DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2021

Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali di cui all'articolo 45, comma 2, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze
di polizia e delle Forze armate - anno 2021. (21A07102)
(GU n.290 del 6-12-2021)


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, recante l'approvazione del Testo
unico delle imposte sui redditi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, recante istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei
tributi locali;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della
legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 45, comma
2, laddove e' stabilito al:
primo periodo che: «Nel limite complessivo di spesa di 53,1
milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni
dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per
l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni
di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate, in ragione della specificita' dei compiti e delle
condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di
lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000
euro, e' riconosciuta sul trattamento economico accessorio,
comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennita' di natura
fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.»;
secondo periodo che: «La misura della riduzione e le modalita'
applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione
del numero dei destinatari.»;
terzo periodo che: «La riduzione di cui al presente comma e'
cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 12, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
quarto e quinto periodo che: «Il limite del reddito complessivo
da lavoro dipendente di 28.000 euro e' innalzato, con il medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione
dell'eventuale incremento del trattamento economico per effetto di
disposizioni normative a carattere generale. A decorrere dall'anno
2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo sono
incrementati dalle seguenti misure:
a) 48.050 euro per l'anno 2019;
b) 7.008.680 euro per l'anno 2020;
c) 10.215.998 euro per l'anno 2021;
d) 5.476.172 per l'anno 2022;
e) 17.250.000 a decorrere dall'anno 2023.»;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica, in pari data, 15
marzo 2018, n. 39 e n. 40, recanti rispettivamente recepimento
dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018» e recepimento
del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente
delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018», con i
quali e' stato previsto un incremento del trattamento economico del
personale non dirigente del comparto difesa e sicurezza pari al 3,48
per cento a decorrere dal 2018;
Visto il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, recante misure
urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro
dipendente che, nel riconoscere ai lavoratori dipendenti in possesso
di specifici requisiti il trattamento integrativo dei redditi di
lavoro dipendente e assimilati ivi previsto, ha abrogato, a decorrere
dal 1° luglio 2020, il credito IRPEF di cui all'art. 13, comma 1-bis,
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Ritenuto di dover innalzare, ai sensi del citato art. 45, comma 2,
del decreto legislativo n. 95 del 2017, il limite del reddito
complessivo da lavoro dipendente, degli aventi diritto alla riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali, da 28.000 euro a 28.974 euro, per effetto
dell'incremento del trattamento economico derivante dai sopracitati
provvedimenti di concertazione;
Considerato che la riduzione dell'imposta stabilita con il presente
provvedimento e' cumulabile anche con il trattamento integrativo di
cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020;
Accertato il numero complessivo di unita' di personale del comparto
sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2021 che, in
base alla certificazione unica (CU) rilasciata dai sostituti di
imposta, risulta aver percepito un reddito da lavoro dipendente
riferito all'anno 2020 non superiore a euro 28.974, e' pari a 94.157
unita';
Considerata la necessita' di realizzare le riduzioni di imposta
stabilite dal citato art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95
del 2017 attraverso il meccanismo delle detrazioni, coerentemente con
il complesso degli adempimenti previsti a legislazione vigente cui
sono tenuti i sostituti d'imposta;
Ravvisata la necessita' di indicare il valore massimo del beneficio
annuale per ciascun avente diritto, consistente nella minore imposta
trattenuta, al fine di verificare il rispetto del limite massimo di
spesa per l'anno 2021 pari ad euro 57.415.998, recato dal citato art.
45, comma 2, primo e quinto periodo, del decreto legislativo n. 95
del 2017, cosi' come modificato dall'art. 40, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172;
Considerata altresi', la necessita' di evitare disparita' di
trattamento tra il personale del menzionato comparto, compreso il
personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore
del trattamento economico di paga;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Pres. Roberto Garofoli, e'
stata conferita la delega per talune funzioni nonche' per la firma di
decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro della difesa, del Ministro
dell'interno, del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia
e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Destinatari della riduzione d'imposta

1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applica al
personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2021, che
ha percepito nell'anno 2020 un reddito da lavoro dipendente, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non
superiore ad euro 28.974.
Art. 2

Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre
2021, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico
accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e
continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa
e' ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di
609,50 euro.
2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui
al comma 1 in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio
fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento
economico accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e
continuativa, corrisposto nell'anno 2021 e fino a capienza della
stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza
sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte
eccedente puo' essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle
medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2021 ed assoggettate
all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico
accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi
sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui
all'art. 1, nonche' dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2021

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Garofoli

Il Ministro della difesa
Guerini

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Il Ministro della giustizia
Cartabia

Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2021
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2827

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