
di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, anche qualora gia' prorogati ai sensi
dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto-legge
n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono
prorogati di sei mesi.
Art. 51 bis

Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 sulle attivita' d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «bilanci relativi
all'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «bilanci relativi
all'esercizio 2021».
Art. 52

Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidita' delle imprese
dell'aerospazio

1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia,
relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre
1985, n. 808 in scadenza nel 2020, sono sospesi e sono effettuati,
senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione
entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo
di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre
2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge 24
dicembre 1985, n. 808 con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi
precedenti, sono erogate entro il 31 luglio 2020 alle aziende per le
quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di
restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31
dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali adempimenti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
e comunque entro il 30 settembre 2020, nei limiti delle relative
disponibilita' di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi
dal completamento degli adempimenti.
Art. 52 bis

Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca e dei finanziamenti bancari associati

1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuita'
aziendale, e' consentito alle predette imprese chiedere, con
comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle
amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai
finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati,
della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento
agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino
alla durata massima complessiva di venticinque anni.Tale
rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria,
assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di
rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi
eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei
finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di
attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed
erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come
determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data
della rinegoziazione.
2. La rinegoziazione di cui al comma 1 e' possibile con il consenso
della banca che svolge le attivita' di gestione del finanziamento,
anche in nome e per conto della societa' Cassa depositi e prestiti
Spa, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario
associato a quello agevolato, in conformita' con le previsioni
contrattuali in essere, senza alcuna formalita', e comprende gli
elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la
garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 del presente
articolo e' corredata della dichiarazione di un professionista
indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o
ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una societa'
di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la
rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato
del Fondo rotativo e di quello bancario associato e' funzionale ad
assicurare la continuita' aziendale dell'impresa, nonche' il rimborso
di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani
attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e
di concordati in continuita', nonche' di strumenti similari
disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza
a quella data applicabile, la suddetta dichiarazione e' rilasciata
dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa
procedura.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 52 ter

Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualita'

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica
artistica e tradizionale e della ceramica di qualita' nonche' di
promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche
tecniche e produttive delle produzioni ceramiche e' disposto il
rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di
spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare
all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al
sostegno e alla valorizzazione dell'attivita' ceramica artistica e
tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma
provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5
della citata legge n. 188 del 1990.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione,
sono individuati i criteri, le finalita', le modalita' di riparto, di
monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui
al comma 1, nonche' le modalita' di recupero e di eventuale
riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma
1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Capo II

Regime quadro della disciplina degli aiuti

Art. 53

Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese
beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

1. In deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non
rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione di una
decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i
suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni
determinate dall'epidemia di COVID-19, accedono agli aiuti previsti
da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale,
regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020,
C(2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e
successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non
rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data
dell'erogazione.
Art. 54

Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o
agevolazioni fiscali

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della
Commissione europea C (2020)1863 final - «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei
limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al
presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa,
salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.
2. L'aiuto puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette,
agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi
rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che
il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del
massimale di 800000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati
devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per
ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e
100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione
primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al
lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di
prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o
della quantita' dei prodotti immessi sul mercato.
5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati
alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione
di cui al comma 1.
6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e
dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento
(UE) n. 717/2014 della Commissione.
7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui
si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al
comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la
separazione contabile, che per ciascuna di tali attivita' sia
rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato
l'importo massimo ammesso.
Art. 55

Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della
Commissione europea C(2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al
presente articolo.
2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia
prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle
imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle
condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione di cui
al comma 1.
3. Per ciascun prestito i premi di garanzia sono fissati a un
livello minimo, che aumenta progressivamente all'aumentare della
durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al
punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma 1.
4. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare
i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della
Comunicazione di cui al comma 1.
5. La durata della garanzia e' limitata a un massimo di sei anni e
la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni indicati nel
punto 25, lettera f), della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto
concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro
ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma
1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai
sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui
al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse
agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I
predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se
l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un
regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al
comma 1 non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo
o all'articolo 56, comma 5. Un beneficiario puo' avvalersi di piu'
aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui
al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto
non supera le soglie di cui al comma 4.
7. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a
prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI,
come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non puo' essere
addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri
enti finanziari dovrebbero, nella misura piu' ampia possibile,
trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o
dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario
finanziario dovra' essere in grado di dimostrare l'esistenza di un
meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella
misura piu' ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di
maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosita' dei
portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di
garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI
non puo' essere addebitata alcuna commissione di garanzia.
8. Le garanzie sono concesse entro il 31 dicembre 2020.
Art. 56

Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle
imprese

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della
Commissione europea C(2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al
presente articolo.
2. Gli aiuti riguardano i prestiti sia per il fabbisogno per gli
investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a
favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri
soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto
delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di
cui al comma 1.
3. I contratti di finanziamento sono firmati entro il 31 dicembre
2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.
4. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse
agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui)
applicabile il 1° gennaio 2020, piu' i margini per il rischio di
credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27
della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso, tale tasso di
interesse agevolato non puo' essere inferiore a 10 punti base annui.
5. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare
i limiti indicati al punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della
Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto
concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro
ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma
1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai
sensi della sezione 3.2 dagli stessi enti di cui al comma 1 o da
qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo
stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati
per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per
beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della
Comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui al comma
5 del presente articolo o all'articolo 55, comma 4. Un beneficiario
puo' avvalersi in parallelo di piu' aiuti concessi ai sensi della
sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare
complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di
cui al comma 5 del presente articolo.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo non si applicano a
prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI,
come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non puo' essere
addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri
enti finanziari dovrebbero, nella misura piu' ampia possibile,
trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o
dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario
finanziario dovra' essere in grado di dimostrare l'esistenza di un
meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella
misura piu' ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di
maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosita' dei
portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di
garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI
non puo' essere addebitata alcuna commissione di garanzia.
Art. 57

Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di
COVID-19

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della
Commissione europea C (2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al
presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a
favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e
antivirali pertinenti.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle
condizioni di cui alla sezione 3.6 della Comunicazione di cui al
comma 1.
4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b)
e c) della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.
L'intensita' di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti
imposti dal punto 35, lettere d) ed e) della Comunicazione di cui al
comma 1.
5. Gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della
sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai
sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8
della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se
l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al
presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno
proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a
condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui
alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione di cui al
comma 1.
7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non
esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello
Spazio economico europeo.
Art. 58

Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di
prova e upscaling

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della
Commissione europea C (2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al
presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli
investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della
Comunicazione di cui al comma 1.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle
condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di
cui al comma 1, sotto forma di garanzia a copertura delle perdite.
4. I costi ammissibili e l'intensita' dell'aiuto sono definiti al
punto 37, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.
5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di
cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti sono altresi' subordinati al rispetto delle condizioni
di cui alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione di cui
al comma 1.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della
sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai
sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8
della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se
l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al
presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli
investimenti per gli stessi costi ammissibili.
Art. 59

Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti
connessi al COVID-19

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della
Commissione europea C (2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al
presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti
agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39
della Comunicazione di cui al comma 1.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette,
anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle
condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di
cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.
4. I costi ammissibili e l'intensita' dell'aiuto sono definiti al
punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.
5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di
cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della
sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai
sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7
della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se
l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al
presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli
investimenti per gli stessi costi ammissibili.
Art. 60

Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei
dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di
COVID-19

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali
azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della
Commissione europea C (2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni nei
limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al
presente articolo.
2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al fine di
contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e
assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono
destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma
di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o
di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di
COVID-19.
4. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un
periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di
aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilita' della
sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero
stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle
attivita' aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione
che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo
continuativo l'attivita' lavorativa durante tutto il periodo per il
quale e' concesso l'aiuto. L'imputabilita' della sovvenzione per il
pagamento dei salari puo' essere retrodatata al 1° febbraio 2020.
5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera
l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale
beneficiario.
6. La sovvenzione per il pagamento dei salari puo' essere combinata
con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili
o selettive, purche' il sostegno combinato non comporti una
sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale
interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono
essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i
differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun caso
consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19 a 22 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Art. 61

Disposizioni comuni

1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non possono essere
concessi alle imprese che erano gia' in difficolta', ai sensi
dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento
(UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.
2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro il
31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni
fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in
cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione
fiscale relativa all'annualita' 2020.
3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 e'
subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' di cui al
comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al rispetto
delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.
4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al
fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione
europea, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, per tutte le successive misure che saranno
adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento
provvede altresi' alla registrazione esclusivamente del regime-quadro
di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui all'articolo 52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo
64, nonche' nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo
Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e
dell'Acquacoltura.
5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad
eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono
agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti
di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
come modificato dall'articolo 64. Per gli aiuti nei settori
agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in
analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri
SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano
della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti che
adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e
le responsabilita' di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4
della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a 60 si
applica la disposizione di cui all'articolo 53.
7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono in ogni
caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste,
calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte
proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui
ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti
ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante
autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo
complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano
fermi gli obblighi di cui all'articolo 63.
Art. 62

Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli
articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.
Gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto
dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le
Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di
agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e
garanzie si applica l'articolo 125, comma 4, decreto-legge 17 marzo
2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.
Art. 63

Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti

1. Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della
Commissione europea C (2020) 1863 final- «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, sono
concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31
maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e
pesca che sono registrati nei registri SIAN- Sistema Informativo
Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e
dell'Acquacoltura.
2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli
da 54 a 60 del presente decreto deve essere identificata, attraverso
l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA-CAR»,
acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi
dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed
assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei
precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto
adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli
aiuti concessi ai singoli beneficiari e' operata dai soggetti
competenti, sotto la propria responsabilita'.
Art. 64

Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai
registri aiuti di Stato SIAN e SIPA

1. Entro il 30 maggio 2020, il registro di cui all'articolo 52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e' adeguato a cura del
Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e
SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, mediante sezione aggiuntiva, alle disposizioni
introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863
final- «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive
modifiche e integrazioni.
2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
modificano i registri di cui al comma 1 per consentire la
registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione
europea ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto e
delle misure di aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli,
nonche' per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti,
prevedendo modalita' semplificate per aiuti automatici, sia fiscali
che non fiscali.
3. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Sono mantenute tutte le funzionalita' dei registri e in ogni
caso sono mantenute le funzionalita' del registro nazionale degli
aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, a supporto dello svolgimento delle verifiche di cui agli
articoli 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.
5. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti
previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 65

Esonero temporaneo contributi Anac

1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati
dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorita' nazionale
anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.
L'Autorita' fara' fronte alla copertura delle minori entrate mediante
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre
2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di
euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto,
si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Titolo III

MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

Capo I

Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Art. 66

Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione
individuale

1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «per i lavoratori» sono sostituite dalle
seguenti: «per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no,»;
b) al comma 1, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.».
Art. 66 bis

Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per
l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e
dispositivi di protezione individuale

1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di
mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e
di sostenere la ripresa in sicurezza delle attivita' produttive, per
l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi
sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle
norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea
all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19.
2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono
definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico
composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita'
(ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni,
da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA,
da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione
(UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato
dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformita'
socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato e'
assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al
comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato
tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo
presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un
rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da un
rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni
degli organismi di valutazione della conformita' socie dell'ACCREDIA.
Il supporto amministrativo al comitato e' assicurato dall'INAIL. Ai
componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le
modalita' di presentazione delle domande di validazione delle
mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai
sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per
la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi
1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di
prova accreditati dall'ACCREDIA, nonche' delle universita' e dei
centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione
delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il
monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di
validazione e' assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che
supportano l'attivita' delle regioni.
5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e
dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono
competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti
Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che
il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla
regione.
6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente
articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, importare e immettere in commercio»
sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «e gli importatori», ovunque ricorrono, e
le parole: «e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse;
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «, gli importatori» e le parole: «e
coloro che li immettono in commercio» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «e gli importatori» sono
soppresse;
d) al comma 4, le parole: «e all'importatore e' fatto divieto di
immissione in commercio» sono soppresse.
7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'articolo 5-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Art. 67

Incremento Fondo Terzo Settore

1. Al fine di sostenere le attivita' delle organizzazioni di
volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle
fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze
sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la
dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' incrementata di 100
milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
Art. 67 bis

Inserimento al lavoro dei care leavers

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, e' attribuita anche in favore di coloro che, al
compimento della maggiore eta', vivono fuori della famiglia di
origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria.
Art. 68

Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di
integrazione salariale e assegno ordinario

1. All'articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro
che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per
eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con
causale "emergenza CO VID-19", per una durata massima di nove
settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto
2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo
per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.
E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma
per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori
di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi
divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, e'
possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per
periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione
che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente
concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai
beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e
limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al
periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad
orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2
del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.»;
b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti
parole: «per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la
consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in
via telematica entro i tre giorni successivi a quello della
comunicazione preventiva»;
c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in ogni caso» sono
sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza» e la parola:
«quarto» e' soppressa;
d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a
periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che
hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'
fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente
dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano
erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a
cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne
hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle
modalita' corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte
dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca
dell'eventuale provvedimento di concessione emanato
dall'amministrazione competente. La predetta domanda, presentata
nelle modalita' corrette, e' considerata comunque tempestiva se
presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52»;
e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai
agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' concesso in deroga ai limiti di
fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate
lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8
della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono
concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio
2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il
31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive
richieste. Per assicurare la celerita' delle autorizzazioni, le
integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale
"emergenza COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS
territorialmente competente, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di
CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione
delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attivita'
lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30
aprile 2020 e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i
lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non
si applica il trattamento di CISOA, puo' essere presentata domanda di
concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai
sensi dell'articolo 22»;
f) al comma 6, secondo periodo, le parole: «80 milioni» sono
sostituite dalle eseguenti: «1.100 milioni»;
g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Le risorse
di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o piu'
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della
prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel
rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.»;
6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al
presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta
prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250
milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma
sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e trasferite previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della
prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel
rispetto del limite di spesa.».
h) al comma 8, le parole: «23 febbraio 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «25 marzo 2020»;
i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole «da 1 a 5» sono
inserite le seguenti: «e 7»; le parole «pari a 1.347, 2 milioni di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 11.599,1 milioni di
euro».
1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la
presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la
fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo
di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa, ai sensi dei
commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente
articolo, se posteriori alla data cosi' determinata, sono stabiliti
al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11.521,9
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Art. 69

Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di
integrazione salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa
integrazione straordinaria

1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per un periodo non superiore a nove
settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di
nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31
agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo
periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il
periodo precedentemente concesso. E' altresi' riconosciuto un
eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1°
settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo
22-ter»;
b) al comma 5, le parole: «pari a 338,2 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «pari a 828,6 milioni di euro» .
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 490,4 milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 70

Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga

1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «nove settimane» sono
sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane
per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020,
incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i
soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente gia' autorizzato
un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane
sono riconosciute secondo le modalita' di cui all'articolo 22-ter e
tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E'
altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma
per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei
settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo
dal vivo e sale cinematografiche, e' possibile usufruire delle
predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1°
settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il
periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di
quattordici settimane.» e, all'ultimo periodo, le parole «ne' per i
datori di lavoro che hanno chiuso l'attivita' in ottemperanza ai
provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» sono soppresse;
b) il primo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il
trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite
massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal
23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla
data del 25 marzo 2020.»;
c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. il sesto periodo e' soppresso;
2. al settimo periodo le parole: «dal predetto Ministero» sono
sostituite dalle seguenti: «dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.».
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: «4-bis. Ai
sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa
attuazione, l'INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze
le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle
erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni
e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze da adottare entro il 30 giugno 2020 si provvede ad
individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni
riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili
all'INPS per le finalita' di cui all'articolo 22-ter, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 126, commi 7 e 8.»
e) dopo il comma 5-ter, e' inserito il seguente:
«5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarieta'
bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a
prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale
ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa
vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le
relative prestazioni.»
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del
presente decreto. Il trattamento puo' essere concesso esclusivamente
con la modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte
dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il
periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In
sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo e'
stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo
termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del terzo
periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio
2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza,
al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i
datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per
trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o
comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione
possono presentare la domanda nelle modalita' corrette, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento,
anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di
concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta
domanda, presentata nelle modalita' corrette, e' considerata comunque
tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro
e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il
pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui e'
collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se
posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del
provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il
termine di cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno
2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello
determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente»;
g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'ultimo
periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 puo', altresi',
essere concesso con la modalita' di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.642,9
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Art. 70 bis

Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente
decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano
interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla
durata massima di quattordici settimane, e' consentito usufruire di
ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai
medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1°
settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane,
da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti
sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del
presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro
settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli
22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa
di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via
prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potra' in ogni caso
emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai
maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente
comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
introdotto dall'articolo 71 del presente decreto.
Art. 71

Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo
22-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-ter (Ulteriore finanziamento delle integrazioni
salariali). - 1. Al fine di garantire, qualora necessario per il
prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, la possibilita' di una piu' ampia forma
di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai
rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 e'
istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con
dotazione per l'anno 2020 pari a 2.673,2 milioni di euro. Le predette
risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa,
possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26
e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il
rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del
presente comma con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi
di finanza pubblica, prevedendo eventualmente anche l'estensione del
periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale
di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonche' per un
massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1°
settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che
abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici
settimane come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i
trattamenti di cui all'articolo 22, dal presente comma.
2. Qualora dall'attivita' di monitoraggio relativamente ai
trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 dovessero
emergere economie rispetto alle somme stanziate le stesse possono
essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito dei decreti ivi
previsti.
Art. 22-quater (Trattamento di integrazione salariale in deroga
"Emergenza Covid-19" concesso dall'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale). - 1. I trattamenti di integrazione salariale in
deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove
settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a
domanda del datore di lavoro la cui efficacia e' in ogni caso
subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al
comma 5. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la
lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per
ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede
all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del
rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al
comma 5. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non
potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i
datori di lavoro con unita' produttive site in piu' regioni o
province autonome il trattamento di cui al presente articolo puo'
essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Nel decreto di cui al comma 5 e' stabilito il numero di
regioni o province autonome in cui sono localizzate le unita'
produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il
trattamento e' riconosciuto dal predetto Ministero.
2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto
disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5.
3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve
essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS
territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di
riduzione dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione,
il termine di cui al primo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno
2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello
determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a
periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che
hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il
termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte
dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui
al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente ai dati
essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della
prestazione ai lavoratori, con le modalita' indicate dall'INPS. Per
le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio
2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo e'
fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza
l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento
del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda
stessa. La misura dell'anticipazione e' calcolata sul 40 per cento
delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva
trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS
provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei
confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente
anticipati. L'INPS disciplina le modalita' operative del procedimento
previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro e'
obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il
pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui e'
collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se
posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del
provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il
termine di cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno
2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello
determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
5. Il trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel
limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse
gia' destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa,
limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25 marzo
2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo e la
ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 22,
comma 3 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al
riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 e' stabilita la quota
delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi
del comma 5 ultimo periodo.
Art. 22-quinquies (Modifiche al pagamento diretto del trattamento
di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario). - 1. Le
richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli
articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione
sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 22-quater,
comma 3.»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.673,2
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Art. 72

Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i
dipendenti

1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020, a
decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo
continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni,
ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto
a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i
figli di eta' non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto
previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo,
per il quale e' riconosciuta un'indennita' pari al 50 per cento della
retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del
medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione
figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle
ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata
da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere
usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di
congedo gia' fruiti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto »;
a-bis) al comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «trenta giorni»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: « 6. In aggiunta a
quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti
del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti
di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell'attivita' lavorativa o che non vi sia altro genitore non
lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero
periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle
attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza
corresponsione di indennita' ne' riconoscimento di contribuzione
figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione
del posto di lavoro.»
c) al comma 8, le parole «un bonus» sono sostituite dalle
seguenti: «uno o piu' bonus» e le parole «600 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «1200 euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il bonus e' erogato, in alternativa, direttamente al
richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai
servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi
territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai
servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione
del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo
precedente e' incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di
cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160.»
d) al comma 11, le parole: «1.261,1 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «1.569 milioni di euro».
2. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «1000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «2000 euro»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il bonus di cui al
comma 3 e' riconosciuto nel limite complessivo di 67,6 milioni di
euro per l'anno 2020».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7 milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 73

Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex
articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al
comma 1, dopo le parole «aprile 2020» sono aggiunte le seguenti: «e
di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di
maggio e giugno 2020.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Art. 74

Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di
sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «fino al 30 aprile 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2020»;
b) al comma 5, le parole «130 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «380 milioni».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 75

Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra
indennita'

1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e
44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla
legge 12 giugno 1984, n. 222.».
Art. 76

Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di
condizionalita'

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole: «per due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro
mesi».
Art. 77

Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e
il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo
settore

1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: «contributi alle imprese» sono
sostituite dalle seguenti: «contributi alle imprese e agli enti del
terzo settore»;
b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' delle attivita' di interesse generale
degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;
2) dopo le parole: «alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e
agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
Art. 78

Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il
reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal
virus COVID-19

1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio
2020 dell'indennita' per il sostegno del reddito dei professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996,
n. 103 all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «300 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «1.150 milioni»;
b) al comma 2, la parola «trenta» e' sostituita dalla seguente:
«sessanta».
2. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui al comma 1, i
soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato;
b) titolari di pensione.
3. L'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e'
abrogato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 79

Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori
necessari al ripristino del servizio elettrico

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno
2020».
Art. 80

Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo

1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 60 giorni » sono sostituite dalle
seguenti: «cinque mesi» ed e' aggiunto infine il seguente periodo:
«Sono altresi' sospese le procedure di licenziamento per giustificato
motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604.»;
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero
dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020
abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato
motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, puo', in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma
10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il
recesso purche' contestualmente faccia richiesta del trattamento di
cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a
partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso,
il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di
continuita', senza oneri ne' sanzioni per il datore di lavoro.».
1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non
sia stato raggiunto un accordo, non puo' avere una durata inferiore a
quarantacinque giorni.
Art. 80 bis

Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti
compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella
gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la
somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o
ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la
prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione
e di gestione del rapporto di lavoro non e' compreso il
licenziamento.
Art. 81

Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza

1. (soppresso)
2. I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui
agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.
Capo II

Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali

Art. 82

Reddito di emergenza

1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessita' economica in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati
secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, e' riconosciuto un
sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di
seguito «Rem»). Le domande per il Rem sono presentate entro il
termine del mese di luglio 2020 e il beneficio e' erogato in due
quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.
2. Il Rem e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso
cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: a)
residenza in Italia, verificata con riferimento al componente ri
chiedente il beneficio; b) un valore del reddito familiare, nel mese
di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al
comma 5; c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con
riferimento al l'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000,
accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e
fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale e'
incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare
di un componente in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; d) un
valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del
presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni
dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014,
n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.
80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di
persone minori di eta' o meritevoli di tutela, quali soggetti malati
gravi, disabili, in difficolta' economica e senza dimora, aventi i
requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014.
3. Il Rem non e' compatibile con la presenza nel nucleo familiare
di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita'
di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, ovvero di una delle indennita' disciplinate in
attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una
delle indennita' di cui agli articoli 84 e 85 del presente
decreto-legge. Il Rem non e' altresi' compatibile con la presenza nel
nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in
una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione
dell'assegno ordinario di invalidita';
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui
retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure
aventi finalita' analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del
medesimo decreto-legge.
4. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del
Rem:
a) il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159;
b) il reddito familiare e' inclusivo di tutte le componenti di
cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed e' riferito al mese di
aprile 2020 secondo il principio di cassa;
c) il patrimonio mobiliare e' definito ai sensi dell'articolo 5,
comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159;
5. Ciascuna quota del Rem e' determinata in un ammontare pari a 400
euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro,
ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare
siano presenti componenti in condizioni di disabilita' grave o non
autosufficienza come definite ai fini ISEE.
6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato
detentivo, per tutta la durata della pena, nonche' coloro che sono
ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture
residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione
pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra
i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro
della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
7. Il Rem e' riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda
predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita'
stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate
presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una
convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Le richieste del Rem possono essere altresi' presentate presso gli
istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e
valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di
cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al
comma 2, lettera c), l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono
scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del
patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai
sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalita'
previste ai fini ISEE.
9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il
mancato possesso dei requisiti, il beneficio e' immediatamente
revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente
percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
10. Ai fini dell'erogazione del Rem e' autorizzato un limite di
spesa di 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 da iscrivere su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali denominato « Fondo per il Reddito di
emergenza ». L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite
di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono
adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla
stipula della convenzione di cui al comma 7 e' autorizzato un limite
di spesa pari a 5 milioni di euro.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 971,3 milioni
di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 83

Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in
sicurezza delle attivita' produttive e commerciali in relazione al
rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio
nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la
sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente
esposti a rischio di contagio, in ragione dell'eta' o della
condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da
patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo
svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita' che
possono caratterizzare una maggiore rischiosita'. Le amministrazioni
pubbliche provvedono alle attivita' previste al presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.
2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono
tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma
restando la possibilita' di nominarne uno per il periodo
emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1
del presente articolo puo' essere richiesta ai servizi territoriali
dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su
richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di
personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita la
relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i
medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39,
40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. L'inidoneita' alla mansione accertata ai sensi del presente
articolo non puo' in ogni caso giustificare il recesso del datore di
lavoro dal contratto di lavoro.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo atte a sostenere le
imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attivita' produttive
in condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e
delle modalita' lavorative l'INAIL e' autorizzato, previa convenzione
con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo
determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure
sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di eta' non superiore
a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020
e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede,
a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani.
Art. 84

Nuove indennita' per i lavoratori danneggiati dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19

1. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il
mese di aprile 2020.
2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata
riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre
2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, e' riconosciuta
una indennita' per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal
fine il reddito e' individuato secondo il principio di cassa come
differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese
effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio
dell'attivita', comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal
fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale
autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma.
L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei
soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica
dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica al l'Inps l'esito dei
riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui
sopra con modalita' e termini definiti con accordi di cooperazione
tra le parti.
3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' riconosciuta un'indennita' per il
mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
4. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il
mese di aprile 2020.
5. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il
mese di aprile 2020. La medesima indennita' e' riconosciuta ai
lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e
degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il
17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro
dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di
maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta
ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, la medesima indennita' e' erogata anche per il mese di aprile
2020 con un importo pari a 500 euro.
8. E' riconosciuta un'indennita' per i mesi di aprile e maggio,
pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi
che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno
cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di
lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; per i
lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al
Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del
trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennita' e'
comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di
contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in
essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali
contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 23 febbraio 2020
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di
almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla
data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie.
9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
b) titolari di pensione.
10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' erogata una indennita' di 600
euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima
indennita' viene erogata per le predette mensilita' anche ai
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con
almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un
reddito non superiore ai 35.000 euro. Per i lavoratori intermittenti
di cui al comma 8, lettera b), e' corrisposta la sola indennita' di
cui alla medesima lettera.
11. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 10 i
lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di
pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
12. Le indennita' di cui al presente articolo non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.850,4 milioni di euro
per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al
predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti
concessori.
13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari gia' percettori del
reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento
risulti inferiore a quello dell'indennita' di cui ai medesimi commi
del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennita' si
procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino
all'ammontare della stessa indennita' dovuto in ciascuna mensilita'.
Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono
compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento
pari o superiore a quello dell'indennita'. Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 72 milioni di
euro per l'anno 2020.
14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto si decade dalla possibilita' di richiedere
l'indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020.
15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari
a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni di
euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte
corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 183 del presente
decreto.
Art. 85

Indennita' per i lavoratori domestici

1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23
febbraio 2020, uno o piu' contratti di lavoro per una durata
complessiva superiore a 10 ore settimanali e' riconosciuta, per i
mesi di aprile e maggio 2020, un'indennita' mensile pari a 500 euro,
per ciascun mese.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta a condizione che
i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.
3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con le
indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennita' disciplinate in
attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con
l'indennita' di cui all'articolo 84 del presente decreto e non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennita'
non spetta altresi' ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennita'
non spetta altresi' ai percettori del reddito di emergenza di cui
all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di
cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali
l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore
all'ammontare delle indennita' medesime. Ai lavoratori appartenenti a
nuclei familiari gia' percettori del reddito di cittadinanza, per i
quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a
quello delle indennita' di cui al comma 1, in luogo del versamento
dell'indennita' si procede ad integrare il beneficio del reddito di
cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennita' dovuto in
ciascuna mensilita'. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
e' incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020.
4. L'indennita' di cui al presente articolo non spetta ai titolari
di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidita' di cui
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal
lavoro domestico.
5. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS in
unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di
460 milioni di euro per l'anno 2020. Le domande possono essere
presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30
marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D,
allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10
dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto
del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri
provvedimenti concessori.
6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a
468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 86

Divieto di cumulo tra indennita'

1. Le indennita' di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra
loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette
indennita' sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di
cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 87

Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in
deroga

1. L'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
e' sostituito dal seguente:
«251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione
guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre
2018 e non hanno diritto all'indennita' di disoccupazione denominata
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e'
concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con
termine entro il 31 dicembre 2020, in continuita' con la prestazione
di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennita' pari al
trattamento di mobilita' in deroga, comprensiva della contribuzione
figurativa. A tale indennita' non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92.»
2. L'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
cosi' come sostituito dall'art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3
settembre 2019, n. 101 e' sostituito dal seguente:
«253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa
fronte nel limite massimo delle risorse gia' assegnate alle regioni e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo
44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo
26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi
dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27. Le regioni e le province au-tonome concedono
l'indennita' di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica
della disponibilita' finanziaria da parte dell'INPS.».
Art. 88

Fondo Nuove Competenze

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi
di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro
rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della
normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono
realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro
per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le
quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi
formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei
relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di
un apposito Fondo denominato «Fondo Nuove Competenze», costituito
presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL),
nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo
Nazionale SPAO.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono
partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo,
i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonche', per
le specifiche finalita', il Fondo per la formazione e il sostegno al
reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al
Fondo costituito presso l'ANPAL una quotadelle risorse disponibili
nell'ambito dei rispettivi bilanci.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati criteri e modalita' di applicazione della misura e
di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di
spesa.
Art. 89

Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali

1. Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti
territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze
di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' prive di
sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22
giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.
285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda
annualita' precedente e' condizione sufficiente alla erogazione della
quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello
stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza
degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le
eventuali somme relative alla seconda annualita' precedente non
rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva
erogazione.
2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento
alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie
dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto
forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate
all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei
servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e
all'adattamento degli spazi.
2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8
novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici
essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento
o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di
diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di
assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito
delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, definiscono le modalita' per
garantire l'accesso e la continuita' dei servizi sociali,
socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente
comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti
personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili
esigenze di tutela delle persone piu' esposte agli effetti di
emergenze e calamita'. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 89 bis

Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di
trattamenti di invalidita' civile

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito un fondo, con una dotazione iniziale
pari a 46milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a
ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata
nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di
riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali,
indipendentemente dal requisito dell'eta' pari o superiore a sessanta
anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a
46 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Art. 90

Lavoro agile

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che
hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore,
hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile
anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il
rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a
23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale
modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di
lavoro in modalita' agile e' riconosciuto, sulla base delle
valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente
esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione
dell'eta' o della condizione di rischio derivante da
immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo
svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilita' che
possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosita'
accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione
che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della
prestazione lavorativa.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta
anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del
dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del
settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di
cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo
alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici,
limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2020, la modalita' di lavoro agile disciplinata
dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo'
essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di
lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle
menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali
ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22
della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica
anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito
internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL).
Art. 91

Attivita' di formazione a distanza e conservazione della validita'
dell'anno scolastico o formativo

1. A beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le
esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la
partecipazione alle attivita' didattiche dei sistemi regionali di
istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi
regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore (I.F.T.S.), tali attivitasono svolte con modalita'
a distanza, individuate dai medesimi Istituti diistruzione, avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilita'.
2. Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i
sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.),
i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici
Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore
previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo,
l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validita'.
Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e
quantitativi di formazione delle attivita' svolte, sono derogate le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. I medesimi
istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso
individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita'
formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che
risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
Art. 92

Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL

1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto
legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini
nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono
prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza,
a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennita'
di cui agli articoli 27, 28,29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, ne' di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del
presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilita'
aggiuntiva e' pari all'importo dell'ultima mensilita' spettante per
la prestazione originaria.
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 93

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e
di proroga di contratti di apprendistato

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attivita' in conseguenza
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' possibile rinnovare o
prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in
assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui
agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di
somministrazione, e' prorogato di una durata pari al periodo di
sospensione dell'attivita' lavorativa, prestata in forza dei medesimi
contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 94

Promozione del lavoro agricolo

1. In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di
ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a
zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonche' di
reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del
settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni,
rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la
riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno
2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza e'
dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi
percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo.
Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12,
comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di
57,6 milioni di euro per l'anno 2020.
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro
per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31 gennaio 1994, n.
97, dopo le parole: «diffusione del virus COVID-19,», sono inserite
le seguenti: «e comunque non oltre il 31 luglio 2020,».
Art. 95

Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di
contagio nei luoghi di lavoro

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il
contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo
2020, come integrato il 24 aprile 2020, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove
interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali,
iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese
artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del
Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese
sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte
al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro,
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di
contagio attraverso l'acquisto di:
a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il
distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di
installazione;
b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento
dei lavoratori;
c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei
lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di
aziende terze fornitrici di beni e servizi;
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi
e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro
utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo,
fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le
risorse gia' disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI
2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di
cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al
presente articolo sono concessi in conformita' a quanto previsto
nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C
(2020) 1863-final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», come
modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3
aprile 2020-C (2020)2215-final. L'importo massimo concedibile
mediante gli interventi di cui al presente articolo e' pari ad euro
15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro
50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro
100.000 per le imprese di cui al comma 1 con piu' di 50 dipendenti. I
contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili
con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i
medesimi costi ammissibili.
5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, parte prima, serie generale n. 297 del 19
dicembre 2019, e' revocato.
6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo,
l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui
al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base
degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.
6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attivita' produttive
delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per
l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti
dall'attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di
cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un
bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento
delle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalita' rapide e
semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento
individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi
del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento
del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al fine della verifica di compatibilita' con i
saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato articolo
8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
Art. 96

Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul
lavoro

1. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) puo' provvedere, con
onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da
utilizzare per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza, anche in
deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
nonche', al fine di una tempestiva disponibilita' dei mezzi, in
deroga agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 97

Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di
cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «richiesta» e' soppressa la
parola: «dell'interessato» e sono aggiunte, infine, le seguenti:
«mediante accredito sul conto corrente del beneficiario»;
b) al secondo periodo, dopo la parola: «Il fondo» sono inserite
le seguenti: «, previa esibizione della contabile di pagamento,» e
dopo le parole: «dei datori di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e
degli eventuali condebitori solidali».
Art. 98

Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, e' riconosciuta dalla
societa' Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di
euro per l'anno 2020, un'indennita' pari a 600 euro in favore dei
lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il
Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico
(CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato
Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP),
le societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data del
23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori di altro
reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle
prestazioni di cui agli articoli 19,20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e
44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' come
prorogate e integrate dal presente decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport
e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno
2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione
della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata
percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza
e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla
societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,
acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di
apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di
presentazione. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata, senza
necessita' di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio
2020.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con l'Autorita' delegata in materia di sport, da adottare
entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3, di
presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di
esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle
risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le
forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonche'
le modalita' di distribuzione delle eventuali risorse residue ad
integrazione dell'indennita' erogata per il mese di maggio 2020.
5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' innalzato sino a 80 milioni di
euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi
dell'articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 pari a
230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
7. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000
euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui
all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad
un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici di
cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite
massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo
onere pari a 21,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
Art. 99

Osservatorio del mercato del lavoro

1. Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato
del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure
di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente
adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il
lavoro e per la formazione, e' istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il
mercato del lavoro (di seguito denominato «Osservatorio»).
2. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:
a) studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione con
particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche
settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;
b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle
trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei
mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;
c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare
azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed
offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
d) supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e
scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili
professionali emergenti;
e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali
e di sostegno al reddito attivate;
3. L'Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali
aventi analoghe finalita', ove non gia' costituiti, assicurando
indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete
nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
4. Per le finalita' dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali puo' avvalersi di un Comitato scientifico
appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti
dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, dell'INAPP, delle
regioni e province autonome, da esperti indipendenti. Ai componenti
dell'Osservatorio e del Comitato scientifico non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari
del trattamento, che li mettono a disposizione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione
statistica per le finalita' di cui al comma 2.
6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e'
assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a
legislazione vigente.
Art. 100

Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro

1. In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far
fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una
tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro nel processo di riavvio delle attivita' produttive e comunque
non oltre il 31 dicembre 2020, in base a quanto stabilito dalla
Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato
Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato
Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei
Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni
dipendenti, limitatamente al personale gia' in organico, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del
decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 101

Spese per acquisto di beni e servizi Inps

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti
negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica
COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per
acquisto di beni e servizi dall'Istituto nazionale della Previdenza
Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, puo' essere incrementato, per
l'esercizio 2020, nel limite massimo di 68 milioni di euro. Alla
compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
Art. 102

Spese per acquisto di beni e servizi Inail

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti
negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica
COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per
acquisto di beni e servizi dall'Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai
sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, puo' essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite
massimo di 35 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti
effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 103

Emersione di rapporti di lavoro

1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute
individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed
eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamita' derivante
dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di
rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di
lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, possono presentare istanza, con le
modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di
lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di
lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o
cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere
stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020
ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla
suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai
sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite
da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in
entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il
territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i cittadini
stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non
rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono
richiedere con le modalita' di cui al comma 16, un permesso di
soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della
durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i
predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio
nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano
allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attivita' di
lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre
2019, comprovata secondo le modalita' di cui al comma 16. Se nel
termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il
cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato
ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa in conformita' alle previsioni
di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito
in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai
seguenti settori di attivita':
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e
attivita' connesse;
b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per
componenti della sua famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da
patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del
contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a
quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento
stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1
e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a
carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di
ulteriore attivita' lavorativa.
5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno
2020 al 15 agosto 2020, con le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed
il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da
adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso:
a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i
lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea;
b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni
per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui
al comma 2.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresi'
stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per
l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a
comprovare l'attivita' lavorativa di cui al comma 16 nonche' le
modalita' di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more
della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la
presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero
svolge l'attivita' di lavoro esclusivamente alle dipendenze del
datore di lavoro che ha presentato l'istanza.
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalita'
previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un
contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun
lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo e' pari
a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano
comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento
di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro
a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e
le relative modalita' di acquisizione sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno
ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
8. Costituisce causa di inammissibilita' delle istanze di cui ai
commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di
soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli
ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui
all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle istanze di cui ai
commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di
soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte
del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello
unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del
lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al
datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di
procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro
subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del
presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non
ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura
penale o per i delitti contro la liberta' personale ovvero per i
reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attivita' illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche
di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla
conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i
procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di
lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata presentata la
dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario,
fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio
nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei
confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui
all'articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale.
13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non
venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda
al rigetto o all'archiviazione della medesima, anche per mancata
presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque
all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico
del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da
cause indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del datore
medesimo.
14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori
subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono
raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e
dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4.
Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono
commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la
pena prevista al primo comma dello stesso articolo e' aumentata da un
terzo alla meta'.
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il
parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi
all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di
soggiorno, nonche' il parere del competente Ispettorato territoriale
del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro e
alla congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le
parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione
obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata
presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta
l'archiviazione del procedimento.
16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di
cui al comma 2 e' presentata dal cittadino straniero al Questore, dal
1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in
possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a
comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui al comma
3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui
l'istanza e' altresi' diretta. All'atto della presentazione della
richiesta, e' consegnata un'attestazione che consente all'interessato
di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad
eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, di
svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attivita'
di cui al comma 3, nonche' di presentare l'eventuale domanda di
conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresi' di
iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego
l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo.
Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39,
commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo
onere a carico dell'interessato e' determinato con il decreto di cui
al comma 5, nella misura massima di 30 euro.
17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al
presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che
nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la
sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla
comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il
rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di
lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso
di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai
sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli
illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2,
l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle
violazioni dicui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza
contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi
dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di
soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo
5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, e' determinata la destinazione del
contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di
concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in
condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni
igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del
contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le
Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal
Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure
urgenti idonee a garantire la salubrita' e la sicurezza delle
condizioni alloggiative, nonche' ulteriori interventi di contrasto
del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti
scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25 quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del
Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana.
All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche
interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
21. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 25-quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole:
«rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dell'Autorita' politica
delegata per la coesione territoriale, dell'Autorita' politica
delegata per le pari opportunita',».
22. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque
presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto
nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, e' punito
ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e'
commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti
oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la
pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad
un terzo se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
23. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di
cui al presente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad
utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o
piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a
contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di
euro per il 2020, da ripartire tra le sedi di servizio interessate
dalle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A
tal fine il Ministero dell'interno puo' utilizzare procedure
negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.
24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del
presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di
170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i
relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero
dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro
6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario
per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero
dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di
lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel
limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di
prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per
l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di
euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale
igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi
di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma
informatica del Ministero dell'interno-Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del
comma 26.
26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a
238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021
e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative
all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse
provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del
comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro
346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere
dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.
Art. 103 bis

Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri

1. Per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per
l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri
residenti in Italia, che svolgono la propria attivita' nei Paesi
confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
nonche' dell'allegato II all'Accordo tra la Comunita' europea ed i
suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a
Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla legge 15
novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la propria attivita' in
altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o
limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi
bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonche'
dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il
rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e
siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di
sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il
riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del
limite di spesa ivi previsto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Titolo IV

DISPOSIZIONI PER LA DISABILITA' E LA FAMIGLIA NONCHE' MISURE PER IL
SOSTEGNO DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI FONDATE SULL'ORIENTAMENTO
SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE

Art. 104

Assistenza e servizi per la disabilita'

1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di
vita indipendente per le persone con disabilita' e non
autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura,
in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo
stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo
1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato
di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni
destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.
2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita
dal nucleo familiare di origine ovvero per la
deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla
domiciliarita' e i programmi di accrescimento della consapevolezza,
di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della
vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di
autonomia possibile, per le persone con disabilita' grave prive del
sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da
Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e' incrementato di
ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture
semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative
regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo,
polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per
persone con disabilita', che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti
dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, e' istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le
strutture semiresidenziali per persone con disabilita'» volto a
garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle
medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione
finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro
quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti i criteri di priorita' e le modalita' di attribuzione
dell'indennizzo di cui periodo precedente.
3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che
impediscono la piena inclusione sociale delle persone con
disabilita', in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5
milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario
nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi
degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con
caratteristiche funzionali allo svolgimento di attivita' sportive
amatoriali, destinati a persone con disabilita' fisica. A tale fine
la dotazione del Fondo sanitario nazionale e' incrementata di 5
milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto delMinistro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo
sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi
e protesi di cui al primo periodo e le modalita' per garantire il
rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 155 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 105

Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla poverta'
educativa

1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul
Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse
e' destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei
servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione
educativa e ricreativa destinati alle attivita' dei minori di eta'
compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre
2020;
b) progetti volti a contrastare la poverta' educativa e ad
incrementare le opportunita' culturali e educative dei minori.
2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i
criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e
ripartisce gli stanziamenti per le finalita' di cui alla lettera a)
e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalita' di
cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1
medesimo e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al
relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 105 bis

Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza

1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto
concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita', nonche'
di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di
autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in
condizione di poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 2 48, e' incrementato di 3 milioni di
euro per l'anno 2020. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo
sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Art. 105 ter

Contributo per l'educazione musicale

1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della
situazione economica equivalente in corso di validita', ordinario o
corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
non superiore a 30.000 euro e' riconosciuto un contributo fino a 200
euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica
dei figli minori di anni sedici gia' iscritti alla data del 23
febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri
regionali nonche' per la frequenza di cori, bande e scuole di musica
riconosciuti da una pubblica amministrazione.
2. Il contributo puo' essere richiesto per una sola volta da
ciascun nucleo familiare ed e' riconosciuto a condizione che la spesa
sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri
sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel
limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' e
i termini per l'erogazione del contributo di cui al presente
articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 3.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Art. 105 quater

Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate
sull'orientamento sessuale e sull'identita' di genere
1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno
2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il
contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento
sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno delle vittime. A
tal fine, e' costituito uno speciale programma di assistenza volto a
garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle
vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e
sull'identita' di genere nonche' ai soggetti che si trovino in
condizione di vulnerabilita' in relazione all'orientamento sessuale o
all'identita' di genere in ragione del contesto sociale e familiare
di riferimento. Tali attivita' sono svolte garantendo l'anonimato dei
soggetti di cui al presente comma.
2. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa
costituito dalle risorse di cui al comma 1, si provvede a dare
attuazione agli interventi ivi previsti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Titolo V

ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 106

Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e
alle citta' metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento
delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla
possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, e'
istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione
di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di
euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di
province e citta' metropolitane. Con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in
Conferenza stato citta' ed autonomie locali, sono individuati criteri
e modalita' di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di
cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza
COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto
delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario
titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto- legge,
una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a
ciascun comparto e' erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel
medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in
proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e
alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A
seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e
dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si
provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti
finanziari tra Comuni e tra Province e Citta' metropolitane, ovvero
tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione
dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi
di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con
riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e
delle citta' metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi
pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legge, e' istituito un
tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato,
composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle
finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due
rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le citta' metropolitane, da
un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse
all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni
fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito
relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il
tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico
della SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti
del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese
o altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita' di cui ai
commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi
di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Citta'
metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni
fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento
degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di
cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito,
dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione
dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane.
3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla
quantita' delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo
107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31
luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola:
«contestuale» e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto
legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 settembre 2020.
Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre
di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre
e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito
al 31 gennaio 2021».
Art. 106 bis

Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno
2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data
del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono
destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di
interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di
proprieta' degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da
assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la
restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto
finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo
143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo e'
ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre
2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Art. 107

Reintegro Fondo di Solidarieta' Comunale a seguito dell'emergenza
alimentare

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al
fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale
di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre
2012, n. 228, la stessa e' incrementata, per l'anno 2020,
dell'importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalita'
originarie del fondo di solidarieta' comunale. All'onere di cui al
presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.
Art. 108

Anticipazione delle risorse in favore di province e citta'
metropolitane

1. L'articolo 4, comma 6-bis, del decreto- legge 30 dicembre 2015,
n. 210 e' sostituito dal seguente: «6-bis. Dall'anno 2016, sino alla
revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Citta'
metropolitane, sono confermate le modalita' di riparto del fondo
sperimentale di riequilibrio provinciale gia' adottate con decreto
del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare
l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno 2020
la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'interno e' rideterminata in 184.809.261 euro. Alla
ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede
annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla
revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Citta'
metropolitane, i trasferimenti erariali non oggetto di
fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore
delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione
Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo
10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.»
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 58.293.889 nel
2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse
recuperate nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
Art. 109

Servizi delle pubbliche amministrazioni

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:
«Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari). - 1. Durante la
sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive
modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6,
e durante la sospensione delle attivita' sociosanitarie e
socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con
disabilita', dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la
salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora,
dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze
regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di
protezione civile e il conseguente stato di necessita', le pubbliche
amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di
specifici progetti per il fine di cui al presente articolo,
avvalendosi del personale disponibile, gia' impiegato in tali
servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in
convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali
domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive
sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi
senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti
secondo priorita' individuate dall'amministrazione competente,
tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi
operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse
condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali
clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando
specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per
assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti,
secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei
servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le
pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori
privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla
base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra
forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle
previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo
accordo tra le parti secondo le modalita' indicate al comma 1 del
presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte
dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le
modalita' attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente
alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre
corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture
attualmente interdette che e' ad esclusiva cura degli affidatari di
tali attivita', tramite il personale a cio' preposto, fermo restando
che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in
regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento
a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19,
all'atto della ripresa della normale attivita'. Le pubbliche
amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a
copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in
considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a
seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui
al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.
3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, e'
fatta comunque salva la possibilita' per i gestori di usufruire, in
relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di
integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove
riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori
per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo
4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in
convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti
assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con
ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la
sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilita'.»
b) all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: «e di
trasporto scolastico» sono soppresse.
Art. 110

Rinvio termini bilancio consolidato

1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e' differito al 30 novembre 2020.
1-bis. Il comma 3 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e' sostituito dal seguente:
«3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di
esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i),
e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n.
118 del 2011 e' differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini
di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo
n. 118 del 2011 sono cosi' modificati per l'anno 2020:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle
lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta
regionale entro il 31 luglio 2020;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario
regionale e' approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre
2020 ».
Art. 111

Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province
autonome

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province
autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in
materia di sanita', assistenza e istruzione per l'anno 2020, in
conseguenza della possibile perdita di entrate connessa all'emergenza
COVID-19, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il
medesimo anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e
modalita' di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base
della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal
tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e
tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. A seguito della
verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle
spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede
all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra
Regioni e Province autonome.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con
riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province
autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legge, e' istituito un tavolo
tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto
dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da
tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un
rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro
rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di
cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo
esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con
riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate
regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a
finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di
sanita', assistenza e istruzione. Il tavolo si avvale, senza nuovi o
maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE-Soluzioni per il
Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita' di cui ai
commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi
di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome,
da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo
tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di
bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e
della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle
spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti
finanziari tra Regioni e Province autonome.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Art. 112

Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo,
Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
1. In considerazione della particolare gravita' dell'emergenza
sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di
cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n.
23, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una
dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei
predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla
base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono
destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di
sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza
sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo,
pari a 200,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente
compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi
ancorche' appartenente alla provincia di Milano, e' riconosciuto un
contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di
quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli
affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020.
Art. 112 bis

Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza
sanitaria da COVID-19

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha
interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo
112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno
2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di
carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente
colpiti dall'emergenza sanitaria.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i
comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione
residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una
zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o
regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni,
e' stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti
gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene
conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del
numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal
Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.
4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le
variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti
locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi
enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.
Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse
trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per
fronteggiare l'emergenza.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Art. 113

Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di
adesione

1. In considerazione delle difficolta' determinate dall'attuale
emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020,
gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o
sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di
prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la
Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio
di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando
l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di
previsione.
2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione
ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle
associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione della
quota capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020
dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo
piano di ammortamento, tale sospensione puo' avvenire anche in deroga
all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e
2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il
pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente
previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il
rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente
prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.
2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e
rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, terzo
comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo e'
sostituito dal seguente: «L'immobile puo' essere destinato
all'amministrazione interessata per finalita' diverse dall'edilizia
giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali
quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo
parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i
mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi
derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della
societa' Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui
concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione
dell'immobile a finalita' di edilizia giudiziaria».
Art. 114

Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a
favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche.
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al
fine di assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni,
la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e
per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di
seguito indicati:
a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, terzo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15
settembre;
b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, quarto
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15
ottobre;
c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, sesto
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15
dicembre.
Art. 114 bis

Enti in riequilibrio. Sospensione di termini

1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo
243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19,
decorre dal 1° gennaio 2021.
2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020,
prevista dal comma 6 dell'articolo 243-quater del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' effettuata nell'ambito della
verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale
riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Art. 114 ter

Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni
montani

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, e' inserito il seguente:
« 4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti
esistenti nei comuni gia' metanizzati e le nuove costruzioni di reti
e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona
climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre
1971, n. 1102, nonche' nei comuni che hanno presentato nei termini
previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del
programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della
deliberazione del Comi-tato interministeriale per la programmazione
economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse
gia' assegnate, si considerano efficienti e gia' valutati
positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i
consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attivita'
istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in
materia. A tale fine l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi
investimenti ».
Art. 115

Fondo di liquidita' per il pagamento dei debiti commerciali degli
enti territoriali

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili», con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020.
Il Fondo di cui al periodo precedente e' distinto in due sezioni a
cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio
dello Stato, denominate rispettivamente «Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da
quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 8.000 milioni di
euro e «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle
province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una
dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono
essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e
di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di
utilizzo delle risorse. Nell'ambito della «Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da
quelli finanziari e sanitari» le risorse sono ripartite in due quote:
una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e
una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e
province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
12.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'art. 265.
2. Ai fini dell'immediata operativita' del «Fondo per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di
cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula
con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce
le disponibilita' delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due
conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su
cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare
operazioni di prelevamento e versamento per le finalita' di cui alle
predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro,
criteri e modalita' per l'accesso da parte degli enti locali e delle
regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un
contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del
Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e
delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
criteri e le modalita' di gestione delle Sezioni da parte di Cassa
depositi e prestiti S.p.A. La convenzione e' pubblicata sui siti
internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa
depositi e prestiti S.p.A.
3. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma 2 e'
autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 cui
si provvede ai sensi dell'articolo 265.
4. Per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza
tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, necessario per garantire
l'operativita' di cui agli articoli 116 e 117 del presente decreto,
e' autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 a
cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 116

Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province
autonome

1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome
che in caso di carenza di liquidita', anche a seguito della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data
del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti
e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con
deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15
giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
l'anticipazione di liquidita' da destinare ai predetti pagamenti,
secondo le modalita' stabilite nella convenzione di cui all'articolo
115, comma 2. L'anticipazione di liquidita' per il pagamento di
debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento.
2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1 non comportano
la disponibilita' di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma
consentono di superare temporanee carenze di liquidita' e di
effettuare pagamenti relativi a spese per le quali e' gia' prevista
idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai
sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.
350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con
riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono
concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al
perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti
adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel
rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio
applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e'
applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in
disavanzo di amministrazione.
3. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai sensi
del comma 1 e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco
dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al
medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria
delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento,
verificata dall'organo di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile.
4. L'anticipazione e' concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere
sulla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e
province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari»
di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di
anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme
disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a
valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo
precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue
possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte
presentate per l'altra quota della medesima sezione.
5. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del
ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni
di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2.
La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non
oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e
sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti,
il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di
preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette
anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro alla data della
pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del
medesimo Ministero.
6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in
caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del
contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base
dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia
delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni
interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta
municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalita' di
riscossione e, per le citta' metropolitane e le province, all'atto
del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilita' civile, derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite
modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni
e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di
qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle
scadenze ivi previste, si puo' procedere al recupero a valere delle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la
tesoreria statale.
7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli
enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale
estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla prima
scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La
mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al
precedente periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili
e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1
entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il
mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo
precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa
depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma
elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui
al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, puo' chiedere, per
il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche
ricorrendo alle modalita' di cui al comma 6.
9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai
comuni, dalle province, dalle citta' metropolitane, dalle regioni e
dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o
parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni
concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi
da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto
delle pattuizioni contrattuali.
Art. 117

Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario
corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari.
1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 68, lettere b) e c), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e nelle more dell'adozione delle delibere del
CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato:
a) a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione
siciliana anticipazioni con riferimento al livello del finanziamento
a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota
indistinta per l'anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per la
Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento
della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano adempienti
nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla
normativa vigente, la misura della citata erogazione del
finanziamento e' fissata al livello del 99,5 per cento. Le medesime
percentuali di cui alla presente lettera sono applicate all'anno 2019
per cui si procede all'erogazione di quota parte delle quote premiali
accantonate. Sono rideterminate di conseguenza le somme di cui
all'articolo 2, comma 68, lettera c) della citata legge 23 dicembre
2009, n. 191, per gli anni 2019 e 2020;
b) a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli
interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il
finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali
per l'anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di
riparto del Ministero della salute su cui e' stata raggiunta l'Intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020,
rep. atti 55/CSR;
c) a trasferire alle regioni, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e ferme restando le verifiche del Comitato permanente per
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sui progetti
presentati dalle regioni anche ai fini dell'eventuale recupero delle
somme in caso di verifica negativa dei medesimi progetti a valere
sulle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi,
il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 per gli
obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella
proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui e'
stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR, nonche' la quota residua
del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale per
gli anni 2018 e 2019;
d) ad anticipare all'Istituto superiore di sanita', all'Istituto
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie della poverta' e al Centro nazionale
sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020
nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle
misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della
salute su cui e' stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep.atti 56/CSR e il
100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2019 nell'ambito
degli obiettivi del piano sanitario nazionale, nelle more del
perfezionamento dei procedimenti previsti ai fini dell'accesso al
finanziamento e fermi restando eventuali recuperi a valere sulle
somme spettanti negli esercizi successivi in caso di mancato
perfezionamento dei citati procedimenti;
e) ad anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino
al 100 per cento del finanziamento relativo all'anno 2020 assegnato
con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e
nelle more della relativa delibera del CIPE.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai
trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilita' di
cassa ed e' autorizzato ad effettuare eventuali necessarie
compensazioni ovvero recuperi a valere sulle risorse a qualunque
titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli esercizi
successivi.
3. Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto all'articolo 3,
comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le regioni
garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali,
entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione
incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del
proprio servizio sanitario regionale.
4. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonche' per assicurare al
Servizio sanitario nazionale la liquidita' necessaria allo
svolgimento delle attivita' legate alla citata emergenza, compreso un
tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti
del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a
debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti
del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data
di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti
dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario
regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalita'
dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al
pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il
suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano
fino al 31 dicembre 2020.
4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati
nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in
conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non
certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere
ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a
seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di
espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate
le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario
l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro
quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi
inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la
cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata
piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con
l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie
cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al
cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui
enti del Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti dei
debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre
2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni
per prestazioni professionali, possono chiedere con deliberazione
della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7
luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di
liquidita' da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalita'
stabilite nella Convenzione di cui all'articolo 115,comma 2, a valere
sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidita' alle
regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di
cui all'articolo 115, comma 1.
6. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 5 non comportano
la disponibilita' di risorse aggiuntive per le regioni ne' per i
relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare
temporanee carenze di liquidita' e di effettuare pagamenti di spese
per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio regionale
per costi gia' iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non
costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3,comma 17, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni,
le regioni e le province autonome e i relativi enti sanitari
eseguono, per quanto di rispettiva competenza, le dovute scritture
contabili nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e'
applicata al bilancio di previsione anche da parte delle regioni e
delle province autonome in disavanzo di amministrazione.
7. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai sensi
del comma 5 e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente richiedente e dal responsabile
finanziario del medesimo ente contenente l'elenco dei debiti da
pagare con l'anticipazione,come qualificati al medesimo comma 5,
redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica
per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
8. L'anticipazione e' concessa entro il 24 luglio 2020,
proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e,
comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il
relativo rimborso predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non
richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali
non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica
positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali
in materia sanitaria di cui all'articolo 12 dell'Intesa raggiunta
presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo
2005, dell'idoneita' e della congruita' delle misure legislative
regionali, di copertura del rimborso dell'anticipazione di
liquidita', maggiorata dei relativi interessi. Tali misure
legislative sono approvate dalle regioni entro il 15 luglio 2020 e
sono preliminarmente sottoposte, corredate di puntuale relazione
tecnica che ne dimostri la sostenibilita' economico-finanziaria, al
citato Tavolo di verifica degli adempimenti entro il 15 giugno 2020.
9. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del
ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni
di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2.
La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non
oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e
sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti,
il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di
preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette
anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro alla data della
pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del
medesimo Ministero.
10. Le regioni provvedono entro dieci giorni dalla relativa
acquisizione al trasferimento dell'anticipazione di liquidita' agli
enti sanitari che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al
comma 5 entro i successivi sessanta giorni dall'erogazione
dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso
la regione questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione
dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il
mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo
precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa
depositi e prestiti verifica, attraverso la piattaforma elettronica
di cui al comma 7, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo
comma e, in caso di mancato pagamento, puo' chiedere per il
corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione. Il
rappresentante legale dell'ente richiedente e il responsabile
finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti, al
Tavolo di verifica per gli adempimenti apposita dichiarazione
sottoscritta attestante i pagamenti avvenuti.
11. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai
sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste,
ovvero in caso di mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base
dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero
a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.
Art. 118

Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato

1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti
territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli
articoli 116 e 117, sono annualmente versati ad appositi capitoli
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato,
distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi
dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate
all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui
all'articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.
Art. 118 bis

Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in
dissesto

1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica
e del contenimento delle spese nonche' per ragioni di celerita' e di
riduzione dei tempi procedimentali, nell'ottica dell'efficacia e
dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le citta'
metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto,
prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali
procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di
interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a
seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente
deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o
dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
La definitiva assunzione di personale e' effettuata nel rispetto
delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di
controllo della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti
locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale.
Art. 118 ter

Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di
pagamento mediante domiciliazione bancaria.
1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione,
stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle
tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile
a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere
mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento
su conto corrente bancario o postale.
Art. 118 quater

Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208

1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, la parola: «2019» e' sostituita dalla
seguente: «2020»;
b) il sesto periodo e' soppresso.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto.
Art. 118 quinquies

Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145

1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di fornire
supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella
regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle
strutture di proprieta' dei medesimi enti da utilizzare per
l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono
avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali
finalita' sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000
euro per l'anno 2020».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto.
Titolo VI

MISURE FISCALI

Art. 119

Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e
colonnine di ricarica di veicoli elettrici

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese
documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°
luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita' immobiliare
situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente
indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno.
La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli
edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate all'interno
di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita' immobiliari;
a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita'
immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i
criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura
di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari
alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e
relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti
di microcogenerazione o a collettori solari, nonche', esclusivamente
per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28
maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento
efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2,lettera tt),
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti
fino a otto unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per
il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla
bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita' immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi
autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi
gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di
impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di
accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di
microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree
non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28
maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni
emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle
individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre
2017, n. 186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10
luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza
dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,
l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera e'
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si
applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica
di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei
limiti di spesa previsti,per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente,a condizione che siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al
citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei
vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi
di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi,
urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli
interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo
comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro
complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di
cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno
due classi energetiche dell'edificio o delle unita' immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi
autonomi dall'esterno, ovvero, se cio' non sia possibile, il
conseguimento della classe energetica piu' alta, da dimostrare
mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima
e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma
della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti
minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli
interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di
demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma
9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche
alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente,
sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,l'aliquota delle
detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi
di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente
credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione
di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la
detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella
misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo
periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
4-bis.La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente
articolo e' riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di
monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione
che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai
commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
legislazione vigente per i medesimi interventi.
5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi
alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettere a), b), c) e d),del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per
le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella
misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle
stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di
spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione degli
impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui
ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il
predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di
potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta anche per
l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la
detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli
stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel
limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e'
subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi
energetici (GSE),con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non
autoconsumata insito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42- bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e
non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di
agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea,
nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di
cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo
25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di
cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162
del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e
le modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia
condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente
comma.
8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta nella misura del
110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote
annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia eseguita
congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente
articolo.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli
interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita'
di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari, salvo quanto
previsto al comma 10;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti
Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di «in house
providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati
in godimento ai propri soci.
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e
nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
e) dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte
nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai
lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare
delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi
realizzati sul numero massimo di due unita' immobiliari, fermo
restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi
effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui
all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in
via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il
visto di conformita' di cui al comma 11, secondo quanto disposto con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce
anche le modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente
articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui
all'articolo121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti
previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruita'
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una
copia dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasmissione della suddetta
asseverazione e le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi
al fine della riduzione del rischio sismico e' asseverata dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale, della
direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo
le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai
collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del
28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresi' la
corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati.Il soggetto che rilascia il visto di conformita'
di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b),del
presente articolo e' rilasciata al termine dei lavori o per ogni
stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei
limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal
tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto
e dell'effettiva realizzazione.Ai fini dell'asseverazione della
congruita' delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a).Nelle more dell'adozione del
predetto decreto, la congruita' delle spese e' determinata facendo
riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini
delle locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base
al luogo di effettuazione degli interventi.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il
fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o
asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo
stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile,
con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000
euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello
Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. La non veridicita' delle attestazioni o
asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto
al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato
nel Ministero dello sviluppo economico.
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al
presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni
e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di
conformita' di cui al comma 11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di
interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le
disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente articolo, all'articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono
soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al 50 per
cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli
interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di
infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al
presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo
precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento
per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di
sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI
oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o
con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di
calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica
ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in
abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la
posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunita'
energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o
da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui
all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
non costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale. La
detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti
da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non
superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione
degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo
comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza
massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza
eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di
spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo,valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3
milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per
l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6
milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per
l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026,in 27,6
milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Art. 119 bis

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8

1. All'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«al 31 ottobre 2020»;
b) le parole: «, per fatti non imputabili all'amministrazione» sono
soppresse.
Art. 120

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate
alla necessita' di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di
lavoro, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2, alle
associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli
enti del Terzo settore, e' riconosciuto un credito d'imposta in
misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un
massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per
far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento
contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi
necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la
realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per
l'acquisto di arredi di sicurezza, nonche' in relazione agli
investimenti in attivita' innovative, ivi compresi quelli necessari
ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o
l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il
controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cumulabile con altre
agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi
sostenuti ed e' utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere individuati le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi
diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di
spesa di cui al comma 6.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalita'
per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di
quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 121

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni
fiscali

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli
interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo
diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo
pari alla detrazione spettante, con facolta' di successiva cessione
del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con
facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata in
relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del
presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati
di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per ciascun
intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e
all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e
1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per
le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi
da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di
cui al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,
ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui
all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n.
160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6
dell'articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non
fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione
in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo'
essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a
rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti
di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli
31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i
soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al
credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo procede, in base a criteri
selettivi e tenendo anche conto della capacita' operativa degli
uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti
che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo
27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale,
dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia
delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla
detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma
1. L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e' effettuato nei
confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma
restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre
all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido del
fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il
pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese
quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Art. 122

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati
per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti
d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo
dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli
stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a
fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli
istituti di credito e altri intermediari finanziari.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19:
a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a
uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;
c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
di cui all'articolo 120;
d) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di
dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.
3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La quota di credito non utilizzata nell'anno non puo' essere
utilizzata negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a
rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1,comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti
Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito
d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei
confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito
ricevuto.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da
effettuarsi in via telematica.
Art. 123

Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e
accisa

1. L'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
l'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
abrogati.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in
19.821 milioni di euro per l'anno 2021, 26.733 milioni di euro per
l'anno 2022, 27.004 milioni di euro per l'anno 2023, 27.104 milioni
di euro per l'anno 2024, 27.204 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 124

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, e'
aggiunto il seguente: «1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia
intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da
trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per
nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a
pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non
invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi;
strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale
di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche;
mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per
finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile,
visiere e occhiali protettivi,tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;dispenser a
muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al
3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA;
strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi
cliniche;provette sterili; attrezzature per la realizzazione di
ospedali da campo;».
2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,
le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31
dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con
diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in
257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 125

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di
protezione

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e
contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti
attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, nonche' alle strutture ricettive extra-alberghiere a
carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del
codice identificativo di cui all'articolo13-quater, comma 4, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d'imposta in
misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la
sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonche'
per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri
dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per
ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro
per l'anno 2020.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata
l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati
nell'ambito di tali attivita';
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione
e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di
cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e
vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea,
ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi
incluse le eventuali spese di installazione.
3. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi
dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle
risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al
comma 5.
Art. 126

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti
sospesi

1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3,
4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un
massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato.
1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli
imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia
di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui
all'articolo 2,comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
2. I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo
compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono
assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni
di cui all'articolo 19, comma 1,del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in
un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante
rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari
importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre
2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato.
3. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo
il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo
2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o
mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di
pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16
settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato».
Art. 127

Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di
cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I versamenti
sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre
2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il
16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche
mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non
operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del
comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.Le federazioni
sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni
e le societa' sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui
al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1
fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai
sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, con le modalita' e nei termini previsti dal
comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.»;
b) all'articolo 62 il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.I
versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della
prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di
quanto gia' versato.»
Art. 128

Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del
Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1
della legge 2 aprile 2020, n. 21
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma
1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e il
trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui
redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore
alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del
medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro
contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27.
2. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del citato testo
unico, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle
misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli da 19 a 22 del
decreto-legge n. 18 del 2020 e' riconosciuto dal sostituto d'imposta
a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini
di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Art. 129

Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento
dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica

1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e
56, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020 al
mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90
per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate
di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e
versate con le modalita' previste dai medesimi articoli. L'eventuale
versamento a conguaglio e' effettuato in un'unica soluzione entro il
31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per
l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio e'
effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da
versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a
dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono
detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi
alla presentazione della dichiarazione annuale.
2. Il termine per il pagamento della rata di acconto di cui
all'articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al mese
di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, e' differito dal
16 maggio al 20 maggio 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 246,9
milioni di euro per l'anno 2020 e in 134,7 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 129 bis

Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune di
Campione d'Italia

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 573, le parole: «alla data del 20 ottobre 2019» sono
soppresse e la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente:
«dieci»;
b) al comma 574, le parole: «alla data del 20 ottobre 2019» sono
soppresse e la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente:
«dieci»;
c) al comma 575, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente:
«dieci»;
d) dopo il comma 576 e' inserito il seguente:
«576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si
applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa.
Tale limite e' di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore
della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa
attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli »;
e) il comma 577 e' sostituito dal seguente:
«577. In vista del rilancio economico del comune di Campione
d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del
medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale
come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' attribuito
un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati
come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento
(UE) n. 651/2014. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del
costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun
progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese
nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di
euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo
ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella
misura del 45 per cento del costo ammissibile »;
f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:
«577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020,
alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il
credito d'imposta e' riconosciuto, in deroga alle disposizioni del
medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite
dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di
120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e
dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis
e' subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' da
parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla
base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19
marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
».
2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole: «comma 1» sono sostituite delle seguenti: «commi 1 e
2» e le parole: «come modificato dal comma 631 del presente
articolo,» sono soppresse.
3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel
territorio del comune di Campione d'Italia e' sottoposto ad accisa
con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato
I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio;
per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in
materia di riduzione del costo del gasolio di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni,dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e
all'articolo 2, comma 12,della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. L'energia elettrica consumata nel territorio del comune di
Campione d'Italia e' sottoposta ad accisa con le aliquote di cui
all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:
a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi
applicazione nelle abitazioni;
b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso
in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.
5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 e' subordinata
all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della
direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime
disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della
predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei
anni.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
paria 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a
103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a
105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a
8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a
8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e a
1.970.000 euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto.
Art. 130

Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e
2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.»;
b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo hanno
efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020»;
c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il
30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre»;
d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il
30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
parole: «entro il 31 dicembre 2020».
2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis:
1) al comma 6, dopo le parole: «con particolare riguardo», sono
inserite le seguenti: «alla determinazione di limiti quantitativi di
prodotto e di specifiche modalita' relative al trasporto o al
confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non
trovano applicazione,»;
2) al comma 7, dopo le parole: «20 litri», sono aggiunte le
seguenti: «salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal
decreto di cui al comma 6»;
b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo e' sostituito dal
seguente «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a),
aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri
cubi nonche' gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c),
collegati a serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5
metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1°
gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare
comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti e'
attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro
di carico e scarico con modalita' semplificate da stabilire con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.»
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
320,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Art. 131

Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa

1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo
dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se
effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi
pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si
applicano le sanzioni e l'indennita' di mora previste per il
ritardato pagamento.
Art. 132

Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti
energetici

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla
diffusione del COVID-19, i pagamenti dell'accisa sui prodotti
energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno,
luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell'articolo
3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura
dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai
sensi del medesimo articolo 3, comma 4:
a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in
consumo nel mese di aprile 2020;
b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, del
citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo nei
mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020.
2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle somme
dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e' effettuato entro il
termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.
Art. 133

Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta
sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul
consumo delle bevande edulcorate
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, le parole: «dal primo giorno del secondo mese
successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al
comma 651» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»;
b) al comma 676, le parole: «dal primo giorno del secondo mese
successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 199,1
milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni di euro per l'anno
2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Art. 134

Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attivita'
finanziarie detenute all'estero per i soggetti diversi dalle persone
fisiche

1. All'articolo 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 13, comma
2-bis,», le parole: «lettera a)», sono sostituite dalle parole:
«lettere a) e b)»;
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Per i
soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta e' dovuta nella
misura massima di euro 14.000.».
Art. 135

Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo
unificato

1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Dall'8 marzo al 31
maggio 2020 e' sospeso il termine per il computo delle sanzioni di
cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il
mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.».
2. All'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La partecipazione alle
udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, puo' avvenire a distanza mediante collegamento
audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da
remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei
soggetti della riscossione, nonche' dei giudici tributari e del
personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da
assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle
persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto.
Il luogo dove avviene il collegamento da remoto e' equiparato
all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
puo' essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo
atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in
segreteria e notificata alle parti costituite prima della
comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o piu'
provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono
individuate le regole tecnico operative per consentire la
partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie
presso cui e' possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri
individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano
le controversie per le quali l'ufficio di segreteria e' autorizzato a
comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.».
3. In deroga al criterio previsto dall'articolo 37, comma 13, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme del
contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per ciascuna
Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del
personale in servizio nell'anno 2020.
Art. 136

Incentivi per gli investimenti nell'economia reale

1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno
i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il
70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in
strumenti finan-ziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o
in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con
imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE
Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati
regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonche' in
crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo 1,
comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' elevato al 20%.
2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo
1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di
investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:
a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel
regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di
investimento collettivo del risparmio;
b) cessano di essere applicati quando l'organismo di
investimento inizia a vendere le attivita', in modo da rimborsare le
quote o le azioni degli investitori;
c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di
investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale
esistente, purche' tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.».
2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 101, ultimo periodo, e' sostituito dai seguenti: «Per
i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis,
comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli
investitori possono destinare somme o valori per un importo non
superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai
soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al
presente comma.»;
b) il comma 112 e' sostituito dal seguente: «112. Ciascuna
persona fisica di cui al comma 100 puo' essere titolare di un solo
piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101,
e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-bis
dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
ciascun piano di risparmio a lungo termine non puo' avere piu' di un
titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il
quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal
titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non
essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine
costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai
sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157.».
3. L'articolo 36-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'
abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno
2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di
euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2
milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno
2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029, 450,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Art. 136 bis

Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole

1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo
1,comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in
possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del
codice civile,possono rivalutare i beni indicati dal comma 696
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni
stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla
concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in
diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e
699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del
70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi del
presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del
reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7
milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l'anno
2023,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
Art. 137

Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e
delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di
tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15
novembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono
dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2020.
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal
comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe
all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della
medesima legge e' aumentata all'11 per cento.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in
37 milioni di euro annui dal 2023 al 2028, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Art. 138

Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI
e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione
2020
1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147.
Art. 139

Rafforzamento delle attivita' di promozione dell'adempimento
spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi
offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19
1. Per favorire il rafforzamento delle attivita' di promozione
dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei
contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo
dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia di COVID-19, le convenzioni fra Ministro dell'economia
e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscono per le
agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici
obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza
offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione
online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai
cittadini ed alle imprese. A tal fine, a decorrere dall'attivita'
2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 157, e in deroga a quanto ivi previsto sulle modalita' di
riscontro del gettito incassato, per le attivita' di promozione
dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo
fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello
Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle
convenzioni di cui all'articolo 59,comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300. Analogamente, a decorrere dalle attivita'
2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili
all'attivita' di controllo fiscale di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto del recupero di
gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attivita'
di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali,
connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni
di cui all'articolo 59,comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 140

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri

1. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel primo
semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1°
luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro
400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni
previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione
telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il
mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi
restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto.».
2. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «1° luglio 2020» sono
sostituite dalle parole «1° gennaio 2021».
Art. 141

Lotteria dei corrispettivi

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
all'inizio del primo periodo le parole «A decorrere dal 1° luglio
2020» sono sostituite dalle parole: «A decorrere dal 1° gennaio
2021».
Art. 142

Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte
dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti
IVA

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio
2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza
on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture
elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere
nonche' sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente,
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti
passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area
riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei
seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) liquidazione periodica dell'IVA;
c) dichiarazione annuale dell'IVA.»;
b) il comma 1-bis e' abrogato.
Art. 143

Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di
bollo sulle fatture elettroniche

1. All'articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
«Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle
fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di
interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
57 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Art. 144

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi
richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle
dichiarazioni

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3
e3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza
nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente
l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi
se effettuati entro il 16 settembre 2020.
2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza
nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e
il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre
2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono
essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere
da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede
al rimborso di quanto gia' versato.
Art. 145

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito
iscritto a ruolo

1. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si
applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito
iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 146

Indennita' requisizione strutture alberghiere

1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti:
«L'indennita' di requisizione e' liquidata in forma di acconto,
nello stesso decreto del Prefetto, applicando il coefficiente dello
0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della
requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale,
rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai
fini dell'imposta di registro, di cui al comma 5 dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile
requisito. L'indennita' di requisizione e' determinata in via
definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto,
che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla
base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile
requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in
misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva
durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale
decreto e' liquidata la differenza tra gli importi definitivi e
quelli in acconto dell'indennita' di requisizione.».
Art. 147

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello
F24

1. Per l'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1,
primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' elevato a 1
milione di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 557,5
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Art. 148

Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale (ISA)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al
fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della
crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria
causata dalla diffusione del COVID-19, nonche' di prevedere ulteriori
ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo
articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la
massima valorizzazione delle informazioni gia' nella disponibilita'
dell'Amministrazione finanziaria:
a) la societa' di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8
maggio 1998 n. 146, per l'applicazione degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge del
24 aprile 2017, n. 50,convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, definisce specifiche metodologie basate su
analisi ed elaborazioni utilizzando,anche attraverso
l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche
dati gia' disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del
lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonche' i dati e gli
elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella
ricerca e nell'analisi economica;
b) in deroga a quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50,
convertito,con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di
categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di
esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e
informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di
crisi individuale;
c) i termini di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'approvazione degli indici e
per la loro eventuale integrazione sono differiti rispettivamente al
31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di
applicazione.
2. Considerate le difficolta' correlate al primo periodo d'imposta
di applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale e gli
effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza
sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al
comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni,dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per
il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle
entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del
livello di affidabilita' fiscale derivante dall'applicazione degli
indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020,
si tiene conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu'
elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.
Art. 149

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di
accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione
e di recupero dei crediti d'imposta
1. Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento
delle somme dovute a seguito di:
a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo
48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154,
dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di
locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10,
dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile1986, n. 131;
f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o
tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di
cui all'articolo 33, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle
donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui
finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli
atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
3. E' prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la
notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni
tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti
definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e
il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi
delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in
relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonche'
dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1,
2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente
articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal
medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino
a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di
ciascun mese.
6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente
articolo versate nel periodo di proroga.
Art. 150

Modalita' di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e
retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le somme di cui
alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono
restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri
deducibili.».
2. Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e
all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del
comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e
versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme
ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme
restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti gia'
definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 151

Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e
per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della
licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio
dell'attivita'/iscrizione ad albi e ordini professionali
1. E' prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale della
sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei
provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione
amministrativa all'esercizio dell'attivita', ovvero dell'esercizio
dell'attivita' medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini
professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle
entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma
2-ter dello stesso articolo 12.
2. La proroga della sospensione di cui al comma 1 non si applica
nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle
quattro violazioni previste dall'articolo 12, comma 2 e comma
2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, o una
delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 152

Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su
stipendi e pensioni

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di
accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati
prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.446, aventi ad oggetto le somme
dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che
tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che
avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono
sottoposte a vincolo di indisponibilita' e il terzo pignorato le
rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta
ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi
gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore
del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono
rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data,
all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,7
milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di
fabbisogno, a 27,4 milioni di euro, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Art. 153

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e
2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le
disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.602. Le verifiche eventualmente gia'
effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del
comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione
non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo
72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonche' le societa' a prevalente
partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del
beneficiario.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1
milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di
fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Art. 154

Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente della
riscossione

1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle
seguenti: «31 agosto»;
b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: «2-ter.
Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo
2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle
richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui
all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, si determinano
in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci
rate, anche non consecutive.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il mancato ovvero
insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze,
delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui
agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136,
all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, e
all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n.145,
non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore
effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine
del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n.119
del 2018.»;
d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis.
Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019,
si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3
del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera
a), del decreto-legge n.119 del 2018, possono essere accordate nuove
dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica n.602 del 1973.».
Art. 155

Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle
entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, i commi 326,
327 e 328 sono sostituiti dai seguenti:
«326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di
garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del
servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in
qualita' di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della
riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle
entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e
in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio
annuale, una quota non superiore a 300 milioni di euro per l'anno
2020, a valere sui fondi accantonati in bilancio a favore del
predetto ente, incrementati degli eventuali avanzi di gestione
dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per l'esercizio
2020 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione e'
effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del
bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia
delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore
all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare
pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per l'anno
2021, in conformita' al comma 326.
328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno
2021, determinato ai sensi del comma 327, costituisce la quota
erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022,
in conformita' al comma 326.».
Art. 156

Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per
l'esercizio finanziario 2019

1. Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del
contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario
2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla
base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle
dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi
7, 8 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti ammessi e
di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito
istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il
contributo e' erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31
ottobre 2020.
Art. 157

Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di
irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di
liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di
decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di
cui all'articolo 67, comma 1,del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro
il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilita' e
urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che
richiedono il contestuale versamento di tributi.
2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma
1, non si procede altresi' agli invii dei seguenti atti,
comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non
sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:
a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633;
c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010 n.122;
d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa
automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge
6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n.111;
e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al
Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge
30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia
Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27
dicembre 1997 n. 449;
f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della
tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni
cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2
sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di
indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli
adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di
tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1,
comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n.190.
3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di
pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602,
sono prorogati di un anno relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista
dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate
nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli
articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le
somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo
formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.
4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel
2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato
pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per
ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo
compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto
stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono
dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21
maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata
iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso
tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.
5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente
articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle
comunicazioni e' provata anche dalla data di elaborazione risultante
dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i
sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.
6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuate le modalita' di applicazione del presente
articolo.
7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in
205 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si
applicano alle entrate degli enti territoriali.
7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n.
27, le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2020».
Art. 158

Cumulabilita' della sospensione dei termini processuali e della
sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo
83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende
cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di
impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.
Art. 159

Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del
modello 730

1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare
le difficolta' che si possono verificare nell'effettuazione delle
operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per
l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal
sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' indicate
all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il
conguaglio.
Art. 160

Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati
nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, per i fabbricati ubicati nei comuni di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per il
caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, dal comma
14-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214,
e' prorogato al 31 dicembre 2021.
Art. 161

Proroga del pagamento dei diritti doganali

1. I termini per i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra
la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo
le modalita' previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di
sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti
gravi difficolta' di carattere economico o sociale, si applica, su
istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i
soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o) del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' tra i soggetti indicati
dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23.
3. Le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
Art. 162

Rateizzazione del debito di accisa

1. All'art. 3, comma 4 bis, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole «che si trovi in» sono
aggiunte le seguenti: «documentate e riscontrabili»;
b) al terzo periodo, le parole «in numero non inferiore a sei e
non superiore a ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «in un
numero modulato in funzione del completo versamento del debito di
imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui
prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno»;
c) l'ultimo periodo e' soppresso.
Art. 163

Proroga in materia di tabacchi

1. Ferma restando la necessita' di procedere alle rendicontazioni
nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa
per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis, 39-ter e
39-terdecies e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli
articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020,
con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli
importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio
2020.
Art. 163 bis

Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020,
n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.
40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«Per gli anni 2020, 2021 e 2022»;
b) dopo le parole: «dogane interne» e' inserita la seguente:
«anche»;
c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021
e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del
presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189».
Art. 164

Valorizzazione del patrimonio immobiliare

1. All'articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n.111 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «degli enti territoriali nonche' da parte degli enti
pubblici, anche economici, strumentali delle regioni» sono sostituite
dalle seguenti: «di regioni, provincie, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, e di altri enti pubblici ovvero di societa' interamente
partecipate dai predetti enti»;
b) le parole «ciascuna regione» sono sostituite dalle seguenti:
«ciascuno di detti soggetti»
2. All'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66,
dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Nel rispetto delle finalita' del programma pluriennale di
cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere piu' celeri le
procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il
Ministero della difesa, in caso di gare deserte, puo' procedere alla
dismissione unitaria di piu' immobili liberi inseriti in un unico
fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad
evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei
beni da porre a base d'asta e' stabilito con decreto del Ministero
della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi
costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente
comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di
preferenza per il personale militare e civile del Ministero della
difesa di cui al comma 3.».
2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410,
il comma 17-bis e' sostituito dal seguente:
«17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si
applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare,
sulla base dei valori correnti di mercato, unita' immobiliari
residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste
in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere,
ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo
previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal
secondo periodo del comma 8, unita' immobiliari a uso residenziale
poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi
enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza
abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di
opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di
disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle
unita' immobiliari ai predetti soggetti».
3. All'articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre
2001, n.351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n.410, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«In considerazione della specificita' degli immobili militari, le
concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono assegnate
dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un
periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio
economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i
cinquanta anni, e per le stesse puo' essere riconosciuta, nei
suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di
superficie ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile."
Conseguentemente, al quinto periodo dell'articolo 3-ter, comma 13,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole «ovvero alla scadenza del termine di
durata del diritto di superficie».
Titolo VII

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO

Capo I

Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione

Art. 165

Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione

1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione
dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e
dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE)
n.806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nei sei
mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, a
concedere la garanzia dello Stato su passivita' delle banche italiane
in conformita' a quanto previsto dal presente capo I, nel rispetto
della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un
valore nominale di 19 miliardi di euro.
2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in
Italia.
3. La garanzia puo' essere concessa solo dopo la positiva decisione
della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o,
nel caso previsto dall'articolo 166, comma 2, sulla notifica
individuale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi'
rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia statale
per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da
banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca
d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita' (erogazione di
liquidita' di emergenza-ELA), in conformita' agli schemi previsti
dalla Banca centrale europea.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio
decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4, fino a
un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della
Commissione europea.
6. Nel presente capo I per Autorita' competente si intende la Banca
d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalita' e nei casi
previsti dal Regolamento (UE) del Consiglio n.1024/2013 del 15
ottobre 2013.
7. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura della garanzia
concessa ai sensi del presente capo con una dotazione di 30 milioni
di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo e' autorizzata
l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
8. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al
comma 7. Le risorse del Fondo non piu' necessarie alle finalita' di
cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 166

Condizioni

1 La concessione della garanzia di cui all'articolo 165, comma 1,
e' effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte
dell'Autorita' competente del rispetto dei requisiti di fondi propri
di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e
consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza
disponibile. Se nei 6 mesi precedenti la data di entrata in vigore
del presente decreto sono state svolte prove di stress a livello
dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico o sono stati
condotti dalla Banca Centrale Europea o dall'Autorita' bancaria
europea verifiche della qualita' degli attivi o analoghi esercizi, la
valutazione dell'Autorita' competente riguarda altresi' l'inesistenza
di carenze di capitale evidenziate da dette prove, verifiche o
esercizi; in tal caso, per carenza di capitale si intende
l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla
somma dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del
Regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, e degli
eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti
dall'Autorita' competente.
2. La garanzia di cui all'articolo 165 puo' essere concessa anche a
favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma
avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente
bisogno di sostegno della liquidita', a seguito della positiva
decisione della Commissione europea sulla compatibilita'
dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla
liquidita' nel contesto della crisi finanziaria.
3. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente
articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non abusare
del sostegno ricevuto ne' conseguire indebiti vantaggi per il tramite
dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte
al pubblico.
Art. 167

Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.
1. Per quanto non previsto dal presente capo si applica il capo I
del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15, a eccezione degli
articoli 3, comma 2, e 4, comma 3.
Capo II

Regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle
procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte
dimensioni

Art. 168

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di
credito cooperativo, con attivita' totali di valore pari o inferiore
a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n.385 (di seguito, il «Testo unico bancario») dopo l'entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 169

Sostegno pubblico

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure di
liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate all'articolo
168, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una
banca acquirente (di seguito, «l'Acquirente») di attivita' e
passivita', di azienda, rami d'azienda nonche' di beni e rapporti
giuridici individuabili in blocco (di seguito, «il Compendio Ceduto»)
della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti
forme, anche in combinazione fra di loro:
a) trasformazione in crediti di imposta delle attivita' per
imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta
amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di
quest'ultima;
b) trasformazione in crediti di imposta delle attivita' per
imposte anticipate dell'Acquirente, anche laddove non iscritte nel
bilancio di quest'ultima;
c) concessione all'Acquirente di garanzie su componenti del
Compendio Ceduto; la garanzia dello Stato e' gratuita, a prima
richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre
capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo
garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;
d) erogazione all'Acquirente di contributi nella misura in cui le
forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti non siano
sufficienti.
2. Possono essere oggetto della trasformazione in crediti di
imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente le attivita'
per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del
reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;
b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito
complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n.214, non ancora dedotto ne' trasformato in credito
d'imposta;
c) componenti reddituali di cui all'articolo 1, commi 1067 e
1068, della legge 30 dicembre 2018, n.145.
3. La trasformazione in credito d'imposta di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 puo' essere disposta per un ammontare complessivo
massimo non superiore all'ammontare massimo di cui al comma 4. Il
credito d'imposta derivante dalla trasformazione non e' produttivo di
interessi. Puo' essere utilizzato, senza limiti di importo, in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n.241, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto previsto
dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, ovvero puo'
essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta va indicato nella
dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito
di impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
4. Gli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno
pubblico di cui al presente capo non eccedono l'ammontare complessivo
di 100 milioni di euro eventualmente incrementati secondo le
modalita' di cui al comma 6. In caso di concessione di garanzie, il
corrispondente ammontare del sostegno pubblico e' pari al fair value
delle garanzie stesse.
5. Il sostegno pubblico puo' essere concesso a seguito della
positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' del
regime di cui al presente capo con il quadro normativo dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato nei dodici mesi successivi a
tale decisione ovvero a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla
Commissione europea a seguito della notifica individuale del singolo
sostegno, qualora questa sia necessaria. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze tale periodo puo' essere esteso fino a
un massimo di ulteriori dodici mesi previa approvazione da parte
della Commissione europea.
6. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente capo e'
istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e
delle finanze un Fondo di importo pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2020. Il predetto fondo puo' altresi' essere alimentato con
gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli
55, 56 e 57 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, da accertarsi con uno
o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali
sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto
residui. Qualora i suddetti minori oneri siano conseguiti su risorse
gestite presso la Tesoreria dello Stato, e' autorizzato il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato del relativo importo per la
successiva riassegnazione al Fondo di cui al presente comma.
Art. 170

Cessione del compendio

1. Qualora le offerte vincolanti per l'acquisto del Compendio
Ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di
sostegno pubblico, la Banca d'Italia le trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per le
quali la Banca d'Italia attesta che:
a) l'offerente ha una situazione patrimoniale, finanziaria e
organizzativa idonea, anche in relazione alla dimensione dei suoi
attivi rapportati a quelli del Compendio Ceduto, a sostenere
l'acquisizione del Compendio Ceduto e a integrare quest'ultimo nei
propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un
anno dall'acquisizione;
b) tra l'offerente e la banca posta in liquidazione coatta
amministrativa non sussistono rapporti di controllo ai sensi
dell'articolo 23 del Testo unico bancario;
c) l'offerente e' autorizzato a svolgere l'attivita' bancaria e
le altre attivita' svolte dalla banca in liquidazione coatta
amministrativa in relazione al Compendio Ceduto;
d) il Compendio Ceduto non comprende le passivita' indicate
all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180;
e) non vi sono condizioni ostative al rilascio
dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Testo
unico bancario.
2. La Banca d'Italia attesta che:
a) la cessione non e' attuabile senza ricorso al sostegno
pubblico, evidenziando le motivazioni per le quali il supporto
pubblico e' necessario per l'ordinato svolgimento della liquidazione,
anche alla luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia
dei depositi in merito alla possibilita' di effettuare interventi ai
sensi dell'articolo 96-bis del Testo unico bancario; qualora siano
state presentate offerte che non prevedono il sostegno pubblico la
Banca d'Italia motiva le ragioni dell'esclusione delle stesse;
b) le offerte sono state individuate, anche sulla base di
trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura
aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta
di acquisto piu' conveniente, in conformita' al quadro normativo
dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;
c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione
ordinata della banca e il mantenimento della redditivita' a lungo
termine del soggetto risultante dalla cessione, indicando per
ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione.
3. Le offerte di acquisto del Compendio Ceduto contengono gli
impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli
aiuti di Stato, inclusa la comunicazione della Commissione Europea
2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli ivi stabiliti dal
paragrafo 6.4, al divieto di utilizzo dei segni distintivi della
banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori impegni
eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella decisione o
nell'autorizzazione di cui all'articolo 169, comma 5, al fine di
limitare le distorsioni della parita' concorrenziale e assicurare la
redditivita' dell'Acquirente dopo l'acquisizione.
Art. 171

Concessione del sostegno

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto,
tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 170, verificata la conformita' a quanto previsto dal
presente capo e con la decisione della Commissione europea prevista
all'articolo 169, comma 5, selezionata in caso di trasmissione di
piu' offerte quella che, tenuto conto dell'obiettivo di cui
all'articolo 169, comma 1, comporta il minimo sostegno pubblico, puo'
disporre le misure di sostegno.
2. Il decreto e' sottoposto al controllo preventivo di legittimita'
e alla registrazione della Corte dei Conti. L'Acquirente puo'
avvalersi delle misure di sostegno, come disposte con il decreto
previsto dal comma 1, solo successivamente alla cessione del
compendio.
3. Le misure di sostegno concesse ai sensi dell'articolo 169, comma
1, attribuiscono un credito a favore del Ministero dell'economia e
delle finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa;
il credito e' pagato dopo i crediti prededucibili ai sensi
dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della
legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Con riferimento
alle misure di cui all'articolo 169, comma 1, lettere a) e b), il
credito del Ministero dell'economia e delle finanze e' commisurato al
valore attuale netto attribuito all'Acquirente per effetto della
trasformazione in crediti di imposta delle attivita' per imposte
anticipate.
4. Se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del Compendio
Ceduto all'Acquirente non e' disciplinata dal Regolamento (CE)
n.139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende
autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre
1990, n.287, per rilevanti interessi generali dell'economia
nazionale.
Art. 172

Altre disposizioni

1. Le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano cessioni di
rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica
del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni
di cui al periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro
ciascuna.
2. Nelle cessioni di cui all'articolo 169, al soggetto cessionario
e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste,
rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a
risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016,
n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n.49.
3. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno
della cessione di cui all'articolo 169 non concorrono, in quanto
esclusi, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle
imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione
netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito
delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i
contributi di cui all'articolo 169, comma 1, lettera d), sono
comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul
reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
4. Il cessionario non e' obbligato solidalmente con il cedente ai
sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.
5. Sono escluse dalla cessione le controversie relative ad
attivita' e passivita' escluse dalla stessa e le relative passivita'.
Art. 173

Relazioni alla Commissione europea

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli
elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione
Europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti
di Stato previsto dal presente capo ai sensi del paragrafo 6.5 della
comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01.
Art. 174

Disposizioni di attuazione

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze puo' emanare
disposizioni di attuazione del presente capo con uno o piu' decreti.
Art. 175

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal presente Titolo si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Art. 175 bis

Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo
risparmiatori

1. Al comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n.145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Commissione
tecnica di cui al comma 501, attraverso la societa' di cui al primo
periodo, puo' effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i
riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito
relativo al patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di
cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo,
avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di
dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e
undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.605, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. Per la verifica della
sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di
proprieta' del risparmiatore, con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica
e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei
dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni
riscontrabili, le modalita' di effettuazione dei controlli e le
misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della
raccolta. L'attivita' posta in essere dall'Agenzia delle entrate e'
svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente».
2. Al comma 505 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n.145, dopo le parole: «nonche' i loro» e' inserita la seguente:
«coniugi,».
Titolo VIII

MISURE DI SETTORE

Capo I

Misure per il turismo e la cultura

Art. 176

Tax credit vacanze

1. Per il periodo d'imposta 2020 e' riconosciuto un credito in
favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validita', ordinario
o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n.159, non superiore a 40.000
euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il
pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese
turistico ricettive, nonche' dagli agriturismo e dai bed & breakfast
in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e
regionale per l'esercizio dell'attivita' turistico ricettiva.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente
per nucleo familiare, e' attribuito nella misura massima di 500 euro
per ogni nucleo familiare. La misura del credito e' di 300 euro per i
nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli
composti da una sola persona.
3. Il credito di cui al comma 1 e' riconosciuto alle seguenti
condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in
relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva,
da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura
elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale e' indicato il
codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza
l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che
gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di
viaggio e tour operator.
4. Il credito di cui al comma 1 e' fruibile esclusivamente nella
misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i
servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e
per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di
dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 e' rimborsato al fornitore dei
servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, con facolta' di successive cessioni a terzi,
anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonche' a
istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta
non ulteriormente ceduto e' usufruito dal cessionario con le stesse
modalita' previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti
di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei
requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei
servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi
del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero
dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e
previo parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali, sono definite le modalita' applicative dei commi da 1 a 5,
da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2
milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 177

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore
turistico

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria
da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da
738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e
fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili
degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della
gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane,
degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti
per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle
attivita' ivi esercitate;
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da
parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti
dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 76,55 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 211,45
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Art. 178

Fondo turismo

1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di
mercato, e' istituito nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo un fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo e'
finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento,
gestiti da societa' di gestione del risparmio, in funzione di
acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad
attivita' turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalita' e
condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalita' di
selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento
dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma
826, della legge 28 dicembre 2015, n.208, e di altri soggetti
privati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Il corrispettivo al soggetto gestore e' riconosciuto, a valere
sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di
200.000euro per l'anno 2020.
3. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementato di 100
milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n.147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di
pari importo, per il medesimo anno, le somme gia' assegnate con le
delibere CIPE n.3/2016, n.100/2017 e 10/2018 al Piano operativo
«Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 179

Promozione turistica in Italia

1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito
nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito il «Fondo per la
promozione del turismo in Italia», con una dotazione di 20 milioni di
euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del
turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da
finanziare e sono definite le modalita' di assegnazione anche al fine
del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Anche in
ragione dell'esigenza di assicurare l'attuazione tempestiva ed
efficace di quanto stabilito dal presente comma, all'articolo 16 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n.106, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Consiglio di
amministrazione e' composto dal Presidente, da un membro nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, con
funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo su
designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio
dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, uno dei
quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due
supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, che altresi' designa il
Presidente.»;
b) al comma 6, il terzo periodo e' soppresso.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si provvede all'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 16, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge
n.83 del 2014,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n.106, come modificato dal comma 1. Nei trenta giorni
successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio
statuto alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del
decreto-legge n.83 del 2014, come modificato dal comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 180

Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di
soggiorno e altre disposizioni in materia

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per
l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori
entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno
o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n.23, nonche' del contributo di soggiorno
di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31
maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n.122, in conseguenza dell'adozione delle misure di
contenimento del COVID-19.
2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo
il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter.Il gestore della
struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di
soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio
2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n.122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La
dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed
esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto
impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del
contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
4. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, le parole da «nonche'» alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La
dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed
esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto
impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del
contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 181

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attivita'
turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n.287, titolari di concessioni o di autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di
quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre
2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.446.
1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114,
sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento
della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche,
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n.507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n.446.
1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al
comma 1-bis.
1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai
commi 1-bis e 1-ter, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di
euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti
interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il
decreto e' comunque adottato.
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31
ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di
suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici gia' concesse
sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente
locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di
distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non
oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze,
strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico,
da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili,
quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane,
tavolini, sedute e ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di
cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e' subordinata
alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3
e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1,
lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n.380.
4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non gia'
riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza
unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79
del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata
di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello
sviluppo economico e con modalita' stabilite dalle regioni entro il
30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare
dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia
conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza
dei requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti, compresa
l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non
sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo
all'esercizio dell'attivita'.
4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del
commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli
obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno
facolta' di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta
degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro
criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova
istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei
requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di
selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei
procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della
concessione.
5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal
comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si
provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra
la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 il decreto medesimo e' comunque
adottato.
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 140 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.
Art. 182

Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a
seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro
per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli
operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti
iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master
universitario e di dottorato di ricerca presso le universita' e le
istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020,
nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il
medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete
ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a
titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti,
gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e
nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.
1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono
emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto
definisce le modalita' di concessione e di utilizzo dei benefici di
cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del limite di
spesa ivi previsto.
2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari
dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre
2018,n.145, per le necessita' di rilancio del settore turistico e al
fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni
competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei
concessionari che intendono proseguire la propria attivita' mediante
l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i
procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non
amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per
il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica,
delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni
oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente
da parte dei concessionari e' confermato verso pagamento del canone
previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della
devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si
applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi
dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della
concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del
concessionario.
2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densita' turistica, in
considerazione della crisi delle attivita' economiche ivi operanti e
al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore
delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle
strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di
turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un
codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette
attivita', mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione
alfanumerica delle attivita' economiche, di un elemento ulteriore, al
fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per
l'individuazione di tali aree ci si avvale:
a) della classificazione relativa alla territorialita' delle
attivita' turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del
Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.67 del 21 marzo 2000, concernente
l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli
studi di settore, e successivi aggiornamenti;
b) delle rilevazioni sulla capacita' di carico turistica effettuate
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e
degli indicatori di densita' turistica rilevati dall'Osservatorio
nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze
turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della
popolazione residente;
c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni,
relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a
maggiore densita' turistica ovvero prossime ai siti di interesse
artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti
riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle citta'
d'arte, purche' rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b).
3. All'onere derivante dai commi 1, 1-bis e 1-ter, pari a 35
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020,
n.18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: «un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' per i soggiorni di studio degli alunni del quarto
anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei
programmi internazionali di mobilita' studentesca riferiti agli anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021»;
c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i
rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati
con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di
recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni
da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti
provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa
degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da
COVID 19, la controprestazione gia' ricevuta puo' essere restituita
mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni
dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi
dall'emissione. 12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso
esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di
accettazione da parte del destinatario. Il voucher puo' essere emesso
e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore
appartenente allo stesso gruppo societario. Puo' essere utilizzato
anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validita',
purche' le relative prenotazioni siano state effettuate entro il
termine di cui al primo periodo»;
d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. La durata della validita' dei voucher pari a diciotto mesi
prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher gia'
emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In
ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non
usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al
presente articolo e' corrisposto, entro quattordici giorni dalla
scadenza, il rimborso del-l'importo versato. Limitatamente ai voucher
emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai
contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque
interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo puo'
essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto
entro quattordici giorni dalla richiesta.
12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo, con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro
per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher
emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza
di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del
fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo e'
riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo
precedente. I criteri e le modalita' di attuazione e la misura
dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con
regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni
di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si
provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo
179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma
98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».
Art. 183

Misure per il settore della cultura

1. All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente «I
Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 245
milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di euro per la
parte corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto
capitale»;
b) al comma 2, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Con uno o piu' decreti»;
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis.Il Fondo di
cui al comma 1 puo' essere incrementato, nella misura di 50 milioni
di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione
2014-2020-di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n.147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di
pari importo, per il medesimo anno, le somme gia' assegnate con le
delibere CIPE n.3/2016, n.100/2017 e 10/2018 al Piano operativo
"Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.».
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito un Fondo per le
emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una
dotazione di 171,5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al
sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi
le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a
partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti
d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n.42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo e'
destinato altresi' al ristoro delle perdite derivanti
dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da
Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o piu'
decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse,
tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.
3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi
della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n.42, afferenti al settore museale, tenuto conto
delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti
all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme
di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione
della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo.
4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30
aprile 1985, n.163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per
l'anno 2020 e per l'anno 2021 e' ripartita sulla base della media
delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai
criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti
dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.116 del 21 maggio 2014. Per l'anno 2022, detti criteri
sono adeguati in ragione dell'attivita' svolta a fronte
dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle
fondazioni lirico-sinfoniche, e' erogato un anticipo del contributo
fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con
uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n.91,convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, sono stabilite le modalita' per
l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attivita'
svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonche',
in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalita'
per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base
delle attivita' effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno
2020.
6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane
previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le
risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per
integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in
misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione
continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva
nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso,
limitatamente al periodo di ridotta attivita' degli enti.
7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo
puo' adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno
2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui
all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o
piu' decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima
legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di
imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo
stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso
in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori
oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse
disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma
1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n.27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Alle finalita' di mitigazione degli effetti subiti dal
settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi
previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge 14
novembre 2016, n.220, nonche', mediante apposito riparto del Fondo di
cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la dotazione
prevista dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge,
limitatamente all'anno 2020.
8. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla
citta' di Parma per l'anno 2020 e' riferito anche all'anno 2021. La
procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di
«Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita
all'anno 2022.
8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di «Capitale italiana della
cultura», in via straordinaria e in deroga a quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106,
e' conferito alle citta' di Bergamo e di Brescia, al fine di
promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area
sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19. A tal fine, le citta' di Bergamo e di Brescia presentano
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,
entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative
finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale
materiale e immateriale.
8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 13
febbraio 2020, n.15, sono premesse le seguenti parole: «A eccezione
dell'anno 2020,».
9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n.106, dopo
le parole: «di distribuzione» sono aggiunte le seguenti: «, dei
complessi strumentali, delle societa' concertistiche e corali, dei
circhi e degli spettacoli viaggianti».
10. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita' culturali, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo
realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio
culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione
dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma
826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri
soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, e
con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220,
per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge,
possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che
gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici
forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2020.
10-bis. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15,
e' incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020.
11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e a decorrere dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto» sono sostituite delle seguenti: «e
comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da
Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto e fino al 30 settembre 2020»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente «2. I soggetti
acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione
dell'impossibilita' sopravvenuta della prestazione, apposita istanza
di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il
tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando
il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede
al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo
del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione.
L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i
correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di
accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore di concerti
di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di
acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti
acquirenti, alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando
la prestazione dell'artista originariamente programmata sia
annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo
di validita' del voucher. In caso di cancellazione definitiva del
concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con
restituzione della somma versata»;
b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a
decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento
ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da
rendere nei territori interessati dalle citate misure di
contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali, a decorrere
dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui
all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di
trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione »;
c) il comma 3 e' abrogato.
11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come modificato dal comma 11,
lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher gia'
emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre
2019,n.160, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«190 milioni».
11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo per il
sostegno alle attivita' dello spettacolo dal vivo, con una dotazione
di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli
enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi
compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa,
costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano gia'
finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le
attivita' di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai
mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative
aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi,
nonche' dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela
della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le
risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal
presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto.
12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e 11-ter,
pari a 441,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di euro
per l'anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54
milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 184

Fondo per la cultura

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione
di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di
investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la
conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la
digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite modalita' e condizioni di funzionamento del fondo.
2. La dotazione del fondo puo' essere incrementata dall'apporto
finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche
private di cui al titolo II del libro primo del codice civile.
L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo
puo' consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di
mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee
a permettere un'ampia partecipazione della collettivita' al
finanziamento della cultura.
3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo l'Istituto nazionale di
promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 puo' svolgere, anche tramite societa' partecipate,
l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative
di cui al comma 1, nonche' le relative attivita' di assistenza e
consulenza, con oneri a carico del fondo.
4. Il decreto di cui al comma 1 puo' destinare una quota delle
risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione
di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di
cui al presente comma e' gestito e amministrato a titolo gratuito
dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementato, nella
misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n.147, previa delibera del CIPE volta a
rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme
gia' assegnate con le delibere CIPE n.3/2016, n.100/2017 e 10/2018 al
Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della
citta' di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione
nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto «Padova Urbs
Pieta', Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del
Trecento» e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2020.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 52 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 185

Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in
liquidazione, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010,
n.64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.
100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche
dell'ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione e'
indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l'entita' dei
crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresi'
indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti
complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori
dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti,
esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi
esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei
creditori.
2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito
dall'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con
decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai
sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in attuazione
del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei
crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3
novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo
attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei
termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e sono
ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il
tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di
gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017,
n.35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti
agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalita' definite
con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della
condizione reddituale dei destinatari.
4. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di
riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori
somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e ripartito in favore dei
medesimi soggetti secondo le modalita' definite con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo
adottato ai sensi del comma 3.
5. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo
15 marzo 2017, n.35.
Art. 185 bis

Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO

1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e
alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza
e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi
il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n.
167, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle
misure restrittive adottate in relazione ad essa, e' autorizzata la
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Capo II

Misure per l'editoria

Art. 186

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n.50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n.96, come
modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il
comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al
comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella
misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti
effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione
europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni
di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio e' concesso nel
limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari
effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel
limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari
effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e
nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla
copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare
per 40 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante
al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del
credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla
presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n.
90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo
5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso
tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita'
stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche
trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano
comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo
per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato
nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020.».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32,5
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Art. 187

Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali

1. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali
quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi,
l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.633, puo' applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione,
in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a
titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti
unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 188

Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali

1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di
periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e'
riconosciuto un credito d'imposta pari all'8 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la
stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per
l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento
del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24
dicembre 2003, n.350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al
presente comma non e' cumulabile con il contributo diretto alle
imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2,
commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n.198, e al decreto
legislativo 15 maggio 2017, n.70. Si applicano, ove compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n.73. Alla copertura del relativo onere finanziario si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo
per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.198. Per le predette
finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 24 milioni di euro per
l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito
d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono
trasferite nella contabilita' speciale n.1778 «Agenzia delle
entrate-fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 189

Bonus una tantum edicole

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari
sostenuti per lo svolgimento dell'attivita' durante l'emergenza
sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche
esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e
riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, e'
riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il
limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di
spesa.
2. Il contributo e' concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1,
nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta
al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse
disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla
ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale
al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.
3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le
modalita', i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per
la presentazione della domanda di cui al comma 2.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della
quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri che e'
corrispondentemente incrementato di 7 milioni di euro per l'anno
2020. All'incremento del predetto fondo si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Art. 190

Credito d'imposta per i servizi digitali

1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di
periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che
occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, e' riconosciuto
un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva
sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server,
hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato
digitale, e per information technology di gestione della
connettivita'. Il credito d'imposta e' riconosciuto entro il limite
di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso ai sensi e nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis».
2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1,
nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del citato regolamento
(UE) n. 1407/2013 ivi indicati, previa istanza diretta al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse
disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla
ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale
al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del
comma 1.
3. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto
dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui
redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita
attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1,
lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
legittimati a rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti
nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la
revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice
civile.
4. Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in
relazione alle stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione
prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che
successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano
espressamente la cumulabilita' delle agevolazioni stesse. Il credito
d'imposta di cui al presente comma non e' cumulabile con il
contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici,
di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n.
198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il
modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente
tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo
modello F24 e' altresi' scartato qualora l'ammontare del credito
d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo
spettante.
6. Il credito d'imposta e' revocato nel caso che venga accertata
l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui
la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o
risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito
d'imposta e' disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti
effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la
misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto
indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le
modalita', i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per
la presentazione della domanda di cui al comma 2.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette
finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 8 milioni di euro per
l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito
d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono
trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle
entrate-fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
Art. 191

Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi
diretti per l'editoria

1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del
rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese indicate
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto
legislativo 15 maggio 2017, n.70, limitatamente al contributo dovuto
per l'annualita' 2019, non si applica quanto previsto dall'articolo
11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta
ferma la verifica di regolarita' previdenziale e fiscale in sede di
saldo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto
legislativo.
Art. 192

Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio
dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
1. All'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole: «30 giugno 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
Art. 193

Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione
in deroga

1. Ferma restando l'erogazione dei trattamenti di cassa
integrazione in deroga a carico dell'INPS, secondo la procedura di
cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, anche
ai giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva
dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
(INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante ai sensi del
comma 1 dello stesso articolo 22 e' accreditata presso l'INPGI. A tal
fine, l'INPS trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei beneficiari
dei suddetti trattamenti e, entro il mese successivo, l'INPGI
presenta all'INPS la rendicontazione necessaria al fine di ottenere
le somme relative alla contribuzione figurativa.
Art. 194

Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria

1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre
2019,n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n.8, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
2. All'attuazione della presente disposizione si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato.
Art. 195

Fondo per emergenze relative alle emittenti locali

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di
continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo
sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di
approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, e'
stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che
costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo
straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del
contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali
beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione
istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri
spazi informativi. Il contributo e' erogato secondo i criteri
previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico,
contenenti le modalita' di verifica dell'effettivo adempimento degli
oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017,
n.146.
2. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 195 bis

Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della
direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei
diritti, puo' ordinare ai fornitori di servizi della societa'
dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente,
risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del
diritto d'autore e dei diritti connessi.
2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Se l'inottemperanza
riguarda ordini impartiti dall'Autorita' nell'esercizio delle sue
funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si
applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato
realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica
della contestazione».
Art. 195 ter

Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416

1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n.416, dopo il quarto
comma sono aggiunti i seguenti:
«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso
di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui
pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione
ai sensi e per gli effetti del primo comma.
In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la
continuita' delle pubblicazioni e dell'attivita' dell'impresa per la
sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato puo'
autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori
e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone
offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al
secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di
azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si
applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6,
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».
Capo III

Misure per le infrastrutture e i trasporti

Art. 196

Interventi a favore delle imprese ferroviarie

1. Al fine di sostenere il settore ferroviario per i danni
derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa di
115 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. a compensazione dei minori introiti relativi alla
riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno2020.
2. Nel periodo di cui al comma 1 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A
dispone una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non
sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota eccedente
la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del
servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
3. Per le stesse finalita' di cui al comma 1 e allo scopo di
promuovere la ripresa del traffico ferroviario e' autorizzata la
spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. Lo stanziamento di cui al periodo
precedente e' dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi
netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al
fine di disporre, dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020,
entro il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione del
canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria:
a) pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del
costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario
di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio
2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad
obbligo di servizio pubblico;
b) pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del
costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario
di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio
2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci.
4. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la
riduzione di cui al comma 3 e' determinato sulla base delle vigenti
misure di regolazione definite dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.
214.
5. Il residuo dello stanziamento di cui al comma 3, conseguente
anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti
dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il
1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, e' destinato a compensare il
gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori
entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria per l'anno 2020. Entro il 30 aprile
2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e all'Autorita' di regolazione dei
trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi
270 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Art. 197

Ferrobonus e Marebonus

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge
28 dicembre 2015, n.208, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'
autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 198

Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal
settore aereo

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per
la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi
da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n.27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo
(COA) in corso di validita' e titolari di licenza di trasporto aereo
di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile,
che impieghino aeromobili con una capacita' superiore a 19 posti.
L'accesso al fondo di cui al presente comma e' consentito
esclusivamente agli operatori che alla data di presentazione della
domanda di accesso applicano ai propri dipendenti, con base di
servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 della
Commissione, del 5 ottobre 2012, nonche' ai dipendenti di terzi da
essi utilizzati per lo svolgimento della propria attivita',
trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi
stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato
dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale. Con decreto adottato dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione della presente
disposizione nonche' le modalita' di recupero dei contributi
eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a
quanto disposto dal secondo periodo. L'efficacia della presente
disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 130 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 199

Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani
derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorita' di sistema portuale e
l'Autorita' portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie
disponibilita' di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo
9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni
concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli
articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli
relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e
servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020
ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n.27, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di
bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di
amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera puo'
essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio
2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel
periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una
diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del
fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i
canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei
concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra
il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del
fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato
nel medesimo periodo dell'anno 2019;
b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di
bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui
all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, un contributo, nel
limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90
per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro
prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019,
riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del
sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19. Tale
contributo e' erogato dalla stessa Autorita' di sistema portuale o
dall'Autorita' portuale.
2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura
del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la
continuita' delle operazioni portuali presso gli scali del sistema
portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo quanto
previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018,
n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.
130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi
dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono prorogate di
due anni.
3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e
contenimento adottate:
a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in
corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata
in vigore del presente decreto, e' prorogata di 12 mesi;
b) a durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi
dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' delle concessioni per la
gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri,
attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di 12
mesi;
c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio
rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del codice della navigazione
attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di 12
mesi.
c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio
ferroviario portuale attualmente in corso e' prorogata di 12 mesi.
4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si
applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al
rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli
articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero
dell'articolo 36 del codice della navigazione, gia' definite con
l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del
medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori
del magazzinaggio e supporto ai trasporti.
6. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti
dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuita' del servizio di
ormeggio nei porti italiani, e' riconosciuto alle societa' di cui
all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994,
n.84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020, un
indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette
societa' dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai
corrispondenti mesi dell'anno 2019.
7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 6, e' istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una
dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, destinato:
a) nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il
riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle
Autorita' di sistema portuale o dell'Autorita' portuale di Gioia
Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;
b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione,
per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'indennizzo di cui al comma 6.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7,
nonche' alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione,
eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorita' di sistema
portuale e dall'Autorita' portuale di Gioia Tauro per le finalita'
del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro
per l'anno 2020.
8-bis. Al fine di sostenere la competitivita' dei servizi prestati
in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma
1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' inserito il
seguente:
« 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, le unita' di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate,
in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i
principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di
certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio ».
8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del
ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito dell'emergenza da
COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali
di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a
pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i
nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad
assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce
possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento
cartaceo sia richiesto in originale, esso puo' essere sostituito da
idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle
autorita' richiedenti secondo modalita' conformi alle disposizioni in
materia di salvaguardia della salute adottate a seguito
dell'emergenza da COVID-19.
8-quater. Con riguardo alla societa' capogruppo e alle societa' del
gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di
emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a
modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto
istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di
accesso alle prestazioni del fondo non sia stato ancora emanato il
decreto di cui al medesimo articolo 26, comma 3, le modifiche
apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai
periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attivita' lavorativa
oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima.
Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno
2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali
merci e passeggeri riconducibili all'emergenza COVID-19, fino allo
scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato
d'emergenza, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita' portuale
di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare
temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali
diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.
10. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 10-bis del presente
articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da
finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e
indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le disponibilita'
del fondo, nel limite di 5 milioni di euro, sono destinate a
compensare, anche parzialmente, le Autorita' di sistema portuale dei
mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto,
dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per
effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute
pubblica.
10-ter. Le disponibilita' residue del fondo di cui al comma 10-bis,
nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate a
compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti
con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via
mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo
compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione
del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato
registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto,
altresi', della riduzione dei costi sostenuti.
10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di
sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi
10-bis e 10-ter.
10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis e
10-ter del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.
Art. 199 bis

Disposizioni in materia di operazioni portuali

1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da
COVID-19 e di favorire la ripresa delle attivita' portuali,
all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 4 e' abrogata;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
« 4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di
svolgimento di operazioni portuali ne' mediante le imprese
autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo ne' tramite il
ricorso all'im-presa o all'agenzia per la fornitura di lavoro
portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5
dell'articolo 17, la nave e' autorizzata a svolgere le operazioni in
regime di autoproduzione a condizione che:
a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico
della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato
esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;
c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea
cauzione.
4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis e' rilasciata previa
verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi
previsti. Tale autorizzazione non e' compresa nel numero massimo di
cui al comma 7 ».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo
16 della legge 28 gennaio 1994, n.84, introdotti dal comma 1 del
presente articolo, anche relativamente alla determinazione del
corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del
procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicita' dei
servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio.
Art. 200

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a
seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di
500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la
riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal
23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi
tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del
precedente biennio. Il Fondo e' destinato, nei limiti delle risorse
disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con
riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale
dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente
decreto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di
trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa
della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio
ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa
navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di
servizio grosscost. Tali criteri, al fine di evitare
sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi
cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli
ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in
conseguenza della medesima emergenza.
3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto
pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione, in
relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e
per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che
prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni
o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori
percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31
dicembre 2020.
4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a
statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma
4, del decreto-legge24 aprile 2017, n.50, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno
2020, per la parte relativa ai pagamenti non gia' avvenuti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e' effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.
5. La ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2020 sul
fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n.135, e' effettuata senza l'applicazione di penalita', fermo
restando quanto previsto dal comma 2-bis, dell'articolo 27, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 2017, n.96, applicando le modalita' stabilite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148, e
successive modificazioni.
5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3
dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e di cui al
comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, e' autorizzato il pagamento, a
titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a decorrere
dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni
beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attivita' di verifica.
La relativa erogazione e' disposta con cadenza semestrale.
5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione
alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di
competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3,
del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e dell'articolo 1,
comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono effettuate in
un'unica soluzione, sulla base delle informazioni gia' trasmesse
dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme
residuate dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e quelle residuate dagli importi di
cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n.355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n.47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi
dell'articolo 1,comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n.266, sulla
base delle istanze gia' presentate dalle aziende stesse alla data del
23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Al fine di garantire l'operativita' delle imprese di trasporto
pubblico di passeggeri, le autorita' competenti di cui all'articolo
2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse
imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per
cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.
6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilita' e le misure
di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30
giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche
le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5,
lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.285
del 1992.
7. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli
investimenti e il perseguimento piu' rapido ed efficace degli
obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi
stessi, per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di
trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano sino al 31
dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei
soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi. Per le medesime
finalita' di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30
giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi
ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea
infrastruttura per l'utilizzo di tali mezzi. E' autorizzato, fino
alla data del 30 giugno 2021, l'acquisito di autobus tramite la
convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonche'
l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing.
8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il
rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario
destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere
utilizzate, entro il limite massimo del 5 per cento, per
l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate a
contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale
viaggiante, nonche' per il finanziamento di progetti relativi
all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da
parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di
biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la
mobilita' condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione
dei servizi flessibili e di mobilita' condivisa con i programmi di
esercizio esistenti. Per le finalita' di cui al precedente periodo ed
a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con
Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o piu'
progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare,
compatibilmente con le misure di contenimento previste dall'articolo
1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n.35, nonche' dai relativi provvedimenti
attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo
la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, come incrementate
dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n.8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno
2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014,n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Art. 200 bis

Buono viaggio

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto
pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero
mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in
considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione
degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno
2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse,
in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilita'
ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate,
residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o capoluoghi
di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa
sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun
viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del
servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020
al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai
fini del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede al
trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse
del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:
a) una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi 4
milioni di euro, e' ripartita in proporzione alla popolazione
residente in ciascun comune interessato;
b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1
milione di euro, e' ripartita in parti eguali tra tutti i comuni
interessati.
3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni
Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette
autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni
compresi nel proprio territorio.
4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo contributo
prioritariamente tra i nuclei familiari piu' esposti agli effetti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra
quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non gia' assegnatari
di misure di sostegno pubblico.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Art. 201

Incremento Fondo salva-opere

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere
pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attivita'
imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19, il Fondo
salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n.58, e' incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno
2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, l'erogazione delle
risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori,
sub-affidatarie sub-fornitori, che hanno trasmesso
all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la
documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24
gennaio 2020, e' effettuata, ai sensi dell'articolo 47, comma
1-quinquies del citato decreto legge n.34 del 2019, per l'intera
somma spettante ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 47,
con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo
ed all'ottavo periodo del comma 1-ter del citato articolo 47.
Art. 202

Trasporto aereo

1. All'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti:
«e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) i commi da 3 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
« 3. Per l'esercizio dell'attivita' d'impresa nel settore del
trasporto aereo di persone e merci, e' autorizzata la costituzione di
una nuova societa' interamente controllata dal Ministero
dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una societa' a
prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'efficacia della
presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della
Commissione europea.
4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al comma 3,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che
rappresenta l'atto costitutivo della societa', sono definiti
l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento
necessario per la costituzione e il funzionamento della societa'. Con
lo stesso decreto e', altresi', approvato lo statuto della societa',
sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in
carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi
dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i
criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli
amministratori investiti di particolari cariche da parte del
consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile. Le successive modifiche allo statuto e le
successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate
a norma del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la
dotazione patrimoniale della societa' di cui al presente comma con un
apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere
nell'anno 2020 e versare anche in piu' fasi e per successivi aumenti
di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite societa' a
prevalente partecipazione pubblica.
4-bis. La societa' di cui al comma 3 redige, entro trenta
giorni dalla costituzione della societa' ai sensi del comma 4, un
piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include
strategie strutturali di prodotto. Tale piano e' trasmesso alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari
competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di
trenta giorni dalla data di assegnazione. La societa' puo' costituire
una o piu' societa' controllate o partecipate per la gestione dei
singoli rami di attivita' e per lo sviluppo di sinergie e alleanze
con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La
societa' e' altresi' autorizzata ad acquistare e prendere in affitto,
anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di
licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.
4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali
di rilevanza sociale, e nell'ottica della continuita' territoriale,
la societa' di cui al comma 3, ovvero le societa' dalla stessa
controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse
disponibili, apposito contratto di servizio con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo
economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche
subentrando nei contratti gia' stipulati per le medesime finalita'
dalle imprese di cui all'ultimo periodo del comma 4-bis. »;
c) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
« 5. Alla societa' di cui al comma 3 e alle societa' dalla
stessa partecipate o controllate non si applicano le disposizioni
previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e
dall'articolo 23-bis del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5-bis. La societa' di cui al comma 3 puo' avvalersi del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza
e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al
presente articolo sono esenti da imposizione fiscale diretta e
indiretta e da tasse. »;
d) il comma 6 e' abrogato;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per
l'anno 2020. Per l'at-tuazione delle disposizioni di cui ai commi da
3 a 4-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000
milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 3, 4 e 4-bis del presente articolo, il Ministero
dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni
finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per
l'anno 2020. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila euro per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
per gli interventi previsti dal comma 4, puo' essere riassegnata,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli
importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari
e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve
patrimoniali.».
1-bis. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti
italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle
misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle
regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, e'
prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e
lo sviluppo dell'attivita' aeroportuale, in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto
da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini
di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000 milioni di euro
per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti
sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del
decreto-legge 5 febbraio 2020, n.3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2020, n.21, e quanto a 850,3 milioni di euro per
l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e
300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto ai
sensi dell'articolo 265.
Art. 203

Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo

1. I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale
sul territorio italiano e che sono assoggettati a concessioni,
autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa Agenzia
europea per la sicurezza aerea (EASA) o dalla normativa nazionale
nonche' alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri
dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento
(UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, trattamenti
retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal
Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale
dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie
attivita' dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma
1.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle
concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate
dall'autorita' amministrativa italiana, comunicano all'ENAC di
ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle
concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui al comma 1,
recano, a pena di improcedibilita', la comunicazione all'ENAC
dell'impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2
trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi
stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato
dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
5. In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non
rilasciate dall'autorita' amministrativa italiana, la violazione
degli obblighi di cui ai commi 1 o 3 determina l'applicazione da
parte dell'ENAC, secondo le modalita' di cui alla legge 24 novembre
1981, n.689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di
euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unita' di
personale impiegata sul territorio italiano.
6. Le somme rivenienti dall'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 5 sono destinate, nella misura dell'80 per cento,
all'alimentazione del Fondo di solidarieta' per il settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291, e
nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle
attivita' dell'ENAC.
Art. 204

Incremento dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore aereo

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione
del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di
imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n.7, convertito con modificazioni dalla legge 31
marzo 2005, n.43, sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla
gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali dell'INPS di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n.88, e nella restante misura del 50 per cento sono destinate
ad alimentare il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto
aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo
1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291.
2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al
comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 6-quater, commi
da 3 a 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito
con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n.43.
3. All'articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n.92, dopo
le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2020» sono inserite le
seguenti: «e fino al 30 giugno 2021».
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 65,7
milioni di euro per l'anno 2021 e in 131,4 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 205

Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime
di servizio pubblico con le isole maggiori e minori.
1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e
offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle
procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE)
n.3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, per l'organizzazione
dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico
con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione
stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi
dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n.296,e
dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166,
e' prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui
all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n.3577/92 e comunque non
oltre la data del 28 febbraio 2021.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse
disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.
Art. 206

Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e
l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada
statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017,
nonche' per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali.
1. Al fine di accelerare le attivita' di messa in sicurezza
antisismica e il ripristino della funzionalita' delle Autostrade A24
e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento
alla normativa tecnica nazionale ed europea, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato apposito
Commissario straordinario per l'espletamento delle attivita' di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei
necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli
di priorita' per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse
che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte
effettuata con contributo pubblico. Il Commissario dura in carica
fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario e' attribuito
un compenso, determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella
prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n.98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n.111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico
dell'opera.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario si avvale, come struttura di supporto
tecnico-amministrativo, di una societa' pubblica di gestione di
lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonche' di
esperti o consulenti fino al numero massimo di 10, scelti anche tra
soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165, di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e
nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche, i cui costi
sono posti a carico delle risorse disponibili per il finanziamento
dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento.
3. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per
l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario,
assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la
prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione
economicamente piu' vantaggiosa, provvede allo sviluppo,
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati,
anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, di istituti universitari nonche' di societa' di
progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici
protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con
oneri a carico del quadro economico dell'opera. L'approvazione dei
progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i
Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad
ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla
osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta
eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i
termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli
relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali
il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla
osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di
ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorita'
competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono
rilasciati. L'autorita' competente puo' altresi' chiedere chiarimenti
o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di
sessanta giorni di cui al secondo periodo e' sospeso fino al
ricevimento della documentazione richiesta e, a partire
dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo
massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli
elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito
positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva comunicazione al
Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al
secondo periodo e' sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze
degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta
giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.
4. Per l'esecuzione dell'attivita' di cui al comma 3, il
Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina,
definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle
Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in
sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute,
tenendo conto della soluzione economicamente piu' vantaggiosa ed
individuando eventuali interventi da realizzare da parte del
concessionario. Per gli interventi individuati, il Commissario
straordinario procede, entro 90 giorni dalla definizione del
programma ed autonomamente rispetto al concessionario, alla
predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati,
definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori
nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione
vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi
funzionali secondo livelli di priorita' per la sicurezza antisismica.
Al perfezionamento dell'iter approvativo, il Commissario
straordinario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento
dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il
Commissario straordinario sovraintende alla gestione delle tratte
interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario
ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti
per la regolazione del traffico.
5. In relazione alle attivita' di cui al comma 3, il Commissario
straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante
e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di
urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con
proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e
del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due rappresentanti della regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla strada
statale n.4 «via Salaria» - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto
funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonche' gli interventi
relativi alla strada statale n.4 «via Salaria»-Realizzazione di
strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, e' autorizzata la spesa
di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per
l'anno 2021 per le attivita' di progettazione, da concludere entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite all'ANAS
S.p.A. per le attivita' di progettazione nonche', per la quota
eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi,
che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con
priorita' di finanziamento e realizzazione.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis,
pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria
dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30
giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del
Commissario straordinario, il concessionario propone al concedente
l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico
finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorita'
di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e
con gli eventuali interventi di propria competenza, ai sensi del
comma 4.
7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1,
e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le
risorse gia' destinate agli interventi del presente articolo
nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui all'articolo
1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.205 e all'articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per il finanziamento
dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza delle tratte
autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016
e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e
delle disponibilita' allo scopo destinate a legislazione vigente.
7-bis.A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021,
al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture
autostradali relative a una o piu' regioni, l'affidamento di cui
all'articolo 178,comma 8-ter, del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50, puo' avvenire anche in favore di
societa' integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni
nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla
societa' il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le
modalita' previste dal citato articolo 178, comma 8-ter.
Art. 207

Disposizioni urgenti per la liquidita' delle imprese appaltatrici

1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una
gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano
gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi,
ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le
procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista
dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50, puo' essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al
medesimo comma puo' essere riconosciuta, per un importo non superiore
complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore
degli appaltatori che abbiano gia' usufruito di un'anticipazione
contrattualmente prevista ovvero che abbiano gia' dato inizio alla
prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del
riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le
disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto
periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n.50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile
viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle
eventuali somme gia' versate a tale titolo all'appaltatore.
Art. 208

Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario

1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile
2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n.96, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di
incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla
formazione di personale impiegato in attivita' della circolazione
ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale
dei macchinisti del settore merci.».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130.
3. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1,comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, e non
finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di
programma 2017-2021, la predetta Societa' e' autorizzata ad
utilizzare l'importo di euro 25 milioni per l'anno 2020 e di euro 15
milioni per l'anno 2021 per la realizzazione del progetto di
fattibilita' tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con
caratteristiche di alta velocita', delle direttrici ferroviarie
Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e
Genova-Ventimiglia.
3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il porto di Gioia
Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il
relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura
ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa
intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione
ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione n.138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per
l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si
provvede secondo le modalita' previste nei contratti di programma di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112,
prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto
di programma-parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione
della tratta di cui al primo periodo si provvede nell'ambito
dell'efficientamento annuale del contratto di programma-parte
servizi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
regione Calabria e la societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.,
sentita l'Autorita' portuale di Gioia Tauro, definiscono, d'intesa
tra loro, la programmazione delle attivita' finalizzate allo sviluppo
dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di
adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonche' i relativi
fabbisogni.
4. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo utile
per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. e' autorizzata ad utilizzare un importo di euro 7 milioni nel
2020, di euro 10 milioni nel 2021, di euro 14 milioni nel 2022, di
euro 15 milioni nel 2023, di euro 15 milioni nel 2024 e di euro 9
milioni nel 2025 per la realizzazione dell'intervento denominato
«Variante di Riga», nonche' di euro 11 milioni nel 2020, di euro 21
milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel
2023, di euro 19 milioni nel 2024, di euro 16 milioni nel 2025 e di
euro 10 milioni nel 2026 per la realizzazione del collegamento
ferroviario «Bergamo-Aeroporto di Orio al Serio».
5. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilita'
a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo
sviluppo della intermodalita' nel trasporto delle merci nella
direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T e' autorizzata la
spesa di euro 5 milioni nel 2020,di euro 16 milioni annui dal 2021 al
2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di
euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10
milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel
2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento
delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La
Spezia). Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla
data di entrata in vigore del presente decreto ai fini
dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si
provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni
per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni
per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni
per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni
per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni
per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni
per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a valere sulle
risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140,
della legge 11 dicembre 2016, n.232, relativamente alle risorse
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e attribuite alla societa' Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni
per ciascuno degli anni dal 2021 al2023, a euro 20 milioni per l'anno
2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del
medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n.232
del 2016 gia' trasferite al bilancio della societa' Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. Alla compensazione in termini di indebitamento e
fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni
annui per gli anni dal 2021 al2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024
e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n.189.
Art. 209

Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di
motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali
alle opere pubbliche.
1. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e
assicurare la continuita' dei servizi erogati dagli Uffici della
motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando, al contempo, la
salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi
dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali
adeguati, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 1,4 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 265.
2. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e
assicurare la continuita' dei sopralluoghi nei cantieri da parte del
personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche,
salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso
l'utilizzo di appositi dispositivi, e' autorizzata la spesa di euro
345.000 per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma si provvede quanto a euro 232.000 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n.130,quanto ad euro 113.000 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 210

Disposizioni in materia di autotrasporto

1. Al fine di assicurare sostegno al settore dell'autotrasporto,
tenuto conto del ruolo centrale rivestito nella gestione della
situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da
COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo
107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale contesto, un
adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e' incrementata di 20 milioni di
euro per l'anno 2020.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i consorzi, anche
in forma societaria, le cooperative e i raggruppamenti aventi sede in
Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della
legge 6 giugno 1974, n.298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai
sensi del regolamento CE n.881/92 del 26 marzo 1992, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, versano
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
per l'anno 2020 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
somme incassate successivamente al 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2018 a titolo di riduzione compensata dei pedaggi
autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999 n.40 e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999,
n.488, eventualmente rimaste nella loro disponibilita', in ragione
dell'impossibilita' di procedere al loro riversamento in favore dei
beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al
raggruppamento. Le somme restituite sono destinate in favore delle
iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi,
per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione,
anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.
3. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n.284, anche avvalendosi delle strutture centrali e
periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede,
nell'ambito delle attivita' di cui alle lettere l-ter) e l-quater)
del comma 2 del medesimo articolo 9, al monitoraggio ed al controllo
dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 211

Misure per la funzionalita' del Corpo delle Capitanerie di Porto e
per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari.
1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie
di porto-Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a
decorrere dalla data di entrata di entrata in vigore del presente
decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della
diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione
al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei
compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia
Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al
medesimo Corpo, nonche' assicurare l'adeguata dotazione di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al
relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di
euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro
320.000 per l'acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro
360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive
delle Forze armate e al fine di favorire la piu' ampia valorizzazione
delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero
della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi
dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, puo'
stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti
pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone,
impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni,
costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.
3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le
zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso
temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni
per il rinnovo, le penali, i termini economici nonche' le condivise
modalita' di gestione e ogni altra clausola ritenuta necessaria alla
regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.
4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro
2.230.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 211 bis

Continuita' dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture
critiche


1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare
la continuita' del servizio di interesse pubblico erogato e il
funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o
aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti
misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura
sanitaria emanate dalle autorita' competenti. Resta fermo, per gli
aspetti di sicurezza cibernetica, quanto previsto dal decreto
legislativo 18 maggio 2018, n.65, e dal decreto-legge 21 settembre
2019, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n.133.
2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza e' redatto d'intesa con i
rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3,
del decreto legislativo 11 aprile 2011, n.61, e recepisce il
contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14
dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono comunicate
ai Ministeri competenti per materia e al Ministero dell'interno,
anche per gli aspetti di sicurezza informatica connessi alla
protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e
alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma
3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.
3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento
all'emergenza da COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla
gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri competenti e
dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture
critiche.
4. I Ministeri dell'interno e della salute, nell'ambito delle
attivita' connesse con la gestione dell'emergenza da COVID-19,
informando i Ministeri competenti, emanano, per gli aspetti di
rispettiva competenza, proprie direttive per favorire l'attuazione
delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e per
garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la
protezione del personale operativo dal contagio e la mobilita' sul
territorio nazionale per esigenze di continuita' operativa e
attivita' manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi,
compresi coloro che provengono dall'estero.
5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati
operatori di infrastrutture critiche:
a) le societa' che gestiscono le infrastrutture individuate con i
decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11
aprile 2011, n.61,nonche' le societa' che gestiscono altre
infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in
funzione dell'emergenza da COVID-19;
b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi
digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n.65;
c) le societa' e gli enti che gestiscono od ospitano i sistemi
spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale,
nonche' i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalita' di
difesa e sicurezza nazionale;
d) ogni altra societa' o ente preposti alla gestione di
infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
competenti.
6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 212

Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano
nel Comune di Taranto.
1. Al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico
nazionale della mobilita' sostenibile, relative al rinnovo del parco
mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, sono
attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l'anno 2020 e
10 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per
la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e
innovativi di mobilita' sostenibile di cui all'articolo 1, comma 71,
della legge del 27 dicembre 2017, n. 205. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti tiene conto dell'assegnazione di tali
risorse nell'ambito del decreto ministeriale di applicazione
dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 17 aprile 2019, registrato dalla Corte dei conti il 22 maggio
2019, n. 972.
Art. 212 bis

Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su
acqua nel comune di Venezia

1. Dopo l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e'
inserito il seguente:
« Art. 18-bis. - 1. Al fine di incentivare la salvaguardia
ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria
nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilita' e
l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti
al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di
euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per
l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su
acqua ».
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a
5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno
2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di
euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 213

Finanziamento del sistema bus rapidtransit

1. Al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle
aree limitrofe, per agevolare la mobilita' dei cittadini, e'
autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di
Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di bus
rapidtransit, ivi comprese le attivita' di progettazione e altri
oneri tecnici, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per
l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e
40 milioni per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il
finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.
Art. 213 bis

Interventi di messa in sicurezza del territorio

1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento
dei XX Giochi del Mediterraneo nella citta' di Taranto nel 2026, per
l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro
per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica
e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei
siti individuati per lo svolgimento dei Giochi. Al relativo onere si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 214

Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS
e delle imprese esercenti attivita' di trasporto ferroviario.
1. A seguito della riduzione della circolazione autostradale
conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa di 25 milioni di
euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di
compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative
all'anno 2020 riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15,
comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente
articolo e' determinata nei limiti degli stanziamenti annuali di cui
al comma 1 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31
gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione
delle entrate di cui al comma 1 per il periodo interessato dalle
misure di contenimento e prevenzione di cui al comma 1 riferita al
differenziale per lo stesso periodo del livello della circolazione
autostradale tra gli anni 2019 e 2020.
2-bis. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo
utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono
trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la
realizzazione dell'intervento denominato «SS 42-variante
Trescore-Entratico». All'onere derivante dal presente comma, pari a
10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto.
2-ter. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo
utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS
S.p.A. e' assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020
per la realizzazione dell'intervento denominato «Collegamento tra la
strada statale n. 11-tangenziale ovest di Milano-variante di
Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate-tratta B
riqualificazione della strada provinciale 114-tratta C da
Abbiategrasso a Vigevano)». All'onere derivante dal presente comma,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto.
3. E' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e
di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le
imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri
e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti
economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19
registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.
4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare entro il
30 settembre 2020 gli effetti economici di cui al medesimo comma 3
secondo le modalita' definite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 3 sono
assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre
2020.
6. L'erogazione dei fondi assegnati ai sensi del comma 5 e'
subordinata alla dichiarazione di compatibilita' da parte della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a
70 milioni di euro per il 2020, e 105 milioni di euro annui dal 2021
al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 215

Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL

1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di
contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
nonche' dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli di viaggio,
ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di
trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale
procedono nei confronti degli aventi diritto al rimborso, optando per
una delle seguenti modalita':
a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del
titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un
anno dall'emissione;
b) prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo
corrispondente a quello durante il quale non ne e' stato possibile
l'utilizzo.
2. Ai fini dell'erogazione del rimborso, gli aventi diritto
comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al
medesimo comma 1, allegando:
a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di
viaggio di cui al comma 1, in corso di validita' durante il periodo
di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento
previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o
dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, relativa al
mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in
conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento
di cui alla lettera a).
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui
al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo le modalita' di
cui al comma 1.
Capo IV

Misure per lo sport

Art. 216

Disposizioni in tema di impianti sportivi

1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «al 31 maggio 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «al 30 settembre 2020»;
b) al comma 2, le parole «entro il 30 giugno o mediante
rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di
3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre
2020».
2. In ragione della sospensione delle attivita' sportive, disposta
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e del decreto-legge 25 marzo 2020,
n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n.35, e del regime di ripresa graduale delle attivita' medesime
disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le
parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti
sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario
ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio
economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la
proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori
tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non
incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o
programmati. La revisione del rapporto concessorio puo' essere
concordata anche in ragione della necessita' di fare fronte ai
sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure
organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli
utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle
presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve
consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore
economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario
relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le
parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario
ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate piu' gli
oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui
l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi
effettivamente sostenuti, nonche' delle penali e degli altri costi
sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del
contratto.
3. La sospensione delle attivita' sportive, disposta con i decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati
decreti legge 23 febbraio 2020, n.6, e 25 marzo 2020, n.19, e' sempre
valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice
civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi
decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio
dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di
palestre, piscine e impianti sportivi di proprieta' di soggetti
privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto,
limitatamente alle cinque mensilita' da marzo 2020 a luglio 2020, ad
una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova
di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume
pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
4. A seguito della sospensione delle attivita' sportive, disposta
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei
citati decreti-legge 23 febbraio 2020, n.6, e 25 marzo 2020, n.19, e
a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la
sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione ai
contratti di abbonamento, anche di durata uguale o superiore a un
mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e
impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono
presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del
corrispettivo gia' versato per tali periodi di sospensione
dell'attivita' sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o
la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto
sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui
al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo,
puo' rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente
utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla
cessazione delle predette misure di sospensione dell'attivita'
sportiva.
Art. 217

Costituzione del «Fondo per il rilancio del sistema sportivo
nazionale»

1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti
nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze il «Fondo per il rilancio del sistema sportivo
nazionale» le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di
sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al
31dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della
raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere,
anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su
qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come
determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo
Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504, viene versata
all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il
finanziamento del Fondo di cui al comma 1 e' determinato nel limite
massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro
per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle
entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma sia
inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente
periodo, e' corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo
1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145.
3. Con decreto dell'Autorita' delegata in materia di sport, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi
precedenti.
Art. 217 bis

Sostegno delle attivita' sportive universitarie

1. Per sostenere le attivita' sportive universitarie e la gestione
delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle
universita', danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,
la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n.394, e'
integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
el Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Art. 218

Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi
all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle
competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici
1. In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a
causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni
sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono
adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento
sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione
e alla conclusione delle competizioni e dei campionati,
professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle
classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonche' i
conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla
composizione e alle modalita' di svolgimento delle competizioni e dei
campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva
stagione sportiva 2020/2021.
2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del
CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli
articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con
specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle
controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1
secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la
competenza degli organi di giustizia sportiva e' concentrata, in
unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di
garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie,
previamente notificato alle altre parti, e' depositato presso il
Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla
pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di
garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa
ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, entro il termine
perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il
ricorso si ha per respinto e l'eventuale decisione sopravvenuta e'
priva di effetti. La decisione e' impugnabile ai sensi del comma 3.
3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia
sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui
al comma 1 se la decisione non e' resa nei termini, sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla
competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla
pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del
termine relativo, ed e' di quindici giorni. Entro tale termine il
ricorso, a pena di decadenza, e' notificato e depositato presso la
segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali
degli atti processuali previsti per il rito elettorale, di cui
all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, dal
decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016.
La causa e' discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni
dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi.
A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono
notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima
dell'apertura dell'udienza e, ove cio' si renda necessario, la
discussione della causa puo' essere rinviata per una sola volta e di
non oltre sette giorni. Il giudizio e' deciso all'esito dell'udienza
con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno
successivo a quello dell'udienza. La motivazione della sentenza puo'
consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute
negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare
proprie. Se la complessita' delle questioni non consente la
pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello
dell'udienza, entro lo stesso termine e' pubblicato il dispositivo
mediante deposito in segreteria e la motivazione e' pubblicata entro
i dieci giorni successivi.
4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede
sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza con decreto del
presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio
irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel
rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva
la decisione su tali domande all'udienza collegiale e in tale sede
provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo
a quello dell'udienza non e' pubblicata la sentenza in forma
semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le
esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al
comma 3 non si applica l'articolo 54, comma 2, del codice del
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n.104.
5. L'appello al Consiglio di Stato e' proposto, a pena di
decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello dell'udienza, se entro tale data e' stata pubblicata la
sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di
pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le
disposizioni dei commi 3 e 4.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente
ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di
entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno
successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza
dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale1° febbraio 2020, n.26.
Art. 218 bis

Associazioni sportive dilettantistiche

1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive
dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e
dell'incremento delle loro attivita', in ragione del servizio di
interesse generale da esse svolto per la collettivita' e in
particolare per le comunita' locali e per i giovani, in favore delle
associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito
registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da
ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Capo V

Misure in materia di giustizia

Art. 219

Misure urgenti per il ripristino della funzionalita' delle strutture
dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle
risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di
polizia penitenziaria, dei diri-genti della carriera dirigenziale
penitenziaria nonche' dei direttori degli istituti penali per
minorenni
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e
delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonche'
della necessita' di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa
delle attivita' nella fase successiva all'emergenza epidemiologica,
al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso
all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico
sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonche' per
l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze
di uso, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per
l'anno 2020.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del
personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione
penitenziaria e della giustizia minorile e di comunita', per
l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze
di uso, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 4.612.454 per
l'anno 2020.
3. All'articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza
in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale
connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della
carriera dirigenziale penitenziaria nonche' dei direttori degli
istituti penali per minorenni, di piu' gravosi compiti derivanti
dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento
epidemiologico, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625
di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti
vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.585.125
per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del
personale necessario ed euro 1.200.000 per le spese di sanificazione
e disinfezione degli ambienti nella disponibilita' del medesimo
personale nonche' a tutela della popolazione detenuta.».
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad
euro 40.000.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Art. 220

Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui
all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008
1. Per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181,
le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data
del 31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della
gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del
bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2019, sono riassegnate agli
stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero
dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna
delle due amministrazioni, per essere destinate prioritariamente al
finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e
alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro
di somme gia' anticipate per le medesime esigenze.
Art. 220 bis

Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non
pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82
e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attivita'
professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19,
l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle
prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n.115, iscritto nel programma 1.4 «Servizi
di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria» della
missione 1 «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della
giustizia, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da
destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati
relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli
anni pregressi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto.
Art. 221

Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
disposizioni in materia di processo civile e penale
1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il periodo compreso tra
il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso
del termine di cui all'articolo 124 del codice penale».
2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione
del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 3 a 10.
3. Negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio di
deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo
16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221,
sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1
del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo
unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n.115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui
all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli
atti con le modalita' previste dal primo periodo del presente comma,
sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la
piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n.82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non
sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo
dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non telematica.
4. Il giudice puo' disporre che le udienze civili che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti
siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti
le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno
trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa e'
sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un
termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il
deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare
istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione
del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque
giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di
note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma
dell'articolo 181 del codice di procedura civile.
5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il
deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati puo'
avvenire in modalita' telematica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio e'
preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta
l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature informatiche,
unitamente alla funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo
unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, nonche'
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo
unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in
giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi
telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica
prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82.
6. La partecipazione alle udienze civili di una o piu' parti o di
uno o piu' difensori puo' avvenire, su istanza dell'interessato,
mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati
con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. La parte puo'
partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si
collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso
avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante
collegamento a distanza e' depositata almeno quindici giorni prima
della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice
dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle
modalita' del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza.
All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si
tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori
operazioni e' dato atto nel processo verbale.
7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, puo'
disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di
soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del
giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso
la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti
audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia. L'udienza e' tenuta con la presenza del
giudice nell'ufficio giudiziario e con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle
parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai
procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la
sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalita' del
collegamento. All'udienza il giudice da' atto delle modalita' con cui
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle
parti, la loro libera volonta'. Di questa e di tutte le ulteriori
operazioni e' dato atto nel processo verbale.
8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente
tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura
civile, il giudice puo' disporre che il consulente, prima di
procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di
bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione
sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo
telematico.
9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n.271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in
stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e
dei condannati detenuti e' assicurata, con il consenso delle parti e,
ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza
individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5
del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo n.271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del
condannato e' espresso personalmente o a mezzo di procuratore
speciale. L'udienza e' tenuta con la presenza del giudice, del
pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio
giudiziario e si svolge con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al
pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la
partecipazione il giorno, l'ora e le modalita' del collegamento.
10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno
diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli
articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n.354, 37 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230,
e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, su richiesta
dell'interessato o quando la misura e' indispensabile per
salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono
essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature
e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e
minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al
presente comma puo' essere autorizzata oltre i limiti stabiliti
dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n.230 del 2000 e dal predetto
articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.121 del 2018.
11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella
fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della
giustizia non avente natura regolamentare e' autorizzato il deposito
con modalita' telematica, presso gli uffici del pubblico ministero,
di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo
415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche' di atti e
documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria,
secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009,
n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,
n.24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della
ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo
le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo
periodo. Il decreto di cui al primo periodo e' adottato previo
accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi
e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei
servizi di comunicazione dei documenti informatici.
Capo VI

Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura

Art. 222

Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura


1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle
filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le
conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo.
2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle
filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole,
florovivaistiche, vitivinicole nonche' dell'allevamento,
dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, e' riconosciuto
l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo
dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita' attuative del
presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in
426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni
del presente comma e' subordinata all'autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, un fondo denominato «Fondo
emergenziale per le filiere in crisi», con una dotazione di 90
milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti
diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato
e al settore zootecnico. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione
del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti
nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE)
2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il
regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, nonche' di quanto
previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863
final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore
delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di
aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020)
2999 del 4 maggio 2020, e' trasferita all'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno
2020.
5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1,
comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n.160, la dotazione del
Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e'
incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Il comma 520 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e' sostituito dal seguente:
« 520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilita' economica,
sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una
maggiore integrazione e una migliore e piu' equa distribuzione del
valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo
delle nuove tecnologie emergenti, e' concesso alle imprese agricole e
agro-alimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di
100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il
finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi
produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla
tracciabilita' dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti
previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti
i criteri, le modalita' e le procedure per l'erogazione dei
contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
521 ».
7. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
e' sostituito dal seguente:
«2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle
imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da
COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo con una
dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione
dell'attivita' economica delle imprese del settore della pesca e
dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e
le modalita' di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli arti-coli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura nonche' di
quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)
1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni ».
8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che
esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e
lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad
esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita' di
950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennita' e' erogata con le
modalita' previste dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine e' autorizzata una
spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8
del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per
l'anno 2020,si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi
dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del
presente articolo.
Art. 222 bis

Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel
periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020

1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni
in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24
marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi,
in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi
previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e
produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n.
102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di
dichiarazione di eccezionalita' degli eventi di cui al presente
comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate
dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile
2020, la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale-interventi
indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 10 milioni di
euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Art. 223

Contenimento della produzione e miglioramento della qualita'

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore
vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali e' stanziato l'importo di 100 milioni di euro
per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano
alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a
denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la
pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente
campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla
vinificazione non puo' essere inferiore al 15 per cento rispetto al
valore medio delle quantita' prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo
le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle
dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale
del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla
campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico
istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le procedure attuative, le priorita' di intervento e i
criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese
viticole.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 224

Misure in favore della filiera agroalimentare

1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «70 per cento»;
b) al comma 4-bis, dopo le parole «per l'anno 2020», sono
inserite le seguenti «, in alternativa all'ordinario procedimento,».
2. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso
il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella
prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.»;
b) dopo il comma 3-novies e' aggiunto il seguente:
« 3-decies. Considerata la particolare situazione di emergenza
del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove
pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica
e acquaponica, per le quali e' necessaria valorizzazione e
promozione, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
definisce una specifica classificazione merceologica delle attivita'
di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione
del codice ATECO. »;
c) il comma 4-sexies e' sostituito dal seguente:
« 4-sexies. Al fine di garantire la continuita' aziendale delle
imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma
singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle
banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito
destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento
delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere
rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie
delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative
incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di
interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni
imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico
dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie. ».
3. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
decorrere dal 1° gennaio 2021 o, se successiva, dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva
a ettaro delle unita' vitate iscritte nello schedario viticolo
diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP e' pari
o inferiore a 30 tonnellate.»;
b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis.In deroga al
comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le aree vitate ove e'
ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate,
tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle
dichiarazioni di produzione.».
4. All'articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590,
le parole «entro il termine di tre mesi», sono sostituite dalle
seguenti: «entro il termine di sei mesi».Tale previsione si applica a
tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
5. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'articolo 3, comma
3, e' sostituito dal seguente:
«3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono
stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre
2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e
il settore del latte ovi-caprino.».
5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente:
« 4-octies. In relazione alla necessita' di garantire l'efficienza
e la continuita' operativa nell'ambito della filiera agroalimentare,
la validita' dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150,
nonche' degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici
rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo
n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, e'
prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno
successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
».
Art. 224 bis

Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale

1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualita'
alimentare e di sostenibilita' economica, sociale e ambientale dei
processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni
di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni
nell'ambiente, e' istituito il «Sistema di qualita' nazionale per il
benessere animale», costituito dall'insieme dei requisiti di salute e
di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme
europee e nazionali, in conformita' a regole tecniche relative
all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli
animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione
delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento
produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema e'
volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad
applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli
previsti. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo
le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina
produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti
conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei
sistemi di certificazione e di qualita' autorizzati alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza
e controllo, le modalita' di utilizzo dei dati disponibili nelle
banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore
agricolo e sanitario, nonche' di tutte le ulteriori informazioni
utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le
modalita' di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono
registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i
campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate
dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati
dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di
concerto con il Ministro della salute, e' istituito e regolamentato
un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il
regime e le modalita' di gestione del Sistema, incluso il ricorso a
certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformita' al
regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente
unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto
organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 224 ter

Sostenibilita' delle produzioni agricole

1. Al fine di migliorare la sostenibilita' delle varie fasi del
processo produttivo del settore vitivinicolo, e' istituito il sistema
di certificazione della sostenibilita' della filiera vitivinicola,
come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite
con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme
tecniche che contraddistinguono il disciplinare di produzione sono
aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i
piu' recenti orientamenti in materia di sostenibilita' economica,
ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalita'
produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma
2.
2. Al fine di definire e aggiornare il disciplinare di produzione
di cui al comma 1, nonche' di valutare l'impatto delle scelte
operate, e' istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilita'
e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori
sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
3. I dati e le informazioni ricavati dal sistema di monitoraggio di
cui al comma 2 confluiscono nella rete di informazione contabile
agricola di cui al regolamento (CE) n.1217/2009 del Consiglio, del 30
novembre 2009, che, a questo fine, adegua il relativo sistema di
rilevazione, in conformita' alla comunicazione della Commissione
europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al
consumatore.
4. In sede di prima applicazione, il disciplinare di cui al comma1
si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la
filiera vitivinicola, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n.4, alle
cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di
certificazione, opportunamente integrate introducendo i principi
della sostenibilita' richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi
di certificazione esistenti a livello nazionale.
5. Il disciplinare di cui al comma 1 e' approvato dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere
dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata di cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.174 del 29 luglio 2014.
6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al
presente articolo, la certificazione della sostenibilita' del
processo produttivo puo' essere estesa ad altre filiere
agroalimentari.
Art. 225

Consorzi di bonifica ed enti irrigui

1. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidita'
derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica
disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27,
aggravata dalla difficolta' di riscossione del contributo dovuto
dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, la Cassa
depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possono
erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti
istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilita' di
assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.
2. I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500
milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari
importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.
3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano
nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza
dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel
limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' di
presentazione delle domande, nonche' i criteri per la rimodulazione
dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi
complessivamente richiesti superino la disponibilita' indicata al
comma 2.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei
contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta
dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e della
difficolta' da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di
realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per
la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione
dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico
nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, e' consentita la
riprogrammazione delle economie realizzate su interventi
infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche
con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore,
soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.
6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis e'
consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilita' dei
consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della
chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi
maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere
infrastrutturali irrigue.
6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati
comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis e
6-ter, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono
destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la
conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti.
Art. 226

Fondo emergenza alimentare

1. A valere sulle disponibilita' del Fondo di Rotazione di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183, e' destinato l'importo di 250 milioni
di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle
derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del
virus COVID-19 e con le procedure previste dal fondo di cui
all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cui
concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020,
istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11 marzo 2014. 2. Alle erogazioni delle risorse di
cui al comma 1 provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
Capo VII

Misure per l'ambiente

Art. 227

Sostegno alle zone economiche ambientali

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti
dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone
economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2,
del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, e' istituito un Fondo con la dotazione di 40 milioni di
euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo
straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono
attivita' economiche eco-compatibili, ivi incluse le attivita' di
guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni
professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.
4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza
dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3. Il contributo straordinario e' corrisposto, sino ad esaurimento
delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla
differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e
giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020,
secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della
corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli
operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31
dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno
il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una
ZEA, svolgere attivita' ecocompatibile secondo quanto definito dal
suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima
oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla
formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 ed e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei
limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de
minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de
minimis » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
Art. 227 bis

Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini

1. Al fine di promuovere l'attivita' turistica del Paese e di
rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette,
anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il
rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979. 2. All'onere
derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Art. 228

Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale

1. Al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione
di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, al medesimo
articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole « a norma della legge 28 giugno
2016, n. 132 » sono aggiunte le seguenti «e, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di
ricerca»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 4, le parole « e del Comitato tecnico istruttorio »
sono soppresse;
d) al comma 5, al primo periodo le parole «e del Comitato tecnico
istruttorio» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «e del
Comitato» sono soppresse.
Art. 228 bis

Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito
temporaneo di rifiuti
1. L'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
abrogato.
Art. 229

Misure per incentivare la mobilita' sostenibile

1. All'articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«Le disponibilita' di bilancio relative all'anno 2020, anche in
conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo
di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla
concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di
Regione, nelle Citta' metropolitane, nei capoluoghi di Provincia
ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un
"buono mobilita'", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e,
comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio
2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche
a pedalata assistita, nonche' di veicoli per la mobilita' personale a
propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per
l'utilizzo dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale
esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilita'" puo' essere
richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle
destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono definite le modalita' e i termini per
l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo
del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative
agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione
del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle
risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o
n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia
agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla
classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3
a due tempi, di un "buono mobilita'", cumulabile con quello previsto
al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro
500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi
tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di
abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonche' di
biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilita'
personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo
33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo
dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale.».
b) all'ultimo periodo del comma 1, le parole « presente comma »
sono sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»;
c) al comma 2, al primo periodo, le parole « corsie preferenziali
per il trasporto pubblico locale » sono sostituite dalle seguenti:
«corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste
ciclabili», e al terzo periodo le parole: «e n. 2015/2043» sono
sostituite dalle seguenti: «o n. 2015/2043»;
2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del
decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' adottato entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui
al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111 del
2019, e' incrementato di ulteriori 70 milioni di euro nell'anno 2020.
Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno
2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto
residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati
con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2 , di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20
milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione
dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di
contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un
fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le
risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare
le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite
di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281
del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse
del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere
derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalita' di cui al comma 1, al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1:
1) dopo il numero 7), e' inserito il seguente: « 7-bis) Casa
avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata
rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »;
2) dopo il numero 12) e' inserito il seguente: «12-bis): Corsia
ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra,
delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad
uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade
urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri
veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia
ciclabile e' parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione
alla circolazione dei velocipedi;»;
b) all'articolo 182, dopo il comma 9-bis, e' inserito il
seguente: «9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di
apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa
valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia
dell'intersezione puo' essere realizzata la casa avanzata, estesa a
tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa
avanzata puo' essere realizzata lungo le strade con velocita'
consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di piu'
corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari almeno a
3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso
veicolare. L'area delimitata e' accessibile attraverso una corsia di
lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata
sul lato destro in prossimita' dell'intersezione.».
4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle
aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto
privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con singole unita' locali con piu' di 100 dipendenti ubicate in
un capoluogo di Regione, in una Citta' metropolitana, in un capoluogo
di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000
abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno,
un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale
dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto
privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con
funzioni di supporto professionale continuativo alle attivita' di
decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di
soluzioni ottimali di mobilita' sostenibile. Il Mobility Manager
promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilita'
sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e
gestione della domanda di mobilita' delle persone, al fine di
consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto
ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e
metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilita'
sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura e' scelta
tra il personale in ruolo. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita' attuative
delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni
pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e' autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla
concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della
gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di
eta'. Il contributo di cui al presente comma puo' essere concesso nel
limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a
esaurimento delle stesse ed e' pari al 60 per cento della spesa
sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la
sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori
entro o fuoribordo elettrici e non puo' superare l'importo di euro
500.
4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis puo' essere richiesto
per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti le modalita' e i termini per la concessione e
l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa di cui al medesimo comma 4-bis.
4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Art. 229 bis

Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione
individuale

1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo
diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettivita',
ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con
una o piu' linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per
quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il
periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:
a) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi di protezione
individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le
pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;
b) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi di protezione
individuale utilizzati dagli operatori per le attivita' economiche
produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri
impianti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale
per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di
protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro
per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma
1 nonche' la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di
protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza
determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al
presente comma e', altresi', finalizzato all'adozione di protocolli e
di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di
protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla
progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi
tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali
dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli
operatori. Il programma puo', altresi', includere lo svolgimento di
test e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle
caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso
il coinvolgimento dei produttori.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono
stabilite le modalita' per il riparto del fondo di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Al fine di favorire la sostenibilita' ambientale e ridurre
l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione
individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute,
definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi
di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di
promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e
di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti,
una filiera di prodotti riutilizzabili piu' volte e confezionati, per
quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili».
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una
relazione sui risultati dell'attivita' svolta in base al Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in termini di impatto sulla
sostenibilita' ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e
servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei
criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonche' una proposta di
sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare
criteri di sostenibilita' ambientale nelle procedure di acquisto.
7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma
1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Capo VIII

Misure in materia di istruzione

Art. 230

Incremento del numero dei posti relativi a concorsi gia' indetti

1. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale
straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo
restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato
decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori
possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui
e' stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero
dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono
fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno
scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila
vincitori. 2. Il numero dei posti destinati alla procedura
concorsuale ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e' incrementato
complessivamente di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il
limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, le immissioni in ruolo dei vincitori possono
essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e' stata
bandita la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione, del Ministero
dell'istruzione, 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono
fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno
scolastico 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i vincitori.
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attivita' didattica in
presenza e di assicurare la continuita' occupazionale e retributiva,
con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo
parziale, e' stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un
contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a
completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarita'.
2-quater. All'onere derivante dal comma 2-ter del presente
articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Art. 230 bis

Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle
istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga
degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti
scolastici
1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di
assicurare la funzionalita' della strumentazione informatica anche
nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole
secondarie di primo grado, nonche' per il supporto all'utilizzo delle
piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche
sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020
con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unita'. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il contingente di cui al primo periodo e' ripartito
tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli
studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero
dell'istruzione e' autorizzato a prorogare i contratti a tempo
determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata
massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le assunzioni di
cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del
2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019,
avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti
contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma
3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 159 del 2019.
3. Al fine di evitare la ripetizione di somme gia' erogate in
favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e'
istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per
l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese
sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza
dell'ultrattivita' riconosciuta ai contratti collettivi regionali
relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere
riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta
ultrattivita'. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito con
decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e
ricerca». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 231

Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche
statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno
scolastico 2020/ 2021

1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attivita' scolastica in
condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno
scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica,
il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementato di 331 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti
finalita':
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di
assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la
didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e
psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di
rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per
l'igiene individuale e degli ambienti, nonche' di ogni altro
materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con
disabilita', disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni
educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e
a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la
fruizione di modalita' didattiche compatibili con la situazione
emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici
innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro
dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni di
sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia
straordinaria e sanificazione, nonche' interventi di realizzazione,
adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre,
di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e
dell'infrastruttura informatica.
3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad
essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al
responsabile unico del procedimento e di assistenza tecnica, le
istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle
risorse di cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le
medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel
rispetto dei termini stabiliti dal comma 5.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni
scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione sulla
base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato
articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro
il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al
completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui
al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di
redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla
data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente
versate ad apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello stato
per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate, in favore delle
istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno gia'
realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento
degli stessi e che comunicano al Ministero dell'istruzione, con le
modalita' dallo stesso stabilite, la necessita' di ulteriori risorse
per le medesime finalita' previste al comma 2. Tali risorse dovranno
essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in
procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.
6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di
Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli
ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa
vigente e la possibilita' di utilizzare, ove necessario, dispositivi
di protezione individuale da parte degli studenti e del personale
scolastico durante le attivita' in presenza, il Ministero
dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche
statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite
risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unita'
di personale coinvolti.
7. Per le finalita' di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23
milioni per l'anno 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.
7-bis. Per le finalita' di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori
2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma
Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il
riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori
di competenza.
8. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare alle
istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6
e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.
9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in
vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni
scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse
finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l'obiettivo di
accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione
degli interventi.
10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono
controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui
al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite.
11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata
delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi
centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle
istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk
Amministrativo-Contabile e la predisposizione di procedure operative,
modelli informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla
rendicontazione delle risorse.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Art. 231 bis

Misure per la ripresa dell'attivita' didattica in presenza

1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno
scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici
regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:
a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di
cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al
numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun
ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla
data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al
termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le
utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione
dell'attivita' in presenza, i relativi contratti di lavoro si
intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun
indennizzo;
c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli
scrutini entro il termine delle lezioni.
2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente
articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui
all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali
con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure e'
subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.
3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede
al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale
docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Art. 232

Edilizia scolastica

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Eventuali
successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia
scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie,
sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora
restino invariati le modalita' di utilizzo dei contributi pluriennali
e i piani di erogazione gia' autorizzati a favore delle singole
regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.».
2. In considerazione dell'attuale fase emergenziale e' ammessa
l'anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure
dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, nell'ambito della programmazione triennale
nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione gia'
autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
3. All'articolo 1, comma 717, terzo periodo, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola «vincolate» e' aggiunta la seguente «
prioritariamente »;
b) dopo la parola «cantierizzazione» sono aggiunte le seguenti «e
al completamento».
4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli
enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase
emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti
locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di
avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli
stessi nell'ambito dei contratti di appalto.
4-bis. Per l'anno 2020 e' assegnato un contributo straordinario di
5 milioni di euro alla citta' metropolitana di Milano per
l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore «
Salvatore Quasimodo » in Magenta, al fine di ridurre i rischi
connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia
durante la fase emergenziale di sospensione delle attivita'
didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per
l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i
concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono
acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta
formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice
nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando
tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente
alle medesime il provvedimento da adottare.
6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma
simultanea e in modalita' sincrona, anche in via telematica, e si
conclude entro sette giorni dalla sua indizione. La determinazione
motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle
amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione
alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, e' da
intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede
all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i
procedimenti in corso per i quali il Ministero dell'istruzione deve
ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche
amministrazioni centrali. 8. Al fine di supportare gli enti locali in
interventi urgenti di edilizia scolastica, nonche' per l'adattamento
degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del
contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico
2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per
l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' incrementato di euro 30
milioni per l'anno 2020.
9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Art. 233

Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria e al sistema
integrato da zero a sei anni

1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e' incrementato, per l'anno 2020, di 15 milioni
di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione
del Covid-19.
2. Al fine di assicurare la necessaria tempestivita'
nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma
1, solo per l'anno 2020, si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, fermi
restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano di
azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del predetto
decreto legislativo. Si prescinde dall'intesa qualora la stessa non
pervenga entro il termine di 15 giorni.
3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi
educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e'
erogato un contributo complessivo di 165 milioni di euro nell'anno
2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al
mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque
denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei
servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare
la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione
il predetto contributo e' ripartito tra gli uffici scolastici
regionali in proporzione alla popolazione residente in eta' compresa
tra zero e sei anni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al
successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle
istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al
numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del
sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10
marzo 2000, n. 62, e' erogato un contributo complessivo di 120
milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in
relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle
compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori,
determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle
misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con
decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo e'
ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al
numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie
di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali
provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni
scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero
di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi
educativi autorizzati.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 300 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 234

Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione
scolastica

1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il
supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per
la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei
relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il
personale scolastico, nonche' per il supporto alla gestione giuridica
ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie
dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Gli
interventi di cui al periodo precedente riguardano anche
l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali
centrali e periferiche. Il Ministero dell'istruzione affida la
realizzazione del sistema informativo alla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere
sulle risorse del Programma operativo nazionale « Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento », riferito al periodo di
programmazione 2014/2020 a titolarita' del Ministero dell'istruzione,
di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17
dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa
programmazione.
Art. 235

Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero
dell'istruzione

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione
all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo, denominato «
Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », con lo
stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di
euro nel 2021. Il fondo e' ripartito con decreto del Ministro
dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di
contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le
istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati
di finanza pubblica. Al relativo onere si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Capo IX

Misure in materia di universita' e ricerca

Art. 236

Misure a sostegno delle universita', delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
1. Il « Fondo per le esigenze emergenziali del sistema
dell'Universita', delle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica e degli enti di ricerca » di cui all'articolo
100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementato,
per l'anno 2020, di 62 milioni di euro. L'incremento di cui al
precedente periodo e' prioritariamente assegnato alle iniziative a
sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza
in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a
risorse bibliografiche, nonche' per l'acquisto di dispositivi
digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati
alla ricerca o alla didattica a distanza.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e
servizi informatici e di connettivita', inerenti all'attivita'
didattica delle universita' statali e delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica.
3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero,
totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza
dei Rettori delle Universita' Italiane, da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le modalita' di definizione degli esoneri, totali o
parziali, da parte delle universita' e i criteri di riparto delle
risorse tra le universita'. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le
attivita' didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica statali e' incrementato, per l'anno 2020, di 8
milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono individuate le modalita' di definizione
degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto
delle risorse.
3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali
per il conseguimento del diploma di specializzazione in
musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini
concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati
dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli
studenti capaci e meritevoli, ancorche' privi di mezzi, che
presentino i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo
e' incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale
incremento e' finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari
interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano
idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonche', fino alla
concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali
ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti
gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della
emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle
graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilita'
collegati al merito.
5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8
febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n.
210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico
2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a
due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione
della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine
previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8
febbraio 2013 n. 45, e' differito, per l'anno 2020, al 30 novembre.
Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo di finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e' incrementato di 15 milioni di euro per
l'anno 2020.
6. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020,
puo' essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno per il
periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione
dell'attivita' di ricerca intercorsa a seguito delle misure di
contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse
relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito
delle proprie disponibilita' di bilancio, qualora cio' risulti
necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.
7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: « A decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « A decorrere dall'anno 2023 ».
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290
milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 237

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di
specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici
1. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'universita' e della ricerca puo' disporre, con proprio decreto,
su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque
denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni
interessate, modalita' di svolgimento di tali prove diverse da quelle
indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga
disposta l'eliminazione di una prova, il decreto di cui al primo
periodo individua le modalita' e i criteri per la valutazione finale,
salvaguardando criteri di uniformita' sul territorio nazionale per lo
svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonche' il
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di
cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l'anno
accademico 2018/ 2019, ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di
area sanitaria ad accesso riservato ai medici e' prorogato per l'anno
accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria
ad accesso riservato ai medici che non hanno superato
l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019,
possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico
2019/2020 secondo le modalita' ed i tempi comunicati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una
Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio
nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di
verificare standard e requisiti di idoneita' delle Scuole, delle loro
reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di
formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti
della commissione non spettano indennita', gettoni di presenza o
altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle
spese documentate.
3. Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n.
130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208,
possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e
Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame
secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di
esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della
professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio
delle attivita' didattiche delle scuole. Conseguentemente e'
soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca 10
agosto 2017, n. 130.
Art. 238

Piano straordinario di investimenti nell'attivita' di ricerca

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca,
l'autonomia responsabile delle universita' e la competitivita' del
sistema universitario e della ricerca italiano a livello
internazionale, e' autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti
facolta' assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni
previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021. Ai fini del riparto tra le universita' delle risorse di cui al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalita' di
cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 200 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il fondo ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di
ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al
presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui, sono
ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di
riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
I restanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime
finalita' di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel
precedente periodo, fatta eccezione per l'Istituto superiore di
sanita' e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinatari di specifiche
disposizioni del presente decreto. I criteri di riparto sono
stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti.
3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le
finalita' di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo
esercizio finanziario, per le altre finalita' del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' e del fondo ordinario per
gli enti e le istituzioni di ricerca.
4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di
rafforzare le interazioni tra universita' e enti di ricerca e
favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai
programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Universita' e
della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce un
nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse
Nazionale (PRIN) i quali, per complessita' e natura, richiedano la
collaborazione di piu' atenei o enti di ricerca. Per le finalita' di
cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' incrementato, per l'anno 2021
di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro.
5. Al fine di promuovere l'attivita' di ricerca svolta dalle
universita' e valorizzare il contributo del sistema universitario
alla competitivita' del paese, il Fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno
2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200
milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Universita'
Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a
quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le
universita' delle risorse di cui al presente comma.
6. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle
universita', alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di
cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'articolo 62
del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero
dell'universita' e della ricerca puo' disporre l'ammissione al
finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n.
999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie
adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti
internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n.
593.
8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo le parole « di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre
2009, n. 196 » sono aggiunte le seguenti « e delle maggiori risorse
assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».
9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a euro 600
milioni per l'anno 2021, a euro 750 milioni per l'anno 2022 e a euro
450 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Art. 238 bis

Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a
sostegno dell'industria nazionale
1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono
l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e
ricerca nel settore della difesa nonche' di integrare il sistema
della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a
sostegno del rilancio e di un piu' armonico sviluppo dei settori
produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi
per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in
Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta
qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e
della sicurezza.
2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, anche in
deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo
periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di
docenti per la formazione del collegio del dottorato, puo' emanare
bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della
sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di
tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di
un numero di frequentatori non superiore a trentadue unita'.
3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 e' attivata
sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato
ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della
difesa e da tre esperti di elevata professionalita' scelti dal
Ministro dell'universita' e della ricerca. Lo stesso comitato
ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le
conseguenti attivita' e formula le proposte e i pareri prescritti
dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi
agli studenti.
4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non
spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti
comunque denominati.
5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo
restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati
da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca, la riconfigurazione puo' assumere
carattere di stabilita', mediante il riconoscimento dell'autonomia
statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della
difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per
quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti
interni.
6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione
organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla
tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di quattro unita'
di personale, di cui due professori ordinari e due professori
associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facolta'
assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del
personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Le spese per il funzionamento e per le attivita' istituzionali
della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale
docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione
delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul Fondo
di finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e restano
a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.
8. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa
di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022, di
euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere
dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare
previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Capo X

Misure per l'innovazione tecnologica

Art. 239

Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di
euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per
interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia
di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini
istituzionali, della diffusione dell'identita' digitale, del
domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e
dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete
tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' per i
servizi e le attivita' di assistenza tecnico-amministrativa
necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo
della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate
le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati
alla sicurezza cibernetica.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Art. 240

Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale
del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 4 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale competente a
sviluppare le attivita' di prevenzione e di tutela informatica e
cibernetica previste dall'articolo 7-bis del decreto legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005 n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero dall'articolo
1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, nonche' ad
assicurare l'unita' di indirizzo e coordinamento delle attivita'
svolte dalla specialita' della polizia postale e delle comunicazioni
della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne
costituiscono il completamento al fine dell'organico supporto alle
attivita' investigative. Alla Direzione Centrale e' preposto un
dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della
carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia.
2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello
equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, e',
conseguentemente, incrementato di una unita', fermo restando il
numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica
sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare alle
previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante
l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale
generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Capo XI

Coesione territoriale

Art. 241

Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto
all'emergenza Covid-19

1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le
risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione rivenienti dai cicli
programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via
eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere
nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza
sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19
in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita', le
amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei
Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE)
2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e
del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 aprile 2020. La riprogrammazione e' definita nel rispetto del
vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse,
pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento
nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione
regionale. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione
del Fondo, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte
del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo
e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34 la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c)
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di
tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalita' previste per
il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene
fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la
programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti
da parte dell'Autorita' politica delegata per le politiche di
coesione.
Art. 242

Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza
Covid-19

1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE)
2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020,
le Autorita' di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi
strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di
cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le
spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che
decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere
sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al
contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e
sociali generati dall'epidemia di COVID-19.
2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese
rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono
riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla
rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per
essere destinate alla realizzazione di programmi operativi
complementari, vigenti o da adottarsi.
3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono
altresi' destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili
per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei
programmi di cui al comma 1.
4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2,
le Autorita' di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei
possono assicurare gli impegni gia' assunti relativi a interventi poi
sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la
riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44,
comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di
accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con
riferimento alle risorse rivenienti dai cicli programmatori
2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more della sottoposizione
all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione
di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all'articolo
1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e
le modalita' previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di
tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato
interministeriale per la programmazione economica da parte
dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione. Per le
Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei
2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della
verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le
risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e
la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le
finalita' del presente comma, e' possibile procedere attraverso
l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse
a valere e nei limiti delle disponibilita' del FSC, nel rispetto
degli attuali vincoli di destinazione territoriale.
5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilita' del
Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese
disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui
al comma 2. 6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla
definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei
programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della
ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi
complementari e propone al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per
la definitiva approvazione delle suddette risorse.
7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari
relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 e' fissata al 31
dicembre 2025.
Art. 243

Incremento del Fondo di sostegno alle attivita' economiche nelle aree
interne a seguito dell'emergenza Covid-19

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il
comma 65-quater sono inseriti i seguenti:
«65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato di
euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e
di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai
Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori
necessita' di sostegno del settore artigianale e commerciale
conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.».
65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di
realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei
comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono
individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri:
spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle
persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo
decreto il Fondo e' ripartito tra i comuni svantaggiati e sono
stabiliti i termini e le modalita' di accesso e di rendicontazione al
fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili
appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso
gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per
l'apertura di attivita' commerciali, artigianali o professionali per
un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione
di inizio attivita'; b) concessione di contributi per l'avvio delle
attivita' commerciali, artigianali e agricole; c) concessione di
contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza
e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso
per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da
destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalita'
di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo
periodo del presente comma, sono altresi' autorizzati alla
concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al
loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad
abitazione principale, nonche' alla concessione in uso gratuito di
locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare
forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei
concessionari.
65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo
delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e' destinato al
finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti
nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per
dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, "dottorati
comunali". I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione,
all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali
volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla
transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle
diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attivita'
economiche e al potenziamento delle capacita' amministrative. I
dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del
Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per il
Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto,
criteri e modalita' per la stipula delle convenzioni tra i comuni e
le universita' per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma,
nonche' i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati
comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono
ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito
bando».
Art. 244

Credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo nelle aree
del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli
anni 2016 e 2017.
1. Al fine di incentivare piu' efficacemente l'avanzamento
tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e
sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonche' nelle
regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24
agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura
del credito d'imposta per gli investimenti in attivita' di ricerca e
sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di
COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle
suddette regioni, e' aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi
imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui
fatturato annuo e' almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui
totale di bilancio e' almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35
per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone
e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal
12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di
cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003.
2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista
dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a
progetti di ricerca e sviluppo».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 106,4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147.
Art. 245

Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di
«Resto al Sud» per far fronte agli effetti dell'emergenza
sanitaria.
1. Al fine di salvaguardare la continuita' aziendale e i livelli
occupazionali delle attivita' finanziate dalla misura agevolativa
«Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123, nonche' di sostenere il rilancio produttivo dei
beneficiari della suddetta misura e la loro capacita' di far fronte a
crisi di liquidita' correlate agli effetti socioeconomici
dell'emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono
accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4,
ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di
circolante, il cui ammontare e' determinato, ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nei
limiti dallo stesso previsti all'articolo 3, comma 2, in misura pari
a:
a) 15.000 euro per le attivita' di lavoro autonomo e
libero-professionali esercitate in forma individuale;
b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di
40.000 euro per ogni impresa.
2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i liberi
professionisti, le ditte individuali e le societa', ivi incluse le
cooperative, devono:
a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla
suddetta misura agevolativa;
b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto
utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle
condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro
per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n.
174;
c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di
restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui
all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' erogato in un'unica soluzione
dal soggetto gestore di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a seguito dello svolgimento delle
verifiche di cui al comma 2 e contestualmente all'erogazione della
quota a saldo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del
Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre
2017, n. 174, ovvero, qualora sia gia' stata completata l'erogazione
delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa
richiesta.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle
risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102
del 22 dicembre 2017, all'incentivo di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Art. 245 bis

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di
promuovere la costituzione di nuove start-up nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
attraverso la misura denominata «Resto al Sud», all'articolo 1 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «fino ad un massimo di
50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di
60.000 euro»;
b) al comma 8, lettera a), le parole: «35 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
c) al comma 8, lettera b), le parole: «65 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
Art. 246

Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle
regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia nonche' nelle Regioni Lombardia e Veneto, con la
finalita' di rafforzare l'azione a tutela delle fasce piu' deboli
della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura e' pari ad euro
100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad
interventi per il contrasto alla poverta' educativa, e a euro 20
milioni per l'anno 2021.
2. Il contributo e' concesso in forma di sovvenzione diretta per il
finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica
nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento. Il
contributo puo' essere cumulato con il sostegno proveniente da altre
fonti per gli stessi costi ammissibili.
3. Il contributo e' destinato agli enti che svolgono almeno una
delle attivita' di interesse generale previste all'articolo 5, comma
1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u),
v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
4. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le
finalita' degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui
sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonche' i costi
ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.
5. Le Regioni di cui al comma 1, in attuazione delle modifiche
introdotte dal Regolamento 2020/558 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, possono procedere attraverso le risorse dei propri
Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi per
le finalita' di cui al comma 1.
Capo XII

Accelerazione dei concorsi

Sezione I

Decentramento e digitalizzazione delle procedure

Art. 247

Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica
delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM

1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle
misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 e di quelle
previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale
di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi
decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo
le previsioni del presente articolo.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove
concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei
candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni
ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura
pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti
territorialmente competenti. L'individuazione da parte del
Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di
cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di
economicita' delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie
delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti
gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.
3. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque
l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della
stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza
delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente
articolo e' presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica,
attraverso apposita piattaforma digitale gia' operativa o predisposta
anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti
specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di
soluzioni o applicativi esistenti.
5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema
pubblico di identita' digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente
il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro
esito, e' effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo
di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma
digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del
candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo
svolgimento delle stesse.
6. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle
prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo
scioglimento dell'anonimato anche con modalita' digitali, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, puo' avvalersi di
CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle
amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai
candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione
esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori
in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni.
8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili
professionali del personale reclutato secondo le modalita' di cui al
presente articolo, e' individuato esclusivamente in base al titolo di
studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche
in deroga agli specifici titoli professionali previsti dalle singole
pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo.
9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3,
comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di
manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso
pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al
presente articolo, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi
all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle
procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono
rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.
10. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
parole da « I compensi stabiliti » a « della presente legge » sono
soppresse.
11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si
applica la riserva di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 12. Per le procedure di cui al
presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti,
rispettivamente, in sette e quindici giorni.
Art. 248

Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della
Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni

1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale,
di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gia' bandite alla data di entrata in vigore del
presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia
stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la
Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) puo' modificare, su richiesta delle
amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le
modalita' di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di
concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle
procedure, prevedendo esclusivamente:
a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo
svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in
videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa,
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni
e la loro tracciabilita';
b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate
secondo le modalita' dell'articolo 247.
2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica
il comma 7 dell'articolo 247.
3. In attuazione delle modalita' di svolgimento delle prove
concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA puo' risolvere i
contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali
indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno avuto un
principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle
spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della
risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate
alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a
legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi
convenzionali con Formez PA.
4. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui
al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.
Art. 249

Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica
delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi
concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalita'
decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle
lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonche' le modalita'
di svolgimento delle attivita' delle commissioni esaminatrici di cui
al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda
di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247,
possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. 2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.
Sezione II

Disposizioni per l'accelerazione dei concorsi e per la conclusione
delle procedure sospese

Art. 250

Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi,
gia' banditi, degli enti pubblici di ricerca
1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione
bandisce l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione
dirigenziale, prevedendo:
a) la presentazione della domanda di partecipazione anche con le
modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247;
b) lo svolgimento con modalita' telematiche di due prove scritte,
effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui
all'articolo 247, comma 2;
c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le
conoscenze linguistiche, che puo' essere anche svolto in
videoconferenza secondo le modalita' di cui all'articolo 247, comma
3;
d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni. Si
applica comunque il comma 7, dell'articolo 247.
2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione generale
presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, anche attraverso
l'utilizzo della didattica a distanza, e in sei mesi di formazione
specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione; i
programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione
complementare rispetto al titolo posseduto all'accesso alla Scuola.
3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1
i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di
dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno
superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in
graduatoria oltre i posti gia' autorizzati, sono iscritti secondo
l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il
Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a
decorrere dal 1° gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la
copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando
l'assunzione dei vincitori dei concorsi gia' banditi alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono
procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento
degli iscritti al predetto elenco.
5. Le procedure concorsuali di reclutamento, gia' bandite alla data
di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di
ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'articolo 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono
essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla
base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime
modalita' previste per i relativi bandi, che possono consentire la
valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le
modalita' di cui all'articolo 247, comma 3.
Art. 251

Modalita' straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso
il Ministero della salute
1. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della necessita'
di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i
principali porti e aeroporti del Paese, all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «a tempo
indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero mediante concorsi
per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalita' telematica
e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti
anche coloro che lo abbiano gia' superato in medesima qualifica e
profilo professionale presso altra amministrazione pubblica,
l'assunzione e' condizionata alla valutazione con esito positivo di
un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate
dai relativi bandi di concorso».
2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40
dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91
funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro, avviati ai sensi dell'articolo 1, commi da 355 a 359, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale -
del 27 settembre 2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono
essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione
delle domande di partecipazione, anche con le modalita' di cui
all'articolo 249 e mediante la valutazione dei titoli e un esame
scritto e orale.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Ministero della
salute e' autorizzato, altresi', ad assumere, mediante concorso
pubblico espletato anche con le modalita' di cui all'articolo 247, 7
ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III, posizione economica
F1, nell'ambito del contingente di 80 unita' gia' previsto
dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24
settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, e' altresi'
autorizzato a reclutare il personale di cui all'articolo 1, comma
5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente ai
dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, mediante
concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con
le modalita' di cui all'articolo 249. Al termine del periodo di
prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano gia' superato in
medesima qualifica e profilo professionale presso altra
amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in
ruolo e' condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame
teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle
materie individuate dai relativi bandi di concorso.
Art. 252

Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del
Ministero della giustizia
1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attivita'
giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, puo' avviare le
procedure gia' autorizzate per il reclutamento delle seguenti unita'
di personale:
a) 400 unita' di personale amministrativo non dirigenziale da
inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la
qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'articolo 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;
b) 150 unita' di personale amministrativo non dirigenziale di
Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli
articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b),
del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016,
in deroga alle modalita' ivi previste, per l'urgente necessita' di
far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari
che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia,
Bologna.
2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per
titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per
l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma
1, lettere a) e b), e' richiesto il titolo di studio della laurea in
giurisprudenza o equivalente nonche' il possesso di almeno uno dei
seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:
a) aver svolto almeno cinque anni di servizio
nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario
giudiziario, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle
figure professionali di cui al comma 1, lettera a);
a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione
giudiziaria, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle
figure professionali di cui al comma 1, lettera b);
b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato
onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati,
per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni
disciplinari;
d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi,
attivita' di docente di materie giuridiche nella classe di concorso
A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie
di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza
svolti in attivita' di supplenza annuale;
e) essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell'articolo
24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in
materie giuridiche;
f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di
polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori,
o nei ruoli superiori;
g) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie
giuridiche e avere svolto attivita' lavorativa per almeno 6 mesi
presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per
l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
g-bis) aver svolto attivita' lavorativa per almeno cinque anni
presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per
l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione,
emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
stabilisce:
a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 2 secondo
i seguenti criteri: anzianita' di servizio o di iscrizione maturata
nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio
richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici
universitari o post universitari in possesso del candidato. I
punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;
b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso
ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalita' di cui
all'articolo 248, comma 1;
c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici,
eventualmente articolate su base distrettuale;
c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale,
individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per
ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in
sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni
ex aequo.
4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera
b), e' destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi
indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non
inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, puo'
procedere, altresi' ad avviare procedure per il reclutamento,
autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere
esperto - Area II/F3.
6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per
titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per
l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il
candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per
la qualifica di cui al comma 5, nonche' di almeno uno dei seguenti
titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini
dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo:
a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione
giudiziaria, senza demerito;
b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato
onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati,
per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni
disciplinari;
d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi,
attivita' di docente di materie giuridiche nella classe di concorso
A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie
di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza
svolti in attivita' di supplenza annuale;
e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di
polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori,
o nei ruoli superiori.
7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione,
emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
stabilisce:
a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere da
a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianita' di servizio o di
iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il
periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio
richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici
universitari o post universitari in possesso del candidato. I
punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;
b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso i
Distretti giudiziari, anche attraverso le modalita' di cui
all'articolo 248, comma 1;
c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici,
eventualmente articolate su base distrettuale:
c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale,
individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per
ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in
sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni
ex aequo.
8. La successiva assunzione delle unita' di personale di cui al
comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l'articolo 7
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno
2019 ha concesso la sola autorizzazione a indire procedure di
reclutamento, dovra' avvenire a valere sulle facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di
cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001.
9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo,
l'Amministrazione giudiziaria puo' indicare l'attribuzione di un
punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con
esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi
dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno
maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi
1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Art. 253

Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario

1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute, dei commissari e
del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga
a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre
1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per
magistrato ordinario puo' effettuare le operazioni di correzione
degli elaborati scritti con modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo i
criteri e le modalita' di cui al comma 7 dell'articolo 247.
2. Il termine del 31 luglio 2020 puo' essere prorogato con
provvedimento motivato del presidente della commissione, ove
necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e
del personale amministrativo.
3. Con le medesime modalita' indicate al comma 1 si svolgono le
riunioni riservate dei componenti della commissione.
4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione
esaminatrice, con provvedimento motivato, puo' autorizzare lo
svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario
mediante collegamento da remoto con le modalita' di cui all'articolo
247, comma 3, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche
che assicurino la pubblicita' delle stesse prove, l'identificazione
dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilita'.
5. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui
all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del
2006 dovuto alla necessita' di rispettare le norme e le prescrizioni
sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela
della salute dei candidati, dei commissari e del personale
amministrativo non e' valutabile ai fini dell'applicazione del comma
8 dello stesso articolo 6.
Art. 254

Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione
all'esercizio della professione forense
1. Ai fini del completamento delle procedure e delle attivita'
relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con
decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del
Ministro della giustizia 11 giugno 2019, e' consentita la correzione
degli elaborati scritti con modalita' di collegamento a distanza, ai
sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalita' di cui al comma 2.
2. Il presidente della commissione notarile nominata a norma
dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 e, su
richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del
distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi
4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente
della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del
medesimo regio decreto possono autorizzare la correzione da remoto
degli elaborati scritti, purche' siano mantenuti i medesimi criteri
di correzione gia' adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda
ai sensi del periodo precedente, il presidente della commissione
notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di
abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle
sedute, stabiliscono le modalita' telematiche con le quali effettuare
il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative
volte a garantire la trasparenza, la collegialita', la correttezza e
la riservatezza delle sedute, nonche' a rispettare le prescrizioni
sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela
della salute dei commissari e del personale amministrativo. I
presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla
professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in
conformita' ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla
commissione centrale.
3. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5
del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 per il concorso
notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle
sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente
della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del
regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per
gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al
30 settembre 2020, lo svolgimento con modalita' di collegamento da
remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo le disposizioni
di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della
prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro
componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione
per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonche' del
segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto
delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del
personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per
l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo
svolgimento delle prove in conformita' ai criteri organizzativi
uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.
4. Nel caso di adozione di modalita' telematiche per l'esame orale,
il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a
disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle
prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il
patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre
giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile
2019.
6. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
alla fine, dopo le parole: «in materie giuridiche», aggiungere le
parole: «, anche in pensione».
Art. 255

Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento
della durata dei procedimenti giudiziari pendenti
1. Al fine di dare attuazione ad un programma di misure
straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della
durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonche' per assicurare
l'avvio della digitalizzazione del processo penale, il Ministero
della giustizia e' autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021,
con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di
lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi,
anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle
assunzioni gia' programmate, un contingente massimo di 1.000 unita'
di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1.
L'assunzione del personale di cui al periodo precedente e'
autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. 2. L'amministrazione procede alle assunzioni di cui al comma 1
secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e
successive modificazioni ovvero mediante colloquio di idoneita' e
valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialita' e
trasparenza. Tra i titoli valutabili ai sensi del presente comma sono
compresi quelli di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche'
l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini
dello svolgimento delle attivita' di tirocinio e collaborazione
presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici
medesimi.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di euro 12.508.014 per l'anno 2020, di euro 37.524.040 per l'anno
2021 e di euro 25.016.027 per l'anno 2022, cui si provvede:
a) quanto a euro 12.508.014 per l'anno 2020 e a euro 7.877.769
per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e
speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000 per l'anno
2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per euro 2.500.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l'anno 2020 e per
euro 7.877.769 per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa per euro 1.700.000 per l'anno 2020 e
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per euro 1.108.014 per l'anno 2020;
b) quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2021, a euro 18.000.000
per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a euro 14.646.271 per l'anno 2021 e a euro 7.016.027
per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 256

Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso
le Corti di appello
1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole « definizione dei
procedimenti », sono aggiunte le seguenti: « penali e » e dopo le
parole « Corti di appello » sono aggiunte le seguenti: « ai sensi
dell'articolo 132-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ovvero »;
b) all'articolo 63, comma 1, le parole «trecentocinquanta» sono
sostituite dalle seguenti: «ottocentocinquanta».
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e'
adottato il decreto di cui all'articolo 65, commi 1 e 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per la rideterminazione della
pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari e per le
modalita' e i termini di presentazione delle domande.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 257

Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica
delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei
conti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi
concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalita'
decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale si possono
applicare anche alle procedure concorsuali in corso relative al
personale della Corte dei conti, indette anche congiuntamente ad
altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima determina,
con proprio decreto, le modalita' tecniche per l'applicazione del
presente articolo.
Art. 258

Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1. In relazione alla necessita' di attuare le misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la
durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale di
cui al presente comma non instaura un rapporto di impiego con il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio con
immediata esecuzione per la durata stabilita. Detto personale e'
assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad
esso e' attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per
i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 178 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrato dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. Ai fini di cui al
presente comma il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previe
intese con il Ministero della Difesa, puo' utilizzare il personale
medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di
arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo 7,
commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo l'ordine
predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli
interessati. Le attivita' professionali sanitarie svolte dai medici
di cui alla presente disposizione costituiscono titolo nelle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica
di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e per garantire la
migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso
la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, assicurando l'immediato supporto e la piu' rapida copertura di
posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo
144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di
formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore,
avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4^ Serie Speciale - « Concorsi ed Esami » n. 5 del 16
gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e
si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al
termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame
all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, esprime il giudizio di idoneita' ai servizi di
istituto.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro
706.625 per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 259

Misure per la funzionalita' delle Forze Armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di
procedure concorsuali
1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da
indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al
fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da
COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica
dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al
permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni
dei commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni
concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono
essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello
previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di
settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:
a. la semplificazione delle modalita' del loro svolgimento,
assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo
svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove
previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla
presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con
quesiti a risposta multipla;
b. la possibilita' dello svolgimento delle prove anche con
modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza.
2-bis. Restano ferme le modalita' di accesso e, ove previste, le
relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso,
nonche' la validita' delle prove concorsuali gia' sostenute.
3. Per esigenze di celerita', previa pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi gia' banditi, i
provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di
pubblicazione nei siti internet istituzionali delle singole
amministrazioni.
4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle
misure di contenimento del COVID-19, a una o piu' fasi delle
procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle
Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza
dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso
successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali
risultanze di prove valutative gia' sostenute nell'ambito
dell'originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i
criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i
candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito
di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo
corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la
medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del
concorso cui sono stati rinviati.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzato lo
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche
e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel
rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della
salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della
Salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della
difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione.
6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al
personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020
della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque
spettanti, la parte residua e' fruita entro i dodici mesi successivi
ai termini previsti a ordinamento vigente.
7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020,
dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno
2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31
dicembre 2021.
Art. 259 bis

Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del
Corpo di polizia penitenziaria
1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti
penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata
dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non
riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le
medesime procedure, e' autorizzata, nei limiti delle facolta'
assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato
articolo 703, comma 1, lettera d), previste per l'anno 2020 previa
individuazione delle cessazioni intervenute entro la data del 31
dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa,
determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 allievi agenti
del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in
via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei
del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente
del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con
provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per
la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova
scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della
graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria
procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti
psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo
specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del
personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del
numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria
degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme
restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.
2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai
sensi del comma 1 del presente articolo, nonche' quello destinato ai
vincitori del concorso pubblico a complessivi 754 posti, elevati a
938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e
femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5
marzo 2019, ha la durata di sei mesi. 3. All'attuazione delle
disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 260

Misure per la funzionalita' delle Forze Armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di
corsi di formazione

1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello
stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive
e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre
2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di
istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le
amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto
direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario,
previa intesa con gli atenei interessati:
a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalita' di
svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure
di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la
validita' dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni
di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere
universitario, previa intesa con gli atenei;
b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello
stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.
3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con
decreto adottato dal Ministro competente o con decreto dirigenziale
generale, puo' essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di
formazione anche a carattere universitario previa intesa con gli
atenei interessati, qualora non sia stato necessario adottare le
misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che sono stati
gia' raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta
ferma la validita' dei corsi e delle prove gia' sostenute ai fini
della formazione delle graduatorie di merito e per il personale
interessato e' corrispondentemente aumentata la permanenza per
l'accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla
data di conclusione del corso di formazione.
4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b), sono
mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la
condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento
giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e
gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato
giuridico, a funzioni ausiliarie del personale gia' in servizio
presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da
individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se gia'
appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, presso gli uffici,
reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i frequentatori
e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di
applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), e' considerato
valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla
qualifica o al grado superiore.
5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle
Amministrazioni di cui al comma 1, effettuati anche prima
dell'entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque
connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al
raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il
rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai
medesimi corsi.
6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per
l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito
interno tra i ruoli delle Amministrazioni di cui al comma 1 il
personale interessato e' iscritto in ruolo con la decorrenza
giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione.
7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di
controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze poste
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, puo' con proprio decreto,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo
periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi
agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre
finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneita', alla
nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e
2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze
fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e' ridefinito
proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
Art. 260 bis

Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato

1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al
possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure
per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703,
comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione
degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle
facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al
citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della
graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per
l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a
serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle
assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere sulle
facolta' assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di
1.650 unita', e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unita',
quale quota parte delle relative facolta' assunzionali, previa
individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli
anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa
determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo
periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo
l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purche' abbiano
ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a
quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione
di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili
secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura
concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;
b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della
procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del
giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato
gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con
ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e
ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;
c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti
dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla
disciplina vigente, ove non gia' espletati.
3. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza
procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei soggetti
inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli
aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di
cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,
n. 12, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al comma 2,
primo periodo, del presente articolo.
4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine
decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi
dei commi 2 e 3, e' determinata in base ai punteggi ottenuti in
quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la
normativa vigente.
5. Gli interessati sono avviati a uno o piu' corsi di formazione di
cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilita' organizzative e
logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza.
6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente
articolo, puo' essere rideterminato il numero dei posti di allievi
agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza
29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 38 del 15
maggio 2020.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede
il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 261

Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile

1. Al fine di assicurare la piena operativita' del Servizio
nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti
richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza,
nonche' con riferimento alle complesse iniziative in atto per la
gestione dell'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, in
aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, la Presidenza del
Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della
protezione civile e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento
e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero
utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unita' di
personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo
tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del
ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri
assunzionali, pari ad euro 1.166.608 per l'anno 2020 e a euro
1.999.899 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232.
Art. 262

Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze

1 Il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione
delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico
connesse allo svolgimento delle attivita' connesse alla Presidenza
italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonche' allo
sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e
delle nuove funzionalita' strumentali all'attuazione della riforma
del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2020 avvia le
procedure di reclutamento di 56 unita' di personale non dirigenziale
da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall'articolo 1, comma 1130,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi per titoli ed
esame orale per l'accesso ai quali e' richiesto il possesso, oltre
che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di
inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di almeno
uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali
richiesti:
a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in
diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilita' e
bilancio;
b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche
concernenti il diritto europeo e internazionale, nonche' in materie
inerenti alla contabilita' e al bilancio anche ai fini dello sviluppo
e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi.
2. I bandi di selezione stabiliscono:
a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;
b) lo svolgimento di un esame orale del candidato, anche
finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonche'
dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali
dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore
al livello di competenza B2 di cui al «Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi
e secondo le modalita' che saranno indicate dall'Amministrazione,
anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nel
rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalita'
decentrata e telematica delle procedure concorsuali recate
dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo l'identificazione
dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilita';
c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici.
Sezione III

Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle
pubbliche amministrazioni

Art. 263

Disposizioni in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di
lavoro agile

1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa
e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, adeguano l'operativita' di tutti gli uffici pubblici alle
esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio
delle attivita' produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31
dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1,
lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei
servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro,
rivedendone l'artico lazione giornaliera e settimanale, introducendo
modalita' di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni
digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile,
con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del
medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle
attivita' che possono essere svolte in tale modalita'. In
considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con
uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione
possono essere stabilite modalita' organizzative e fissati criteri e
principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro
agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi
quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020,
l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18
del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020
cessa di avere effetto.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti
prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle
competenti autorita'.
3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano
adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza.
L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata ai
fini della performance.
4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche
amministrazioni, comunque denominati, e' consentita nei limiti
previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita' sanitarie locali
per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando
l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei
dispositivi di protezione individuali.
4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: « e, anche al fine » fino a: « forme
associative » sono sostituite dalle seguenti: « . Entro il 31 gennaio
di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le
organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile
(POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA
individua le modalita' attuative del lavoro agile prevedendo, per le
attivita' che possono essere svolte in modalita' agile, che almeno il
60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli
stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalita' e della progressione di carriera, e definisce,
altresi', le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i
percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti
di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti,
anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi,
nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche coinvolgendo i
cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In
caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno
al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento
delle predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti
dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna
amministrazione pubblica »;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
« 3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche
tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici
indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e
della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle
pubbliche amministrazioni, nonche' regole inerenti all'organizzazione
del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito l'Osservatorio
nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il
funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento
dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione
all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti,
compensi, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati ».
4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
Dipartimento della funzione pubblica e' socio fondatore
dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per
cento; il diritto di voto di ciascun associato e' commisurato
all'entita' della quota versata».
Capo XII-bis

Disposizioni in materia di servizi di connettivita' e di reti
telematiche o di telecomunicazione

Art. 263 bis

Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di poteri
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il
seguente:
« 3-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017, puo' ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi
di connettivita' alle reti internet, ai gestori di altre reti
telematiche o di telecomunicazione nonche' agli operatori che in
relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione la rimozione di iniziative o attivita' destinate ai
consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di
telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica
commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai
sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione
delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali
forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attivita'
pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del
presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato
motivo, a quanto disposto dall'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma,
l'Autorita' stessa puo' applicare una sanzione amministrativa fino a
5.000.000 di euro ».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo XIII

Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza
COVID-19

Art. 264

Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in
relazione all'emergenza COVID-19

1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione
dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo
burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione
all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2020:
a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad
oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati,
indennita', prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni,
contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e
sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione
all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di
riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla
normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art.
21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione
all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di
tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento
espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva
l'annullabilita' d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora
i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di
false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto
di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in
giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi
comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) qualora l'attivita' in relazione all'emergenza Covid-19 sia
iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt.
19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per
l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art.
19 e' di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione
dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;
d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l'applicazione
dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e'
ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico
sopravvenute;
e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, ovvero di
cui all'art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento e' tenuto ad
adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del
silenzio assenso;
f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare
l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte
all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo
quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di
tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del
paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e
temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di
emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori
asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione
del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si
tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza
prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per
tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o
gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad
eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' comunque salva la facolta'
dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi,
autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle
opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente, e' richiesto all'amministrazione comunale entro il
31 dicembre 2020 ed e' assentito, previo accertamento di tale
conformita', con esonero dal contributo di costruzione eventualmente
previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta
giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli
atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, e' indetta una
conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione
paesaggistica e' rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai
sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei
procedimenti nonche' l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a
cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza
economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il
presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare
piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche
amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e
informazioni gia' in loro possesso:
a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 dell'articolo 71 e' sostituito dal seguente: «1.
Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e
all'entita' del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla
veridicita' delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche
successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per
i quali sono rese le dichiarazioni. (L)»;
2) all'articolo 75 dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1- bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi', la revoca degli
eventuali benefici gia' erogati nonche' il divieto di accesso a
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni
decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di
decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in
favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di
particolare disagio. (L)»;
3) all'articolo 76, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e'
aumentata da un terzo alla meta'.»;
b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 2 le parole «salvo il disposto dell'articolo 43,
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: « salvo il disposto degli
articoli 43, commi 4 e 71, »;
2) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente comma:
«2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici
dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici,
attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi
accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano,
su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'articolo 71,
comma 4 del medesimo decreto.»;
c) all'articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, apportare le seguenti modifiche: le parole «lettera a),», ovunque
ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola «sperimentazione» e'
sostituita con la parola «gestione» e le parole «al Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15
settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza del
Consiglio dei ministri»; al comma 3, primo periodo, le parole «il
Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale» sono
sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri»
e, al secondo periodo, le parole «del Commissario» sono sostituite
dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».»
d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli
comunque denominati sulle attivita' dei privati, la pubblica
amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o
documenti in possesso della stessa o di altra pubblica
amministrazione. E' nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei
privati per omessa esibizione di documenti gia' in possesso
dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.
3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui
all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli
essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2,
lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa
disciplina regionale.
Art. 265

Disposizioni finanziarie finali

1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con
l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 aprile
2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della
Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al
Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresi' una
quota pari a 3.340 milioni di euro del margine disponibile, in
termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del
decreto-legge, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso
all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di
approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa
Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dall'Allegato 1
annesso al presente decreto.
2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole «83.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti «
148.330 milioni di euro».
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo
periodo sono determinati nel limite massimo di 119 milioni di euro
nel 2020, 1.130 milioni di euro per l'anno 2021, 1.884 milioni di
euro nel 2022, 2.625 milioni di euro nel 2023, 3.461 milioni di euro
nel 2024, 4.351 milioni di euro nel 2025, 5.057 milioni di euro nel
2026, 5.288 milioni di euro per l'anno 2027, 5.450 milioni di euro
nel 2028, 5.619 milioni di euro nel 2029, 5.814 milioni di euro nel
2030 e 5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto,
di 326 milioni di euro nel 2020, 1.413 milioni di euro per l'anno
2021, 2.136 milioni di euro per l'anno 2022, 2.925 milioni di euro
per l'anno 2023, 3.832 milioni di euro per l'anno 2024, 4.747 milioni
di euro per l'anno 2025, 5.345 milioni di euro per l'anno 2026, 5.569
milioni di euro per l'anno 2027, 5.815 milioni di euro per l'anno
2028, 6.003 milioni di euro per l'anno 2029, 6.193 milioni di euro
per l'anno 2030 e 6.387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2031.
4. Quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al
titolo I, il fondo sanitario nazionale e' incrementato di 500 milioni
di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 475,3 milioni di euro per
l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, e' incrementato di 200 milioni di
euro per l'anno 2021.
7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49,
52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 89-bis, 92,
94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120,
123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189,
190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211,
213-bis, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 230-bis, commi 1 e 3,
231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3, 4, 5 e 6 del
presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma
copertura, si provvede:
a) quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025
milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno
2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023, a 138,83 milioni di
euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro per l'anno 2025, a
125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72 milioni di euro
per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno 2028, a 325,07
milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro per l'anno
2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e a 99,82 milioni di
euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a
1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60,62 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli
articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115, 119, 129, 133,
136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258;
b) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.
8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.
40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente
all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali
maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle
previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del
presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni
legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla
legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 17
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti,
mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di
previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di
spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della
citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a
ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui
al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente
decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A
tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di
cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di
tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei
decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni
dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati
di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli
scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi
utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative
misure.
8-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, sono abrogati.
9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero
risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate
dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8
entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
10. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue
Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la
crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19
e le relative conseguenze sul sistema economico sono versate sul
conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a «Ministero del
Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie: finanziamenti CEE»
12. Le risorse di cui al comma 11:
a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidita'
a fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti adottati
dal Governo nel corso del 2020 in relazione alla situazione
emergenziale in atto, sono versate dal Ministero dell'Economia e
delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito
capitolo relativo all'accensione di prestiti.
b) qualora siano destinate a finanziare interventi connessi alla
situazione emergenziale in atto che prevedano contributi a fondo
perduto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il predetto fondo e' ripartito con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri interessati.
13. All'articolo 1, della legge 27 dicembre2019, n. 160 apportare
le seguenti modificazioni:
a) i commi 624 e 625 sono abrogati;
b) al comma 609 apportare le seguenti modifiche:
1) al secondo periodo le parole: «per gli anni 2021 e 2022»
sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2022»;
2) il quarto periodo e' soppresso;
3) al sesto periodo le parole: «il 15 marzo 2020, il 15
settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021» sono
soppresse;
14. L'elenco 1, dell'articolo 1, comma 609, allegato alla legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dall'Elenco 1 allegato al
presente decreto.
15. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 98, secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n 145, non si applicano per
l'anno 2020.
16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la
conclusione dell'esercizio 2020.
Art. 265 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Art. 266

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(Articolo 265, comma 1)
« Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

Elenco 1
(Articolo 265, comma 14)
« Elenco 1
(Articolo 1, comma 609)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C
(Articolo 2, commi 5, 7 e 10)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato A
(Articolo 1, comma 11)
Articolo A - Ripartizioni somme complessive per articolo 1
(commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B
(Articolo 1, comma 10)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D
(Articolo 2, comma 11)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2
(Articolo 120, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 

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